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Conteggio indennità meritocratica agenti prevista dagli A.E.C.: abbiamo parlato qui di cosa sia esattamente e in quali casi di cessazione del contratto l’agente possa potenzialmente richiederla.

Vediamo più ora in concreto come la Casa Mandante si deve regolare rispetto al conteggio.

conteggio indennità meritocratica

In generale, a parte il FIRR, le altre componenti dell’indennità di fine rapporto previste dagli A.E.C., cioè l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica (ma più in generale l’indennita’ di fine rapporto prevista dalla legge) sono potenzialmente dovute se il contratto cessa non per colpa dell’agente (esempio se cessa per recesso “normale” della casa mandante, o se cessa per giusta causa da parte dell’agente, o in particolari casi di dimissione dell’agente individuale per motivi non dipendenti dalla sua volontà, come morte, malattia, età’).

Tuttavia, anche se il contratto cessa per una delle cause che danno potenzialmente diritto all’indennità di fine rapporto, l’agente deve, o dovrebbe, fare ancora un passaggio per ottenerle.

Conteggio indennità meritocratica: l’esistenza di un incremento può non essere sufficiente

Con riguardo in particolare alla componente dell’indennità “meritocratica”, capita che la stessa sia magari “calcolabile” per il fatto che risulti un incremento delle provvigioni (per l’AEC settore Industria) o del fatturato procurato (per l’AEC settore Commercio) iniziale e finale (secondo i periodi indicati negli AEC).

Tuttavia, l’esistenza di per sè di tale incremento può non essere sufficiente per procedere al conteggio dell’indennità meritocratica.

Più di una sentenza ha infatti stabilito che, prima ancora di fare materialmente il conteggio dell’indennità meritocratica, devono sussistere a monte le condizioni previste dalla legge (art. 1751 c.c.) ed è l’agente che le deve dimostrare (si richiama ad esempio Trib. Novara sez. lav. 27.9.2022 n. 202).

Anzi, per qualche sentenza anche il conteggio dell’indennità “suppletiva di clientela” è subordinata alla sussistenza e alla prova delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c. (Corte Appello Roma 25.11.2022 n. 7546),

Non va infatti dimenticato che le indennità dell’A.E.C. sono una applicazione dell’indennità di legge, cioè dell’art. 1751 c.c., e che questa norma prevede che, oltre a motivi idonei di cessazione del contratto, sussistano specifiche condizioni per poterla ottenere.

Tali condizioni consistono in particolare nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti e/o aumentato sensibilmente il fatturato e che tali vantaggi permangono alla casa mandante anche dopo la cessazione del rapporto.

Conteggio indennità meritocratica: la prova delle condizioni è a carico dell’agente

In caso di contezioso, è l’agente che deve provare, e in modo dettagliato, il verificarsi di tali condizioni. Non può limitarsi alla semplice constatazione di un generico aumento di fatturato o clientela, o dare per sottinteso che tali condizioni si siano verificate in ragione magari della lunga durata del rapporto.

Solo dopo che l’agente avrà provato tali condizioni, lo stesso avrà diritto di procedere al conteggio dell’indennità meritocratica (se non anche dell’indennità suppletiva di clientela).

E’ vero che sono potenzialmente valide pattuizioni di “miglior” favore per l’agente, e si potrebbe sostenere che le pattuizioni contenute nell’A.E.C. vogliano “facilitare il lavoro” all’agente nell’ottenimento di queste indennità, consentendogli di limitarsi al conteggio delle indennità ed evitandogli l’onere di provare nel dettaglio la sussistenza delle condizioni.

Tuttavia, se ciò e’ già più sostenibile per l’indennita’ suppletiva di clientela (che gli A.E.C. prevedono espressamente che prescinda dal “merito”) non così per il conteggio dell’indennita’ “meritocratica” che, come dice il nome stesso, presuppone invece proprio il merito dell’agente.

Merito che non si “presume” solo per il fatto che il conteggio dell’indennita’ meritocratica risulti “positivo”.

In sostanza, l’esistenza dell’incremento di provvigioni o del fatturato (che sono la base di partenza per il calcolo di questa componente secondo gli AEC) per tale giurisprudenza non viene considerata prova “in sè” dell’esistenza dei requisiti di legge, ma è necessario che l’agente dimostri che tale incremento sia effettivamente dipeso da un aumento del numero di clienti (e quali) o del fatturato a lui imputabile e che tali vantaggi siano destinati a rimanere anche dopo la data di cessazione del rapporto.

Allo stesso tempo, la casa mandante avrà spazio per replicare che l’eventuale incremento di clienti o fatturato non sia dipeso dal merito dell’agente bensì dalla notorietà del marchio, dagli investimenti pubblicitari effettuati, da azioni dirette di marketing e promozione del brand, dall’aumento dei prezzi di listino. Come potrà contestare che, una volta cessato il rapporto, i clienti siano stati persi e il fatturato sia fortemente diminuito.

Di conseguenza, anche nel caso di cessazione del rapporto con potenziale diritto alle indennità di fine rapporto, il diritto all’indennità meritocratica non appare “automatico”, ancorchè la stessa sia “calcolabile” con risultato positivo.

Conteggio indennità meritocratica: va effettuato a parità di condizioni iniziali e finali

Ancora diverso poi il caso in cui l’incremento per il conteggio dell’indennita’ meritocratica derivi magari da ampliamenti di zona o aumenti della misura delle provvigioni a parità di quantità vendute o aumenti di linee/categorie di prodotti assegnati.

Se ci pensate, e’ logico che se un agente inizia ad esempio con la regione Lombardia e termina con Lombardia e Piemonte, l’incremento finale dipenda per lo meno anche dal solo raddoppio della zona e non anche dal “merito”.

Tant’è’ vero che l’AEC settore Industria ad esempio specifica che il conteggio dell’indennita’ meritocratica vada fatto “a parità di condizioni”, cioè’ “neutralizzando” le variazioni che possano influenzare l’incremento (o il decremento) senza essere direttamente riconducibili a merito (o demerito) dell’agente.

Di conseguenza, in questi casi, si potrà valutare di analizzare separatamente lo sviluppo di ciascuna delle zone o delle categorie di prodotti assegnati e ampliati nel tempo per avere una visione più realistica del “merito”.

***

Come e’ possibile comprendere in base a quanto sopra, dunque, anche nel caso in cui il contratto di agenzia disciplinato dall’AEC cessi pacificamente per  una causa che dia potenzialmente diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, l’ammontare in concreto di queste indennità potrebbe non essere del tutto scontato.

