Patto di non concorrenza agenti senza indennità: si può?

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Patto di non concorrenza agenti: si può fare senza pagare indennità o compensi all’agente?

Diciamo subito che il patto di non concorrenza agenti per il periodo successivo alla cessazione del contratto di agenzia è, di regola, “a pagamento”.

La casa mandante deve cioè corrispondere un compenso specifico all’agente a fronte di questo impegno. Ma è sempre così?

Patto di non concorrenza agenti e art. 1751 bis c.c.

Stiamo anzitutto parlando dello specifico patto, o della specifica clausola del contratto di agenzia, stipulato ai sensi dell’art. 1751 bis del codice civile (da non confondere con il più “blasonato” art. 1751 del codice civile che prevede tutt’altro) con cui l’agente si impegna a non svolgere attività in concorrenza dopo che cessa il contratto di agenzia.

Non stiamo quindi parlando dell’obbligo che l’agente (plurimandatario) ha “in automatico” di non fare concorrenza durante il contratto e per il quale la legge non prevede alcuna contropartita.

Invece, per il patto di non concorrenza agenti stipulato ai sensi dell’attuale art. 1751 bis del codice civile, è previsto che la casa mandante debba ricompensare a parte l’agente per questo impegno che si assume.

La previsione di questo compenso per il patto di non concorrenza post-contratto è stata in particolare introdotta dalla legge n. 422 del 29.12.2000 a partire dal 1.6.2001.

Da questa data in poi quindi il patto di non concorrenza agenti è diventato di norma “a pagamento” per la casa mandante.

Prima di questa data, il patto di non concorrenza era invece, di norma, gratuito per l’azienda, cioè il patto non prevedeva compenso e quindi l’agente si obbligava senza dover ricevere nulla in cambio.

I criteri matematici per il calcolo del compenso per il patto di non concorrenza agenti non sono direttamente previsti dall’art. 1751 bis codice civile che si limita a stabilire dei principi e a fare riferimento alla “contrattazione collettiva”.

La “contrattazione collettiva” è costituita dagli Accordi Economici Collettivi che prevedono precise modalità di calcolo che variano da A.E.C. ad A.E.C. e che possono rivelarsi anche particolarmente costose.

In caso di contratti di agenzia regolati dagli Accordi Economici Collettivi, in particolare dall’A.E.C. settore Commercio 2009 e A.E.C. settore Industria 2014 sarà peraltro direttamente a queste disposizioni che dovrà farsi riferimento.

Ad esempio, in caso di applicazione dell’Accordo Economico del settore Commercio 2009, in base ai criteri previsti dall’art. 8, un agente monomandatario, con una anzianità di servizio fino a 5 anni e un patto di non concorrenza di 2 anni, ha diritto a circa 10 mesi di provvigioni.

Considerato che questo compenso si aggiunge alle indennità di fine rapporto se dovute (cioè se il contratto di agenzia si interrompe per causa dell’azienda), l’importo complessivo può arrivare a cifre considerevoli.

Ci sono però delle ipotesi in cui è ancora possibile che il patto di non concorrenza sia “gratis”, cioè la casa mandante possa non pagare nulla all’agente.

Se sei una casa mandante, prima di metterti a fare i conti o prima di rinunciare a inserirlo nel tuo contratto di agenzia, verifica quindi se ricadi in una delle ipotesi che seguono.

Si tratta di tre “deroghe”. Una è prevista direttamente dalla legge, le altre due dalla giurisprudenza. Vediamole.

Patto di non concorrenza agenti e agenti società di capitali

La Legge Comunitaria n. 422/2000 che ha introdotto il compenso per il patto di non concorrenza agenti, ha previsto espressamente alcune esclusioni da questa previsione.

Ha in particolare previsto che la previsione del compenso non si applichi quando l’agente sia una società di capitali (s.r.l. o S.p.A.).

Esclusioni che poi sono state riprese (e in alcuni casi “ristrette”) dagli Accordi Economici Collettivi.

La Legge Comunitaria n. 422/2000 in particolare ha previsto che la disposizione sulla previsione del compenso non si applichi in caso di agenti organizzati come società di capitali (cioè in forma di s.r.l. o S.p.A) con due o più soci (si applica quindi in caso di agenti società di capitali a socio unico).

L’Accordo Economico Collettivo o A.E.C. settore Industria 2014, art. 14, “copia” la legge e quindi non applica la previsione del compenso agli agenti organizzati sia come S.p.A., sia come s.r.l., con due o più soci .

L’A.E.C.settore Commercio 2009, art. 8, invece esclude dal compenso (solo) gli agenti organizzati come S.p.A. con due o più soci. Mantiene quindi “a pagamento” il patto con tutti gli agenti in forma di s.r.l. (quindi anche ad unico socio), oltre che in forma di S.p.A. con un socio).

Nei casi di agenti società di capitali, dunque, c’è la possibilità che il patto di non concorrenza ex art. 1751 bis codice civile rimanga automaticamente gratuito e senza necessità di doverlo specificare.

Naturalmente però se, non conoscendo questa deroga, nel patto di non concorrenza è stato previsto che l’agente avesse diritto al compenso, a quel punto dovrà essere pagato.

La “buona notizia” per la casa mandante però in questi casi è che se è stato previsto che il compenso venisse pagato durante il contratto destinando una parte della provvigione a corrispettivo del patto, questa pattuizione è valida e quindi il patto di non concorrenza potrebbe essere già stato pagato.

Patto di non concorrenza agenti e contratti firmati prima del 1.6.2001

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1.6.2015, n. 12127, ha risolto una annosa questione riguardo tutti quei contratti di agenzia stipulati prima del 1.6.2001 (la data cioè dalla quale il patto è diventato a pagamento.

Tanti “vecchi” contratti di agenzia, infatti, siccome il patto di non concorrenza agenti in origine era gratuito, avevano e hanno tutt’ora inserito questa clausola di default senza la previsione di alcun compenso, perchè all’epoca non costava nulla.

Dopo che il patto di non concorrenza è diventato a pagamento, però, per tutti i contratti di agenzia stipulati prima del 1.6.2001 e cessati dopo tale data in cui era stata inserita la clausola del patto di non concorrenza senza compenso, le aziende si sono trovate esposte al rischio di doverli pagare.

La Corte di Cassazione invece, con la sentenza sopra richiamata, ha stabilito che se il contratto di agenzia è stato stipulato prima del 1.6.2001 senza che nel patto di non concorrenza sia stato previsto un compenso, il patto continua a rimanere gratuito anche se il contratto di agenzia cessa dopo il 1.6.2001. Questo perchè la legge in vigore quando il contratto di agenzia è stato stipulato non prevedeva l’obbligo di pagare l’agente.

Il principio vale però se il contratto di agenzia non è stato cambiato dopo il 1.6.2001.

Il principio infatti non vale più se, pur essendo il rapporto iniziato prima del 1.6.2001, il testo del contratto sia stato cambiato dopo il 1.6.2001 con un altro testo in cui è stata ribadita la clausola del patto di non concorrenza.

A quel punto infatti non si potrà più dire che la clausola era stata pattuita in una momento in cui la legge non prevedeva un compenso per il patto di non concorrenza agenti. Essendo stato “ristipulato” dopo che la normativa è cambiata, rimarrà regolato dalla nuova normativa.

Anche in questi casi, peraltro, potrebbe esserci una “buona notizia”.

Se infatti fin dalla sua stipulazione (anche prima del 1.6.2001) fossero state riconosciute somme a titolo di acconto del patto di non concorrenza “salvo conguaglio”, alla fine del rapporto di agenzia tali acconti complessivi potrebbero essere superiori agli importi che sarebbero stati dovuti in base ai criteri stabiliti dagli Accordi Economici Collettivi.

L’agente quindi, oltre a dover rispettare il patto di non concorrenza, potrebbe essere costretto a restituire l’eccedenza.

Patto di non concorrenza agenti ed esclusione espressa del compenso

Un’ultima ipotesi, che si è ricava incidentalmente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12127/2015 sopra citata, e che poi è stata ribadita dalla giurisprudenza anche in successive occasioni, riguarda la possibilità che le parti, per i contratti stipulati dopo il 1.6.2001 e nei casi in cui il patto di non concorrenza sarebbe a pagamento, escludano invece espressamente tale compenso.

Non si tratta quindi del caso in cui le parti nulla dicono nella clausola del patto di non concorrenza riguardo al compenso, ma del fatto in cui le parti lo escludano espressamente.

Una pattuizione di questo tipo è ritenuta valida.

La Corte di Cassazione, infatti, nella citata sentenza poi ripresa da sentenza successive, nel corso della motivazione ha rilevato incidentalmente che la Legge Comunitaria n. 422/2000, modificando l’art. 1751 bis c.c., non abbia introdotto al previsione del compenso “a pena di nullità” del patto di non concorrenza ma abbia solo stabilito che il patto di non concorrenza sia  di regola “a pagamento”.

Ciò significa che una deroga espressa delle parti, cioè una pattuizione che espressamente escluda il diritto al compenso, sarebbe valida.

Peraltro, se tale principio è applicabile ai contratti di agenzia regolati direttamente dal codice civile (senza cioè un richiamo anche dagli Accordi Economici Collettivi), sembra invece non applicabile quando il contratto di agenzia risulta regolato anche dagli Accordi Economici Collettivi.

Gli Accordi Economici Collettivi, infatti, prevedono i criteri di calcolo del compenso per il patto di non concorrenza e non prevedono espressamente la possibilità di deroga.

L’A.E.C. settore Industria 2014  art. 14 ad esempio fa salvi solo gli accordi “più favorevoli” riguardo alla “misura” del compenso.

Sembra quindi che gli A.E.C. introducano un trattamento di “miglior favore” per gli agenti nel prevedere il compenso (escluso agenti società di capitali come visto sopra) che non è quindi derogabile.

In caso quindi di contratto di agenzia regolato anche dagli Accordi Economici Collettivi, una eventuale esclusione del compenso del patto di non concorrenza non sarebbe valido.

Patto di non concorrenza agenti e acconti

Un tema legato al compenso per il patto di non concorrenza agenti che accenno riguarda quello di riconoscere “acconti” durante il contratto di agenzia, così da “ridurre” se non addirittura escludere che alla fine del contratto di agenzia la casa mandante debba pagare altre somme sulla base dei conteggi dell’A.E.C..

L’art. 1751 bis codice civile non esclude espressamente la possibilità di acconti.

Anche l’A.E.C. settore Industria 2014 non lo vieta, specificando solo che il compenso per il patto di non concorrenza agenti ha natura “non provvigionale”.

Anche l’A.E.C. settore Commercio 2009 prevede che il compenso per il patto di non concorrenza agenti non ha natura provvigionale precisando però anche che andrebbe pagato “inderogabilmente” in un unica soluzione alla fine del contratto di agenzia. Lo scrupolo è chiaramente quello di evitare la prassi che l'”acconto” altro non sia che una quota parte della provvigione che la casa mandante quindi avrebbe pagato comunque. In sostanza che si tratti di una provvigione “simulata”.

In linea di massima, la giurisprudenza ritiene valida la previsione di acconti per il patto di non concorrenza agenti durante il rapporto in anche in forma “percentuale”, ritenendo che la natura “non provvigionale” prevista dagli A.E.C. rileverebbe solo ai fini fiscali e previdenziali.

Quindi non sarebbe facile per l’agente sostenere che gli acconti del patto di non concorrenza sarebbero in realtà provvigioni “simulate”  solo perchè sono stati riconosciuti nel corso del contratto di agenzia e in forma percentuale.

Tuttavia il mio suggerimento in caso di riconoscimento di acconti sul compenso per il patto di non concorrenza agenti, specie se il contratto di agenzia è regolato dall’A.E.C. settore Commercio 2009, è quello di prevedere un conteggio e un pagamento tenuto distinto dalle provvigioni e anche assoggettato al trattamento fiscale suo proprio che è diverso da quello delle provvigioni.

In tal modo, se anche il riconoscimento di acconti non fosse valido e venisse preteso un conteggio “da zero”, tali acconti non potrebbero essere imputati automaticamente a provvigioni e quindi l’agente, se anche ne eccepisse la nullità, sarebbe costretto a doverli restituire in quanto privi di titolo, vanificando così di fatto la richiesta di un nuovo conteggio.

Molte ulteriori questioni riguardano il patto di non concorrenza agenti, come ad esempio se si possa posticipare alla fine del periodo stabilito per la non concorrenza o se possa riguardare anche zone, prodotti e clienti ulteriori rispetto a quelli assegnati nel contratto di agenzia, così come, per i casi in cui è dovuto, quanto potrebbe costare in concreto e se ne valga la pena in base ai benefici.

Se sei una casa mandante o un professionista che ha necessità di approfondire queste tematiche, cliccando qui puoi contattarci e scoprire cosa possiamo fare per te.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari