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Conteggio indennità meritocratica agenti prevista dagli A.E.C.: abbiamo parlato qui di cosa sia esattamente e in quali casi di cessazione del contratto l’agente possa potenzialmente richiederla.

Vediamo più ora in concreto come la Casa Mandante si deve regolare rispetto al conteggio.

conteggio indennità meritocratica

In generale, a parte il FIRR, le altre componenti dell’indennità di fine rapporto previste dagli A.E.C., cioè l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica (ma più in generale l’indennita’ di fine rapporto prevista dalla legge) sono potenzialmente dovute se il contratto cessa non per colpa dell’agente (esempio se cessa per recesso “normale” della casa mandante, o se cessa per giusta causa da parte dell’agente, o in particolari casi di dimissione dell’agente individuale per motivi non dipendenti dalla sua volontà, come morte, malattia, età’).

Tuttavia, anche se il contratto cessa per una delle cause che danno potenzialmente diritto all’indennità di fine rapporto, l’agente deve, o dovrebbe, fare ancora un passaggio per ottenerle.

Conteggio indennità meritocratica: l’esistenza di un incremento può non essere sufficiente

Con riguardo in particolare alla componente dell’indennità “meritocratica”, capita che la stessa sia magari “calcolabile” per il fatto che risulti un incremento delle provvigioni (per l’AEC settore Industria) o del fatturato procurato (per l’AEC settore Commercio) iniziale e finale (secondo i periodi indicati negli AEC).

Tuttavia, l’esistenza di per sè di tale incremento può non essere sufficiente per procedere al conteggio dell’indennità meritocratica.

Più di una sentenza ha infatti stabilito che, prima ancora di fare materialmente il conteggio dell’indennità meritocratica, devono sussistere a monte le condizioni previste dalla legge (art. 1751 c.c.) ed è l’agente che le deve dimostrare (si richiama ad esempio Trib. Novara sez. lav. 27.9.2022 n. 202).

Anzi, per qualche sentenza anche il conteggio dell’indennità “suppletiva di clientela” è subordinata alla sussistenza e alla prova delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c. (Corte Appello Roma 25.11.2022 n. 7546),

Non va infatti dimenticato che le indennità dell’A.E.C. sono una applicazione dell’indennità di legge, cioè dell’art. 1751 c.c., e che questa norma prevede che, oltre a motivi idonei di cessazione del contratto, sussistano specifiche condizioni per poterla ottenere.

Tali condizioni consistono in particolare nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti e/o aumentato sensibilmente il fatturato e che tali vantaggi permangono alla casa mandante anche dopo la cessazione del rapporto.

Conteggio indennità meritocratica: la prova delle condizioni è a carico dell’agente

In caso di contezioso, è l’agente che deve provare, e in modo dettagliato, il verificarsi di tali condizioni. Non può limitarsi alla semplice constatazione di un generico aumento di fatturato o clientela, o dare per sottinteso che tali condizioni si siano verificate in ragione magari della lunga durata del rapporto.

Solo dopo che l’agente avrà provato tali condizioni, lo stesso avrà diritto di procedere al conteggio dell’indennità meritocratica (se non anche dell’indennità suppletiva di clientela).

E’ vero che sono potenzialmente valide pattuizioni di “miglior” favore per l’agente, e si potrebbe sostenere che le pattuizioni contenute nell’A.E.C. vogliano “facilitare il lavoro” all’agente nell’ottenimento di queste indennità, consentendogli di limitarsi al conteggio delle indennità ed evitandogli l’onere di provare nel dettaglio la sussistenza delle condizioni.

Tuttavia, se ciò e’ già più sostenibile per l’indennita’ suppletiva di clientela (che gli A.E.C. prevedono espressamente che prescinda dal “merito”) non così per il conteggio dell’indennita’ “meritocratica” che, come dice il nome stesso, presuppone invece proprio il merito dell’agente.

Merito che non si “presume” solo per il fatto che il conteggio dell’indennita’ meritocratica risulti “positivo”.

