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Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025L’indennità “meritocratica” è quella componente dell’indennità di fine rapporto regolata dagli Accordi Economici Collettivi.

Sulle voci che in generale compongono l’indennità di fine rapporto regolata dagli A.E.C. e sulla differenza tra indennità suppletiva di clientela (o indennità di clientela) e indennità meritocratica ne ho parlato più diffusamente in questo articolo.

Il 4 giugno 2025 è stato firmato il nuovo A.E.C. settore Commercio e dal 1 luglio 2025 la modalità di calcolo dell’indennità meritocratica regolata da questo A.E.C. è cambiata.

Il nuovo A.E.C. settore Commercio non si applica però a tutte le case mandanti.

Quindi prima di continuare, se hai dei dubbi o non ti sei mai posto il problema, verifica se il nuovo A.E.C. settore Commercio ti riguardi effettivamente.  Ti rimando a questo articolo con tutti i chiarimenti che potranno servirti.

Se il nuovo A.E.C. settore Commercio ti riguarda, allora devi conoscere le modifiche che sono state introdotte riguardo al calcolo di questa componente dell’indennità.

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025: le novità

Anzitutto, il nuovo conteggio si applica ai contratti di agenzia cessati o che andranno a cessare dopo il 1 luglio 2025.

Il nuovo A.E.C. settore Commercio non contiene norme “transitorie”, quindi le nuove norme sono immediatamente applicabili.

In cosa consistono le novità del calcolo dell’indennità meritocratica A.E.C. settore Commercio?

Le principali sono tre.

Nuova modalità di calcolo

La prima novità riguarda la modalità di calcolo.

Ricordo al riguardo che l’indennità meritocratica si basa sull’esistenza di un incremento del fatturato di vendita procurato dall’agente, rilevato confrontando un periodo “iniziale” e un periodo “finale” (individuato tramite una tabella in base alla durata del rapporto che puoi trovare sotto, come tabella n. 1).

In caso di incremento, una seconda tabella stabilisce la misura in cui questa componente è dovuta, tenendo conto dell’importo massimo previsto dall’art. 1751 del codice civile (pari alla media annua della provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo)  e di quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità di clientela.

Fino al 30 giugno 2025, una volta stabilita la percentuale di incremento del fatturato di vendita e individuata la corrispondente percentuale in cui l’indennità era in concreto dovuta, si applicava tale percentuale all’importo massimo previsto dall’art. 1751 c.c. e si andava poi a sottrarre dal risultato il FIRR (per intero) e l’indennità di clientela.

Dal 1 luglio 2025, i passaggi sono stati “invertiti”.

In sostanza, per primo si sottrae dalla soglia massima prevista dall’art. 1751 codice civile (cioè la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo) il FIRR (per intero) e l’indennità di clientela, e poi, su residuo, si applica la percentuale corrispondente alla percentuale di incremento del fatturato rilevata.

Ciò comporta un aumento dell’indennità meritocratica AEC settore Commercio, come si può rilevare dalla rappresentazione grafica riportata alla fine dell’articolo.

“Alleggerimento” onere della prova a carico dell’agente

La seconda novità riguarda un “alleggerimento”, se non l’eliminazione, dell’onere per l’agente di provare le condizioni previste dalla legge per avere diritto all’indennità meritocratica e cioè di aver portato nuovi clienti/fatturato e che i vantaggi rimangano al preponente.

Il nuovo AEC Commercio 2025 infatti sembra prevedere che tali condizioni “si presumono” avverate a favore dell’agente ogni volta che viene registrato l’incremento di fatturato tra periodo iniziale e finale.

E’ stata infatti introdotta una precisazione all’art. 13, parte III, dell’AEC Commercio 2025 che, pur ribadendo che l’indennità meritocratica sia dovuta se ricorrono i requisiti di legge, specifica ora: “intendendosi per tali l’aumento di fatturato”.

Fino al 30 giugno 2025, invece, l’agente che faceva richiesta di riconoscimento dell’indennità meritocratica AEC Commercio non poteva limitarsi a rilevare che c’era stato un incremento di fatturato, ma doveva provare anche specificatamente di aver procurato nuovi clienti (e quali), o di aver incrementato il fatturato con quelli esistenti e che tali vantaggi rimanevano alla mandante anche dopo la cessazione del rapporto.

La giurisprudenza infatti, pur ritenendo le indennità di fine rapporto dell’AEC, a certe condizioni, trattamento di miglior favore rispetto a quella prevista dal codice civile, comunque non esonera l’agente dal provare i requisiti di legge .

Con la precisazione introdotta nel nuovo AEC Commercio 2025 sembra, invece, che tale onere si sia alleggerito se non invertito a discapito della mandante.

Ampliamento dei casi in cui è dovuta

La terza novità riguarda l’ampliamento dei casi in cui l’indennità meritocratica è potenzialmente dovuta, essendo stato previsto espressamente anche il caso delle e dimissioni per “pensionamento” dell’agente individuale.

Prima infatti l’indennità meritocratica dell’AEC Commercio era associata solo alla cessazione del rapporto per età- vecchiaia.

Ora quindi, anche in caso di dimissioni per pensionamento dell’agente individuale o di decesso, l’agente (o gli eredi) potranno far valere direttamente il conteggio dell’indennità meritocratica del nuovo AEC Commercio.

Tabelle sostanzialmente invariate

Le tabelle per il calcolo sono rimasta sostanzialmente invariate, salvo il fatto che i periodi «iniziali» e «finali» sono conteggiati a «mesi» anziché a «trimestri» (ma nulla vietava di farlo anche prima), nonchè il fatto che è stata prevista come ipotesi a sè la durata di 4 anni del contratto di agenzia.

E’ purtroppo rimasto il riferimento ambiguo alla «media» riferito ai 3 mesi e alla «media annua» riferito ai 6 e 9 mesi. Non essendo ancora decorso «un anno» per poter calcolare una media «annua» continua a non essere chiaro di che «media» si tratti.

Indennità meritocratica AEC Commercio 2025: confronto calcoli

Come sopra accennato, il nuovo conteggio a parità di condizioni comporta un calcolo più favorevole per l’agente.

Di seguito un calcolo di raffronto.

Si riportano anzitutto le due tabelle di riferimento: quella per l’individuazione del fatturato “iniziale” e “finale” e quella per rilevare la percentuale applicabile in base all’incremento rilevato e alla durata del rapporto.

indennità meritocratica AEC Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Esemplificando poi rispetto ad un contratto della durata di 5 anni e 2 mesi, a parità di dati e di incremento di fatturato si può notare la differenza tra il calcolo precedente e quello attuale e l’aumento del valore dell’indennità meritocratica.

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Come si vede, a parità di dati impiegati, fino al 30 giugno 2025 l’indennità meritocratica AEC Commercio sarebbe stata di 30.000 euro, ora invece diventerebbe di 36.300 euro.

*   *   *

Queste le novità in sintesi dell’indennità meritocratica del nuovo AEC settore Commercio 2025.

Se sei alle prese con una cessazione di contratto di agenzia o con un calcolo dell’indennità e hai bisogno di assistenza, possiamo fornirti supporto. Scopri quello che possiamo fare per la tua azienda.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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AEC Commercio 2025

AEC Commercio 2025: è del 4/6/2025 la notizia della firma del “nuovo” AEC Settore Commercio che modifica quello attualmente in vigore la cui firma risale al 16/2/2009.

Si tratta più precisamente della firma della “ipotesi di accordo di rinnovo” dell’attuale AEC Settore Commercio 2009, modificato nel 2010 e nel 2017.

Il nuovo testo è disponibile sul sito Enasarco. Si tratta di documento firmato dalle associazioni di categoria menzionate, ed in particolare da Confcommercio (Confcooperative e Confesercenti) dal lato “preponenti” e dai sindacati Fnaarc, Usarci e Fiarc dal lato “agenti”. Il documento reca il vecchio testo con evidenza delle modifiche apportate.

Il fatto che il documento venga chiamato “ipotesi” di accordo potrebbe far insorgere il dubbio che il testo debba ancora passare a qualche vaglio o sia ancora soggetto a modifiche.

Diciamo che è probabile che venga redatto un testo a sè stante aggiornato e coordinato ma non pare che la volontà dei firmatari sia quella di subordinare l’approvazione definitiva ad ulteriori condizioni.

Di conseguenza, allo stato si deve considerare tale testo come sin d’ora vincolante.

Vediamo a chi si applica, quando entra in vigore e le principali novità.

Nuovo AEC Commercio 2025: a chi si applica e a chi non si applica

Non tutte le case mandanti sono interessate al rinnovo dell’AEC Commercio 2025.

La prima considerazione da fare infatti è che il nuovo AEC Commercio 2025 non si applica a tutte le case mandanti.

Non si applica nemmeno automaticamente a tutte le case mandanti “commerciali” o che operano nel settore commercio.

Nel nostro ordinamento non vige l’obbligo di applicazione della contrattazione collettiva in base al settore di appartenenza o di operatività.

La contrattazione collettiva rientra infatti tra i contratti “privati” che non hanno valore di legge e quindi non si applica automaticamente.

Di conseguenza per sapere se la tua casa mandante è interessata al rinnovo dell’AEC Commercio 2025 devi verificare le cose che trovi di seguito

AEC Commercio espressamente richiamato nel contratto di agenzia

La cosa più semplice da verificare è se nel contratto di agenzia è espressamente richiamato l'”AEC Commercio” o l'”AEC settore Commercio” o “l’AEC agenti e rappresentanti di commercio settore Commercio”, e se vi è una “data” di stipula associata.

Non farti trarre in inganno, per identificare il settore dell’AEC richiamato nel contratto, dal fatto che gli agenti e rappresentanti sono “di commercio”. Questa precisazione non identifica il settore dell’AEC ma è solo la definizione relativa agli agenti e rappresentanti che promuovono la vendita di prodotti (per distinguerli ad esempio dagli agenti “assicurativi” o dagli agenti “immobiliari”.

Il nuovo AEC Commercio 2025 riguarda il rinnovo dell’AEC settore Commercio e precisamente di quello del 2009, o 16/2/2009, talvolta con i richiami alle modifiche del 2010 e del 2017.

Per contratti di agenzia “datati”, l’AEC Commercio è identificato anche come 2002 o 26 febbraio 2002, o prima ancora, 9 giugno 1988.

Queste date possono rivelarsi importanti per l’identificazione dell’AEC effettivamente applicato, perchè anche laddove la casa mandante fosse “commerciale”, se trovasse il richiamo all’AEC con date “diverse” da quelle sopra indicate, potrebbe trattarsi del richiamo ad un AEC diverso per settore o per sindacati stipulanti.

Ad esempio, il richiamo all’AEC 2014 o 1/7/2014 o 20/3/2002 o ancora 16/11/1988 significa che al rapporto è applicato l’AEC settore INDUSTRIA.

Il richiamo invece all’AEC Commercio 22/2/2001 o 31/8/2023 o significa che il rapporto è regolato sì da un AEC settore Commercio firmato da altre associazioni di categoria rispetto a quelle che hanno firmato il rinnovo del 4/6/2025, in particolare da ANPIT dal lato “preponenti” e da Federagenti-Cisal dal lato “agenti”.

Il richiamo espresso ad uno specifico AEC prevale sull’AEC eventualmente “più applicato” nel settore o su quello firmato dall’associazione di categoria alla quale eventualmente la casa mandante è iscritta.

AEC richiamato genericamente e iscrizione della casa mandante a una associazione di categoria

Se nel contratto di agenzia è fatto richiamo all’AEC ma il richiamo è generico (a volte ad esempio trovo indicato: il presente contratto è regolati “dagli AEC degli agenti e rappresentanti di commercio” o “dall’AEC di riferimento”), va verifica se la casa mandante versa la quota associativa a qualche associazione di categoria e quale.

Se l’associazione di categoria a cui la casa mandante è iscritta è firmataria di un AEC, in mancanza di una scelta diversa, la casa mandante dovrebbe procedere ad applicare l’AEC firmato dall’associazione a cui è associato.

Come detto però, se nel contratto di agenzia è stato fatto riferimento ad un AEC firmato da altra associazione di categoria, questo AEC prevale su quello firmato dall’associazione a cui la casa è iscritta.

Regolamentazione del contratto di agenzia solo in base alla legge senza richiamo all’AEC

Per il fatto che l’AEC è un contratto “privato”, la sua applicazione non è “obbligatoria” per legge.

Di conseguenza, è possibile anche disciplinare il contratto di agenzia solo in base alla legge, escludendo quindi l’AEC.

Vi è da dire che in tal caso, qualora la casa mandante fosse comunque iscritta all’associazione di categoria firmataria dell’AEC e lo fosse pure l’agente, quest’ultimo potrebbe pretendere l’applicazione dell’AEC.

Diversamente, l’obbligo di applicare l’AEC non sarebbe automatico.

La scelta di non richiamare l’AEC nel contratto di agenzia fino a poco tempo fa consentiva con una certa serenità di non versare il FIRR all’Enasarco, cioè la quota di indennità di fine rapporto che gli AEC prevedono vada accantonata ogni anno dalla casa mandante alla Fondazione.

Con l’improvviso cambio di rotta della Fondazione riguardo all’obbligo di versare il FIRR di cui ho dato conto in questo articolo, la scelta di regolare il contratto di agenzia solo in base la codice civile per non versare il FIRR appare poco prudente.

In sostanza quindi, anche a fronte della scelta di regolare il contratto di agenzia solo in base alla legge e non agli AEC, potrebbe essere opportuno comunque versare il FIRR all’Enasarco (opportunamente precisando che non costituisce comunque implicito richiamo all’AEC).

Per tutto il resto, in mancanza di un richiamo espresso nel contratto all’AEC o ad un preciso AEC, il contratto potrebbe comunque rimanere regolato solo dalla legge e non dall’AEC, con conseguente inapplicabilità a queste case mandanti dell’AEC Commercio 2025 almeno per gli aspetti diversi rispetto alle novità sul FIRR.

Data di entrata in vigore

L’ipotesi di accordo prevede in generale che le modifiche entrino in vigore il 1/7/2025, salvo eventuale diversa data di decorrenza relativa a singoli istituti.

In particolare, le modifiche relative alle aliquote del FIRR si applicano sulle quote maturate dal 1/1/2026 (primo versamento Enasarco quindi marzo 2027 a meno che il contratto di agenzia cessi nel corso dell’anno)

Principali novità

Se sei tra le case mandanti a cui si applica il nuovo AEC Commercio 2025, per le principali novità ho predisposto una tabella riepilogativa che puoi liberamente scaricare qui.

Solo alcune novità potrebbero comportare modifiche (o l’opportunità di valutare modifiche) ai contratti di agenzia in corso. In particolare quelle relative:
– alle vendite vendite on line
– ai contratti a tempo determinato
– alle forniture a seguito aggiudicazione gare d’appalto
ricordando comunque che se le modifiche hanno lo scopo di essere più restrittive di quanto prevede l’AEC o di quanto applicato fino ad ora, l’agente potrebbe comunque non accettarle.

Le altre novità vanno conosciute (ad esempio le nuove soglie per le variazioni unilaterali, i nuovi termini di preavviso per agenti monomandatari o il nuovo calcolo dell’indennità di fine rapporto) ma non comportano necessariamente modifiche alle clausole del contratto di agenzia. Normalmente infatti vi è solo un rimando generico nel contratto a questi temi, i quali quindi vengono automaticamente regolati dal nuovo AEC.

Se sei una casa mandante e hai dubbi, richieste o necessità di chiarimenti siamo disponibili a fornirti assistenza. Scopri cosa possiamo fare per te 

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

 

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