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 Calcolo Enasarco

ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

Calcolo FIRR on line: sapevi che sul sito Enasarco c’è uno strumento gratuito per calcolarlo?

Cosa è il FIRR

Anzitutto ricordo che il FIRR è una componente delle indennità di fine rapporto prevista dagli A.E.C. dovuta agli agenti di commercio in caso di cessazione del contratto di agenzia.

Il calcolo FIRR si fa per quota annua che la casa mandante deve versare ogni anno all’Enasarco nel mese di marzo.

La particolarità sta nel fatto che il FIRR non è attualmente previsto dalla legge ma è regolato dalla contrattazione tra i sindacati degli agenti e le associazioni di categoria delle case mandanti (gli A.E.C. o Accordi Economici Collettivi).

Di conseguenza, l’obbligo di versamento all’Enasarco (e di riconoscimento all’agente) ha anzitutto come presupposto che il contratto sia regolato dall’A.E.C. e/o che la mandante sia iscritta ad una associazione di categoria (qui puoi approfondire meglio questo tema!)

I sindacati e le associazioni di categoria hanno poi fatto una convenzione con l’Enasarco con la quale hanno previsto che le case mandanti iscritte alle associazioni di categoria debbano procedere ogni anno a versare la relativa quota all’Enasarco e l’Enasarco si impegna ad “amministrarle” fino a quando poi non la dovrà pagarle all’agente, una volta cessato il contratto di agenzia.

Dal 1.1.2024 sono state introdotte alcune novità relative alla gestione e pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco che hanno comportato per la mandante alcune modifiche nella procedura di iscrizione e cessazione del mandato all’Enasarco, oltre ad aver escluso la possibilità di “bloccarne” il pagamento all’agente in caso di applicazione dell’A.E.C. settore Industria. Se non ne sei ancora al corrente, ti suggerisco di prenderne visione.

Calcolo FIRR: quali sono i criteri

Dal punto di vista del conteggio invece il calcolo FIRR non è cambiato.

Il calcolo FIRR continua ad essere effettuato per scaglioni sulla base di aliquote predefinite (che sono invariate ormai dal 2002), diverse a seconda che si tratti di agente plurimandatario o agente monomandatario.

Calcolo FIRR scaglioni

Il fatto che l’agente sia una ditta individuale, società di persone o di capitali è irrilevante.

Particolarità poi che non tutto sanno o ricordano è che il calcolo FIRR della quota dell’anno di cessazione va riproporzionato in base ai mesi di durata, mediante un calcolo di riduzione e riproporzionamento degli scaglioni.

Calcolo FIRR: la calcolatrice on line

Il calcolo FIRR può essere anche fatto a mano, tuttavia l’Enasarco nell’area pubblica del proprio sito ha messo a disposizione una “calcolatrice” comodissima.

La calcolatrice nasce anche per calcolare l’ammontare dei contributi qualora fosse necessario calcolarli a mano, ma può essere utilizzato anche per calcolare la quota del FIRR dell’anno che interessa.

Solitament ioe lo utilizzo proprio per il calcolo FIRR dell’anno di cessazione.

La calcolatrice è reperibile a questo link.

Di seguito ti fornisco l’immagine che ti si presenta e qualche istruzione su come utilizzarlo

Calcolo FIRR on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pratica, se ti interessa il calcolo FIRR, dovrai fare i passaggi cerchiati in rosso:

  1. in uno qualsiasi dei trimestri seleziona se si tratta di un agente mono o plurimandatario
  2. seleziona alla riga FIRR i mesi lavorati nell’anno di cui sta calcolando la quota
  3. inserisci direttamente nella riga del FIRR il totale delle provvigioni dell’anno (o quota di anno fino alla cessazione). Non è necessario quindi compilare i campi trimestrali, quelli servono in caso di calcolo dei contributi
  4. clicca su “calcola contributo” che ti comparirà poi nella colonna “contributo”

Non è necessario selezionare i menù cerchiati in azzurro, perchè il tipo di “agente” serve in caso di calcolo del contributo previdenziale (non del FIRR) e rispetto all'”anno”, considerato che dal 2002 gli scaglioni e i valori sono rimasti gli stessi, a meno che per qualche motivo hai bisogno di conteggiare un anno molto più vecchio, altrimenti potrai lasciare l’ultimo anno che compare.

Come ti accennavo, il FIRR è solo una delle componenti delle indennità di fine rapporto disciplinate dall’A.E.C.. Le altre componenti sono l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica che però, diversamente dal FIRR, non sono sempre dovute (quindi fai attenzione a verificare quando cessi il rapporto e soprattutto quanto costano!) e che la mandante comunque non deve accantonare all’Enasarco ma versare direttamente all’agente dopo la fine del rapporto.

A complicare ulteriormente le cose, oltre alle indennità di fine rapporto previste dall’A.E.C. c’è anche quella del codice civile, lo sapevi? Se vuoi saperne di più su tutte queste indennità e quando sono dovute, in questo articolo puoi trovare molte altre indicazioni

Ad ogni modo se sei alle prese con la cessazione di un rapporto e hai dei dubbi su quanto ti possa costare o su come fare i calcoli, possiamo aiutarti. Scopri cosa possiamo fare per te!

Buon lavoro

Angela Tassinari

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FIRR Enasarco 2024

ATTENZIONE ULTERIORE AGGIORNAMENTO

l’Enasarco in sede di ispezione sta modificando il proprio orientamento anche riguardo alcuni altri aspetti importanti del FIRR, tra cui la verifica dei versamenti anche per aziende che non applicano gli AEC e anche in caso di agenti cessati “andando indietro” di 10 anni (anzichè di 5 come fatto fino ad ora).

In caso di ispezione rimaniamo a disposizione anche per la gestione di queste situazioni

FIRR Enasarco: dal 1.1.2024 ci sono alcune novità da conoscere, sia per le case mandanti sia per gli agenti.

Si tratta di novità passata un po’ sotto silenzio ma che comportano alcune modifiche operative – e non solo – che è  bene conoscere.

Queste novità derivano dal fatto che da iniziò 2024 la gestione del FIRR, pur rimanendo “a carico” Enasarco, e’ stata “separata” dalla gestione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Questo ha comportato la necessità di un coordinamento e di un passaggio di dati interno tra la “Gestione Contributi” e la “Gestione FIRR” che si è “tradotta” in modifiche operative per le case mandanti e gli agenti.

Vediamo quelle che interessano.

FIRR Enasarco 2024: Novità obblighi di versamento

Dal 1.1.2024 l’Enasarco, in fase di ispezione, con un importante cambio di rotta, ritiene che l’obbligo di versamento del FIRR non competa più solo alle case mandanti “iscritte alle associazioni di categorie” firmatarie degli AEC (come compariva un tempo nelle FAQ relative al FIRR), bensì a tutte le case mandanti indipendentemente dall’iscrizione ad una associazione di categoria o dall’applicazione di un AEC al contratto di agenzia.

Ciò verosimilmente ritenendo, diversamente da prima (pur non risultando comunicazioni ufficiali al riguardo e pur non essendo cambiato nulla rispetto “al passato”), che l’obbligo di versamento del FIRR derivi anch’esso dalla “legge” ed in particolare da vecchissimi AEC cosiddetti “erga omnes” (risalenti al 1956 e 1958) cioè da AEC che nei primi anni ’60 erano stati “trasformati” in legge, o comunque ritenendo che l’obbligo di versamento derivi dalla legge del 1973 istitutiva dell’Enasarco.

Si tratta di posizione estremamente discutibile (pur avallata purtroppo da alcuni precedenti giurisprudenziali), risultando che questi vecchi AEC “erga omnes” siano stati superati poi dalle disposizioni europee e che la legge istitutiva dell’Enasarco preveda solo che l’ente “gestisca” il FIRR (senza nulla prevedere riguardo l’obbligo o i suoi presupposti).

L’Enasarco ad ogni modo sembra incline a pretende ora il versamento anche da parte di mandanti che sino ad ora non l’avevano versato perchè non iscritte ad associazioni di categoria firmatarie degli AEC e che non applicavano gli AEC.

FIRR Enasarco 2024: Novità richiesta liquidazione

Fino al 31.12.2023, la richiesta di pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco  partiva automaticamente con la comunicazione della casa mandante all’Enasarco di chiusura del mandato con l’agente.

Per Regolamento Enasarco la mandante era ed è tuttora tenuta a comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato con l’agente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Fino al 31.12.2023 la comunicazione di chiusura comportava anche automaticamente l’invito all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente.

Se le case mandanti ricordano, infatti, il “menù” dell’area riservata era intitolata “Gestione mandati e FIRR”. In passato veniva anche richiesto alla mandante di inserire l’IBAN dell’agente sul quale l’Enasarco avrebbe poi proceduto a pagare il FIRR.

Peraltro, per evitare che in caso di ritardo nella comunicazione di chiusura del mandato questo impedisse all’agente di ricevere il FIRR, era anche previsto che l’agente potesse, con un modulo specifico, comunicare a propria volta direttamente all’Enasarco la chiusura del mandato così da sbloccare la liquidazione del FIRR.

In tali casi l’Enasarco inviava poi una comunicazione alla mandante per chiedere conferma che il mandato fosse effettivamente cessato e, qualora la mandante applicasse l’AEC del settore Industria o Piccola e Media Industria, per quali motivi.

Dal 1.1.2024 compito della mandante è unicamente quello di comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato entro i consueti 30 giorni dalla cessazione e null’altro.

La richiesta di liquidazione del FIRR Enasarco dovrà invece pervenire all’Enasarco direttamente dall’agente dalla propria area riservata.

Durante la procedura di chiusura le case mandanti noteranno infatti che più volte il sistema avvisa che con la comunicazione di chiusura l’ente chiuderà il mandato ma non provvederà a pagare il FIRR che dovrà essere richiesto direttamente dall’agente.

Dal menu “Gestione mandati” dell’area riservata è quindi “scomparsa” la dicitura “e FIRR”.

A seconda dei rapporti con l’agente, la mandante potrà “ricordare” all’agente che deve chiedere lui la liquidazione del FIRR Enasarco, ma non vi è comunque tenuta.

FIRR Enasarco 2024: Novità iscrizione e cessazione mandati

Un’ulteriore novità per le mandanti conseguenza delle modifiche riguardo la gestione del FIRR Enasarco riguarda l’introduzione di alcuni adempimenti ulteriori in fase di iscrizione e chiusura dei mandati.

In entrambi i casi infatti viene chiesto alle case mandanti di “certificare”, più di quanto quindi facessero inserendo i dati nel corso della procedura “on line”, l’effettivo conferimento del mandato e l’effettiva chiusura dello stesso.

La differenza rispetto a quanto fatto fino al 31.12.2023 è che, oltre ad inserire data di inizio o data di fine del rapporto, l’Enasarco chiede ora che la mandante, sotto sua responsabilità, dichiari che sta dicendo “il vero” tramite la compilazione di una specifica autodichiarazione.

Questa “autocertificazione” da parte della mandante è espressamente indirizzata al “Servizio Gestione Separata FIRR”, e quindi serve affinché questi dati vengano inviati e ricevuti anche dalla Gestione FIRR Enasarco e non rimangano invece solo nella disponibilità della Gestione Contributi.

FIRR Enasarco 2024: Novità per mandanti AEC Industria e PMI

Un’ulteriore conseguenza non di poco conto per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o Piccola e Media Industria (P.M.I.) e’ che, diversamente da quanto si poteva fare fino al 31.12.2023, in fase di chiusura de mandato, la mandante non può più chiedere all’Enasarco di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente in caso di recesso per giusta causa dovuto a violazione dell’obbligo di non concorrenza/monomandato o ritenzione indebita di somme da parte dell’agente.

Si ricorda infatti che in base a questi AEC Industria e PMI (diversamente dall’AEC Commercio) è previsto che il FIRR Enasarco nei casi sopra indicati non sia dovuto.

Dal 1.1.2024 però, anche per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o PMI, le uniche motivazioni che vengono richieste riguardo la cessazione del rapporto sono la “normale risoluzione del rapporto” o “per decesso dell’agente”.

Questo non significa che la mandante che applichi l’AEC Industria o PMI non possa comunque far valere che il recesso è avvenuto per uno dei motivi sopra indicati e quindi che il FIRR non è dovuto all’agente (compreso quindi quello accantonato all’Enasarco in precedenza), ma potrà farlo solo nel corso di una vertenza con l’agente  e ottenendo un provvedimento (o un accordo) che accerti che il FIRR Enasarco non gli è dovuto o che, se nel frattempo l’Enasarco gliel’avesse già pagato, lo deve restituire alla mandante.

Poiché  infatti ora è l’agente che può chiedere all’Enasarco di liquidargli il FIRR accantonato dalla mandante negli anni, sarà sufficiente per lui la cessazione del mandato per farselo pagare dall’Enasarco.

La mandante che applichi l’AEC Industria o PMI e che receda per giusta causa per uno dei motivi sopra indicati e che voglia cercare di impedire all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente, potrà, se valesse la pena partire “in anticipo” rispetto ad una causa da parte dell’agente, cercare al più di ottenere dal Tribunale un provvedimento d’urgenza da notificare all’Enasarco prima che questo liquidi il FIRR all’agente.

Considerate peraltro le tempistiche abbastanza veloci per il pagamento del FIRR Enasarco (30 giorni per comunicare la chiusura + 60 giorni circa per il pagamento effettivo, quindi massimo 90 giorni) non sarà’ tuttavia semplice per la mandante riuscire ad impedire il pagamento.

Dovrà quindi ricordarsi, nell’eventuale successiva causa che l’agente dovesse instaurare per farsi pagare le indennità di fine rapporto contestando la giusta causa, di chiedere in via riconvenzionale che l’agente sia condannato a rimborsare il FIRR già riscosso dell’Enasarco.

In tali casi, ad ogni modo, il pagamento della quota dell’anno di cessazione dovrà essere sospeso dalla mandante e non pagata all’agente.

FIRR Enasarco 2024: Indicazione dell’AEC applicato dalla mandante

Una ulteriore conseguenza della separazione della Gestione Contributi da quella FIRR e delle modifica della procedura di chiusura del mandato, è che non compare più una indicazione che poteva a volte essere molto utile nella ricostruzione del rapporto con l’agente e nell’individuazione delle norme applicate al contratto di agenzia: l’indicazione dell’AEC applicato dalla mandante.

Fino al 31.12.2023 infatti, durante la procedura di chiusura del mandato, ad un certo punto veniva specificato quale fosse l’AEC applicato dalla mandante e vi era la possibilità di comunicare anche la variazione di tale AEC.

Poichè per la sola Gestione Contributi tale indicazione è del tutto irrilevante, è quindi scomparsa l’acquisizione e l’indicazione di questo dato.

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Se sei una mandante o un professionista che le assiste, per qualsiasi ulteriore chiarimento consulta qui cosa possiamo fare aiutarti.

Buon lavoro!

avv. Angela Tassinari

 

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