Recesso al Contratto di Agenzia e Rinuncia al Preavviso
In caso di recesso al contratto di agenzia sia l’azienda che l’agente devono concedere all’altra parte un certo preavviso.
Nel mio post Dimissioni dell’Agente di Commercio: Sai davvero che preavviso deve concederti? ho parlato di quanto deve essere lungo questo preavviso.
In questo post invece spiegherò come può fare l’azienda, quando riceve le dimissioni con preavviso da parte dell’agente, a interrompere subito il rapporto, rinunciando al preavviso ma senza dover riconoscere all’agente la relativa indennità sostitutiva.
Anzitutto si deve partire da un concetto: il preavviso è a tutela di chi subisce il recesso, e non di chi lo comunica.
Quindi è un diritto di chi riceve il recesso, non un diritto di chi comunica il recesso al contratto di agenzia.
Conseguentemente, poichè è un diritto di chi lo riceve, la parte che, appunto, lo riceve dovrebbe di regola avere tutto il diritto di liberare l’altra parte dal preavviso senza doverle riconoscere nulla.
In sostanza è come se le dicesse: grazie per il preavviso, ma vai pure non ho bisogno che tu lo faccia.
La consuetudine ha invece portato a ragionare al contrario, come se il preavviso fosse un diritto di chi lo comunica.
Per questo si è portati a pensare che quando chi riceve il recesso voglia esonerare l’altra parte dallo svolgere il preavviso, debba pagargli il preavviso che “non gli consente di fare”: perchè sarebbe un suo diritto svolgerlo.
Questo principio è stato in effetti recepito espressamente dagli Accordi Economici Collettivi, che prevedono di regola che se la parte che ha ricevuto il recesso vuole liberare l’altra parte, le deve pagare il preavviso che può fare.
Tuttavia, l’Accordo Economico Collettivo disciplina una importantissima deroga, da pochi conosciuta, così ripristinando l’originario principio per cui il preavviso è a tutela di chi lo riceve.
In caso di recesso al contratto di agenzia, gli A.E.C. prevedono che chi subisce il recesso possa rinunciare al preavviso senza riconoscere indennità
In particolare, sia l’Accordo Economico Collettivo Settore Commercio 2009 (art. 11, comma 9), sia l’Accordo Economico Collettivo Settore Industria 2014(art. 9, comma 6) infatti, prevedono che la parte che ha ricevuto il recesso può entro 30 giorni da quando l’ha ricevuto, liberare l’altra parte senza doverle riconoscere nulla.
Quindi, aziende, se avete bisogno di liberare subito la zona e non intendete trattenere un agente dimissionario, non c’è bisogno di chiedere all’agente che rinunci al preavviso, ma è sufficiente che entro 30 giorni da quando ricevete la comunicazione di recesso al contratto di agenzia gli inviate una comunicazione con la quale dichiarate di avvalervi della facoltà prevista dall’A.E.C. e quindi interrompete subito il rapporto, liberando l’agente e senza dover pagare alcuna indennità per il residuo preavviso!
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Avv. Angela Tassinari