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indennità suppletiva di clientela e pensionamento agenteIndennità suppletiva di clientela e pensionamento dell’agente di commercio: in caso di dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento l’indennità suppletiva di clientela è dovuta?

Ipotizziamo che riceviate dal vostro agente una comunicazione di dimissioni perchè va in pensione e conclude chiedendovi, tra le altre cose, l’indennità suppletiva di clientela. Ha ragione?

Vediamo in quali casi è dovuta e quando non lo è.

Cos’è l’indennità suppletiva di clientela

Anzitutto ricordiamo cos’è l’indennità suppletiva di clientela.

L’indennità suppletiva di clientela è “una” delle tre voci che compongono l’indennità di fine rapporto disciplinata dai principali Accordi Economici Collettivi (o AEC).

I principali Accordi Economici Collettivi sono: AEC 30.7.2014 settore Industria, AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, AEC  16.2.2009 settore Commercio (aggiornato con accordo 29.3.2017) (per maggiori approfondimenti su cosa e quanti sono gli AEC approfondisci qui!)

Le tre voci disciplinate dai principali Accordi Economici Collettivi sono: il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.

L’indennità suppletiva di clientela non è quindi “tutta” l’indennità di fine rapporto degli Accordi Economici Collettivi, ma solo una di queste tre voci.

Quando di regola l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

In generale, l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela degli AEC quando:

  • il rapporto cessa per iniziativa della Casa Mandante (quindi attraverso un recesso ordinario con preavviso – o con preavviso pagato)
  • il rapporto cessa per dimissioni dell’agente a fronte di un grave inadempimento della Casa Mandante (dimissioni per giusta causa

In linea generale quindi, in caso di dimissioni dell’agente per motivi personali, l’agente non ha diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Eccezioni alla perdita dell’indennità di clientela in caso di dimissioni dell’agente

Gli AEC prevedono alcune eccezioni rispetto alla perdita del diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni da parte dell’agente di commercio.

In particolare, secondo l’AEC 30.7.2014 settore Industria, l’AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, l’agente di commercio mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nei seguenti casi:

  • dimissioni conseguenti a invalidità permanente e totale;
  • dovute a infermità e/o malattia che non consentono la prosecuzione del rapporto
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS

semprechè questi eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del contratto.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede casi analoghi con una lieve differenze lessicale riguardo alle dimissioni per pensionamento.

Gli AEC 2014 settore Industria e PMI infatti prevedono espressamente che le dimissioni siano “successive” al conseguimento della pensione da parte dell’agente di commercio. L’AEC 2009 settore Commercio prevede invece che le dimissioni siano “dovute al” pensionamento (non dice espressamente che debbano anche essere “successive”).

L’AEC 2009 settore Commercio prevede altresì espressamente che l’indennità suppletiva di clientela sia dovuta anche in caso di decesso dell’agente di commercio (se hai necessità di affrontare questo evento trovi indicazioni qui)

A quali agenti di commercio spetta l’indennità di clientela in caso di pensionamento

Stabilito che i principali AEC prevedono che l’agente mantenga il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche in caso di dimissioni per pensionamento, quali agenti esattamente possono avvalersi di questa eccezione?

Il pensionamento (così come le altre ipotesi di malattia/infortunionio o decesso) è un evento che riguarda la persona fisica.

In altre parole, non sono eventi che riguardino le “società”. Le società cioè non vanno in pensione, nè si ammalano o si infortunano.

Di conseguenza, l’eccezione vale di norma solo per gli agenti “individuali”, cioè per gli agenti che svolgono la loro attività in forma individuale, come persone fisiche.

Non vale invece per gli agenti che operano in forma “societaria”, ad esempio in caso di agenti organizzati come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.

In altre parole l’eccezione non vale in caso di pensionamento del “socio” della società di agenzia.

