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Contratto agenzia Enasarco

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Contratto di Agenzia ENASARCO: quando si parla di agenti di commercio il riferimento va anche all’Enasarco.

Vediamo cosa significa ENASARCO e a cosa serve.

Contratto di agenzia ENASARCO: cosa è l’ENASARCO e a cosa serve

E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.

E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

In pratica, fra i diversi servizi a favore degli agenti di commercio, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico (che danno cioè diritto all’agente di commercio ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).

E’ stata poi di introdotta dal 1/1/2024 anche la possibilità per gli agenti Enasarco che abbiano effettuato versamenti solo per pochi anni (meno dei 20 minimo necessari per la pensione) di poter ottenere una “rendita contributiva”. Qui le istruzioni Enasarco.

Deve trattarsi di agenti iscritti all’Enasarco dopo il 1/1/2012 e che devono aver maturato almeno 5 anni di contributi. Questi agenti, una volta raggiunta la stessa età utile per andare in pensione (67 anni), potranno chiedere il riconoscimento di una rendita contributiva per quanto versato. E’ una informazione utile agli agenti ma che può essere opportuno conosca anche la casa mandante. Capita infatti che alcuni venditori siano restii a stipulare un contratto di agenzia Enasarco perchè non sono sicuri di versare contributi per abbastanza anni per andare in pensione e quindi temono di perdere definitivamente le somme che gli vengono trattenute sulle provvigioni. Far conoscere questo strumento può agevolare l’instaurazione di contratti di agenzia corretti.

L’Enasarco si occupa anche della gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), ovvero di quell’ulteriore quota dovuta dalla casa mandante a titolo di (una delle voci di) indennità di fine rapporto.

Come si finanzia l’ENASARCO?

I servizi previdenziali e assistenziali erogati dall’ENASARCO sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.

E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.

In caso quindi di mancato versamento dei contributi, l’unico soggetto responsabile rimane la casa mandante.

La contribuzione è diversa a seconda che l’agente operi individualmente o come società di persone (come s.n.c. o s.a.s.) o come società di capitali (come s.r.l. o S.p.A.).

Per gli agenti che operano individualmente o come società di persone è prevista la ripartizione del contributo al 50% tra mandante ed agente, in misura pari ad una aliquota complessiva (per il 2025 è il 17%, 8,50% a testa), da calcolarsi fino ad un massimale provvigionale diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.

Per gli agenti che operano invece come società di capitali è prevista normalmente una aliquota totale del 4% di cui 1% (agente) e 3% (casa mandante) da calcolare sul totale provvigioni senza massimali.

Oltre ai contributi, è previsto anche il versamento del FIRR totalmente a carico della casa mandante.

Come si iscrive l’agente di commercio all’ENASARCO?

Nel contratto di agenzia Enasarco, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Non è quindi l’agente di commercio che “si iscrive” o “deve iscriversi” all’Enasarco, ma è la mandante che deve farlo.

La “prima” mandante che iscriverà l’agente dovrà inserire tutti i suoi dati. Il sistema rileverà infatti in quel caso che l’agente non ha ancora un “numero di matricola”, cioè non è ancora stato iscritto da nessun altra casa prima.

Non è quindi un errore o una cosa sbagliata se la mandante al momento dell’iscrizione dell’agente rileva che non ha ancora il numero di matricola.

Proprio grazie alla prima iscrizione, l’Enasarco assegnerà all’agente il numero di matricola.

Le mandanti successive alla “prima”, al momento della comunicazione di inizio del contratto di agenzia, troveranno già diversi dati già inseriti.

Il versamento dei contributi ENASARCO è obbligatorio?

Se l’agente opera in Italia per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano una sede o una dipendenza in Italia, l’iscrizione e il versamento dei contributi è obbligatorio (L. 2.2.1973, n. 12).

Va prestata attenzione al significato di “agente che opera in Italia”, perchè il concetto di “operatività” non coincide con il concetto di “zona assegnata”.

