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indennità suppletiva di clientela e pensionamento agenteIndennità suppletiva di clientela e pensionamento dell’agente di commercio: in caso di dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento l’indennità suppletiva di clientela è dovuta?

Ipotizziamo che riceviate dal vostro agente una comunicazione di dimissioni perchè va in pensione e conclude chiedendovi, tra le altre cose, l’indennità suppletiva di clientela. Ha ragione?

Vediamo in quali casi è dovuta e quando non lo è.

Cos’è l’indennità suppletiva di clientela

Anzitutto ricordiamo cos’è l’indennità suppletiva di clientela.

L’indennità suppletiva di clientela è “una” delle tre voci che compongono l’indennità di fine rapporto disciplinata dai principali Accordi Economici Collettivi (o AEC).

I principali Accordi Economici Collettivi sono: AEC 30.7.2014 settore Industria, AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, AEC  16.2.2009 settore Commercio (aggiornato con accordo 29.3.2017) (per maggiori approfondimenti su cosa e quanti sono gli AEC approfondisci qui!)

Le tre voci disciplinate dai principali Accordi Economici Collettivi sono: il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.

L’indennità suppletiva di clientela non è quindi “tutta” l’indennità di fine rapporto degli Accordi Economici Collettivi, ma solo una di queste tre voci.

Quando di regola l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

In generale, l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela degli AEC quando:

  • il rapporto cessa per iniziativa della Casa Mandante (quindi attraverso un recesso ordinario con preavviso – o con preavviso pagato)
  • il rapporto cessa per dimissioni dell’agente a fronte di un grave inadempimento della Casa Mandante (dimissioni per giusta causa

In linea generale quindi, in caso di dimissioni dell’agente per motivi personali, l’agente non ha diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Eccezioni alla perdita dell’indennità di clientela in caso di dimissioni dell’agente

Gli AEC prevedono alcune eccezioni rispetto alla perdita del diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni da parte dell’agente di commercio.

In particolare, secondo l’AEC 30.7.2014 settore Industria, l’AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, l’agente di commercio mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nei seguenti casi:

  • dimissioni conseguenti a invalidità permanente e totale;
  • dovute a infermità e/o malattia che non consentono la prosecuzione del rapporto
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS

semprechè questi eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del contratto.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede casi analoghi con una lieve differenze lessicale riguardo alle dimissioni per pensionamento.

Gli AEC 2014 settore Industria e PMI infatti prevedono espressamente che le dimissioni siano “successive” al conseguimento della pensione da parte dell’agente di commercio. L’AEC 2009 settore Commercio prevede invece che le dimissioni siano “dovute al” pensionamento (non dice espressamente che debbano anche essere “successive”).

L’AEC 2009 settore Commercio prevede altresì espressamente che l’indennità suppletiva di clientela sia dovuta anche in caso di decesso dell’agente di commercio (se hai necessità di affrontare questo evento trovi indicazioni qui)

A quali agenti di commercio spetta l’indennità di clientela in caso di pensionamento

Stabilito che i principali AEC prevedono che l’agente mantenga il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche in caso di dimissioni per pensionamento, quali agenti esattamente possono avvalersi di questa eccezione?

Il pensionamento (così come le altre ipotesi di malattia/infortunionio o decesso) è un evento che riguarda la persona fisica.

In altre parole, non sono eventi che riguardino le “società”. Le società cioè non vanno in pensione, nè si ammalano o si infortunano.

Di conseguenza, l’eccezione vale di norma solo per gli agenti “individuali”, cioè per gli agenti che svolgono la loro attività in forma individuale, come persone fisiche.

Non vale invece per gli agenti che operano in forma “societaria”, ad esempio in caso di agenti organizzati come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.

In altre parole l’eccezione non vale in caso di pensionamento del “socio” della società di agenzia.

Qualora dunque il contratto di agenzia fosse in corso con un agente organizzato in forma di società, ad esempio s.n.c., e riceveste delle dimissioni motivate dal pensionamento “del socio”, si tratterebbe di dimissioni “normali” dell’agente che comportano la “perdita” del diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Per ulteriore approfondimento ne tratto nel mio articolo “Agente che va in pensione. Non spetta l’indennità suppletiva di clientela in caso di società

Quando l’agente di commercio deve comunicare le dimissioni per pensionamento se non vuole perdere l’indennità suppletiva di clientela

Secondo gli AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria, l’eccezione per cui l’agente mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni per pensionamento, vale se le dimissioni sono “successive” al conseguimento del pensionamento.

Di conseguenza, l’agente per avvalersi di questa eccezione, deve comunicare le dimissioni dopo che ha già conseguito il diritto ad andare in pensione e non “in vista” del conseguimento di tale diritto.

In altre parole, le dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento dovrebbero essere formulate in questo modo: “premesso che in data XX/XX/XXXX ho conseguito il diritto ad andare in pensione, ecc. ecc.”

Una formulazione invece del tipo: “premesso che in data XX/XX/XXXX andrò in pensione” varrà sempre come dimissioni ma può non essere valida ai fini di ottenere il riconoscimento anche dell’indennità suppletiva di clientela perchè nel momento in cui le dimissioni sono state comunicate, l’agente non aveva ancora effettivamente conseguito il diritto al pensionamento.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede come sopra accennato una formulazione lievemente diversa, precisando che deve trattarsi di dimissioni “dovute a” pensionamento, senza cioè espressamente specificare “successive a”.

Tuttavia, poichè il requisito deve essere effettivo e non meramente potenziale, anche in caso di applicazione dell’AEC settore Commercio l’agente dovrebbe poter dimostrare di aver già conseguito tale diritto e dunque anche in questo caso si ritiene che debbano essere “successive” al conseguimento.

In caso di dimissioni per pensionamento, l’indennità suppletiva di clientela è l’unica indennità che l’agente può richiedere?

Questo è un altro tema interessante che ti accenno.

Come dicevo l’indennità suppletiva di clientela è una delle tre voci dell’indennità di fine rapporto disciplinata dagli AEC.

Tra queste anche l’indennità meritocratica.

Inoltre, ricordo che esiste anche l’indennità di fine rapporto disciplinata direttamente dal codice civile (art. 1751 c.c.)

Queste indennità che fine fanno in caso di pensionamento? L’agente ha diritto di richiederle?

Il tema è complesso posso peraltro brevemente riassumere in questo modo.

L’AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria fanno espressamente riferimento anche all’indennità meritocratica in caso di dimissioni per pensionamento. L’AEC Commercio invece no.

Rispetto a quella del codice civile, va tenuto conto che il codice civile prevede che l’agente abbia diritto all’indennità dell’art. 1751 c.c. in caso di dimissioni per ragioni di “vecchiaia” tale per cui non si possa più chiedere all’agente di continuare a lavorare.

Questo concetto è diverso dal semplice “pensionamento” che infatti non impedisce all’agente di continuare a lavorare.

Di conseguenza, in caso di dimissioni per pensionamento il fatto che l’indennità suppletiva di clientela risulti dovuta non significa che, indipendentemente dai requisiti, siano dovute anche le altre voci (indennità meritocratica e/o indennità del codice civile).

Per queste indennità infatti anche le dimissioni per pensionamento possono risultare delle dimissioni “ordinarie” per motivi personali e quindi non dare diritto all’agente ad altro se non all’indennità suppletiva di clientela.

Per approfondire il tema delle indennità di fine rapporto e delle differenze tra loro  questo post potrebbe esserti molto utile!

Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha diritto all’indennità suppletiva di clientela o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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Agente generale e indennità di fine rapporto: è dovuta? E come si calcola?

agente generale e indennità di fine rapportoLa questione si pone ogni volta in cui all’agente di commercio viene affidato (anche) l’incarico di coordinamento di tutta o parte la rete di vendita.

Alla fine del rapporto, quando è la mandante che decide di interromperlo, si apre il tema del conteggio dell’indennità di fine rapporto.

Il tema dell’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio è già di per se un tema complesso, o perchè si sovrappongono le indennità degli A.E.C. con quella del codice civile (l’art. 1751 c.c.),  e non è sempre chiaro quale prevalga, o c’è solo quella del codice civile (nel caso in cui gli A.E.C. non si applichino), e allora non c’è nemmeno un calcolo matematico di riferimento.

Quando, a quello dell’agente, si aggiunge anche l’incarico di agente “generale” (o di “coordinatore”, o di “area manger”, o di “ispettore”, ecc), la faccenda “agente generale e indennità” si complica ancora di più.

La domanda infatti che si pone è: nella base per il calcolo delle indennità di fine rapporto, le provvigioni maturate come agente generale si calcolano o no?

Di recente è al riguardo intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.  25740 del 15.10.2018, che ha fornito una importante indicazione.

Questa sentenza ha infatti stabilito che nell’ipotesi di agente generale e indennità, nel calcolo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (cioè l’indennità del codice civile) le provvigioni relative al compenso come coordinatore non vadano conteggiate.

Agente generale e indennità di fine rapporto: per la Cassazione le provvigioni maturate come agente generale non si considerano nel calcolo

Questo cosa significa?

Per rispondere dobbiamo fare un piccolo passo indietro.

L’art. 1751 c.c. è la norma del codice civile che disciplina i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio. Questa norma prevede che all’agente spetti, a certe condizioni, come indennità massima, una somma pari alla media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni (o del minor periodo) di durata del rapporto.

Applicando il principio della Cassazione, dunque, per determinare l’importo “massimo” dell’indennità cui avrebbe diritto l’agente, si possono considerare unicamente le provvigioni maturate dall’agente nello svolgimento della sua attività diretta di vendita, togliendo” quindi le provvigioni che invece si riferiscono all’attività di coordinatore.

Per fare un esempio, ipotizziamo quindi che l’agente generale abbia maturato:

2013 Euro 70.000 totali di cui euro 25.000 come coordinatore ed euro 45.000 per provvigioni sulle sue vendite

2014 Euro 65.000 totali di cui euro 30.000 come coordinatore ed euro 35.000 per provvigioni sulle sue vendita

2016 Euro 85.000 totali di cui euro 35.000 come coordinatore ed euro 50.000 per provvigioni sulle sue vendite

2017 Euro 95.000 totali di cui euro 35.000 come coordinatore ed euro 60.000 per provvigioni sulle sue vendite

2018 Euro 80.000 totali di cui euro 40.000 come coordinatore ed euro 40.000 per provvigioni sulle sue vendite

Se si considerassero le provvigioni totali senza fare distinzioni e si calcolasse la media annua degli ultimi 5 anni, risulterebbe che l’agente potrebbe aver diritto, apparentemente, come indennità massima in base all’art. 1751 c.c., ad euro 79.000 ((70.000 + 65.000 + 85.000 + 95.000+ 80.000)/5).

Se invece si approfitta del principio stabilito dalla Cassazione, l’agente potrebbe aver diritto, come indennità massima in base all’art. 1751 c.c., ad Euro 46.000 ((45.000 + 35.000 + 50.000 + 60.000 + 40.000)/5) , cioè alla media annua delle sole provvigioni maturate dall’agente generale sulle sue vendite.

La differenza, come potete vedere, è importante.

Questo principio, dunque, pur non risolvendo la questione dell’ammontare esatto che poi spetta all’agente, sicuramente pone però anzitutto un “tetto” massimo che potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello che risulterebbe se non si operasse la distinzione tra i due conteggi.

In ogni caso, consente di orientarsi anche rispetto alle indennità degli A.E.C..

In particolare, lo stesso principio potrebbe valere sul calcolo dell'”indennità meritocratica”.

L’indennità meritocratica è quella “terza” componente dell’indennità dell’A.E.C. dopo il F.I.R.R. e l’indennità suppletiva di clientela.

Rispetto all’indennità meritocratica sia l’A.E.C. settore Industria sia quello del settore Commercio, prendono come riferimento la soglia massima prevista dall’art. 1751 c.c. (se poi nel tuo contratto è richiamato l’A.E.C. del settore Industria è molto importante che tu conosca la “nuova” indennità meritocratica e come si applica)

E dunque anche i parametri di riferimento che servono per arrivare al conteggio dell’indennità meritocratica (cioè, tra gli altri, l’ammontare delle provvigioni alle quali i due A.E.C. fanno riferimento) potrebbe valere il principio stabilito dalla Cassazione.

A certe condizioni, il principio si potrebbe estendere anche al conteggio delle provvigioni utili per il calcolo del F.I.R.R. e dell’indennità suppletiva di clientela, non fosse altro che  conteggiando l’indennità suppletiva (ma anche il F.I.R.R.) sul compenso del coordinatore (che di regola è una percentuale sulle vendite degli agenti coordinati) l’azienda rischia di pagare queste indennità due volte (una agli agenti coordinati e una al coordinatore) sempre sulle stesse vendite.

Ogni situazione è comunque a sè stante e richiede una valutazione specifica caso per caso.

Le variabili peraltro non sono finite.

Nella descrizione dell’agente generale, si è dato per scontato, perchè cosi dovrebbe essere, che l’agente generale maturi sia provvigioni come agente, sia il compenso per l’incarico accessorio di coordinamento.

In altre parole, non si è considerata l’ipotesi che l’agente generale maturi unicamente il compenso da coordinatore e quindi faccia unicamente il coordinatore.

Questa figura tuttavia presenta aspetti molto spinosi, rispetto ai quali il conteggio dell’indennità di fine rapporto potrebbe non essere il problema principale

Vi rimando per questa ipotesi al mio post L’Area Manager può essere un agente di commercio?

Se stai valutando l’ipotesi di interrompere il rapporto con il vostro agente generale, possiamo fornirti l’assistenza necessaria per valutare ogni aspetto, dal conteggio del costo delle indennità alle modalità di interruzione. Clicca qui per scoprire cosa possiamo fare per te e la tua azienda.

Buon lavoro!