Pignoramento Provvigioni: Cosa deve fare la Mandante?

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pignoramento provvigioni
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Pignoramento provvigioni: la Casa Mandante cosa deve fare esattamente? E quanto deve trattenere?

pignoramento provvigioniHai appena ricevuto la notifica di un atto – chiamato “atto di pignoramento presso terzi” – con il quale ti viene detto che sono pignorate le provvigioni del tuo agente e che non puoi pagarle fino a ordine del Giudice.

Sai come ti devi comportare? E se le provvigioni sono pignorate per intero, o solo per una parte, e per quanto tempo?

La prima cosa da sapere, anzitutto, è che dalla data in cui hai ricevuto l’atto di pignoramento, se hai delle provvigioni che devi pagare al tuo agente, da quella data devi sospendere il pagamento.

Riguardo alle cose da fare, invece, la prima cosa è annotarti la data dell’udienza indicata nell’atto: non dovrai presenziare ma dopo quell’udienza è buona cosa contattare il legale del creditore per sapere: a) se l’udienza si è tenuta o è stata rinviata; b) cosa ha stabilito il Giudice; c) a chi devi pagare le somme che hai bloccato.

Se non lo chiami, puoi correre il rischio che per qualche motivo il creditore abbia abbandonato la procedura senza dirtelo, cosi che puoi rischiare di tenere bloccate delle somme inutilmente.

La seconda cosa da fare dopo la notifica di un pignoramento provvigioni è inviare entro 10 giorni (anche se il termine non è così perentorio), all’avvocato del creditore che ti ha notificato l’atto di pignoramento, una dichiarazione nella quale devi dire che tipo di rapporto hai in corso con il debitore e se sei debitore di somme nei suoi confronti.

Detto questo, ti spiego ora “in che misura”  le provvigioni sono “bloccate” e dunque che tipo dichiarazione dovrai rendere.

Anzitutto dipende se il tuo agente è un agente individuale oppure un agente organizzato in forma di società (società di persone, s.a.s., s.n.c., o di capitali, s.r.l. S.p.A.)

Se l’agente è un agente individuale e ha un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 12 mesi le provvigioni sono pignorate nella misura di 1/5 fino alla fine del contratto.

Il pignoramento dunque in questo caso riguarda sia le provvigioni maturate sia quelle future non ancora maturate.

Tale previsione è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dalla legge n. 80/2005.

Tale normativa in particolare prevede espressamente che anche ai titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) c.p.c., tra cui quindi anche gli agenti di commercio “persone fisiche”, possa essere pignorato il relativo compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, nella misura di 1/5  (applicazione confermata anche da Cass. civ. 18.1.2012, n. 685)

In caso di agente individuale, il pignoramento provvigioni è di regola per 1/5 e vale per tutta la durata del rapporto

Ricorrendo tale ipotesi, dunque, la dichiarazione che dovrai rendere al legale del creditore riguarderà il fatto che hai in corso un contratto di agenzia a tempo indeterminato (o determinato per mesi  X, specificando se rinnovabile tacitamente), se hai o meno al momento della notifica del pignoramento, delle provvigioni che devi o meno pagare all’agente, ma che in ogni caso, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 52 DPR 5.1.1950, n. 180, procedi a tenere bloccato 1/5 delle provvigioni che matureranno fino alla fine del rapporto.

In questo modo, trattieni l’importo di 1/5 delle provvigioni dovute, calcolato al netto di tutte le ritenute d’acconto ed Enasarco, mentre la parte eccedente potrai continuare a pagarla all’agente.

Il quinto che trattieni dorai poi pagarlo al creditore non appena quest’ultimo avrà ottenuto il provvedimento di assegnazione del credito da parte del Giudice.

Diverso il caso in cui l’agente sia organizzato in forma di società (di persone o di capitali). In tal caso, infatti, è escluso che il rapporto rientri tra quelli di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c..

In tale ipotesi, le provvigioni dovute al momento in cui ricevi l’atto di pignoramento saranno pignorate per intero (e quindi non nei limiti di un quinto come le provvigioni dovute ad agenti persone fisiche) ma solo limitatamente a quelle già maturate al momento della notifica del pignoramento ed eventualmente quelle successive fino alla data del provvedimento del Giudice che chiude il pignoramento.

Restano invece escluse dal pignoramento le provvigioni future che eventualmente maturino dopo la data del provvedimento di chiusura della procedura di pignoramento emesso dal Giudice.

In caso di agente “società”, le provvigioni sono pignorate per intero ma limitatamente a quelle maturate alla data del pignoramento e fino al provvedimento di assegnazione del Giudice

In altre parole, semplificando, per gli agenti persone fisiche le provvigioni sono pignorabili per un importo contenuto (1/5) ma per tutta la durata del contratto di agenzia, mentre per gli agenti “società” le provvigioni sono pignorabili per intero, ma solo per quelle che erano da pagare al momento del pignoramento e fino al provvedimento del Giudice che chiude il pignoramento.

In tale ultimo caso (pignoramento provvigioni società agente) il creditore che volesse continuare a pignorare anche le successive provvigioni, sarebbe tenuto a notificare  di volta in volta diversi pignoramenti.

Se sei un’impresa che ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento provvigioni, e hai dei dubbi o non sei sicuro del contenuto della dichiarazione che devi rendere, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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