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Contratto agenzia Enasarco

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Contratto di Agenzia ENASARCO: quando si parla di agenti di commercio il riferimento va anche all’Enasarco.

Vediamo cosa significa ENASARCO e a cosa serve.

Contratto di agenzia ENASARCO: cosa è l’ENASARCO e a cosa serve

E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.

E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.

In pratica, fra i diversi servizi a favore degli agenti di commercio, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico (che danno cioè diritto all’agente di commercio ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).

E’ stata poi di introdotta dal 1/1/2024 anche la possibilità per gli agenti Enasarco che abbiano effettuato versamenti solo per pochi anni (meno dei 20 minimo necessari per la pensione) di poter ottenere una “rendita contributiva”. Qui le istruzioni Enasarco.

Deve trattarsi di agenti iscritti all’Enasarco dopo il 1/1/2012 e che devono aver maturato almeno 5 anni di contributi. Questi agenti, una volta raggiunta la stessa età utile per andare in pensione (67 anni), potranno chiedere il riconoscimento di una rendita contributiva per quanto versato. E’ una informazione utile agli agenti ma che può essere opportuno conosca anche la casa mandante. Capita infatti che alcuni venditori siano restii a stipulare un contratto di agenzia Enasarco perchè non sono sicuri di versare contributi per abbastanza anni per andare in pensione e quindi temono di perdere definitivamente le somme che gli vengono trattenute sulle provvigioni. Far conoscere questo strumento può agevolare l’instaurazione di contratti di agenzia corretti.

L’Enasarco si occupa anche della gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), ovvero di quell’ulteriore quota dovuta dalla casa mandante a titolo di (una delle voci di) indennità di fine rapporto.

Come si finanzia l’ENASARCO?

I servizi previdenziali e assistenziali erogati dall’ENASARCO sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.

E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.

In caso quindi di mancato versamento dei contributi, l’unico soggetto responsabile rimane la casa mandante.

La contribuzione è diversa a seconda che l’agente operi individualmente o come società di persone (come s.n.c. o s.a.s.) o come società di capitali (come s.r.l. o S.p.A.).

Per gli agenti che operano individualmente o come società di persone è prevista la ripartizione del contributo al 50% tra mandante ed agente, in misura pari ad una aliquota complessiva (per il 2025 è il 17%, 8,50% a testa), da calcolarsi fino ad un massimale provvigionale diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.

Per gli agenti che operano invece come società di capitali è prevista normalmente una aliquota totale del 4% di cui 1% (agente) e 3% (casa mandante) da calcolare sul totale provvigioni senza massimali.

Oltre ai contributi, è previsto anche il versamento del FIRR totalmente a carico della casa mandante.

Come si iscrive l’agente di commercio all’ENASARCO?

Nel contratto di agenzia Enasarco, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Non è quindi l’agente di commercio che “si iscrive” o “deve iscriversi” all’Enasarco, ma è la mandante che deve farlo.

La “prima” mandante che iscriverà l’agente dovrà inserire tutti i suoi dati. Il sistema rileverà infatti in quel caso che l’agente non ha ancora un “numero di matricola”, cioè non è ancora stato iscritto da nessun altra casa prima.

Non è quindi un errore o una cosa sbagliata se la mandante al momento dell’iscrizione dell’agente rileva che non ha ancora il numero di matricola.

Proprio grazie alla prima iscrizione, l’Enasarco assegnerà all’agente il numero di matricola.

Le mandanti successive alla “prima”, al momento della comunicazione di inizio del contratto di agenzia, troveranno già diversi dati già inseriti.

Il versamento dei contributi ENASARCO è obbligatorio?

Se l’agente opera in Italia per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano una sede o una dipendenza in Italia, l’iscrizione e il versamento dei contributi è obbligatorio (L. 2.2.1973, n. 12).

Va prestata attenzione al significato di “agente che opera in Italia”, perchè il concetto di “operatività” non coincide con il concetto di “zona assegnata”.

Anche per un agente italiano a cui è assegnata una zona estera, infatti, può essere obbligatoria l’iscrizione all’Enasarco ed essere un contratto di agenzia Enasarco.

Inoltre, in caso di case mandanti straniere ma ubicate nell’Unione Europea, in forza del Regolamento comunitario n. 883/2004 non è necessaria l’esistenza di una sede o dipendenza in Italia per far scattare l’obbligo di un contratto agenzia Enasarco. Quindi in caso di case mandanti straniere ubicate in Unione Europea è sufficiente che esse si avvalgano di un agente sul territorio italiano per essere dover essere un contratto di agenzia Enasarco .

Sull’obbligo di versamento anche del FIRR, dal 1.1.2024 l’ENASARCO ha messo le basi per l’apertura di un questione che sarà destinata a risolversi in sede giudiziaria. Se può dirsi obbligatorio per le case mandante che applicano gli Accordi Economici Collettivi, non così scontato per le case mandanti che invece escludono gli A.E.C. dai contratti di agenzia e non sono iscritti ad associazioni di categoria che li hanno firmati. Rimando a questo articolo per importanti dettagli.

Se l’agente di commercio è iscritto all’ENASARCO deve versare anche l’INPS e viceversa?

La contribuzione Enasarco è “integrativa” rispetto alla contribuzione INPS.

La contribuzione INPS pertanto rimane quella principale.

Anche se l’agente ha un contratto di agenzia Enasarco ed è quindi iscritto all’Enasarco, deve versare anche i contributi all’INPS, iscrivendosi alla Gestione separata Artigiani e Commercianti.

Così come se l’agente è già iscritto all’INPS deve comunque versare anche i contributi all’Enasarco (ribadito da Cass. civ. 27.9.2018, n. 23349).

In sostanza, dunque, gli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco e quella INPS.

Per l’agente di commercio con contratto di agenzia Enasarco infatti si parla di “doppia” contribuzione obbligatoria.

La differenza tra la contribuzione INPS e quella Enasarco è che la prima è interamente a carico dell’agente, mentre la seconda viene “ripartita” e la casa mandante se ne deve occupare.

Invece, rispetto alla contribuzione INPS dell’agente di commercio, la casa mandante rimane totalmente estranea (non deve effettuare nessun incombente, nessuna iscrizione, nè trattenute, nè versamenti).

Il doppio versamento consentirà agli agenti di commercio con contratto di agenzia Enasarco che operano in forma individuale o a quelli che sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) di poter ottenere alla fine due distinte pensioni.

La possibilità di due distinte pensioni (INPS ed ENASARCO) è anche prevista dagli A.E.C. settore Industria e settore Commercio quale presupposto per l’agente con contratto agenzia Enasarco persona fisica (non quindi per gli agenti – società o socio di agenzie) di comunicare le proprie dimissioni mantenendo il diritto all’indennità suppletiva di clientela e, quanto all’A.E.C. settore Industria, potenzialmente anche quella meritocratica.

Per avere ulteriori informazioni sul contratto di agenzia Enasarco puoi contattarci cliccando qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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In EnasarcoIn Enasarco: si tratta del nome attribuito alla piattaforma on line della Fondazione Enasarco, al quale le Case Mandanti possono iscriversi per effettuare on line gli adempimenti a loro carico o per consultare auotonomanente on line una serie di informazioni.

Vediamo insieme le principali funzioni.

Iscrizione e registrazione alla Fondazione Enasarco

Se sei una impresa che intende incaricare agenti di commercio e non l’ha mai fatto, o una impresa che già si avvale, devi essere:

  1. iscritto alla Fondazione Enasarco
  2. registrato al portale In Enasarco

Si tratta di due adempimenti preliminari all'”assunzione” di agenti di commercio. Sono due adempimenti diversi anche se possono essere effettuati contestualmente.

Con il primo adempimento (Iscrizione alla Fondazione Enasarco), viene attribuito alla mandante un “numero di posizione ditta”, che rimarrà invariato. L’iscrizione alla Fondazione Enasraco è obbligatoria, diversamente la Casa Mandante non potrà a propria volta comunicare l’iscrizione dei propri agenti.

Con il secondo adempimento (registrazione al portale In Enasarco), vengono attribuite le credenziali per accedere alla propria area riservata, dalla quale poter effettuare gli adempimenti dovuti: dalla comunicazione di inizio del mandato, alla cessazione, alla dichiarazione delle provvigioni, alla compilazione delle distinte, al calcolo dei contributi da versare. La registrazione al portale In Enasarco di fatto è divenuta imprescindibile per svariate ragioni. I principali adempimenti potrebbero ancora essere effettuati cartaceamente tramite apposita modulistica ma la praticità e la rapidità dell’esecuzione on line ormai li ha resi obsoleti.

Entrambi gli adempimenti (iscrizione e registrazione) possono quindi essere effettuati on line partendo dalla pagina di accesso al portale In Enasarco (https://in2.enasarco.it/). 

La pagina di accesso a In Enasarco vi chiede direttamente di inserire le  credenziali oppure, in mancanza, di cliccare su “Non sei se registrato?”.

In caso di mancata registrazione (cioè l’adempimento 2), per procedere, una volta cliccato, il sistema chiede se la ditta abbia già o meno il “numero di posizione” (cioè sia già “iscritta”) (adempimento 1).

Se è la prima volta che l’azienda ha a che fare con la Fondazione Enasarco per non essersi ancora avvalsa di agenti di commercio, dovrà cliccare su “no, la iscrivo adesso” e seguire poi le istruzioni.

Se invece l’azienda avesse già un “numero di posizione ditta” ma non si fosse mai registrata al portale In Enasarco (o anche se fosse da tempo che non lo utilizza e quindi le credenziali non sono più valide), dovrà cliccare su “si” e seguire le istruzioni.

Una volta ottenuta (iscrizione e) registrazione al portale In Enasarco, la casa mandante potrà accedere all’area riservata e utilizzarne le funzioni on line.

Comunicazione on line inizio e cessazione mandati

Il primo adempimento consiste nel comunicare alla Fondazione Enasarco il conferimento del mandato ad un agente di commercio entro 30 giorni da quando inizia.

E’ un adempimento in capo alla Casa Mandante non agli agenti.

Se poi l’agente non è mai stato iscritto in precedenza all’Enasarco, sarà sempre compito della Casa Mandante farlo per la prima volta. Solo così l’agente ottiene il “numero di matricola” (e in caso di agente-società anche un numero identificativo della società di agenzia).

Di conseguenza, non ha significato chiedere all’agente “se si è iscritto” alla Fondazione Enasarco, o far dichiarare in contratto che “è iscritto alla Fondazione Enasarco”, perchè anzitutto non è obbligatorio che sia “già” iscritto all’Enasarco per sottoscrivere il contratto di agenzia, e poi perchè comunque non è un adempimento che possa fare lui.

Potreste in sostanza essere voi i primi a farlo.

In tal caso, la vostra comunicazione di iscrizione varrà sia per far attribuire all’agente il numero di matricola sia per comunicare l’inizio del mandato con voi.

Per farlo, dovete accedere all’area riservata del portale In Enasarco, menù “Mandati”, sottomenù “Nuovo mandato” (oppure in “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”, e poi cliccando su “Nuovo mandato”)

Per quanto sopra, non dovete preoccuparvi se, inserendo il codice fiscale dell’agente, vi segnalerà che l’agente non è ancora iscritto. Sarete voi i primi a iscriverlo all’Enasarco. Procedete poi alla compilazione dei campi richiesti.

Così come l’avete iscritto, avete l’obbligo anche di comunicare la chiusura del mandato. Anche questo adempimento va fatto entro 30 giorni dalla cessazione. Se non siete sicuri di quale data inserire come data di cessazione, qui trovate le indicazioni per indicare quella corretta.

In tal caso il percorso dall’area riservata In Enasarco per chiudere il mandato è: menù “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”. A questo punto potete cliccare su “Ricerca singolo mandato”, recuperare l’agente che vi interessa e seguire la procedura di chiusura, oppure cliccare sul “numero” dei mandati “aperti” (a seconda che l’agente sia ditta individuale, società di persone o di capitali), individuare l’agente interessato e iniziare la procedura di chiusura.

Compilazione distinta on line di versamento “ordinaria”

Alle scadenze trimestrali prefissate, la Casa Mandante deve procedere a compilare la distinta e a pagare i contributi (previdenziali o assistenziali) risultanti.

Le scadenze in particolare sono:

  • 20 maggio (per il I trimestre)
  • 20 agosto (per il II trimestre)
  • 20 novembre (per il III trimestre)
  • 20 febbraio (per il IV trimestre)

Entro tali scadenze, tramite il portale In Enasarco è possibile procedere alla compilazione on line delle distinte.

Inoltre, da l marzo al 31 marzo di ogni anno, viene il portale In Enasarco genera anche la distinta FIRR. Questa distinta solitamente è già “precompilata” con la somma delle provvigioni che sono state dichiarate nei trimestri precedenti. Sebbene per il FIRR si possa utilizzare il criterio di “cassa” (provvigioni effettivamente pagate all’agente) mentre per i contributi va necessariamente utilizzato il criterio di “competenza” (provvigioni maturate anche se non ancora pagate o fatturate dall’agente), consiglio per semplicità di mantenere lo stesso criterio di “competenza” anche per il FIRR e quindi di lasciare invariato il totale che viene proposto.

In vista di tali scadenze, entrati nell’area riservata In Enasarco, il portale già segnala in “Home”, nel riquadro “Cosa devo fare”, la compilazione della distinta. Potete cliccare direttamente li.

Altrimenti, dovete andare in menù “Distinte”, sottomenù “Nuova distinta”. O ancora nella colonna a sinistra cliccando sul pulsante blu “Gestione distinte” e poi su “Nuova distinta”.

Alla fine della compilazione, dopo un primo salvataggio obbligatorio in modalità provvisoria così che possiate ricontrollare, verrà salvata in modalità definitiva. A seconda poi della modalità di pagamento prescelta (addebito diretto in conto corrente o pagamento di volta in volta), dovrà essere confermato l’addebito o generato il bollettino PagoPA per il versamento.

Il pagamento andrà eseguito sempre entro le scadenze, quindi è importante procedere per tempo (in caso di addebito diretto in conto, l’Enasarco indica che il tutto vada fatto una settimana prima per evitare che il pagamento arrivi in ritardo).

Lo storico delle distinte on line “ordinarie” lo potete trovare nella sezione “Distinta”, sottomenù “Storico distinte” (o ancora nella colonna a sinistra cliccando sul pulsante blu “Gestione distinte”). Attenzione che questo storico delle distinte non contiene lo storico delle distinte non ordinare G14. Trovate al paragrafo successivo cosa sono e dove potete trovarle.

Compilazione distinta on line di versamento “non ordinaria” o “G14”

Qualora non sia stato possibile utilizzare la “distinta ordinaria” trimestrale, vi è la possibilità di utilizzare una distinta on line “non ordinaria” o “distinta G14”.

La particolarità di questa distinta è che, pur essendo on line, divesamente da quella “ordinaria” va compilata interamente a mano, inserendo a mano non solo i dati ma anche i conteggi. Questa distinta G14 cioè non calcola nulla in automatico. Per utilizzarla, quindi, dovete sapere cosa state andando a dichiarare e versare.

I casi in cui la distinta non ordinaria G14 solitamente viene utilizzata riguardano:

  • versamento di contributi arretrati e non dichiarati nelle distinte ordinarie
  • versamento di contributi su agenti cessati, maturati successivamente alla cessazione del rapporto quando il nominativo non compare più nelle distinte ordinarie (cioè dopo il IV trimestre dell’anno di cessazione)

In quest’ultimo caso, la compilazione della distinta non ordinaria G14 richiede alcuni accorgimenti da seguire per evitare che il versamento sembri “tardivo”, potete trovare qui istruzioni più dettagliate.

Per accedere alla compilazione di questa distinta dovete seguire il percorso menù “Distinte”, sottomenù “Distinta non ordinaria G-14”.

Lo storico delle distinte on line non ordinarie G14 si trova nella stessa sezione, in basso nella pagina di apertura. Attenzione che lo storico di queste distinte è separato dallo stordico delle distinte “ordinarie”. Quindi se vi capita di ricordarvi che il professionista che vi segue vi ha fatto pagare delle distinte ma non le trovate nelle distinte ordinarie, può essere che fossero distinte non ordinarie G14. In tal caso le trovate in questa sezione.

Estratto contributivo per singolo agente

Una funzione molto utile presente sul portale In Enasarco, specie in caso di necessità di calcolo delle indennità di fine rapporto, è la possibilità di estrarre per singolo agente lo storico dei versamenti, sia dei contributi sia del FIRR.

Quindi si troveranno sia le provvigioni dichiarate ai fini dei contributi, sia il totale delle provvigioni su cui è stato calcolato il FIRR, nonchè le quote versate di FIRR (e il totale versato).

In questo modo non è necessario ricostruire la posizione del singolo agente estrapolandola dalle distinte generali per tutti i trimestri.

Questo estratto contributivo si ricava accedendo al portale In Enasarco, menù “Distinte”, sottomenù “Contributi per agente”, inserendo i dati dell’agente interessato.

Data di liquidazione del FIRR all’agente

Una funzione interessante presente sul portale In Enasarco che può tornare utile a vario titolo è quella che consente di verificare se il FIRR versato dalla mandante all’Enasarco si stato poi effettivamente pagato dall’Enasarco all’agente.

Questa informazione può essere reperita partendo dal menù “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”, cliccando sul “numero” dei mandati “chiusi” (a seconda che l’agente sia ditta individuale, società di persone o di capitali).

Comparirà un elenco di agenti “cessati”, la cui ultima colonna si chiama “Liquidato”. Questa colonna contiene la data in cui il FIRR è stato pagato all’agente. Individuate quello di vostro interesse e verificate se il FIRR è già stato pagato.

Solitamente il FIRR viene liquidato in circa 60 giorni.

Si ricorda però che dal 1.1.2024, la liquidazione del FIRR non è più automatica, cioè non parte automaticamente dalla comunicazione di chiusura della Mandante all’Enasarco. Spetta all’agente farne richiesta tramite, a sua volta, il portale. Consulta qui le importanti novità riguardanti il FIRR dal 1.1.2024.

Richiesta rimborso contributi

In caso di:

  • errore nella dichiarazione delle provvigioni
  • superamento del massimale
  • contributi non dovuti per rapporto non di agenzia

è possibile utilizzare la funzione on line “Richiesta di rimborso” presente sul portale In Enasarco, accessibile dal menù “Distinte”, sottomenù “Richiesta di rimborso”

La compilazione è interamente manuale ed è quindi importante che sia chiaro esattamente quale sia, oltre all’agente interessato, il fondo, l’anno, il trimestre, l’ammontare e il motivo della richiesta di rimborso.

Tra i motivi relativi ai “contributi non dovuti per rapporti non di agenzia”, si ricorda che è compresa anche l’ipotesi dell’immedesimazione organica, vale a dire del mandato conferito da una società al proprio amministratore unico o socio illimitatamente responsabile.

In questo caso, trattandosi di un contratto “con sè stessi”, l’Enasarco non riconosce la sussistenza di un contratto di agenzia valido e dunque è possibile richiedere il rimborso dei contributi versati per errore.

Archivio delle comunicazioni Enasarco

Anche se probabilmente le avete ricevute via pec, in questa sezione del portale In Enasarco potete recuperare una serie di documenti che riguardano la Casa Mandante.

In particolare, accedendo alla sezione menù “Richieste”, sottomenù “Archivio documenti” potete ricavare

  • gli estratti conto annuali dei versamenti
  • le dichiarazione di cessazione dei mandati
  • le comunicazioni dell’Enasarco agli agenti riguardanti il FIRR

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Se questa miniguida sull’utilizzo del portale In Enasarco ti è stata utile, faccelo sapere.

Scopri qui quello che possiamo fare per la gestione dei tuoi agenti di commercio.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari