Indennità di Incasso Agenti di Commercio: l’Azienda Può Difendersi?

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Indennità di incasso agenti
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Indennità di incasso agenti di commercio: quando è dovuta se nel contratto di agenzia non è prevista?

Indennità di incasso agentiIn altre parole, è sufficiente che l’agente dimostri di aver riscosso dai clienti pagamenti di qualunque genere perchè possa richiedere l’indennità di incasso se non è prevista nel contratto di agenzia?

“Ni”, potrebbe non esserlo.

Vediamo quindi quali sono gli argomenti che la mandante può utilizzare per non riconoscere l’indennità di incasso, o limitare la richiesta.

Gli incassi riguardano gli “insoluti” o le fatture “alla scadenza”?

Un conto sono gli incassi delle fatture “alla scadenza” oppure in cui sia previsto che il pagamento avvenga “a mani” dell’agente.

Un conto sono invece gli incassi delle fatture insolute, cioè quelle già scadute e da recuperare.

Se l’attività di riscossione dell’agente si limita alla riscossione dei soli insoluti, gli A.E.C. prevedono che l’agente non abbia diritto ad alcuna indennità.

Anche in mancanza degli A.E.C. peraltro certa giurisprudenza ritiene che l’attività di riscossione dei soli insoluti non vada remunerata, perchè il servizio di “recupero crediti” viene svolto dall’agente anche nel suo stesso interesse.

L’agente infatti ha tutto l’interesse che la fattura non rimanga insoluta perchè:

  • se l’agente riceve il pagamento delle provvigioni sull'”incassato”, fino a quando il cliente non paga l’agente non guadagna la provvigione
  • se l’agente riceve invece il pagamento delle provvigioni sul “fatturato”, comunque è interessato all’effettivo incasso della fattura, perchè qualora l’insoluto diventasse definitivo, la mandante avrebbe diritto di stornare la provvigione (se hai dubbi sul fatto che l’azienda possa scegliere se pagare la provvigione sull'”incassato” anzichè sul “fatturato” clicca qui)

Se invece l’attività di incasso riguarda il pagamento delle fatture alla scadenza o “a mani” dell’agente, la situazione è diversa.

In questo caso, infatti, l’agente, pur avendo sempre l’interesse a che la fattura venga pagata ai fini della maturazione della provvigione, svolgerebbe un servizio “in più” per la mandante che, anzichè scegliere – ad esempio  – di far pagare il cliente tramite bonifico o tramite ricevuta bancaria, sceglie come modalità di pagamento da parte del cliente il pagamento a mani dell’agente.

Se si verifica questa ipotesi, a certe condizioni la mandante è tenuta al pagamento di una indennità di incasso o comunque di un compenso specifico.

Quali sono queste condizioni?

  1. l’attività deve essere svolta in modo continuativo da parte dell’agente. Non deve trattarsi di un incasso isolato
  2. la mandante deve ritenere l’agente responsabile in caso di perdita di quanto incassa (perdita del contante o degli assegni che l’agente riceve dal cliente, anche se sono intestati direttamente alla mandante)
  3. inoltre, secondo certa giurisprudenza, se anche l’attività fosse continuativa e l’agente fosse responsabile degli incassi, dovrebbe trattarsi di una attività iniziata dopo l’inizio del contratto di agenzia. Se infatti fosse iniziata sin da subito è sostenibile che le provvigioni già tenessero conto di questa attività che quindi non andrebbe ulteriormente pagata.

Ma se anche l’indennità di incasso agente andasse pagata, come e quanto va pagata?

Gli A.E.C. settore Industria e settore Commercio prevedono che l’indennità di incasso agenti venga stabilita in modo specifico e in aggiunta alle provvigioni (in forma percentuale o meno non importa).

E’ prassi che, laddove già prevista nel contratto di agenzia, venga indicata una “percenuale” da imputare a indennità di incasso agente, di solito nella forma di un “di cui” della provvigione (provvigione 7%, di cui 0,50% a titolo di indennità di incasso).

In questo modo il compenso viene riconosciuto, per praticità, sull’importo di tutte le fatture (riscosse o non riscosse dall’agente). Nulla vieterebbe peraltro di pattuire un compenso specifico relativamente al singolo incasso. Si tratta tuttavia di una gestione più complessa che di solito non viene utilizzata.

Tuttavia, qualora nel contratto non fosse previsto nulla e l’agente alla fine del rapporto avesse diritto all’indennità di incasso agenti, è possibile sostenere che l’indennità sia dovuta unicamente sugli incassi che l’agente ha curato e non calcolata genericamente su tutte le fatture incassate o meno dall’agente.

Rispetto all’ammontare del compenso, nè la legge nè gli A.E.C. stabiliscono l’ammontare. Di regola la giurisprudenza utilizza una “forbice” piuttosto ampia tra lo 0.5% e il 5%. Si tratta comunque di un importo determinato in via equitativa dal Giudice.

Quindi, per riepilogare, se ricorrono queste condizoni la mandante può contestare la richiesta dell’agente di riconoscimento dell’indennità di incasso agenti:

  1. gli incassi hanno riguardato solo gli insoluti
  2. gli incassi hanno riguardato il pagamento delle fatture alla scadenza ma sono stati episodici
  3. l’agente non aveva alcuna responsabilità nella perdita, specie nel caso di assegni direttamente intestati alla mandante
  4. l’attività di incasso è stata svolta sin dall’inizio del contratto
  5. nella peggiore delle ipotesi non è dovuta su tutto il fatturato ma solo sugli incassi effettuati

Naturalmente, a tutto ciò si deve aggiungere il fatto che è l’agente che deve fornire la prova che sussistano i requisti per avere diritto all’indennità di incasso, e non il contrario. Quindi se l’agente non riesce a dimostrare che sussistono le condizioni, la sua domanda non potrà essere accolta.

Se devi gestire una richiesta di indennità di incasso da parte di un tuo agente di commercio e vuoi saperne di più, puoi contattarci per ricevere assistenza cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro come sempre un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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