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AEC Commercio 2025

AEC Commercio 2025: è del 4/6/2025 la notizia della firma del “nuovo” AEC Settore Commercio che modifica quello attualmente in vigore la cui firma risale al 16/2/2009.

Si tratta più precisamente della firma della “ipotesi di accordo di rinnovo” dell’attuale AEC Settore Commercio 2009, modificato nel 2010 e nel 2017.

Il nuovo testo è disponibile sul sito Enasarco. Si tratta di documento firmato dalle associazioni di categoria menzionate, ed in particolare da Confcommercio (Confcooperative e Confesercenti) dal lato “preponenti” e dai sindacati Fnaarc, Usarci e Fiarc dal lato “agenti”. Il documento reca il vecchio testo con evidenza delle modifiche apportate.

Il fatto che il documento venga chiamato “ipotesi” di accordo potrebbe far insorgere il dubbio che il testo debba ancora passare a qualche vaglio o sia ancora soggetto a modifiche.

Diciamo che è probabile che venga redatto un testo a sè stante aggiornato e coordinato ma non pare che la volontà dei firmatari sia quella di subordinare l’approvazione definitiva ad ulteriori condizioni.

Di conseguenza, allo stato si deve considerare tale testo come sin d’ora vincolante.

Vediamo a chi si applica, quando entra in vigore e le principali novità.

Nuovo AEC Commercio 2025: a chi si applica e a chi non si applica

Non tutte le case mandanti sono interessate al rinnovo dell’AEC Commercio 2025.

La prima considerazione da fare infatti è che il nuovo AEC Commercio 2025 non si applica a tutte le case mandanti.

Non si applica nemmeno automaticamente a tutte le case mandanti “commerciali” o che operano nel settore commercio.

Nel nostro ordinamento non vige l’obbligo di applicazione della contrattazione collettiva in base al settore di appartenenza o di operatività.

La contrattazione collettiva rientra infatti tra i contratti “privati” che non hanno valore di legge e quindi non si applica automaticamente.

Di conseguenza per sapere se la tua casa mandante è interessata al rinnovo dell’AEC Commercio 2025 devi verificare le cose che trovi di seguito

AEC Commercio espressamente richiamato nel contratto di agenzia

La cosa più semplice da verificare è se nel contratto di agenzia è espressamente richiamato l'”AEC Commercio” o l'”AEC settore Commercio” o “l’AEC agenti e rappresentanti di commercio settore Commercio”, e se vi è una “data” di stipula associata.

Non farti trarre in inganno, per identificare il settore dell’AEC richiamato nel contratto, dal fatto che gli agenti e rappresentanti sono “di commercio”. Questa precisazione non identifica il settore dell’AEC ma è solo la definizione relativa agli agenti e rappresentanti che promuovono la vendita di prodotti (per distinguerli ad esempio dagli agenti “assicurativi” o dagli agenti “immobiliari”.

Il nuovo AEC Commercio 2025 riguarda il rinnovo dell’AEC settore Commercio e precisamente di quello del 2009, o 16/2/2009, talvolta con i richiami alle modifiche del 2010 e del 2017.

Per contratti di agenzia “datati”, l’AEC Commercio è identificato anche come 2002 o 26 febbraio 2002, o prima ancora, 9 giugno 1988.

Queste date possono rivelarsi importanti per l’identificazione dell’AEC effettivamente applicato, perchè anche laddove la casa mandante fosse “commerciale”, se trovasse il richiamo all’AEC con date “diverse” da quelle sopra indicate, potrebbe trattarsi del richiamo ad un AEC diverso per settore o per sindacati stipulanti.

Ad esempio, il richiamo all’AEC 2014 o 1/7/2014 o 20/3/2002 o ancora 16/11/1988 significa che al rapporto è applicato l’AEC settore INDUSTRIA.

Il richiamo invece all’AEC Commercio 22/2/2001 o 31/8/2023 o significa che il rapporto è regolato sì da un AEC settore Commercio firmato da altre associazioni di categoria rispetto a quelle che hanno firmato il rinnovo del 4/6/2025, in particolare da ANPIT dal lato “preponenti” e da Federagenti-Cisal dal lato “agenti”.

Il richiamo espresso ad uno specifico AEC prevale sull’AEC eventualmente “più applicato” nel settore o su quello firmato dall’associazione di categoria alla quale eventualmente la casa mandante è iscritta.

AEC richiamato genericamente e iscrizione della casa mandante a una associazione di categoria

Se nel contratto di agenzia è fatto richiamo all’AEC ma il richiamo è generico (a volte ad esempio trovo indicato: il presente contratto è regolati “dagli AEC degli agenti e rappresentanti di commercio” o “dall’AEC di riferimento”), va verifica se la casa mandante versa la quota associativa a qualche associazione di categoria e quale.

Se l’associazione di categoria a cui la casa mandante è iscritta è firmataria di un AEC, in mancanza di una scelta diversa, la casa mandante dovrebbe procedere ad applicare l’AEC firmato dall’associazione a cui è associato.

Come detto però, se nel contratto di agenzia è stato fatto riferimento ad un AEC firmato da altra associazione di categoria, questo AEC prevale su quello firmato dall’associazione a cui la casa è iscritta.

Regolamentazione del contratto di agenzia solo in base alla legge senza richiamo all’AEC

Per il fatto che l’AEC è un contratto “privato”, la sua applicazione non è “obbligatoria” per legge.

Di conseguenza, è possibile anche disciplinare il contratto di agenzia solo in base alla legge, escludendo quindi l’AEC.

Vi è da dire che in tal caso, qualora la casa mandante fosse comunque iscritta all’associazione di categoria firmataria dell’AEC e lo fosse pure l’agente, quest’ultimo potrebbe pretendere l’applicazione dell’AEC.

Diversamente, l’obbligo di applicare l’AEC non sarebbe automatico.

La scelta di non richiamare l’AEC nel contratto di agenzia fino a poco tempo fa consentiva con una certa serenità di non versare il FIRR all’Enasarco, cioè la quota di indennità di fine rapporto che gli AEC prevedono vada accantonata ogni anno dalla casa mandante alla Fondazione.

Con l’improvviso cambio di rotta della Fondazione riguardo all’obbligo di versare il FIRR di cui ho dato conto in questo articolo, la scelta di regolare il contratto di agenzia solo in base la codice civile per non versare il FIRR appare poco prudente.

In sostanza quindi, anche a fronte della scelta di regolare il contratto di agenzia solo in base alla legge e non agli AEC, potrebbe essere opportuno comunque versare il FIRR all’Enasarco (opportunamente precisando che non costituisce comunque implicito richiamo all’AEC).

Per tutto il resto, in mancanza di un richiamo espresso nel contratto all’AEC o ad un preciso AEC, il contratto potrebbe comunque rimanere regolato solo dalla legge e non dall’AEC, con conseguente inapplicabilità a queste case mandanti dell’AEC Commercio 2025 almeno per gli aspetti diversi rispetto alle novità sul FIRR.

Data di entrata in vigore

L’ipotesi di accordo prevede in generale che le modifiche entrino in vigore il 1/7/2025, salvo eventuale diversa data di decorrenza relativa a singoli istituti.

In particolare, le modifiche relative alle aliquote del FIRR si applicano sulle quote maturate dal 1/1/2026 (primo versamento Enasarco quindi marzo 2027 a meno che il contratto di agenzia cessi nel corso dell’anno)

Principali novità

Se sei tra le case mandanti a cui si applica il nuovo AEC Commercio 2025, per le principali novità ho predisposto una tabella riepilogativa che puoi liberamente scaricare qui.

Solo alcune novità potrebbero comportare modifiche (o l’opportunità di valutare modifiche) ai contratti di agenzia in corso. In particolare quelle relative:
– alle vendite vendite on line
– ai contratti a tempo determinato
– alle forniture a seguito aggiudicazione gare d’appalto
ricordando comunque che se le modifiche hanno lo scopo di essere più restrittive di quanto prevede l’AEC o di quanto applicato fino ad ora, l’agente potrebbe comunque non accettarle.

Le altre novità vanno conosciute (ad esempio le nuove soglie per le variazioni unilaterali, i nuovi termini di preavviso per agenti monomandatari o il nuovo calcolo dell’indennità di fine rapporto) ma non comportano necessariamente modifiche alle clausole del contratto di agenzia. Normalmente infatti vi è solo un rimando generico nel contratto a questi temi, i quali quindi vengono automaticamente regolati dal nuovo AEC.

Se sei una casa mandante e hai dubbi, richieste o necessità di chiarimenti siamo disponibili a fornirti assistenza. Scopri cosa possiamo fare per te 

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

 

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FIRR Enasarco 2024

ATTENZIONE ULTERIORE AGGIORNAMENTO

l’Enasarco in sede di ispezione sta modificando il proprio orientamento anche riguardo alcuni altri aspetti importanti del FIRR, tra cui la verifica dei versamenti anche per aziende che non applicano gli AEC e anche in caso di agenti cessati “andando indietro” di 10 anni (anzichè di 5 come fatto fino ad ora).

In caso di ispezione rimaniamo a disposizione anche per la gestione di queste situazioni

FIRR Enasarco: dal 1.1.2024 ci sono alcune novità da conoscere, sia per le case mandanti sia per gli agenti.

Si tratta di novità passata un po’ sotto silenzio ma che comportano alcune modifiche operative – e non solo – che è  bene conoscere.

Queste novità derivano dal fatto che da iniziò 2024 la gestione del FIRR, pur rimanendo “a carico” Enasarco, e’ stata “separata” dalla gestione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Questo ha comportato la necessità di un coordinamento e di un passaggio di dati interno tra la “Gestione Contributi” e la “Gestione FIRR” che si è “tradotta” in modifiche operative per le case mandanti e gli agenti.

Vediamo quelle che interessano.

FIRR Enasarco 2024: Novità obblighi di versamento

Dal 1.1.2024 l’Enasarco, in fase di ispezione, con un importante cambio di rotta, ritiene che l’obbligo di versamento del FIRR non competa più solo alle case mandanti “iscritte alle associazioni di categorie” firmatarie degli AEC (come compariva un tempo nelle FAQ relative al FIRR), bensì a tutte le case mandanti indipendentemente dall’iscrizione ad una associazione di categoria o dall’applicazione di un AEC al contratto di agenzia.

Ciò verosimilmente ritenendo, diversamente da prima (pur non risultando comunicazioni ufficiali al riguardo e pur non essendo cambiato nulla rispetto “al passato”), che l’obbligo di versamento del FIRR derivi anch’esso dalla “legge” ed in particolare da vecchissimi AEC cosiddetti “erga omnes” (risalenti al 1956 e 1958) cioè da AEC che nei primi anni ’60 erano stati “trasformati” in legge, o comunque ritenendo che l’obbligo di versamento derivi dalla legge del 1973 istitutiva dell’Enasarco.

Si tratta di posizione estremamente discutibile (pur avallata purtroppo da alcuni precedenti giurisprudenziali), risultando che questi vecchi AEC “erga omnes” siano stati superati poi dalle disposizioni europee e che la legge istitutiva dell’Enasarco preveda solo che l’ente “gestisca” il FIRR (senza nulla prevedere riguardo l’obbligo o i suoi presupposti).

L’Enasarco ad ogni modo sembra incline a pretende ora il versamento anche da parte di mandanti che sino ad ora non l’avevano versato perchè non iscritte ad associazioni di categoria firmatarie degli AEC e che non applicavano gli AEC.

FIRR Enasarco 2024: Novità richiesta liquidazione

Fino al 31.12.2023, la richiesta di pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco  partiva automaticamente con la comunicazione della casa mandante all’Enasarco di chiusura del mandato con l’agente.

Per Regolamento Enasarco la mandante era ed è tuttora tenuta a comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato con l’agente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Fino al 31.12.2023 la comunicazione di chiusura comportava anche automaticamente l’invito all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente.

Se le case mandanti ricordano, infatti, il “menù” dell’area riservata era intitolata “Gestione mandati e FIRR”. In passato veniva anche richiesto alla mandante di inserire l’IBAN dell’agente sul quale l’Enasarco avrebbe poi proceduto a pagare il FIRR.

Peraltro, per evitare che in caso di ritardo nella comunicazione di chiusura del mandato questo impedisse all’agente di ricevere il FIRR, era anche previsto che l’agente potesse, con un modulo specifico, comunicare a propria volta direttamente all’Enasarco la chiusura del mandato così da sbloccare la liquidazione del FIRR.

In tali casi l’Enasarco inviava poi una comunicazione alla mandante per chiedere conferma che il mandato fosse effettivamente cessato e, qualora la mandante applicasse l’AEC del settore Industria o Piccola e Media Industria, per quali motivi.

Dal 1.1.2024 compito della mandante è unicamente quello di comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato entro i consueti 30 giorni dalla cessazione e null’altro.

La richiesta di liquidazione del FIRR Enasarco dovrà invece pervenire all’Enasarco direttamente dall’agente dalla propria area riservata.

Durante la procedura di chiusura le case mandanti noteranno infatti che più volte il sistema avvisa che con la comunicazione di chiusura l’ente chiuderà il mandato ma non provvederà a pagare il FIRR che dovrà essere richiesto direttamente dall’agente.

Dal menu “Gestione mandati” dell’area riservata è quindi “scomparsa” la dicitura “e FIRR”.

A seconda dei rapporti con l’agente, la mandante potrà “ricordare” all’agente che deve chiedere lui la liquidazione del FIRR Enasarco, ma non vi è comunque tenuta.

FIRR Enasarco 2024: Novità iscrizione e cessazione mandati

Un’ulteriore novità per le mandanti conseguenza delle modifiche riguardo la gestione del FIRR Enasarco riguarda l’introduzione di alcuni adempimenti ulteriori in fase di iscrizione e chiusura dei mandati.

In entrambi i casi infatti viene chiesto alle case mandanti di “certificare”, più di quanto quindi facessero inserendo i dati nel corso della procedura “on line”, l’effettivo conferimento del mandato e l’effettiva chiusura dello stesso.

La differenza rispetto a quanto fatto fino al 31.12.2023 è che, oltre ad inserire data di inizio o data di fine del rapporto, l’Enasarco chiede ora che la mandante, sotto sua responsabilità, dichiari che sta dicendo “il vero” tramite la compilazione di una specifica autodichiarazione.

Questa “autocertificazione” da parte della mandante è espressamente indirizzata al “Servizio Gestione Separata FIRR”, e quindi serve affinché questi dati vengano inviati e ricevuti anche dalla Gestione FIRR Enasarco e non rimangano invece solo nella disponibilità della Gestione Contributi.

FIRR Enasarco 2024: Novità per mandanti AEC Industria e PMI

Un’ulteriore conseguenza non di poco conto per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o Piccola e Media Industria (P.M.I.) e’ che, diversamente da quanto si poteva fare fino al 31.12.2023, in fase di chiusura de mandato, la mandante non può più chiedere all’Enasarco di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente in caso di recesso per giusta causa dovuto a violazione dell’obbligo di non concorrenza/monomandato o ritenzione indebita di somme da parte dell’agente.

Si ricorda infatti che in base a questi AEC Industria e PMI (diversamente dall’AEC Commercio) è previsto che il FIRR Enasarco nei casi sopra indicati non sia dovuto.

Dal 1.1.2024 però, anche per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o PMI, le uniche motivazioni che vengono richieste riguardo la cessazione del rapporto sono la “normale risoluzione del rapporto” o “per decesso dell’agente”.

Questo non significa che la mandante che applichi l’AEC Industria o PMI non possa comunque far valere che il recesso è avvenuto per uno dei motivi sopra indicati e quindi che il FIRR non è dovuto all’agente (compreso quindi quello accantonato all’Enasarco in precedenza), ma potrà farlo solo nel corso di una vertenza con l’agente  e ottenendo un provvedimento (o un accordo) che accerti che il FIRR Enasarco non gli è dovuto o che, se nel frattempo l’Enasarco gliel’avesse già pagato, lo deve restituire alla mandante.

Poiché  infatti ora è l’agente che può chiedere all’Enasarco di liquidargli il FIRR accantonato dalla mandante negli anni, sarà sufficiente per lui la cessazione del mandato per farselo pagare dall’Enasarco.

La mandante che applichi l’AEC Industria o PMI e che receda per giusta causa per uno dei motivi sopra indicati e che voglia cercare di impedire all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente, potrà, se valesse la pena partire “in anticipo” rispetto ad una causa da parte dell’agente, cercare al più di ottenere dal Tribunale un provvedimento d’urgenza da notificare all’Enasarco prima che questo liquidi il FIRR all’agente.

Considerate peraltro le tempistiche abbastanza veloci per il pagamento del FIRR Enasarco (30 giorni per comunicare la chiusura + 60 giorni circa per il pagamento effettivo, quindi massimo 90 giorni) non sarà’ tuttavia semplice per la mandante riuscire ad impedire il pagamento.

Dovrà quindi ricordarsi, nell’eventuale successiva causa che l’agente dovesse instaurare per farsi pagare le indennità di fine rapporto contestando la giusta causa, di chiedere in via riconvenzionale che l’agente sia condannato a rimborsare il FIRR già riscosso dell’Enasarco.

In tali casi, ad ogni modo, il pagamento della quota dell’anno di cessazione dovrà essere sospeso dalla mandante e non pagata all’agente.

FIRR Enasarco 2024: Indicazione dell’AEC applicato dalla mandante

Una ulteriore conseguenza della separazione della Gestione Contributi da quella FIRR e delle modifica della procedura di chiusura del mandato, è che non compare più una indicazione che poteva a volte essere molto utile nella ricostruzione del rapporto con l’agente e nell’individuazione delle norme applicate al contratto di agenzia: l’indicazione dell’AEC applicato dalla mandante.

Fino al 31.12.2023 infatti, durante la procedura di chiusura del mandato, ad un certo punto veniva specificato quale fosse l’AEC applicato dalla mandante e vi era la possibilità di comunicare anche la variazione di tale AEC.

Poichè per la sola Gestione Contributi tale indicazione è del tutto irrilevante, è quindi scomparsa l’acquisizione e l’indicazione di questo dato.

* * *

Se sei una mandante o un professionista che le assiste, per qualsiasi ulteriore chiarimento consulta qui cosa possiamo fare aiutarti.

Buon lavoro!

avv. Angela Tassinari

 

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ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

FIRR Enasarco: la mandante può ottenerne la restituzione dall’Enasarco dopo la cessazione del rapporto prima che venga pagato all’agente?

FIRR EnasarcoFacciamo un passo indietro.

Le imprese che sono iscritte ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) o che hanno previsto nel contratto di agenzia che sia disciplinato dall’Accordo Economico Collettivo, sono tenute a calcolare e versare ogni anno all’Enasarco, nel mese di marzo, una somma in favore dei propri agenti chiamata F.I.R.R. (ovvero: Fondo Indennità di Fine Rapporto) (il F.I.R.R. quindi non è sempre da versare all’Enasarco ma solo se ricorre uno di questi presupposti!).

Il FIRR è una delle tre componenti dell’indennità di fine rapporto disciplinate dagli Accordi Economici Collettivi settore Commercio e settore Industria. Le altre due componenti sono costituite dall’indennità suppletiva di clientela e dall’indennità meritocratica.

La somma di queste tre componenti – FIRR Enasarco, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – costituisce l’indennità di fine rapporto complessiva dovuta in base agli Accordi Economici Collettivi, che “scatta” al momento della cessazione del rapporto (senza entrare nel merito della complessa questione del rapporto tra l’indennità dell’A.E.C. e quella del codice civile)

Ciascuna di queste tre componenti viene però riconosciuta sulla base di diversi presupposti.

La differenza principale tra il FIRR, da una parte, e l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, dall’altra parte, e che il FIRR è di regola dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, mentre l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica sono dovute solo se il contratto si interrompe per un fatto imputabile alla casa mandante (o perchè questa comunica un recesso ordinario, o perchè l’agente interrompe il contratto per giusta causa)

 Veniamo ora alla domanda: una volta versato il FIRR all’Enasarco, la mandante ha la possibilità di riaverlo indietro dopo la cessazione del rapporto con l’agente?

La risposta è: dipende….

Di regola no, ma c’è un’eccezione 

FIRR Enasarco: di regola è dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, salvo un’eccezione

In particolare, se ricorrono alcune condizioni, la mandante potrebbe ottenerne la restituzione. Vediamo quali:

Prima condizione

La mandante deve essere iscritta a Confindustria o alla Confapi oppure il contratto è sottoposto all’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Industria Piccola e Media Industria

E’ una condizione determinante: se la mandante applica l’A.E.C. settore Commercio anzichè quello del settore Industria il discorso non si può fare.

Seconda condizione

Il contratto di agenzia deve cessare a seguito di comunicazione di recesso per giusta causa della mandante tassativamente per uno dei seguenti motivi:

violazione dell’obbligo di non concorrenza (o di monomandato) dell’agente

trattenimento indebito di somme  da parte dell’agente

Terza condizione

La mandante deve vincere la causa (iniziata da lei o dall’agente) che accerti che il rapporto è effettivamente cessato per i motivi contestati dalla mandante, oppure deve concludere una transazione con l’agente nella quale l’agente autorizza l’Enasarco a restituire il FIRR alla mandante.

Da un punto operativo poi funziona così.

Quando la mandante procede a comunicare on line la cessazione del rapporto all’Enasarco (entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Per sapere esattamente da quando partono i 30 giorni vai al mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla), nel corso della procedura di cessazione l’Enasarco chiede che venga specificato se l’interruzione è stata “ordinaria”, oppure se il rapporto è cessato per una delle cause sopra indicate.

La mandante, se intende “bloccare” il pagamento del FIRR Enasarco, deve flaggare la causa per la quale ha comunicato il recesso per giusta causa.

A quel punto l’Enasarco, dopo qualche tempo, per sapere cosa fare del FIRR che è stato bloccato (se ridarlo alla mandante o pagarlo all’agente) invierà alla mandante una comunicazione con la quale le chiede di confermare che è iniziata una causa o un tentativo di conciliazione e che in mancanza di ciò, dopo un certo tempo pagherà il FIRR all’agente.

Se la mandante è in grado di dimostrare che è pendente una causa o una procedura per tentativo di conciliazione, l’Enasarco manterrà sospeso il pagamento fino all’esito della causa o del tentativo di conciliazione.

Se la causa o la conciliazione si concluderanno a favore della mandante, la stessa dovrà poi comunicarlo all’Enasarco che provvederà a restituirle il FIRR versato negli anni (e nelle pratiche da noi seguite lo fa davvero!)

Se la tua azienda si trova in questa situazione e hai bisogno di assistenza, puoi contattarci cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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