Tag Archivio per: acconto provvigioni agenti

Tempo di lettura: 3 minuti

anticipo provvigionaleAnticipo provvigionale: puoi chiedere la restituzione al tuo agente se non matura provvigioni sufficienti a coprirlo?

La situazione è piuttosto frequente. E’ il caso in cui la mandante, per concedere maggiore liquidità all’agente, paga delle somme periodiche a titolo di “anticipo provvigionale” o “anticipazioni provvigionali”.

Si tratta spesso di somme forfettarie (es. 1.500,00 euro, ma anche 3-4 mila euro), pagate a cadenza mensile, a rigore da conguagliarsi poi con le provvigioni effettivamente maturate.

Cosa succede in mancanza di accordo scritto che regoli l’anticipo provvigionale?

Anticipo provvigionale senza accordo scritto

Se il rapporto è ben regolato, a fronte del riconoscimento di queste anticipazioni viene firmato uno specifico accordo tra la mandante e l’agente, all’interno del quale vengono, o almeno dovrebbero, essere precisati l’importo, la cadenza dei pagamenti, la cadenza dei conguagli e la precisazione che tali conguagli possano avvenire sia in senso positivo sia anche negativo.

Capita tuttavia a volte che la pattuizione sia solo verbale e che sulla base di queste intese l’agente proceda direttamente ad emettere fattura  con la dicitura “anticipo provvigionale”.

Capita magari anche che per tutta la durata del rapporto l’anticipo provvigionale risulti sempre superiore alle provvigioni effettivamente maturate senza tuttavia che la mandante proceda ad effettuare alcun recupero e conguaglio.

Alla fine del contratto di agenzia, però, specie nel caso in cui sia la mandante ad interromperlo di propria iniziativa e quindi debba pagare anche le indennità di fine rapporto, la questione salti fuori.

La mandante infatti magari non è interessata a fare una causa per recuperare gli anticipi non conguagliati ma sicuramente è interessata a non pagare indennità o residui provvigionali che quindi vorrebbe compensare.

La domanda è se, laddove non sia stato concordato nulla di scritto riguardo alla “recuperabilità” degli anticipi non conguagliati, la mandante possa farlo e quindi possa portare in compensazione il debito dell’agente con il proprio (e magari riservarsi il maggior credito).

Oppure se, in mancanza di espressa pattuizione sul conguaglio, gli anticipi si “trasformino” per l’agente in “minimi garantiti” non recuperabili.

La buona notizia per le mandanti è che, se anche nulla è stato pattuito riguardo la recuperabilità degli anticipi, la giurisprudenza ha stabilito che l’anticipo “per sua natura” è conguagliabile.

La Corte d’Appello di Brescia, infatti, con sentenza 25/5/2021, n. 45, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia n. 603/2019, ha infatti stabilito che “trattandosi di anticipi di future provvigioni, è logico e naturale, senza necessità di alcuna espressa previsione, che essi siano conguagliabili con le provvigioni in concreto maturate. Ed invero, un’ espressa previsione sarebbe necessaria solo a contrario, ossia per dichiarare che gli anticipi costituiscono in realtà un compenso minimo garantito non soggetto a conguaglio. Detto diversamente: la conguagliabilità è la regola insista nella natura degli anticipi e non abbisogna di espressa previsione; la non conguagliabilità degli anticipi è l’ eccezione e necessita di espressa previsione“.

La “cattiva” notizia però è che per avere ragione la mandante ha dovuto affrontare due gradi di giudizio tenendosi a proprio carico le spese legali: il Giudice infatti alla fine ha compensato le spese.

Di conseguenza, pur avendo avuto ragione, la mancanza di un adeguato accordo ha costretto la mandante a due cause e al relativo costo, vanificando quindi almeno in parte i vantaggi di aver “ragione”.

Peraltro, ai fini della quantificazione degli anticipi da recuperare, passaggio importante è risultato quello dell’invio periodico da parte della mandante dei prospetti contenenti le provvigioni anticipate e quelle effettivamente maturate, sicchè l’agente aveva sempre avuto contezza dell’andamento tra anticipi e provvigioni.

Quindi, pur rimanendo conguagliabili (in negativo) i anticipi provvigionali anche senza un accordo specifico, rimane comunque buona cosa l’invio periodico di prospetto da quale risulti l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate rispetto agli anticipi erogati.

In qualsiasi modo quindi il tema dell’anticipo provvigionale rimane un tema delicato che è bene gestire e disciplinare adeguatamente anche solo per non avere contestazioni.

Anticipo provvigionale e gestione operativa

Ciò vale anche sotto un altro profilo, e cioè sul piano contributivo Enasarco.

Va infatti rilevato che gli anticipi provvigionali non conguagliati superiori alle provvigioni effettivamente maturate non costituiscono un “acconto” delle provvigioni, quanto più un “prestito” che l’agente deve poi restituire e dunque “stonano” con l’assoggettamento a contribuzione.

Tuttavia, poichè il contributo previdenziale Enasarco è da calcolare su tutte le somme dovute in corso di rapporto, compresi gli “acconti”, laddove si volesse effettivamente escludere da contribuzione Enasarco l'”anticipo provvigionale”, o per lo meno la parte non “maturata”, non ci si potrebbe permettere di conguagliare gli anticipi provvigionali solo alla fine del rapporto.

Sarebbe a quel punto necessario ogni trimestre regolarizzare, se non finanziariamente, almeno contabilmente lo storno degli anticipi con le provvigioni effettivamente maturate, in modo da conteggiare l’Enasarco solo su queste ultime.

Per ulteriori approfondimenti sul piano operativo ti rimando al mio post “Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli

Se hai necessità di riconoscere anticipi provvigionali ai tuoi agenti e hai dubbi su come redigere il relativo accordo possiamo offrirti assistenza. Scopri qui cosa possiamo fare per la gestione del contratto di agenzia.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Image by freepik

 

Tempo di lettura: 5 minuti

Acconto provvigioni agenti: si fa presto a parlarne ma… come gestire i conguagli?

acconto provvigioni agentiQuando il rapporto è all’inizio o la maturazione delle provvigioni va troppo per le lunghe, anche alla tua azienda sarà capitato di mettersi d’accordo con l’agente per riconoscergli delle somme anche prima (o persino a prescindere) dell’effettiva maturazione delle provvigioni).

Generalmente tutto passa come “acconto provvigioni agenti“.

Ma cosa succede se poi l’agente non matura le provvigioni per gli acconti provvigionali che ha ricevuto?

Riaddebiti le provvigioni “negative” all’agente? E come lo fai?

La problematica che ho più frequentemente riscontrato è quella dell’azienda che riconosce continui acconti provvigionali, conguagliandoli senza una cadenza fissa o magari solo a fine anno, sui quali calcola (o non calcola mai) il contributo Enasarco, a prescindere dal fatto che le provvigioni siano effettivamente maturate o meno.

Il rischio per l’azienda, alla fine, è di aver riconosciuto molte più somme di quante provvigioni l’agente abbia effettivamente maturato e di non sapere più come fare a recuperarle. E se recuperate, come sistemare l’Enasarco.

Per capire come sia meglio muoversi, anzitutto è meglio chiarire quale sia l’ipotesi di cui sto parlando.

Acconto provvigioni agenti: Possibilità

Esistono infatti diversi modi per riconoscere all’agente somme in anticipo o a prescindere dalla maturazione delle provvigioni:

  • FISSI PROVVIGIONALI: all’agente viene riconosciuta una somma fissa mensile OLTRE alle provvigioni che maturerà.
    Esempio 1: Fisso provvigionale 100. Provvigioni maturate dall’agente 300. Somma complessiva da pagare: 400.
    Esempio 2: Fisso provvigionale 100. Provvigioni maturate dall’agente 0. Somma da pagare: 100
  • MINIMI GARANTITI: all’agente viene riconosciuta la differenza tra una certa soglia e le provvigioni maturate se inferiori.
    Esempio 1: minimo garantito 500. Provvigioni maturate 300. Differenza da riconoscere all’agente: 200.
    Esempio 2: minimo garantito 500. Provvigioni maturate 600: Nessuna differenza da riconoscere all’agente
  • ANTICIPAZIONI / ACCONTI PROVVIGIONALI: all’agente viene riconosciuta una anticipazione provvigionale per un certo importo, con riserva di conguaglio.

I primi due casi (Fissi Provvigionali e Minimi Garantiti) non danno luogo a particolari problemi “operativi”, se non quelli legati al fatto che debbano trattarsi di trattamenti TEMPORANEI, specie riguardo il Minimo Garantito, perchè vanno ad incidere sul “rischio di impresa” dell’agente – eliminandolo. La durata del Fisso Provvigionale potrebbe anche essere mantenuta per tutto il rapporto a condizione che il Fisso sia significativamente inferiore alle provvigioni solitamente maturate dall’agente (ne parlo meglio e faccio degli esempi in questo post: Provvigioni: 5 modi per calcolarle).

Il trattamento più delicato da gestire riguarda invece il riconoscimento degli “acconti provvigionali” ed è questo il caso che interessa.

Anzitutto, se vengono riconosciute somme “a prescindere” dal fatto che le provvigioni siano già maturate, solitamente utilizzo la parola “anticipazione” provvigionale, anzichè quella di “acconto”. La preferisco: anticipazione mi dà l’idea di qualcosa di “anticipato” per l’appunto, dato a credito, e quindi potenzialmente soggetto ad essere conguagliato.

Dopo di che verifico quali sono gli accordi delle parti e in particolare se l’anticipazione provvigionale è soggetta a conguaglio sia che si tratti di conguaglio negativo (a sfavore dell’agente) sia che si tratti di conguaglio positivo (a favore dell’agente).

Spesso infatti le aziende il conguaglio lo fanno solo se è positivo per l’agente, e quindi lasciano come definitivamente acquisito l’acconto provvigionale per la parte che l’agente non ha maturato.

Se, in caso di conguaglio negativo, l’acconto non viene recuperato, la mandante potrebbe correre il rischio di vedersi eccepito che si tratti di un minimo garantito più che di un’anticipazione: di fatto, lasciandogli l’acconto per la parte non maturata, l’azienda sta riconoscendo all’agente un importo minimo, meno del quale l’agente può stare tranquillo che non andrà.

Gli acconti provvigionali negativi non conguagliati possono diventare contestazione di minimo garantito

Questa è una ipotesi da maneggiare con cura, specie se l’agente matura sistematicamente meno provvigioni degli acconti ricevuti, perchè di fatto il trattamento si traduce nel riconoscere all’agente sempre lo stesso importo con le problematiche del caso sopra richiamate (eliminazione del rischio di impresa per l’agente)

Il conguaglio andrebbe effettuato sia che sia positivo sia che sia negativo.

Come?

Anzitutto attribuendo una cadenza precisa, che non dovrebbe essere superiore al trimestre.

Perchè?

Non solo per una ragione di controllo dell’andamento dell’anticipazione, ma anche per una ragione di tipo previdenziale.

Se correttamente gestita l’anticipazione, infatti, su di essa non andrebbe calcolato il contributo Enasarco, ma solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

E poichè il termine di pagamento dei contributi Enasarco è trimestrale, ecco che è opportuno che i conteggi di dare e avere vengano fatti OGNI TRIMESTRE, in modo da poter conteggiare le provvigioni effettivamente maturate e quindi procedere non solo agli eventuali conguagli ma anche a calcolare il contributo Enasarco solo su di esse.

Conguaglia trimestralmente gli acconti provvigionali! 

La questione naturalmente non crea problemi se le provvigioni effettivamente maturate sono superiori all’anticipazione: in tal caso, se anche l’Enasarco fosse stato conteggiato sull’anticipazione, non vi sarebbe necessità di effettuare alcun recupero perchè le provvigioni totali sono superiori e quindi si tratterà di conteggiare poi l’Enasarco sulla differenza tra le provvigioni effettivamente maturate e gli acconti già pagati.

Il problema si pone invece se le provvigioni effettivamente maturate sono inferiori agli acconti.

Acconto provvigioni agenti ed Enasarco

E’ in questa ipotesi che risulta più chiara la complicazione dell’Enasarco, perchè se l’Enasarco viene calcolato di volta in volta sulle anticipazioni, l’azienda si ritroverà alla fine del trimestre ad aver trattenuto all’agente un importo superiore a quello che gli avrebbe trattenuto se avesse calcolato l’Enasarco solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

E’ vero che l’Enasarco richiede il contributo su tutte le somme pagate all’agente, e quindi potenzialmente anche sugli acconti. Ma allo stesso tempo se l’acconto viene meno e con esso il relativo contributo, l’azienda ha poi comunque diritto di ottenerne la restituzione. Se il tutto viene fatto all’interno del trimestre si può procedere a versare direttamente il contributo effettivamente dovuto senza dover poi formulare richieste poi di rimborso piuttosto antipatiche.

Acconto provvigioni agenti ed Enasarco: Che fare?

Il suggerimento dunque è di non conteggiare l’Enasarco sulle fatture pagate all’agente a titolo di anticipazione, ma con l’avvertenza di procedere poi come segue:

  1. alla fine del trimestre si procede con il conteggio delle provvigioni effettivamente maturate per verificare eventuali conguagli
  2. se il conguaglio è negativo a carico dell’agente, l’agente dovrà anzitutto emettere nota di credito per stornare le fatture di acconto ricevute
  3. l’agente dovrà quindi poi emettere una fattura che riporti l’importo delle provvigioni effettivamente maturate. Se non avesse maturato nulla, non dovrà emettere alcuna fattura, ma solo, quindi, le note di credito.

Questa modalità determina tre effetti:

  • l’Enasarco potrà essere calcolato direttamente sulla fattura che riporta l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate (o non calcolato affatto se non vi è alcuna fattura per provvigioni maturate)
  • L’azienda sarà in possesso di un riconoscimento di debito da parte dell’agente, costituito dalla differenza tra le note di credito emesse dall’agente stesso e la fattura delle provvigioni
  • L’Enasarco, specie se l’agente non ha maturato nessuna provvigione, è meno invogliato a richiedere il contributo sulle anticipazioni perchè verifica che l’agente, con l’emissione della nota di credito, ha dichiarato di non averne diritto

Se anche poi, sia pure sia fortemente sconsigliato, l’azienda non provveda a recuperare anche finanziariamente la differenza sul primo pagamento successivo dovuto all’agente, quantomeno alla fine sarà facilitata nel conteggio di quanto l’agente deve restituire all’azienda (pari alla differenza tra le note di credito emesse e le fatture per le provvigioni effettivamente maturate). In più l’agente non potrà contestare l’importo avendo egli stesso emesso note di credito in favore dell’azienda.

Per maggiori informazioni sul tema “acconto provvigioni agenti”, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin