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Sanzioni EnasarcoSanzioni Enasarco: l’Enasarco può fare ispezioni e applicare sanzioni. Ma a quanto ammontano?

Vediamolo di seguito anche con un excursus sulle principali situazioni analizzate dall’Enasarco durante le visite ispettive

Sanzioni Enasarco: cosa è l’Enasarco

Il nome Enasarco anzitutto significa: Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio

Si tratta di un Ente di previdenza e assistenza integrativa in favore degli agenti di commercio, “finanziato” con il versamento periodico dei contributi.

In pratica, per la casa mandante, è un po’ come l’INPS dei dipendenti: così come deve dichiarare e versare all’INPS i contributi dei propri dipendenti deve dichiarare e versare all’Enasarco i contributi degli agenti di commercio.

Come con i dipendenti infatti, anche se una parte dei contributi rimane a carico dell’agente, l’obbligo di versamento ricade interamente sull’azienda, che quindi deve versare sia la propria quota sia quella a carico agente.

In particolare, il contributo si calcola sulle provvigioni maturate dall’agente in misura prestabilita e diversa a seconda che l’agente sia un agente individuale/società di persone o società di capitali. Per le aliquote, massimali e minimali e relativa ripartizione per il 2024 puoi vedere qui. 

Ricade anche in capo alla casa mandante quella di iscrivere il contratto di agenzia (l’agente non può iscriversi da solo all’Enasarco). Anche per la comunicazione di cessazione l’obbligo è in capo alla mandante ma l’agente in caso di cessazione può a propria volta farne comunicazione per poter poi ottenere la liquidazione del FIRR.

Cosi come l’INPS può fare ispezioni, anche l’Enasarco può quindi fare ispezioni, solitamente venendo in azienda.

Vediamo cosa gli ispettori Enasarco vengono a controllare solitamente.

Sanzioni Enasarco: verifiche principali durante le ispezioni

Quando l’Enasarco avvia una ispezione in azienda, vuole sostanzialmente andare a verificare che i contributi dovuti sui rapporti di agenzia, di cui si avvale o si sia avvalsa la casa mandante, siano regolarmente calcolati e pagati.

Per fare questa verifica, solitamente analizza tre casistiche:

  1. i contratti di agenzia già regolarmente iscritti
  2. i contratti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale
  3. i contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’estero

Contratti di agenzia già regolarmente iscritti

Rispetto a questa casistica, l’Enasarco verifica una serie di aspetti, i principali sono:

  • se i contributi siano stati versati nei tempi previsti
  • se sono stati calcolati correttamente
  • se le distinte siano state compilate e inviate
  • se le comunicazioni di iscrizione e cessazione dei mandati all’Enasarco siano avvenute nei tempi previsti

Si tratta della parte della verifica magari più “lunga” e analitica ma solitamente più semplice.

Rapporti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale

Questa è invece sicuramente la parte più delicata dell’ispezione per la casa mandante.

Non è raro infatti il caso che la casa mandante si avvalga di procacciatori o di altri soggetti che procurano ordini, affari o clienti.

In tali casi l’azienda spesso non si rende conto di avere in corso rapporti potenzialmente “a rischio” sanzioni Enasarco.

Rapporti di procacciamento d’affari

Molte volte la casa mandante ritiene che sia sufficiente avere scritto nel contratto con l’altra parte che si tratti di un “procacciamento d’affari”, e che il procacciatore operi “occasionalmente”, per stare tranquilla e poter sostenere di non avere a che fare con rapporti di agenzia senza incorrere in sanzioni Enasarco.

Trascura tuttavia frequentemente alcuni principi che, se considerati, l’avrebbero potuta portare a scelte diverse o per lo meno a scelte più consapevoli.

I principi che spesso ignora sono:

  1. non basta “chiamare” un contratto in un certo modo perché lo sia, così come non basta che ci sia scritto “occasionale” da qualche parte. Nel diritto vale la “sostanza” non la forma;
  2. la “sostanza”, per quanto riguarda i “finti” procacciatori d’affari, si ricava ad esempio:
    • dalla frequenza e periodicità con cui le provvigioni vengono pagate/fatturate (tutti i mesi, tutti i trimestri ecc);
    • dalla causale generica indicata nelle fatture (es. “provvigioni trimestre ….”) senza specifica dei pochi specifici affari che l’Enasarco si aspetta di trovare se fosse “davvero” un procacciatore;
    • dal fatto che il procacciatore fa regolarmente l’agente per altri o è iscritto alla Camera di Commercio come agente di commercio;
    • dalla qualifica del reddito nella CU compilata dalla casa mandante con la sigla “R” (contratto di agenzia plurimandatario);
    • dal riconoscimento di acconti o anticipi;

con  questi elementi si “salvano” dalle sanzioni Enasarco a volte quei rapporti con soggetti che maturano provvigioni inferiori a euro 5.000 all’anno, ma solo perché l’Enasarco, pur non essendovi alcun obbligo o automatismo, si convince che siano occasionali;

3. la sostanza si ricava paradossalmente molte volte anche dal tenore delle clausole contenute nello stesso contratto di procacciamento che apparentemente dovrebbe dire l’opposto.

In particolare, non sono infrequenti clausole di questo tipo:

    • obbligo di rispettare le direttive del preponente e attenersi a listini, condizioni ecc.
    • durata
    • zona
    • esclusiva
    • provvigione predeterminata per qualsiasi affare

che sono tendenzialmente incompatibili con un rapporto di procacciamento (consulta anche: Procacciatore d’affari o agente di commercio? Attenzione, 2 indizi fanno una prova)

Contratti di “consulenza commerciale”

Anche i contratti chiamati di “consulenza commerciale” finiscono sotto la lente dell’Enasarco.

Non è infrequente infatti che nel contratto firmato con il “consulente” risulti espressamente che la “consulenza” consiste nello “sviluppo della clientela” o nello “sviluppo del fatturato” da parte del consulente, e che il compenso sia previsto come una percentuale sugli affari procurati dal consulente.

Anche in questo caso, spesso è proprio il contenuto del contratto firmato tra le parti che “gioca contro” l’azienda perchè, senza rendersi conto, vengono inserite clausole che lasciano intendere che il compito del soggetto sarà quello di andare direttamente in giro a vendere.

Il consulente, invece, dovrebbe fare consulenza all’aziendala quale poi applicherà le “dritte” del consulente al proprio modo di vendere attraverso la propria rete di vendita, di cui non dovrebbe quindi far parte il consulente stesso.

In contratti come questo, peraltro, non si discute nemmeno dell'”occasionalità” della prestazione del consulente, risultando pacifica la continuità e stabilità del rapporto vista la “durata” prevista nel contratto (consentendo quindi all’Enasarco di trovare già “pronto” questo presupposto).

A quel punto quindi l’Enasarco potrà trarre il proprio convincimento rispetto al fatto che anzichè di un consulente si tratti di un agente se emergerà che:

    • il computo del consulente è quello di procurare ordini o clienti direttamente;
    • il compenso è una percentuale delle vendite che procura;
    • il soggetto magari è iscritto in Camera di Commercio come agente;
    • in caso di versamento delle ritenute d’acconto, queste siano nella misura del 23% sul 50% anzichè del 20% (sei il soggetto non è del tutto iscritto in Camera di Commercio) o nessuna (se il soggetto è iscritto in Camera di Commercio in quanto prestazione di servizi)

In situazioni come queste, la possibilità che la mandante incorra in sanzioni Enasarco è tutt’altro che remota.

Contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’Estero

Anche questa ipotesi è spesso trascurata dalle case mandanti che talvolta ritengono sia sufficiente affidare all’agente italiano una zona estera per non dover essere tenuta a iscrivere l’agente all’Enasarco e non incorrere in sanzioni Enasarco.

Questa impostazione poteva valere un tempo.

Nel 2013 la situazione si è modificata.

