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fac simile contratto di agenziaFac simile contratto di agenzia: si tratta di una ricerca molto diffusa in internet, del tutto comprensibile. Ma sai cosa stai scegliendo?

Fac simile contratto di agenzia: a ciascuno il suo

Richiedere un contratto di agenzia “su misura” incaricando un professionista o reperire un testo già predisposto e sceglierlo autonomamente, è un po’ come richiedere un “abito sartoriale” piuttosto che un abito “pret a porter”,

I benefici o i costi/rischi di entrambe le modalità sono noti.

Il paradosso però è che nella ricerca e nella scelta di un abito “già pronto”  viene spesso messa molta più cura che nella scelta di un fac simile contratto di agenzia.

Riguardo al contratto di agenzia viene infatti spesso ricercato genericamente solo un “fac simile” ma è come se entrando in un negozio o digitando in internet si cercasse genericamente “un abito” o “un vestito”.

Quando invece si cerca un abito già pronto, comunque si ricercano anche la taglia, il colore, la tipologia (gonna, pantalone), il tessuto ecc.

Si selezionano cioè tutta una serie di caratteristiche che l’abito dovrebbe avere.

Quando invece si ricerca un fac simile contratto di agenzia, sembra che ci sia un unico testo che vada bene tutto.

Invece, come per i vestiti, anche il contratto di agenzia può avere una serie di variabili che si possono scegliere.

Sono variabili estremamente importanti da conoscere prima di cimentarsi nella scelta di un fac simile contratto di agenzia senza essere assistiti, per evitare di ordinare un prodotto che solo dopo averlo usato si scopre non avere le caratteristiche che si pensava che avesse.

Con l’importante differenza rispetto ad un vestito, che una volta “applicato” e fatto firmare all’agente non può essere più “restituito”.

Ti aiuto quindi a conoscere quali sono queste variabili, così che se deciderai di affidarti ad un fac simile contratto di agenzia potrai verificare come sono regolate nel fac simile e nel caso integrare/modificare il testo (con cautela…) o scegliere il tuo fac simile contratto di agenzia con più cura.

Fac simile contratto di agenzia: 13 variabili (ma portano fortuna)

Normativa applicabile: solo il Codice Civile o Accordo Economico Collettivo?

Questa è una variabile “da 90”. Difficile da liquidare in poche righe.

Tuttavia è una tematica sempre più attuale quella di stabilire se regolare il contratto di agenzia solo in base alla legge (cioè in base al codice civile, art. 1742 e seguenti) o anche dai contratti nazionali di categoria, cioè gli Accordi Economici Collettivi (o A.E.C.)

Dalla scelta della normativa applicabile discendono diverse conseguenze importanti, a partire dal calcolo dell’indennità di fine rapporto.

Se applichi solo la legge, ricordati poi che non è prevista la possibilità di fare variazioni senza consenso dell’agente, che non è previsto nulla in caso di malattia/infortunio/gravidanza ecc., che i termini di preavviso sono diversi (… sempre sicuro di fare il fai da te? :))

Supponendo che tu abbia già fatto questa valutazione, nel fac simile contratto di agenzia dovrà quindi verificare se è previsto che il contratto di agenzia sia regolato solo dal codice civile o anche dall’A.E.C.

In quest’ultimo caso, verifica che sia identificato esattamente quale A.E.C. e non ci sia solo un rimando generico e plurale “agli accordi economici collettivi”.

Infatti, di A.E.C. ce ne sono almeno 15 (anche se i principali sono 3: settore Commercio, firmato da Confcommercio, settore Industria, firmato da Confindustria e settore Piccola e Media Industria firmato da Confapi.

Per saperne di più sugli Accordi Economici Collettivi e su quando sia obbligatorio applicarli, ti rimando a questo post.

Proseguiamo.

Monomandato o plurimandato

Questo tema è più semplice, anche se non da sottovalutare.

Il tuo agente dovrà lavorare esclusivamente per te o potrà lavorare anche per altri?

