Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?

Indennità suppletiva di clientela
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Indennità suppletiva di clientela, ma anche FIRR,  fino a quando si calcolano?

Indennità suppletiva di clientelaConosco aziende molto generose che proseguono a calcolare “quote” di indennità suppletiva di clientela e di FIRR anche sulle provvigioni che l’agente matura dopo la cessazione del rapporto.

Tuttavia si tratta di una condizione di miglior favore che applicano all’agente perché i principali accordi economici collettivi agenti (settore Industria e settore Commercio), non prevedono tale trattamento.

Sia pure in modalità leggermente diversa tra loro, i due AEC agenti di riferimento escludono che l’indennità suppletiva di clientela ed il FIRR vadano calcolati sulle provvigioni maturate dopo la data di cessazione del rapporto.

Vediamo più nel dettaglio.

Maturazione provvigioni e calcolo indennità suppletiva di clientela

Anzitutto, per comprendere cosa stabiliscono gli AEC agenti sul calcolo dell’indennità suppletiva di clientela del FIRR, si deve individuare il criterio di maturazione provvigioni previsto nel contratto (o applicato di fatto dall’azienda).

Solitamente i criteri di maturazione provvigioni sono due:

  • il criterio del “fatturato” (quando le provvigioni maturano sulla base delle fatture emesse dalla mandante al cliente)
  • il criterio dell’ “incassato” (quando le provvigioni maturano sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda da parte dei clienti)

(se hai dei dubbi che le provvigioni possano ancora essere pagate sull’incassato” ti rimando al mio post Provvigioni sul fatturato o incassato: la mandante può scegliere?)

Fatta questa verifica, analizziamo cosa prevedono esattamente i due principali accordi economici agenti per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e del FIRR.

Per AEC Commercio 2009

Indennità suppletiva di clientela

L’art. 13 dell’AEC Commercio 2009 (e successive modifiche) prevede al punto II (Indennità suppletiva di clientela):

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della mandante …. l’Agente … sarà corrisposta …. una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto …. anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto“.

Cosa significa questa precisazione?

Significa  che l’indennità suppletiva di clientela è dovuta (solo) sulle somme maturate prima della data di cessazione del rapporto, anche se non ancora pagate.

Se il criterio di maturazione provvigioni utilizzato dall’azienda è quello del “fatturato”, dovranno essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base delle fatture emesse fino alla data di cessazione del rapporto.

Invece, se l’azienda utilizza il criterio di maturazione provvigioni dell’ “incassato”, dovranno invece essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda fino alla data di cessazione del rapporto.

Ciò a prescindere dal fatto che tali provvigioni siano anche già state “pagate” all’agente. Ciò che rileva è che siano anche solo maturate prima della data di cessazione del contratto.

Non dovranno quindi essere considerate ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela le provvigioni che matureranno (eventualmente) dopo la data di cessazione del rapporto, vale a dire le provvigioni maturate su fatture emesse dall’azienda dopo la data di cessazione (se il criterio è il “fatturato”) ovvero le provvigioni maturate su eventuali incassi ricevuti dopo la data di cessazione (se il criterio è l'”incassato”).

FIRR

Stessa cosa vale sostanzialmente per il FIRR.

L’art. 13, parte I AEC Commercio (Indennità di risoluzione del rapporto) prevede che:

All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente …. una indennità calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa…”

Riguardo al FIRR rispetto alla indennità suppletiva di clientela la norma parla non solo di “maturate” ma anche “liquidate”: si potrebbe discutere se per “liquidate” si intenda materialmente “pagate” o “conteggiate”, sicuramente però anche in questo caso è da escludere che sia da calcolare  sulle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto.

Per AEC Industria 2014

Anche l’AEC Industria 2014 segue il criterio dell’AEC Commercio che avete letto sopra.

In particolare:

Indennità suppletiva di clientela

In base all’art. 10, parte II) AEC Industria (Indennità suppletiva di clientela):

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia … sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente … un’indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto…”

Anche in questo caso, come potete vedere, l’AEC Industria prevede che il conteggio vada fatto sulle provvigioni maturate solo fino alla data di cessazione del rapporto e non su quelle successive

FIRR

Riguardo al FIRR, nella parte descrittiva del FIRR (art. 10 – parte I) (Indennità di risoluzione rapporto (FIRR)) l’AEC Industria 2014 non specifica nulla.

Tuttavia, all’inizio dell’art. 10, al comme 3, AEC Industria vi è una previsione generale per tutte le indennità disciplinate dall’AEC (FIRR, Indennità suppletiva di clientela e Indennità meritocratica) che prevede che tali indennità saranno computate “su tutte le somme …. percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché su tutte le somme per le quali al momento della cessazione del rapporto sia sorto il diritto al pagamento … anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”

Per il FIRR dunque vale la stessa regola e dunque esso andrà potrà essere calcolato solo sulle provvigioni per cui sia sorto il diritto al pagamento al momento (e quindi non oltre) della cessazione del rapporto.

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Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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