Qualora dunque il contratto di agenzia fosse in corso con un agente organizzato in forma di società, ad esempio s.n.c., e riceveste delle dimissioni motivate dal pensionamento “del socio”, si tratterebbe di dimissioni “normali” dell’agente che comportano la “perdita” del diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Per ulteriore approfondimento ne tratto nel mio articolo “Agente che va in pensione. Non spetta l’indennità suppletiva di clientela in caso di società

Quando l’agente di commercio deve comunicare le dimissioni per pensionamento se non vuole perdere l’indennità suppletiva di clientela

Secondo gli AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria, l’eccezione per cui l’agente mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni per pensionamento, vale se le dimissioni sono “successive” al conseguimento del pensionamento.

Di conseguenza, l’agente per avvalersi di questa eccezione, deve comunicare le dimissioni dopo che ha già conseguito il diritto ad andare in pensione e non “in vista” del conseguimento di tale diritto.

In altre parole, le dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento dovrebbero essere formulate in questo modo: “premesso che in data XX/XX/XXXX ho conseguito il diritto ad andare in pensione, ecc. ecc.”

Una formulazione invece del tipo: “premesso che in data XX/XX/XXXX andrò in pensione” varrà sempre come dimissioni ma può non essere valida ai fini di ottenere il riconoscimento anche dell’indennità suppletiva di clientela perchè nel momento in cui le dimissioni sono state comunicate, l’agente non aveva ancora effettivamente conseguito il diritto al pensionamento.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede come sopra accennato una formulazione lievemente diversa, precisando che deve trattarsi di dimissioni “dovute a” pensionamento, senza cioè espressamente specificare “successive a”.

Tuttavia, poichè il requisito deve essere effettivo e non meramente potenziale, anche in caso di applicazione dell’AEC settore Commercio l’agente dovrebbe poter dimostrare di aver già conseguito tale diritto e dunque anche in questo caso si ritiene che debbano essere “successive” al conseguimento.

In caso di dimissioni per pensionamento, l’indennità suppletiva di clientela è l’unica indennità che l’agente può richiedere?

Questo è un altro tema interessante che ti accenno.

Come dicevo l’indennità suppletiva di clientela è una delle tre voci dell’indennità di fine rapporto disciplinata dagli AEC.

Tra queste anche l’indennità meritocratica.

Inoltre, ricordo che esiste anche l’indennità di fine rapporto disciplinata direttamente dal codice civile (art. 1751 c.c.)

Queste indennità che fine fanno in caso di pensionamento? L’agente ha diritto di richiederle?

Il tema è complesso posso peraltro brevemente riassumere in questo modo.

L’AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria fanno espressamente riferimento anche all’indennità meritocratica in caso di dimissioni per pensionamento. L’AEC Commercio invece no.

Rispetto a quella del codice civile, va tenuto conto che il codice civile prevede che l’agente abbia diritto all’indennità dell’art. 1751 c.c. in caso di dimissioni per ragioni di “vecchiaia” tale per cui non si possa più chiedere all’agente di continuare a lavorare.

Questo concetto è diverso dal semplice “pensionamento” che infatti non impedisce all’agente di continuare a lavorare.

Di conseguenza, in caso di dimissioni per pensionamento il fatto che l’indennità suppletiva di clientela risulti dovuta non significa che, indipendentemente dai requisiti, siano dovute anche le altre voci (indennità meritocratica e/o indennità del codice civile).

Per queste indennità infatti anche le dimissioni per pensionamento possono risultare delle dimissioni “ordinarie” per motivi personali e quindi non dare diritto all’agente ad altro se non all’indennità suppletiva di clientela.

Per approfondire il tema delle indennità di fine rapporto e delle differenze tra loro  questo post potrebbe esserti molto utile!

Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha diritto all’indennità suppletiva di clientela o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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Sempre più spesso gli agenti di commercio, ricevuta la comunicazione di recesso da parte della casa mandante, richiedono il conteggio non solo dell’indennità di clientela ma anche dell'”indennità meritocratica”.

Indennità meritocraticaCapita altrettanto che la casa mandante si trovi un po’ spiazzata di fronte a questa richiesta.

Magari ne ha sentito parlare ma fin’ora non l’ha mai riconosciuta essendosi limitata fino a quel momento a pagare solo l’indennità di clientela e il FIRR senza particolari questioni da parte dell’agente.

Cosa è quindi l’indennità meritocratica e come si deve comportare la casa mandante di fronte a questa richiesta?

Facciamo quindi anzitutto una breve, anche se non semplice, sintesi del regime delle indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto da parte della casa mandante.

Valutiamo quindi le differenze tra i vari tipi di indennità e verifichiamo come si debba comportare la casa mandante di fronte alla richiesta non solo dell’indennità di clientela ma anche dell’indennità meritocratica.

Quali sono le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

A certe condizioni, spiegate al punto successivo, in caso di cessazione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad una “liquidazione”, meglio chiamata “indennità di fine rapporto”.

L’indennità di fine rapporto e’ però diversa a seconda delle norme che regolano il contratto di agenzia.

Si parla infatti solitamente di FIRR e indennità di clientela agenti (o indennità suppletiva di clientela) senza però sapere che queste voci non sono previste dalla legge ma dalla contrattazione nazionale, cioè dagli AEC – accordi economici collettivi agenti di commercio dei vari settori (aec commercio, aec industria ecc), che corrispondono in sostanza ai “CCNL”, o “contratti collettivi”, che si applicano ai dipendenti (per sapere cosa sono gli AEC puoi approfondire qui)

E, altra informazione che non sempre si sa, che non e’ sempre obbligatorio regolare il contratto di agenzia in base alla contrattazione nazionale.

E’ infatti anche possibile regolare il contratto di agenzia direttamente in base alla legge (in particolare il codice civile, dagli sett. 1742 e seguenti), “saltando” gli AEC.

In caso di contratto regolato solo e direttamente dalla legge non esiste il FIRR o l’indennità suppletiva di clientela ma solo una indennità chiamata genericamente di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 del codice civile.

Lo scenario quindi riguardo alle indennità di fine rapporto e’ il seguente:

Se il contratto e’ regolato dall’AEC agenti

si parla di:

  • FIRR
  • Indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela
  • Indennità meritocratixa

Se il contratto di agenzia e’ regolato solo dalla legge (codice civile)

si parla invece solo di in un’unica indennità di fine rapporto, quella dell’art. 1751 del codice civile, a volte chiamata anche “indennità europea” o “indennità meritocratica del codice civile”.

Poiche questa distinzione e’ poco conosciuta peraltro, spesso anche in caso di contratto regolato solo dalla legge le aziende versano il FIRR all’Enasarco, spesso sull’ erroneo presupposto che siccome va versato all’Enasarco non centri nulla con l’indennita di fine rapporto, oppure che sia un obbligo previsto dalla legge oppure che abbia natura contributiva.

Invece si tratta di un versamento che potrebbe non essere dovuto (puoi approdondire questo aspetto qui: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

In ogni caso, se il contratto fosse regolato solo dalla legge ma l’azienda avesse deciso, più o meno consapevolmente, di versare anche il FIRR, queste somme dovranno poi essere dedotte dal conteggio dell’indennità prevista dall’art. 1751 (cioè e’ come se il FIRR fosse un acconto).

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Fatta questa premessa, la seconda cosa che va chiarita subito e’ che l’indennità di fine rapporto, sia che si tratti di quelle degli AEC agenti sia di quella del codice civile (salvo alcune differenze) non e’ sempre dovuta all’agente quando cessa il contratto di agenzia.

Diversamente infatti dal “TFR” (o liquidazione) previsto per i dipendenti che è sempre dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio non è sempre dovuta, e dipende dalle cause di cessazione del contratto.

In sostanza, l’indennita di fine rapporto e’ dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente. Non e’ quindi dovuta (e quindi non sono a quel punto dovute nè l’indennità di clientela nè l’indennità meritocratica) negli altri casi. Più nel dettaglio:

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto:

  • in caso di recesso “normale” della mandante (cioè non motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • in caso di dimissioni per giusta causa dell’agente (per un grave inadempimento della mandante)
  • In caso di dimissioni dell’agente individuale (quindi non dell’agente che opera con una sua società, es. sas, snc, srl) motivate da malattia, invalidità, cessazione attività per vecchiaia (e, in caso di applicazione degli A.E.C. anche semplice pensionamento), morte

Quando non è dovuta l’indennità di fine rapporto (e quindi l’indennità meritocratica e di clientela):

  • in caso di recesso per giusta causa della mandante (cioè motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • In caso di dimissioni dell’agente per motivi diversi da quelli indicati sopra

Fa eccezione il FIRR che, se versato dalla casa mandante, e’ di regola sempre dovuto anche in questi casi (salvo una distinzione tra l’AEC Industria e l’AEC Commercio, poiche nel primo caso – settore Industria – in caso di recesso per giusta causa per violazione dell’obbligo di monomandato/non concorrenza o appropriazione indebita di somme, la mandante può far causa per ottenere la restituzione di quanto versato).

Quale è la differenza tra indennità di clientela agenti e indennità meritocratica

Dopo aver fatto queste premesse, torniamo quindi al tema iniziale: quale e’ la differenza tra l’indennita di clientela agenti e l’indennita meritocratica?

Distinguiamo a seconda che il contratto sia regolato da un AEC agenti o solo dalla legge

Se il contratto di agenzia è regolato da uno degli AEC agenti

Abbiamo detto che se il contratto e’ regolato da uno degli AEC agenti di commercio (sia settore Commercio che settore Industria) le voci previste sono il FIRR, l’indennita di clientela e l’indennita meritocratica

Il FIRR si calcola secondo una formula matematica ed e’ sempre dovuto indipendentemente dal merito o dai motivi di cessazione del rapporto.

L’indennita di clientela agenti si calcola secondo una formula matematica e di per sè prescinde dal “merito”.

L’indennita meritocratica dell’AEC si calcola anch’essa secondo una formula matematica (diversa a seconda che l’AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l’agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all’azienda.

Quindi, anche nel caso in cui il risultato del calcolo matematico fosse “positivo” per l’agente, potrebbe esservi spazio per sostenere che questa voce non sia comunque dovuta perché non ricorrono i presupposti di “merito”.

Al contrario, e per complicare ulteriormente le cose, se il calcolo dell’indennità meritocratica desse un risultato negativo, questo non significherebbe automaticamente che l’agente non abbia diritto ad una indennità “meritocratica”, L’agente infatti, secondo la giurisprudenza, potrebbe comunque cercare di “bypassare” l’AEC e pretendere di vedersi riconosciuta direttamente l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge (codice civile).

Se il contratto di agenzia è regolato direttamente e solo dalla legge (codice civile)

Se il contratto di agenzia risulta regolato solo dalla legge (codice civile), non si parlerà (o non si dovrebbe, nel senso che la legge non la prevede) dell’ indennità di clientela o dell’indennità meritocratica ma solo di un unica indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, che e’ interamente subordinata al requisito del merito.

Il codice civile in altre parole non prevede una indennità o una voce che sia sempre dovuta a prescindere dal merito.

Questo potrebbe essere un vantaggio. Lo svantaggio però e’ che questa indennità non si calcola secondo una formula matematica (diversamente dall’indennità di clientela e dall’indennità metitocratica prevista dall’AEC).

La misura  dell’indennità di fine rapporto del codice civile e’ infatti stabilita solo riguardo al suo importo “massimo”. Non è infatti previsto come in concreto vada calcolata.

L’importo massimo in particolare e’ pari alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni di durata del rapporto di agenzia (o del minor periodo di durata del contratto di agenzia)

Di conseguenza, specie quando non e’ agevole quantificare l’apporto o il merito dell’agente o sorgano discussioni al riguardo, e’ facile che si aprano questioni  riguardo l’ammontare di questa indennità. Questioni che possono poi sfociare in contenziosi.

Va sempre ricordato comunque che, laddove si sia proceduto al versamento del FIRR nonostante il contratto sia regolato solo dal codice civile, il FIRR costituirà una sorta di acconto a tutti gli effetti quindi da dedurre dal conteggio della somma massima prevista dall’art. 1751 cc.