Nel primo caso dovrà esserci scritto espressamente nel fac simile contratto di agenzia che l’agente è monomandatario, il che vuol dire, perchè tu lo sappia, che si impegna a lavorare solo per te e non potrà lavorare per altri, sia concorrenti che non concorrenti.

Nel secondo caso invece, l’agente avrà come limite quello di non poter assumere mandati concorrenti.

Ricordati però di precisare espressamente che il divieto di assumere mandati concorrenti vale anche al di fuori della zona assegnata, altrimenti potenzialmente fuori dalla zona potrebbe invece assumere mandati concorrenti!

Con esclusiva/senza esclusiva

Altro aspetto “abbastanza” semplice: il tuo agente avrà diritto di operare da solo nella zona assegnata o nominerai altri agenti? Cosa è previsto nel fac simile contratto di agenzia che hai trovato?

Nel primo caso il tuo agente sarò un agente con esclusiva e quindi non potrai nominare altri agenti nella stessa zona (prodotti e clienti) assegnata, ne agire direttamente. Se lo farai, si tratterà di una violazione del contratto.

Solitamente, la mandante si impegna a non nominare altri agenti ma si riserva di poter agire direttamente in questo caso comunque pagando la provvigione.

Se invece pensi di mettere sulla stessa zona più agenti, allora si tratterà di agenti senza esclusiva.

Ricordati però che anche se non l’agente non ha l’esclusiva, ce l’ha automaticamente sui clienti che procura (o gli assegni).

Quindi non hanno l’esclusiva di zona ma hanno l’esclusiva sui clienti (leggi anche Agenti senza esclusiva di zona due cose cui pensare).

Puoi in questi casi pensare di stabilire una regola di “decadenza” dell’esclusiva sul cliente in caso di “inattività” del cliente, dicendo ad esempio che se il cliente non invia ordini per 6 mesi l’esclusiva decade e il cliente torna “libero”.

Prodotti

Quando compili il campo dei prodotti assegnati, pensa se stai assegnando tutti i prodotti che commercializzi o solo una parte. Pensa anche se magari in futuro creerai linee diverse che potresti non assegnare alla stessa rete di vendita.

Quindi, prima di indicare come prodotti “tutti” o “tutti quelli a catalogo”, verifica che non sia opportuno specificare meglio: il canale, la tipologia, il marchio che li contraddistingue ecc., in modo che se un domani volessi introdurre qualcosa di nuovo non sei obbligato ad assegnarlo per forza all’agente.

Clienti direzionali esclusi

Che l’agente abbia o non abbia l’esclusiva, verifica se ci sono clienti individuati per “nominativo” o per “categoria” sui quali non vuoi che l’agente vada a vendere e che quindi “ti riservi” (e sui quali quindi non riconoscerai provvigioni).

Ricordati di individuare questi nomi prima di firmare il contratto e che clausole che prevedono che la mandante possa a sua discrezione far diventare un cliente direzionale sono nulle.

Qualora infatti durante il rapporto avessi necessità di togliere un cliente all’agente, l’agente dovrà essere d’accordo oppure se non lo fosse, e sempre che il contratto di agenzia richiami uno degli A.E.C. che ti ho indicato sopra, dovrai rispettare i limiti previsti per le variazioni unilaterali

Durata: a tempo determinato o indeterminato?

Cosa prevede il fac simile del contratto di agenzia rispetto alla durata? Quale durata vuoi che abbia il contratto di agenzia?

Da parte mia preferisco che il contratto abbia durata “indeterminata” così che la mandante possa interromperlo quando vuole, dando solo il preavviso senza ricordarsi di doverlo disdettare o di doverlo rifare.

Ti rimando qui per spiegarti meglio le differenze e le conseguenze tra i due tipi di durata.

Periodo di prova

Il fac simile di contratto di agenzia che stai usando prevede un periodo di prova inziale durante il quale le parti possono interrompere liberamente il contratto di agenzia senza preavviso?

Ti consiglio di inserirlo sempre, approfondisci qui!

Provvigioni sul “fatturato” o sull'”incassato”

Anzitutto di rassicuro sul fatto che “si può ancora” pagare le provvigioni sull'”incassato”, cioè dopo che il cliente ha pagato la fattura.

Quindi, quando vuoi pagare le provvigioni all’agente? Appena fatturi al cliente o aspetti che il cliente ti paghi?

Nel primo caso dovrà fare il conteggio delle provvigioni sulla base delle fatture semplicemente emesse.

Se invece vuoi pagare sull'”incassato”, cioè dopo che il cliente ha pagato, devi ricordarti di specificarlo nella clausola.

Infatti, se non viene specificato, l’agente avrà diritto alle provvigioni direttamente sul “fatturato”.

Ricordati che se paghi sul “fatturato” non puoi (o non potresti) stornare le provvigioni a piacimento appena non è pagata la fattura ma dovresti dimostrare di aver svolto attività di recupero.

Scaletta provvigionale al variare degli sconti

Non sottovalutare i criteri di calcolo delle provvigioni.

Nei fac simile contratto di agenzia solitamente questa parte viene lasciata alla discrezione della mandante.

Ricordati quindi al riguardo di indicare lo sconto massimo che l’agente è autorizzato a proporre senza preventiva autorizzazione. Soprattutto, se intendi riconoscere una provvigione decrescente in base agli sconti, ricordati di fare una tabella indicando gli sconti e la provvigione corrispondente: non puoi a tua discrezione ridurre la provvigione in base allo sconto senza averlo prima concordato.

Incassi

Cosa prevede il fac simile contratto di agenzia riguardo agli incassi da parte dell’agente? Se non è previsto nulla o ti fa scegliere, cosa deve fare il tuo agente?

Ricordati che c’è differenza tra far incassare solo gli insoluti e far invece incassare le fatture alla loro scadenza da parte dell’agente (cioè il cliente, invece che fare il bonifico o pagare la RIBA, deve pagare a mani dell’agente).

Nel primo caso (incasso solo insoluti) non è obbligatorio prevedere una indennità di incasso, nel secondo caso si.

Diritto / divieto di incaricare  subagenti

Il tuo agente può nominare subagenti (cioè venditori autonomi)?

Se non vuoi che nomini subagenti o vuoi che lo faccia solo previa tua autorizzazione, devi prevedere una clausola apposta e devi ricordarti poi di far firmare questa clausola “due volte” (cioè è una clausola vessatoria che quindi deve essere richiamata dopo la prima firma, per una seconda firma).

Minimi di vendita

Il fac simile contratto di agenzia prevede la possibilità di pattuire dei minimi di vendita?

In questo caso devi verificare che sia anche previsto cosa succede se non vengono raggiunti (ad esempio: il contratto di agenzia può essere risolto di diritto, o ai sensi dell’art. 1456 c.c.).

Se non prevedi infatti le conseguenze del mancato raggiungimento, non puoi invocarla come se invece fosse stato previsto.

Ricorda però che i minimi di vendita devono essere concordati, quindi non basta che glieli comunichi all’agente, e che l’ammontare deve essere credibile come minimo di vendita (cioè non deve essere un “minimo” che se lo raggiunge è previsto magari anche un premio).

Anche se poi non vengono raggiunti e cessi il contratto di agenzia per questo motivo, non è detto che sia automatico il fatto che l’agente non abbia diritto a preavviso e indennità e quindi comunque dovrai ponderare bene questa scelta.

Resta il fatto che è uno strumento di gestione importante del rapporto e quindi ti suggerisco di prenderla in considerazione.

Per approfondire come “scrivere” una clausola sui minimi di vendita, leggi qui!

Tribunale competente in caso di controversia

Il Tribunale competente in caso di litigio è per legge (art. 413 c.p.c.) quello della residenza dell’agente, se l’agente è una ditta individuale.

Se invece l’agente opera in forma di società (ad esempio s.a.s., s.n.c. o s.r.l.), puoi prevedere una clausola che specifichi che il Foro esclusivo competente è quello della sede della mandante.

Deve essere specificato che si tratta di un foro “esclusivo” e anche questa clausola deve essere richiamata dopo la prima firma del contratto per essere firmata “due volte” (cioè è una clausola vessatoria).

* * *

Come avrai visto, anche quindi in caso di contratto di agenzia “pret a porter” puoi scegliere molto di più che un semplice “fac simile” contratto di agenzia.

Un contratto di agenzia fatto su misura da un professionista potrà prendere in considerazioni ulteriori variabili e aiutarti in ogni caso a scegliere meglio, ma ciò che mi preme è che tu abbia compreso che non tutti i contratti di agenzia sono uguali e non tutti i fac simile contratto di agenzia vanno necessariamente bene per il “tuo” caso e quindi ti abbia aiutato a riflettere sulle variabili più importanti.

Per il resto noi siamo qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari 

 

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aec commercioL’AEC Commercio è uno degli “Accordi Economici Collettivi” degli agenti, stipulati, da una parte, dalle associazioni di categoria delle case mandanti, e, dall’altra parte, dai sindacati degli agenti, per disciplinare il contratto di agenzia in base al settore di operatività della mandante (commercio, industria, piccola e media industria…).

L’AEC Commercio non è quindi l’unico accordo economico collettivo agenti esistente e non si chiama così perchè si riferisce agli agenti “di commercio”, bensì perchè si applica agli agenti di commercio incaricati da case mandanti che operano nel “settore commercio”.

Vediamo meglio.

AEC Commercio: in generale

Cos’è un AEC agenti

AEC è una sigla che sta per “Accordo – Economico – Collettivo”.

Come i lavoratori dipendenti hanno il CCNL (Contratto – Collettivo – Nazionale – di Lavoro),  gli agenti di commercio hanno l’Accordo Economico Collettivo Agenti (AEC), che non è altro che il CCNL agenti di commercio.

Si chiama accordo economico collettivo agenti perchè è firmato dalle associazioni di categoria per le imprese (come Confcommercio o Confindustria) e dai sindacati per gli agenti (come Fnaarc, Usarci, Federagenti, Ugifai), e non dalla singola impresa e dal singolo agente.

A cosa serve e come funziona un AEC agenti

Come i CCNL dei dipendenti, gli AEC agenti commercio contengono norme che vanno ad integrare e a modificare, ove possibile, quelle previste dalla legge sul contratto di agenzia.

Le norme degli AEC possono poi integrare quelle del singolo contratto di agenzia, mentre il singolo contratto di agenzia non sempre può derogare all’AEC.

Quindi nell’ordine di importanza delle norme abbiamo, partendo dalla principale:

  1. le norme di legge (art. 1742 e seguenti del codice civile) (che a loro volta dipendono dalle norme “europee”)
  2. gli AEC agenti commercio
  3. il contratto individuale di agenzia

Quanti AEC agenti ci sono

Non c’è un solo AEC agenti commercio, ma ce ne sono più di 10.

Gli AEC agenti si differenziano in base al settore in cui operano le mandanti e in base a quali associazioni e quali sindacati li hanno firmati.

Diverse sono infatti le associazioni di categoria sia delle case mandanti che degli agenti.

Per le case mandanti abbiamo ad esempio: Confcommercio, Confindustria, Confapi…

Per i sindacati degli agenti abbiamo: Fnaarc, Cisal Federagenti, Usarci, UGIFAI …

I settori in cui operano le mandanti sono raggruppati come segue:

  • settore commercio (che comprende terziario, servizi, turismo)
  • settore industria
  • settore piccola e media industria
  • settore artigianato

Per ciascuno di questi settori, singolarmente o raggruppati, possono esserci più AEC agenti a seconda di chi li ha firmati.

Solo alcuni però sono firmati dalle associazioni di categoria più “note” delle case mandanti come Confcommercio, Confindustria, Confapi.

Altri sono firmati da altre associazioni delle mandati (come CIDEC – Conferedazione Italiana degli Esercenti Commercianti), Confazienda, Fedimpresa, Unica

L’AEC agenti è obbligatorio?

La questione è complessa, ma possiamo cercare di semplificare dicendo che:

  • l’accordo economico collettivo agenti è obbligatorio se il contratto di agenzia individuale contiene il richiamo ad un AEC.
  • se il contratto di agenzia individuale non richiama nè direttamente nè indirettamente un AEC agenti, allora l’AEC è obbligatorio se la casa mandante aderisce ad una delle associazioni di categoria che ha firmato uno degli accordi economici collettivi agenti e l’agente ne richiede l’applicazione, oppure se negli anni la casa mandante si è comportata come se lo ritenesse applicabile
  • se la mandante non aderisce a nessuna associazione di categoria e il contratto di agenzia individuale non richiama un AEC agenti, si applicano solo le norme di legge, cioè quelle previste dal codice civile (art. 1742 e ss.)

Da questo si deduce che se la casa mandante non è iscritta a nessuna associazione di categoria, potrà redigere un testo di contratto di agenzia in cui esclude l’applicazione degli AEC.

Cosa succede se non si applica l’AEC agenti?

Non applicare l’AEC richiederebbe anzitutto una redazione del contratto di agenzia individuale più dettagliata (perchè non c’è il rimando all’AEC)

Altre differenze tra AEC e le sole norme previste dalla legge riguardano:

  • se si applica solo la legge non c’è obbligo di calcolare e versare il FIRR
  • i termini di preavviso tra AEC e la legge sono diversi
  • la legge non prevede cosa succede in caso di malattia, infortunio, gravidanza
  • la legge non prevede la possibilità per la mandante di fare variazioni unilaterali (cioè senza accordo con l’agente)
  • la legge non stabilisce un compenso specifico, oltre alle provvigioni, in caso di incarichi accessori (come di coordinamento)
  • la modalità di calcolo delle indennità di fine rapporto è diversa

La scelta quindi di escludere l’AEC deve essere ben ponderata.

AEC Commercio: a quale AEC agenti si riferisce?

Quando si dice o scrive semplicemente “AEC Commercio” si intende di solito l’Accordo Economico Collettivo  firmato dalle più note associazioni delle mandanti che operano nel settore commercio, vale a dire Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti e, per gli agenti, dai sindacati Fnaarc, Fiarc, Usarci.

Si dice quindi AEC “Commercio” perchè si applica di regola agli agenti che sono incaricati da case mandanti che operano nel settore Commercio.

L’AEC Commercio quindi non è l’unico AEC agenti commercio vigente e non si chiama così perchè riferito agli agenti “di commercio”, bensi perchè riferito alle case mandanti che operano in quello specifico settore.

L’AEC Commercio attualmente in vigore è stato stipulato il 16.2.2009 ed è stato modificato nel 2010 e nel 2017.

L’AEC Commercio viene quindi anche chiamato AEC settore Commercio o AEC Commercio 2009.

Gli altri principali AEC agenti

Oltre all’AEC settore Commercio, gli altri pricipali AEC agenti sono:

  • l’AEC Industria (anche detto AEC Industria 2014 o AEC settore Industria) che comunemente si riferisce all’AEC firmato da Confindustria quale associazione per le mandanti. Quello attualmente vigente è stato firmato il 30.7.2014
  • l’AEC Piccola e Media Industria (anche detto AEC PMI 2014 o AEC settore Piccola e Media Industria) che si riferisce all’AEC firmato da Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) per le case mandanti. Di regola è del tutto analogo all’AEC Industria. Quello attualmente vigente è stato firmato il 17.9.2014

Gli altri AEC firmati da associazioni diverse da quelle indicate, solitamente vengono indicati nei contratti di agenzia con la loro data di stipula in modo da poter essere meglio identificati. Oppure si risale ad essi in base all’associazione di categoria cui aderisce la casa mandante (ad esempio: l’AEC agenti 22.4.2013 – che vale per il settore Commercio, Industria e Artigianato – è quello firmato da CIDEC per le mandanti e da CISAL FEDERAGENTI per gli agenti).

AEC Commercio: cosa prevede

L’AEC Commercio contiene una serie di articoli che vanno ad integrare le norme di legge, se la legge nulla dispone, oppure, dove possibile, prevede delle deroghe alle norme di legge.

Il contratto individuale, dal canto suo, non sempre può derogare alle norme dell’AEC Commercio.

Ricordiamoci infatti che le norme principali sono quelle previste dalla legge e per ultimo quelle del  contratto individuale.

Di seguito le norme più particolari dell’AEC Commercio:

Variazioni unilaterali del contratto (art. 3)

Questa clausola è molto importante per le case mandanti perchè prevede la possibilità di ridurre, a certe condizioni, i principali aspetti del contratto di agenzia anche senza il consenso dell’agente.

L’AEC Commercio prevede infatti che la Casa Mandante possa ridurre unilateralmente: zona, provvigioni, clienti, prodotti

Per farlo, la casa mandante deve seguire una procedura particolare e fare specifiche verifiche.

Questa possibilità di variazione unilaterale infatti non è indiscriminata ma soggetta a regole ben precise che si basano sull’incidenza della riduzione.

Laddove la riduzione faccia perdere più del 20% delle provvigioni calcolate sull’anno precedente, l’agente ha diritto di interrompere il contratto per colpa della mandante e diritto alle indennità di fine rapporto.

Trattandosi di riduzioni sarebbe sempre preferibile che l’agente fosse d’accordo, ma se non lo fosse, l’art. 3 dell’AEC Commercio disciplina come fare.

Per conoscere nel dettaglio la procedura e le condizioni puoi trovare qui le informazioni che ti servono.

Attenzione al fatto che quando la casa mandante chiede all’agente di restituire la comunicazione di riduzione firmata per accettazione non sta facendo una “riduzione unilaterale” ma solo un “proposta di riduzione”.

“Riduzione unilaterale” e “proposta di riduzione” sono due cose ben diverse, con forme e conseguenze molto differenti.

Compensi aggiuntivi per incarichi accessori (art. 5)

In caso di conferimento di incarichi accessori alla vendita come

  • incasso delle fatture alla scadenza
  • coordinamento di altri agenti

l’AEC Commercio prevede l’obbligo di riconoscere uno specifico compenso in aggiunta alla provvigione

Da tenere presente che l’indennità di incasso non è dovuta se l’agente si limita a riscuotere gli insoluti.

In caso di compenso di coordinamento, poi, secondo la giurisprudenza più recente è possibile escluderlo dalla base di calcolo delle indennità di fine rapporto.

Malattia e infortunio (art. 9)

Questo articoli prevedono la procedura da seguire in caso di malattia e infortunio.

Sostanzialmente, in caso di uno di questi eventi,  sia la ditta sia l’agente possono chiedere che il rapporto rimanga sospeso per 6 mesi durante i quali il rapporto non può essere interrotto.

In questo periodo la ditta può nominare altri agenti.

Gravidanza (art. 10)

In caso di gravidanza e puerperio (adozione e affidamento), l’agente (non la mandante) ha diritto di chiedere che il rapporto venga sospeso fino a 12 mesi entro cui deve ricadere la data del parto.

In questo periodo la ditta può nominare altri agenti

Preavviso (art. 11)

In caso di contratto a tempo indeterminato, l’AEC Commercio stabilisce i termini di preavviso da concedere sia da parte della mandante sia da parte dell’agente.

Si differenziano a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Per la mandante si differenziano anche in base alla durata del contratto.

Per l’agente, invece, il preavviso è fisso per qualsiasi anzianità di servizio.

Attenzione al fatto che i termini previsti per l’agente non sempre sono corretti rispetto a quelli previsti dalla legge (Art. 1750 codice civile)

FIRR, Indennità suppletiva di clientela, Indennità meritocratica (artt. 12-13)

Sono le tre componenti dell’indennità di fine rapporto previste dall’AEC Commercio.

Anche il FIRR quindi fa parte a tutti gli effetti dell’indennità di fine rapporto.

Il FIRR non è previsto dalla legge ma solo dall’accordo economico collettivo.

Per questo motivo, le mandanti che non aderiscono al contratto collettivo e non richiamano l’accordo collettivo nel contratto di agenzia non sono obbligate a versare il FIRR all’Enasarco.

Il FIRR per l’AEC Commercio è sempre dovuto in qualunque caso di cessazione del rapporto, anche quindi se il rapporto cessa per giusta causa della mandante (ad esempio per concorrenza sleale)

L’indennità suppletiva di clientela, è la seconda componente dell’indennità di fine rapporto.

E’ dovuta solo se il contratto cessa per colpa della casa mandante o per dimissioni “qualificate” dell’agente per pensionamento, morte, invalidità (in questi casi solo se il rapporto è in essere da almeno un anno)

Attenzione che gli eventi pensionamento, morte e invalidità, riguardano solo gli agenti persone fisiche e non i soci degli agenti organizzati in forma di società (come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.)

l’Indennità meritocratica è la terza componente. E’ stata aggiunta già dal 2002 ma solo con l’AEC Commercio del 2009  può raggiungere importi importanti.

E’ dovuta se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. (che sono leggermente diversi rispetto a quelli previsto per l’indennità suppletiva di clientela) e sempre che in base al conteggio risulti un importo positivo.

La somma di FIRR + suppletiva di clientela + indennità meritocratica non può superare la soglia massima prevista dall’art. 1751 c.c. del codice civile, vale a dire la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo di durata)

Però se FIRR + indennità suppletiva di clientela superano tale soglia, queste due voci rimangono dovute per intero.

La questione del rapporto tra queste tre componenti e l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 c.c. è piuttosto complessa.

Diciamo che le componenti previste dall’accordo collettivo costituiscono a certe condizioni una sorta di indennità minima, rispetto a quella del codice civile.

Patto di non concorrenza (art. 8)

Questo articolo prevede come calcolare il compenso per il patto di non concorrenza previsto per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.

Il compenso è escluso solo nel caso in cui l’agente sia organizzato come società per azioni con 2 o più soci.

Attenzione che l’AEC settore Commercio prevede che il compenso vada pagato “inderogabilmente” in un’unica soluzione e solo alla fine del rapporto.

Le clausole del contratto di agenzia che riconoscono il compenso già durante il rapporto sotto forma di percentuale della provvigione devono essere attentamente vagliate per evitare che la mandante si ritrovi alla fine a dover pagare il patto due volte.

AEC Commercio: ammontare delle provvigioni

L’AEC Commercio, così come tutti gli altri AEC agenti, non contiene alcuna tabella contenenti minimi provvigionali.

Diversamente dai CCNL dei lavoratori dipendenti, la determinazione e la quantificazione della provvigione è infatti del tutto libera.

Per libertà si intende naturalmente che le parti possono liberamente predeterminare in contratto come calcolare la provvigione, e non che la mandante possa di volta in volta a propria discrezione riconoscere la provvigione che vuole!

L’unico vincolo da rispettare è la variabilità della provvigione in base agli ordini procurati.

In altre parole, è incompatibile con un contratto di agenzia riconoscere unicamente una provvigione fissa indipendentemente dagli ordini, perchè il contratto potrebbe essere impugnato come di lavoro subordinato.

Rispettato questo principio, gli accordi su come quantificare la provvigione sono del tutto liberi.

Buon lavoro!