Indennità meritocratica e indennità di clientela agenti: quali differenze
Sempre più spesso gli agenti di commercio, ricevuta la comunicazione di recesso da parte della casa mandante, richiedono il conteggio non solo dell’indennità di clientela ma anche dell'”indennità meritocratica”.
Capita altrettanto che la casa mandante si trovi un po’ spiazzata di fronte a questa richiesta.
Magari ne ha sentito parlare ma fin’ora non l’ha mai riconosciuta essendosi limitata fino a quel momento a pagare solo l’indennità di clientela e il FIRR senza particolari questioni da parte dell’agente.
Cosa è quindi l’indennità meritocratica e come si deve comportare la casa mandante di fronte a questa richiesta?
Facciamo quindi anzitutto una breve, anche se non semplice, sintesi del regime delle indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto da parte della casa mandante.
Valutiamo quindi le differenze tra i vari tipi di indennità e verifichiamo come si debba comportare la casa mandante di fronte alla richiesta non solo dell’indennità di clientela ma anche dell’indennità meritocratica.
Indice
Quali sono le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia
A certe condizioni, spiegate al punto successivo, in caso di cessazione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad una “liquidazione”, meglio chiamata “indennità di fine rapporto”.
L’indennità di fine rapporto e’ però diversa a seconda delle norme che regolano il contratto di agenzia.
Si parla infatti solitamente di FIRR e indennità di clientela agenti (o indennità suppletiva di clientela) senza però sapere che queste voci non sono previste dalla legge ma dalla contrattazione nazionale, cioè dagli AEC – accordi economici collettivi agenti di commercio dei vari settori (aec commercio, aec industria ecc), che corrispondono in sostanza ai “CCNL”, o “contratti collettivi”, che si applicano ai dipendenti (per sapere cosa sono gli AEC puoi approfondire qui)
E, altra informazione che non sempre si sa, che non e’ sempre obbligatorio regolare il contratto di agenzia in base alla contrattazione nazionale.
E’ infatti anche possibile regolare il contratto di agenzia direttamente in base alla legge (in particolare il codice civile, dagli sett. 1742 e seguenti), “saltando” gli AEC.
In caso di contratto regolato solo e direttamente dalla legge non esiste il FIRR o l’indennità suppletiva di clientela ma solo una indennità chiamata genericamente di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 del codice civile.
Lo scenario quindi riguardo alle indennità di fine rapporto e’ il seguente:
Se il contratto e’ regolato dall’AEC agenti
si parla di:
- FIRR
- Indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela
- Indennità meritocratixa
Se il contratto di agenzia e’ regolato solo dalla legge (codice civile)
si parla invece solo di in un’unica indennità di fine rapporto, quella dell’art. 1751 del codice civile, a volte chiamata anche “indennità europea” o “indennità meritocratica del codice civile”.
Poiche questa distinzione e’ poco conosciuta peraltro, spesso anche in caso di contratto regolato solo dalla legge le aziende versano il FIRR all’Enasarco, spesso sull’ erroneo presupposto che siccome va versato all’Enasarco non centri nulla con l’indennita di fine rapporto, oppure che sia un obbligo previsto dalla legge oppure che abbia natura contributiva.
Invece si tratta di un versamento che potrebbe non essere dovuto (puoi approdondire questo aspetto qui: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).
In ogni caso, se il contratto fosse regolato solo dalla legge ma l’azienda avesse deciso, più o meno consapevolmente, di versare anche il FIRR, queste somme dovranno poi essere dedotte dal conteggio dell’indennità prevista dall’art. 1751 (cioè e’ come se il FIRR fosse un acconto).
Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia
Fatta questa premessa, la seconda cosa che va chiarita subito e’ che l’indennità di fine rapporto, sia che si tratti di quelle degli AEC agenti sia di quella del codice civile (salvo alcune differenze) non e’ sempre dovuta all’agente quando cessa il contratto di agenzia.
