Indennità suppletiva di clientela e pensionamento dell’agente
Indennità suppletiva di clientela e pensionamento dell’agente di commercio: in caso di dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento l’indennità suppletiva di clientela è dovuta?
Ipotizziamo che riceviate dal vostro agente una comunicazione di dimissioni perchè va in pensione e conclude chiedendovi, tra le altre cose, l’indennità suppletiva di clientela. Ha ragione?
Vediamo in quali casi è dovuta e quando non lo è.
Indice
Cos’è l’indennità suppletiva di clientela
Anzitutto ricordiamo cos’è l’indennità suppletiva di clientela.
L’indennità suppletiva di clientela è “una” delle tre voci che compongono l’indennità di fine rapporto disciplinata dai principali Accordi Economici Collettivi (o AEC).
I principali Accordi Economici Collettivi sono: AEC 30.7.2014 settore Industria, AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, AEC 16.2.2009 settore Commercio (aggiornato con accordo 29.3.2017) (per maggiori approfondimenti su cosa e quanti sono gli AEC approfondisci qui!)
Le tre voci disciplinate dai principali Accordi Economici Collettivi sono: il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.
L’indennità suppletiva di clientela non è quindi “tutta” l’indennità di fine rapporto degli Accordi Economici Collettivi, ma solo una di queste tre voci.
Quando di regola l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela
In generale, l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela degli AEC quando:
- il rapporto cessa per iniziativa della Casa Mandante (quindi attraverso un recesso ordinario con preavviso – o con preavviso pagato)
- il rapporto cessa per dimissioni dell’agente a fronte di un grave inadempimento della Casa Mandante (dimissioni per giusta causa
In linea generale quindi, in caso di dimissioni dell’agente per motivi personali, l’agente non ha diritto all’indennità suppletiva di clientela.
Eccezioni alla perdita dell’indennità di clientela in caso di dimissioni dell’agente
Gli AEC prevedono alcune eccezioni rispetto alla perdita del diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni da parte dell’agente di commercio.
In particolare, secondo l’AEC 30.7.2014 settore Industria, l’AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, l’agente di commercio mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nei seguenti casi:
- dimissioni conseguenti a invalidità permanente e totale;
- dovute a infermità e/o malattia che non consentono la prosecuzione del rapporto
- dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco
- dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS
semprechè questi eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del contratto.
L’AEC 2009 settore Commercio prevede casi analoghi con una lieve differenze lessicale riguardo alle dimissioni per pensionamento.
Gli AEC 2014 settore Industria e PMI infatti prevedono espressamente che le dimissioni siano “successive” al conseguimento della pensione da parte dell’agente di commercio. L’AEC 2009 settore Commercio prevede invece che le dimissioni siano “dovute al” pensionamento (non dice espressamente che debbano anche essere “successive”).
L’AEC 2009 settore Commercio prevede altresì espressamente che l’indennità suppletiva di clientela sia dovuta anche in caso di decesso dell’agente di commercio (se hai necessità di affrontare questo evento trovi indicazioni qui)
A quali agenti di commercio spetta l’indennità di clientela in caso di pensionamento
Stabilito che i principali AEC prevedono che l’agente mantenga il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche in caso di dimissioni per pensionamento, quali agenti esattamente possono avvalersi di questa eccezione?
Il pensionamento (così come le altre ipotesi di malattia/infortunionio o decesso) è un evento che riguarda la persona fisica.
In altre parole, non sono eventi che riguardino le “società”. Le società cioè non vanno in pensione, nè si ammalano o si infortunano.
Di conseguenza, l’eccezione vale di norma solo per gli agenti “individuali”, cioè per gli agenti che svolgono la loro attività in forma individuale, come persone fisiche.
Non vale invece per gli agenti che operano in forma “societaria”, ad esempio in caso di agenti organizzati come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.
In altre parole l’eccezione non vale in caso di pensionamento del “socio” della società di agenzia.
Qualora dunque il contratto di agenzia fosse in corso con un agente organizzato in forma di società, ad esempio s.n.c., e riceveste delle dimissioni motivate dal pensionamento “del socio”, si tratterebbe di dimissioni “normali” dell’agente che comportano la “perdita” del diritto all’indennità suppletiva di clientela.
Per ulteriore approfondimento ne tratto nel mio articolo “Agente che va in pensione. Non spetta l’indennità suppletiva di clientela in caso di società”
Quando l’agente di commercio deve comunicare le dimissioni per pensionamento se non vuole perdere l’indennità suppletiva di clientela
Secondo gli AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria, l’eccezione per cui l’agente mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni per pensionamento, vale se le dimissioni sono “successive” al conseguimento del pensionamento.
Di conseguenza, l’agente per avvalersi di questa eccezione, deve comunicare le dimissioni dopo che ha già conseguito il diritto ad andare in pensione e non “in vista” del conseguimento di tale diritto.
In altre parole, le dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento dovrebbero essere formulate in questo modo: “premesso che in data XX/XX/XXXX ho conseguito il diritto ad andare in pensione, ecc. ecc.”
Una formulazione invece del tipo: “premesso che in data XX/XX/XXXX andrò in pensione” varrà sempre come dimissioni ma può non essere valida ai fini di ottenere il riconoscimento anche dell’indennità suppletiva di clientela perchè nel momento in cui le dimissioni sono state comunicate, l’agente non aveva ancora effettivamente conseguito il diritto al pensionamento.
L’AEC 2009 settore Commercio prevede come sopra accennato una formulazione lievemente diversa, precisando che deve trattarsi di dimissioni “dovute a” pensionamento, senza cioè espressamente specificare “successive a”.
Tuttavia, poichè il requisito deve essere effettivo e non meramente potenziale, anche in caso di applicazione dell’AEC settore Commercio l’agente dovrebbe poter dimostrare di aver già conseguito tale diritto e dunque anche in questo caso si ritiene che debbano essere “successive” al conseguimento.
In caso di dimissioni per pensionamento, l’indennità suppletiva di clientela è l’unica indennità che l’agente può richiedere?
Questo è un altro tema interessante che ti accenno.
Come dicevo l’indennità suppletiva di clientela è una delle tre voci dell’indennità di fine rapporto disciplinata dagli AEC.
Tra queste anche l’indennità meritocratica.
Inoltre, ricordo che esiste anche l’indennità di fine rapporto disciplinata direttamente dal codice civile (art. 1751 c.c.)
Queste indennità che fine fanno in caso di pensionamento? L’agente ha diritto di richiederle?
Il tema è complesso posso peraltro brevemente riassumere in questo modo.
L’AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria fanno espressamente riferimento anche all’indennità meritocratica in caso di dimissioni per pensionamento. L’AEC Commercio invece no.
Rispetto a quella del codice civile, va tenuto conto che il codice civile prevede che l’agente abbia diritto all’indennità dell’art. 1751 c.c. in caso di dimissioni per ragioni di “vecchiaia” tale per cui non si possa più chiedere all’agente di continuare a lavorare.
Questo concetto è diverso dal semplice “pensionamento” che infatti non impedisce all’agente di continuare a lavorare.
Di conseguenza, in caso di dimissioni per pensionamento il fatto che l’indennità suppletiva di clientela risulti dovuta non significa che, indipendentemente dai requisiti, siano dovute anche le altre voci (indennità meritocratica e/o indennità del codice civile).
Per queste indennità infatti anche le dimissioni per pensionamento possono risultare delle dimissioni “ordinarie” per motivi personali e quindi non dare diritto all’agente ad altro se non all’indennità suppletiva di clientela.
Per approfondire il tema delle indennità di fine rapporto e delle differenze tra loro questo post potrebbe esserti molto utile!
Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha diritto all’indennità suppletiva di clientela o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.
Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari
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