Anche per un agente italiano a cui è assegnata una zona estera, infatti, può essere obbligatoria l’iscrizione all’Enasarco ed essere un contratto di agenzia Enasarco.

Inoltre, in caso di case mandanti straniere ma ubicate nell’Unione Europea, in forza del Regolamento comunitario n. 883/2004 non è necessaria l’esistenza di una sede o dipendenza in Italia per far scattare l’obbligo di un contratto agenzia Enasarco. Quindi in caso di case mandanti straniere ubicate in Unione Europea è sufficiente che esse si avvalgano di un agente sul territorio italiano per essere dover essere un contratto di agenzia Enasarco .

Sull’obbligo di versamento anche del FIRR, dal 1.1.2024 l’ENASARCO ha messo le basi per l’apertura di un questione che sarà destinata a risolversi in sede giudiziaria. Se può dirsi obbligatorio per le case mandante che applicano gli Accordi Economici Collettivi, non così scontato per le case mandanti che invece escludono gli A.E.C. dai contratti di agenzia e non sono iscritti ad associazioni di categoria che li hanno firmati. Rimando a questo articolo per importanti dettagli.

Se l’agente di commercio è iscritto all’ENASARCO deve versare anche l’INPS e viceversa?

La contribuzione Enasarco è “integrativa” rispetto alla contribuzione INPS.

La contribuzione INPS pertanto rimane quella principale.

Anche se l’agente ha un contratto di agenzia Enasarco ed è quindi iscritto all’Enasarco, deve versare anche i contributi all’INPS, iscrivendosi alla Gestione separata Artigiani e Commercianti.

Così come se l’agente è già iscritto all’INPS deve comunque versare anche i contributi all’Enasarco (ribadito da Cass. civ. 27.9.2018, n. 23349).

In sostanza, dunque, gli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco e quella INPS.

Per l’agente di commercio con contratto di agenzia Enasarco infatti si parla di “doppia” contribuzione obbligatoria.

La differenza tra la contribuzione INPS e quella Enasarco è che la prima è interamente a carico dell’agente, mentre la seconda viene “ripartita” e la casa mandante se ne deve occupare.

Invece, rispetto alla contribuzione INPS dell’agente di commercio, la casa mandante rimane totalmente estranea (non deve effettuare nessun incombente, nessuna iscrizione, nè trattenute, nè versamenti).

Il doppio versamento consentirà agli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco che operano in forma individuale o a quelli che sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) di poter ottenere alla fine due distinte pensioni.

La possibilità di due distinte pensioni (INPS ed ENASARCO) è anche prevista dagli A.E.C. settore Industria e settore Commercio quale presupposto per l’agente con contratto agenzia Enasarco persona fisica (non quindi per gli agenti – società o socio di agenzie) di comunicare le proprie dimissioni mantenendo il diritto all’indennità suppletiva di clientela e, quanto all’A.E.C. settore Industria, potenzialmente anche quella meritocratica.

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Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Acconto provvigioni agenti: si fa presto a parlarne ma… come gestire i conguagli?

acconto provvigioni agentiQuando il rapporto è all’inizio o la maturazione delle provvigioni va troppo per le lunghe, anche alla tua azienda sarà capitato di mettersi d’accordo con l’agente per riconoscergli delle somme anche prima (o persino a prescindere) dell’effettiva maturazione delle provvigioni).

Generalmente tutto passa come “acconto provvigioni agenti“.

Ma cosa succede se poi l’agente non matura le provvigioni per gli acconti provvigionali che ha ricevuto?

Riaddebiti le provvigioni “negative” all’agente? E come lo fai?

La problematica che ho più frequentemente riscontrato è quella dell’azienda che riconosce continui acconti provvigionali, conguagliandoli senza una cadenza fissa o magari solo a fine anno, sui quali calcola (o non calcola mai) il contributo Enasarco, a prescindere dal fatto che le provvigioni siano effettivamente maturate o meno.

Il rischio per l’azienda, alla fine, è di aver riconosciuto molte più somme di quante provvigioni l’agente abbia effettivamente maturato e di non sapere più come fare a recuperarle. E se recuperate, come sistemare l’Enasarco.

Per capire come sia meglio muoversi, anzitutto è meglio chiarire quale sia l’ipotesi di cui sto parlando.

Acconto provvigioni agenti: Possibilità

Esistono infatti diversi modi per riconoscere all’agente somme in anticipo o a prescindere dalla maturazione delle provvigioni:

  • FISSI PROVVIGIONALI: all’agente viene riconosciuta una somma fissa mensile OLTRE alle provvigioni che maturerà.
    Esempio 1: Fisso provvigionale 100. Provvigioni maturate dall’agente 300. Somma complessiva da pagare: 400.
    Esempio 2: Fisso provvigionale 100. Provvigioni maturate dall’agente 0. Somma da pagare: 100
  • MINIMI GARANTITI: all’agente viene riconosciuta la differenza tra una certa soglia e le provvigioni maturate se inferiori.
    Esempio 1: minimo garantito 500. Provvigioni maturate 300. Differenza da riconoscere all’agente: 200.
    Esempio 2: minimo garantito 500. Provvigioni maturate 600: Nessuna differenza da riconoscere all’agente
  • ANTICIPAZIONI / ACCONTI PROVVIGIONALI: all’agente viene riconosciuta una anticipazione provvigionale per un certo importo, con riserva di conguaglio.

I primi due casi (Fissi Provvigionali e Minimi Garantiti) non danno luogo a particolari problemi “operativi”, se non quelli legati al fatto che debbano trattarsi di trattamenti TEMPORANEI, specie riguardo il Minimo Garantito, perchè vanno ad incidere sul “rischio di impresa” dell’agente – eliminandolo. La durata del Fisso Provvigionale potrebbe anche essere mantenuta per tutto il rapporto a condizione che il Fisso sia significativamente inferiore alle provvigioni solitamente maturate dall’agente (ne parlo meglio e faccio degli esempi in questo post: Provvigioni: 5 modi per calcolarle).

Il trattamento più delicato da gestire riguarda invece il riconoscimento degli “acconti provvigionali” ed è questo il caso che interessa.

Anzitutto, se vengono riconosciute somme “a prescindere” dal fatto che le provvigioni siano già maturate, solitamente utilizzo la parola “anticipazione” provvigionale, anzichè quella di “acconto”. La preferisco: anticipazione mi dà l’idea di qualcosa di “anticipato” per l’appunto, dato a credito, e quindi potenzialmente soggetto ad essere conguagliato.

Dopo di che verifico quali sono gli accordi delle parti e in particolare se l’anticipazione provvigionale è soggetta a conguaglio sia che si tratti di conguaglio negativo (a sfavore dell’agente) sia che si tratti di conguaglio positivo (a favore dell’agente).

Spesso infatti le aziende il conguaglio lo fanno solo se è positivo per l’agente, e quindi lasciano come definitivamente acquisito l’acconto provvigionale per la parte che l’agente non ha maturato.

Se, in caso di conguaglio negativo, l’acconto non viene recuperato, la mandante potrebbe correre il rischio di vedersi eccepito che si tratti di un minimo garantito più che di un’anticipazione: di fatto, lasciandogli l’acconto per la parte non maturata, l’azienda sta riconoscendo all’agente un importo minimo, meno del quale l’agente può stare tranquillo che non andrà.

Gli acconti provvigionali negativi non conguagliati possono diventare contestazione di minimo garantito

Questa è una ipotesi da maneggiare con cura, specie se l’agente matura sistematicamente meno provvigioni degli acconti ricevuti, perchè di fatto il trattamento si traduce nel riconoscere all’agente sempre lo stesso importo con le problematiche del caso sopra richiamate (eliminazione del rischio di impresa per l’agente)

Il conguaglio andrebbe effettuato sia che sia positivo sia che sia negativo.

Come?

Anzitutto attribuendo una cadenza precisa, che non dovrebbe essere superiore al trimestre.

Perchè?

Non solo per una ragione di controllo dell’andamento dell’anticipazione, ma anche per una ragione di tipo previdenziale.

Se correttamente gestita l’anticipazione, infatti, su di essa non andrebbe calcolato il contributo Enasarco, ma solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

E poichè il termine di pagamento dei contributi Enasarco è trimestrale, ecco che è opportuno che i conteggi di dare e avere vengano fatti OGNI TRIMESTRE, in modo da poter conteggiare le provvigioni effettivamente maturate e quindi procedere non solo agli eventuali conguagli ma anche a calcolare il contributo Enasarco solo su di esse.

Conguaglia trimestralmente gli acconti provvigionali! 

La questione naturalmente non crea problemi se le provvigioni effettivamente maturate sono superiori all’anticipazione: in tal caso, se anche l’Enasarco fosse stato conteggiato sull’anticipazione, non vi sarebbe necessità di effettuare alcun recupero perchè le provvigioni totali sono superiori e quindi si tratterà di conteggiare poi l’Enasarco sulla differenza tra le provvigioni effettivamente maturate e gli acconti già pagati.

Il problema si pone invece se le provvigioni effettivamente maturate sono inferiori agli acconti.

Acconto provvigioni agenti ed Enasarco

E’ in questa ipotesi che risulta più chiara la complicazione dell’Enasarco, perchè se l’Enasarco viene calcolato di volta in volta sulle anticipazioni, l’azienda si ritroverà alla fine del trimestre ad aver trattenuto all’agente un importo superiore a quello che gli avrebbe trattenuto se avesse calcolato l’Enasarco solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

E’ vero che l’Enasarco richiede il contributo su tutte le somme pagate all’agente, e quindi potenzialmente anche sugli acconti. Ma allo stesso tempo se l’acconto viene meno e con esso il relativo contributo, l’azienda ha poi comunque diritto di ottenerne la restituzione. Se il tutto viene fatto all’interno del trimestre si può procedere a versare direttamente il contributo effettivamente dovuto senza dover poi formulare richieste poi di rimborso piuttosto antipatiche.

Acconto provvigioni agenti ed Enasarco: Che fare?

Il suggerimento dunque è di non conteggiare l’Enasarco sulle fatture pagate all’agente a titolo di anticipazione, ma con l’avvertenza di procedere poi come segue:

  1. alla fine del trimestre si procede con il conteggio delle provvigioni effettivamente maturate per verificare eventuali conguagli
  2. se il conguaglio è negativo a carico dell’agente, l’agente dovrà anzitutto emettere nota di credito per stornare le fatture di acconto ricevute
  3. l’agente dovrà quindi poi emettere una fattura che riporti l’importo delle provvigioni effettivamente maturate. Se non avesse maturato nulla, non dovrà emettere alcuna fattura, ma solo, quindi, le note di credito.

Questa modalità determina tre effetti:

  • l’Enasarco potrà essere calcolato direttamente sulla fattura che riporta l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate (o non calcolato affatto se non vi è alcuna fattura per provvigioni maturate)
  • L’azienda sarà in possesso di un riconoscimento di debito da parte dell’agente, costituito dalla differenza tra le note di credito emesse dall’agente stesso e la fattura delle provvigioni
  • L’Enasarco, specie se l’agente non ha maturato nessuna provvigione, è meno invogliato a richiedere il contributo sulle anticipazioni perchè verifica che l’agente, con l’emissione della nota di credito, ha dichiarato di non averne diritto

Se anche poi, sia pure sia fortemente sconsigliato, l’azienda non provveda a recuperare anche finanziariamente la differenza sul primo pagamento successivo dovuto all’agente, quantomeno alla fine sarà facilitata nel conteggio di quanto l’agente deve restituire all’azienda (pari alla differenza tra le note di credito emesse e le fatture per le provvigioni effettivamente maturate). In più l’agente non potrà contestare l’importo avendo egli stesso emesso note di credito in favore dell’azienda.

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Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Procacciatore d’affari o agente di commercio: che differenza c’è? Quali conseguenze ci sono per l’azienda che tratta un procacciatore come un agente?

procacciatore d'affari o agente di commercioLa questione si pone perchè i due soggetti sono quasi parenti: tutti e due promuovono le vendite e tutti e due vengono pagati a provvigione (anche il trattamento fiscale è uguale).

La differenza è che il rapporto con il procacciatore è “episodico” e “occasionale“, mentre quello con l’agente è “stabile” e “continuativo“. Punto.

Elementi che fanno il paio con il fatto che il procacciatore se vuole vende e se non vuole non vende senza che l’azienda possa rimproverargli nulla, mentre l’agente è obbligato a vendere.

Tuttavia, spesso la tentazione di optare per il procacciamento è forte: sul procacciatore non si calcolano i contributi Enasarco e non valgono una serie di diritti tipici dell’agente, tra i quali quello alle indennità di fine rapporto se il rapporto cessa per iniziativa dell’azienda.

In più, l’azienda pensa siano giustificazioni valide il fatto che:

  • la persona è giovane, non è sicura se vuole fare l’agente, vuole solo provare
  • prima di fare il contratto di agenzia vogliamo vedere come va
  • non ha ancora passato l’esame/non ha ancora i requisiti
  • è lui che non vuole essere preso come agente
  • non sappiamo quanti affari ci porterà
  • se lo iscrivo all’Enasarco e non va bene lo devo disiscrivere subito dopo …

e via di seguito…

Elementi quali: episodicità e saltuarietà, o, al contrario, continuità, stabilità,  periodicità nel pagamento delle provvigioni, liquidazione delle provvigioni a fronte di una serie indistinta di ordini, importo complessivo annuo superiore a certe soglie, non sono quasi mai valutati.

L’idea che si possa “scegliere” il tipo di contratto a prescindere da quello che poi il “procacciatore” farà concretamente è molto radicata.

Non è cosi. Non basta chiamare il contratto come di “procacciatore” perchè lo sia veramente. Ciò che conta è sempre come il rapporto si svolge concretamente.

Procacciatore d’affari o agente di commercio: Non conta il “nome” del contratto, ma cosa fa in concreto! 

Spesso le aziende pensano invece di poter utilizzare una delle motivazioni che ho descritto sopra, per giustificare perchè non hanno concluso direttamente un contratto di agenzia.

Le motivazioni più ricorrenti sono che l’agente “non aveva i requisiti” o “doveva ancora fare il corso”.

Se non li ha come faccio a fargli il contratto di agenzia?”  – spesso sento dire – “Non posso che fargli il contratto di procacciatore!”

Se non ha i requisiti l’alternativa non è trovare un altro vestito che possa andare bene nel frattempo per fargli fare la stessa cosa che farebbe se fosse agente, ma quella di non farlo proprio lavorare (prima di nominare un agente, comunque, queste sono le cose che vanno verificate).

Anche la questione della “prova” è un “falso” problema: nel contratto di agenzia si può prevedere un periodo di prova durante il quale ciascuna delle parti può interrompere liberamente il rapporto, e così si risolve il problema.

Naturalmente ragioni commerciali e ragioni giuridiche/fiscali/previdenziali non sempre vanno di pari passo, ma almeno è bene sapere prima:

  1. quanto può costare la scelta, tra procacciatore d’affari o agente di commercio, qualora qualcosa andasse storto, avendo optato per un contratto da procacciatore
  2. quali sono gli elementi che, se viene l’Enasarco in azienda, non lasciano scampo al verbale (e che poi vengono confermati anche in Cassazione)

1. La questione dei costi richiede una analisi caso per caso e di cui possiamo occuparci (puoi avere maggiori informazioni di quello che facciamo qui, ma possiamo dire in generale che, come accennato, il procacciatore non va iscritto all’Enasarco e non gli si applica tutta la normativa (Direttiva CE sugli agenti, codice civile, Accordi Economici Collettivi) sugli agenti di commercio.

Se quindi, malauguratamente, il procacciatore non è un procacciatore ma un agente:

  • l’Enasarco può richiedere tutti i contributi non versati, il versamento del FIRR (talvolta con un ragionamento un po “forzato” se l’azienda non è iscritta a nessuna associazione di categoria), applicare le sanzioni. Al riguardo, è discutibile che al procacciatore possa poi essere trattenuta la quota di contributi che sarebbero stati a suo carico se fosse stato inquadrato come agente sin dall’inizio, considerato che la responsabilità “giuridica” ricade sull’azienda e non sul procacciatore al quale dunque non può essere imputata la scelta di non versare i contributi (l’ha detto anche la Cassazione nel 2009, con la sentenza n. 6448).
  • il procacciatore-agente (di solito alla fine del rapporto) può far causa a sua volta impugnando il contratto e richiedendo il pagamento delle indennità di fine rapporto (se il rapporto è cessato su iniziativa dell’azienda), il preavviso previsto dagli A.E.C., eventuali provvigioni indirette su affari conclusi nella zona dell'”agente” (zona, che, se nulla è specificato in contratto, si intende in esclusiva).

2. Quali sono a questo punto gli indizi che non lasciano scampo, tra procacciatore d’affari o agente di commercio, specie in caso di ispezione?

Ecco i 2 principali indizi che messi insieme tagliano la testa al toro:

  • fatture provvigionali concepite dalle parti per la remunerazione di una serie indeterminata di affari (dicitura “classica”: “provvigioni I trimestre” o “provvigioni su ordini procacciati mese di …”
  • cadenza periodica del pagamento (mensile o trimestrale)

Bastano 2 indizi per capire se è procacciatore d’affari o agente di commercio

Ai quali poi si aggiungono ulteriori elementi, frequentemente rilevati quali:

  • contratto con durata pluriennale predeterminata (esempio: durata “3 anni”) o preavviso per la disdetta
  • predeterminazione del compenso, anzichè determinazione di volta in volta
  • fissi mensili
  • rimborsi spese

Si tratta di elementi che, come è intuibile, sono in contrasto con quel carattere episodico e occasionale che la giurisprudenza richiede debba caratterizzare l’operato del procacciatore e quindi fanno “traghettare” poi il rapporto nell’ambito dell’agenzia.

Se, nonostante i rischi, l’azienda ritiene comunque di stipulare un contratto di procacciamento, dovrà (dovrebbe) evitare il più possibile che dall’analisi del rapporto possano risultare elementi sopra descritti e quindi:

  • niente pagamento periodico e su un numero indistinto di ordini, ma pagamenti di volta in volta con specifica indicazione in fattura del cliente procurato
  • niente fissi
  • niente minimi di vendita
  • niente preavviso in caso di cessazione
  • possibilmente evitare di predeterminare la percentuale provvigionale ma pattuirla di volta in volta
  • in caso di ordini “frequenti”, rimanere comunque all”interno di una soglia che si suggerisce essere inferiore a euro 5.000,00 (non è una soglia prevista dalla legge, ma era quella, vigente un tempo, alla quale veniva ricollegata la prestazione occasionale, e tende quindi ad essere considerata ancora tale), evitando comunque pagamenti periodici

Si ricorda che l’Enasarco ha 5 anni di tempo per richiedere gli arretrati, che possono arrivare a 10 se l’agente fa la denuncia .

L’agente ha a sua volta 5 anni di tempo per chiedere eventuali differenze provvigionali e 1 anno dalla cessazione del rapporto per richiedere le indennità.

Per ulteriori informazioni sul tema “procacciatore d’affari o agente di commercio”, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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