Indennità meritocratica nuovo AEC settore Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025
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Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025L’indennità “meritocratica” è quella componente dell’indennità di fine rapporto regolata dagli Accordi Economici Collettivi.

Sulle voci che in generale compongono l’indennità di fine rapporto regolata dagli A.E.C. e sulla differenza tra indennità suppletiva di clientela (o indennità di clientela) e indennità meritocratica ne ho parlato più diffusamente in questo articolo.

Il 4 giugno 2025 è stato firmato il nuovo A.E.C. settore Commercio e dal 1 luglio 2025 la modalità di calcolo dell’indennità meritocratica regolata da questo A.E.C. è cambiata.

Il nuovo A.E.C. settore Commercio non si applica però a tutte le case mandanti.

Quindi prima di continuare, se hai dei dubbi o non ti sei mai posto il problema, verifica se il nuovo A.E.C. settore Commercio ti riguardi effettivamente.  Ti rimando a questo articolo con tutti i chiarimenti che potranno servirti.

Se il nuovo A.E.C. settore Commercio ti riguarda, allora devi conoscere le modifiche che sono state introdotte riguardo al calcolo di questa componente dell’indennità.

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025: le novità

Anzitutto, il nuovo conteggio si applica ai contratti di agenzia cessati o che andranno a cessare dopo il 1 luglio 2025.

Il nuovo A.E.C. settore Commercio non contiene norme “transitorie”, quindi le nuove norme sono immediatamente applicabili.

In cosa consistono le novità del calcolo dell’indennità meritocratica A.E.C. settore Commercio?

Le principali sono tre.

Nuova modalità di calcolo

La prima novità riguarda la modalità di calcolo.

Ricordo al riguardo che l’indennità meritocratica si basa sull’esistenza di un incremento del fatturato di vendita procurato dall’agente, rilevato confrontando un periodo “iniziale” e un periodo “finale” (individuato tramite una tabella in base alla durata del rapporto che puoi trovare sotto, come tabella n. 1).

In caso di incremento, una seconda tabella stabilisce la misura in cui questa componente è dovuta, tenendo conto dell’importo massimo previsto dall’art. 1751 del codice civile (pari alla media annua della provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo)  e di quanto dovuto a titolo di FIRR e indennità di clientela.

Fino al 30 giugno 2025, una volta stabilita la percentuale di incremento del fatturato di vendita e individuata la corrispondente percentuale in cui l’indennità era in concreto dovuta, si applicava tale percentuale all’importo massimo previsto dall’art. 1751 c.c. e si andava poi a sottrarre dal risultato il FIRR (per intero) e l’indennità di clientela.

Dal 1 luglio 2025, i passaggi sono stati “invertiti”.

In sostanza, per primo si sottrae dalla soglia massima prevista dall’art. 1751 codice civile (cioè la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni o del minor periodo) il FIRR (per intero) e l’indennità di clientela, e poi, su residuo, si applica la percentuale corrispondente alla percentuale di incremento del fatturato rilevata.

Ciò comporta un aumento dell’indennità meritocratica AEC settore Commercio, come si può rilevare dalla rappresentazione grafica riportata alla fine dell’articolo.

“Alleggerimento” onere della prova a carico dell’agente

La seconda novità riguarda un “alleggerimento”, se non l’eliminazione, dell’onere per l’agente di provare le condizioni previste dalla legge per avere diritto all’indennità meritocratica e cioè di aver portato nuovi clienti/fatturato e che i vantaggi rimangano al preponente.

Il nuovo AEC Commercio 2025 infatti sembra prevedere che tali condizioni “si presumono” avverate a favore dell’agente ogni volta che viene registrato l’incremento di fatturato tra periodo iniziale e finale.

E’ stata infatti introdotta una precisazione all’art. 13, parte III, dell’AEC Commercio 2025 che, pur ribadendo che l’indennità meritocratica sia dovuta se ricorrono i requisiti di legge, specifica ora: “intendendosi per tali l’aumento di fatturato”.

Fino al 30 giugno 2025, invece, l’agente che faceva richiesta di riconoscimento dell’indennità meritocratica AEC Commercio non poteva limitarsi a rilevare che c’era stato un incremento di fatturato, ma doveva provare anche specificatamente di aver procurato nuovi clienti (e quali), o di aver incrementato il fatturato con quelli esistenti e che tali vantaggi rimanevano alla mandante anche dopo la cessazione del rapporto.

La giurisprudenza infatti, pur ritenendo le indennità di fine rapporto dell’AEC, a certe condizioni, trattamento di miglior favore rispetto a quella prevista dal codice civile, comunque non esonera l’agente dal provare i requisiti di legge .

Con la precisazione introdotta nel nuovo AEC Commercio 2025 sembra, invece, che tale onere si sia alleggerito se non invertito a discapito della mandante.

Ampliamento dei casi in cui è dovuta

La terza novità riguarda l’ampliamento dei casi in cui l’indennità meritocratica è potenzialmente dovuta, essendo stato previsto espressamente anche il caso delle e dimissioni per “pensionamento” dell’agente individuale.

Prima infatti l’indennità meritocratica dell’AEC Commercio era associata solo alla cessazione del rapporto per età- vecchiaia.

Ora quindi, anche in caso di dimissioni per pensionamento dell’agente individuale o di decesso, l’agente (o gli eredi) potranno far valere direttamente il conteggio dell’indennità meritocratica del nuovo AEC Commercio.

Tabelle sostanzialmente invariate

Le tabelle per il calcolo sono rimasta sostanzialmente invariate, salvo il fatto che i periodi «iniziali» e «finali» sono conteggiati a «mesi» anziché a «trimestri» (ma nulla vietava di farlo anche prima), nonchè il fatto che è stata prevista come ipotesi a sè la durata di 4 anni del contratto di agenzia.

E’ purtroppo rimasto il riferimento ambiguo alla «media» riferito ai 3 mesi e alla «media annua» riferito ai 6 e 9 mesi. Non essendo ancora decorso «un anno» per poter calcolare una media «annua» continua a non essere chiaro di che «media» si tratti.

Indennità meritocratica AEC Commercio 2025: confronto calcoli

Come sopra accennato, il nuovo conteggio a parità di condizioni comporta un calcolo più favorevole per l’agente.

Di seguito un calcolo di raffronto.

Si riportano anzitutto le due tabelle di riferimento: quella per l’individuazione del fatturato “iniziale” e “finale” e quella per rilevare la percentuale applicabile in base all’incremento rilevato e alla durata del rapporto.

indennità meritocratica AEC Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Esemplificando poi rispetto ad un contratto della durata di 5 anni e 2 mesi, a parità di dati e di incremento di fatturato si può notare la differenza tra il calcolo precedente e quello attuale e l’aumento del valore dell’indennità meritocratica.

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Indennità meritocratica nuovo AEC Commercio 2025

Come si vede, a parità di dati impiegati, fino al 30 giugno 2025 l’indennità meritocratica AEC Commercio sarebbe stata di 30.000 euro, ora invece diventerebbe di 36.300 euro.

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Queste le novità in sintesi dell’indennità meritocratica del nuovo AEC settore Commercio 2025.

Se sei alle prese con una cessazione di contratto di agenzia o con un calcolo dell’indennità e hai bisogno di assistenza, possiamo fornirti supporto. Scopri quello che possiamo fare per la tua azienda.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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