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Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025L’indennità “meritocratica” è quella componente dell’indennità di fine rapporto regolata dagli Accordi Economici Collettivi.

Sulle voci che in generale compongono l’indennità di fine rapporto regolata dagli A.E.C. e sulla differenza tra indennità suppletiva di clientela (o indennità di clientela) e indennità meritocratica ne ho parlato più diffusamente in questo articolo.

Il 4 giugno 2025 è stato firmato il nuovo A.E.C. settore Commercio e dal 1 luglio 2025 la modalità di calcolo dell’indennità meritocratica regolata da questo A.E.C. è cambiata.

Il nuovo A.E.C. settore Commercio non si applica però a tutte le case mandanti.

Quindi prima di continuare, se hai dei dubbi o non ti sei mai posto il problema, verifica se il nuovo A.E.C. settore Commercio ti riguardi effettivamente.  Ti rimando a questo articolo con tutti i chiarimenti che potranno servirti.

Se il nuovo A.E.C. settore Commercio ti riguarda, allora devi conoscere le modifiche che sono state introdotte riguardo al calcolo di questa componente dell’indennità.

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025: le novità

Anzitutto, il nuovo conteggio si applica ai contratti di agenzia cessati o che andranno a cessare dopo il 1 luglio 2025.

Il nuovo A.E.C. settore Commercio non contiene norme “transitorie”, quindi le nuove norme sono immediatamente applicabili.

In cosa consistono le novità del calcolo dell’indennità meritocratica A.E.C. settore Commercio?

Le principali sono tre.

Nuova modalità di calcolo

La prima novità riguarda la modalità di calcolo.

Ricordo al riguardo che l’indennità meritocratica si basa sull’esistenza di un incremento del fatturato di vendita procurato dall’agente, rilevato confrontando un periodo “iniziale” e un periodo “finale” (individuato tramite una tabella in base alla durata del rapporto che puoi trovare sotto, come tabella n. 1).

In caso di incremento, una seconda tabella stabilisce la misura in cui questa componente è dovuta, tenendo conto dell’importo massimo previsto dall’art. 1751 del codice civile (pari alla media annua della provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo)  e di quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità di clientela.

Fino al 30 giugno 2025, una volta stabilita la percentuale di incremento del fatturato di vendita e individuata la corrispondente percentuale in cui l’indennità era in concreto dovuta, si applicava tale percentuale all’importo massimo previsto dall’art. 1751 c.c. e si andava poi a sottrarre dal risultato il FIRR (per intero) e l’indennità di clientela.

Dal 1 luglio 2025, i passaggi sono stati “invertiti”.

In sostanza, per primo si sottrae dalla soglia massima prevista dall’art. 1751 codice civile (cioè la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo) il FIRR (per intero) e l’indennità di clientela, e poi, su residuo, si applica la percentuale corrispondente alla percentuale di incremento del fatturato rilevata.

Ciò comporta un aumento dell’indennità meritocratica AEC settore Commercio, come si può rilevare dalla rappresentazione grafica riportata alla fine dell’articolo.

“Alleggerimento” onere della prova a carico dell’agente

La seconda novità riguarda un “alleggerimento”, se non l’eliminazione, dell’onere per l’agente di provare le condizioni previste dalla legge per avere diritto all’indennità meritocratica e cioè di aver portato nuovi clienti/fatturato e che i vantaggi rimangano al preponente.

Il nuovo AEC Commercio 2025 infatti sembra prevedere che tali condizioni “si presumono” avverate a favore dell’agente ogni volta che viene registrato l’incremento di fatturato tra periodo iniziale e finale.

E’ stata infatti introdotta una precisazione all’art. 13, parte III, dell’AEC Commercio 2025 che, pur ribadendo che l’indennità meritocratica sia dovuta se ricorrono i requisiti di legge, specifica ora: “intendendosi per tali l’aumento di fatturato”.

Fino al 30 giugno 2025, invece, l’agente che faceva richiesta di riconoscimento dell’indennità meritocratica AEC Commercio non poteva limitarsi a rilevare che c’era stato un incremento di fatturato, ma doveva provare anche specificatamente di aver procurato nuovi clienti (e quali), o di aver incrementato il fatturato con quelli esistenti e che tali vantaggi rimanevano alla mandante anche dopo la cessazione del rapporto.

La giurisprudenza infatti, pur ritenendo le indennità di fine rapporto dell’AEC, a certe condizioni, trattamento di miglior favore rispetto a quella prevista dal codice civile, comunque non esonera l’agente dal provare i requisiti di legge .

Con la precisazione introdotta nel nuovo AEC Commercio 2025 sembra, invece, che tale onere si sia alleggerito se non invertito a discapito della mandante.

Ampliamento dei casi in cui è dovuta

La terza novità riguarda l’ampliamento dei casi in cui l’indennità meritocratica è potenzialmente dovuta, essendo stato previsto espressamente anche il caso delle e dimissioni per “pensionamento” dell’agente individuale.

Prima infatti l’indennità meritocratica dell’AEC Commercio era associata solo alla cessazione del rapporto per età- vecchiaia.

Ora quindi, anche in caso di dimissioni per pensionamento dell’agente individuale o di decesso, l’agente (o gli eredi) potranno far valere direttamente il conteggio dell’indennità meritocratica del nuovo AEC Commercio.

Tabelle sostanzialmente invariate

Le tabelle per il calcolo sono rimasta sostanzialmente invariate, salvo il fatto che i periodi «iniziali» e «finali» sono conteggiati a «mesi» anziché a «trimestri» (ma nulla vietava di farlo anche prima), nonchè il fatto che è stata prevista come ipotesi a sè la durata di 4 anni del contratto di agenzia.

E’ purtroppo rimasto il riferimento ambiguo alla «media» riferito ai 3 mesi e alla «media annua» riferito ai 6 e 9 mesi. Non essendo ancora decorso «un anno» per poter calcolare una media «annua» continua a non essere chiaro di che «media» si tratti.

Indennità meritocratica AEC Commercio 2025: confronto calcoli

Come sopra accennato, il nuovo conteggio a parità di condizioni comporta un calcolo più favorevole per l’agente.

Di seguito un calcolo di raffronto.

Si riportano anzitutto le due tabelle di riferimento: quella per l’individuazione del fatturato “iniziale” e “finale” e quella per rilevare la percentuale applicabile in base all’incremento rilevato e alla durata del rapporto.

indennità meritocratica AEC Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Esemplificando poi rispetto ad un contratto della durata di 5 anni e 2 mesi, a parità di dati e di incremento di fatturato si può notare la differenza tra il calcolo precedente e quello attuale e l’aumento del valore dell’indennità meritocratica.

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Come si vede, a parità di dati impiegati, fino al 30 giugno 2025 l’indennità meritocratica AEC Commercio sarebbe stata di 30.000 euro, ora invece diventerebbe di 36.300 euro.

*   *   *

Queste le novità in sintesi dell’indennità meritocratica del nuovo AEC settore Commercio 2025.

Se sei alle prese con una cessazione di contratto di agenzia o con un calcolo dell’indennità e hai bisogno di assistenza, possiamo fornirti supporto. Scopri quello che possiamo fare per la tua azienda.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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Conteggio indennità meritocratica agenti prevista dagli A.E.C.: abbiamo parlato qui di cosa sia esattamente e in quali casi di cessazione del contratto l’agente possa potenzialmente richiederla.

Vediamo più ora in concreto come la Casa Mandante si deve regolare rispetto al conteggio.

conteggio indennità meritocratica

In generale, a parte il FIRR, le altre componenti dell’indennità di fine rapporto previste dagli A.E.C., cioè l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica (ma più in generale l’indennita’ di fine rapporto prevista dalla legge) sono potenzialmente dovute se il contratto cessa non per colpa dell’agente (esempio se cessa per recesso “normale” della casa mandante, o se cessa per giusta causa da parte dell’agente, o in particolari casi di dimissione dell’agente individuale per motivi non dipendenti dalla sua volontà, come morte, malattia, età’).

Tuttavia, anche se il contratto cessa per una delle cause che danno potenzialmente diritto all’indennità di fine rapporto, l’agente deve, o dovrebbe, fare ancora un passaggio per ottenerle.

Conteggio indennità meritocratica: l’esistenza di un incremento può non essere sufficiente

Con riguardo in particolare alla componente dell’indennità “meritocratica”, capita che la stessa sia magari “calcolabile” per il fatto che risulti un incremento delle provvigioni (per l’AEC settore Industria) o del fatturato procurato (per l’AEC settore Commercio) iniziale e finale (secondo i periodi indicati negli AEC).

Tuttavia, l’esistenza di per sè di tale incremento può non essere sufficiente per procedere al conteggio dell’indennità meritocratica.

Più di una sentenza ha infatti stabilito che, prima ancora di fare materialmente il conteggio dell’indennità meritocratica, devono sussistere a monte le condizioni previste dalla legge (art. 1751 c.c.) ed è l’agente che le deve dimostrare (si richiama ad esempio Trib. Novara sez. lav. 27.9.2022 n. 202).

Anzi, per qualche sentenza anche il conteggio dell’indennità “suppletiva di clientela” è subordinata alla sussistenza e alla prova delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c. (Corte Appello Roma 25.11.2022 n. 7546),

Non va infatti dimenticato che le indennità dell’A.E.C. sono una applicazione dell’indennità di legge, cioè dell’art. 1751 c.c., e che questa norma prevede che, oltre a motivi idonei di cessazione del contratto, sussistano specifiche condizioni per poterla ottenere.

Tali condizioni consistono in particolare nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti e/o aumentato sensibilmente il fatturato e che tali vantaggi permangono alla casa mandante anche dopo la cessazione del rapporto.

Conteggio indennità meritocratica: la prova delle condizioni è a carico dell’agente

In caso di contezioso, è l’agente che deve provare, e in modo dettagliato, il verificarsi di tali condizioni. Non può limitarsi alla semplice constatazione di un generico aumento di fatturato o clientela, o dare per sottinteso che tali condizioni si siano verificate in ragione magari della lunga durata del rapporto.

Solo dopo che l’agente avrà provato tali condizioni, lo stesso avrà diritto di procedere al conteggio dell’indennità meritocratica (se non anche dell’indennità suppletiva di clientela).

E’ vero che sono potenzialmente valide pattuizioni di “miglior” favore per l’agente, e si potrebbe sostenere che le pattuizioni contenute nell’A.E.C. vogliano “facilitare il lavoro” all’agente nell’ottenimento di queste indennità, consentendogli di limitarsi al conteggio delle indennità ed evitandogli l’onere di provare nel dettaglio la sussistenza delle condizioni.

Tuttavia, se ciò e’ già più sostenibile per l’indennita’ suppletiva di clientela (che gli A.E.C. prevedono espressamente che prescinda dal “merito”) non così per il conteggio dell’indennita’ “meritocratica” che, come dice il nome stesso, presuppone invece proprio il merito dell’agente.

Merito che non si “presume” solo per il fatto che il conteggio dell’indennita’ meritocratica risulti “positivo”.

In sostanza, l’esistenza dell’incremento di provvigioni o del fatturato (che sono la base di partenza per il calcolo di questa componente secondo gli AEC) per tale giurisprudenza non viene considerata prova “in sè” dell’esistenza dei requisiti di legge, ma è necessario che l’agente dimostri che tale incremento sia effettivamente dipeso da un aumento del numero di clienti (e quali) o del fatturato a lui imputabile e che tali vantaggi siano destinati a rimanere anche dopo la data di cessazione del rapporto.

Allo stesso tempo, la casa mandante avrà spazio per replicare che l’eventuale incremento di clienti o fatturato non sia dipeso dal merito dell’agente bensì dalla notorietà del marchio, dagli investimenti pubblicitari effettuati, da azioni dirette di marketing e promozione del brand, dall’aumento dei prezzi di listino. Come potrà contestare che, una volta cessato il rapporto, i clienti siano stati persi e il fatturato sia fortemente diminuito.

Di conseguenza, anche nel caso di cessazione del rapporto con potenziale diritto alle indennità di fine rapporto, il diritto all’indennità meritocratica non appare “automatico”, ancorchè la stessa sia “calcolabile” con risultato positivo.

Conteggio indennità meritocratica: il nuovo AEC Commercio 2025 introduce una deroga?

Le aziende a cui si applica l’AEC settore Commercio e che sono quindi interessate alle novità introdotte dal 1/7/2025 dal nuovo AEC Commercio 2025, potrebbero dover fare i conti con una “inversione dell’onere della prova” a favore dell’agente.

All’art. 13, parte III) Indennità meritocratica, infatti, dopo aver ribadito che l’indennità meritocratica è dovuta qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 1751 c.c. è stata aggiunta una precisazione. E’ stato cioè previsto che tali condizioni “si intedono” ricorrere in presenza dell'”aumento di fatturato” previsto dal successivo art. 14 (vale a dire dall’aumento di fatturato tra periodo iniziale e finale).

Questa precisazione potrebbe comportare una “presunzione” a favore dell’agente del fatto che le condizioni previste dall’art. 1751 c.c. ricorrano per il solo fatto dell’incremento di fatturato.

All’agente dunque, il cui contratto di agenzia sia regolato dall’AEC settore Commercio, potrebbe essere consentito dimostrare solo l’incremento di fatturato ma non anche che lo stesso sia al medesimo imputabile, lasciando quindi alla mandante l’obbligo di dimostrare il contrario.

Conteggio indennità meritocratica: va effettuato a parità di condizioni iniziali e finali

Ancora diverso poi il caso in cui l’incremento per il conteggio dell’indennita’ meritocratica derivi magari da ampliamenti di zona o aumenti della misura delle provvigioni a parità di quantità vendute o aumenti di linee/categorie di prodotti assegnati.

Se ci pensate, e’ logico che se un agente inizia ad esempio con la regione Lombardia e termina con Lombardia e Piemonte, l’incremento finale dipenda per lo meno anche dal solo raddoppio della zona e non anche dal “merito”.

Tant’è’ vero che l’AEC settore Industria ad esempio specifica che il conteggio dell’indennita’ meritocratica vada fatto “a parità di condizioni”, cioè’ “neutralizzando” le variazioni che possano influenzare l’incremento (o il decremento) senza essere direttamente riconducibili a merito (o demerito) dell’agente.

Di conseguenza, in questi casi, si potrà valutare di analizzare separatamente lo sviluppo di ciascuna delle zone o delle categorie di prodotti assegnati e ampliati nel tempo per avere una visione più realistica del “merito”.

***

Come e’ possibile comprendere in base a quanto sopra, dunque, anche nel caso in cui il contratto di agenzia disciplinato dall’AEC cessi pacificamente per  una causa che dia potenzialmente diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, l’ammontare in concreto di queste indennità potrebbe non essere del tutto scontato.

Se sei una Casa Mandante e ti trovi in questa situazione o hai ricevuto un conteggio da parte dell’agente con tutte le indennità di fine rapporto e ti stai chiedendo se siano effettivamente dovute, possiamo offrirti assistenza e valutare l’atteggiamento più opportuno da mantenere nella gestione della vicenda. Qui puoi avere altre informazioni e come contattarci.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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recesso per giusta causa della mandante

Il recesso per giusta causa da parte della casa mandante è una ipotesi tutt’altro che infrequente.

Vediamo però quando è possibile parlare di recesso “per giusta causa” della casa mandante e quali sono le conseguenze a carico dell’agente di commercio.

Il recesso per giusta causa

Cosa è la giusta causa

Normalmente, quando si parla di recesso per “giusta causa” da un contratto, ci si riferisce alla comunicazione di interruzione del contratto di una parte a fronte di un comportamento dell’altra, ritenuto non più compatibile con la prosecuzione del rapporto.

Affinchè si tratti di una “giusta causa” in senso tecnico, peraltro, non è sufficiente che il comportamento dell’altra parte sia semplicemente non gradito o non accettabile.

Secondo la definizione “legale” contenuta nell’art. 2119 c.c., previsto per la cessazione del contratto di lavoro dipendente ma che trova applicazione anche in via più generale, è necessario che questo comportamento “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

La giurisprudenza ha stabilito che questo effetto si verifica in presenza di un “grave” inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da far venire meno la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.

Non quindi qualsiasi inadempimento, ma solo un “grave” inadempimento e solo se questo – secondo il Giudice – è idoneo a ledere il vincolo fiduciario in modo irreversibile.

Cosa fare in presenza di una “giusta causa”

Dalle indicazioni sopra fornite si ricava quindi che:

  • la cessazione deve essere con effetto immediato e non può essere concesso alcun preavviso. La concessione del preavviso è infatti incompatibile con quanto previsto dalla legge circa l’impossibilità, anche solo provvisoria, di proseguire il rapporto;
  • per lo stesso motivo, l’inadempimento contestato deve essere appena accaduto o per lo meno appena scoperto. Non può trattarsi di un inadempimento risalente nel tempo poichè la scelta di continuare il rapporto per un certo tempo nonostante quanto accaduto è contraria al principio di “improseguibilità” del rapporto. In sostanza, se il rapporto è proseguito significa che l’inadempimento non era poi cosi tanto grave;
  • sempre per lo stesso motivo, anche se la cessazione viene comunicata appena scoperto l’inadempimento, deve trattarsi di un inadempimento “grave”, non di un qualunque inadempimento, tale da ledere irrimediabilmente la fiducia necessaria ad una corretta futura prosecuzione del rapporto;
  • è il Giudice che in caso di contenzioso stabilisce se si tratti di “giusta causa” o meno. Di conseguenza non basta che sia la parte a sostenere che si tratti di un grave inadempimento. Esiste un terzo soggetto, il Giudice, che può dire la sua, con tutti i rischi del caso sul fatto che possa anche valutare diversamente

Chi può recedere per giusta causa dal contratto di agenzia

Da un contratto di agenzia possono recedere per giusta causa sia l’agente sia la mandante.

Poichè ciascuno infatti ha degli obblighi da rispettare e delle condotte da mantenere, entrambe le parti possono incorrere in violazioni che l’altra parte può far valere come “giusta causa”.

Per l’agente ad esempio possono costituire giusta causa: il mancato pagamento delle provvigioni, la violazione – se concessa – dell’esclusiva di zona, le modifiche unilaterali (cioè senza consenso) del contratto di agenzia da parte della mandante.

Per la casa mandante invece possono costituire giusta causa: la violazione dell’obbligo di non concorrenza (in caso di plurimandato) o lo svolgimento di altri incarichi (in caso di monomandato), il trattenimento indebito da parte dell’agente di somme dei clienti, a certe condizioni il mancato raggiungimento dei minimi di vendita.

Effetti del recesso per giusta causa da parte della casa mandante

In caso di recesso per giusta causa da parte della mandante, secondo i principi sopra indicati la comunicazione deve comportare il recesso immediato del contratto di agenzia senza dunque possibilità di concedere un preavviso.

Qualora l’agente non contestasse la giusta causa, oppure, in caso di contestazione, qualora il Giudice desse ragione alla casa mandante, l’effetto a carico dell’agente sarebbe quello di perdere il diritto all’indennità di fine rapporto e al preavviso.

Va precisato che se il contratto di agenzia è a tempo “determinato” (ovvero con una data di scadenza) non si tratterà per l’agente di perdere il “preavviso” (che per definizione non è previsto in un contratto a tempo determinato) bensì di perdere tutto il periodo dalla comunicazione di recesso fino alla prima data di scadenza del contratto di agenzia successiva alla comunicazione di recesso (in questo articolo trovi la differenza tra contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato)

Laddove invece il Giudice desse torto alla mandante, l’agente avrebbe diritto all’indennità di fine rapporto e, in caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato, al relativo preavviso (e quindi, non essendo stato concesso, alla relativa indennità per mancato preavviso)

In caso di contratto di agenzia a tempo determinato, l’agente avrebbe diritto, oltre alle indennità di fine rapporto, al risarcimento del danno pari alle provvigioni perdute fino alla prima scadenza del contratto di agenzia successiva alla comunicazione di recesso.

Addebito del preavviso all’agente in caso di recesso per giusta causa della mandante

Tra gli effetti del recesso per giusta causa in caso di contratto a tempo indeterminato non ho indicato anche il diritto da parte della mandante di addebitare il preavviso all’agente.

Infatti, la mandante ha diritto di interrompere con effetto immediato il contratto e di non pagare all’agente il preavviso, ma non ha anche diritto di addebitare tale preavviso all’agente.

Questa conclusione discende direttamente dall’art. 2119 c.c. citato sopra il quale infatti prevede: “Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente” (che è quella di mancato preavviso).

La norma specifica espressamente che solo al prestatore di lavoro (e quindi all’agente) che recede per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso. La specificazione è sufficiente per escludere che tale diritto spetti anche alla casa mandante. La stessa quindi non potrà addebitare o trattenere alcun preavviso all’agente in caso di recesso per giusta causa.

L’opportunità di procedere ad una stima dei costi prima di inviare il recesso per giusta causa

Anche senza il diritto di poter addebitare il preavviso, resta il fatto che, in presenza di un recesso per giusta causa fondato, il “risparmio” per la mandante dato dal non dover pagare le indennità di fine rapporto e il periodo di preavviso può costituire già un grosso vantaggio.

Allo stesso tempo, “dire” di recedere per giusta causa è altro dall’aver effettivamente ragione e quindi dall’ottenere in automatico tali effetti (non pagare le indennità di fine rapporto e il preavviso).

Anzi, il rischio potrebbe andare incontro a costi ulteriori qualora qualcosa “andasse storto” (ad esempio a dover pagare l’indennità per il preavviso che invece l’agente avrebbe potuto lavorare con un recesso “normale”).

In mancanza dunque di “automatismi”, risulta importante per una casa mandante verificare prima di comunicare un recesso per giusta causa al proprio agente quanto gli potrebbe “costare” se la giusta causa alla fine non venisse riconosciuta.

E’ quindi tanto importante raccogliere, analizzare i fatti e redigere la lettera di recesso per giusta causa, quanto calcolare preliminarmente i potenziali costi che l’azienda potrebbe dover affrontare.

Se sei un’azienda o un professionista incaricato di gestire una situazione come quella sopra descritta e sei interessato ad avere un supporto o una visione a 360 gradi della situazione, saremo lieti di offrirti assistenza.

Buon lavoro!

 

 

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Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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