Patto di Prova nel Contratto di Agenzia: Validità, Durata, Forma
Patto di prova nel contratto di agenzia: sai pattuirlo nel modo giusto?
Partiamo anzitutto con il dire a cosa serve il patto di prova nel contratto di agenzia e quindi perchè è importante poterlo prevedere.
Come dice la parola stessa, il patto di prova serve per “provare” l’agente (e viceversa l’agente può “provare” la mandante).
Questo ha il vantaggio che, qualora non di gradimento, il contratto di agenzia può essere interrotto senza dover rispettare alcun preavviso.
Il patto di prova quindi è un periodo in cui le parti possono in sostanza derogare ai termini di preavviso previsti dal codice civile o dagli A.E.C. che andrebbero altrimenti concessi in caso di recesso da un contratto di agenzia a tempo indeterminato.
Se invece il contratto di agenzia è a tempo determinato, il patto di prova consente di interrompere anticipatamente il contratto anche in mancanza di giusta causa.
In sostanza per la mandante è un bel risparmio perchè può liberare subito la zona e senza dover pagare le provvigioni per tutto il preavviso (o peggio, per tutta la durata fino alla scadenza del contratto di agenzia se a tempo determinato).
Il patto di prova nel contratto di agenzia può essere un bel risparmio per la mandante
Facciamo un esempio: si pensi al caso dell’agente monomandatario con esclusiva incaricato a tempo indeterminato con contratto regolato dall’A.E.C. (settore Industria o Commercio è uguale). Senza patto di prova la mandante è sin da subito tenuta a rispettare un preavviso di mesi 5. Quindi, in mancanza del patto di prova, se la mandante decidesse di interrompere il contratto, dovrebbe riconoscere le provvigioni per altri 5 mesi. Se oltre alle provvigioni la mandante avesse riconosciuto anche un fisso, ecco che dovrebbe riconoscere il fisso per altri 5 mesi. In più, a meno di pagare subito l’indennità sostitutiva, la mandante rimane con la zona “bloccata” per 5 mesi.
Con un patto di prova (valido) questo si può evitare e dunque la mandante potrebbe risparmiare questi 5 mesi.
Detto questo, cosa bisogna sapere per prevedere un patto di prova valido nel contratto di agenzia?
Partiamo con il fatto che la legge non dice nulla riguardo il patto di prova nel contratto di agenzia. Quindi non c’è un articolo del codice civile o di qualche altra legge che ne parli.
La legge disciplina semmai il patto di prova con i lavoratori dipendenti (art. 2096 codice civile). La Cassazione ha però escluso che il contratto di agenzia sia assimilabile a quello di lavoro dipendente. Quindi quelle norme non si applica al contratto di agenzia (sentenza n. 11405 del 13.5.2013).
Quindi si è anzitutto posta la questione se si potesse inserire un patto di prova nel contratto di agenzia.
In mancanza di previsioni legislative, è venuta in soccorso la giurisprudenza.
Dopo alterne vicende da parte dei giudici di merito, la Cassazione con sentenza n. 544 del 22.1.1991 ha ritenuto che si poteva fare. Quindi ha stabilito che era lecito inserire un patto di prova nel contratto di agenzia per il periodo iniziale.
Tale principio non ha trovato successive smentite ed anzi è stato avvalorato anche dai due principali Accordi Economici Collettivi. Questi A.E.C., pur non disciplinando espressamente il patto di prova, ne fanno un rapido accenno quando parlano dei contratti a termine (per dire che vale solo il patto di prova previsto nel primo rapporto) (art. 4 A.E.C. settore Industria 2014 e art. 2 A.E.C. settore Commercio 2009). In questo modo hanno quindi dato per scontato che il patto di prova si possa inserire. Segnalo anche che c’è un altro A.E.C. che ne parla ancora più espressamente ma non è tra i più diffusi. Si tratta dell’A.E.C. CNAI – Federagenti del 22.4.2013, all’art. 10.
Riguardo alla “forma” che deve essere rispettata affinchè il patto possa essere fatto valere, pur non essendo applicabile l’obbligo di forma scritta previsto per il rapporto dipendente, la pattuizione va provata per iscritto e quindi la forma “scritta” diventa in pratica obbligatoria.
Per forma “scritta” si intende che la clausola sia di regola scritta all’interno del (primo) contratto di agenzia.
Affinchè poi non sorgano questioni di sorta, il contratto deve essere anche firmato dell’agente e non soltanto inviato all’agente ed essere in attesa di essere restituito firmato (come delle volte capita).
Siccome la prova riguarda il periodo iniziale, l’agente non deve essere già stato provato “fuori contratto”. Anzi, se anzichè usare il patto di prova nel contratto di agenzia pensi di utilizzare sistemi diversi, ti suggerisco questo post sui rischi a cui puoi andare incontro.
Rispetto alla durata, mancando anche in questo caso una disciplina legale, non è prevista una durata massima prestabilita.
Per la citata Cassazione la durata deve comunque essere limitata al tempo necessario e sufficiente per compiere la valutazione.
Si suggerisce di regola di non oltrepassare i mesi 6 che per prassi consolidata è un termine ritenuti accettabile.
Eventuali termini più lunghi devono essere giustificati e giustificabili da particolari caratteristiche dell’attività del preponente. Ad esempio, quando l’attività è “stagionale”, come nel caso del settore dell’abbigliamento. Sono situazione che devono comunque essere valutate caso per caso.
Se decidi di inserire un patto di prova in un contratto a tempo determinato, per non “snaturare” la natura del patto la sua durata dovrà essere proporzionata alla durata del contratto. Non puoi fare cioè “tutta prova”, a meno di considerare il contratto a tempo determinato una prova di per sè, ma quello è un altro discorso.
Ricorda che qualora la durata fosse ritenuta eccessiva, l’agente potrebbe invocare la nullità del patto di prova. Potrebbe quindi chiedere, in caso di recesso, che la mandante gli riconosca il preavviso ordinario. Se invece il contratto fosse a tempo determinato, potrebbe chiedere che la mandante gli riconosca tutte le provvigioni fino a scadenza.
Se il patto di prova nel contratto di agenzia è nullo, l’agente può chiedere tutte le provvigioni del preavviso ordinario
E’ inoltre buona cosa prevedere espressamente che le parti possono interrompere il rapporto anche nel corso del periodo di prova (senza quindi dover attendere la fine).
In caso di successione di contratti (o perchè a tempo determinato o perchè decidi di sostituire il testo del contratto dopo una revisione), varrà solo il patto di prova contenuto nel primo contratto (per la ragione che dopo il primo periodo di prova l’agente deve ormai ritenersi “provato”).
Inoltre, se decidi di fare una revisione dei contratti e li fai rifirmare agli agenti, bada se ci sono ancora agenti in prova: per loro andrà previsto a parte che il patto di prova nel nuovo contratto è una continuazione del precedente e quindi scadrà dopo 6 mesi dal primo contratto.
Per ricapitolare quindi:
- il patto di prova va messo per iscritto all’interno del contratto che deve essere firmato dall’agente
- la durata è meglio che non superi i 6 mesi, salvo casi eccezionali da valutare di volta in volta
- nella clausola è meglio prevedere che le parti possono interrompere il periodo di prova in qualunque momento anche prima della scadenza
Inoltre fai attenzione che:
- se fai più contratti di agenzia a tempo determinato o se nel corso del rapporto decidi di sostituire il testo del contratto con un altro, il patto di prova vale solo per il primo contratto;
- se per caso fai firmare un nuovo contratto ad un agente che è ancora in prova, devi regolare la continuazione del periodo di prova tra i due contratti.
Tema diverso dal preavviso è quello relativo al diritto alle indennità di fine rapporto in caso di cessazione per mancato superamento della prova.
La tematica è delicata perchè il periodo di prova può non escludere di per sè automaticamente le indennità di fine rapporto (le sentenze italiane ed europee sul punto hanno avuto divergenze).
Diciamo che, considerato il motivo dell’interruzione del rapporto e supponendo dunque che l’andamento del rapporto sia stato insufficiente, anche l’eventuale rischio economico delle indennità può essere destinato a rimanere contenuto.
Avv. Angela Tassinari