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Contratto agenzia Enasarco

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Contratto di Agenzia ENASARCO: quando si parla di agenti di commercio il riferimento va anche all’Enasarco.

Vediamo cosa significa ENASARCO e a cosa serve.

Contratto di agenzia ENASARCO: cosa è l’ENASARCO e a cosa serve

E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.

E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

In pratica, fra i diversi servizi a favore degli agenti di commercio, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico (che danno cioè diritto all’agente di commercio ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).

E’ stata poi di introdotta dal 1/1/2024 anche la possibilità per gli agenti Enasarco che abbiano effettuato versamenti solo per pochi anni (meno dei 20 minimo necessari per la pensione) di poter ottenere una “rendita contributiva”. Qui le istruzioni Enasarco.

Deve trattarsi di agenti iscritti all’Enasarco dopo il 1/1/2012 e che devono aver maturato almeno 5 anni di contributi. Questi agenti, una volta raggiunta la stessa età utile per andare in pensione (67 anni), potranno chiedere il riconoscimento di una rendita contributiva per quanto versato. E’ una informazione utile agli agenti ma che può essere opportuno conosca anche la casa mandante. Capita infatti che alcuni venditori siano restii a stipulare un contratto di agenzia Enasarco perchè non sono sicuri di versare contributi per abbastanza anni per andare in pensione e quindi temono di perdere definitivamente le somme che gli vengono trattenute sulle provvigioni. Far conoscere questo strumento può agevolare l’instaurazione di contratti di agenzia corretti.

L’Enasarco si occupa anche della gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), ovvero di quell’ulteriore quota dovuta dalla casa mandante a titolo di (una delle voci di) indennità di fine rapporto.

Come si finanzia l’ENASARCO?

I servizi previdenziali e assistenziali erogati dall’ENASARCO sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.

E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.

In caso quindi di mancato versamento dei contributi, l’unico soggetto responsabile rimane la casa mandante.

La contribuzione è diversa a seconda che l’agente operi individualmente o come società di persone (come s.n.c. o s.a.s.) o come società di capitali (come s.r.l. o S.p.A.).

Per gli agenti che operano individualmente o come società di persone è prevista la ripartizione del contributo al 50% tra mandante ed agente, in misura pari ad una aliquota complessiva (per il 2025 è il 17%, 8,50% a testa), da calcolarsi fino ad un massimale provvigionale diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.

Per gli agenti che operano invece come società di capitali è prevista normalmente una aliquota totale del 4% di cui 1% (agente) e 3% (casa mandante) da calcolare sul totale provvigioni senza massimali.

Oltre ai contributi, è previsto anche il versamento del FIRR totalmente a carico della casa mandante.

Come si iscrive l’agente di commercio all’ENASARCO?

Nel contratto di agenzia Enasarco, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Non è quindi l’agente di commercio che “si iscrive” o “deve iscriversi” all’Enasarco, ma è la mandante che deve farlo.

La “prima” mandante che iscriverà l’agente dovrà inserire tutti i suoi dati. Il sistema rileverà infatti in quel caso che l’agente non ha ancora un “numero di matricola”, cioè non è ancora stato iscritto da nessun altra casa prima.

Non è quindi un errore o una cosa sbagliata se la mandante al momento dell’iscrizione dell’agente rileva che non ha ancora il numero di matricola.

Proprio grazie alla prima iscrizione, l’Enasarco assegnerà all’agente il numero di matricola.

Le mandanti successive alla “prima”, al momento della comunicazione di inizio del contratto di agenzia, troveranno già diversi dati già inseriti.

Il versamento dei contributi ENASARCO è obbligatorio?

Se l’agente opera in Italia per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano una sede o una dipendenza in Italia, l’iscrizione e il versamento dei contributi è obbligatorio (L. 2.2.1973, n. 12).

Va prestata attenzione al significato di “agente che opera in Italia”, perchè il concetto di “operatività” non coincide con il concetto di “zona assegnata”.

Anche per un agente italiano a cui è assegnata una zona estera, infatti, può essere obbligatoria l’iscrizione all’Enasarco ed essere un contratto di agenzia Enasarco.

Inoltre, in caso di case mandanti straniere ma ubicate nell’Unione Europea, in forza del Regolamento comunitario n. 883/2004 non è necessaria l’esistenza di una sede o dipendenza in Italia per far scattare l’obbligo di un contratto agenzia Enasarco. Quindi in caso di case mandanti straniere ubicate in Unione Europea è sufficiente che esse si avvalgano di un agente sul territorio italiano per essere dover essere un contratto di agenzia Enasarco .

Sull’obbligo di versamento anche del FIRR, dal 1.1.2024 l’ENASARCO ha messo le basi per l’apertura di un questione che sarà destinata a risolversi in sede giudiziaria. Se può dirsi obbligatorio per le case mandante che applicano gli Accordi Economici Collettivi, non così scontato per le case mandanti che invece escludono gli A.E.C. dai contratti di agenzia e non sono iscritti ad associazioni di categoria che li hanno firmati. Rimando a questo articolo per importanti dettagli.

Se l’agente di commercio è iscritto all’ENASARCO deve versare anche l’INPS e viceversa?

La contribuzione Enasarco è “integrativa” rispetto alla contribuzione INPS.

La contribuzione INPS pertanto rimane quella principale.

Anche se l’agente ha un contratto di agenzia Enasarco ed è quindi iscritto all’Enasarco, deve versare anche i contributi all’INPS, iscrivendosi alla Gestione separata Artigiani e Commercianti.

Così come se l’agente è già iscritto all’INPS deve comunque versare anche i contributi all’Enasarco (ribadito da Cass. civ. 27.9.2018, n. 23349).

In sostanza, dunque, gli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco e quella INPS.

Per l’agente di commercio con contratto di agenzia Enasarco infatti si parla di “doppia” contribuzione obbligatoria.

La differenza tra la contribuzione INPS e quella Enasarco è che la prima è interamente a carico dell’agente, mentre la seconda viene “ripartita” e la casa mandante se ne deve occupare.

Invece, rispetto alla contribuzione INPS dell’agente di commercio, la casa mandante rimane totalmente estranea (non deve effettuare nessun incombente, nessuna iscrizione, nè trattenute, nè versamenti).

Il doppio versamento consentirà agli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco che operano in forma individuale o a quelli che sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) di poter ottenere alla fine due distinte pensioni.

La possibilità di due distinte pensioni (INPS ed ENASARCO) è anche prevista dagli A.E.C. settore Industria e settore Commercio quale presupposto per l’agente con contratto agenzia Enasarco persona fisica (non quindi per gli agenti – società o socio di agenzie) di comunicare le proprie dimissioni mantenendo il diritto all’indennità suppletiva di clientela e, quanto all’A.E.C. settore Industria, potenzialmente anche quella meritocratica.

Per avere ulteriori informazioni sul contratto di agenzia Enasarco puoi contattarci cliccando qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Sanzioni EnasarcoSanzioni Enasarco: l’Enasarco può fare ispezioni e applicare sanzioni. Ma a quanto ammontano?

Vediamolo di seguito anche con un excursus sulle principali situazioni analizzate dall’Enasarco durante le visite ispettive

Sanzioni Enasarco: cosa è l’Enasarco

Il nome Enasarco anzitutto significa: Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio

Si tratta di un Ente di previdenza e assistenza integrativa in favore degli agenti di commercio, “finanziato” con il versamento periodico dei contributi.

In pratica, per la casa mandante, è un po’ come l’INPS dei dipendenti: così come deve dichiarare e versare all’INPS i contributi dei propri dipendenti deve dichiarare e versare all’Enasarco i contributi degli agenti di commercio.

Come con i dipendenti infatti, anche se una parte dei contributi rimane a carico dell’agente, l’obbligo di versamento ricade interamente sull’azienda, che quindi deve versare sia la propria quota sia quella a carico agente.

In particolare, il contributo si calcola sulle provvigioni maturate dall’agente in misura prestabilita e diversa a seconda che l’agente sia un agente individuale/società di persone o società di capitali. Per le aliquote, massimali e minimali e relativa ripartizione per il 2024 puoi vedere qui. 

Ricade anche in capo alla casa mandante quella di iscrivere il contratto di agenzia (l’agente non può iscriversi da solo all’Enasarco). Anche per la comunicazione di cessazione l’obbligo è in capo alla mandante ma l’agente in caso di cessazione può a propria volta farne comunicazione per poter poi ottenere la liquidazione del FIRR.

Cosi come l’INPS può fare ispezioni, anche l’Enasarco può quindi fare ispezioni, solitamente venendo in azienda.

Vediamo cosa gli ispettori Enasarco vengono a controllare solitamente.

Sanzioni Enasarco: verifiche principali durante le ispezioni

Quando l’Enasarco avvia una ispezione in azienda, vuole sostanzialmente andare a verificare che i contributi dovuti sui rapporti di agenzia, di cui si avvale o si sia avvalsa la casa mandante, siano regolarmente calcolati e pagati.

Per fare questa verifica, solitamente analizza tre casistiche:

  1. i contratti di agenzia già regolarmente iscritti
  2. i contratti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale
  3. i contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’estero

Contratti di agenzia già regolarmente iscritti

Rispetto a questa casistica, l’Enasarco verifica una serie di aspetti, i principali sono:

  • se i contributi siano stati versati nei tempi previsti
  • se sono stati calcolati correttamente
  • se le distinte siano state compilate e inviate
  • se le comunicazioni di iscrizione e cessazione dei mandati all’Enasarco siano avvenute nei tempi previsti

Si tratta della parte della verifica magari più “lunga” e analitica ma solitamente più semplice.

Rapporti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale

Questa è invece sicuramente la parte più delicata dell’ispezione per la casa mandante.

Non è raro infatti il caso che la casa mandante si avvalga di procacciatori o di altri soggetti che procurano ordini, affari o clienti.

In tali casi l’azienda spesso non si rende conto di avere in corso rapporti potenzialmente “a rischio” sanzioni Enasarco.

Rapporti di procacciamento d’affari

Molte volte la casa mandante ritiene che sia sufficiente avere scritto nel contratto con l’altra parte che si tratti di un “procacciamento d’affari”, e che il procacciatore operi “occasionalmente”, per stare tranquilla e poter sostenere di non avere a che fare con rapporti di agenzia senza incorrere in sanzioni Enasarco.

Trascura tuttavia frequentemente alcuni principi che, se considerati, l’avrebbero potuta portare a scelte diverse o per lo meno a scelte più consapevoli.

I principi che spesso ignora sono:

  1. non basta “chiamare” un contratto in un certo modo perché lo sia, così come non basta che ci sia scritto “occasionale” da qualche parte. Nel diritto vale la “sostanza” non la forma;
  2. la “sostanza”, per quanto riguarda i “finti” procacciatori d’affari, si ricava ad esempio:
    • dalla frequenza e periodicità con cui le provvigioni vengono pagate/fatturate (tutti i mesi, tutti i trimestri ecc);
    • dalla causale generica indicata nelle fatture (es. “provvigioni trimestre ….”) senza specifica dei pochi specifici affari che l’Enasarco si aspetta di trovare se fosse “davvero” un procacciatore;
    • dal fatto che il procacciatore fa regolarmente l’agente per altri o è iscritto alla Camera di Commercio come agente di commercio;
    • dalla qualifica del reddito nella CU compilata dalla casa mandante con la sigla “R” (contratto di agenzia plurimandatario);
    • dal riconoscimento di acconti o anticipi;

con  questi elementi si “salvano” dalle sanzioni Enasarco a volte quei rapporti con soggetti che maturano provvigioni inferiori a euro 5.000 all’anno, ma solo perché l’Enasarco, pur non essendovi alcun obbligo o automatismo, si convince che siano occasionali;

3. la sostanza si ricava paradossalmente molte volte anche dal tenore delle clausole contenute nello stesso contratto di procacciamento che apparentemente dovrebbe dire l’opposto.

In particolare, non sono infrequenti clausole di questo tipo:

    • obbligo di rispettare le direttive del preponente e attenersi a listini, condizioni ecc.
    • durata
    • zona
    • esclusiva
    • provvigione predeterminata per qualsiasi affare

che sono tendenzialmente incompatibili con un rapporto di procacciamento (consulta anche: Procacciatore d’affari o agente di commercio? Attenzione, 2 indizi fanno una prova)

Contratti di “consulenza commerciale”

Anche i contratti chiamati di “consulenza commerciale” finiscono sotto la lente dell’Enasarco.

Non è infrequente infatti che nel contratto firmato con il “consulente” risulti espressamente che la “consulenza” consiste nello “sviluppo della clientela” o nello “sviluppo del fatturato” da parte del consulente, e che il compenso sia previsto come una percentuale sugli affari procurati dal consulente.

Anche in questo caso, spesso è proprio il contenuto del contratto firmato tra le parti che “gioca contro” l’azienda perchè, senza rendersi conto, vengono inserite clausole che lasciano intendere che il compito del soggetto sarà quello di andare direttamente in giro a vendere.

Il consulente, invece, dovrebbe fare consulenza all’aziendala quale poi applicherà le “dritte” del consulente al proprio modo di vendere attraverso la propria rete di vendita, di cui non dovrebbe quindi far parte il consulente stesso.

In contratti come questo, peraltro, non si discute nemmeno dell'”occasionalità” della prestazione del consulente, risultando pacifica la continuità e stabilità del rapporto vista la “durata” prevista nel contratto (consentendo quindi all’Enasarco di trovare già “pronto” questo presupposto).

A quel punto quindi l’Enasarco potrà trarre il proprio convincimento rispetto al fatto che anzichè di un consulente si tratti di un agente se emergerà che:

    • il computo del consulente è quello di procurare ordini o clienti direttamente;
    • il compenso è una percentuale delle vendite che procura;
    • il soggetto magari è iscritto in Camera di Commercio come agente;
    • in caso di versamento delle ritenute d’acconto, queste siano nella misura del 23% sul 50% anzichè del 20% (sei il soggetto non è del tutto iscritto in Camera di Commercio) o nessuna (se il soggetto è iscritto in Camera di Commercio in quanto prestazione di servizi)

In situazioni come queste, la possibilità che la mandante incorra in sanzioni Enasarco è tutt’altro che remota.

Contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’Estero

Anche questa ipotesi è spesso trascurata dalle case mandanti che talvolta ritengono sia sufficiente affidare all’agente italiano una zona estera per non dover essere tenuta a iscrivere l’agente all’Enasarco e non incorrere in sanzioni Enasarco.

Questa impostazione poteva valere un tempo.

Nel 2013 la situazione si è modificata.

Si è modificata in particolare la definizione di agente “italiano”, presupposto per il versamento dei contributi, che non dipende più solo dalla zona assegnata, bensì da altre caratteristiche che se ritenute qualificanti identificano l’agente come italiano anche se opera all’estero.

Ne ho parlato più diffusamente in questo articolo in cui puoi approfondire il tema.

Per riepilogare, va anzitutto distinto se la zona estera appartiene all’Unione Europea oppure no, perché bisogna fare riferimento alle convenzioni internazionali in materia di “sicurezza sociale” (quelli che regolano, tra l’altro, gli aspetti contributivi dei lavoratori).

Per i “lavoratori” europei, vige apposito Regolamento (Reg. CE 883/2004) in base al quale l’agente è considerato residente nel paese dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività. In caso di paesi “extra UE” bisogna invece verificare la sussistenza di specifiche convenzioni con l’Italia.

In base al Regolamento 883/2004, il concetto di “sostanziale” viene inteso in termini “quantitativi” e non “qualitativi”. Quindi il collegamento al Paese di operatività viene ravvisato non solo rispetto alla zona di lavoro, ma anche rispetto a dove l’agente ha la propria sede/residenza, quello in cui dichiara il reddito e paga le tasse ecc..

Quindi un agente residente/con sede in Italia, iscritto alla Camera di Commercio italiana, che paga le tasse in Italia, al quale viene assegnata ad esempio la Germania, sarà comunque considerato un agente “italiano” ai fini delle sanzioni Enasarco.

Sanzioni Enasarco: a quanto ammontano

Fatte queste premesse, di seguito si riporta riepilogo delle principali sanzioni Enasarco.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato nel Regolamento Enasarco dagli articoli 33 e seguenti.

In sostanza le sanzioni si dividono tra sanzioni in misura “ridotta” e sanzioni in misura “ordinaria”.

Le sanzioni Enasarco “ridotte” (con limite massimo fino al 50% del contributo non versato) sono quelle di cui l’azienda può approfittare se, ricevuto il verbale ispettivo con somme da versare, vi provvede entro 60 giorni (o fa richiesta di pagamento rateale nei 60 giorni).

Le sanzioni Enasarco “ridotte” si basano sull’applicazione del T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) oltre un certo numero di punti in base all’infrazione e con una soglia massima rispetto al contributo non versato (40% o 50% a seconda dei casi). Attualmente (8/7/2024) il T.U.R. è pari al 4,25% (dal 12.6.2024)

La cosa da considerare è che l’Enasarco, per tutti gli anni in cui sono accertate violazioni, applica il T.U.R. vigente al momento dell’ispezione e non quindi quello vigente tempo per tempo.

Le sanzioni Enasarco “ordinarie” invece sono quelle che vengono ricalcolate se l’azienda per qualsiasi motivo (compreso ad esempio quello di voler impugnare o fare opposizione al verbale) non paga nei 60 giorni. In questo caso il limite massimo è il 60% del contributo non versato.

In caso di superamento delle soglie massime di sanzione, sui giorni di ulteriore ritardo vengono applicati gli interessi moratori  attualmente (8/7/2024) pari al 4,5% (dal 1.1.2024).

Tabella riepilogativa sanzioni Enasarco (art. 33 e seguenti Reg. Enasarco)

Eccola tabella riepilogativa delle sanzioni Enasarco (art. 33 e segg. Reg. Enasarco):

Tabella sanzioni Enasarco

Sanzioni Enasarco: fino a quanto indietro può andare l’ispezione

Nelle verifiche, per il calcolo dei contributi non versati e le sanzioni Enasarco, l’Ente può andare indietro al massimo di 5 anni.

La prescrizione dei contributi è infatti di 5 anni (c’è un tematica complessa in caso di segnalazione da parte dell’agente, ma di fatto l’Enasarco non retrocede oltre 5 anni).

Il calcolo dei 5 anni viene fatto rispetto alle date di scadenza di pagamento dei contributi (20/2, 20/5, 20/8, 20/11).

Sanzioni Enasarco: e il FIRR?

Discorso a parte merita il FIRR.

Il FIRR infatti pur venendo versato all’Enasarco, non ha natura “contributiva”.

Il FIRR è infatti solo una quota pre-accantonata delle indennità di fine rapporto.

L’obbligo di versamento del FIRR non è previsto per legge come per i contributi, bensì attualmente dalla contrattazione collettiva (per quanto l’Enasarco nei decreti ingiuntivi faccia riferimento a decreti legislativi del 1959 che tuttavia ormai dovrebbero essere considerati decaduti).

Resta il fatto che se la casa mandante nulla dice in sede di ispezione riguardo al fatto – se fosse possibile dirlo – di non applicare la contrattazione collettiva (cioè gli l’AEC), l’Enasarco calcolerà anche il FIRR.

Salvo in ogni caso una ipotesi, e cioè che il rapporto con l’agente nel frattempo sia cessato.

Con la cessazione del rapporto, infatti, cessa anche l’obbligo di versare il FIRR, che a quel punto torna ad essere una questione “privata” tra le parti.

Qualora invece il rapporto fosse ancora in corso al momento dell’ispezione Enasarco, e la mandante nulla eccepisse in merito al fatto di non essere tenuta a versare il FIRR, allora l’Enasarco calcolerà anche questa voce.

Le sanzioni Enasarco però in caso di tardivo pagamento sono diverse e inferiori rispetto a quelle dei contributi.

La sanzione è infatti pari ad un interesse di mora annuo pari al doppio del T.U.R. (ex T.U.S. – Tasso Ufficiale di Sconto), come previsto all’art. 8, lett h) Convenzione tra associazioni sindacali e di categoria e l’Enasarco del 1992.

Sanzioni Enasarco: tempi di pagamento della sanzione e ricorsi

Si accenna ai rimedi previsti contro il verbale di accertamento delle sazioni Enasarco.

Sono previste due tipi di azioni, una facoltativa e l’altra, nel caso, obbligatoria.

La prima, facoltativa, è un ricorso rivolto ai “superiori” degli ispettori. Si chiama ricorso “gerarchico” perchè è un ricorso “interno” rivolto sempre all’Enasarco (e anche all’Ispettorato del Lavoro se si discute della natura del rapporto), di natura solo “amministrativa” e non “giudiziaria”.

La durata è di diversi mesi, anche 6 o 7, e non sospende i termini di pagamento.

Di conseguenza, sicuramente questa scelta farà decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente ricalcolo poi delle sanzioni in misura “ordinaria” in caso di rigetto.

Anche se solo “facoltativa” spesso questa azione viene fatta “per completezza” e per non lasciare nulla di intentato.

Deve però esservi consapevolezza che l’esito il più delle volte sarà negativo per l’azienda.

Quindi rimane sconsigliato puntare tutto sul “ricorso gerarchico”: il rischio è solo farsi ricalcolare la sanzione maggiorata.

Ha senso se la scelta si inserisce in una decisione più ampia dell’azienda di arrivare fino in fondo e quindi di fare anche la seconda azione che di seguito descrivo.

La seconda azione è quella “obbligatoria” se si vuole impugnare il verbale.

Si tratta dell’opposizione a decreto ingiuntivo che l’Enasarco deve chiedere al Tribunale del Lavoro di Roma e poi notificare.

Il verbale di accertamento infatti di per sè non è un “titolo” che l’Enasarco possa direttamente azionare (ad esempio per fare un pignoramento).

Per poterlo utilizzare l’Enasarco deve prima passare dalla richiesta di un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro di Roma e notificarlo.

L’azienda in tal caso se vuole opporsi deve promuovere una opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni da quando riceve la notifica dell’ingiunzione.

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si apre una causa in cui si discuterà delle eccezioni sollevate dalla casa mandante (spesso ad esempio del fatto che i procacciatori erano veri procacciatori e non agenti).

Sarà poi il Tribunale a decidere con sentenza.

Se l’esito fosse negativo per l’azienda, a quel punto l’Enasarco potrà usarla per fare il pignoramento se l’azienda continuasse a non pagare.

Anche in questo caso il tutto avverrà ben oltre il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente quindi ricalcolo delle sanzioni in misura ordinaria in caso di esito negativo.

Si segnala che i decreti ingiuntivi possono essere emessi anche provvisoriamente esecutivi (cioè l’azienda, per evitare eventuali pignoramenti dell’Enasarco, potrebbe essere tenuta a pagare anche prima della sentenza e poi a fare la causa).

La scelta quindi di non pagare e opporsi al verbale deve rimanere una scelta ben ponderata anche in base al grado di rischio emerso durante l’ispezione, per evitare di incorrere in aggravi delle sanzioni fino al 60% del contributo non versato oltre alle spese legali.

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Se sei un’azienda, o un professionista incaricato, che si ritrova in una delle situazioni che ho descritto sopra e ha necessità di supporto, possiamo offrirti assistenza, fornirti un’analisi del rischio e valutare possibili rimedi. Entra in contatto con noi cliccando qui.

Buon lavoro!

Angela Tassinari