Se sei una Casa Mandante e ti trovi in questa situazione o hai ricevuto un conteggio da parte dell’agente con tutte le indennità di fine rapporto e ti stai chiedendo se siano effettivamente dovute, possiamo offrirti assistenza e valutare l’atteggiamento più opportuno da mantenere nella gestione della vicenda. Qui puoi avere altre informazioni e come contattarci.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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 Calcolo Enasarco

ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

Calcolo FIRR on line: sapevi che sul sito Enasarco c’è uno strumento gratuito per calcolarlo?

Cosa è il FIRR

Anzitutto ricordo che il FIRR è una componente delle indennità di fine rapporto prevista dagli A.E.C. dovuta agli agenti di commercio in caso di cessazione del contratto di agenzia.

Il calcolo FIRR si fa per quota annua che la casa mandante deve versare ogni anno all’Enasarco nel mese di marzo.

La particolarità sta nel fatto che il FIRR non è attualmente previsto dalla legge ma è regolato dalla contrattazione tra i sindacati degli agenti e le associazioni di categoria delle case mandanti (gli A.E.C. o Accordi Economici Collettivi).

Di conseguenza, l’obbligo di versamento all’Enasarco (e di riconoscimento all’agente) ha anzitutto come presupposto che il contratto sia regolato dall’A.E.C. e/o che la mandante sia iscritta ad una associazione di categoria (qui puoi approfondire meglio questo tema!)

I sindacati e le associazioni di categoria hanno poi fatto una convenzione con l’Enasarco con la quale hanno previsto che le case mandanti iscritte alle associazioni di categoria debbano procedere ogni anno a versare la relativa quota all’Enasarco e l’Enasarco si impegna ad “amministrarle” fino a quando poi non la dovrà pagarle all’agente, una volta cessato il contratto di agenzia.

Dal 1.1.2024 sono state introdotte alcune novità relative alla gestione e pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco che hanno comportato per la mandante alcune modifiche nella procedura di iscrizione e cessazione del mandato all’Enasarco, oltre ad aver escluso la possibilità di “bloccarne” il pagamento all’agente in caso di applicazione dell’A.E.C. settore Industria. Se non ne sei ancora al corrente, ti suggerisco di prenderne visione.

Calcolo FIRR: quali sono i criteri

Dal punto di vista del conteggio invece il calcolo FIRR non è cambiato.

Il calcolo FIRR continua ad essere effettuato per scaglioni sulla base di aliquote predefinite (che sono invariate ormai dal 2002), diverse a seconda che si tratti di agente plurimandatario o agente monomandatario.

Calcolo FIRR scaglioni

Il fatto che l’agente sia una ditta individuale, società di persone o di capitali è irrilevante.

Particolarità poi che non tutto sanno o ricordano è che il calcolo FIRR della quota dell’anno di cessazione va riproporzionato in base ai mesi di durata, mediante un calcolo di riduzione e riproporzionamento degli scaglioni.

Calcolo FIRR: la calcolatrice on line

Il calcolo FIRR può essere anche fatto a mano, tuttavia l’Enasarco nell’area pubblica del proprio sito ha messo a disposizione una “calcolatrice” comodissima.

La calcolatrice nasce anche per calcolare l’ammontare dei contributi qualora fosse necessario calcolarli a mano, ma può essere utilizzato anche per calcolare la quota del FIRR dell’anno che interessa.

Solitament ioe lo utilizzo proprio per il calcolo FIRR dell’anno di cessazione.

La calcolatrice è reperibile a questo link.

Di seguito ti fornisco l’immagine che ti si presenta e qualche istruzione su come utilizzarlo

Calcolo FIRR on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pratica, se ti interessa il calcolo FIRR, dovrai fare i passaggi cerchiati in rosso:

  1. in uno qualsiasi dei trimestri seleziona se si tratta di un agente mono o plurimandatario
  2. seleziona alla riga FIRR i mesi lavorati nell’anno di cui sta calcolando la quota
  3. inserisci direttamente nella riga del FIRR il totale delle provvigioni dell’anno (o quota di anno fino alla cessazione). Non è necessario quindi compilare i campi trimestrali, quelli servono in caso di calcolo dei contributi
  4. clicca su “calcola contributo” che ti comparirà poi nella colonna “contributo”

Non è necessario selezionare i menù cerchiati in azzurro, perchè il tipo di “agente” serve in caso di calcolo del contributo previdenziale (non del FIRR) e rispetto all'”anno”, considerato che dal 2002 gli scaglioni e i valori sono rimasti gli stessi, a meno che per qualche motivo hai bisogno di conteggiare un anno molto più vecchio, altrimenti potrai lasciare l’ultimo anno che compare.

Come ti accennavo, il FIRR è solo una delle componenti delle indennità di fine rapporto disciplinate dall’A.E.C.. Le altre componenti sono l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica che però, diversamente dal FIRR, non sono sempre dovute (quindi fai attenzione a verificare quando cessi il rapporto e soprattutto quanto costano!) e che la mandante comunque non deve accantonare all’Enasarco ma versare direttamente all’agente dopo la fine del rapporto.

A complicare ulteriormente le cose, oltre alle indennità di fine rapporto previste dall’A.E.C. c’è anche quella del codice civile, lo sapevi? Se vuoi saperne di più su tutte queste indennità e quando sono dovute, in questo articolo puoi trovare molte altre indicazioni

Ad ogni modo se sei alle prese con la cessazione di un rapporto e hai dei dubbi su quanto ti possa costare o su come fare i calcoli, possiamo aiutarti. Scopri cosa possiamo fare per te!

Buon lavoro

Angela Tassinari

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recesso per giusta causa della mandante

Il recesso per giusta causa da parte della casa mandante è una ipotesi tutt’altro che infrequente.

Vediamo però quando è possibile parlare di recesso “per giusta causa” della casa mandante e quali sono le conseguenze a carico dell’agente di commercio.

Il recesso per giusta causa

Cosa è la giusta causa

Normalmente, quando si parla di recesso per “giusta causa” da un contratto, ci si riferisce alla comunicazione di interruzione del contratto di una parte a fronte di un comportamento dell’altra, ritenuto non più compatibile con la prosecuzione del rapporto.

Affinchè si tratti di una “giusta causa” in senso tecnico, peraltro, non è sufficiente che il comportamento dell’altra parte sia semplicemente non gradito o non accettabile.

Secondo la definizione “legale” contenuta nell’art. 2119 c.c., previsto per la cessazione del contratto di lavoro dipendente ma che trova applicazione anche in via più generale, è necessario che questo comportamento “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

La giurisprudenza ha stabilito che questo effetto si verifica in presenza di un “grave” inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da far venire meno la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.

Non quindi qualsiasi inadempimento, ma solo un “grave” inadempimento e solo se questo – secondo il Giudice – è idoneo a ledere il vincolo fiduciario in modo irreversibile.

Cosa fare in presenza di una “giusta causa”

Dalle indicazioni sopra fornite si ricava quindi che:

  • la cessazione deve essere con effetto immediato e non può essere concesso alcun preavviso. La concessione del preavviso è infatti incompatibile con quanto previsto dalla legge circa l’impossibilità, anche solo provvisoria, di proseguire il rapporto;
  • per lo stesso motivo, l’inadempimento contestato deve essere appena accaduto o per lo meno appena scoperto. Non può trattarsi di un inadempimento risalente nel tempo poichè la scelta di continuare il rapporto per un certo tempo nonostante quanto accaduto è contraria al principio di “improseguibilità” del rapporto. In sostanza, se il rapporto è proseguito significa che l’inadempimento non era poi cosi tanto grave;
  • sempre per lo stesso motivo, anche se la cessazione viene comunicata appena scoperto l’inadempimento, deve trattarsi di un inadempimento “grave”, non di un qualunque inadempimento, tale da ledere irrimediabilmente la fiducia necessaria ad una corretta futura prosecuzione del rapporto;
  • è il Giudice che in caso di contenzioso stabilisce se si tratti di “giusta causa” o meno. Di conseguenza non basta che sia la parte a sostenere che si tratti di un grave inadempimento. Esiste un terzo soggetto, il Giudice, che può dire la sua, con tutti i rischi del caso sul fatto che possa anche valutare diversamente

Chi può recedere per giusta causa dal contratto di agenzia

Da un contratto di agenzia possono recedere per giusta causa sia l’agente sia la mandante.

Poichè ciascuno infatti ha degli obblighi da rispettare e delle condotte da mantenere, entrambe le parti possono incorrere in violazioni che l’altra parte può far valere come “giusta causa”.

Per l’agente ad esempio possono costituire giusta causa: il mancato pagamento delle provvigioni, la violazione – se concessa – dell’esclusiva di zona, le modifiche unilaterali (cioè senza consenso) del contratto di agenzia da parte della mandante.

Per la casa mandante invece possono costituire giusta causa: la violazione dell’obbligo di non concorrenza (in caso di plurimandato) o lo svolgimento di altri incarichi (in caso di monomandato), il trattenimento indebito da parte dell’agente di somme dei clienti, a certe condizioni il mancato raggiungimento dei minimi di vendita.

Effetti del recesso per giusta causa da parte della casa mandante

In caso di recesso per giusta causa da parte della mandante, secondo i principi sopra indicati la comunicazione deve comportare il recesso immediato del contratto di agenzia senza dunque possibilità di concedere un preavviso.

Qualora l’agente non contestasse la giusta causa, oppure, in caso di contestazione, qualora il Giudice desse ragione alla casa mandante, l’effetto a carico dell’agente sarebbe quello di perdere il diritto all’indennità di fine rapporto e al preavviso.

Va precisato che se il contratto di agenzia è a tempo “determinato” (ovvero con una data di scadenza) non si tratterà per l’agente di perdere il “preavviso” (che per definizione non è previsto in un contratto a tempo determinato) bensì di perdere tutto il periodo dalla comunicazione di recesso fino alla prima data di scadenza del contratto di agenzia successiva alla comunicazione di recesso (in questo articolo trovi la differenza tra contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato)

Laddove invece il Giudice desse torto alla mandante, l’agente avrebbe diritto all’indennità di fine rapporto e, in caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato, al relativo preavviso (e quindi, non essendo stato concesso, alla relativa indennità per mancato preavviso)

In caso di contratto di agenzia a tempo determinato, l’agente avrebbe diritto, oltre alle indennità di fine rapporto, al risarcimento del danno pari alle provvigioni perdute fino alla prima scadenza del contratto di agenzia successiva alla comunicazione di recesso.

Addebito del preavviso all’agente in caso di recesso per giusta causa della mandante

Tra gli effetti del recesso per giusta causa in caso di contratto a tempo indeterminato non ho indicato anche il diritto da parte della mandante di addebitare il preavviso all’agente.

Infatti, la mandante ha diritto di interrompere con effetto immediato il contratto e di non pagare all’agente il preavviso, ma non ha anche diritto di addebitare tale preavviso all’agente.

Questa conclusione discende direttamente dall’art. 2119 c.c. citato sopra il quale infatti prevede: “Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente” (che è quella di mancato preavviso).

La norma specifica espressamente che solo al prestatore di lavoro (e quindi all’agente) che recede per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso. La specificazione è sufficiente per escludere che tale diritto spetti anche alla casa mandante. La stessa quindi non potrà addebitare o trattenere alcun preavviso all’agente in caso di recesso per giusta causa.

L’opportunità di procedere ad una stima dei costi prima di inviare il recesso per giusta causa

Anche senza il diritto di poter addebitare il preavviso, resta il fatto che, in presenza di un recesso per giusta causa fondato, il “risparmio” per la mandante dato dal non dover pagare le indennità di fine rapporto e il periodo di preavviso può costituire già un grosso vantaggio.

Allo stesso tempo, “dire” di recedere per giusta causa è altro dall’aver effettivamente ragione e quindi dall’ottenere in automatico tali effetti (non pagare le indennità di fine rapporto e il preavviso).

Anzi, il rischio potrebbe andare incontro a costi ulteriori qualora qualcosa “andasse storto” (ad esempio a dover pagare l’indennità per il preavviso che invece l’agente avrebbe potuto lavorare con un recesso “normale”).

In mancanza dunque di “automatismi”, risulta importante per una casa mandante verificare prima di comunicare un recesso per giusta causa al proprio agente quanto gli potrebbe “costare” se la giusta causa alla fine non venisse riconosciuta.

E’ quindi tanto importante raccogliere, analizzare i fatti e redigere la lettera di recesso per giusta causa, quanto calcolare preliminarmente i potenziali costi che l’azienda potrebbe dover affrontare.

Se sei un’azienda o un professionista incaricato di gestire una situazione come quella sopra descritta e sei interessato ad avere un supporto o una visione a 360 gradi della situazione, saremo lieti di offrirti assistenza.

Buon lavoro!

 

 

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Sempre più spesso gli agenti di commercio, ricevuta la comunicazione di recesso da parte della casa mandante, richiedono il conteggio non solo dell’indennità di clientela ma anche dell'”indennità meritocratica”.

Indennità meritocraticaCapita altrettanto che la casa mandante si trovi un po’ spiazzata di fronte a questa richiesta.

Magari ne ha sentito parlare ma fin’ora non l’ha mai riconosciuta essendosi limitata fino a quel momento a pagare solo l’indennità di clientela e il FIRR senza particolari questioni da parte dell’agente.

Cosa è quindi l’indennità meritocratica e come si deve comportare la casa mandante di fronte a questa richiesta?

Facciamo quindi anzitutto una breve, anche se non semplice, sintesi del regime delle indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto da parte della casa mandante.

Valutiamo quindi le differenze tra i vari tipi di indennità e verifichiamo come si debba comportare la casa mandante di fronte alla richiesta non solo dell’indennità di clientela ma anche dell’indennità meritocratica.

Quali sono le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

A certe condizioni, spiegate al punto successivo, in caso di cessazione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad una “liquidazione”, meglio chiamata “indennità di fine rapporto”.

L’indennità di fine rapporto e’ però diversa a seconda delle norme che regolano il contratto di agenzia.

Si parla infatti solitamente di FIRR e indennità di clientela agenti (o indennità suppletiva di clientela) senza però sapere che queste voci non sono previste dalla legge ma dalla contrattazione nazionale, cioè dagli AEC – accordi economici collettivi agenti di commercio dei vari settori (aec commercio, aec industria ecc), che corrispondono in sostanza ai “CCNL”, o “contratti collettivi”, che si applicano ai dipendenti (per sapere cosa sono gli AEC puoi approfondire qui)

E, altra informazione che non sempre si sa, che non e’ sempre obbligatorio regolare il contratto di agenzia in base alla contrattazione nazionale.

E’ infatti anche possibile regolare il contratto di agenzia direttamente in base alla legge (in particolare il codice civile, dagli sett. 1742 e seguenti), “saltando” gli AEC.

In caso di contratto regolato solo e direttamente dalla legge non esiste il FIRR o l’indennità suppletiva di clientela ma solo una indennità chiamata genericamente di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 del codice civile.

Lo scenario quindi riguardo alle indennità di fine rapporto e’ il seguente:

Se il contratto e’ regolato dall’AEC agenti

si parla di:

  • FIRR
  • Indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela
  • Indennità meritocratixa

Se il contratto di agenzia e’ regolato solo dalla legge (codice civile)

si parla invece solo di in un’unica indennità di fine rapporto, quella dell’art. 1751 del codice civile, a volte chiamata anche “indennità europea” o “indennità meritocratica del codice civile”.

Poiche questa distinzione e’ poco conosciuta peraltro, spesso anche in caso di contratto regolato solo dalla legge le aziende versano il FIRR all’Enasarco, spesso sull’ erroneo presupposto che siccome va versato all’Enasarco non centri nulla con l’indennita di fine rapporto, oppure che sia un obbligo previsto dalla legge oppure che abbia natura contributiva.

Invece si tratta di un versamento che potrebbe non essere dovuto (puoi approdondire questo aspetto qui: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

In ogni caso, se il contratto fosse regolato solo dalla legge ma l’azienda avesse deciso, più o meno consapevolmente, di versare anche il FIRR, queste somme dovranno poi essere dedotte dal conteggio dell’indennità prevista dall’art. 1751 (cioè e’ come se il FIRR fosse un acconto).

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Fatta questa premessa, la seconda cosa che va chiarita subito e’ che l’indennità di fine rapporto, sia che si tratti di quelle degli AEC agenti sia di quella del codice civile (salvo alcune differenze) non e’ sempre dovuta all’agente quando cessa il contratto di agenzia.

Diversamente infatti dal “TFR” (o liquidazione) previsto per i dipendenti che è sempre dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio non è sempre dovuta, e dipende dalle cause di cessazione del contratto.

In sostanza, l’indennita di fine rapporto e’ dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente. Non e’ quindi dovuta (e quindi non sono a quel punto dovute nè l’indennità di clientela nè l’indennità meritocratica) negli altri casi. Più nel dettaglio:

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto:

  • in caso di recesso “normale” della mandante (cioè non motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • in caso di dimissioni per giusta causa dell’agente (per un grave inadempimento della mandante)
  • In caso di dimissioni dell’agente individuale (quindi non dell’agente che opera con una sua società, es. sas, snc, srl) motivate da malattia, invalidità, cessazione attività per vecchiaia (e, in caso di applicazione degli A.E.C. anche semplice pensionamento), morte

Quando non è dovuta l’indennità di fine rapporto (e quindi l’indennità meritocratica e di clientela):

  • in caso di recesso per giusta causa della mandante (cioè motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • In caso di dimissioni dell’agente per motivi diversi da quelli indicati sopra

Fa eccezione il FIRR che, se versato dalla casa mandante, e’ di regola sempre dovuto anche in questi casi (salvo una distinzione tra l’AEC Industria e l’AEC Commercio, poiche nel primo caso – settore Industria – in caso di recesso per giusta causa per violazione dell’obbligo di monomandato/non concorrenza o appropriazione indebita di somme, la mandante può far causa per ottenere la restituzione di quanto versato).

Quale è la differenza tra indennità di clientela agenti e indennità meritocratica

Dopo aver fatto queste premesse, torniamo quindi al tema iniziale: quale e’ la differenza tra l’indennita di clientela agenti e l’indennita meritocratica?

Distinguiamo a seconda che il contratto sia regolato da un AEC agenti o solo dalla legge

Se il contratto di agenzia è regolato da uno degli AEC agenti

Abbiamo detto che se il contratto e’ regolato da uno degli AEC agenti di commercio (sia settore Commercio che settore Industria) le voci previste sono il FIRR, l’indennita di clientela e l’indennita meritocratica

Il FIRR si calcola secondo una formula matematica ed e’ sempre dovuto indipendentemente dal merito o dai motivi di cessazione del rapporto.

L’indennita di clientela agenti si calcola secondo una formula matematica e di per sè prescinde dal “merito”.

L’indennita meritocratica dell’AEC si calcola anch’essa secondo una formula matematica (diversa a seconda che l’AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l’agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all’azienda.

Quindi, anche nel caso in cui il risultato del calcolo matematico fosse “positivo” per l’agente, potrebbe esservi spazio per sostenere che questa voce non sia comunque dovuta perché non ricorrono i presupposti di “merito”.

Al contrario, e per complicare ulteriormente le cose, se il calcolo dell’indennità meritocratica desse un risultato negativo, questo non significherebbe automaticamente che l’agente non abbia diritto ad una indennità “meritocratica”, L’agente infatti, secondo la giurisprudenza, potrebbe comunque cercare di “bypassare” l’AEC e pretendere di vedersi riconosciuta direttamente l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge (codice civile).

Se il contratto di agenzia è regolato direttamente e solo dalla legge (codice civile)

Se il contratto di agenzia risulta regolato solo dalla legge (codice civile), non si parlerà (o non si dovrebbe, nel senso che la legge non la prevede) dell’ indennità di clientela o dell’indennità meritocratica ma solo di un unica indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, che e’ interamente subordinata al requisito del merito.

Il codice civile in altre parole non prevede una indennità o una voce che sia sempre dovuta a prescindere dal merito.

Questo potrebbe essere un vantaggio. Lo svantaggio però e’ che questa indennità non si calcola secondo una formula matematica (diversamente dall’indennità di clientela e dall’indennità metitocratica prevista dall’AEC).

La misura  dell’indennità di fine rapporto del codice civile e’ infatti stabilita solo riguardo al suo importo “massimo”. Non è infatti previsto come in concreto vada calcolata.

L’importo massimo in particolare e’ pari alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni di durata del rapporto di agenzia (o del minor periodo di durata del contratto di agenzia)

Di conseguenza, specie quando non e’ agevole quantificare l’apporto o il merito dell’agente o sorgano discussioni al riguardo, e’ facile che si aprano questioni  riguardo l’ammontare di questa indennità. Questioni che possono poi sfociare in contenziosi.

Va sempre ricordato comunque che, laddove si sia proceduto al versamento del FIRR nonostante il contratto sia regolato solo dal codice civile, il FIRR costituirà una sorta di acconto a tutti gli effetti quindi da dedurre dal conteggio della somma massima prevista dall’art. 1751 cc.

Riepilogo delle differenze tra indennità di clientela e indennità meritocratica

  • l’indennità suppletiva di clientela o indennità di clientela agenti è una voce dell’indennità di fine rapporto prevista (solo) dagli AEC agenti che si calcola secondo una formula matematica e che prescinde dal merito dell’agente o da quale sia stato il suo apporto durante il contratto di agenzia
  • l’indennità meritocratica è una voce prevista dagli AEC agenti o può essere intesa come l’indennita prevista dalla legge (codice civile)
  • in entrambi i casi (indennità meritocratica dell’AEC o del codice civile), l’indennità meritocratica ha come presupposto il “merito” dell’agente
  • se si tratta dell’indennità meritocratica disciplinata dagli AEC agenti, si calcola secondo una precisa formula matematica
  • se si tratta dell’indennità di fine rapporto del codice civile, è previsto solo un importo massimo. L’importo esatto va negoziato o va fatto decidere dal giudice all’esito di una causa. In ogni caso va dedotto il FIRR laddove sia stato versato.

Come si deve comportare la casa mandante se viene richiesta l’indennità meritocratica oltre all’indennità di clientela

Sulla base di quanto sopra, qualora a fronte della cessazione di un contratto di agenzia l’agente facesse richiesta alla casa mandante dell’indennità meritocratica, la casa mandante dovrebbe:

  • verificare anzitutto le cause di cessazione del contratto di agenzia
  • verificare se il contratto di agenzia è disciplinato dall’AEC agenti e di quale settore sia (se ad esempio AEC Commercio o AEC Industria) oppure solo dal codice civile (senza confondere che il settore – commercio o industria – dipende dalla casa mandante e non dal fatto che l’agente sia una agente di “commercio”)
  • verificare se l’agente è “meritevole”, vale a dire se nel corso del rapporto di agenzia ha procurato nuovi clienti, incrementato il fatturato di quelli assegnati e l’azienda continui a lavorare con questi clienti

Qualora risulti che l’agente sia stato in qualche misura “meritevole” (o anche solo per capire di che cifre si sta parlando):

  • se il contratto di agenzia è regolato dall’AEC, fare il conteggio dell’indennità meritocratica
  • se il contratto è regolato solo dal codice civile, calcolare l’importo l’importo massimo previsto dalla legge e verificare se è stato versato il FIRR (che sarà poi da togliere)
  • in base alle risultanze, verificare l’opportunità di una negoziazione

Non sono temi semplici, ci rendiamo conto, specie riguardo anche la valutazione del merito dell’agente. Spesso è importante anche poter contare su casistiche già affrontate e conoscere come anche i giudici applichino nel concreto i temi sopra descritti.

Da parte nostra affianchiamo quindi sia direttamente la casa mandante che si trovi in questa situazione, sia anche i suoi consulenti che non “maneggino” abitualmente la materia.

Se sei quindi una casa mandante o un professionista incaricato di effettuare i conteggi o di valutare quali indennità di fine rapporto siano dovute e hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Per ulteriori approfondimenti sul tema dell’indennità di fine rapporto ti rimandiamo anche a questi temi:

Indennità di fine rapporto e pensionamento dell’agente di commercio

Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?

Indennità di fine rapporto agenti: fai attenzione ai contratti di vecchia data

 

 

 

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Indennità fine rapporto agenti di commercio: quando è dovuta?

indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto agenti è in pratica come il TFR dei dipendenti, con una sostanziale differenza: non è sempre dovuta.

Nella sostanza, l’indennità fine rapporto agenti è dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente.

Quando invece la cessazione del contratto avviene è per “colpa” dell’agente, l’indennità di fine rapporto non è più dovuta.

L’indennità fine rapporto agenti è dovuta se il rapporto cessa non per colpa dell’agente

Se l’agente quindi comunica le “dimissioni” di propria iniziativa (magari perchè ha trovato un’altra azienda presso la quale operare) “perde” l’indennità di fine rapporto, perchè il contratto in questo caso cessa per causa sua.

Se invece l’agente cessa il contratto per giusta causa, allora ha comunque diritto all’indennità di fine rapporto.

Infatti, anche se ha comunicato lui le dimissioni, è stato per “colpa” della mandante.

Alcuni esempi di dimissioni per giusta causa dell’agente sono il mancato pagamento delle provvigioni o la violazione dell’esclusiva di zona.

Allo stesso modo, se la mandante comunica il recesso dal contratto di agenzia perchè non ha più interesse a lavorare con l’agente, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto.

La cessazione in questo caso avviene infatti per una semplice decisione della mandante.

Se invece la mandante cessa il contratto per giusta causa imputabile all’agente, allora l’agente perderà il diritto all’indennità di fine rapporto.

Esempi più frequenti di recesso per giusta causa della mandante sono perchè ha scoperto che l’agente sta lavorando anche per la concorrenza o perchè ha trattenuto gli incassi.

Naturalmente, ogni motivo potrebbe essere buono per la mandante per invocare la giusta causa e addebitare quindi il recesso all’agente, tentando di fargli perdere l’indennità.

Tuttavia ciò non è cosi facile, perchè per far perdere l’indennità all’agente, la mandante non solo deve dimostrare i fatti che contesta all’agente, ma deve anche dimostrare che sono “gravi” e richiedono la cessazione immediata del contratto.

Tenete conto che la “giusta causa”, per legge, è quella causa “che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto“.

Per “giusta causa” si intende quella causa di gravità tale che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto

Quindi, comportamenti dell’agente che di per sè potrebbero essere anche gravi ma che la mandante tollera nel tempo, difficilmente quando si decide a farli valere potranno costituire “giusta causa” perchè in realtà il rapporto in precedenza è proseguito benissimo anche in presenza di tali inadempimenti.

A questi casi generali si affiancano una serie di ipotesi collaterali, ma basate sostanzialmente sullo stesso principio.

L’agente ad esempio in base all’art. 1751 c.c. ha diritto all’indennità anche se è lui a comunicare il recesso, quando il recesso è motivato dall'”età” avanzata che non gli consente più di lavorare, o quando da’ le dimissioni per infermità.

E’ dovuta anche quando l’agente muore, perchè anche in questo caso non si considera a lui imputabile… (se vuoi conoscere gli adempimenti da fare quando capita questo evento, puoi cliccare qui)

Attenzione che l'”età” non equivale alla “pensione”, a meno che il contratto di agenzia sia regolati dagli AEC agenti.

Se infatti il contratto di agenzia è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, è prevista anche l’ipotesi della “pensione” dell’agente.

Attenzione che l’evento della “pensione” riguarda solo l’agente “persona fisica” e non anche il socio della società di agenzia. Se vuoi saperne di più lo spiego meglio qui.

Da ricordare che l’agente dopo che comunica il recesso perchè “va in pensione”, non è obbligato a smettere di lavorare.

Per avere diritto all’indennità di fine rapporto agenti, è sufficiente che l’agente abbia i requisiti per andare in pensione.

L’agente potrebbe quindi poi benissimo assumere un nuovo incarico presso un’altra azienda proseguendo l’attività.

Così pure non è necessario che l’agente comunichi le dimissioni appena va in pensione: potrebbe farlo anche dopo qualche anno ed anche in questo caso avrebbe diritto all’indennità.

In ultimo si ricorda che, se il contratto è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, vi è una componente dell’indennità di fine rapporto, il FIRR, che è sempre dovuta anche se il contratto cessa per “colpa” dell’agente.

Fa eccezione a questa “deroga”, l’AEC settore Industria che consente di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente quando il rapporto cessa per violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato o per trattenimento indebito di somme.

Per ulteriori informazioni sull’indennità di fine rapporto puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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L’Indennità Meritocratica è una componente dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio prevista dagli Accordi Economici Collettivi.

Indennità meritocraticaGli Accordi Economici Collettivi sono almeno 15 e variano in base al settore e in base alle associazione sindacali e di categoria che li sottoscrivono.

Diciamo che quelli piu’ “famosi” sono sono l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Commercio e l’A.E.C. del settore Industria.

L’ultimo rinnovo dell’A.E.C. settore Commercio è del 1.4.2009, mentre quello dell’A.E.C. settore Industria è del 30.7.2014.

Entrambi prevedono che l’indennità di fine rapporto sia composta da tre voci:

  • il FIRR o Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
  • l’Indennità Suppletiva di Clientela
  • l’Indennità Meritocratica

Se il calcolo del FIRR e dell’Indennità Suppletiva di Clientela è sostanzialmente lo stesso in entrambi gli A.E.C., non lo è invece quello dell’Indennità Meritocratica.

L’unica cosa che li accomuna è che può essere … molto, molto costosa per le aziende.

Con il calcolo dell’Indennità Meritocratica, in entrambi gli A.E.C. è infatti sempre più frequente il caso che gli agenti possano avere diritto ad una indennità di fine rapporto pari alla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo se il rapporto è in essere da meno di 5 anni), pari cioè al massimo importo previsto dalla legge (art. 1751 c.c.), anche in caso di rapporti in essere da pochi anni.

Per l’A.E.C. del settore Industria questa è una novità recente, introdotta solo con l’ultimo rinnovo del 2014 (il calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata nell’A.E.C. previgente, infatti, conduceva a risultati del tutto irrisori).

L’A.E.C. del settore Commercio si è invece abituato a calcolare indennità importanti già dal 2009 (basti considerare che con un incremento di oltre il 150% tra provvigioni finali e iniziali, l’agente avrebbe già diritto ad un importo pari al massimo previsto per legge).

Tornando all’A.E.C. settore Industria, riguardo la “nuova” indennità meritocratica è peraltro importante sapere la tempistica con cui è entrata in vigore.

In base alle norme transitorie contenute nell’A.E.C. settore Industria 2014, infatti, si legge che la “nuova” indennità meritocratica è subito applicabile ai rapporti di agenzia sorti dopo il 1.1.2014.

E per i rapporti iniziati prima di tale data?

Per i rapporti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sempre la norma transitoria prevede un meccanismo piuttosto complesso, ma stabilisce anzitutto una data: per i contratti stipulati prima del 1.1.2014 le nuove norme si applicheranno ai rapporti che cesseranno 5 trimestri dopo il 1.1.2016, vale a dire dopo il 1.4.2017.

Il 1.4.2017 è ora arrivato, e dunque, anche per tutti i contratti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sono in vigore le nuove norme per il calcolo dell’indennità meritocratica.

Dal 1.4.2017 la “nuova” Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 si applica anche ai vecchi contratti

Il meccanismo è complesso perchè, per cercare di mitigare gli effetti, sempre la norma transitoria stabilisce che i calcoli in base alle nuove norme si applicheranno “facendo finta” che il contratto sia iniziato dal 1.1.2016.

In sostanza, alla fine del rapporto si dovranno fare due conteggi che andranno sommati poi tra loro: fino al 31.12.2015 il conteggio andrà fatto applicando le vecchie norme e facendo finta che il contratto sia cessato il 31.12.2015, mentre dal 1.1.2016 il conteggio andrà fatto applicando le nuove e facendo finta, nei conteggi, che il contratto sia iniziato il 1.1.2016.

I nuovi criteri si basano, in generale, sul calcolo dell’incremento provvigionale tra le provvigioni dei primi 12 mesi di durata del rapporto e le provvigioni degli ultimi 12 mesi di durata del rapporto (i parametri iniziali e finali sono poi destinati ad aumentare con l’aumento dell’anzianità di servizio).

Per i rapporti “vecchi”, quindi, dovendo “far finta”, ai fini del nuovo calcolo, che il rapporto è iniziato il 1.1.2016, le provvigioni dei primi 12 mesi coincideranno con quelle del 2016.

Tanto più elevato risulterà l’incremento tra le provvigioni degli ultimi 12 mesi e quelle del 2016, tanto più elevata sarà, per una serie di parametri, l’importo della nuova indennità meritocratica.

Anche dunque per i rapporti di agenzia regolati dall’A.E.C. settore Industria non potrà più trascurarsi, come fatto fino ad ora, il calcolo dell’indennità meritocratica e “abituarsi” all’idea che con questa indennità l’agente possa avere diritto anche all’importo massimo previsto dalla legge pari ad un “anno” di provvigioni.

Anche le aziende che applicano l’A.E.C. settore Industria si devono “abituare” all’idea che con la nuova indennità meritocratica alla fine del rapporto l’agente potrà avere diritto ad un “anno” di provvigioni

E’ quindi importante ora più che mai che l’azienda, prima di procedere all’interruzione del rapporto, valuti esattamente il costo a cui potrebbe andare incontro.

P.S. Il tema delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è in generale estremamente complesso e ho volutamente tralasciato tutta la questione relativa al rapporto tra l’A.E.C. e il codice civile e le varie “sfumature” o i vari “distinguo”, privilegiando il taglio pratico: prima si fanno i conteggi e poi si valutano tutti i “se” e i “ma” del caso!

Per ulteriori informazioni sul calcolo della nuova Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Indennità suppletiva di clientela: Quando si parla di pensione dell’agente, le imprese quasi automaticamente ricordano che, in caso di dimissioni, l’agente ne ha diritto.

indennità suppletiva di clientelaLo ricordano talmente bene che gli basta vedere la parola “pensione” insieme a “dimissioni”, per iniziare a fare i conteggi, senza guardare null’altro.

Se si tratta di pensione dell’agente come ditta individuale tendenzialmente nessun problema (a condizione però che il contratto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi, altrimenti è già tutta un’altra storia di cui parlerò in un altro post prossimamente).

Ma se l’agente è una società e chi va in pensione è il suo socio o il legale rappresentante, è la stessa cosa?

Avvocato” – mi contatta una azienda cliente – “un mio agente è andato in pensione, mi ha mandato questa comunicazione, le mando i dati, mi prepara i conteggi delle indennità?”.

La comunicazione diceva più o meno così:

“OGGETTO: DISDETTA DAL CONTRATTO DI AGENZIA

Spettabile casa mandante,

comunico il recesso dal contratto di agenzia per pensionamento.

Finito il preavviso rimango in attesa del pagamento delle indennita’ di fine rapporto.

Distinti saluti
AGENZIA PALLINA S.R.L.

Mi scusi dottore – rispondo io –  ma perché vuole pagare le indennità? A parte la quota del FIRR di quest’anno, altre indennità non sono dovute. Se è vero, come mi risulta dalla lettera, che il mandato era con la s.r.l., le società non vanno in pensione e quindi si tratta di una disdetta ordinaria, cui segue la perdita delle indennità da parte dell’agenzia. La legge infatti esclude il diritto alle indennità di fine rapporto se l’agente da le dimissioni”.

Le società non vanno in pensione e non spetta quindi l’indennità suppletiva di clientela!

Il cliente perplesso prova a spiegarmi che sì, il mandato era con la s.r.l. ma che di fatto l’attività di agente era sempre stata svolta dall’amministratore della società. Anzi, all’inizio il mandato era intestato proprio all’agente individuale, poi l’agente aveva comunicato che aveva fatto una s.r.l. e quindi il rapporto era proseguito così, ma dietro c’era sempre lui. Quindi si trattava sempre di pensione dell’agente.

E’ proprio questo il punto. – proseguo io – L’agente a suo tempo ha fatto una scelta precisa, probabilmente più favorevole dal punto di vista fiscale o previdenziale, ma che ha determinato una modifica sostanziale sul piano giuridico. Scegliendo di diventare una società, per di più di capitali, ha creato una struttura diversa da sè stesso o dalle persone che vi lavorano. Una struttura che non si infortuna, non si ammala e non va nemmeno in pensione. La comunicazione che ha ricevuto – concludocorrisponde dunque ad un recesso ordinario dell’agenzia, e quindi lei è libero di non riconoscere nulla”.

Ovviamente, grazie alla mia esperienza, so che vi sono aziende che si focalizzano sul risparmio conseguibile e altre che per ragioni di ordine morale non potrebbero rispondere in questo modo all’agente che da oltre 20 anni ha lavorato con loro e che alla fine mi chiedono quindi un modo per riconoscere in tutto o in parte l’indennità suppletiva di clientela.

In ogni caso, l’acquisita consapevolezza consente di dare maggior valore al proprio gesto oltre che a tenerne conto in future occasioni.

Avv. Angela Tassinari

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Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Contratto agente di commercio e il mantra “la legge dice che…”, detto dagli agenti che intendono far valere qualche diritto.

contratto agente di commercioA volte si tratta di riferimenti corretti, altre volte invece si tratta di “credenze” , riferite a cose che la legge non dice affatto, o, nella migliore delle ipotesi, riferite a “prassi” commerciali prive tuttavia di qualsiasi vincolatività per l’azienda.

Vediamone alcune credenze sul contratto agente di commercio.

Credenza n. 1
“Contratto agente di commercio e indennità di fine rapporto: l’agente ha diritto ad una indennità pari a 1 anno di provvigioni”

Non è previsto da nessuna parte. Nemmeno nel tanto invocato articolo 1751 del codice civile (articolo 17-51 come a volte si sente riferire). Tantomeno lo dice l'”Europa”.

La legge dice una cosa ben diversa: gli agenti di commercio hanno diritto (a certe condizioni che qui non tratteremo) alla fine del rapporto di agenzia “fino” a 1 anno di provvigioni come indennità. Il che è ben diverso dal dire che hanno diritto a “1 anno” e basta, potendo anche potenzialmente non aver diritto, ad alcuna indennità.

Credenza n. 2
“Contratto agente di commercio monomandatario:
spetta per legge un fisso/rimborso spese/acconto”

Si tratta di una prassi commerciale, legata al fatto che gli agenti di commercio monomandatari, specie all’inizio, operando per una sola azienda, rischiano di cominciare a guadagnare solo mesi dopo l’inizio del contratto di agenzia. Situazione che viene quindi compensata con l’erogazione di somme anche prima dell’effettiva maturazione delle provvigioni.

Se guardiamo però le norme del codice civile, nulla viene detto al riguardo. Il codice civile in particolare non parla affatto di retribuzione minima, fissa o acconti, tantomeno per il monomandatario. Semplicemente, non se ne occupa.

Gli Accordi Economici Collettivi del settore Commercio e Industria trattano invece la questione degli acconti senza distinguere tra agenti monomandatari o plurimandatari e in modo comunque diverso tra i due accordi.

In particolare, l’A.E.C. del Commercio 2009 (art. 7) disciplina gli acconti ma solo se nel contratto di agenzia è espressamente prevista la facoltà dell’agente di richiederli. Cosa che in pratica non succede quasi mai, nel senso che le aziende o disciplinano direttamente nel dettaglio gli acconti che intendono riconoscere, oppure non prevedono genericamente questa facoltà nel contratto di agenzia.

L’A.E.C.  dell’Industria 2014, invece, con una norma poco conosciuta e raramente applicata (art. 7), dice che l’agente (mono o plurimandatario che sia) ha diritto di chiedere degli anticipi, nel corso del trimestre, fino al 70% delle “provvigioni maturate”, anche se questa facoltà non è prevista in contratto.

La norma si riferisce anzitutto alle provvigioni “maturate” non “maturabili”, quindi su provvigioni che certamente alla fine del trimestre verranno pagate.

L’A.E.C. prosegue precisando peraltro che se il criterio di maturazione delle provvigioni è l'”incassato” (cioè la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato), allora l’agente, ma solo a condizione ne faccia richiesta al momento della firma del contratto di agenzia (quindi prima di firmarlo) ha diritto di chiedere, in alternativa al criterio del 70% sull’effettivo maturato, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni relative ad affari, non ancora incassati ma che prevedano un pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per quegli affari che prevedono un pagamento tra i 90 e i 120 giorni.

Quindi, solo nel caso in cui il contratto sia disciplinato dall’A.E.C. settore Industria, l’agente, anche se l’azienda non l’ha previsto, avrebbe diritto di pretendere un acconto, ma nei limiti e alle condizioni sopra descritte, e quindi comunque non in forma di fissi o minimi.

Se nel contratto non è stato previsto nulla, nel corso del rapporto di agenzia l’agente potrà richiedere dunque acconti solo se l’azienda è d’accordo.

P.S. A proposito, se riconosci acconti ai tuoi agenti, sai come effettuare i conguagli in modo corretto? Se hai qualche dubbio ti suggerisco di leggere Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli.

Credenza n. 3
“Contratto agente di commercio “società” e pensionamento del socio: L’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

Le società non vanno in pensione.

Di questo argomento abbiamo trattato più approfonditamente qui, ma vale la pena ribadirlo sin d’ora.

Se l’agente sceglie come forma per operare quella della società, non potrà poi chiedere che gli vengano riconosciuti i trattamenti che invece sono previsti per loro natura agli agenti di commercio che operano in forma individuale.

La società infatti NON è il suo socio, e può sopravvivergli. Quindi non si ammala, non si infortuna e non va in pensione.

Se quindi l’agente s.n.c. o s.a.s. da’ le dimissioni perchè il socio va in pensione pensando di poter richiedere l’indennità di fine rapporto, invece così facendo la perderà, perchè le dimissioni saranno considerate come un recesso ordinario su iniziativa dell’agente, che per definizione comporta la perdita del diritto alle indennità di fine rapporto (FIRR a parte)

Credenza n. 4
“Contratto agente di commercio e provvigioni sull’incassato: Non si può più fare”

Questa frase si sente ormai un po’ meno, ma per diverso tempo gli agenti di commercio hanno davvero creduto che la legge fosse cambiata nel senso che fosse diventato vietato per l’azienda pagare le provvigioni solo dopo che il cliente aveva pagato.

E’ vero che la legge è stata cambiata, ma non in questo modo.

La legge (art. 1748 c.c.) è stata cambiata nel senso che se prima il criterio di base, se nessuna delle parti lo specificava, era l'”incassato”, ora invece, se le parti non dicono nulla o nulla di diverso nel contratto, è diventato il “fatturato”.

Tuttavia, l’art. 1748 c.c. fa espressamente salva “la diversa volontà delle parti”. Sicchè è sufficiente che in contratto sia specificato che la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato per essere una pattuizione del tutto valida (naturalmente rimane fermo il principio che se il cliente non paga per colpa della mandante – ad esempio perchè il prodotto era difettoso – la provvigione matura lo stesso, ma si tratta di un principio che vale ora come in passato).

Credenza n. 5
“Contratto agente di commercio e patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto: se non è previsto il pagamento dell’ indennità allora è nullo

Non è così. Questo principio sarebbe valido per i venditori dipendenti, ma non per i venditori agenti di commercio.

L’art. 1751 bis del codice civile, che disciplina il patto di non concorrenza degli agenti di commercio per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, prevede infatti espressamente che se il compenso non è determinato dalle parti allora sarà stabilito dal Giudice.

Il patto quindi rimane valido e l’agente avrà (solo) diritto di chiedere il pagamento del compenso (per i casi in cui addirittura l’agente non ha diritto ad alcun compenso leggi il mio post Patto di non concorrenza agenti senza indennità: Si può fare?)

Semmai, se dopo aver richiesto il pagamento del compenso, con una intimazione opportunamente formulata ai sensi dell’art. 1454 c.c. (cioè non  con una intimazione “ordinaria”, ma con altro strumento che si chiama “diffida ad adempire” con espresso richiamo a tale norma o ai suoi effetti)  l’azienda non lo paga, solo allora l’agente potrà considerare risolto il patto di non concorrenza e tornare libero ad operare anche per la concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

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