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fac simile contratto di agenziaFac simile contratto di agenzia: si tratta di una ricerca molto diffusa in internet, del tutto comprensibile. Ma sai cosa stai scegliendo?

Fac simile contratto di agenzia: a ciascuno il suo

Richiedere un contratto di agenzia “su misura” incaricando un professionista o reperire un testo già predisposto e sceglierlo autonomamente, è un po’ come richiedere un “abito sartoriale” piuttosto che un abito “pret a porter”,

I benefici o i costi/rischi di entrambe le modalità sono noti.

Il paradosso però è che nella ricerca e nella scelta di un abito “già pronto”  viene spesso messa molta più cura che nella scelta di un fac simile contratto di agenzia.

Riguardo al contratto di agenzia viene infatti spesso ricercato genericamente solo un “fac simile” ma è come se entrando in un negozio o digitando in internet si cercasse genericamente “un abito” o “un vestito”.

Quando invece si cerca un abito già pronto, comunque si ricercano anche la taglia, il colore, la tipologia (gonna, pantalone), il tessuto ecc.

Si selezionano cioè tutta una serie di caratteristiche che l’abito dovrebbe avere.

Quando invece si ricerca un fac simile contratto di agenzia, sembra che ci sia un unico testo che vada bene tutto.

Invece, come per i vestiti, anche il contratto di agenzia può avere una serie di variabili che si possono scegliere.

Sono variabili estremamente importanti da conoscere prima di cimentarsi nella scelta di un fac simile contratto di agenzia senza essere assistiti, per evitare di ordinare un prodotto che solo dopo averlo usato si scopre non avere le caratteristiche che si pensava che avesse.

Con l’importante differenza rispetto ad un vestito, che una volta “applicato” e fatto firmare all’agente non può essere più “restituito”.

Ti aiuto quindi a conoscere quali sono queste variabili, così che se deciderai di affidarti ad un fac simile contratto di agenzia potrai verificare come sono regolate nel fac simile e nel caso integrare/modificare il testo (con cautela…) o scegliere il tuo fac simile contratto di agenzia con più cura.

Fac simile contratto di agenzia: 13 variabili (ma portano fortuna)

Normativa applicabile: solo il Codice Civile o Accordo Economico Collettivo?

Questa è una variabile “da 90”. Difficile da liquidare in poche righe.

Tuttavia è una tematica sempre più attuale quella di stabilire se regolare il contratto di agenzia solo in base alla legge (cioè in base al codice civile, art. 1742 e seguenti) o anche dai contratti nazionali di categoria, cioè gli Accordi Economici Collettivi (o A.E.C.)

Dalla scelta della normativa applicabile discendono diverse conseguenze importanti, a partire dal calcolo dell’indennità di fine rapporto.

Se applichi solo la legge, ricordati poi che non è prevista la possibilità di fare variazioni senza consenso dell’agente, che non è previsto nulla in caso di malattia/infortunio/gravidanza ecc., che i termini di preavviso sono diversi (… sempre sicuro di fare il fai da te? :))

Supponendo che tu abbia già fatto questa valutazione, nel fac simile contratto di agenzia dovrà quindi verificare se è previsto che il contratto di agenzia sia regolato solo dal codice civile o anche dall’A.E.C.

In quest’ultimo caso, verifica che sia identificato esattamente quale A.E.C. e non ci sia solo un rimando generico e plurale “agli accordi economici collettivi”.

Infatti, di A.E.C. ce ne sono almeno 15 (anche se i principali sono 3: settore Commercio, firmato da Confcommercio, settore Industria, firmato da Confindustria e settore Piccola e Media Industria firmato da Confapi.

Per saperne di più sugli Accordi Economici Collettivi e su quando sia obbligatorio applicarli, ti rimando a questo post.

Proseguiamo.

Monomandato o plurimandato

Questo tema è più semplice, anche se non da sottovalutare.

Il tuo agente dovrà lavorare esclusivamente per te o potrà lavorare anche per altri?

Nel primo caso dovrà esserci scritto espressamente nel fac simile contratto di agenzia che l’agente è monomandatario, il che vuol dire, perchè tu lo sappia, che si impegna a lavorare solo per te e non potrà lavorare per altri, sia concorrenti che non concorrenti.

Nel secondo caso invece, l’agente avrà come limite quello di non poter assumere mandati concorrenti.

Ricordati però di precisare espressamente che il divieto di assumere mandati concorrenti vale anche al di fuori della zona assegnata, altrimenti potenzialmente fuori dalla zona potrebbe invece assumere mandati concorrenti!

Con esclusiva/senza esclusiva

Altro aspetto “abbastanza” semplice: il tuo agente avrà diritto di operare da solo nella zona assegnata o nominerai altri agenti? Cosa è previsto nel fac simile contratto di agenzia che hai trovato?

Nel primo caso il tuo agente sarò un agente con esclusiva e quindi non potrai nominare altri agenti nella stessa zona (prodotti e clienti) assegnata, ne agire direttamente. Se lo farai, si tratterà di una violazione del contratto.

Solitamente, la mandante si impegna a non nominare altri agenti ma si riserva di poter agire direttamente in questo caso comunque pagando la provvigione.

Se invece pensi di mettere sulla stessa zona più agenti, allora si tratterà di agenti senza esclusiva.

Ricordati però che anche se non l’agente non ha l’esclusiva, ce l’ha automaticamente sui clienti che procura (o gli assegni).

Quindi non hanno l’esclusiva di zona ma hanno l’esclusiva sui clienti (leggi anche Agenti senza esclusiva di zona due cose cui pensare).

Puoi in questi casi pensare di stabilire una regola di “decadenza” dell’esclusiva sul cliente in caso di “inattività” del cliente, dicendo ad esempio che se il cliente non invia ordini per 6 mesi l’esclusiva decade e il cliente torna “libero”.

Prodotti

Quando compili il campo dei prodotti assegnati, pensa se stai assegnando tutti i prodotti che commercializzi o solo una parte. Pensa anche se magari in futuro creerai linee diverse che potresti non assegnare alla stessa rete di vendita.

Quindi, prima di indicare come prodotti “tutti” o “tutti quelli a catalogo”, verifica che non sia opportuno specificare meglio: il canale, la tipologia, il marchio che li contraddistingue ecc., in modo che se un domani volessi introdurre qualcosa di nuovo non sei obbligato ad assegnarlo per forza all’agente.

Clienti direzionali esclusi

Che l’agente abbia o non abbia l’esclusiva, verifica se ci sono clienti individuati per “nominativo” o per “categoria” sui quali non vuoi che l’agente vada a vendere e che quindi “ti riservi” (e sui quali quindi non riconoscerai provvigioni).

Ricordati di individuare questi nomi prima di firmare il contratto e che clausole che prevedono che la mandante possa a sua discrezione far diventare un cliente direzionale sono nulle.

Qualora infatti durante il rapporto avessi necessità di togliere un cliente all’agente, l’agente dovrà essere d’accordo oppure se non lo fosse, e sempre che il contratto di agenzia richiami uno degli A.E.C. che ti ho indicato sopra, dovrai rispettare i limiti previsti per le variazioni unilaterali

Durata: a tempo determinato o indeterminato?

Cosa prevede il fac simile del contratto di agenzia rispetto alla durata? Quale durata vuoi che abbia il contratto di agenzia?

Da parte mia preferisco che il contratto abbia durata “indeterminata” così che la mandante possa interromperlo quando vuole, dando solo il preavviso senza ricordarsi di doverlo disdettare o di doverlo rifare.

Ti rimando qui per spiegarti meglio le differenze e le conseguenze tra i due tipi di durata.

Periodo di prova

Il fac simile di contratto di agenzia che stai usando prevede un periodo di prova inziale durante il quale le parti possono interrompere liberamente il contratto di agenzia senza preavviso?

Ti consiglio di inserirlo sempre, approfondisci qui!

Provvigioni sul “fatturato” o sull'”incassato”

Anzitutto di rassicuro sul fatto che “si può ancora” pagare le provvigioni sull'”incassato”, cioè dopo che il cliente ha pagato la fattura.

Quindi, quando vuoi pagare le provvigioni all’agente? Appena fatturi al cliente o aspetti che il cliente ti paghi?

Nel primo caso dovrà fare il conteggio delle provvigioni sulla base delle fatture semplicemente emesse.

Se invece vuoi pagare sull'”incassato”, cioè dopo che il cliente ha pagato, devi ricordarti di specificarlo nella clausola.

Infatti, se non viene specificato, l’agente avrà diritto alle provvigioni direttamente sul “fatturato”.

Ricordati che se paghi sul “fatturato” non puoi (o non potresti) stornare le provvigioni a piacimento appena non è pagata la fattura ma dovresti dimostrare di aver svolto attività di recupero.

Scaletta provvigionale al variare degli sconti

Non sottovalutare i criteri di calcolo delle provvigioni.

Nei fac simile contratto di agenzia solitamente questa parte viene lasciata alla discrezione della mandante.

Ricordati quindi al riguardo di indicare lo sconto massimo che l’agente è autorizzato a proporre senza preventiva autorizzazione. Soprattutto, se intendi riconoscere una provvigione decrescente in base agli sconti, ricordati di fare una tabella indicando gli sconti e la provvigione corrispondente: non puoi a tua discrezione ridurre la provvigione in base allo sconto senza averlo prima concordato.

Incassi

Cosa prevede il fac simile contratto di agenzia riguardo agli incassi da parte dell’agente? Se non è previsto nulla o ti fa scegliere, cosa deve fare il tuo agente?

Ricordati che c’è differenza tra far incassare solo gli insoluti e far invece incassare le fatture alla loro scadenza da parte dell’agente (cioè il cliente, invece che fare il bonifico o pagare la RIBA, deve pagare a mani dell’agente).

Nel primo caso (incasso solo insoluti) non è obbligatorio prevedere una indennità di incasso, nel secondo caso si.

Diritto / divieto di incaricare  subagenti

Il tuo agente può nominare subagenti (cioè venditori autonomi)?

Se non vuoi che nomini subagenti o vuoi che lo faccia solo previa tua autorizzazione, devi prevedere una clausola apposta e devi ricordarti poi di far firmare questa clausola “due volte” (cioè è una clausola vessatoria che quindi deve essere richiamata dopo la prima firma, per una seconda firma).

Minimi di vendita

Il fac simile contratto di agenzia prevede la possibilità di pattuire dei minimi di vendita?

In questo caso devi verificare che sia anche previsto cosa succede se non vengono raggiunti (ad esempio: il contratto di agenzia può essere risolto di diritto, o ai sensi dell’art. 1456 c.c.).

Se non prevedi infatti le conseguenze del mancato raggiungimento, non puoi invocarla come se invece fosse stato previsto.

Ricorda però che i minimi di vendita devono essere concordati, quindi non basta che glieli comunichi all’agente, e che l’ammontare deve essere credibile come minimo di vendita (cioè non deve essere un “minimo” che se lo raggiunge è previsto magari anche un premio).

Anche se poi non vengono raggiunti e cessi il contratto di agenzia per questo motivo, non è detto che sia automatico il fatto che l’agente non abbia diritto a preavviso e indennità e quindi comunque dovrai ponderare bene questa scelta.

Resta il fatto che è uno strumento di gestione importante del rapporto e quindi ti suggerisco di prenderla in considerazione.

Per approfondire come “scrivere” una clausola sui minimi di vendita, leggi qui!

Tribunale competente in caso di controversia

Il Tribunale competente in caso di litigio è per legge (art. 413 c.p.c.) quello della residenza dell’agente, se l’agente è una ditta individuale.

Se invece l’agente opera in forma di società (ad esempio s.a.s., s.n.c. o s.r.l.), puoi prevedere una clausola che specifichi che il Foro esclusivo competente è quello della sede della mandante.

Deve essere specificato che si tratta di un foro “esclusivo” e anche questa clausola deve essere richiamata dopo la prima firma del contratto per essere firmata “due volte” (cioè è una clausola vessatoria).

* * *

Come avrai visto, anche quindi in caso di contratto di agenzia “pret a porter” puoi scegliere molto di più che un semplice “fac simile” contratto di agenzia.

Un contratto di agenzia fatto su misura da un professionista potrà prendere in considerazioni ulteriori variabili e aiutarti in ogni caso a scegliere meglio, ma ciò che mi preme è che tu abbia compreso che non tutti i contratti di agenzia sono uguali e non tutti i fac simile contratto di agenzia vanno necessariamente bene per il “tuo” caso e quindi ti abbia aiutato a riflettere sulle variabili più importanti.

Per il resto noi siamo qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari 

 

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Esclusiva di zona:  fin dove arriva il diritto di esclusiva dell’agente?

Esclusiva di zonaParlando con le aziende e analizzando i loro contratti, mi viene ancora talvolta riferito che gli agenti ritengano che, avendo loro assegnato una zona in esclusiva, non sia legittimo pattuire restrizioni od esclusioni all’interno della stessa area geografica.

Sottolineo anzitutto la parola “pattuizione” perchè non mi sto riferendo all’ipotesi in cui la mandante unilateralmente decida di cambiare le carte in tavola, bensì all’ipotesi in cui ciò venga fatto sulla base di un accordo, se non già all’interno del contratto stesso.

Inoltre, preciso che siamo nell’ipotesi in cui l’azienda intenda mantenere l’esclusiva all’agente perchè non è interessata a  mettere più agenti in concorrenza tra loro (che riguarda invece l’ipotesi degli agenti “non” in esclusiva), ma al più è interessata a potersi muovere direttamente in certi ambiti senza riconoscere provvigioni.

Ora, quando viene conferito il mandato di agenzia, l’agente si troverà a vendere:

  • in una zona
  • certi prodotti
  • ad una platea di clienti e/o canali di vendita

Si tratta di tre “filtri” che fisiologicamente si vengono a creare rispetto ai quali le parti possono liberamente stabilire l’ampiezza e le caratteristiche.

La zona quindi è solo uno dei “filtri” sui quali viaggerà l’attività dell’agente, ma non è dunque necessariamente l’unico.

Cosa significa quindi dire che l’agente “ha l’esclusiva di zona“?

Si tratta di una formula “semplificata” per dire che, all’interno della zona assegnata, l’agente avrà l’esclusiva limitatamente ai prodotti e alle categorie di clientela o canali di vendita che gli sono stati assegnati.

L’esclusiva di zona è una formula semplificata per dire che l’agente ha l’esclusiva sulla vendita dei prodotti e rispetto alle categorie di clientela o canali di vendita assegnati, all’interno di una determinata area geografica

Per prodotti e categorie di clientela non assegnati quindi, ancorchè all’interno della stessa area geografica, la mandante potrà operare liberamente o tramite altri agenti.

E’ dunque fondamentale l’analisi dei “filtri” che l’azienda intende o non intende porre rispetto all’attività dell’agente, perchè da essi dipende l’ampiezza dell’esclusiva di zona dell’agente, e di conseguenza la libertà di azione della mandante al di fuori di essa.

La mandante in particolare può concedere all’agente una zona senza alcun filtro rispetto alla clientela e ai prodotti.

Questa è a mio avviso l’ipotesi meno ponderata poichè in questo modo l’azienda mette nelle mani dell’agente l’intera zona e si troverà con le mani completamente legate.

A seguito di una corretta analisi invece, la mandante può “filtrare” e circoscrivere l’estensione del mandato e quindi, oltre a identificare una zona, stabilire verso quale tipo esattamente  di clientela l’agente deve unicamente rivolgersi (ad esempio solo nei confronti dei rivenditori all’ingrosso e/o rivenditori al dettaglio, e/o installatori, piuttosto che solo nei confronti di tipologie di clientela tipiche del proprio settore) e stabilire esattamente le linee di prodotti che l’agente deve promuovere.

Un altra modalità per “filtrare” è quella di assegnare una zona e, anzichè specificare presso quali tipologie di clientela deve andare o quali prodotti deve vendere, procedere per esclusione e quindi prevedere quali siano le tipologie di clientela presso cui non può andare o i prodotti che non può vendere.

In questo caso all’agente viene concessa una zona e pattuito che può muoversi ovunque tranne che nei confronti di certe tipologie di clientela, o senza poter vendere certe linee di prodotto.

I due criteri si possono combinare e quindi, ad esempio, all’agente può essere concessa una zona (esempio Lombardia), assegnata una categoria di clientela (rivenditori al dettaglio) ed esclusa una “sottocategoria” (tranne la “grande distribuzione”)

Quale che sia la scelta, l’esclusiva di zona riguarderà tutto ciò entro cui l’agente può muoversi ed operare, e solo quello.

Al contrario, quindi, su tutto ciò presso cui l’agente non può operare, pur all’interno della stessa area geografica, l’agente non solo non avrà l’esclusiva ma sarà considerato “fuori zona”.

Per “fuori zona” si intende non solo al di fuori dell’area geografica, ma anche al di fuori dei prodotti e delle categorie di clientela o canali di vendita assegnati anche se all’interno della stessa area geografica

Di conseguenza, esemplificando, se al mio agente assegno la Lombardia e come tipologia di clientela solo i rivenditori al dettaglio, ad esclusione della grande distribuzione, l’agente non è autorizzato ad operare ad esempio presso i rivenditori all’ingrosso (così come presso tutte quelle categorie di clientela che non rientrano nella definizione di rivenditori al dettaglio) nè presso la grande distribuzione.

Conseguentemente i rivenditori all’ingrosso e la grande distribuzione costituiscono un “fuori zona” per l’agente, presso i quali l’agente non può andare e la mandante è libera di operare liberamente, fino a nominare anche altri agenti che abbiano a loro volta l’esclusiva.

Pur infatti operando nella stessa area geografica, i due agenti sono destinati a non incontrarsi perchè ciascuno ha una specifica area di operatività (dove va uno non va l’altro e viceversa) e quindi è escluso che si sovrappongano.

Idem se seleziono  le linee di prodotto assegnate all’agente. Sulle linee non assegnate all’agente, la mandante può operare liberamente pur riguardando la stessa zona e le stesse tipologie di clientela (altro è la gestione operativa, ma concettualmente funziona cosi).

In tutti i casi quindi in cui, pur avendo concesso l’esclusiva di zona, la mandante ha avuto cura di “filtrare” esattamente verso chi e cosa vendere, tutto il resto per l’agente è un “fuori zona”.

Su tutto quanto è “fuori zona”  nel senso sopra indicato (quindi anche se si rimane all’interno della stessa area geografica) la mandante è libera di operare direttamente o di nominare altri agenti a loro volta in esclusiva.

Una volta peraltro ben identificato l’ambito di operatività in esclusiva dell’agente, è ben possibile anche prevedere che al di fuori di essa, anzichè non poter operare del tutto, l’agente possa operare non in esclusiva, magari anche solo rispetto alla mandante.

In altre parole è ben possibile sia escludere del tutto dal campo di operatività dell’agente il “fuori zona”, sia assegnarlo non in esclusiva anche solo rispetto alla mandante.

Il “fuori zona”, pur all’interno della stessa area geografica, può essere completamente escluso all’agente oppure assegnato non in esclusiva

Fondamentale in tal caso disciplinare adeguatamente ciò che è in esclusiva da ciò che non lo è per evitare che l’agente possa vantare pretese di esclusività sull’intero ambito in cui ha operato e quindi contestare di aver diritto a provvigioni indirette, se non pretendere di interrompere il rapporto per giusta causa.

Se sei una Casa Mandante e ti interessa capire se ci sono spazi per poterti muovere all’interno della zona del tuo agente, clicca qui per sapere di più su cosa possiamo fare per te.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

 

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Hai agenti senza esclusiva di zona? Significa anzitutto che nel contratto hai espressamente scritto che puoi nominare altri agenti nella stessa zona per la stessa tipologia di clientela e gli stessi prodotti, vero?

agenti senza esclusiva di zonaSe infatti hai più agenti che tratti senza esclusiva di zona ma senza che in contratto sia specificato che lo puoi fare, potresti avere un problema.

Per legge, infatti, se nulla di diverso è specificato nel contratto, l’agente ha diritto di esclusiva sulla sua zona e guai quindi a chi gliela tocca, con la conseguenza che, oltre che inadempimente all’obbligo di esclusiva, potresti essere costretto a pagare le provvigioni due volte.

Per tornare al discorso, diciamo che nel contratto è contenuta una specifica clausola che prevede che l’agente non ha l’esclusiva di zona.

Ti faccio riflettere ora su un paio di punti.

Punto numero 1
sai cosa succede se l’agente procura un cliente?

Succede che, se non hai detto nulla di diverso, il cliente diventa per legge in esclusiva dell’agente.

In pratica, l’esclusiva esce dalla porta e rientra dalla finestra, almeno sui clienti che mano a mano vengono procurati.

E’ come se l’agente mano a mano mettesse le sue bandierine sulla zona in corrispondenza dei clienti.

Il che va benissimo, ma la domanda è: questo è quello che vuoi che accada?

Se non è l’effetto che vuoi, è necessario che specifichi nel contratto che il cliente procurato dall’agente non rimarrà acquisito dall’agente in via esclusiva ma tornerà di volta in volta libero di essere visitato dagli altri agenti.

Supponiamo tuttavia che preferisci lasciare che il cliente rimanga in esclusiva all’agente che l’ha procurato,

Punto numero 2
cosa succede se l’agente non procura più ordini con il cliente che ha acquisito in esclusiva?

La faccenda è un po’ antipatica: l’agente ha messo la bandierina sul cliente ma dopo un po’ se ne disinteressa e non promuove più ordini.

Ti interessa farlo tornare libero senza incorrere in questioni con l’agente?

Hai 3 modi:

1. fai una Riduzione Unilaterale di clientela seguendo le regole che ho descritto nel mio post Riduzione di zona  (ma anche di provvigioni, clienti e prodotti): come fare

Controindicazioni: più variazioni si sommano tra loro e se si supera una certa soglia l’agente può ritenere cessato il contratto per colpa dell’azienda con tutte le conseguenze del caso.

Se poi applichi l’A.E.C. del settore Industria, la soglia è davvero molto bassa: già sopra il 5% l’agente può far cessare tutto il contratto.

2. fai un accordo con l’agente con cui pattuisci che il cliente non è più suo (attenzione: l'”accordo” è diverso dalla variazione “unilaterale”. Spiego sempre tutto in questo post).

Controindicazioni: l’agente potrebbe non essere d’accordo. E quindi poi devi utilizzare la modalità della Riduzione Unilaterale

3. prevedi nel contratto che se l’agente non procura ordini con il cliente acquisito per oltre un X tempo (ad esempio 6 mesi) il cliente “torna libero”.

In questo modo, il cliente, dopo un X di tempo predeterminato che non invia ordini, potrà essere nuovamente visitato dagli altri agenti senza esclusiva di zona.

Tornerà poi in esclusiva del primo che procura un nuovo ordine.

Controindicazioni: sostanzialmente nessuna. Solo la necessità di monitorare l’andamento degli ordini presso il cliente e quindi prevedere una sorta di “allert” che rilevi l’assenza di ordini per il tempo stabilito così da poter comunicare all’agente interessato e agli altri agenti che il cliente è di nuovo “sulla piazza”.

Dunque, per ricapitolare:

– gli agenti senza esclusiva di zona, se nulla di diverso è detto in contratto, hanno l’esclusiva sui clienti che procurano

– se l’azienda vuole lasciare il cliente in esclusiva all’agente, può prevedere una clausola in contratto con la quale prevede che in mancanza di ordini per un X di tempo il cliente tornerà “libero”

Se sei una casa mandante che gestisce agenti senza esclusiva di zona, per ogni ulteriore chiarimento o per avere una valutazione di come è stato regolato nel contratto, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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