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Agenti di commercio requisiti: sei una casa mandante e stai per stipulare un nuovo mandato di agenzia, sai quali cose devi verificare prima di incaricare il nuovo agente?

1) Agenti di commercio requisiti: l’agente ha la partita IVA?

agenti di commercio requisiti

Sembra una domanda banale, ma ultimamente mi sto rendendo conto che non è cosi.

Mi sono occupata di diversi casi in cui la persona interessata a fare l’agente di commercio proviene da esperienze completamente diverse, avendo lavorato magari sempre prima come dipendente, oppure non ha alcuna esperienza. Quindi, quando si candida, non ha ancora aperto la partita IVA.

Ma soprattutto, talvolta non ha intenzione di aprirla. Se non prima di aver “provato” come è fare l’agente.

Ecco, se non c’è la disponibilità ad aprire subito la partita IVA, ti devo suggerire di non andare oltre.

Se la persona non ha ancora la partita IVA sappi che non può svolgere alcuna attività di tipo stabile o continuativo, tantomeno qualcosa che assomigli a quella di un venditore come lo stai cercando tu.

Attenzione a pensare di ovviare al problema incaricandolo come procacciatore o segnalatore occasionale: se pensi di pagarlo periodicamente o di fargli firmare lo stesso contratto che faresti firmare ad un agente solo “chiamandolo” procacciatore e dicendo che lavorerà occasionalmente, potresti solo ritrovarti ad avere un agente sotto mentite spoglie e potresti incorrere in diverse problematiche.

Ricorda sempre che “non è l’abito che fa il monaco”: se il collaboratore nei fatti fa lo stesso lavoro dell’agente di commercio e lo paghi come un agente di commercio, è un agente di commercio, quale che sia il contratto che gli fai firmare, con tutte le possibili conseguenze del caso (impugnative, Enasarco …. per una guida alle sanzioni Enasarco consulta qui).

2) L’agente è iscritto alla Camera di Commercio come “agente di commercio”?

Questo naturalmente presuppone che almeno la partita IVA ce l’abbia. Ma non è sufficiente per essere regolare al 100%.

Negli agenti di commercio requisiti è anche necessario che sia iscritto o almeno possa iscriversi alla Camera di Commercio (sezione REA) proprio come “agente di commercio”.

Per iscriversi alla Camera di Commercio come agente di commercio, la persona deve avere certi requisiti professionali (oltre ad essere moralmente irreprensibile).

Gli agenti di commercio requisiti per l’iscrizione come tale in Camera di Commercio sono:
– che abbia già lavorato come venditore negli ultimi 2 anni oppure
– che abbia un diploma di scuola superiore di indirizzo commerciale o una laurea in materia economica o giuridica (sui siti delle camere di commercio c’è l’elenco esatto) oppure
– che abbia frequentato un corso organizzato dalla Regione
Solo i primi 2 gli consentono di potersi iscrivere subito alla Camera di Commercio e quindi di operare subito come agente.
Se deve invece fare il corso, armati di pazienza. Qualche mese ci vuole.

Cosa succede se lo incarichi lo stesso anche se, pur avendo la partita IVA e pur essendo iscritto alla Camera di Commercio, non è pero iscritto anche come “agente di commercio” (magari è iscritto come “procacciatore d’affari”)?

Il contratto di agenzia rimane valido a tutti gli effetti. Anche l’Enasarco va comunque versato (cioè non ci si potrebbe giustificare con l’Enasarco dicendo di non aver versato i contributi perchè non era iscritto correttamente in Camera di Commercio).

Però la Camera di Commercio se si accorge sanziona con una multa te e lui e può sospendergli l’attività (magari non è così frequente però la normativa lo prevede).

Vale poi quanto già detto per il primo punto: non puoi prendere come scusa il fatto che non sia iscritto in Camera di Commercio come agente di commercio per fargli un contratto di procacciamento, trattarlo come agente e non pagare l’Enasarco: se il collaboratore nei fatti fa lo stesso lavoro dell’agente di commercio e lo paghi come un agente di commercio, è un agente di commercio, con o senza i requisiti della Camera di Commercio .

Attenzione quindi ai falsi miti del procacciatore d’affari, magari con scritto proprio: “in attesa che si iscriva alla Camera di Commercio”. Ecco, quella è la prova provata che lo stai facendo lavorare come agente senza che possa farlo.

Il procacciamento d’affari va usato con parsimonia.

Quindi che almeno si tratti di un periodo breve dove la “produttività” è effettivamente contenuta e saltuaria.

Non dargli quindi contratti di procacciamento con tanto di minimi di vendita, fissi mensili, esclusiva di zona, obblighi a non finire.

Ma poi: davvero non puoi aspettare che sia tutto in ordine?

Ultima cosa: va bene far dichiarare al futuro agente che è in regola ed è iscritto al REA come agente di commercio (ricordatevi che il “Ruolo” agenti formalmente non esiste più), però questi dati sono pubblici, basta fare una visura camerale. Quindi pretendere un domani dire all’agente che non era vero e voler far cessare il rapporto per giusta causa è a mio avviso del tutto discutibile, trattandosi di una informazione pubblica del tutto accessibile alla mandante prima di stipulare il contratto.

3) L’agente di commercio ha in corso un contratto di monomandatario con un’altra casa mandante?

In questo caso il tuo agente è fatto e finito. Ed anzi, sta già lavorando per altri.

Sta talmente lavorando per altri che ha persino un contratto di monomandato.

E quindi non può lavorare anche per te contemporaneamente.

Non è che tu non sei geloso e quindi non ti importa.

Il fatto è che l’Enasarco, quando poi vai ad iscriverlo, ti rifiuta l’iscrizione perché vede che è iscritto come monomandatario con un’altra ditta e quindi non può accettare due mandati contemporaneamente.

Questo magari lo scopri quando l’hai già inviato in missione con cataloghi, copie commissioni, campionario …

Verificalo prima!

Per ulteriori informazioni sugli agenti di commercio requisiti puoi contattarci cliccando qui!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Aliquota Enasarco 2025

Aliquota Enasarco 2025: le aliquote Enasarco sono invariate rispetto all’anno 2024.

Ai primi di febbraio 2025 l’Enasarco ha aggiornato i valori dei massimali e minimali per agenti ditte individuali e società di persone.

Facciamo il riepilogo dell’aliquota Enasarco 2025.

Aliquota Enasarco 2025 per agenti Ditte Individuali e Società di Persone:

Le aliquote Enasarco 2025 e i massimali e minimali attuali in attesa di rivalutazione per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE 2025 RIVALUTATO

– per i plurimandatari: Euro 30.057,00 (da Euro 29.818,00)

– per i monomandatari: Euro 45.085,00 (da Euro 44.727,00)

MINIMALE 2025 RIVALUTATO

– per i plurimandatario:  Euro 507,00 (da euro 502,00) annuo (euro 126,75 trimestrali) 

– per i monomandatari: Euro 1.011,00 (da euro 1.002,00) annuo (euro 252,75 trimestrali) 

 

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquota Enasarco 2025 per agenti Società di Capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2024 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquota Enasarco 2025 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

Con il 2023 (e salvo nuove misure) si è esaurita la possibilità di “assumere” giovani agenti con regime agevolato.

Tuttavia, in caso di conferimento di mandato a “giovani agenti” avvenuto nel 2023, il regime agevolato sarà ancora in vigore per quest’anno, facendo fede il triennio dal conferimento del primo mandato.

In altre parole, se il primo mandato è stato conferito nel 2023, il 2025 è il terzo e ultimo anno.

In pratica potrebbero essere ancora in corso le agevolazione previste per il terzo anno.

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto a quando la misura è stata introdotta e quindi, rispetto al terzo anno se ancora applicabili si tratterebbe di:

 

ALIQUOTE:

7% per il terzo anno di agevolazione (3,50% a testa)

 

MASSIMALI 2025:

gli stessi della contribuzione “ordinaria”

 

MINIMALI 2025

50% di quelli “ordinari” quindi

– per i plurimandatari: euro 253,50 annuo (euro 63,38 trimestrali)

– per i monomandatari: 505,50 annuo (euro 126,38 trimestrali)

 

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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In EnasarcoIn Enasarco: si tratta del nome attribuito alla piattaforma on line della Fondazione Enasarco, al quale le Case Mandanti possono iscriversi per effettuare on line gli adempimenti a loro carico o per consultare auotonomanente on line una serie di informazioni.

Vediamo insieme le principali funzioni.

Iscrizione e registrazione alla Fondazione Enasarco

Se sei una impresa che intende incaricare agenti di commercio e non l’ha mai fatto, o una impresa che già si avvale, devi essere:

  1. iscritto alla Fondazione Enasarco
  2. registrato al portale In Enasarco

Si tratta di due adempimenti preliminari all'”assunzione” di agenti di commercio. Sono due adempimenti diversi anche se possono essere effettuati contestualmente.

Con il primo adempimento (Iscrizione alla Fondazione Enasarco), viene attribuito alla mandante un “numero di posizione ditta”, che rimarrà invariato. L’iscrizione alla Fondazione Enasraco è obbligatoria, diversamente la Casa Mandante non potrà a propria volta comunicare l’iscrizione dei propri agenti.

Con il secondo adempimento (registrazione al portale In Enasarco), vengono attribuite le credenziali per accedere alla propria area riservata, dalla quale poter effettuare gli adempimenti dovuti: dalla comunicazione di inizio del mandato, alla cessazione, alla dichiarazione delle provvigioni, alla compilazione delle distinte, al calcolo dei contributi da versare. La registrazione al portale In Enasarco di fatto è divenuta imprescindibile per svariate ragioni. I principali adempimenti potrebbero ancora essere effettuati cartaceamente tramite apposita modulistica ma la praticità e la rapidità dell’esecuzione on line ormai li ha resi obsoleti.

Entrambi gli adempimenti (iscrizione e registrazione) possono quindi essere effettuati on line partendo dalla pagina di accesso al portale In Enasarco (https://in2.enasarco.it/). 

La pagina di accesso a In Enasarco vi chiede direttamente di inserire le  credenziali oppure, in mancanza, di cliccare su “Non sei se registrato?”.

In caso di mancata registrazione (cioè l’adempimento 2), per procedere, una volta cliccato, il sistema chiede se la ditta abbia già o meno il “numero di posizione” (cioè sia già “iscritta”) (adempimento 1).

Se è la prima volta che l’azienda ha a che fare con la Fondazione Enasarco per non essersi ancora avvalsa di agenti di commercio, dovrà cliccare su “no, la iscrivo adesso” e seguire poi le istruzioni.

Se invece l’azienda avesse già un “numero di posizione ditta” ma non si fosse mai registrata al portale In Enasarco (o anche se fosse da tempo che non lo utilizza e quindi le credenziali non sono più valide), dovrà cliccare su “si” e seguire le istruzioni.

Una volta ottenuta (iscrizione e) registrazione al portale In Enasarco, la casa mandante potrà accedere all’area riservata e utilizzarne le funzioni on line.

Comunicazione on line inizio e cessazione mandati

Il primo adempimento consiste nel comunicare alla Fondazione Enasarco il conferimento del mandato ad un agente di commercio entro 30 giorni da quando inizia.

E’ un adempimento in capo alla Casa Mandante non agli agenti.

Se poi l’agente non è mai stato iscritto in precedenza all’Enasarco, sarà sempre compito della Casa Mandante farlo per la prima volta. Solo così l’agente ottiene il “numero di matricola” (e in caso di agente-società anche un numero identificativo della società di agenzia).

Di conseguenza, non ha significato chiedere all’agente “se si è iscritto” alla Fondazione Enasarco, o far dichiarare in contratto che “è iscritto alla Fondazione Enasarco”, perchè anzitutto non è obbligatorio che sia “già” iscritto all’Enasarco per sottoscrivere il contratto di agenzia, e poi perchè comunque non è un adempimento che possa fare lui.

Potreste in sostanza essere voi i primi a farlo.

In tal caso, la vostra comunicazione di iscrizione varrà sia per far attribuire all’agente il numero di matricola sia per comunicare l’inizio del mandato con voi.

Per farlo, dovete accedere all’area riservata del portale In Enasarco, menù “Mandati”, sottomenù “Nuovo mandato” (oppure in “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”, e poi cliccando su “Nuovo mandato”)

Per quanto sopra, non dovete preoccuparvi se, inserendo il codice fiscale dell’agente, vi segnalerà che l’agente non è ancora iscritto. Sarete voi i primi a iscriverlo all’Enasarco. Procedete poi alla compilazione dei campi richiesti.

Così come l’avete iscritto, avete l’obbligo anche di comunicare la chiusura del mandato. Anche questo adempimento va fatto entro 30 giorni dalla cessazione. Se non siete sicuri di quale data inserire come data di cessazione, qui trovate le indicazioni per indicare quella corretta.

In tal caso il percorso dall’area riservata In Enasarco per chiudere il mandato è: menù “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”. A questo punto potete cliccare su “Ricerca singolo mandato”, recuperare l’agente che vi interessa e seguire la procedura di chiusura, oppure cliccare sul “numero” dei mandati “aperti” (a seconda che l’agente sia ditta individuale, società di persone o di capitali), individuare l’agente interessato e iniziare la procedura di chiusura.

Compilazione distinta on line di versamento “ordinaria”

Alle scadenze trimestrali prefissate, la Casa Mandante deve procedere a compilare la distinta e a pagare i contributi (previdenziali o assistenziali) risultanti.

Le scadenze in particolare sono:

  • 20 maggio (per il I trimestre)
  • 20 agosto (per il II trimestre)
  • 20 novembre (per il III trimestre)
  • 20 febbraio (per il IV trimestre)

Entro tali scadenze, tramite il portale In Enasarco è possibile procedere alla compilazione on line delle distinte.

Inoltre, da l marzo al 31 marzo di ogni anno, viene il portale In Enasarco genera anche la distinta FIRR. Questa distinta solitamente è già “precompilata” con la somma delle provvigioni che sono state dichiarate nei trimestri precedenti. Sebbene per il FIRR si possa utilizzare il criterio di “cassa” (provvigioni effettivamente pagate all’agente) mentre per i contributi va necessariamente utilizzato il criterio di “competenza” (provvigioni maturate anche se non ancora pagate o fatturate dall’agente), consiglio per semplicità di mantenere lo stesso criterio di “competenza” anche per il FIRR e quindi di lasciare invariato il totale che viene proposto.

In vista di tali scadenze, entrati nell’area riservata In Enasarco, il portale già segnala in “Home”, nel riquadro “Cosa devo fare”, la compilazione della distinta. Potete cliccare direttamente li.

Altrimenti, dovete andare in menù “Distinte”, sottomenù “Nuova distinta”. O ancora nella colonna a sinistra cliccando sul pulsante blu “Gestione distinte” e poi su “Nuova distinta”.

Alla fine della compilazione, dopo un primo salvataggio obbligatorio in modalità provvisoria così che possiate ricontrollare, verrà salvata in modalità definitiva. A seconda poi della modalità di pagamento prescelta (addebito diretto in conto corrente o pagamento di volta in volta), dovrà essere confermato l’addebito o generato il bollettino PagoPA per il versamento.

Il pagamento andrà eseguito sempre entro le scadenze, quindi è importante procedere per tempo (in caso di addebito diretto in conto, l’Enasarco indica che il tutto vada fatto una settimana prima per evitare che il pagamento arrivi in ritardo).

Lo storico delle distinte on line “ordinarie” lo potete trovare nella sezione “Distinta”, sottomenù “Storico distinte” (o ancora nella colonna a sinistra cliccando sul pulsante blu “Gestione distinte”). Attenzione che questo storico delle distinte non contiene lo storico delle distinte non ordinare G14. Trovate al paragrafo successivo cosa sono e dove potete trovarle.

Compilazione distinta on line di versamento “non ordinaria” o “G14”

Qualora non sia stato possibile utilizzare la “distinta ordinaria” trimestrale, vi è la possibilità di utilizzare una distinta on line “non ordinaria” o “distinta G14”.

La particolarità di questa distinta è che, pur essendo on line, divesamente da quella “ordinaria” va compilata interamente a mano, inserendo a mano non solo i dati ma anche i conteggi. Questa distinta G14 cioè non calcola nulla in automatico. Per utilizzarla, quindi, dovete sapere cosa state andando a dichiarare e versare.

I casi in cui la distinta non ordinaria G14 solitamente viene utilizzata riguardano:

  • versamento di contributi arretrati e non dichiarati nelle distinte ordinarie
  • versamento di contributi su agenti cessati, maturati successivamente alla cessazione del rapporto quando il nominativo non compare più nelle distinte ordinarie (cioè dopo il IV trimestre dell’anno di cessazione)

In quest’ultimo caso, la compilazione della distinta non ordinaria G14 richiede alcuni accorgimenti da seguire per evitare che il versamento sembri “tardivo”, potete trovare qui istruzioni più dettagliate.

Per accedere alla compilazione di questa distinta dovete seguire il percorso menù “Distinte”, sottomenù “Distinta non ordinaria G-14”.

Lo storico delle distinte on line non ordinarie G14 si trova nella stessa sezione, in basso nella pagina di apertura. Attenzione che lo storico di queste distinte è separato dallo stordico delle distinte “ordinarie”. Quindi se vi capita di ricordarvi che il professionista che vi segue vi ha fatto pagare delle distinte ma non le trovate nelle distinte ordinarie, può essere che fossero distinte non ordinarie G14. In tal caso le trovate in questa sezione.

Estratto contributivo per singolo agente

Una funzione molto utile presente sul portale In Enasarco, specie in caso di necessità di calcolo delle indennità di fine rapporto, è la possibilità di estrarre per singolo agente lo storico dei versamenti, sia dei contributi sia del FIRR.

Quindi si troveranno sia le provvigioni dichiarate ai fini dei contributi, sia il totale delle provvigioni su cui è stato calcolato il FIRR, nonchè le quote versate di FIRR (e il totale versato).

In questo modo non è necessario ricostruire la posizione del singolo agente estrapolandola dalle distinte generali per tutti i trimestri.

Questo estratto contributivo si ricava accedendo al portale In Enasarco, menù “Distinte”, sottomenù “Contributi per agente”, inserendo i dati dell’agente interessato.

Data di liquidazione del FIRR all’agente

Una funzione interessante presente sul portale In Enasarco che può tornare utile a vario titolo è quella che consente di verificare se il FIRR versato dalla mandante all’Enasarco si stato poi effettivamente pagato dall’Enasarco all’agente.

Questa informazione può essere reperita partendo dal menù “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”, cliccando sul “numero” dei mandati “chiusi” (a seconda che l’agente sia ditta individuale, società di persone o di capitali).

Comparirà un elenco di agenti “cessati”, la cui ultima colonna si chiama “Liquidato”. Questa colonna contiene la data in cui il FIRR è stato pagato all’agente. Individuate quello di vostro interesse e verificate se il FIRR è già stato pagato.

Solitamente il FIRR viene liquidato in circa 60 giorni.

Si ricorda però che dal 1.1.2024, la liquidazione del FIRR non è più automatica, cioè non parte automaticamente dalla comunicazione di chiusura della Mandante all’Enasarco. Spetta all’agente farne richiesta tramite, a sua volta, il portale. Consulta qui le importanti novità riguardanti il FIRR dal 1.1.2024.

Richiesta rimborso contributi

In caso di:

  • errore nella dichiarazione delle provvigioni
  • superamento del massimale
  • contributi non dovuti per rapporto non di agenzia

è possibile utilizzare la funzione on line “Richiesta di rimborso” presente sul portale In Enasarco, accessibile dal menù “Distinte”, sottomenù “Richiesta di rimborso”

La compilazione è interamente manuale ed è quindi importante che sia chiaro esattamente quale sia, oltre all’agente interessato, il fondo, l’anno, il trimestre, l’ammontare e il motivo della richiesta di rimborso.

Tra i motivi relativi ai “contributi non dovuti per rapporti non di agenzia”, si ricorda che è compresa anche l’ipotesi dell’immedesimazione organica, vale a dire del mandato conferito da una società al proprio amministratore unico o socio illimitatamente responsabile.

In questo caso, trattandosi di un contratto “con sè stessi”, l’Enasarco non riconosce la sussistenza di un contratto di agenzia valido e dunque è possibile richiedere il rimborso dei contributi versati per errore.

Archivio delle comunicazioni Enasarco

Anche se probabilmente le avete ricevute via pec, in questa sezione del portale In Enasarco potete recuperare una serie di documenti che riguardano la Casa Mandante.

In particolare, accedendo alla sezione menù “Richieste”, sottomenù “Archivio documenti” potete ricavare

  • gli estratti conto annuali dei versamenti
  • le dichiarazione di cessazione dei mandati
  • le comunicazioni dell’Enasarco agli agenti riguardanti il FIRR

* * *

Se questa miniguida sull’utilizzo del portale In Enasarco ti è stata utile, faccelo sapere.

Scopri qui quello che possiamo fare per la gestione dei tuoi agenti di commercio.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

 

 

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Sanzioni EnasarcoSanzioni Enasarco: l’Enasarco può fare ispezioni e applicare sanzioni. Ma a quanto ammontano?

Vediamolo di seguito anche con un excursus sulle principali situazioni analizzate dall’Enasarco durante le visite ispettive

Sanzioni Enasarco: cosa è l’Enasarco

Il nome Enasarco anzitutto significa: Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio

Si tratta di un Ente di previdenza e assistenza integrativa in favore degli agenti di commercio, “finanziato” con il versamento periodico dei contributi.

In pratica, per la casa mandante, è un po’ come l’INPS dei dipendenti: così come deve dichiarare e versare all’INPS i contributi dei propri dipendenti deve dichiarare e versare all’Enasarco i contributi degli agenti di commercio.

Come con i dipendenti infatti, anche se una parte dei contributi rimane a carico dell’agente, l’obbligo di versamento ricade interamente sull’azienda, che quindi deve versare sia la propria quota sia quella a carico agente.

In particolare, il contributo si calcola sulle provvigioni maturate dall’agente in misura prestabilita e diversa a seconda che l’agente sia un agente individuale/società di persone o società di capitali. Per le aliquote, massimali e minimali e relativa ripartizione per il 2024 puoi vedere qui. 

Ricade anche in capo alla casa mandante quella di iscrivere il contratto di agenzia (l’agente non può iscriversi da solo all’Enasarco). Anche per la comunicazione di cessazione l’obbligo è in capo alla mandante ma l’agente in caso di cessazione può a propria volta farne comunicazione per poter poi ottenere la liquidazione del FIRR.

Cosi come l’INPS può fare ispezioni, anche l’Enasarco può quindi fare ispezioni, solitamente venendo in azienda.

Vediamo cosa gli ispettori Enasarco vengono a controllare solitamente.

Sanzioni Enasarco: verifiche principali durante le ispezioni

Quando l’Enasarco avvia una ispezione in azienda, vuole sostanzialmente andare a verificare che i contributi dovuti sui rapporti di agenzia, di cui si avvale o si sia avvalsa la casa mandante, siano regolarmente calcolati e pagati.

Per fare questa verifica, solitamente analizza tre casistiche:

  1. i contratti di agenzia già regolarmente iscritti
  2. i contratti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale
  3. i contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’estero

Contratti di agenzia già regolarmente iscritti

Rispetto a questa casistica, l’Enasarco verifica una serie di aspetti, i principali sono:

  • se i contributi siano stati versati nei tempi previsti
  • se sono stati calcolati correttamente
  • se le distinte siano state compilate e inviate
  • se le comunicazioni di iscrizione e cessazione dei mandati all’Enasarco siano avvenute nei tempi previsti

Si tratta della parte della verifica magari più “lunga” e analitica ma solitamente più semplice.

Rapporti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale

Questa è invece sicuramente la parte più delicata dell’ispezione per la casa mandante.

Non è raro infatti il caso che la casa mandante si avvalga di procacciatori o di altri soggetti che procurano ordini, affari o clienti.

In tali casi l’azienda spesso non si rende conto di avere in corso rapporti potenzialmente “a rischio” sanzioni Enasarco.

Rapporti di procacciamento d’affari

Molte volte la casa mandante ritiene che sia sufficiente avere scritto nel contratto con l’altra parte che si tratti di un “procacciamento d’affari”, e che il procacciatore operi “occasionalmente”, per stare tranquilla e poter sostenere di non avere a che fare con rapporti di agenzia senza incorrere in sanzioni Enasarco.

Trascura tuttavia frequentemente alcuni principi che, se considerati, l’avrebbero potuta portare a scelte diverse o per lo meno a scelte più consapevoli.

I principi che spesso ignora sono:

  1. non basta “chiamare” un contratto in un certo modo perché lo sia, così come non basta che ci sia scritto “occasionale” da qualche parte. Nel diritto vale la “sostanza” non la forma;
  2. la “sostanza”, per quanto riguarda i “finti” procacciatori d’affari, si ricava ad esempio:
    • dalla frequenza e periodicità con cui le provvigioni vengono pagate/fatturate (tutti i mesi, tutti i trimestri ecc);
    • dalla causale generica indicata nelle fatture (es. “provvigioni trimestre ….”) senza specifica dei pochi specifici affari che l’Enasarco si aspetta di trovare se fosse “davvero” un procacciatore;
    • dal fatto che il procacciatore fa regolarmente l’agente per altri o è iscritto alla Camera di Commercio come agente di commercio;
    • dalla qualifica del reddito nella CU compilata dalla casa mandante con la sigla “R” (contratto di agenzia plurimandatario);
    • dal riconoscimento di acconti o anticipi;

con  questi elementi si “salvano” dalle sanzioni Enasarco a volte quei rapporti con soggetti che maturano provvigioni inferiori a euro 5.000 all’anno, ma solo perché l’Enasarco, pur non essendovi alcun obbligo o automatismo, si convince che siano occasionali;

3. la sostanza si ricava paradossalmente molte volte anche dal tenore delle clausole contenute nello stesso contratto di procacciamento che apparentemente dovrebbe dire l’opposto.

In particolare, non sono infrequenti clausole di questo tipo:

    • obbligo di rispettare le direttive del preponente e attenersi a listini, condizioni ecc.
    • durata
    • zona
    • esclusiva
    • provvigione predeterminata per qualsiasi affare

che sono tendenzialmente incompatibili con un rapporto di procacciamento (consulta anche: Procacciatore d’affari o agente di commercio? Attenzione, 2 indizi fanno una prova)

Contratti di “consulenza commerciale”

Anche i contratti chiamati di “consulenza commerciale” finiscono sotto la lente dell’Enasarco.

Non è infrequente infatti che nel contratto firmato con il “consulente” risulti espressamente che la “consulenza” consiste nello “sviluppo della clientela” o nello “sviluppo del fatturato” da parte del consulente, e che il compenso sia previsto come una percentuale sugli affari procurati dal consulente.

Anche in questo caso, spesso è proprio il contenuto del contratto firmato tra le parti che “gioca contro” l’azienda perchè, senza rendersi conto, vengono inserite clausole che lasciano intendere che il compito del soggetto sarà quello di andare direttamente in giro a vendere.

Il consulente, invece, dovrebbe fare consulenza all’aziendala quale poi applicherà le “dritte” del consulente al proprio modo di vendere attraverso la propria rete di vendita, di cui non dovrebbe quindi far parte il consulente stesso.

In contratti come questo, peraltro, non si discute nemmeno dell'”occasionalità” della prestazione del consulente, risultando pacifica la continuità e stabilità del rapporto vista la “durata” prevista nel contratto (consentendo quindi all’Enasarco di trovare già “pronto” questo presupposto).

A quel punto quindi l’Enasarco potrà trarre il proprio convincimento rispetto al fatto che anzichè di un consulente si tratti di un agente se emergerà che:

    • il computo del consulente è quello di procurare ordini o clienti direttamente;
    • il compenso è una percentuale delle vendite che procura;
    • il soggetto magari è iscritto in Camera di Commercio come agente;
    • in caso di versamento delle ritenute d’acconto, queste siano nella misura del 23% sul 50% anzichè del 20% (sei il soggetto non è del tutto iscritto in Camera di Commercio) o nessuna (se il soggetto è iscritto in Camera di Commercio in quanto prestazione di servizi)

In situazioni come queste, la possibilità che la mandante incorra in sanzioni Enasarco è tutt’altro che remota.

Contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’Estero

Anche questa ipotesi è spesso trascurata dalle case mandanti che talvolta ritengono sia sufficiente affidare all’agente italiano una zona estera per non dover essere tenuta a iscrivere l’agente all’Enasarco e non incorrere in sanzioni Enasarco.

Questa impostazione poteva valere un tempo.

Nel 2013 la situazione si è modificata.

Si è modificata in particolare la definizione di agente “italiano”, presupposto per il versamento dei contributi, che non dipende più solo dalla zona assegnata, bensì da altre caratteristiche che se ritenute qualificanti identificano l’agente come italiano anche se opera all’estero.

Ne ho parlato più diffusamente in questo articolo in cui puoi approfondire il tema.

Per riepilogare, va anzitutto distinto se la zona estera appartiene all’Unione Europea oppure no, perché bisogna fare riferimento alle convenzioni internazionali in materia di “sicurezza sociale” (quelli che regolano, tra l’altro, gli aspetti contributivi dei lavoratori).

Per i “lavoratori” europei, vige apposito Regolamento (Reg. CE 883/2004) in base al quale l’agente è considerato residente nel paese dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività. In caso di paesi “extra UE” bisogna invece verificare la sussistenza di specifiche convenzioni con l’Italia.

In base al Regolamento 883/2004, il concetto di “sostanziale” viene inteso in termini “quantitativi” e non “qualitativi”. Quindi il collegamento al Paese di operatività viene ravvisato non solo rispetto alla zona di lavoro, ma anche rispetto a dove l’agente ha la propria sede/residenza, quello in cui dichiara il reddito e paga le tasse ecc..

Quindi un agente residente/con sede in Italia, iscritto alla Camera di Commercio italiana, che paga le tasse in Italia, al quale viene assegnata ad esempio la Germania, sarà comunque considerato un agente “italiano” ai fini delle sanzioni Enasarco.

Sanzioni Enasarco: a quanto ammontano

Fatte queste premesse, di seguito si riporta riepilogo delle principali sanzioni Enasarco.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato nel Regolamento Enasarco dagli articoli 33 e seguenti.

In sostanza le sanzioni si dividono tra sanzioni in misura “ridotta” e sanzioni in misura “ordinaria”.

Le sanzioni Enasarco “ridotte” (con limite massimo fino al 50% del contributo non versato) sono quelle di cui l’azienda può approfittare se, ricevuto il verbale ispettivo con somme da versare, vi provvede entro 60 giorni (o fa richiesta di pagamento rateale nei 60 giorni).

Le sanzioni Enasarco “ridotte” si basano sull’applicazione del T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) oltre un certo numero di punti in base all’infrazione e con una soglia massima rispetto al contributo non versato (40% o 50% a seconda dei casi). Attualmente (8/7/2024) il T.U.R. è pari al 4,25% (dal 12.6.2024)

La cosa da considerare è che l’Enasarco, per tutti gli anni in cui sono accertate violazioni, applica il T.U.R. vigente al momento dell’ispezione e non quindi quello vigente tempo per tempo.

Le sanzioni Enasarco “ordinarie” invece sono quelle che vengono ricalcolate se l’azienda per qualsiasi motivo (compreso ad esempio quello di voler impugnare o fare opposizione al verbale) non paga nei 60 giorni. In questo caso il limite massimo è il 60% del contributo non versato.

In caso di superamento delle soglie massime di sanzione, sui giorni di ulteriore ritardo vengono applicati gli interessi moratori  attualmente (8/7/2024) pari al 4,5% (dal 1.1.2024).

Tabella riepilogativa sanzioni Enasarco (art. 33 e seguenti Reg. Enasarco)

Eccola tabella riepilogativa delle sanzioni Enasarco (art. 33 e segg. Reg. Enasarco):

Tabella sanzioni Enasarco

Sanzioni Enasarco: fino a quanto indietro può andare l’ispezione

Nelle verifiche, per il calcolo dei contributi non versati e le sanzioni Enasarco, l’Ente può andare indietro al massimo di 5 anni.

La prescrizione dei contributi è infatti di 5 anni (c’è un tematica complessa in caso di segnalazione da parte dell’agente, ma di fatto l’Enasarco non retrocede oltre 5 anni).

Il calcolo dei 5 anni viene fatto rispetto alle date di scadenza di pagamento dei contributi (20/2, 20/5, 20/8, 20/11).

Sanzioni Enasarco: e il FIRR?

Discorso a parte merita il FIRR.

Il FIRR infatti pur venendo versato all’Enasarco, non ha natura “contributiva”.

Il FIRR è infatti solo una quota pre-accantonata delle indennità di fine rapporto.

L’obbligo di versamento del FIRR non è previsto per legge come per i contributi, bensì attualmente dalla contrattazione collettiva (per quanto l’Enasarco nei decreti ingiuntivi faccia riferimento a decreti legislativi del 1959 che tuttavia ormai dovrebbero essere considerati decaduti).

Resta il fatto che se la casa mandante nulla dice in sede di ispezione riguardo al fatto – se fosse possibile dirlo – di non applicare la contrattazione collettiva (cioè gli l’AEC), l’Enasarco calcolerà anche il FIRR.

Salvo in ogni caso una ipotesi, e cioè che il rapporto con l’agente nel frattempo sia cessato.

Con la cessazione del rapporto, infatti, cessa anche l’obbligo di versare il FIRR, che a quel punto torna ad essere una questione “privata” tra le parti.

Qualora invece il rapporto fosse ancora in corso al momento dell’ispezione Enasarco, e la mandante nulla eccepisse in merito al fatto di non essere tenuta a versare il FIRR, allora l’Enasarco calcolerà anche questa voce.

Le sanzioni Enasarco però in caso di tardivo pagamento sono diverse e inferiori rispetto a quelle dei contributi.

La sanzione è infatti pari ad un interesse di mora annuo pari al doppio del T.U.R. (ex T.U.S. – Tasso Ufficiale di Sconto), come previsto all’art. 8, lett h) Convenzione tra associazioni sindacali e di categoria e l’Enasarco del 1992.

Sanzioni Enasarco: tempi di pagamento della sanzione e ricorsi

Si accenna ai rimedi previsti contro il verbale di accertamento delle sazioni Enasarco.

Sono previste due tipi di azioni, una facoltativa e l’altra, nel caso, obbligatoria.

La prima, facoltativa, è un ricorso rivolto ai “superiori” degli ispettori. Si chiama ricorso “gerarchico” perchè è un ricorso “interno” rivolto sempre all’Enasarco (e anche all’Ispettorato del Lavoro se si discute della natura del rapporto), di natura solo “amministrativa” e non “giudiziaria”.

La durata è di diversi mesi, anche 6 o 7, e non sospende i termini di pagamento.

Di conseguenza, sicuramente questa scelta farà decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente ricalcolo poi delle sanzioni in misura “ordinaria” in caso di rigetto.

Anche se solo “facoltativa” spesso questa azione viene fatta “per completezza” e per non lasciare nulla di intentato.

Deve però esservi consapevolezza che l’esito il più delle volte sarà negativo per l’azienda.

Quindi rimane sconsigliato puntare tutto sul “ricorso gerarchico”: il rischio è solo farsi ricalcolare la sanzione maggiorata.

Ha senso se la scelta si inserisce in una decisione più ampia dell’azienda di arrivare fino in fondo e quindi di fare anche la seconda azione che di seguito descrivo.

La seconda azione è quella “obbligatoria” se si vuole impugnare il verbale.

Si tratta dell’opposizione a decreto ingiuntivo che l’Enasarco deve chiedere al Tribunale del Lavoro di Roma e poi notificare.

Il verbale di accertamento infatti di per sè non è un “titolo” che l’Enasarco possa direttamente azionare (ad esempio per fare un pignoramento).

Per poterlo utilizzare l’Enasarco deve prima passare dalla richiesta di un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro di Roma e notificarlo.

L’azienda in tal caso se vuole opporsi deve promuovere una opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni da quando riceve la notifica dell’ingiunzione.

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si apre una causa in cui si discuterà delle eccezioni sollevate dalla casa mandante (spesso ad esempio del fatto che i procacciatori erano veri procacciatori e non agenti).

Sarà poi il Tribunale a decidere con sentenza.

Se l’esito fosse negativo per l’azienda, a quel punto l’Enasarco potrà usarla per fare il pignoramento se l’azienda continuasse a non pagare.

Anche in questo caso il tutto avverrà ben oltre il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente quindi ricalcolo delle sanzioni in misura ordinaria in caso di esito negativo.

Si segnala che i decreti ingiuntivi possono essere emessi anche provvisoriamente esecutivi (cioè l’azienda, per evitare eventuali pignoramenti dell’Enasarco, potrebbe essere tenuta a pagare anche prima della sentenza e poi a fare la causa).

La scelta quindi di non pagare e opporsi al verbale deve rimanere una scelta ben ponderata anche in base al grado di rischio emerso durante l’ispezione, per evitare di incorrere in aggravi delle sanzioni fino al 60% del contributo non versato oltre alle spese legali.

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Se sei un’azienda, o un professionista incaricato, che si ritrova in una delle situazioni che ho descritto sopra e ha necessità di supporto, possiamo offrirti assistenza, fornirti un’analisi del rischio e valutare possibili rimedi. Entra in contatto con noi cliccando qui.

Buon lavoro!

Angela Tassinari

Tempo di lettura: 2 minuti

Calcolo contributi Enasarco per competenza o per cassa, ovvero: su cosa si calcolano i contributi Enasarco?

Calcolo contributi Enasarco per competenzaSulle provvigioni, naturalmente (ma non solo, per la verità, anche sui premi, rimborsi spese, compensi aggiuntivi, indennità di incasso ecc.), ma … quali provvigioni? Quelle maturate, quelle maturabili, quelle pagate, quelle fatturate …?

Le opzioni apparentemente sono tante.

In realtà per l’Enasarco basta una sola condizione: le provvigioni sono quelle “maturate”.

Cosa si intende allora per provvigioni “maturate”?

Anzitutto per “maturate” si intende il criterio prescelto dalle parti nel contratto di agenzia.

Per provvigioni “maturate” si intende il criterio prescelto dalle parti nel contratto di agenzia

Il tuo contratto prevede il pagamento delle provvigioni sul “fatturato” o sull'”incassato”? (Se hai dubbi che l’azienda possa ancora scegliere uno dei due criteri potrai trovare conforto in questo post).

Se nel contratto è previsto che le provvigioni maturino sul fatturato, sarà a quel momento che dovrai fare riferimento.

Se invece nel contratto è previsto che le provvigioni maturino sull’incassato, sarà quelle che dovrai considerare.

Individuato quale dei due criteri, ancora non è tutto.

L’Enasarco infatti precisa: provvigioni maturate “anche se non ancora pagate“.

Per l’Enasarco vanno considerate le provvigioni maturate “anche se non ancora pagate”

Questo significa che per l’Enasarco è totalmente irrilevante:

  • che l’agente non abbia emesso fattura
  • che la mandante abbia o non abbia ancora pagato le provvigioni
  • che la mandante paghi per prassi (e non potrebbe) le provvigioni del trimestre 6 mesi dopo

Sostanzialmente quindi la mandante deve fare il conteggio delle provvigioni e del relativo contributo “a prescindere“.

L’Enasarco è molto chiaro in questo e se vuoi verificarlo direttamente, lo ribadisce qui

In sostanza, quindi, l’Enasarco utilizza il criterio di calcolo contributi Enasarco per competenza, e non quello per “cassa” rispetto all’effettivo pagamento delle provvigioni.

Calcolo contributi Enasarco per competenza: questa è la scelta corretta

Questo pone anche un tema importante con riferimento al riconoscimento degli acconti o anticipi provvigionali: in questo caso, quando e come si calcola il contributo Enasarco? Situazione delicata, ne ho parlato approfonditamente in questo post che ti consiglio di non perdere!

Se hai dubbi sul calcolo dei contributi Enasarco, possiamo offrirti assistenza, ci puoi contattare cliccando qui.

Nel frattempo, come sempre, ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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