Diversamente infatti dal “TFR” (o liquidazione) previsto per i dipendenti che è sempre dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio non è sempre dovuta, e dipende dalle cause di cessazione del contratto.
In sostanza, l’indennita di fine rapporto e’ dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente. Non e’ quindi dovuta (e quindi non sono a quel punto dovute nè l’indennità di clientela nè l’indennità meritocratica) negli altri casi. Più nel dettaglio:
Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto:
- in caso di recesso “normale” della mandante (cioè non motivato da un grave inadempimento dell’agente)
- in caso di dimissioni per giusta causa dell’agente (per un grave inadempimento della mandante)
- In caso di dimissioni dell’agente individuale (quindi non dell’agente che opera con una sua società, es. sas, snc, srl) motivate da malattia, invalidità, cessazione attività per vecchiaia (e, in caso di applicazione degli A.E.C. anche semplice pensionamento), morte
Quando non è dovuta l’indennità di fine rapporto (e quindi l’indennità meritocratica e di clientela):
- in caso di recesso per giusta causa della mandante (cioè motivato da un grave inadempimento dell’agente)
- In caso di dimissioni dell’agente per motivi diversi da quelli indicati sopra
Fa eccezione il FIRR che, se versato dalla casa mandante, e’ di regola sempre dovuto anche in questi casi (salvo una distinzione tra l’AEC Industria e l’AEC Commercio, poiche nel primo caso – settore Industria – in caso di recesso per giusta causa per violazione dell’obbligo di monomandato/non concorrenza o appropriazione indebita di somme, la mandante può far causa per ottenere la restituzione di quanto versato).
Quale è la differenza tra indennità di clientela agenti e indennità meritocratica
Dopo aver fatto queste premesse, torniamo quindi al tema iniziale: quale e’ la differenza tra l’indennita di clientela agenti e l’indennita meritocratica?
Distinguiamo a seconda che il contratto sia regolato da un AEC agenti o solo dalla legge
Se il contratto di agenzia è regolato da uno degli AEC agenti
Abbiamo detto che se il contratto e’ regolato da uno degli AEC agenti di commercio (sia settore Commercio che settore Industria) le voci previste sono il FIRR, l’indennita di clientela e l’indennita meritocratica
Il FIRR si calcola secondo una formula matematica ed e’ sempre dovuto indipendentemente dal merito o dai motivi di cessazione del rapporto.
L’indennita di clientela agenti si calcola secondo una formula matematica e di per sè prescinde dal “merito”.
L’indennita meritocratica dell’AEC si calcola anch’essa secondo una formula matematica (diversa a seconda che l’AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l’agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all’azienda.
Quindi, anche nel caso in cui il risultato del calcolo matematico fosse “positivo” per l’agente, potrebbe esservi spazio per sostenere che questa voce non sia comunque dovuta perché non ricorrono i presupposti di “merito”.
Al contrario, e per complicare ulteriormente le cose, se il calcolo dell’indennità meritocratica desse un risultato negativo, questo non significherebbe automaticamente che l’agente non abbia diritto ad una indennità “meritocratica”, L’agente infatti, secondo la giurisprudenza, potrebbe comunque cercare di “bypassare” l’AEC e pretendere di vedersi riconosciuta direttamente l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge (codice civile).
Se il contratto di agenzia è regolato direttamente e solo dalla legge (codice civile)
Se il contratto di agenzia risulta regolato solo dalla legge (codice civile), non si parlerà (o non si dovrebbe, nel senso che la legge non la prevede) dell’ indennità di clientela o dell’indennità meritocratica ma solo di un unica indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, che e’ interamente subordinata al requisito del merito.
Il codice civile in altre parole non prevede una indennità o una voce che sia sempre dovuta a prescindere dal merito.
Questo potrebbe essere un vantaggio. Lo svantaggio però e’ che questa indennità non si calcola secondo una formula matematica (diversamente dall’indennità di clientela e dall’indennità metitocratica prevista dall’AEC).
La misura dell’indennità di fine rapporto del codice civile e’ infatti stabilita solo riguardo al suo importo “massimo”. Non è infatti previsto come in concreto vada calcolata.
L’importo massimo in particolare e’ pari alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni di durata del rapporto di agenzia (o del minor periodo di durata del contratto di agenzia)
Di conseguenza, specie quando non e’ agevole quantificare l’apporto o il merito dell’agente o sorgano discussioni al riguardo, e’ facile che si aprano questioni riguardo l’ammontare di questa indennità. Questioni che possono poi sfociare in contenziosi.
Va sempre ricordato comunque che, laddove si sia proceduto al versamento del FIRR nonostante il contratto sia regolato solo dal codice civile, il FIRR costituirà una sorta di acconto a tutti gli effetti quindi da dedurre dal conteggio della somma massima prevista dall’art. 1751 cc.
Riepilogo delle differenze tra indennità di clientela e indennità meritocratica
- l’indennità suppletiva di clientela o indennità di clientela agenti è una voce dell’indennità di fine rapporto prevista (solo) dagli AEC agenti che si calcola secondo una formula matematica e che prescinde dal merito dell’agente o da quale sia stato il suo apporto durante il contratto di agenzia
- l’indennità meritocratica è una voce prevista dagli AEC agenti o può essere intesa come l’indennita prevista dalla legge (codice civile)
- in entrambi i casi (indennità meritocratica dell’AEC o del codice civile), l’indennità meritocratica ha come presupposto il “merito” dell’agente
- se si tratta dell’indennità meritocratica disciplinata dagli AEC agenti, si calcola secondo una precisa formula matematica
- se si tratta dell’indennità di fine rapporto del codice civile, è previsto solo un importo massimo. L’importo esatto va negoziato o va fatto decidere dal giudice all’esito di una causa. In ogni caso va dedotto il FIRR laddove sia stato versato.
Come si deve comportare la casa mandante se viene richiesta l’indennità meritocratica oltre all’indennità di clientela
Sulla base di quanto sopra, qualora a fronte della cessazione di un contratto di agenzia l’agente facesse richiesta alla casa mandante dell’indennità meritocratica, la casa mandante dovrebbe:
- verificare anzitutto le cause di cessazione del contratto di agenzia
- verificare se il contratto di agenzia è disciplinato dall’AEC agenti e di quale settore sia (se ad esempio AEC Commercio o AEC Industria) oppure solo dal codice civile (senza confondere che il settore – commercio o industria – dipende dalla casa mandante e non dal fatto che l’agente sia una agente di “commercio”)
- verificare se l’agente è “meritevole”, vale a dire se nel corso del rapporto di agenzia ha procurato nuovi clienti, incrementato il fatturato di quelli assegnati e l’azienda continui a lavorare con questi clienti
Qualora risulti che l’agente sia stato in qualche misura “meritevole” (o anche solo per capire di che cifre si sta parlando):
- se il contratto di agenzia è regolato dall’AEC, fare il conteggio dell’indennità meritocratica
- se il contratto è regolato solo dal codice civile, calcolare l’importo l’importo massimo previsto dalla legge e verificare se è stato versato il FIRR (che sarà poi da togliere)
- in base alle risultanze, verificare l’opportunità di una negoziazione
Non sono temi semplici, ci rendiamo conto, specie riguardo anche la valutazione del merito dell’agente. Spesso è importante anche poter contare su casistiche già affrontate e conoscere come anche i giudici applichino nel concreto i temi sopra descritti.
Da parte nostra affianchiamo quindi sia direttamente la casa mandante che si trovi in questa situazione, sia anche i suoi consulenti che non “maneggino” abitualmente la materia.
Se sei quindi una casa mandante o un professionista incaricato di effettuare i conteggi o di valutare quali indennità di fine rapporto siano dovute e hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.
Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari
Per ulteriori approfondimenti sul tema dell’indennità di fine rapporto ti rimandiamo anche a questi temi:
Indennità di fine rapporto e pensionamento dell’agente di commercio
Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?
Indennità di fine rapporto agenti: fai attenzione ai contratti di vecchia data
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