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Contratto agenzia Enasarco

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Contratto di Agenzia ENASARCO: quando si parla di agenti di commercio il riferimento va anche all’Enasarco.

Vediamo cosa significa ENASARCO e a cosa serve.

Contratto di agenzia ENASARCO: cosa è l’ENASARCO e a cosa serve

E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.

E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

In pratica, fra i diversi servizi a favore degli agenti di commercio, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico (che danno cioè diritto all’agente di commercio ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).

E’ stata poi di introdotta dal 1/1/2024 anche la possibilità per gli agenti Enasarco che abbiano effettuato versamenti solo per pochi anni (meno dei 20 minimo necessari per la pensione) di poter ottenere una “rendita contributiva”. Qui le istruzioni Enasarco.

Deve trattarsi di agenti iscritti all’Enasarco dopo il 1/1/2012 e che devono aver maturato almeno 5 anni di contributi. Questi agenti, una volta raggiunta la stessa età utile per andare in pensione (67 anni), potranno chiedere il riconoscimento di una rendita contributiva per quanto versato. E’ una informazione utile agli agenti ma che può essere opportuno conosca anche la casa mandante. Capita infatti che alcuni venditori siano restii a stipulare un contratto di agenzia Enasarco perchè non sono sicuri di versare contributi per abbastanza anni per andare in pensione e quindi temono di perdere definitivamente le somme che gli vengono trattenute sulle provvigioni. Far conoscere questo strumento può agevolare l’instaurazione di contratti di agenzia corretti.

L’Enasarco si occupa anche della gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), ovvero di quell’ulteriore quota dovuta dalla casa mandante a titolo di (una delle voci di) indennità di fine rapporto.

Come si finanzia l’ENASARCO?

I servizi previdenziali e assistenziali erogati dall’ENASARCO sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.

E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.

In caso quindi di mancato versamento dei contributi, l’unico soggetto responsabile rimane la casa mandante.

La contribuzione è diversa a seconda che l’agente operi individualmente o come società di persone (come s.n.c. o s.a.s.) o come società di capitali (come s.r.l. o S.p.A.).

Per gli agenti che operano individualmente o come società di persone è prevista la ripartizione del contributo al 50% tra mandante ed agente, in misura pari ad una aliquota complessiva (per il 2025 è il 17%, 8,50% a testa), da calcolarsi fino ad un massimale provvigionale diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.

Per gli agenti che operano invece come società di capitali è prevista normalmente una aliquota totale del 4% di cui 1% (agente) e 3% (casa mandante) da calcolare sul totale provvigioni senza massimali.

Oltre ai contributi, è previsto anche il versamento del FIRR totalmente a carico della casa mandante.

Come si iscrive l’agente di commercio all’ENASARCO?

Nel contratto di agenzia Enasarco, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Non è quindi l’agente di commercio che “si iscrive” o “deve iscriversi” all’Enasarco, ma è la mandante che deve farlo.

La “prima” mandante che iscriverà l’agente dovrà inserire tutti i suoi dati. Il sistema rileverà infatti in quel caso che l’agente non ha ancora un “numero di matricola”, cioè non è ancora stato iscritto da nessun altra casa prima.

Non è quindi un errore o una cosa sbagliata se la mandante al momento dell’iscrizione dell’agente rileva che non ha ancora il numero di matricola.

Proprio grazie alla prima iscrizione, l’Enasarco assegnerà all’agente il numero di matricola.

Le mandanti successive alla “prima”, al momento della comunicazione di inizio del contratto di agenzia, troveranno già diversi dati già inseriti.

Il versamento dei contributi ENASARCO è obbligatorio?

Se l’agente opera in Italia per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano una sede o una dipendenza in Italia, l’iscrizione e il versamento dei contributi è obbligatorio (L. 2.2.1973, n. 12).

Va prestata attenzione al significato di “agente che opera in Italia”, perchè il concetto di “operatività” non coincide con il concetto di “zona assegnata”.

Anche per un agente italiano a cui è assegnata una zona estera, infatti, può essere obbligatoria l’iscrizione all’Enasarco ed essere un contratto di agenzia Enasarco.

Inoltre, in caso di case mandanti straniere ma ubicate nell’Unione Europea, in forza del Regolamento comunitario n. 883/2004 non è necessaria l’esistenza di una sede o dipendenza in Italia per far scattare l’obbligo di un contratto agenzia Enasarco. Quindi in caso di case mandanti straniere ubicate in Unione Europea è sufficiente che esse si avvalgano di un agente sul territorio italiano per essere dover essere un contratto di agenzia Enasarco .

Sull’obbligo di versamento anche del FIRR, dal 1.1.2024 l’ENASARCO ha messo le basi per l’apertura di un questione che sarà destinata a risolversi in sede giudiziaria. Se può dirsi obbligatorio per le case mandante che applicano gli Accordi Economici Collettivi, non così scontato per le case mandanti che invece escludono gli A.E.C. dai contratti di agenzia e non sono iscritti ad associazioni di categoria che li hanno firmati. Rimando a questo articolo per importanti dettagli.

Se l’agente di commercio è iscritto all’ENASARCO deve versare anche l’INPS e viceversa?

La contribuzione Enasarco è “integrativa” rispetto alla contribuzione INPS.

La contribuzione INPS pertanto rimane quella principale.

Anche se l’agente ha un contratto di agenzia Enasarco ed è quindi iscritto all’Enasarco, deve versare anche i contributi all’INPS, iscrivendosi alla Gestione separata Artigiani e Commercianti.

Così come se l’agente è già iscritto all’INPS deve comunque versare anche i contributi all’Enasarco (ribadito da Cass. civ. 27.9.2018, n. 23349).

In sostanza, dunque, gli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco e quella INPS.

Per l’agente di commercio con contratto di agenzia Enasarco infatti si parla di “doppia” contribuzione obbligatoria.

La differenza tra la contribuzione INPS e quella Enasarco è che la prima è interamente a carico dell’agente, mentre la seconda viene “ripartita” e la casa mandante se ne deve occupare.

Invece, rispetto alla contribuzione INPS dell’agente di commercio, la casa mandante rimane totalmente estranea (non deve effettuare nessun incombente, nessuna iscrizione, nè trattenute, nè versamenti).

Il doppio versamento consentirà agli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco che operano in forma individuale o a quelli che sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) di poter ottenere alla fine due distinte pensioni.

La possibilità di due distinte pensioni (INPS ed ENASARCO) è anche prevista dagli A.E.C. settore Industria e settore Commercio quale presupposto per l’agente con contratto agenzia Enasarco persona fisica (non quindi per gli agenti – società o socio di agenzie) di comunicare le proprie dimissioni mantenendo il diritto all’indennità suppletiva di clientela e, quanto all’A.E.C. settore Industria, potenzialmente anche quella meritocratica.

Per avere ulteriori informazioni sul contratto di agenzia Enasarco puoi contattarci cliccando qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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indennità suppletiva di clientela e pensionamento agenteIndennità suppletiva di clientela e pensionamento dell’agente di commercio: in caso di dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento l’indennità suppletiva di clientela è dovuta?

Ipotizziamo che riceviate dal vostro agente una comunicazione di dimissioni perchè va in pensione e conclude chiedendovi, tra le altre cose, l’indennità suppletiva di clientela. Ha ragione?

Vediamo in quali casi è dovuta e quando non lo è.

Cos’è l’indennità suppletiva di clientela

Anzitutto ricordiamo cos’è l’indennità suppletiva di clientela.

L’indennità suppletiva di clientela è “una” delle tre voci che compongono l’indennità di fine rapporto disciplinata dai principali Accordi Economici Collettivi (o AEC).

I principali Accordi Economici Collettivi sono: AEC 30.7.2014 settore Industria, AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, AEC  16.2.2009 settore Commercio (aggiornato con accordo 29.3.2017) (per maggiori approfondimenti su cosa e quanti sono gli AEC approfondisci qui!)

Le tre voci disciplinate dai principali Accordi Economici Collettivi sono: il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.

L’indennità suppletiva di clientela non è quindi “tutta” l’indennità di fine rapporto degli Accordi Economici Collettivi, ma solo una di queste tre voci.

Quando di regola l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

In generale, l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela degli AEC quando:

  • il rapporto cessa per iniziativa della Casa Mandante (quindi attraverso un recesso ordinario con preavviso – o con preavviso pagato)
  • il rapporto cessa per dimissioni dell’agente a fronte di un grave inadempimento della Casa Mandante (dimissioni per giusta causa

In linea generale quindi, in caso di dimissioni dell’agente per motivi personali, l’agente non ha diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Eccezioni alla perdita dell’indennità di clientela in caso di dimissioni dell’agente

Gli AEC prevedono alcune eccezioni rispetto alla perdita del diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni da parte dell’agente di commercio.

In particolare, secondo l’AEC 30.7.2014 settore Industria, l’AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, l’agente di commercio mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nei seguenti casi:

  • dimissioni conseguenti a invalidità permanente e totale;
  • dovute a infermità e/o malattia che non consentono la prosecuzione del rapporto
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS

semprechè questi eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del contratto.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede casi analoghi con una lieve differenze lessicale riguardo alle dimissioni per pensionamento.

Gli AEC 2014 settore Industria e PMI infatti prevedono espressamente che le dimissioni siano “successive” al conseguimento della pensione da parte dell’agente di commercio. L’AEC 2009 settore Commercio prevede invece che le dimissioni siano “dovute al” pensionamento (non dice espressamente che debbano anche essere “successive”).

L’AEC 2009 settore Commercio prevede altresì espressamente che l’indennità suppletiva di clientela sia dovuta anche in caso di decesso dell’agente di commercio (se hai necessità di affrontare questo evento trovi indicazioni qui)

A quali agenti di commercio spetta l’indennità di clientela in caso di pensionamento

Stabilito che i principali AEC prevedono che l’agente mantenga il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche in caso di dimissioni per pensionamento, quali agenti esattamente possono avvalersi di questa eccezione?

Il pensionamento (così come le altre ipotesi di malattia/infortunionio o decesso) è un evento che riguarda la persona fisica.

In altre parole, non sono eventi che riguardino le “società”. Le società cioè non vanno in pensione, nè si ammalano o si infortunano.

Di conseguenza, l’eccezione vale di norma solo per gli agenti “individuali”, cioè per gli agenti che svolgono la loro attività in forma individuale, come persone fisiche.

Non vale invece per gli agenti che operano in forma “societaria”, ad esempio in caso di agenti organizzati come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.

In altre parole l’eccezione non vale in caso di pensionamento del “socio” della società di agenzia.

Qualora dunque il contratto di agenzia fosse in corso con un agente organizzato in forma di società, ad esempio s.n.c., e riceveste delle dimissioni motivate dal pensionamento “del socio”, si tratterebbe di dimissioni “normali” dell’agente che comportano la “perdita” del diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Per ulteriore approfondimento ne tratto nel mio articolo “Agente che va in pensione. Non spetta l’indennità suppletiva di clientela in caso di società

Quando l’agente di commercio deve comunicare le dimissioni per pensionamento se non vuole perdere l’indennità suppletiva di clientela

Secondo gli AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria, l’eccezione per cui l’agente mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni per pensionamento, vale se le dimissioni sono “successive” al conseguimento del pensionamento.

Di conseguenza, l’agente per avvalersi di questa eccezione, deve comunicare le dimissioni dopo che ha già conseguito il diritto ad andare in pensione e non “in vista” del conseguimento di tale diritto.

In altre parole, le dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento dovrebbero essere formulate in questo modo: “premesso che in data XX/XX/XXXX ho conseguito il diritto ad andare in pensione, ecc. ecc.”

Una formulazione invece del tipo: “premesso che in data XX/XX/XXXX andrò in pensione” varrà sempre come dimissioni ma può non essere valida ai fini di ottenere il riconoscimento anche dell’indennità suppletiva di clientela perchè nel momento in cui le dimissioni sono state comunicate, l’agente non aveva ancora effettivamente conseguito il diritto al pensionamento.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede come sopra accennato una formulazione lievemente diversa, precisando che deve trattarsi di dimissioni “dovute a” pensionamento, senza cioè espressamente specificare “successive a”.

Tuttavia, poichè il requisito deve essere effettivo e non meramente potenziale, anche in caso di applicazione dell’AEC settore Commercio l’agente dovrebbe poter dimostrare di aver già conseguito tale diritto e dunque anche in questo caso si ritiene che debbano essere “successive” al conseguimento.

In caso di dimissioni per pensionamento, l’indennità suppletiva di clientela è l’unica indennità che l’agente può richiedere?

Questo è un altro tema interessante che ti accenno.

Come dicevo l’indennità suppletiva di clientela è una delle tre voci dell’indennità di fine rapporto disciplinata dagli AEC.

Tra queste anche l’indennità meritocratica.

Inoltre, ricordo che esiste anche l’indennità di fine rapporto disciplinata direttamente dal codice civile (art. 1751 c.c.)

Queste indennità che fine fanno in caso di pensionamento? L’agente ha diritto di richiederle?

Il tema è complesso posso peraltro brevemente riassumere in questo modo.

L’AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria fanno espressamente riferimento anche all’indennità meritocratica in caso di dimissioni per pensionamento. L’AEC Commercio invece no.

Rispetto a quella del codice civile, va tenuto conto che il codice civile prevede che l’agente abbia diritto all’indennità dell’art. 1751 c.c. in caso di dimissioni per ragioni di “vecchiaia” tale per cui non si possa più chiedere all’agente di continuare a lavorare.

Questo concetto è diverso dal semplice “pensionamento” che infatti non impedisce all’agente di continuare a lavorare.

Di conseguenza, in caso di dimissioni per pensionamento il fatto che l’indennità suppletiva di clientela risulti dovuta non significa che, indipendentemente dai requisiti, siano dovute anche le altre voci (indennità meritocratica e/o indennità del codice civile).

Per queste indennità infatti anche le dimissioni per pensionamento possono risultare delle dimissioni “ordinarie” per motivi personali e quindi non dare diritto all’agente ad altro se non all’indennità suppletiva di clientela.

Per approfondire il tema delle indennità di fine rapporto e delle differenze tra loro  questo post potrebbe esserti molto utile!

Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha diritto all’indennità suppletiva di clientela o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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