Trasferimento Mandato di Agenzia: la Mandante può rifiutarsi

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trasferimento mandato di agenzia
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Trasferimento mandato di agenzia: cosa può fare la casa mandante?

trasferimento mandato di agenziaIl trasferimento del mandato di agenzia anzitutto è l’operazione mediante la quale l’agente “passa” il proprio contratto ad un altro agente, contratto che pertanto continua con la mandante senza subire interruzioni.

Questa operazione, sia che il contratto di agenzia lo preveda, sia che non lo preveda, in base al codice civile richiede sempre il consenso del preponente (art.  1406 c.c.).

La mandante, dunque, deve essere consapevole che, di fronte all’eventuale comunicazione del proprio agente di aver “ceduto” o “passato” il contratto ad un terzo, egli può opporre il proprio rifiuto, o possa acconsentirvi apponendo, magari, talune modifiche contrattuali.

Trasferimento mandato di agenzia: la mandante può non accettarlo

Da tener presente che anche quando l’agente comunica di essersi “trasformato” da ditta individuale a società, o di aver passato il contratto alla “propria società”, si è in presenza solitamente di “trasferimento mandato di agenzia” che quindi è regolata dalle regole di seguito descritte.

Capita, infatti, non del tutto raramente, che l’agente comunichi alla mandante la propria “trasformazione” da ditta individuale a società (di persone o capitali), oppure che da una certa data la società agente si chiamerà in un altro modo modificando la propria partita IVA (ed anzi, a rigore, il proprio Codice Fiscale, posto che la Partita IVA potrebbe variare anche solo per una variazione di sede e non necessariamente perché relativa ad un altro soggetto), oppure che subentrerà altro soggetto più o meno collegato al precedente.

Con questo modo di procedere, l’agente, più o meno consapevolmente circa il fatto che la mandante non sia affatto obbligato ad accettare, tende ad ottenere la continuità di rapporto tra il primo e secondo soggetto.

Tuttavia, dietro queste operazioni, si cela una vera e propria “cessione” del contratto di agenzia dall’agente originario ad un altro soggetto.

Infatti, la “trasformazione” dell’agente da ditta individuale a società spesso non è altro che la chiusura della ditta e l’apertura di una società, così come il cambio di denominazione seguito da variazione del Codice Fiscale, presuppone se non la cessazione del primo agente quantomeno comunque la nascita di un nuovo soggetto giuridico, anche se i soci e il legale rappresentante rimanessero gli stessi.

Si ha un trasferimento mandato di agenzia tutte le volte in cui l’agente cambia Codice Fiscale

La cessione del contratto, però, secondo il codice civile (artt. 1406 ss.), come deve essere autorizzata dal contraente ceduto, in questo caso cioè dalla mandante, che quindi, non è obbligato ad accettare la cessione, né a ritenere che tale cessione avvenga automaticamente.

Questa circostanza consente quindi alla mandante un vaglio riguardo non solo l’opportunità della cessione (se autorizzarla o meno) ma anche di poter intervenire, a fronte della propria autorizzazione, non limitandosi a sostituire il contratto con altro identico modificando solo l’intestazione, ma magari apportando modifiche appropriate al fatto che, anziché di un agente persona fisica, si avvii una collaborazione con una società (i cui soci o legale rappresentante potrebbero cambiare, questo poi sì, senza autorizzazione del preponente).

L’eventuale rifiuto della mandante alla cessione, potrebbe comportare, a certe condizioni, di poter persino considerare cessato il rapporto con l’agente originario che in tal caso perderebbe il diritto alle indennità.

Naturalmente, qualora il rapporto con l’agente in questione fosse particolarmente buono, difficilmente la mandante negherà il passaggio e il mantenimento dell’anzianità di servizio.

E’ tuttavia una situazione che appare bene conoscere anche per il seguente risvolto: a seconda degli accordi tra le parti il passaggio del contratto da un soggetto ad un altro può comportare continuità anche nei confronti dell’Enasarco, al pari di una normale cessione a terzi del contratto di agenzia.

Se la mandante consente la cessione, manterrà in capo al secondo agente l’anzianità di servizio maturata dall’inizio del primo contratto e posticiperà alla fine del nuovo contratto la liquidazione delle indennità di fine rapporto.

Anche l’Enasarco può essere interessato da questa operazione, poiché l’Ente consente  che, a fronte di una cessione del contratto, la posizione dell’agente cedente possa transitare sull’agente cessionario, ivi compreso il F.I.R.R. maturato.

L’Enasarco, infatti, con uno specifico modulo (al quale deve essere allegato l’accordo di cessione) ha elaborato una procedura mediante la quale è possibile “far transitare” la posizione dall’agente cedente all’agente cessionario. Utilizzando tale procedura, nonostante la “sostituzione” dell’agente, l’Enasarco non chiuderà la posizione con l’agente cedente ma la farà passare all’agente subentrato. Conseguentemente, ad esempio, non liquiderà il F.I.R.R. all’agente cedente, ma lo liquiderà direttamente all’agente cessionario una volta che si chiuderà il rapporto con quest’ultimo.

In caso di trasferimento del mandato di agenzia, l’Enasarco prevede una apposita modulistica per “spostare” il FIRR

Nella prassi, tuttavia, pur in presenza di consenso da parte del preponente alla cessione e alla continuità del rapporto con l’agente subentrante, è facile riscontrare la chiusura della (sola) posizione all’Enasarco dell’agente cedente con le modalità ordinarie (vedi Agente cessato) e l’iscrizione ex novo dell’agente subentrante. Così operando, l’Enasarco procederà a liquidare il F.I.R.R. al primo agente.

In tal caso però, buona norma vorrebbe che negli accordi tra le parti, specie in caso di prosecuzione del rapporto da un punto di vista civilistico, si desse atto di questo F.I.R.R. che è stato liquidato al primo agente, affinché, alla cessazione del rapporto con il nuovo agente, se ne tenga conto nel calcolo complessivo delle indennità, in particolare quella prevista dall’art. 1751 c.c., qualora le stesse fossero dovute.

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Avv. Angela Tassinari

 

 

 

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