In sostanza, l’esistenza dell’incremento di provvigioni o del fatturato (che sono la base di partenza per il calcolo di questa componente secondo gli AEC) per tale giurisprudenza non viene considerata prova “in sè” dell’esistenza dei requisiti di legge, ma è necessario che l’agente dimostri che tale incremento sia effettivamente dipeso da un aumento del numero di clienti (e quali) o del fatturato a lui imputabile e che tali vantaggi siano destinati a rimanere anche dopo la data di cessazione del rapporto.

Allo stesso tempo, la casa mandante avrà spazio per replicare che l’eventuale incremento di clienti o fatturato non sia dipeso dal merito dell’agente bensì dalla notorietà del marchio, dagli investimenti pubblicitari effettuati, da azioni dirette di marketing e promozione del brand, dall’aumento dei prezzi di listino. Come potrà contestare che, una volta cessato il rapporto, i clienti siano stati persi e il fatturato sia fortemente diminuito.

Di conseguenza, anche nel caso di cessazione del rapporto con potenziale diritto alle indennità di fine rapporto, il diritto all’indennità meritocratica non appare “automatico”, ancorchè la stessa sia “calcolabile” con risultato positivo.

Conteggio indennità meritocratica: va effettuato a parità di condizioni iniziali e finali

Ancora diverso poi il caso in cui l’incremento per il conteggio dell’indennita’ meritocratica derivi magari da ampliamenti di zona o aumenti della misura delle provvigioni a parità di quantità vendute o aumenti di linee/categorie di prodotti assegnati.

Se ci pensate, e’ logico che se un agente inizia ad esempio con la regione Lombardia e termina con Lombardia e Piemonte, l’incremento finale dipenda per lo meno anche dal solo raddoppio della zona e non anche dal “merito”.

Tant’è’ vero che l’AEC settore Industria ad esempio specifica che il conteggio dell’indennita’ meritocratica vada fatto “a parità di condizioni”, cioè’ “neutralizzando” le variazioni che possano influenzare l’incremento (o il decremento) senza essere direttamente riconducibili a merito (o demerito) dell’agente.

Di conseguenza, in questi casi, si potrà valutare di analizzare separatamente lo sviluppo di ciascuna delle zone o delle categorie di prodotti assegnati e ampliati nel tempo per avere una visione più realistica del “merito”.

***

Come e’ possibile comprendere in base a quanto sopra, dunque, anche nel caso in cui il contratto di agenzia disciplinato dall’AEC cessi pacificamente per  una causa che dia potenzialmente diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, l’ammontare in concreto di queste indennità potrebbe non essere del tutto scontato.

Se sei una Casa Mandante e ti trovi in questa situazione o hai ricevuto un conteggio da parte dell’agente con tutte le indennità di fine rapporto e ti stai chiedendo se siano effettivamente dovute, possiamo offrirti assistenza e valutare l’atteggiamento più opportuno da mantenere nella gestione della vicenda. Qui puoi avere altre informazioni e come contattarci.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Sempre più spesso gli agenti di commercio, ricevuta la comunicazione di recesso da parte della casa mandante, richiedono il conteggio non solo dell’indennità di clientela ma anche dell'”indennità meritocratica”.

Indennità meritocraticaCapita altrettanto che la casa mandante si trovi un po’ spiazzata di fronte a questa richiesta.

Magari ne ha sentito parlare ma fin’ora non l’ha mai riconosciuta essendosi limitata fino a quel momento a pagare solo l’indennità di clientela e il FIRR senza particolari questioni da parte dell’agente.

Cosa è quindi l’indennità meritocratica e come si deve comportare la casa mandante di fronte a questa richiesta?

Facciamo quindi anzitutto una breve, anche se non semplice, sintesi del regime delle indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto da parte della casa mandante.

Valutiamo quindi le differenze tra i vari tipi di indennità e verifichiamo come si debba comportare la casa mandante di fronte alla richiesta non solo dell’indennità di clientela ma anche dell’indennità meritocratica.

Quali sono le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

A certe condizioni, spiegate al punto successivo, in caso di cessazione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad una “liquidazione”, meglio chiamata “indennità di fine rapporto”.

L’indennità di fine rapporto e’ però diversa a seconda delle norme che regolano il contratto di agenzia.

Si parla infatti solitamente di FIRR e indennità di clientela agenti (o indennità suppletiva di clientela) senza però sapere che queste voci non sono previste dalla legge ma dalla contrattazione nazionale, cioè dagli AEC – accordi economici collettivi agenti di commercio dei vari settori (aec commercio, aec industria ecc), che corrispondono in sostanza ai “CCNL”, o “contratti collettivi”, che si applicano ai dipendenti (per sapere cosa sono gli AEC puoi approfondire qui)

E, altra informazione che non sempre si sa, che non e’ sempre obbligatorio regolare il contratto di agenzia in base alla contrattazione nazionale.

E’ infatti anche possibile regolare il contratto di agenzia direttamente in base alla legge (in particolare il codice civile, dagli sett. 1742 e seguenti), “saltando” gli AEC.

In caso di contratto regolato solo e direttamente dalla legge non esiste il FIRR o l’indennità suppletiva di clientela ma solo una indennità chiamata genericamente di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 del codice civile.

Lo scenario quindi riguardo alle indennità di fine rapporto e’ il seguente:

Se il contratto e’ regolato dall’AEC agenti

si parla di:

  • FIRR
  • Indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela
  • Indennità meritocratixa

Se il contratto di agenzia e’ regolato solo dalla legge (codice civile)

si parla invece solo di in un’unica indennità di fine rapporto, quella dell’art. 1751 del codice civile, a volte chiamata anche “indennità europea” o “indennità meritocratica del codice civile”.

Poiche questa distinzione e’ poco conosciuta peraltro, spesso anche in caso di contratto regolato solo dalla legge le aziende versano il FIRR all’Enasarco, spesso sull’ erroneo presupposto che siccome va versato all’Enasarco non centri nulla con l’indennita di fine rapporto, oppure che sia un obbligo previsto dalla legge oppure che abbia natura contributiva.

Invece si tratta di un versamento che potrebbe non essere dovuto (puoi approdondire questo aspetto qui: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

In ogni caso, se il contratto fosse regolato solo dalla legge ma l’azienda avesse deciso, più o meno consapevolmente, di versare anche il FIRR, queste somme dovranno poi essere dedotte dal conteggio dell’indennità prevista dall’art. 1751 (cioè e’ come se il FIRR fosse un acconto).

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Fatta questa premessa, la seconda cosa che va chiarita subito e’ che l’indennità di fine rapporto, sia che si tratti di quelle degli AEC agenti sia di quella del codice civile (salvo alcune differenze) non e’ sempre dovuta all’agente quando cessa il contratto di agenzia.

Diversamente infatti dal “TFR” (o liquidazione) previsto per i dipendenti che è sempre dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio non è sempre dovuta, e dipende dalle cause di cessazione del contratto.

In sostanza, l’indennita di fine rapporto e’ dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente. Non e’ quindi dovuta (e quindi non sono a quel punto dovute nè l’indennità di clientela nè l’indennità meritocratica) negli altri casi. Più nel dettaglio:

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto:

  • in caso di recesso “normale” della mandante (cioè non motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • in caso di dimissioni per giusta causa dell’agente (per un grave inadempimento della mandante)
  • In caso di dimissioni dell’agente individuale (quindi non dell’agente che opera con una sua società, es. sas, snc, srl) motivate da malattia, invalidità, cessazione attività per vecchiaia (e, in caso di applicazione degli A.E.C. anche semplice pensionamento), morte

Quando non è dovuta l’indennità di fine rapporto (e quindi l’indennità meritocratica e di clientela):

  • in caso di recesso per giusta causa della mandante (cioè motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • In caso di dimissioni dell’agente per motivi diversi da quelli indicati sopra

Fa eccezione il FIRR che, se versato dalla casa mandante, e’ di regola sempre dovuto anche in questi casi (salvo una distinzione tra l’AEC Industria e l’AEC Commercio, poiche nel primo caso – settore Industria – in caso di recesso per giusta causa per violazione dell’obbligo di monomandato/non concorrenza o appropriazione indebita di somme, la mandante può far causa per ottenere la restituzione di quanto versato).

Quale è la differenza tra indennità di clientela agenti e indennità meritocratica

Dopo aver fatto queste premesse, torniamo quindi al tema iniziale: quale e’ la differenza tra l’indennita di clientela agenti e l’indennita meritocratica?

Distinguiamo a seconda che il contratto sia regolato da un AEC agenti o solo dalla legge

Se il contratto di agenzia è regolato da uno degli AEC agenti

Abbiamo detto che se il contratto e’ regolato da uno degli AEC agenti di commercio (sia settore Commercio che settore Industria) le voci previste sono il FIRR, l’indennita di clientela e l’indennita meritocratica

Il FIRR si calcola secondo una formula matematica ed e’ sempre dovuto indipendentemente dal merito o dai motivi di cessazione del rapporto.

L’indennita di clientela agenti si calcola secondo una formula matematica e di per sè prescinde dal “merito”.

L’indennita meritocratica dell’AEC si calcola anch’essa secondo una formula matematica (diversa a seconda che l’AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l’agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all’azienda.

Quindi, anche nel caso in cui il risultato del calcolo matematico fosse “positivo” per l’agente, potrebbe esservi spazio per sostenere che questa voce non sia comunque dovuta perché non ricorrono i presupposti di “merito”.

Al contrario, e per complicare ulteriormente le cose, se il calcolo dell’indennità meritocratica desse un risultato negativo, questo non significherebbe automaticamente che l’agente non abbia diritto ad una indennità “meritocratica”, L’agente infatti, secondo la giurisprudenza, potrebbe comunque cercare di “bypassare” l’AEC e pretendere di vedersi riconosciuta direttamente l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge (codice civile).

Se il contratto di agenzia è regolato direttamente e solo dalla legge (codice civile)

Se il contratto di agenzia risulta regolato solo dalla legge (codice civile), non si parlerà (o non si dovrebbe, nel senso che la legge non la prevede) dell’ indennità di clientela o dell’indennità meritocratica ma solo di un unica indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, che e’ interamente subordinata al requisito del merito.

Il codice civile in altre parole non prevede una indennità o una voce che sia sempre dovuta a prescindere dal merito.

Questo potrebbe essere un vantaggio. Lo svantaggio però e’ che questa indennità non si calcola secondo una formula matematica (diversamente dall’indennità di clientela e dall’indennità metitocratica prevista dall’AEC).

La misura  dell’indennità di fine rapporto del codice civile e’ infatti stabilita solo riguardo al suo importo “massimo”. Non è infatti previsto come in concreto vada calcolata.

L’importo massimo in particolare e’ pari alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni di durata del rapporto di agenzia (o del minor periodo di durata del contratto di agenzia)

Di conseguenza, specie quando non e’ agevole quantificare l’apporto o il merito dell’agente o sorgano discussioni al riguardo, e’ facile che si aprano questioni  riguardo l’ammontare di questa indennità. Questioni che possono poi sfociare in contenziosi.

Va sempre ricordato comunque che, laddove si sia proceduto al versamento del FIRR nonostante il contratto sia regolato solo dal codice civile, il FIRR costituirà una sorta di acconto a tutti gli effetti quindi da dedurre dal conteggio della somma massima prevista dall’art. 1751 cc.

Riepilogo delle differenze tra indennità di clientela e indennità meritocratica

  • l’indennità suppletiva di clientela o indennità di clientela agenti è una voce dell’indennità di fine rapporto prevista (solo) dagli AEC agenti che si calcola secondo una formula matematica e che prescinde dal merito dell’agente o da quale sia stato il suo apporto durante il contratto di agenzia
  • l’indennità meritocratica è una voce prevista dagli AEC agenti o può essere intesa come l’indennita prevista dalla legge (codice civile)
  • in entrambi i casi (indennità meritocratica dell’AEC o del codice civile), l’indennità meritocratica ha come presupposto il “merito” dell’agente
  • se si tratta dell’indennità meritocratica disciplinata dagli AEC agenti, si calcola secondo una precisa formula matematica
  • se si tratta dell’indennità di fine rapporto del codice civile, è previsto solo un importo massimo. L’importo esatto va negoziato o va fatto decidere dal giudice all’esito di una causa. In ogni caso va dedotto il FIRR laddove sia stato versato.

Come si deve comportare la casa mandante se viene richiesta l’indennità meritocratica oltre all’indennità di clientela

Sulla base di quanto sopra, qualora a fronte della cessazione di un contratto di agenzia l’agente facesse richiesta alla casa mandante dell’indennità meritocratica, la casa mandante dovrebbe:

  • verificare anzitutto le cause di cessazione del contratto di agenzia
  • verificare se il contratto di agenzia è disciplinato dall’AEC agenti e di quale settore sia (se ad esempio AEC Commercio o AEC Industria) oppure solo dal codice civile (senza confondere che il settore – commercio o industria – dipende dalla casa mandante e non dal fatto che l’agente sia una agente di “commercio”)
  • verificare se l’agente è “meritevole”, vale a dire se nel corso del rapporto di agenzia ha procurato nuovi clienti, incrementato il fatturato di quelli assegnati e l’azienda continui a lavorare con questi clienti

Qualora risulti che l’agente sia stato in qualche misura “meritevole” (o anche solo per capire di che cifre si sta parlando):

  • se il contratto di agenzia è regolato dall’AEC, fare il conteggio dell’indennità meritocratica
  • se il contratto è regolato solo dal codice civile, calcolare l’importo l’importo massimo previsto dalla legge e verificare se è stato versato il FIRR (che sarà poi da togliere)
  • in base alle risultanze, verificare l’opportunità di una negoziazione

Non sono temi semplici, ci rendiamo conto, specie riguardo anche la valutazione del merito dell’agente. Spesso è importante anche poter contare su casistiche già affrontate e conoscere come anche i giudici applichino nel concreto i temi sopra descritti.

Da parte nostra affianchiamo quindi sia direttamente la casa mandante che si trovi in questa situazione, sia anche i suoi consulenti che non “maneggino” abitualmente la materia.

Se sei quindi una casa mandante o un professionista incaricato di effettuare i conteggi o di valutare quali indennità di fine rapporto siano dovute e hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Per ulteriori approfondimenti sul tema dell’indennità di fine rapporto ti rimandiamo anche a questi temi:

Indennità di fine rapporto e pensionamento dell’agente di commercio

Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?

Indennità di fine rapporto agenti: fai attenzione ai contratti di vecchia data

 

 

 

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Indennità fine rapporto agenti di commercio: quando è dovuta?

indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto agenti è in pratica come il TFR dei dipendenti, con una sostanziale differenza: non è sempre dovuta.

Nella sostanza, l’indennità fine rapporto agenti è dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente.

Quando invece la cessazione del contratto avviene è per “colpa” dell’agente, l’indennità di fine rapporto non è più dovuta.

L’indennità fine rapporto agenti è dovuta se il rapporto cessa non per colpa dell’agente

Se l’agente quindi comunica le “dimissioni” di propria iniziativa (magari perchè ha trovato un’altra azienda presso la quale operare) “perde” l’indennità di fine rapporto, perchè il contratto in questo caso cessa per causa sua.

Se invece l’agente cessa il contratto per giusta causa, allora ha comunque diritto all’indennità di fine rapporto.

Infatti, anche se ha comunicato lui le dimissioni, è stato per “colpa” della mandante.

Alcuni esempi di dimissioni per giusta causa dell’agente sono il mancato pagamento delle provvigioni o la violazione dell’esclusiva di zona.

Allo stesso modo, se la mandante comunica il recesso dal contratto di agenzia perchè non ha più interesse a lavorare con l’agente, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto.

La cessazione in questo caso avviene infatti per una semplice decisione della mandante.

Se invece la mandante cessa il contratto per giusta causa imputabile all’agente, allora l’agente perderà il diritto all’indennità di fine rapporto.

Esempi più frequenti di recesso per giusta causa della mandante sono perchè ha scoperto che l’agente sta lavorando anche per la concorrenza o perchè ha trattenuto gli incassi.

Naturalmente, ogni motivo potrebbe essere buono per la mandante per invocare la giusta causa e addebitare quindi il recesso all’agente, tentando di fargli perdere l’indennità.

Tuttavia ciò non è cosi facile, perchè per far perdere l’indennità all’agente, la mandante non solo deve dimostrare i fatti che contesta all’agente, ma deve anche dimostrare che sono “gravi” e richiedono la cessazione immediata del contratto.

Tenete conto che la “giusta causa”, per legge, è quella causa “che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto“.

Per “giusta causa” si intende quella causa di gravità tale che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto

Quindi, comportamenti dell’agente che di per sè potrebbero essere anche gravi ma che la mandante tollera nel tempo, difficilmente quando si decide a farli valere potranno costituire “giusta causa” perchè in realtà il rapporto in precedenza è proseguito benissimo anche in presenza di tali inadempimenti.

A questi casi generali si affiancano una serie di ipotesi collaterali, ma basate sostanzialmente sullo stesso principio.

L’agente ad esempio in base all’art. 1751 c.c. ha diritto all’indennità anche se è lui a comunicare il recesso, quando il recesso è motivato dall'”età” avanzata che non gli consente più di lavorare, o quando da’ le dimissioni per infermità.

E’ dovuta anche quando l’agente muore, perchè anche in questo caso non si considera a lui imputabile… (se vuoi conoscere gli adempimenti da fare quando capita questo evento, puoi cliccare qui)

Attenzione che l'”età” non equivale alla “pensione”, a meno che il contratto di agenzia sia regolati dagli AEC agenti.

Se infatti il contratto di agenzia è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, è prevista anche l’ipotesi della “pensione” dell’agente.

Attenzione che l’evento della “pensione” riguarda solo l’agente “persona fisica” e non anche il socio della società di agenzia. Se vuoi saperne di più lo spiego meglio qui.

Da ricordare che l’agente dopo che comunica il recesso perchè “va in pensione”, non è obbligato a smettere di lavorare.

Per avere diritto all’indennità di fine rapporto agenti, è sufficiente che l’agente abbia i requisiti per andare in pensione.

L’agente potrebbe quindi poi benissimo assumere un nuovo incarico presso un’altra azienda proseguendo l’attività.

Così pure non è necessario che l’agente comunichi le dimissioni appena va in pensione: potrebbe farlo anche dopo qualche anno ed anche in questo caso avrebbe diritto all’indennità.

In ultimo si ricorda che, se il contratto è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, vi è una componente dell’indennità di fine rapporto, il FIRR, che è sempre dovuta anche se il contratto cessa per “colpa” dell’agente.

Fa eccezione a questa “deroga”, l’AEC settore Industria che consente di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente quando il rapporto cessa per violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato o per trattenimento indebito di somme.

Per ulteriori informazioni sull’indennità di fine rapporto puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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L’Indennità Meritocratica è una componente dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio prevista dagli Accordi Economici Collettivi.

Indennità meritocraticaGli Accordi Economici Collettivi sono almeno 15 e variano in base al settore e in base alle associazione sindacali e di categoria che li sottoscrivono.

Diciamo che quelli piu’ “famosi” sono sono l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Commercio e l’A.E.C. del settore Industria.

L’ultimo rinnovo dell’A.E.C. settore Commercio è del 1.4.2009, mentre quello dell’A.E.C. settore Industria è del 30.7.2014.

Entrambi prevedono che l’indennità di fine rapporto sia composta da tre voci:

  • il FIRR o Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
  • l’Indennità Suppletiva di Clientela
  • l’Indennità Meritocratica

Se il calcolo del FIRR e dell’Indennità Suppletiva di Clientela è sostanzialmente lo stesso in entrambi gli A.E.C., non lo è invece quello dell’Indennità Meritocratica.

L’unica cosa che li accomuna è che può essere … molto, molto costosa per le aziende.

Con il calcolo dell’Indennità Meritocratica, in entrambi gli A.E.C. è infatti sempre più frequente il caso che gli agenti possano avere diritto ad una indennità di fine rapporto pari alla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo se il rapporto è in essere da meno di 5 anni), pari cioè al massimo importo previsto dalla legge (art. 1751 c.c.), anche in caso di rapporti in essere da pochi anni.

Per l’A.E.C. del settore Industria questa è una novità recente, introdotta solo con l’ultimo rinnovo del 2014 (il calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata nell’A.E.C. previgente, infatti, conduceva a risultati del tutto irrisori).

L’A.E.C. del settore Commercio si è invece abituato a calcolare indennità importanti già dal 2009 (basti considerare che con un incremento di oltre il 150% tra provvigioni finali e iniziali, l’agente avrebbe già diritto ad un importo pari al massimo previsto per legge).

Tornando all’A.E.C. settore Industria, riguardo la “nuova” indennità meritocratica è peraltro importante sapere la tempistica con cui è entrata in vigore.

In base alle norme transitorie contenute nell’A.E.C. settore Industria 2014, infatti, si legge che la “nuova” indennità meritocratica è subito applicabile ai rapporti di agenzia sorti dopo il 1.1.2014.

E per i rapporti iniziati prima di tale data?

Per i rapporti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sempre la norma transitoria prevede un meccanismo piuttosto complesso, ma stabilisce anzitutto una data: per i contratti stipulati prima del 1.1.2014 le nuove norme si applicheranno ai rapporti che cesseranno 5 trimestri dopo il 1.1.2016, vale a dire dopo il 1.4.2017.

Il 1.4.2017 è ora arrivato, e dunque, anche per tutti i contratti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sono in vigore le nuove norme per il calcolo dell’indennità meritocratica.

Dal 1.4.2017 la “nuova” Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 si applica anche ai vecchi contratti

Il meccanismo è complesso perchè, per cercare di mitigare gli effetti, sempre la norma transitoria stabilisce che i calcoli in base alle nuove norme si applicheranno “facendo finta” che il contratto sia iniziato dal 1.1.2016.

In sostanza, alla fine del rapporto si dovranno fare due conteggi che andranno sommati poi tra loro: fino al 31.12.2015 il conteggio andrà fatto applicando le vecchie norme e facendo finta che il contratto sia cessato il 31.12.2015, mentre dal 1.1.2016 il conteggio andrà fatto applicando le nuove e facendo finta, nei conteggi, che il contratto sia iniziato il 1.1.2016.

I nuovi criteri si basano, in generale, sul calcolo dell’incremento provvigionale tra le provvigioni dei primi 12 mesi di durata del rapporto e le provvigioni degli ultimi 12 mesi di durata del rapporto (i parametri iniziali e finali sono poi destinati ad aumentare con l’aumento dell’anzianità di servizio).

Per i rapporti “vecchi”, quindi, dovendo “far finta”, ai fini del nuovo calcolo, che il rapporto è iniziato il 1.1.2016, le provvigioni dei primi 12 mesi coincideranno con quelle del 2016.

Tanto più elevato risulterà l’incremento tra le provvigioni degli ultimi 12 mesi e quelle del 2016, tanto più elevata sarà, per una serie di parametri, l’importo della nuova indennità meritocratica.

Anche dunque per i rapporti di agenzia regolati dall’A.E.C. settore Industria non potrà più trascurarsi, come fatto fino ad ora, il calcolo dell’indennità meritocratica e “abituarsi” all’idea che con questa indennità l’agente possa avere diritto anche all’importo massimo previsto dalla legge pari ad un “anno” di provvigioni.

Anche le aziende che applicano l’A.E.C. settore Industria si devono “abituare” all’idea che con la nuova indennità meritocratica alla fine del rapporto l’agente potrà avere diritto ad un “anno” di provvigioni

E’ quindi importante ora più che mai che l’azienda, prima di procedere all’interruzione del rapporto, valuti esattamente il costo a cui potrebbe andare incontro.

P.S. Il tema delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è in generale estremamente complesso e ho volutamente tralasciato tutta la questione relativa al rapporto tra l’A.E.C. e il codice civile e le varie “sfumature” o i vari “distinguo”, privilegiando il taglio pratico: prima si fanno i conteggi e poi si valutano tutti i “se” e i “ma” del caso!

Per ulteriori informazioni sul calcolo della nuova Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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