Recesso per giusta causa dal contratto di agenzia: preavviso incompatibile
Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia che contenga la concessione di un termine di preavviso rende nulla la giusta causa.
Supponiamo ad esempio che tu intenda interrompere il contratto di agenzia per giusta causa (ad esempio perchè hai scoperto che il tuo agente opera anche per la concorrenza) e comunichi quindi il recesso, contestando per bene le malefatte dell’agente ma, anzichè con effetto immediato, concedendo il preavviso…
Ti sei purtroppo giocato la giusta causa e l’agente potrà richiedere il pagamento dell’indennità di fine rapporto che pensavi invece di poter non pagare (se vuoi saperne di più su quando è dovuta l’indennità di fine rapporto puoi leggere qui)
Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante, infatti, fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, sempre però che la giusta causa esista davvero.
E la concessione del preavviso è una di quelle cose che la rende inesistente.
Perchè succede questo?
Anzitutto vediamo cosa si intende per “giusta causa” di recesso.
La “giusta causa” di recesso è, per definizione di legge, quella causa “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 codice civile).
E’ un articolo del codice civile riferito al rapporto di lavoro dipendente ma che la giurisprudenza ha stabilito si applichi anche al contratto di agenzia.
La giusta causa di recesso dunque è un fatto (di regola un inadempimento), imputabile all’altra parte, di gravità tale, che la prosecuzione del rapporto non è più immediatamente possibile, essendo venuta meno la fiducia necessaria.
La “giusta causa” è una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del contratto
Va da sè dunque che concedere un preavviso è del tutto incompatibile con l’esistenza di una giusta causa, perchè chi lo concede sta in pratica dicendo che il rapporto può comunque ancora proseguire per il tempo del preavviso. In questo modo, non è vero che la causa contestata sia così grave da non consentire la prosecuzione “nemmeno provvisoria” del rapporto.
Il preavviso infatti è quella cosa che sposta l’efficacia del recesso, rispetto alla sua comunicazione, ad un momento successivo.
Se l’azienda comunica il recesso dal contratto di agenzia concedendo 3 mesi di preavviso, significa che tra la sua comunicazione e l’interruzione effettiva del rapporto passano 3 mesi.
Se riprendiamo la definizione di “giusta causa”, come quella causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, ci si accorge subito che la concessione del preavviso le fa perdere di valore.
Stiamo infatti dicendo all’agente, a cui stiamo comunicando l’interruzione del rapporto per un fatto apparentemente gravissimo, che potrà comunque rimanere nostro agente ancora per un po’ di mesi.
Il preavviso dunque toglie completamente “gravità” (in termini giuridici) a quello che stiamo contestando e dunque preavviso e giusta causa sono incompatibili (lo dicevano già “vecchie” sentenze di un po’ di anni fa come quella del Tribunale di Milano del 30.10.1992 o del Tribunale di Ravenna del 29.2.2008)
Idem al contrario.
Se l’agente comunica il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia contestando alla mandante di tutto e di più ma poi gli concede un periodo di preavviso prima che il rapporto si interrompa definitivamente, e come se alla fine gli stesse dicendo che quelle cose non sono poi così gravi, visto che non gli impediscono comunque di continuare a lavorare per altri mesi.
Le dimissioni partite come per giusta causa diventano quindi dimissioni “ordinarie” e l’agente perderà il diritto alle indennità di fine rapporto che credeva di poter invece ottenere.
Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con un termine di preavviso rimane un recesso ordinario
L’agente, che riteneva di poter richiedere alla mandante le indennità di fine rapporto, alla fine non ne avrà diritto, così come l’azienda, che pensava di non dover pagare le indennità all’agente, alla fine invece dovrà farlo.
Se dunque l’azienda, o l’agente, intendono interrompere il rapporto per un fatto grave dell’altra parte, devono mettere tutto in gioco, anche il preavviso, e comunicare un recesso con effetto immediato.
Naturalmente andranno fatti bene i conti: se la giusta causa alla fine non si riesce a dimostrare, a quel punto l’altra parte potrà richiedere l’indennità sostitutiva del preavviso che non gli è stato concesso.
Va dunque fatta una attenta comparazione tra costi/benefici per valutare la sostenibilità della giusta causa e la convenienza di un recesso senza preavviso.
Se è l’azienda in particolare a voler comunicare il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, dovrà mettere in conto che, se la giusta causa non venisse dimostrata, oltre al pagamento delle indennità di fine rapporto dovrà considerare anche l’indennità per mancato preavviso.
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Avv. Angela Tassinari