Si è modificata in particolare la definizione di agente “italiano”, presupposto per il versamento dei contributi, che non dipende più solo dalla zona assegnata, bensì da altre caratteristiche che se ritenute qualificanti identificano l’agente come italiano anche se opera all’estero.

Ne ho parlato più diffusamente in questo articolo in cui puoi approfondire il tema.

Per riepilogare, va anzitutto distinto se la zona estera appartiene all’Unione Europea oppure no, perché bisogna fare riferimento alle convenzioni internazionali in materia di “sicurezza sociale” (quelli che regolano, tra l’altro, gli aspetti contributivi dei lavoratori).

Per i “lavoratori” europei, vige apposito Regolamento (Reg. CE 883/2004) in base al quale l’agente è considerato residente nel paese dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività. In caso di paesi “extra UE” bisogna invece verificare la sussistenza di specifiche convenzioni con l’Italia.

In base al Regolamento 883/2004, il concetto di “sostanziale” viene inteso in termini “quantitativi” e non “qualitativi”. Quindi il collegamento al Paese di operatività viene ravvisato non solo rispetto alla zona di lavoro, ma anche rispetto a dove l’agente ha la propria sede/residenza, quello in cui dichiara il reddito e paga le tasse ecc..

Quindi un agente residente/con sede in Italia, iscritto alla Camera di Commercio italiana, che paga le tasse in Italia, al quale viene assegnata ad esempio la Germania, sarà comunque considerato un agente “italiano” ai fini delle sanzioni Enasarco.

Sanzioni Enasarco: a quanto ammontano

Fatte queste premesse, di seguito si riporta riepilogo delle principali sanzioni Enasarco.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato nel Regolamento Enasarco dagli articoli 33 e seguenti.

In sostanza le sanzioni si dividono tra sanzioni in misura “ridotta” e sanzioni in misura “ordinaria”.

Le sanzioni Enasarco “ridotte” (con limite massimo fino al 50% del contributo non versato) sono quelle di cui l’azienda può approfittare se, ricevuto il verbale ispettivo con somme da versare, vi provvede entro 60 giorni (o fa richiesta di pagamento rateale nei 60 giorni).

Le sanzioni Enasarco “ridotte” si basano sull’applicazione del T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) oltre un certo numero di punti in base all’infrazione e con una soglia massima rispetto al contributo non versato (40% o 50% a seconda dei casi). Attualmente (8/7/2024) il T.U.R. è pari al 4,25% (dal 12.6.2024)

La cosa da considerare è che l’Enasarco, per tutti gli anni in cui sono accertate violazioni, applica il T.U.R. vigente al momento dell’ispezione e non quindi quello vigente tempo per tempo.

Le sanzioni Enasarco “ordinarie” invece sono quelle che vengono ricalcolate se l’azienda per qualsiasi motivo (compreso ad esempio quello di voler impugnare o fare opposizione al verbale) non paga nei 60 giorni. In questo caso il limite massimo è il 60% del contributo non versato.

In caso di superamento delle soglie massime di sanzione, sui giorni di ulteriore ritardo vengono applicati gli interessi moratori  attualmente (8/7/2024) pari al 4,5% (dal 1.1.2024).

Tabella riepilogativa sanzioni Enasarco (art. 33 e seguenti Reg. Enasarco)

Eccola tabella riepilogativa delle sanzioni Enasarco (art. 33 e segg. Reg. Enasarco):

Tabella sanzioni Enasarco

Sanzioni Enasarco: fino a quanto indietro può andare l’ispezione

Nelle verifiche, per il calcolo dei contributi non versati e le sanzioni Enasarco, l’Ente può andare indietro al massimo di 5 anni.

La prescrizione dei contributi è infatti di 5 anni (c’è un tematica complessa in caso di segnalazione da parte dell’agente, ma di fatto l’Enasarco non retrocede oltre 5 anni).

Il calcolo dei 5 anni viene fatto rispetto alle date di scadenza di pagamento dei contributi (20/2, 20/5, 20/8, 20/11).

Sanzioni Enasarco: e il FIRR?

Discorso a parte merita il FIRR.

Il FIRR infatti pur venendo versato all’Enasarco, non ha natura “contributiva”.

Il FIRR è infatti solo una quota pre-accantonata delle indennità di fine rapporto.

L’obbligo di versamento del FIRR non è previsto per legge come per i contributi, bensì attualmente dalla contrattazione collettiva (per quanto l’Enasarco nei decreti ingiuntivi faccia riferimento a decreti legislativi del 1959 che tuttavia ormai dovrebbero essere considerati decaduti).

Resta il fatto che se la casa mandante nulla dice in sede di ispezione riguardo al fatto – se fosse possibile dirlo – di non applicare la contrattazione collettiva (cioè gli l’AEC), l’Enasarco calcolerà anche il FIRR.

Salvo in ogni caso una ipotesi, e cioè che il rapporto con l’agente nel frattempo sia cessato.

Con la cessazione del rapporto, infatti, cessa anche l’obbligo di versare il FIRR, che a quel punto torna ad essere una questione “privata” tra le parti.

Qualora invece il rapporto fosse ancora in corso al momento dell’ispezione Enasarco, e la mandante nulla eccepisse in merito al fatto di non essere tenuta a versare il FIRR, allora l’Enasarco calcolerà anche questa voce.

Le sanzioni Enasarco però in caso di tardivo pagamento sono diverse e inferiori rispetto a quelle dei contributi.

La sanzione è infatti pari ad un interesse di mora annuo pari al doppio del T.U.R. (ex T.U.S. – Tasso Ufficiale di Sconto), come previsto all’art. 8, lett h) Convenzione tra associazioni sindacali e di categoria e l’Enasarco del 1992.

Sanzioni Enasarco: tempi di pagamento della sanzione e ricorsi

Si accenna ai rimedi previsti contro il verbale di accertamento delle sazioni Enasarco.

Sono previste due tipi di azioni, una facoltativa e l’altra, nel caso, obbligatoria.

La prima, facoltativa, è un ricorso rivolto ai “superiori” degli ispettori. Si chiama ricorso “gerarchico” perchè è un ricorso “interno” rivolto sempre all’Enasarco (e anche all’Ispettorato del Lavoro se si discute della natura del rapporto), di natura solo “amministrativa” e non “giudiziaria”.

La durata è di diversi mesi, anche 6 o 7, e non sospende i termini di pagamento.

Di conseguenza, sicuramente questa scelta farà decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente ricalcolo poi delle sanzioni in misura “ordinaria” in caso di rigetto.

Anche se solo “facoltativa” spesso questa azione viene fatta “per completezza” e per non lasciare nulla di intentato.

Deve però esservi consapevolezza che l’esito il più delle volte sarà negativo per l’azienda.

Quindi rimane sconsigliato puntare tutto sul “ricorso gerarchico”: il rischio è solo farsi ricalcolare la sanzione maggiorata.

Ha senso se la scelta si inserisce in una decisione più ampia dell’azienda di arrivare fino in fondo e quindi di fare anche la seconda azione che di seguito descrivo.

La seconda azione è quella “obbligatoria” se si vuole impugnare il verbale.

Si tratta dell’opposizione a decreto ingiuntivo che l’Enasarco deve chiedere al Tribunale del Lavoro di Roma e poi notificare.

Il verbale di accertamento infatti di per sè non è un “titolo” che l’Enasarco possa direttamente azionare (ad esempio per fare un pignoramento).

Per poterlo utilizzare l’Enasarco deve prima passare dalla richiesta di un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro di Roma e notificarlo.

L’azienda in tal caso se vuole opporsi deve promuovere una opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni da quando riceve la notifica dell’ingiunzione.

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si apre una causa in cui si discuterà delle eccezioni sollevate dalla casa mandante (spesso ad esempio del fatto che i procacciatori erano veri procacciatori e non agenti).

Sarà poi il Tribunale a decidere con sentenza.

Se l’esito fosse negativo per l’azienda, a quel punto l’Enasarco potrà usarla per fare il pignoramento se l’azienda continuasse a non pagare.

Anche in questo caso il tutto avverrà ben oltre il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente quindi ricalcolo delle sanzioni in misura ordinaria in caso di esito negativo.

Si segnala che i decreti ingiuntivi possono essere emessi anche provvisoriamente esecutivi (cioè l’azienda, per evitare eventuali pignoramenti dell’Enasarco, potrebbe essere tenuta a pagare anche prima della sentenza e poi a fare la causa).

La scelta quindi di non pagare e opporsi al verbale deve rimanere una scelta ben ponderata anche in base al grado di rischio emerso durante l’ispezione, per evitare di incorrere in aggravi delle sanzioni fino al 60% del contributo non versato oltre alle spese legali.

***

Se sei un’azienda, o un professionista incaricato, che si ritrova in una delle situazioni che ho descritto sopra e ha necessità di supporto, possiamo offrirti assistenza, fornirti un’analisi del rischio e valutare possibili rimedi. Entra in contatto con noi cliccando qui.

Buon lavoro!

Angela Tassinari

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Agenti italiani operanti all’estero: vanno iscritti all’Enasarco?

agenti operanti all'esteroLa risposta è: dipende

Dall’1.1.2004 l’Enasarco, all’art. 2, comma 1, dei suoi Regolamenti ha detto che:

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti … che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia“.

In sostanza da tale data non c’è più l’obbligo – fino ad allora in vigore – di iscrizione automatica dell’agente operante all’estero per il solo fatto di essere stato incaricato da una preponente italiana.

Con Ordine di Servizio del 22.4.2004, l’Enasarco precisava che dovevano essere iscritti alla Fondazione Enasarco (solo) gli agenti che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale, escludendo quindi tutti gli altri.

L’Enasarco faceva poi salvo l’obbligo di mantenere l’iscrizione per quegli agenti già iscritti alla Fondazione alla data del 31 dicembre 2003 (cioè prima dell’entrata in vigore delle modifiche).

Quindi, anzitutto, la questione non si pone per quegli agenti che, pur attualmente operando all’estero, risultino già iscritti alla Fondazione Enasarco ante 31.12.2003: per questi agenti, pur operanti all’estero, sarà sempre obbligatoria l’iscrizione da parte della mandante italiana, senza alcuna ulteriore indagine.

Per gli agenti operanti all’estero già iscritti all’Enasarco alla data del 31.12.2003 rimane sempre obbligatoria l’iscrizione alla Fondazione

Per gli agenti iscritti invece all’Enasarco dopo il 1.1.2004, o non ancora iscritti all’Enasarco, che “operino all’estero” , quale è la situazione?

La questione sembrava inizialmente semplice.

Le prime interpretazioni all’alba dell’entrata in vigore del Regolamento Enasarco del 2004, ottimisticamente facevano riferimento al concetto di “zona assegnata” e di operatività dell’agente con riferimento alla singola mandante, andando a verificare dove l’agente raccogliesse materialmente gli ordini o svolgesse l’attività tipica di agenzia (ricevimento clienti ecc).

Se tali attività risultavano solo svolte all’estero, si riteneva che l’agente non andasse iscritto all’Enasarco ancorchè l’agente avesse sede “amministrativa” o “fiscale” in Italia (e quindi a condizione che presso tali sedi non venisse svolta attività “commerciale”).

In altre parole, l’assegnazione all’agente unicamente di un territorio estero (ad esempio: Francia) sembrava sufficiente per escludere l’obbligo di iscrizione, anche se l’agente aveva residenza o sede in Italia e a condizione che qui non svolgesse attività commerciale ma solo di tipo “amministrativo”.

Nel 2013 tuttavia il Regolamento Enasarco è stato nuovamente modificato e pur mantenendo uguale il comma 1 dell’art. 2, ha modificato il comma 2 prevedendo: “Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale“.

La “traduzione” di questo comma è arrivata con la “famosa” Risposta ad Interpello n. 32/2013 del Ministero del Lavoro, resa allo scopo di chiarire definitivamente la questione.

La faccenda si è invece ulteriormente complicata, o, per lo meno,  si sono di fatto notevolmente ristretti i casi in cui l’Enasarco ammetta ora la possibilità, per un agente italiano operante all’estero, di non essere iscritto all’Enasarco.

Con tale Risposta ad Interpello, infatti, il Ministero del Lavoro, applicando, per l’appunto, la normativa europea (in particolare il Regolamento CE 883/2004) ha stabilito che, affinchè un agente residente in Italia e operante all’estero non debba essere iscritto all’Enasarco, si deve andare a vedere dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività.

Il punto è che per “sostanziale” ai sensi del citato Regolamento CE 883/2004 non si intende la parte “qualitativa” bensì la parte “quantitativa” dell’attività, senza quindi che si tratti necessariamente della “parte principale” dell’attività stessa.

In particolare, la “parte sostanziale” dell’attività viene determinata con riguardo ai criteri indicativi di “fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito” (art. 14, par. 8). Se, in base a tali criteri, si raggiunge il 25% del valore dell’attività, il Regolamento prevede che vada applicata la normativa dello stato di residenza (quindi quella italiana).

Se il 25% del valore dell’attività determinata secondo i parametri elencati non fosse raggiunto, si applicherebbe la normativa dello Stato in cui l’agente mantiene il proprio “centro di interessi”.

Per stabilire dove sia il “centro di interessi”, il Regolamento CE prevede che vadano considerati “tutti gli elementi che compongono le attività professionali dell’agente, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze”.

In caso di agenti italiani operanti all’estero va verificato dove svolgano la parte “quantitivamente” maggiore dell’attività o dove sia l’effettivo “centro di interessi”

Mettendo insieme tutti questi principi, i verbali ispettivi Enasarco hanno gioco facile per sostenere che, in presenza di elementi quali:

  • residenza o sede della ditta o della società di agenzia in Italia
  • iscrizione alla Camera di Commercio Italiana
  • redditi dichiarati in Italia
  • iscrizione all’Enasarco da parte di altre ditte mandanti

sussista o il requisito dell'”attività sostanziale” o quello del “centro di interessi“, e quindi è ormai frequente che l’Enasarco proceda a contestare l’omessa contribuzione.

Per di più, se anche fossero venuti meno i requisiti dell'”attività sostanziale” o del “centro di interessi”, per 24 mesi ancora da quando sono venuti meno continuerebbe ad applicarsi la legge italiana (art. 12, par 2, Regolamento CE 883/2004).

Ne deriva quindi che la mera assegnazione di una zona “estera” non è più sufficiente ad escludere il rischio che l’Enasarco in sede ispettiva contesti la mancata iscrizione degli agenti italiani operanti all’estero.

L’assegnazione di una zona estera non è più sufficiente ad escludere il rischio che l’Enasarco in sede ispettiva contesti la mancata iscrizione 

In pratica per l’Enasarco, affinchè un agente italiano operante all’estero possa sottrarsi all’iscrizione Enasarco deve di fatto “vivere” all’estero, o pagare le tasse all’estero, o essere iscritto agli istituti amministrativi esteri. Insomma deve dimostrare di avere un legame sostanziale con il Paese estero, non semplicemente dato dall’assegnazione di una zona estera in contratto.

Le conseguenze in caso di mancato versamento dei contributi comportano il conteggio di tutti i contributi non versati nei 5 anni addietro (limite della prescrizione) oltre alle sanzioni e agli interessi. Per una panoramica sull’ammontare dei contributi vigenti nel corso degli anni puoi scaricare il nostro E-book gratuito L’Enasarco in 6 tabelle riepilogative

Contattaci se sei una casa mandante con agenti esteri o hai subito un accertamento ispettivo e vuoi sapere cosa fare. Possiamo offrirti il parere e l’assistenza necessaria.

Nel frattempo, come sempre, buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari