Prescrizione Indennità di Fine Rapporto Agente di Commercio
Prescrizione indennità di fine rapporto agente: quanto tempo ha l’agente di commercio per richiedere il pagamento delle indennità?
Quando il contratto si interrompe per causa dell’azienda, l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto (per verificare quando l’agente ha diritto alle indennità clicca qui)
Tralasciando il complesso tema di come si calcolino le indennità, per indennità di fine rapporto si intendono:
- l’indennità ex art 1751 c.c. del codice civile
- le indennità degli A.E.C. che sono una declinazione dell’indennità del codice civile e cioè
- FIRR
- Indennità suppletiva di clientela
- Indennità meritocratica
Entro quanto l’agente può richiederle?
L’agente per le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno molto lungo.
Prescrizione indennità di fine rapporto agente: l’agente deve rispettare due termini
Il primo è quello di 1 anno dalla cessazione del rapporto. Questo primo termine si chiama di “decadenza“.
Entro cioè 1 anno da quando cessa effettivamente il rapporto (non quindi da quando parte il preavviso) l’agente deve fare richiesta scritta di pagamento delle indennità.
Si tratta di una richiesta che non richiede un particolare contenuto, è sufficiente che l’agente scriva: “chiedo il pagamento delle indennità”.
Deve poi essere comunicata all’azienda in modo che l’agente possa dimostrare di averla mandata (e che l’azienda l’ha anche ricevuta) quindi a mezzo PEC, o raccomandata a.r. o fax.
Questo termine è previsto espressamente dall’art. 1751 del codice civile e si applica quindi alla richiesta dell’agente di vedersi pagata questa indennità.
Il primo termine è di 1 anno dalla cessazione del rapporto (termine di “decadenza”)
Ci si è chiesti se questo termine valga anche per la richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica).
Al riguardo la Cassazione si è divisa, ma la giurisprudenza più recente è a favore della applicabilità del termine di decadenza anche anche alle indennità degli A.E.C. (Cassazione n. 9348 del 17.4.2013). La sentenza di parere opposto è invece del 2011 (Cassazione n. 17057 del 5.8.2011)
Per “FIRR” si intende naturalmente la parte non versata dall’azienda all’Enasarco (di regola quello dell’anno di cessazione, salvo che vengano richieste eventuali differenze rispetto a quanto versato all’Enasarco).
Il termine di decadenza, diversamente dal secondo termine analizzato di seguito, non si “rinnova” e quindi una volta interrotto vale per sempre.
Il secondo termine è il termine di “prescrizione” che per le indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è di ben 10 anni che parte dalla cessazione del rapporto.
Alle indennità di fine rapporto degli aglenti di commercio, infatti, non è applicabile il termine di prescrizione di 5 anni previsto dalla legge esclusivamente per il TFR dei dipendenti.
Il secondo termine è di 10 anni dalla fine del rapporto (termine di “prescrizione”)
Quindi una volta che l’agente ha interrotto il “primo termine” ha poi ben 10 anni di tempo per fare causa o per interromperlo nuovamente con un’altra raccomandata/PEC di “messa in mora”.
Chiaramente, se l’agente non ha interrotto il “primo termine” di decadenza, non potrà invocare il secondo termine di 10 anni.
Peraltro, diversamente dalla lettera che serve per interrompere il termine di 1 anno di decadenza, quella che serve per interrompere il termine di prescrizione, oltre a contenere la richiesta dell’agente di volere le indennità di fine rapporto, deve anche contenere la “minaccia” che in mancanza tutelerà i propri diritti nelle sedi competenti.
Una lettera dell’agente quindi che prevedesse solo la richiesta di pagamento ma non anche l’intenzione espressa che in mancanza l’agente si riserva di far valere i propri diritti, non sarebbe idonea ad interrompere il termine di prescrizione che quindi non si rinnoverebbe (e quindi decorrerebbe inutilmente facendo perdere il diritto all’agente all’indennità).
Ciò detto, una domanda che spesso mi viene rivolta è: “quanto tempo ha l’azienda per pagare l’indennità dopo che cessa il rapporto?”.
La risposta è che non c’è nessun tempo, perchè l’indennità è immediatamente esigibile sin dal giorno dopo la fine del rapporto.
L’agente ha diritto al pagamento dell’indennità dal giorno successivo alla cessazione del rapporto
Altro è scegliere di attendere che l’agente ne faccia richiesta, ma, se volesse, l’agente potrebbe richiederla il giorno immediatamente dopo la cessazione del rapporto.
Per prassi comunque vi è una certa tolleranza accettata dall’agente, derivante dalla necessità di fare i conteggi.
E’ peraltro politica di talune aziende non offrire mai per prima il pagamento dell’indennità di fine rapporto, attendendo sempre che sia l’agente a farne richiesta, nel tentativo di lasciar decorrere il termine di decadenza di un anno.
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Avv. Angela Tassinari