Venditori porta a porta sono agenti di commercio?
I venditori porta a porta sono agenti di commercio? Dipende da te, Casa Mandante. Attenzione quindi a come li regoli. Vediamo tutte le casistiche.
Indice
Venditori porta a porta: di cosa si occupano
Vediamo anzitutto cosa intendiamo per venditori “porta a porta”.
Per venditori porta a porta intendiamo i venditori che si occupano delle vendite disciplinate dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, vale a dire delle vendite di beni o servizi al dettaglio direttamente presso il domicilio del consumatore finale privato (ad esempio: casa o ufficio) oppure o “nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” (ad esempio i centri commerciali).
Ad esempio possono potenzialmente rientrare in queste categorie i venditori dei contratti di luce/acqua/gas presso i privati, i venditori di elettrodomestici o di prodotti alimentari presso i privati ecc.
Per questa modalità di svolgimento dell’attività, i venditori porta a porta vengono anche definiti “venditori a domicilio”, “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, “incaricato alle vendite dirette”.
Indipendentemente dal nome, ad ogni modo, ciò che li caratterizza per potere in astratto essere definiti tali sono
- il tipo di vendita (solo “al dettaglio”)
- presso chi viene svolta (solo privato consumatore)
- dove viene svolta (solo presso il suo domicilio o gli altri luoghi sopra indicati)
Per questa tipologia di vendita, la ditta mandante deve farne segnalazione di inizio attività in Camera di Commercio, fornire l’elenco dei propri venditori all’autorità di pubblica sicurezza e fornire gli stessi di apposito tesserino di riconoscimento ( art. 69 D.lgs 59/2010).
Venditori porta a porta: quale contratto utilizzare
La particolarità di questa figura risiede nel fatto che, a parità delle condizioni previste nel paragrafo precedente (vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore privato), ai sensi dell’art. 3 della predetta legge n. 173/2005, il contratto da impiegare per regolamentare i venditori porta a porta può variare a seconda che ricorrano alcune altre circostanze.
Altra particolarità è che, a seconda del tipo di contratto utilizzato, varia poi il relativo trattamento fiscale e previdenziale.
Il principio da tenere subito presente quindi è che, quale che sia il tipo di contratto impiegato, la ditta mandante deve, oltre agli adempimenti amministrativi a suo carico, curare poi che vi sia stretta coerenza con il contenuto del contratto utilizzato, nonchè il relativo trattamento fiscale e previdenziale.
Vediamo meglio nel dettaglio quali sono le tipologie contrattuali utilizzabili per i venditori porta a porta e i relativi requisiti.
Venditori porta a porta come lavoratore dipendente
La prima tipologia di contratto è quella del venditore porta a porta lavoratore dipendente.
In questo caso, il venditore ha “l’obbligo” di vendere continuativamente e la ditta mandante lo “comanda”, vale a dire gli fornisce precise direttive alle quali il venditore si deve attendere.
La tipologia da utilizzare in questo caso è quella della lettera di assunzione con contratto di lavoro subordinato (a tempo. determinato/indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno part time, in base poi alle necessità).
Il venditore verrà quindi pagato con lo “stipendio” in base al CCNL a mezzo della busta paga (con solo fisso o anche variabile a seconda degli accordi).
Trattamento fiscale e previdenziale è quello proprio del lavoratore dipendente.
Venditori porta a porta come lavoratore autonomo
La seconda categoria dei venditori porta a porta è in realtà una “macro categoria” poichè al suo interno si possono individuare tre “sotto categorie”.
La categoria dei venditori porta a porta “autonomi” è la categoria che può comportare maggiori criticità nella scelta del “tipo” di contratto da impiegare.
Anzitutto, questa “macro categoria” è caratterizzata dal fatto che i venditori porta a porta lavorino in modo “autonomo”.
In altre parole, è necessario che il venditore stabilisca in autonomia modi e tempi di lavoro e la ditta preponente non li tratti come lavoratori dipendenti (obbligo di lavorare tutti i giorni, richiesta rendiconti, pianificazione delle visite ecc.)
Altrimenti, a prescindere dal tipo di contratto impiegato, comunque potrebbe insorgere a monte una controversia riferita alla “natura” stessa del rapporto, se subordinato o autonomo.
Appurata l'”autonomia” del venditore, i tipi contrattuali che possono essere impiegati sono i seguenti:
Venditori porta a porta con contratto di agenzia
Se la ditta mandante opta per avere venditori porta a porta con contratto di agenzia, questa scelta significa che intende operare con:
- venditore autonomo
- che si impegna ed è obbligato a vendere in una zona
- rispettando le direttive della mandante
- dietro compenso variabile in base agli ordini procurati
- può avere acconti e/o rimborsi spese
- può avere un portafoglio clienti assegnato
- possono essere pattuiti minimi di vendita
- il contratto può avere una durata e un preavviso per l’interruzione
- solitamente con assegnazione di zona e/o esclusiva
L’attività svolta con contratto di agenzia è inoltre compatibile con il conferimento di incarichi accessori di coordinamento di altri agenti.
E’ altresì compatibile con la promozione delle vendite anche a soggetti diversi da privati consumatori o presso luoghi diversi da quelli previsti dalla legge 173/2005.
La ditta mandante che intenda avvalersi di venditori porta a porta con queste caratteristiche deve quindi, oltre a utilizzare il contratto di agenzia, iscrivere gli agenti venditori all’Enasarco, trattenere e versare i contributi Enasarco nella misura vigente (attualmente per gli agenti persone fisiche pari al 17% complessivo (8,50% a testa)), tenere conto delle indennità di fine rapporto e delle altre regole del contratto di agenzia previste dalla legge o dagli Accordi Economici Collettivi (se applicabili).
Il trattamento fiscale è quello delle provvigioni degli agenti di commercio: ritenuta irpef 23% sul 50% di imponibile e 22% IVA, salvo adesione a regimi forfettari da parte dell’agente.
Tipologia reddito in CU: “R” (agente plurimandatario) o “Q” (agente monomandatario).
L’aspetto importante da considerare è che se anche la ditta mandante non utilizzasse formalmente un contratto di agenzia ma inserisse queste clausole nel diverso contratto impiegato, o nei fatti risultassero questi elementi, anche in contrasto con quelli risultanti dal diverso contratto impiegato, il contratto potrebbe essere comunque riqualificato come di agenzia.
Venditori porta a porta come procacciatore d’affari
Nel caso di venditore porta a porta procacciatore d’affari, le caratteristiche che deve avere sono:
- venditore autonomo
- che NON è obbligato a vendere e NON ha un incarico (al massimo una mera autorizzazione)
- NON ha una zona e/o esclusiva
- procura ordini in modo saltuario e non continuativo (no quindi compenso periodico)
- il compenso variabile in base agli ordini procurati
- idealmente il totale dei compensi è inferiore a 5000 euro annui
- NON può avere acconti e NON può avere rimborsi spese
- NON ha una zona e/o esclusiva
- NON ha una durata
- può operare anche presso soggetti diversi da privati consumatori
Trattamento fiscale 23% su 50% di imponibile e 22% IVA (salvo adesione del procacciatore a regimi forfettari)
Codice reddito in CU: “U”.
Ricorrendo queste caratteristiche (e solo se ricorrono queste caratteristiche) il soggetto non va iscritto all’Enasarco.
Venditori porta a porta con lettera di incaricato alle vendite dirette ex legge n. 173/2005
Veniamo poi all’ultimo tipo di contratto utilizzabile per regolare il rapporto con i venditori porta a porta.
A dire il vero anche questa tipologia di contratto presenta una ulteriore suddivisione a seconda che l’incaricato alle vendite svolga l’attività in modo “abituale” o “occasionale”.
In entrambi i casi, ad ogni modo, le caratteristiche che contraddistinguono il venditore porta a porta con lettera di “incarico” ex l. n. 173/2005, come anche precisato dall’attuale art. 69 D.lgs 59/2010 sono:
- essere in possesso di una semplice lettera scritta di “autorizzazione” alle vendite dirette ex l. n. 173/2005
- NON avere alcun obbligo di vendita
- NON avere una zona in cui operare in via esclusiva, nè una esclusiva di zona
- NON avere obiettivi di vendita
- NON avere una durata
- possibilità di procurare vendite unicamente presso privati consumatori presso il loro domicilio o gli altri luoghi indicati dalla legge
- rispetto degli adempimenti fiscali e previdenziali tipici di questa tipologia.
Inoltre, l’incaricato (o meglio l'”autorizzato”) alle vendite ex legge 173/2005 non è compatibile con un incarico di coordinamento di altri agenti.
Non è altresì compatibile con lo svolgimento dell’attività di vendita presso soggetti diversi da privati consumatori o luoghi diversi da quelli indicati nella legge 173/2005.
Vediamo nel dettaglio.
Incaricato (“autorizzato”) alle vendite dirette ex legge 173/2005 “abituale”
L’incaricato (autorizzato) alle vendite dirette ex legge n. 173/2005 abituale, può presentarsi in modo molto simile al venditore porta a porta con contratto di agenzia per la potenziale “periodicità” del compenso e l’ammontare annuo dei compensi che è superiore a euro 5.000,00 annui.
Infatti, è ritenuto incaricato alle vendite abituale il venditore con reddito superiore a euro 5.000 “netti” annui (corrispondenti a euro 6.410,26 al lordo della deduzione forfettaria del 22% prevista per questa categoria di redditi).
Tuttavia, ciò che lo contraddistingue dal contratto di agenzia è che il venditore porta a porta con lettera di incarico ex legge 173/2005 non è (e non deve essere) obbligato a vendere.
In altre parole, la lettera di incarico non dovrà prevedere obblighi di vendita.
Altro aspetto, è la particolare disciplina del trattamento fiscale e previdenziale.
Il compenso del venditore porta a porta abituale con lettera di incarico ex legge 173/2005 è soggetto all’imposta sostitutiva a titolo definitivo (quindi NON ad una ritenuta a titolo “d’acconto”) del 23% sul 78% dell’imponibile lordo (o il 23% sull’imponibile già al netto della deduzione forfettaria), oltre IVA (cfr. Risoluzione n. 18/E A.d.E. 17.1.2006).
Codice reddito in CU: “V”.
Questo reddito NON è compatibile con l’ammissione del venditore a regime forfettario perchè il trattamento fiscale previsto per l’incaricato alle vendite ex legge 173/2005 è già agevolato.
Dal punto di vista previdenziale, il venditore porta porta abituale ex l. n. 173/2005 deve versare la contribuzione INPS, da ripartire 2/3 a carico ditta mandante e 1/3 a carico venditore, ma non alla contribuzione Enasarco.
Ricorrendo tutte queste caratteristiche, la giurisprudenza ha escluso che questi venditori siano infatti inquadrabili come agenti di commercio e quindi che l’Enasarco sia dovuto (cfr. da ultimo Corte d’Appello Roma 23/2/2024 n. 791).
Anche l’Enasarco quindi, adeguandosi a tale orientamento, normalmente si astiene dal riprendere queste figure laddove rileva coerenza sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale e fiscale.
Ben diverso invece il rischio qualora, pur in presenza di un venditore porta a porta abituale con lettera di autorizzazione alle vendite ex legge 173/2005, risulti un contenuto del contratto incompatibile con questa figura e/o risulti l’emissione di fatture per provvigioni in regime forfettario o con ritenuta 23% su 50%, l’attribuzione in CU di un codice reddito “R” (agente plurimandatario) o “U” (procacciatore), la mancanza di riaddebito dei 2/3 INPS alla ditta mandante.
Si tratta infatti di incongruenze importanti rispetto alla pretesa qualifica dell’incaricato alle vendite ex legge 173/2005, che possono quindi esporre le aziende a contestazioni in sede di ispezione Enasarco, il quale potrebbe riqualificare la lettera di incarico come contratto di agenzia e richiedere il versamento della contribuzione Enasarco.
La ripresa, se basata solo su incongruenze fiscali e previdenziali, potrebbe forse anche essere discutibile da parte di Enasarco, potendosi sostenere che gli aspetti fiscali e previdenziali non qualificano il rapporto e valga la lettera di incarico ex legge 173/2005.
Tuttavia, il fatto che il trattamento fiscale e previdenziale non sia corretto potrebbe comunque esporre la ditta mandante a segnalazioni agli altri Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate e INPS) dati i mancati versamenti o versamenti errati, e quindi a ispezioni da parte di questi ultimi per il recupero delle ritenute e contributi non versati (con effetti anche potenzialmente più onerosi di quelli Enasarco).
Tale evenienza quindi, all’atto pratico, richiede attenta analisi rispetto all’opportunità di impugnare o meno eventuali riprese Enasarco.
Incaricato (“autorizzato”) alle vendite ex legge 173/2005 “occasionale”
In ultimo, il venditore porta a porta con lettera di incarico senza obblighi di vendita il cui reddito sia inferiore a Euro 5.000.00 netti annui può rimanere qualificato come incaricato alle vendite occasionale, senza obbligo di apertura della partita IVA nè versamento contributi INPS.
Rimane invece sempre dovuta la trattenuta a titolo di imposta sostitutiva sul reddito del 23% sul 78% del reddito lordo.
Quindi anche in questo caso, sia pure il rischio di ripresa Enasarco sia contenuto per via dell’ammontare del reddito, comunque una fatturazione con ritenuta d’acconto 23% su 50% o regime forfettario e tipologia reddito in CU come “U” (procacciatore) è incongrua.
Come è possibile constatare, la materia può rivelarsi complessa, come il rischio di “cadere” in una tipologia o in un altra di contratto. Sei sei quindi una impresa che svolge attività di vendita “diretta” e hai dubbi su come stai regolando i tuoi rapporti con i venditori o hai necessità di iniziare a farlo, siamo a tua disposizione per offrirti assistenza. Qui puoi trovare i nostri riferimenti.
Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari