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Sanzioni EnasarcoSanzioni Enasarco: l’Enasarco può fare ispezioni e applicare sanzioni. Ma a quanto ammontano?

Vediamolo di seguito anche con un excursus sulle principali situazioni analizzate dall’Enasarco durante le visite ispettive

Sanzioni Enasarco: cosa è l’Enasarco

Il nome Enasarco anzitutto significa: Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio

Si tratta di un Ente di previdenza e assistenza integrativa in favore degli agenti di commercio, “finanziato” con il versamento periodico dei contributi.

In pratica, per la casa mandante, è un po’ come l’INPS dei dipendenti: così come deve dichiarare e versare all’INPS i contributi dei propri dipendenti deve dichiarare e versare all’Enasarco i contributi degli agenti di commercio.

Come con i dipendenti infatti, anche se una parte dei contributi rimane a carico dell’agente, l’obbligo di versamento ricade interamente sull’azienda, che quindi deve versare sia la propria quota sia quella a carico agente.

In particolare, il contributo si calcola sulle provvigioni maturate dall’agente in misura prestabilita e diversa a seconda che l’agente sia un agente individuale/società di persone o società di capitali. Per le aliquote, massimali e minimali e relativa ripartizione per il 2024 puoi vedere qui. 

Ricade anche in capo alla casa mandante quella di iscrivere il contratto di agenzia (l’agente non può iscriversi da solo all’Enasarco). Anche per la comunicazione di cessazione l’obbligo è in capo alla mandante ma l’agente in caso di cessazione può a propria volta farne comunicazione per poter poi ottenere la liquidazione del FIRR.

Cosi come l’INPS può fare ispezioni, anche l’Enasarco può quindi fare ispezioni, solitamente venendo in azienda.

Vediamo cosa gli ispettori Enasarco vengono a controllare solitamente.

Sanzioni Enasarco: verifiche principali durante le ispezioni

Quando l’Enasarco avvia una ispezione in azienda, vuole sostanzialmente andare a verificare che i contributi dovuti sui rapporti di agenzia, di cui si avvale o si sia avvalsa la casa mandante, siano regolarmente calcolati e pagati.

Per fare questa verifica, solitamente analizza tre casistiche:

  1. i contratti di agenzia già regolarmente iscritti
  2. i contratti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale
  3. i contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’estero

Contratti di agenzia già regolarmente iscritti

Rispetto a questa casistica, l’Enasarco verifica una serie di aspetti, i principali sono:

  • se i contributi siano stati versati nei tempi previsti
  • se sono stati calcolati correttamente
  • se le distinte siano state compilate e inviate
  • se le comunicazioni di iscrizione e cessazione dei mandati all’Enasarco siano avvenute nei tempi previsti

Si tratta della parte della verifica magari più “lunga” e analitica ma solitamente più semplice.

Rapporti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale

Questa è invece sicuramente la parte più delicata dell’ispezione per la casa mandante.

Non è raro infatti il caso che la casa mandante si avvalga di procacciatori o di altri soggetti che procurano ordini, affari o clienti.

In tali casi l’azienda spesso non si rende conto di avere in corso rapporti potenzialmente “a rischio” sanzioni Enasarco.

Rapporti di procacciamento d’affari

Molte volte la casa mandante ritiene che sia sufficiente avere scritto nel contratto con l’altra parte che si tratti di un “procacciamento d’affari”, e che il procacciatore operi “occasionalmente”, per stare tranquilla e poter sostenere di non avere a che fare con rapporti di agenzia senza incorrere in sanzioni Enasarco.

Trascura tuttavia frequentemente alcuni principi che, se considerati, l’avrebbero potuta portare a scelte diverse o per lo meno a scelte più consapevoli.

I principi che spesso ignora sono:

  1. non basta “chiamare” un contratto in un certo modo perché lo sia, così come non basta che ci sia scritto “occasionale” da qualche parte. Nel diritto vale la “sostanza” non la forma;
  2. la “sostanza”, per quanto riguarda i “finti” procacciatori d’affari, si ricava ad esempio:
    • dalla frequenza e periodicità con cui le provvigioni vengono pagate/fatturate (tutti i mesi, tutti i trimestri ecc);
    • dalla causale generica indicata nelle fatture (es. “provvigioni trimestre ….”) senza specifica dei pochi specifici affari che l’Enasarco si aspetta di trovare se fosse “davvero” un procacciatore;
    • dal fatto che il procacciatore fa regolarmente l’agente per altri o è iscritto alla Camera di Commercio come agente di commercio;
    • dalla qualifica del reddito nella CU compilata dalla casa mandante con la sigla “R” (contratto di agenzia plurimandatario);
    • dal riconoscimento di acconti o anticipi;

con  questi elementi si “salvano” dalle sanzioni Enasarco a volte quei rapporti con soggetti che maturano provvigioni inferiori a euro 5.000 all’anno, ma solo perché l’Enasarco, pur non essendovi alcun obbligo o automatismo, si convince che siano occasionali;

3. la sostanza si ricava paradossalmente molte volte anche dal tenore delle clausole contenute nello stesso contratto di procacciamento che apparentemente dovrebbe dire l’opposto.

In particolare, non sono infrequenti clausole di questo tipo:

    • obbligo di rispettare le direttive del preponente e attenersi a listini, condizioni ecc.
    • durata
    • zona
    • esclusiva
    • provvigione predeterminata per qualsiasi affare

che sono tendenzialmente incompatibili con un rapporto di procacciamento (consulta anche: Procacciatore d’affari o agente di commercio? Attenzione, 2 indizi fanno una prova)

Contratti di “consulenza commerciale”

Anche i contratti chiamati di “consulenza commerciale” finiscono sotto la lente dell’Enasarco.

Non è infrequente infatti che nel contratto firmato con il “consulente” risulti espressamente che la “consulenza” consiste nello “sviluppo della clientela” o nello “sviluppo del fatturato” da parte del consulente, e che il compenso sia previsto come una percentuale sugli affari procurati dal consulente.

Anche in questo caso, spesso è proprio il contenuto del contratto firmato tra le parti che “gioca contro” l’azienda perchè, senza rendersi conto, vengono inserite clausole che lasciano intendere che il compito del soggetto sarà quello di andare direttamente in giro a vendere.

Il consulente, invece, dovrebbe fare consulenza all’aziendala quale poi applicherà le “dritte” del consulente al proprio modo di vendere attraverso la propria rete di vendita, di cui non dovrebbe quindi far parte il consulente stesso.

In contratti come questo, peraltro, non si discute nemmeno dell'”occasionalità” della prestazione del consulente, risultando pacifica la continuità e stabilità del rapporto vista la “durata” prevista nel contratto (consentendo quindi all’Enasarco di trovare già “pronto” questo presupposto).

A quel punto quindi l’Enasarco potrà trarre il proprio convincimento rispetto al fatto che anzichè di un consulente si tratti di un agente se emergerà che:

    • il computo del consulente è quello di procurare ordini o clienti direttamente;
    • il compenso è una percentuale delle vendite che procura;
    • il soggetto magari è iscritto in Camera di Commercio come agente;
    • in caso di versamento delle ritenute d’acconto, queste siano nella misura del 23% sul 50% anzichè del 20% (sei il soggetto non è del tutto iscritto in Camera di Commercio) o nessuna (se il soggetto è iscritto in Camera di Commercio in quanto prestazione di servizi)

In situazioni come queste, la possibilità che la mandante incorra in sanzioni Enasarco è tutt’altro che remota.

Contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’Estero

Anche questa ipotesi è spesso trascurata dalle case mandanti che talvolta ritengono sia sufficiente affidare all’agente italiano una zona estera per non dover essere tenuta a iscrivere l’agente all’Enasarco e non incorrere in sanzioni Enasarco.

Questa impostazione poteva valere un tempo.

Nel 2013 la situazione si è modificata.

Si è modificata in particolare la definizione di agente “italiano”, presupposto per il versamento dei contributi, che non dipende più solo dalla zona assegnata, bensì da altre caratteristiche che se ritenute qualificanti identificano l’agente come italiano anche se opera all’estero.

Ne ho parlato più diffusamente in questo articolo in cui puoi approfondire il tema.

Per riepilogare, va anzitutto distinto se la zona estera appartiene all’Unione Europea oppure no, perché bisogna fare riferimento alle convenzioni internazionali in materia di “sicurezza sociale” (quelli che regolano, tra l’altro, gli aspetti contributivi dei lavoratori).

Per i “lavoratori” europei, vige apposito Regolamento (Reg. CE 883/2004) in base al quale l’agente è considerato residente nel paese dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività. In caso di paesi “extra UE” bisogna invece verificare la sussistenza di specifiche convenzioni con l’Italia.

In base al Regolamento 883/2004, il concetto di “sostanziale” viene inteso in termini “quantitativi” e non “qualitativi”. Quindi il collegamento al Paese di operatività viene ravvisato non solo rispetto alla zona di lavoro, ma anche rispetto a dove l’agente ha la propria sede/residenza, quello in cui dichiara il reddito e paga le tasse ecc..

Quindi un agente residente/con sede in Italia, iscritto alla Camera di Commercio italiana, che paga le tasse in Italia, al quale viene assegnata ad esempio la Germania, sarà comunque considerato un agente “italiano” ai fini delle sanzioni Enasarco.

Sanzioni Enasarco: a quanto ammontano

Fatte queste premesse, di seguito si riporta riepilogo delle principali sanzioni Enasarco.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato nel Regolamento Enasarco dagli articoli 33 e seguenti.

In sostanza le sanzioni si dividono tra sanzioni in misura “ridotta” e sanzioni in misura “ordinaria”.

Le sanzioni Enasarco “ridotte” (con limite massimo fino al 50% del contributo non versato) sono quelle di cui l’azienda può approfittare se, ricevuto il verbale ispettivo con somme da versare, vi provvede entro 60 giorni (o fa richiesta di pagamento rateale nei 60 giorni).

Le sanzioni Enasarco “ridotte” si basano sull’applicazione del T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) oltre un certo numero di punti in base all’infrazione e con una soglia massima rispetto al contributo non versato (40% o 50% a seconda dei casi). Attualmente (8/7/2024) il T.U.R. è pari al 4,25% (dal 12.6.2024)

La cosa da considerare è che l’Enasarco, per tutti gli anni in cui sono accertate violazioni, applica il T.U.R. vigente al momento dell’ispezione e non quindi quello vigente tempo per tempo.

Le sanzioni Enasarco “ordinarie” invece sono quelle che vengono ricalcolate se l’azienda per qualsiasi motivo (compreso ad esempio quello di voler impugnare o fare opposizione al verbale) non paga nei 60 giorni. In questo caso il limite massimo è il 60% del contributo non versato.

In caso di superamento delle soglie massime di sanzione, sui giorni di ulteriore ritardo vengono applicati gli interessi moratori  attualmente (8/7/2024) pari al 4,5% (dal 1.1.2024).

Tabella riepilogativa sanzioni Enasarco (art. 33 e seguenti Reg. Enasarco)

Eccola tabella riepilogativa delle sanzioni Enasarco (art. 33 e segg. Reg. Enasarco):

Tabella sanzioni Enasarco

Sanzioni Enasarco: fino a quanto indietro può andare l’ispezione

Nelle verifiche, per il calcolo dei contributi non versati e le sanzioni Enasarco, l’Ente può andare indietro al massimo di 5 anni.

La prescrizione dei contributi è infatti di 5 anni (c’è un tematica complessa in caso di segnalazione da parte dell’agente, ma di fatto l’Enasarco non retrocede oltre 5 anni).

Il calcolo dei 5 anni viene fatto rispetto alle date di scadenza di pagamento dei contributi (20/2, 20/5, 20/8, 20/11).

Sanzioni Enasarco: e il FIRR?

Discorso a parte merita il FIRR.

Il FIRR infatti pur venendo versato all’Enasarco, non ha natura “contributiva”.

Il FIRR è infatti solo una quota pre-accantonata delle indennità di fine rapporto.

L’obbligo di versamento del FIRR non è previsto per legge come per i contributi, bensì attualmente dalla contrattazione collettiva (per quanto l’Enasarco nei decreti ingiuntivi faccia riferimento a decreti legislativi del 1959 che tuttavia ormai dovrebbero essere considerati decaduti).

Resta il fatto che se la casa mandante nulla dice in sede di ispezione riguardo al fatto – se fosse possibile dirlo – di non applicare la contrattazione collettiva (cioè gli l’AEC), l’Enasarco calcolerà anche il FIRR.

Salvo in ogni caso una ipotesi, e cioè che il rapporto con l’agente nel frattempo sia cessato.

Con la cessazione del rapporto, infatti, cessa anche l’obbligo di versare il FIRR, che a quel punto torna ad essere una questione “privata” tra le parti.

Qualora invece il rapporto fosse ancora in corso al momento dell’ispezione Enasarco, e la mandante nulla eccepisse in merito al fatto di non essere tenuta a versare il FIRR, allora l’Enasarco calcolerà anche questa voce.

Le sanzioni Enasarco però in caso di tardivo pagamento sono diverse e inferiori rispetto a quelle dei contributi.

La sanzione è infatti pari ad un interesse di mora annuo pari al doppio del T.U.R. (ex T.U.S. – Tasso Ufficiale di Sconto), come previsto all’art. 8, lett h) Convenzione tra associazioni sindacali e di categoria e l’Enasarco del 1992.

Sanzioni Enasarco: tempi di pagamento della sanzione e ricorsi

Si accenna ai rimedi previsti contro il verbale di accertamento delle sazioni Enasarco.

Sono previste due tipi di azioni, una facoltativa e l’altra, nel caso, obbligatoria.

La prima, facoltativa, è un ricorso rivolto ai “superiori” degli ispettori. Si chiama ricorso “gerarchico” perchè è un ricorso “interno” rivolto sempre all’Enasarco (e anche all’Ispettorato del Lavoro se si discute della natura del rapporto), di natura solo “amministrativa” e non “giudiziaria”.

La durata è di diversi mesi, anche 6 o 7, e non sospende i termini di pagamento.

Di conseguenza, sicuramente questa scelta farà decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente ricalcolo poi delle sanzioni in misura “ordinaria” in caso di rigetto.

Anche se solo “facoltativa” spesso questa azione viene fatta “per completezza” e per non lasciare nulla di intentato.

Deve però esservi consapevolezza che l’esito il più delle volte sarà negativo per l’azienda.

Quindi rimane sconsigliato puntare tutto sul “ricorso gerarchico”: il rischio è solo farsi ricalcolare la sanzione maggiorata.

Ha senso se la scelta si inserisce in una decisione più ampia dell’azienda di arrivare fino in fondo e quindi di fare anche la seconda azione che di seguito descrivo.

La seconda azione è quella “obbligatoria” se si vuole impugnare il verbale.

Si tratta dell’opposizione a decreto ingiuntivo che l’Enasarco deve chiedere al Tribunale del Lavoro di Roma e poi notificare.

Il verbale di accertamento infatti di per sè non è un “titolo” che l’Enasarco possa direttamente azionare (ad esempio per fare un pignoramento).

Per poterlo utilizzare l’Enasarco deve prima passare dalla richiesta di un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro di Roma e notificarlo.

L’azienda in tal caso se vuole opporsi deve promuovere una opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni da quando riceve la notifica dell’ingiunzione.

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si apre una causa in cui si discuterà delle eccezioni sollevate dalla casa mandante (spesso ad esempio del fatto che i procacciatori erano veri procacciatori e non agenti).

Sarà poi il Tribunale a decidere con sentenza.

Se l’esito fosse negativo per l’azienda, a quel punto l’Enasarco potrà usarla per fare il pignoramento se l’azienda continuasse a non pagare.

Anche in questo caso il tutto avverrà ben oltre il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente quindi ricalcolo delle sanzioni in misura ordinaria in caso di esito negativo.

Si segnala che i decreti ingiuntivi possono essere emessi anche provvisoriamente esecutivi (cioè l’azienda, per evitare eventuali pignoramenti dell’Enasarco, potrebbe essere tenuta a pagare anche prima della sentenza e poi a fare la causa).

La scelta quindi di non pagare e opporsi al verbale deve rimanere una scelta ben ponderata anche in base al grado di rischio emerso durante l’ispezione, per evitare di incorrere in aggravi delle sanzioni fino al 60% del contributo non versato oltre alle spese legali.

***

Se sei un’azienda, o un professionista incaricato, che si ritrova in una delle situazioni che ho descritto sopra e ha necessità di supporto, possiamo offrirti assistenza, fornirti un’analisi del rischio e valutare possibili rimedi. Entra in contatto con noi cliccando qui.

Buon lavoro!

Angela Tassinari

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Aliquote Enasarco 2024

Aliquote Enasarco 2024: le aliquote Enasarco sono invariate rispetto all’anno 2023.

L’Enasarco ha però aggiornato i valori dei massimali e minimali per agenti ditte individuali e società di persone.

Riepiloghiamo quindi quali sono i massimali e minimali Enasarco 2024 rivalutati applicabili a partire dal primo versamento del 20 maggio 2024.

Aliquote Enasarco 2024 per agenti Ditte Individuali e Società di Persone:

Le aliquote Enasarco 2024 e i massimali e minimali per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE

– per i plurimandatari è di Euro 29.818,00 (da Euro 28.290,00)  

– per i monomandatari è di Euro 44.727,00 (da Euro 42.435,00) 

 

MINIMALE

– per i plurimandatario è Euro 502,00 (da Euro 476,00) annuo (euro 125,50 trimestrali)

– per i monomandatari Euro 1.002,00 (da Euro 950,00) annuo (euro (250,50 trimestrali)

 

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquote Enasarco 2024 per agenti Società di Capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2024 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquote Enasarco 2024 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

Con il 2023 (e salvo nuove misure) si è esaurita la possibilità di “assumere” giovani agenti con regime agevolato.

Tuttavia, in caso di conferimento di mandato a “giovani agenti” avvenuto nel 2022 o nel 2023, il regime agevolato sarà ancora in vigore per quest’anno o fino all’anno prossimo, facendo fede il triennio dal conferimento del primo mandato.

In altre parole, se il primo mandato è stato conferito nel 2021, nel 2023 l’agevolazione si è esaurita.

Se invece il primo mandato è stato conferito nel 2022, quest’anno sarebbe il terzo e ultimo anno di agevolazione previsto.

Se il primo mandato è stato conferito nel 2023, il 2024 sarebbe il secondo anno e si esaurirebbe nel 2025.

In pratica potrebbero essere ancora in corso le agevolazione previste per il secondo o il terzo anno.

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto a quando la misura è stata introdotta e quindi, rispetto al secondo e terzo anno se ancora applicabili si tratterebbe di:

 

ALIQUOTE:

9% per il secondo anno di agevolazione (4,50% a testa)

7% per il primo anno di agevolazione (3,50% a testa)

 

MASSIMALI 2024:

gli stessi della contribuzione “ordinaria”

 

MINIMALI 2024

50% di quelli “ordinari” quindi

– per i plurimandatari: euro 251,00 annuo (euro 62,75 trimestrali)

– per i monomandatari: 501,00 annuo (euro 125,25 trimestrali)

 

NB: Al momento dell’iscrizione del mandato all’Enasarco, se sussistono le condizioni, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”

 

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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Enasarco 2023Aliquote Enasarco 2023: le aliquote Enasarco sono invariate rispetto all’anno 2022.

L’Enasarco ha però di recente aggiornato i valori dei massimali e minimali per agenti ditte individuali e società di persone.

Riepiloghiamo quindi quali sono i massimali e minimali Enasarco 2023 rivalutati applicabili a partire dal primo versamento del 20 maggio 2023.

 

 

Aliquote Enasarco 2023 per Agenti Ditte individuali e società di persone:

Le aliquote Enasarco 2023 e i massimali e minimali per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE

– per i plurimandatari è di Euro 28.290,00 (da Euro 26.170) 

– per i monomandatari è di Euro 42.435,00 (da Euro 39.255)

MINIMALE

– per i plurimandatario è Euro 476,00 (da Euro 440,00)

– per i monomandatari Euro 950,00 (da Euro 878,00)

 

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquote Enasarco 2023 per Agenti Società di capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2021 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquote Enasarco 2023 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

NB: Al momento dell’iscrizione del mandato all’Enasarco, se sussistono le condizioni, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”

 Non ha subito modifiche la previsione introdotta nel 2021 di aliquote ridotte in caso di conferimento di mandati a “GIOVANI AGENTI” avvenuto negli anni 2021 – 2022 e 2023, quindi:

ALIQUOTE:

11% per il primo anno di agevolazione (5,50% a testa)

9% per il secondo anno di agevolazione (4,50% a testa)

7% per il primo anno di agevolazione (3,50% a testa)

 

MASSIMALI:

gli stessi della contribuzione “ordinaria”

 

MINIMALI:

50% di quelli “ordinari” quindi

– per i plurimandatari: 238,00 annuo

– per i monomandatari: 475,00 annuo

 

Essendo il 2023 il terzo anno del periodo “agevolato”, si tratterà di tenere conto se nel 2021 il “giovane” agente abbia ricevuto mandati o meno. Se ha già ricevuto mandati, l’aliquota per tutti i nuovi mandanti nel 2023 sarà direttamente quella del 7% (prevista per il terzo anno) e l’agevolazione permarrà fino al  termine di quest’anno 2023 (cioè 3 anni dal primo incarico).

Se il primo mandato invece è stato conferito nel 2022, il nuovo mandato conferito nel 2023 partirà con l’aliquota del 9% (cioè quella prevista per il secondo anno) e l’agevolazione permarrà fino al 2024 (cioè 3 anni dal primo incarico).

Se, invece ancora, il primo mandato viene conferito direttamente nel 2023, partirà con l’aliquota del 11% (prevista per il primo anno) e l’agevolazione permarrà fino al 2025 (cioè 3 anni dal primo incarico).

Per usufruire di tali agevolazioni, in particolare, va ricordato che:

 

  • Cosa si intende per “Giovane Agente”:

–  agente ditta individuale (non società)

– che viene incaricato come agente per la prima volta (nel triennio) oppure che riceve un nuovo incarico di agenzia (nel triennio) dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto

– che abbia meno di 31 anni di età (quindi NON devono ancora aver compiuto 31 anni) al momento del conferimento di ciascuno degli incarichi interessati (poi, una volta conferito l’incarico, l’agevolazione permane anche se nel frattempo li compie)

  • Durata dell’agevolazione

– Tre anni dal primo incarico purchè conferito nel 2021, 2022 o 2023 (quindi la scadenza dei tre anni di agevolazione dipende dall’anno in cui il primo mandato vien conferito e può quindi anche scadere oltre il 2023. Ad esempio: primo incarico conferito nel 2022, scadenza agevolazione 2024)

– l’agevolazione si applica a tutti i mandati oltre al primo conferiti nel 2021, 2022 e 2023: la particolarità è che per questi ulteriori mandati l’aliquota dipenderà dall’anno “di ingresso” rispetto al periodo (esempio: primo incarico conferito nel 2021: aliquota 11%, secondo incarico conferito nel 2022: aliquota direttamente 9%)

la scadenza delle agevolazioni per tutti è alla fine del terzo anno dal primo incarico

L’Enasarco, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione anche un proprio documento con istruzioni e alcuni esempi, ma se avete dubbi o necessità di assistenza siamo a vostra disposizione.

Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

Tempo di lettura: 3 minuti

Aliquote Enasarco 2021Aliquote Enasarco 2021: le aliquote Enasarco “ordinarie” così come massimali e minimali sono invariati rispetto all’anno 2020 (salvo solo la rivalutazione dell’importo dei massimali e minimali che l’Enasarco renderà nota a fine febbraio).

C’è però una importante novità dal 1.1.2021 che riguarda quelli che sono stati definiti “giovani agenti“, i quali, se rientrano nelle condizioni descritte di seguito, potranno godere di aliquote Enasarco ridotte e di minimali dimezzati.

Riepiloghiamo quindi quali sono i massimali e minimali Enasarco 2021 (primo versamento: 20 maggio 2021)

Aliquote Enasarco 2021 per Agenti Ditte individuali e società di persone

Le aliquote Enasarco 2021 e i massimali e minimali per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE

– per i plurimandatari è ancora di Euro 25.682,00 oltre rivalutazione

– per i monomandatari è ancora di Euro 38.523,00 oltre rivalutazione

MINIMALE

– per i plurimandatario è Euro 431,00 oltre rivalutazione

– per i monomandatari Euro 861,00 oltre rivalutazione

La rivalutazione sarà resa nota dall’Enasarco alla fine di febbraio.

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquote Enasarco 2021 per Agenti Società di capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2021 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquote Enasarco 2021 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

Sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2021 (primo versamento 20 maggio 2021) l’Enasarco ha introdotto importanti novità sul calcolo delle percentuali Enasarco in caso di conferimento di mandati a “giovani agenti”.

In particolare, in base al nuovo art. 5bis del Regolamento Enasarco, l’Enasarco ha previsto aliquote e minimali ridotti per tre anni.

Vediamo in che termini.

Cosa si intende per “giovani agenti”

Per “giovane agente” si intende:

–  agente ditta individuale (quindi non società nè di persone nè di capitali) con meno di 31 anni di età (quindi NON devono ancora aver compiuto 31 anni) al momento del conferimento di ciascuno degli incarichi interessati (poi, una volta conferito l’incarico, l’agevolazione permane anche se nel frattempo li compie)

– che riceve un mandato di agenzia per la prima volta

oppure:

– che riceve un nuovo mandato di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto

Come funziona l’agevolazione per i “giovani agenti”

Il primo incarico al “giovane agente” (o il nuovo incarico al’ “giovane agente” dopo l’ultimo di tre anni prima) deve essere conferito nel triennio 2021-2023

Una volta che il primo incarico (o il nuovo incarico alle condizioni specificate) viene conferito all’interno di questo triennio, l’agevolazione permane per i 3 anni successivi consecutivi (quindi può scadere anche dopo il 2023. Es: mandato conferito il 2022 – i 3 anni scadono nel 2024) e riguarda anche tutti i successivi mandati oltre al primo conferiti fino alla scadenza della durata dell’agevolazione (in questo caso le aliquote per i successivi mandati dipenderanno dall’anno – rispetto ai 3 successivi – in cui vengono conferiti)

Alla scadenza del terzo anno di agevolazione, le agevolazioni scadono per tutti i mandanti conferiti durante i tre anni.

Ammontare delle aliquote Enasarco ridotte

In caso di conferimento di mandato ad un “giovane agente” nel corso del triennio 2021-2023, alle condizioni sopra indicate, si applicano le seguenti aliquote Enasarco ridotte:

  • primo anno di durata dell’agevolazione: 11% (sempre al 50% quindi 5,50% a testa) (quindi a tutti i mandati conferiti in questo anno al “giovane agente” viene applicata la percentuale Enasarco del 11%)
  • secondo anno di durata dell’agevolazione: 9% (4,50% a testa) (questa percentuale Enasarco del secondo anno si applica ai mandati conferiti nel primo anno e a quelli successivi conferiti nel secondo anno, che partono quindi con questa aliquota)
  • terzo anno di durata dell’agevolazione: 7% (3,50% a testa) (questa percentuale Enasarco del terzo anno si applica ai mandati conferiti nel primo anno e a quelli successivi conferiti nel terzo anno, che partono quindi con questa aliquota)

L’importo dei massimali su cui calcolare le percentuali Enasarco ridotte rimane quello “ordinario” (cambia quindi solo l’aliquota).

NOTA BENE: Al momento dell’iscrizione del mandato, se sussistono le condizioni, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”. Non è chiaro se l’Enasarco preciserà anche l'”anno” dell’agevolazione (se primo, secondo o terzo) che sarebbe utile per poter sapere quale aliquota esattamente debba essere trattenuta in fattura

Ammontare minimale

In caso di conferimento di mandato ad un “giovane agente” nel corso del triennio 2021-2023, che abbia le condizioni sopra descritte, i minimali degli anni in cui vale l’agevolazione sono ridotti al 50%.

L’Enasarco, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione anche un proprio documento con istruzioni e alcuni esempi, ma se avete dubbi o necessità di assistenza siamo a vostra disposizione.

Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari