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fac simile contratto di agenziaFac simile contratto di agenzia: si tratta di una ricerca molto diffusa in internet, del tutto comprensibile. Ma sai cosa stai scegliendo?

Fac simile contratto di agenzia: a ciascuno il suo

Richiedere un contratto di agenzia “su misura” incaricando un professionista o reperire un testo già predisposto e sceglierlo autonomamente, è un po’ come richiedere un “abito sartoriale” piuttosto che un abito “pret a porter”,

I benefici o i costi/rischi di entrambe le modalità sono noti.

Il paradosso però è che nella ricerca e nella scelta di un abito “già pronto”  viene spesso messa molta più cura che nella scelta di un fac simile contratto di agenzia.

Riguardo al contratto di agenzia viene infatti spesso ricercato genericamente solo un “fac simile” ma è come se entrando in un negozio o digitando in internet si cercasse genericamente “un abito” o “un vestito”.

Quando invece si cerca un abito già pronto, comunque si ricercano anche la taglia, il colore, la tipologia (gonna, pantalone), il tessuto ecc.

Si selezionano cioè tutta una serie di caratteristiche che l’abito dovrebbe avere.

Quando invece si ricerca un fac simile contratto di agenzia, sembra che ci sia un unico testo che vada bene tutto.

Invece, come per i vestiti, anche il contratto di agenzia può avere una serie di variabili che si possono scegliere.

Sono variabili estremamente importanti da conoscere prima di cimentarsi nella scelta di un fac simile contratto di agenzia senza essere assistiti, per evitare di ordinare un prodotto che solo dopo averlo usato si scopre non avere le caratteristiche che si pensava che avesse.

Con l’importante differenza rispetto ad un vestito, che una volta “applicato” e fatto firmare all’agente non può essere più “restituito”.

Ti aiuto quindi a conoscere quali sono queste variabili, così che se deciderai di affidarti ad un fac simile contratto di agenzia potrai verificare come sono regolate nel fac simile e nel caso integrare/modificare il testo (con cautela…) o scegliere il tuo fac simile contratto di agenzia con più cura.

Fac simile contratto di agenzia: 13 variabili (ma portano fortuna)

Normativa applicabile: solo il Codice Civile o Accordo Economico Collettivo?

Questa è una variabile “da 90”. Difficile da liquidare in poche righe.

Tuttavia è una tematica sempre più attuale quella di stabilire se regolare il contratto di agenzia solo in base alla legge (cioè in base al codice civile, art. 1742 e seguenti) o anche dai contratti nazionali di categoria, cioè gli Accordi Economici Collettivi (o A.E.C.)

Dalla scelta della normativa applicabile discendono diverse conseguenze importanti, a partire dal calcolo dell’indennità di fine rapporto.

Se applichi solo la legge, ricordati poi che non è prevista la possibilità di fare variazioni senza consenso dell’agente, che non è previsto nulla in caso di malattia/infortunio/gravidanza ecc., che i termini di preavviso sono diversi (… sempre sicuro di fare il fai da te? :))

Supponendo che tu abbia già fatto questa valutazione, nel fac simile contratto di agenzia dovrà quindi verificare se è previsto che il contratto di agenzia sia regolato solo dal codice civile o anche dall’A.E.C.

In quest’ultimo caso, verifica che sia identificato esattamente quale A.E.C. e non ci sia solo un rimando generico e plurale “agli accordi economici collettivi”.

Infatti, di A.E.C. ce ne sono almeno 15 (anche se i principali sono 3: settore Commercio, firmato da Confcommercio, settore Industria, firmato da Confindustria e settore Piccola e Media Industria firmato da Confapi.

Per saperne di più sugli Accordi Economici Collettivi e su quando sia obbligatorio applicarli, ti rimando a questo post.

Proseguiamo.

Monomandato o plurimandato

Questo tema è più semplice, anche se non da sottovalutare.

Il tuo agente dovrà lavorare esclusivamente per te o potrà lavorare anche per altri?

Nel primo caso dovrà esserci scritto espressamente nel fac simile contratto di agenzia che l’agente è monomandatario, il che vuol dire, perchè tu lo sappia, che si impegna a lavorare solo per te e non potrà lavorare per altri, sia concorrenti che non concorrenti.

Nel secondo caso invece, l’agente avrà come limite quello di non poter assumere mandati concorrenti.

Ricordati però di precisare espressamente che il divieto di assumere mandati concorrenti vale anche al di fuori della zona assegnata, altrimenti potenzialmente fuori dalla zona potrebbe invece assumere mandati concorrenti!

Con esclusiva/senza esclusiva

Altro aspetto “abbastanza” semplice: il tuo agente avrà diritto di operare da solo nella zona assegnata o nominerai altri agenti? Cosa è previsto nel fac simile contratto di agenzia che hai trovato?

Nel primo caso il tuo agente sarò un agente con esclusiva e quindi non potrai nominare altri agenti nella stessa zona (prodotti e clienti) assegnata, ne agire direttamente. Se lo farai, si tratterà di una violazione del contratto.

Solitamente, la mandante si impegna a non nominare altri agenti ma si riserva di poter agire direttamente in questo caso comunque pagando la provvigione.

Se invece pensi di mettere sulla stessa zona più agenti, allora si tratterà di agenti senza esclusiva.

Ricordati però che anche se non l’agente non ha l’esclusiva, ce l’ha automaticamente sui clienti che procura (o gli assegni).

Quindi non hanno l’esclusiva di zona ma hanno l’esclusiva sui clienti (leggi anche Agenti senza esclusiva di zona due cose cui pensare).

Puoi in questi casi pensare di stabilire una regola di “decadenza” dell’esclusiva sul cliente in caso di “inattività” del cliente, dicendo ad esempio che se il cliente non invia ordini per 6 mesi l’esclusiva decade e il cliente torna “libero”.

Prodotti

Quando compili il campo dei prodotti assegnati, pensa se stai assegnando tutti i prodotti che commercializzi o solo una parte. Pensa anche se magari in futuro creerai linee diverse che potresti non assegnare alla stessa rete di vendita.

Quindi, prima di indicare come prodotti “tutti” o “tutti quelli a catalogo”, verifica che non sia opportuno specificare meglio: il canale, la tipologia, il marchio che li contraddistingue ecc., in modo che se un domani volessi introdurre qualcosa di nuovo non sei obbligato ad assegnarlo per forza all’agente.

Clienti direzionali esclusi

Che l’agente abbia o non abbia l’esclusiva, verifica se ci sono clienti individuati per “nominativo” o per “categoria” sui quali non vuoi che l’agente vada a vendere e che quindi “ti riservi” (e sui quali quindi non riconoscerai provvigioni).

Ricordati di individuare questi nomi prima di firmare il contratto e che clausole che prevedono che la mandante possa a sua discrezione far diventare un cliente direzionale sono nulle.

Qualora infatti durante il rapporto avessi necessità di togliere un cliente all’agente, l’agente dovrà essere d’accordo oppure se non lo fosse, e sempre che il contratto di agenzia richiami uno degli A.E.C. che ti ho indicato sopra, dovrai rispettare i limiti previsti per le variazioni unilaterali

Durata: a tempo determinato o indeterminato?

Cosa prevede il fac simile del contratto di agenzia rispetto alla durata? Quale durata vuoi che abbia il contratto di agenzia?

Da parte mia preferisco che il contratto abbia durata “indeterminata” così che la mandante possa interromperlo quando vuole, dando solo il preavviso senza ricordarsi di doverlo disdettare o di doverlo rifare.

Ti rimando qui per spiegarti meglio le differenze e le conseguenze tra i due tipi di durata.

Periodo di prova

Il fac simile di contratto di agenzia che stai usando prevede un periodo di prova inziale durante il quale le parti possono interrompere liberamente il contratto di agenzia senza preavviso?

Ti consiglio di inserirlo sempre, approfondisci qui!

Provvigioni sul “fatturato” o sull'”incassato”

Anzitutto di rassicuro sul fatto che “si può ancora” pagare le provvigioni sull'”incassato”, cioè dopo che il cliente ha pagato la fattura.

Quindi, quando vuoi pagare le provvigioni all’agente? Appena fatturi al cliente o aspetti che il cliente ti paghi?

Nel primo caso dovrà fare il conteggio delle provvigioni sulla base delle fatture semplicemente emesse.

Se invece vuoi pagare sull'”incassato”, cioè dopo che il cliente ha pagato, devi ricordarti di specificarlo nella clausola.

Infatti, se non viene specificato, l’agente avrà diritto alle provvigioni direttamente sul “fatturato”.

Ricordati che se paghi sul “fatturato” non puoi (o non potresti) stornare le provvigioni a piacimento appena non è pagata la fattura ma dovresti dimostrare di aver svolto attività di recupero.

Scaletta provvigionale al variare degli sconti

Non sottovalutare i criteri di calcolo delle provvigioni.

Nei fac simile contratto di agenzia solitamente questa parte viene lasciata alla discrezione della mandante.

Ricordati quindi al riguardo di indicare lo sconto massimo che l’agente è autorizzato a proporre senza preventiva autorizzazione. Soprattutto, se intendi riconoscere una provvigione decrescente in base agli sconti, ricordati di fare una tabella indicando gli sconti e la provvigione corrispondente: non puoi a tua discrezione ridurre la provvigione in base allo sconto senza averlo prima concordato.

Incassi

Cosa prevede il fac simile contratto di agenzia riguardo agli incassi da parte dell’agente? Se non è previsto nulla o ti fa scegliere, cosa deve fare il tuo agente?

Ricordati che c’è differenza tra far incassare solo gli insoluti e far invece incassare le fatture alla loro scadenza da parte dell’agente (cioè il cliente, invece che fare il bonifico o pagare la RIBA, deve pagare a mani dell’agente).

Nel primo caso (incasso solo insoluti) non è obbligatorio prevedere una indennità di incasso, nel secondo caso si.

Diritto / divieto di incaricare  subagenti

Il tuo agente può nominare subagenti (cioè venditori autonomi)?

Se non vuoi che nomini subagenti o vuoi che lo faccia solo previa tua autorizzazione, devi prevedere una clausola apposta e devi ricordarti poi di far firmare questa clausola “due volte” (cioè è una clausola vessatoria che quindi deve essere richiamata dopo la prima firma, per una seconda firma).

Minimi di vendita

Il fac simile contratto di agenzia prevede la possibilità di pattuire dei minimi di vendita?

In questo caso devi verificare che sia anche previsto cosa succede se non vengono raggiunti (ad esempio: il contratto di agenzia può essere risolto di diritto, o ai sensi dell’art. 1456 c.c.).

Se non prevedi infatti le conseguenze del mancato raggiungimento, non puoi invocarla come se invece fosse stato previsto.

Ricorda però che i minimi di vendita devono essere concordati, quindi non basta che glieli comunichi all’agente, e che l’ammontare deve essere credibile come minimo di vendita (cioè non deve essere un “minimo” che se lo raggiunge è previsto magari anche un premio).

Anche se poi non vengono raggiunti e cessi il contratto di agenzia per questo motivo, non è detto che sia automatico il fatto che l’agente non abbia diritto a preavviso e indennità e quindi comunque dovrai ponderare bene questa scelta.

Resta il fatto che è uno strumento di gestione importante del rapporto e quindi ti suggerisco di prenderla in considerazione.

Per approfondire come “scrivere” una clausola sui minimi di vendita, leggi qui!

Tribunale competente in caso di controversia

Il Tribunale competente in caso di litigio è per legge (art. 413 c.p.c.) quello della residenza dell’agente, se l’agente è una ditta individuale.

Se invece l’agente opera in forma di società (ad esempio s.a.s., s.n.c. o s.r.l.), puoi prevedere una clausola che specifichi che il Foro esclusivo competente è quello della sede della mandante.

Deve essere specificato che si tratta di un foro “esclusivo” e anche questa clausola deve essere richiamata dopo la prima firma del contratto per essere firmata “due volte” (cioè è una clausola vessatoria).

* * *

Come avrai visto, anche quindi in caso di contratto di agenzia “pret a porter” puoi scegliere molto di più che un semplice “fac simile” contratto di agenzia.

Un contratto di agenzia fatto su misura da un professionista potrà prendere in considerazioni ulteriori variabili e aiutarti in ogni caso a scegliere meglio, ma ciò che mi preme è che tu abbia compreso che non tutti i contratti di agenzia sono uguali e non tutti i fac simile contratto di agenzia vanno necessariamente bene per il “tuo” caso e quindi ti abbia aiutato a riflettere sulle variabili più importanti.

Per il resto noi siamo qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari 

 

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Patto di prova nel contratto di agenzia: sai pattuirlo nel modo giusto?

patto di prova nel contratto di agenziaPartiamo anzitutto con il dire a cosa serve il patto di prova nel contratto di agenzia e quindi perchè è importante poterlo prevedere.

Come dice la parola stessa, il patto di prova serve per “provare” l’agente (e viceversa l’agente può “provare” la mandante).

Questo ha il vantaggio che, qualora non di gradimento, il contratto di agenzia può essere interrotto senza dover rispettare alcun preavviso.

Il patto di prova quindi è un periodo in cui le parti possono in sostanza derogare ai termini di preavviso previsti dal codice civile o dagli A.E.C. che andrebbero altrimenti concessi in caso di recesso da un contratto di agenzia a tempo indeterminato.

Se invece il contratto di agenzia è a tempo determinato, il patto di prova consente di interrompere anticipatamente il contratto anche in mancanza di giusta causa.

In sostanza per la mandante è un bel risparmio perchè può liberare subito la zona e senza dover pagare le provvigioni per tutto il preavviso (o peggio, per tutta la durata fino alla scadenza del contratto di agenzia se a tempo determinato).

Il patto di prova nel contratto di agenzia può essere un bel risparmio per la mandante

Facciamo un esempio: si pensi al caso dell’agente monomandatario con esclusiva incaricato  a tempo indeterminato con contratto regolato dall’A.E.C. (settore Industria o Commercio è uguale). Senza patto di prova la mandante è sin da subito tenuta a rispettare un preavviso di mesi 5. Quindi, in mancanza del patto di prova, se la mandante decidesse di interrompere il contratto, dovrebbe riconoscere le provvigioni per altri 5 mesi. Se oltre alle provvigioni la mandante avesse riconosciuto anche un fisso, ecco che dovrebbe riconoscere il fisso per altri 5 mesi. In più, a meno di pagare subito l’indennità sostitutiva, la mandante rimane con la zona “bloccata” per 5 mesi.

Con un patto di prova (valido) questo si può evitare e dunque la mandante potrebbe risparmiare questi 5 mesi.

Detto questo, cosa bisogna sapere per prevedere un patto di prova valido nel contratto di agenzia?

Partiamo con il fatto che la legge non dice nulla riguardo il patto di prova nel contratto di agenzia. Quindi non c’è un articolo del codice civile o di qualche altra legge che ne parli.

La legge disciplina semmai il patto di prova con i lavoratori dipendenti (art. 2096 codice civile). La Cassazione ha però escluso che il contratto di agenzia sia assimilabile a quello di lavoro dipendente. Quindi quelle norme non si applica al contratto di agenzia (sentenza n. 11405 del 13.5.2013).

Quindi si è anzitutto posta la questione se si potesse inserire un patto di prova nel contratto di agenzia.

In mancanza di previsioni legislative, è venuta in soccorso la giurisprudenza.

Dopo alterne vicende da parte dei giudici di merito, la Cassazione con sentenza n. 544 del 22.1.1991 ha ritenuto che si poteva fare.  Quindi ha stabilito che era lecito inserire un patto di prova nel contratto di agenzia per il periodo iniziale.

Tale principio non ha trovato successive smentite ed anzi è stato avvalorato anche dai due principali Accordi Economici Collettivi. Questi A.E.C., pur non disciplinando espressamente il patto di prova, ne fanno un rapido accenno quando parlano dei contratti a termine (per dire che vale solo il patto di prova previsto nel primo rapporto) (art. 4 A.E.C. settore Industria 2014 e art. 2 A.E.C. settore Commercio 2009). In questo modo hanno quindi dato per scontato che il patto di prova si possa inserire. Segnalo anche che c’è un altro A.E.C. che ne parla ancora più espressamente ma non è tra i più diffusi. Si tratta dell’A.E.C. CNAI – Federagenti del 22.4.2013, all’art. 10.

Riguardo alla “forma” che deve essere rispettata affinchè il patto possa essere fatto valere, pur non essendo applicabile l’obbligo di forma scritta previsto per il rapporto dipendente, la pattuizione va provata per iscritto e quindi la forma “scritta” diventa in pratica obbligatoria.  

Per forma “scritta” si intende che la clausola sia di regola scritta all’interno del (primo) contratto di agenzia.

Affinchè poi non sorgano questioni di sorta, il contratto deve essere anche firmato dell’agente e non soltanto inviato all’agente ed essere in attesa di essere restituito firmato (come delle volte capita).

Siccome la prova riguarda il periodo iniziale, l’agente non deve essere già stato provato “fuori contratto”. Anzi, se anzichè usare il patto di prova nel contratto di agenzia pensi di utilizzare sistemi diversi, ti suggerisco questo post sui rischi a cui puoi andare incontro.

Rispetto alla durata, mancando anche in questo caso una disciplina legale, non è prevista una durata massima prestabilita.

Per la citata Cassazione la durata deve comunque essere limitata al tempo necessario e sufficiente per compiere la valutazione.

Si suggerisce di regola di non oltrepassare i mesi 6 che per prassi consolidata è un termine ritenuti accettabile.

Eventuali termini più lunghi devono essere giustificati e giustificabili da particolari caratteristiche dell’attività del preponente. Ad esempio, quando l’attività è “stagionale”, come nel caso del settore dell’abbigliamento. Sono situazione che devono comunque essere valutate caso per caso.

Se decidi di inserire un patto di prova in un contratto a tempo determinato, per non “snaturare” la natura del patto la sua durata dovrà essere proporzionata alla durata del contratto. Non puoi fare cioè “tutta prova”, a meno di considerare il contratto a tempo determinato una prova di per sè, ma quello è un altro discorso.

Ricorda che qualora la durata fosse ritenuta eccessiva, l’agente potrebbe invocare la nullità del patto di prova. Potrebbe quindi chiedere, in caso di recesso, che la mandante gli riconosca il preavviso ordinario. Se invece il contratto fosse a tempo determinato, potrebbe chiedere che la mandante gli riconosca tutte le provvigioni fino a scadenza.

Se il patto di prova nel contratto di agenzia è nullo, l’agente può chiedere tutte le provvigioni del preavviso ordinario

E’ inoltre buona cosa prevedere espressamente che le parti possono interrompere il rapporto anche nel corso del periodo di prova (senza quindi dover attendere la fine).

In caso di successione di contratti (o perchè a tempo determinato o perchè decidi di sostituire il testo del contratto dopo una revisione), varrà solo il patto di prova contenuto nel primo contratto (per la ragione che dopo il primo periodo di prova l’agente deve ormai ritenersi “provato”).

Inoltre, se decidi di fare una revisione dei contratti e li fai rifirmare agli agenti, bada se ci sono ancora agenti in prova: per loro andrà previsto a parte che il patto di prova nel nuovo contratto è una continuazione del precedente e quindi scadrà dopo 6 mesi dal primo contratto.

Per ricapitolare quindi:

  1. il patto di prova va messo per iscritto all’interno del contratto che deve essere firmato dall’agente
  2. la durata è meglio che non superi i 6 mesi, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta
  3. nella clausola è meglio prevedere che le parti possono interrompere il periodo di prova in qualunque momento anche prima della scadenza

Inoltre fai attenzione che:

  1. se fai più contratti di agenzia a tempo determinato o se nel corso del rapporto decidi di sostituire il testo del contratto con un altro, il patto di prova vale solo per il primo contratto;
  2. se per caso fai firmare un nuovo contratto ad un agente che è ancora in prova, devi regolare la continuazione del periodo di prova tra i due contratti.

Tema diverso dal preavviso è quello relativo al diritto alle indennità di fine rapporto in caso di cessazione per mancato superamento della prova.

La tematica è delicata perchè il periodo di prova può non escludere di per sè automaticamente le indennità di fine rapporto (le sentenze italiane ed europee sul punto hanno avuto divergenze).

Diciamo che, considerato il motivo dell’interruzione del rapporto e supponendo dunque che l’andamento del rapporto sia stato insufficiente, anche l’eventuale rischio economico delle indennità può essere destinato a rimanere contenuto.

Hai ancora dei dubbi? Clicca qui per sapere cosa possiamo fare per te!
Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

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