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chiusura mandato enasarco Chiusura mandato Enasarco : quando la casa mandante deve comunicarla?

Regola vuole anzitutto che la casa mandante debba comunicare all’Enasarco la cessazione del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Può farlo anche l’agente, ma solo se vuole “accelerare” la liquidazione del FIRR da parte dell’Enasarco e non è comunque suo obbligo.

L’obbligo di comunicare la chiusura mandato all’Enasarco rimane della casa mandante, così come deve comunicare l’inizio del mandato.

In caso di mancata o tardiva comunicazione della casa mandante, è prevista una sanzione di euro 250,00.

Farò chiarezza in questo post su cosa si intende esattamente per cessazione del contratto di agenzia, e quindi da quando partono i 30 giorni per la comunicazione.

La questione sembra scontata ma in almeno un paio di casi, per la mia esperienza, ho verificato non fosse poi così ovvio per l’azienda.

Chiusura mandato Enasarco: quando comunicarla se l’agente continua a maturare provvigioni 

Una azienda mia cliente mi ha interpellato un giorno riguardo il momento in cui avrebbe potuto comunicare la chiusura mandato Enasarco in presenza di provvigioni maturate dopo che il preavviso del recesso era scaduto.

L’azienda cioè si poneva la questione se dovesse mantenere aperta la posizione Enasarco dell’agente fintanto che l’agente avesse continuato a maturare provvigioni.

In sostanza si chiedeva se la posizione andasse chiusa solo dopo che l’agente avesse finito di maturare provvigioni.

La domanda derivava dal fatto che, altrimenti, non fosse chiaro come andassero versati i contributi Enasarco sulle provvigioni residue.

Le due questioni (chiusura mandato Enasarco e versamento contributi su provvigioni residue) sono tuttavia ben distinte tra loro, pur essendo strettamente collegate.

La comunicazione di chiusura mandato Enasarco, infatti, è collegata unicamente alla data di cessazione del contratto di agenzia, a prescindere dal fatto che l’agente avrà o meno ancora delle provvigioni da maturare.

In buona sostanza: non bisogna aspettare che l’agente finisca di maturare le provvigioni per comunicare all’Enasarco che il rapporto è cessato.

La comunicazione dunque va fatta entro 30 giorni da quando cessa il contratto, anche se l’agente continuerà a maturare provvigioni.

Anzi, paradossalmente, è ancora più importante rispettare la comunicazione rispetto alla data di cessazione proprio in presenza di eventuali provvigioni residue.

La data di cessazione del contratto, infatti, serve anzitutto per interrompere il rapporto previdenziale nel trimestre in cui si è verificata la cessazione, evitando che all’agente possano essere attribuiti trimestri di anzianità contributiva che non gli spettano.

Anche qualora quindi vi fossero provvigioni residue e su queste andasse (ancora) conteggiato il contributo previdenziale, la comunicazione di cessazione andrà fatta in ogni caso entro 30 giorni da quando l’agente ha smesso di lavorare.

Per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue se ve ne fossero, si tratterà di compilare  la distinta ordinaria fino a quando l’agente cessato comparirà nell’elenco, e successivamente di compilare la distinta non ordinaria G14 nella quale andranno indicati il trimestre solare in cui la provvigione è maturata e la data effettiva di cessazione del contratto.

Chiusura mandato Enasarco e preavviso: va compreso o escluso nella indicazione della data di cessazione?

Per data di cessazione si intende data effettiva di chiusura del contratto.

Coincide quindi con l’ultimo giorno di lavoro da parte dell’agente compreso il periodo di preavviso

Non è dunque corretto sostenere,  come un agente ha tentato di fare con la mandante dopo aver  inviato per primo il modulo di chiusura del mandato, che la data da indicare come data di cessazione sia la data di comunicazione del recesso a prescindere dal preavviso.

La data da indicare si riferisce infatti alla data effettiva di cessazione del contratto, compreso dunque l’eventuale preavviso se lavorato dall’agente.

Solo se non fosse stato concesso il preavviso o l’agente fosse stato liberato, allora la data coinciderà con la data di comunicazione del recesso (o la data di rinuncia del preavviso).

Altrimenti bisognerà aspettare la fine del preavviso.

Per saperne di più sulla chiusura mandato Enasarco e sugli altri adempimenti Enasarco a carico della mandante, puoi contattarci cliccando qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

 

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provvigioni maturate dopo cessazione mandatoProvvigioni maturate dopo cessazione mandato: come fare con l’Enasarco? Sono dovuti i contributi e fino a quando?

Capita che dopo la cessazione del contratto di agenzia, l’agente debba ancora percepire provvigioni.

Questo succede soprattutto quando il contratto prevede che le provvigioni maturino sull’incassato.

Anzitutto, se come Mandante ti trovi in una situazione come questa, ti suggerisco di leggere questo post che spiega come comportarsi per la comunicazione di cessazione del mandato all’Enasarco in presenza di provvigioni ancora da pagare all’agente.

Una volta che hai correttamente comunicato la cessazione del contratto di agenzia all’Enasarco, cosa devi fare riguardo il pagamento dei contributi sulle provvigioni maturate dopo cessazione mandato?

Anzitutto, quando sarà il tempo di compilare la prima distinta on line per il calcolo dei contributi da versare successiva alla comunicazione di cessazione del mandato, ti accorgerai che il nominativo dell’agente cessato compare ancora nella distinta, sotto la voce “agenti cessati”.

In questo caso, l’Enasarco ti da la possibilità di compilare normalmente la distinta, indicando per l’agente cessato le provvigioni che sono maturate nel periodo a cui si riferisce la distinta, ed il sistema calcolerà in automatico il contributo dovuto l’eventuale raggiungimento del massimale (se si tratta di agente persona fisica o società di persona).

Questo si verificherà ancora per qualche distinta successiva.

Dopo un po’ di tempo, tuttavia, il nominativo dell’agente cessato “scompare” dalla distinta ordinaria on line.

Cosa fare se il nominativo scompare e l’agente continua a maturare provvigioni?

A questo punto bisogna distinguere a seconda che il mandato cessato riguardi un agente ditta individuale o società di persone (s.n.c. o s.a.s.) oppure un agente società di capitali (come le s.r.l.)

1. Agente ditta individuale o società di persone

La prima cosa da ricordare è che:

in caso di provvigioni maturate dopo cessazione mandato, i contributi non ripartono ogni anno da zero

Quindi, se hai un agente cessato nel 2017 al quale nel 2018 devi ancora pagare provvigioni, non è detto che tu debba ancora pagare i contributi solo per il fatto che si tratta dell’anno dopo.

Devi infatti andare a vedere se il massimale dell’anno di cessazione (non il massimale dell’anno in cui le provvigioni sono maturate) è già stato raggiunto o meno.

Se il massimale dell’anno di cessazione è già stato raggiunto, non dovrai più versare contributi anche se l’agente continua a maturare provvigioni

Se invece il massimale dell’anno di cessazione non è stato ancora raggiunto, allora dovrai calcolare e versare il contributo “a mano”, o meglio, dovrai farlo attraverso la compilazione della distinta “non ordinaria” G14.

La distinta non ordinaria G14 è una distinta che trovi sempre nell’area riservata del sito internet Enasarco ma che, diversamente da quella ordinaria, prevede l’inserimento manuale di tutti i dati, compreso il conteggio del contributo.

E’ quindi importante che verifichi prima se il contributo è dovuto secondo il massimale dell’anno di cessazione, perchè il sistema prenderà per buono tutto quello che inserirai senza segnalarti nulla (non ti avviserà cioè se il massimale è stato raggiunto).

Una volta che hai appurato che il contributo è ancora dovuto perchè il massimale dell’anno di cessazione non è stato raggiunto, quale aliquota devi considerare per il calcolo del contributo?

Dovendo fare riferimento all’anno di cessazione, l’aliquota da considerare è anch’essa quella dell’anno di cessazione, non quella dell’anno in cui le provvigioni maturano, anche quindi se nel frattempo è cambiata

A questo punto hai tutti i dati che ti servono per compilare a mano la distinta non ordinaria G14 ovvero:

  • data di cessazione (es. 30.10.2017)
  • trimestre effettivo in cui sono maturate le provvigioni (es.: I trimestre 2018)
  • massimale anno 2017
  • aliquota anno 2017
  • contributi già versati nell’anno 2017
  • provvigioni fino a concorrenza del massimale 2017
  • contributo da versare con la distinta G14

2. Agente società di capitali (s.r.l. o S.p.A.)

Nel caso di Agente società di capitali è un po più semplice solo perchè non c’è il massimale e dunque sai già che su tutte le provvigioni che andrai a pagare all’agente dopo la data di cessazione del contratto, dovrai sempre versare qualcosa.

La cosa che devi ricordare però è la stessa che ho indicato sopra:

poichè devi fare riferimento all’anno di cessazione, dovrai calcolare i contributi da versare in base all’aliquota che era in vigore nell’anno di cessazione

Come puoi capire, è importante indicare nella distinta G14 la data di cessazione, perchè è solo indicando questo dato che l’Enasarco potrà poi verificare se i parametri di riferimenti che hai utilizzato sono corretti e soprattutto che non si tratti di un semplice versamento tardivo.

Infatti, anche se devi indicare il trimestre di maturazione, il fatto che tu indichi anche la data di cessazione farà si che l’Enasarco capisca che si tratta di contributi su provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto e non di contributi che ti sei dimenticato di versare!

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Hai dubbi dubbi sulla compilazione della distinta G14 e su come comportarti su provvigioni maturate dopo cessazione mandato? Possiamo aiutarti, se sei interessato puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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