Riepilogo delle differenze tra indennità di clientela e indennità meritocratica

  • l’indennità suppletiva di clientela o indennità di clientela agenti è una voce dell’indennità di fine rapporto prevista (solo) dagli AEC agenti che si calcola secondo una formula matematica e che prescinde dal merito dell’agente o da quale sia stato il suo apporto durante il contratto di agenzia
  • l’indennità meritocratica è una voce prevista dagli AEC agenti o può essere intesa come l’indennita prevista dalla legge (codice civile)
  • in entrambi i casi (indennità meritocratica dell’AEC o del codice civile), l’indennità meritocratica ha come presupposto il “merito” dell’agente
  • se si tratta dell’indennità meritocratica disciplinata dagli AEC agenti, si calcola secondo una precisa formula matematica
  • se si tratta dell’indennità di fine rapporto del codice civile, è previsto solo un importo massimo. L’importo esatto va negoziato o va fatto decidere dal giudice all’esito di una causa. In ogni caso va dedotto il FIRR laddove sia stato versato.

Come si deve comportare la casa mandante se viene richiesta l’indennità meritocratica oltre all’indennità di clientela

Sulla base di quanto sopra, qualora a fronte della cessazione di un contratto di agenzia l’agente facesse richiesta alla casa mandante dell’indennità meritocratica, la casa mandante dovrebbe:

  • verificare anzitutto le cause di cessazione del contratto di agenzia
  • verificare se il contratto di agenzia è disciplinato dall’AEC agenti e di quale settore sia (se ad esempio AEC Commercio o AEC Industria) oppure solo dal codice civile (senza confondere che il settore – commercio o industria – dipende dalla casa mandante e non dal fatto che l’agente sia una agente di “commercio”)
  • verificare se l’agente è “meritevole”, vale a dire se nel corso del rapporto di agenzia ha procurato nuovi clienti, incrementato il fatturato di quelli assegnati e l’azienda continui a lavorare con questi clienti

Qualora risulti che l’agente sia stato in qualche misura “meritevole” (o anche solo per capire di che cifre si sta parlando):

  • se il contratto di agenzia è regolato dall’AEC, fare il conteggio dell’indennità meritocratica
  • se il contratto è regolato solo dal codice civile, calcolare l’importo l’importo massimo previsto dalla legge e verificare se è stato versato il FIRR (che sarà poi da togliere)
  • in base alle risultanze, verificare l’opportunità di una negoziazione

Non sono temi semplici, ci rendiamo conto, specie riguardo anche la valutazione del merito dell’agente. Spesso è importante anche poter contare su casistiche già affrontate e conoscere come anche i giudici applichino nel concreto i temi sopra descritti.

Da parte nostra affianchiamo quindi sia direttamente la casa mandante che si trovi in questa situazione, sia anche i suoi consulenti che non “maneggino” abitualmente la materia.

Se sei quindi una casa mandante o un professionista incaricato di effettuare i conteggi o di valutare quali indennità di fine rapporto siano dovute e hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Per ulteriori approfondimenti sul tema dell’indennità di fine rapporto ti rimandiamo anche a questi temi:

Indennità di fine rapporto e pensionamento dell’agente di commercio

Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?

Indennità di fine rapporto agenti: fai attenzione ai contratti di vecchia data

 

 

 

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Indennità suppletiva di clientela, ma anche FIRR,  fino a quando si calcolano?

Indennità suppletiva di clientelaConosco aziende molto generose che proseguono a calcolare “quote” di indennità suppletiva di clientela e di FIRR anche sulle provvigioni che l’agente matura dopo la cessazione del rapporto.

Tuttavia si tratta di una condizione di miglior favore che applicano all’agente perché i principali accordi economici collettivi agenti (settore Industria e settore Commercio), non prevedono tale trattamento.

Sia pure in modalità leggermente diversa tra loro, i due AEC agenti di riferimento escludono che l’indennità suppletiva di clientela ed il FIRR vadano calcolati sulle provvigioni maturate dopo la data di cessazione del rapporto.

Vediamo più nel dettaglio.

Maturazione provvigioni e calcolo indennità suppletiva di clientela

Anzitutto, per comprendere cosa stabiliscono gli AEC agenti sul calcolo dell’indennità suppletiva di clientela del FIRR, si deve individuare il criterio di maturazione provvigioni previsto nel contratto (o applicato di fatto dall’azienda).

Solitamente i criteri di maturazione provvigioni sono due:

  • il criterio del “fatturato” (quando le provvigioni maturano sulla base delle fatture emesse dalla mandante al cliente)
  • il criterio dell’ “incassato” (quando le provvigioni maturano sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda da parte dei clienti)

(se hai dei dubbi che le provvigioni possano ancora essere pagate sull’incassato” ti rimando al mio post Provvigioni sul fatturato o incassato: la mandante può scegliere?)

Fatta questa verifica, analizziamo cosa prevedono esattamente i due principali accordi economici agenti per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e del FIRR.

Per AEC Commercio 2009

Indennità suppletiva di clientela

L’art. 13 dell’AEC Commercio 2009 (e successive modifiche) prevede al punto II (Indennità suppletiva di clientela):

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della mandante …. l’Agente … sarà corrisposta …. una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto …. anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto“.

Cosa significa questa precisazione?

Significa  che l’indennità suppletiva di clientela è dovuta (solo) sulle somme maturate prima della data di cessazione del rapporto, anche se non ancora pagate.

Se il criterio di maturazione provvigioni utilizzato dall’azienda è quello del “fatturato”, dovranno essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base delle fatture emesse fino alla data di cessazione del rapporto.

Invece, se l’azienda utilizza il criterio di maturazione provvigioni dell’ “incassato”, dovranno invece essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda fino alla data di cessazione del rapporto.

Ciò a prescindere dal fatto che tali provvigioni siano anche già state “pagate” all’agente. Ciò che rileva è che siano anche solo maturate prima della data di cessazione del contratto.

Non dovranno quindi essere considerate ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela le provvigioni che matureranno (eventualmente) dopo la data di cessazione del rapporto, vale a dire le provvigioni maturate su fatture emesse dall’azienda dopo la data di cessazione (se il criterio è il “fatturato”) ovvero le provvigioni maturate su eventuali incassi ricevuti dopo la data di cessazione (se il criterio è l'”incassato”).

FIRR

Stessa cosa vale sostanzialmente per il FIRR.

L’art. 13, parte I AEC Commercio (Indennità di risoluzione del rapporto) prevede che:

All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente …. una indennità calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa…”

Riguardo al FIRR rispetto alla indennità suppletiva di clientela la norma parla non solo di “maturate” ma anche “liquidate”: si potrebbe discutere se per “liquidate” si intenda materialmente “pagate” o “conteggiate”, sicuramente però anche in questo caso è da escludere che sia da calcolare  sulle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto.

Per AEC Industria 2014

Anche l’AEC Industria 2014 segue il criterio dell’AEC Commercio che avete letto sopra.

In particolare:

Indennità suppletiva di clientela

In base all’art. 10, parte II) AEC Industria (Indennità suppletiva di clientela):

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia … sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente … un’indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto…”

Anche in questo caso, come potete vedere, l’AEC Industria prevede che il conteggio vada fatto sulle provvigioni maturate solo fino alla data di cessazione del rapporto e non su quelle successive

FIRR

Riguardo al FIRR, nella parte descrittiva del FIRR (art. 10 – parte I) (Indennità di risoluzione rapporto (FIRR)) l’AEC Industria 2014 non specifica nulla.

Tuttavia, all’inizio dell’art. 10, al comme 3, AEC Industria vi è una previsione generale per tutte le indennità disciplinate dall’AEC (FIRR, Indennità suppletiva di clientela e Indennità meritocratica) che prevede che tali indennità saranno computate “su tutte le somme …. percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché su tutte le somme per le quali al momento della cessazione del rapporto sia sorto il diritto al pagamento … anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”

Per il FIRR dunque vale la stessa regola e dunque esso andrà potrà essere calcolato solo sulle provvigioni per cui sia sorto il diritto al pagamento al momento (e quindi non oltre) della cessazione del rapporto.

Se sei un’azienda alle prese con i conteggi delle indennità di fine rapporto e hai dei dubbi sul conteggio, clicca qui per vedere i nostri servizi e cosa possiamo fare per aiutarti

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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P.S. Ti segnalo di seguito anche dei post specifici sulle indennità di fine rapporto con altre particolarità che potrebbero interessarti:

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Indennità fine rapporto agenti di commercio: quando è dovuta?

indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto agenti è in pratica come il TFR dei dipendenti, con una sostanziale differenza: non è sempre dovuta.

Nella sostanza, l’indennità fine rapporto agenti è dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente.

Quando invece la cessazione del contratto avviene è per “colpa” dell’agente, l’indennità di fine rapporto non è più dovuta.

L’indennità fine rapporto agenti è dovuta se il rapporto cessa non per colpa dell’agente

Se l’agente quindi comunica le “dimissioni” di propria iniziativa (magari perchè ha trovato un’altra azienda presso la quale operare) “perde” l’indennità di fine rapporto, perchè il contratto in questo caso cessa per causa sua.

Se invece l’agente cessa il contratto per giusta causa, allora ha comunque diritto all’indennità di fine rapporto.

Infatti, anche se ha comunicato lui le dimissioni, è stato per “colpa” della mandante.

Alcuni esempi di dimissioni per giusta causa dell’agente sono il mancato pagamento delle provvigioni o la violazione dell’esclusiva di zona.

Allo stesso modo, se la mandante comunica il recesso dal contratto di agenzia perchè non ha più interesse a lavorare con l’agente, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto.

La cessazione in questo caso avviene infatti per una semplice decisione della mandante.

Se invece la mandante cessa il contratto per giusta causa imputabile all’agente, allora l’agente perderà il diritto all’indennità di fine rapporto.

Esempi più frequenti di recesso per giusta causa della mandante sono perchè ha scoperto che l’agente sta lavorando anche per la concorrenza o perchè ha trattenuto gli incassi.

Naturalmente, ogni motivo potrebbe essere buono per la mandante per invocare la giusta causa e addebitare quindi il recesso all’agente, tentando di fargli perdere l’indennità.

Tuttavia ciò non è cosi facile, perchè per far perdere l’indennità all’agente, la mandante non solo deve dimostrare i fatti che contesta all’agente, ma deve anche dimostrare che sono “gravi” e richiedono la cessazione immediata del contratto.

Tenete conto che la “giusta causa”, per legge, è quella causa “che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto“.

Per “giusta causa” si intende quella causa di gravità tale che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto

Quindi, comportamenti dell’agente che di per sè potrebbero essere anche gravi ma che la mandante tollera nel tempo, difficilmente quando si decide a farli valere potranno costituire “giusta causa” perchè in realtà il rapporto in precedenza è proseguito benissimo anche in presenza di tali inadempimenti.

A questi casi generali si affiancano una serie di ipotesi collaterali, ma basate sostanzialmente sullo stesso principio.

L’agente ad esempio in base all’art. 1751 c.c. ha diritto all’indennità anche se è lui a comunicare il recesso, quando il recesso è motivato dall'”età” avanzata che non gli consente più di lavorare, o quando da’ le dimissioni per infermità.

E’ dovuta anche quando l’agente muore, perchè anche in questo caso non si considera a lui imputabile… (se vuoi conoscere gli adempimenti da fare quando capita questo evento, puoi cliccare qui)

Attenzione che l'”età” non equivale alla “pensione”, a meno che il contratto di agenzia sia regolati dagli AEC agenti.

Se infatti il contratto di agenzia è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, è prevista anche l’ipotesi della “pensione” dell’agente.

Attenzione che l’evento della “pensione” riguarda solo l’agente “persona fisica” e non anche il socio della società di agenzia. Se vuoi saperne di più lo spiego meglio qui.

Da ricordare che l’agente dopo che comunica il recesso perchè “va in pensione”, non è obbligato a smettere di lavorare.

Per avere diritto all’indennità di fine rapporto agenti, è sufficiente che l’agente abbia i requisiti per andare in pensione.

L’agente potrebbe quindi poi benissimo assumere un nuovo incarico presso un’altra azienda proseguendo l’attività.

Così pure non è necessario che l’agente comunichi le dimissioni appena va in pensione: potrebbe farlo anche dopo qualche anno ed anche in questo caso avrebbe diritto all’indennità.

In ultimo si ricorda che, se il contratto è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, vi è una componente dell’indennità di fine rapporto, il FIRR, che è sempre dovuta anche se il contratto cessa per “colpa” dell’agente.

Fa eccezione a questa “deroga”, l’AEC settore Industria che consente di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente quando il rapporto cessa per violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato o per trattenimento indebito di somme.

Per ulteriori informazioni sull’indennità di fine rapporto puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Indennità suppletiva di clientela: Quando si parla di pensione dell’agente, le imprese quasi automaticamente ricordano che, in caso di dimissioni, l’agente ne ha diritto.

indennità suppletiva di clientelaLo ricordano talmente bene che gli basta vedere la parola “pensione” insieme a “dimissioni”, per iniziare a fare i conteggi, senza guardare null’altro.

Se si tratta di pensione dell’agente come ditta individuale tendenzialmente nessun problema (a condizione però che il contratto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi, altrimenti è già tutta un’altra storia di cui parlerò in un altro post prossimamente).

Ma se l’agente è una società e chi va in pensione è il suo socio o il legale rappresentante, è la stessa cosa?

Avvocato” – mi contatta una azienda cliente – “un mio agente è andato in pensione, mi ha mandato questa comunicazione, le mando i dati, mi prepara i conteggi delle indennità?”.

La comunicazione diceva più o meno così:

“OGGETTO: DISDETTA DAL CONTRATTO DI AGENZIA

Spettabile casa mandante,

comunico il recesso dal contratto di agenzia per pensionamento.

Finito il preavviso rimango in attesa del pagamento delle indennita’ di fine rapporto.

Distinti saluti
AGENZIA PALLINA S.R.L.

Mi scusi dottore – rispondo io –  ma perché vuole pagare le indennità? A parte la quota del FIRR di quest’anno, altre indennità non sono dovute. Se è vero, come mi risulta dalla lettera, che il mandato era con la s.r.l., le società non vanno in pensione e quindi si tratta di una disdetta ordinaria, cui segue la perdita delle indennità da parte dell’agenzia. La legge infatti esclude il diritto alle indennità di fine rapporto se l’agente da le dimissioni”.

Le società non vanno in pensione e non spetta quindi l’indennità suppletiva di clientela!

Il cliente perplesso prova a spiegarmi che sì, il mandato era con la s.r.l. ma che di fatto l’attività di agente era sempre stata svolta dall’amministratore della società. Anzi, all’inizio il mandato era intestato proprio all’agente individuale, poi l’agente aveva comunicato che aveva fatto una s.r.l. e quindi il rapporto era proseguito così, ma dietro c’era sempre lui. Quindi si trattava sempre di pensione dell’agente.

E’ proprio questo il punto. – proseguo io – L’agente a suo tempo ha fatto una scelta precisa, probabilmente più favorevole dal punto di vista fiscale o previdenziale, ma che ha determinato una modifica sostanziale sul piano giuridico. Scegliendo di diventare una società, per di più di capitali, ha creato una struttura diversa da sè stesso o dalle persone che vi lavorano. Una struttura che non si infortuna, non si ammala e non va nemmeno in pensione. La comunicazione che ha ricevuto – concludocorrisponde dunque ad un recesso ordinario dell’agenzia, e quindi lei è libero di non riconoscere nulla”.

Ovviamente, grazie alla mia esperienza, so che vi sono aziende che si focalizzano sul risparmio conseguibile e altre che per ragioni di ordine morale non potrebbero rispondere in questo modo all’agente che da oltre 20 anni ha lavorato con loro e che alla fine mi chiedono quindi un modo per riconoscere in tutto o in parte l’indennità suppletiva di clientela.

In ogni caso, l’acquisita consapevolezza consente di dare maggior valore al proprio gesto oltre che a tenerne conto in future occasioni.

Avv. Angela Tassinari

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