Indennità di fine rapporto agenti : attenzione ai contratti di vecchia data!
Indennità di fine rapporto agenti: attenzione ai contratti di vecchia data nel fare i conteggi.
Spesso le aziende fanno automaticamente il conteggio dell’indennità suppletiva di clientela quando interrompono il rapporto.
Ma non è detto che l’indennità suppletiva di clientela sia l’indennità di fine rapporto agenti dovuta.
Indice
Indennità di fine rapporto agenti e indennità suppletiva di clientela
Cosa è l’indennità suppletiva di clientela
Quando il contratto di agenzia viene interrotto dalla mandante per motivi ordinari, l’agente ha diritto ad una indennità di fine rapporto.
L’indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela, è quella indennità di fine rapporto agenti che le aziende quindi calcolano per liquidare l’indennità dovuta all’agente.
L’azienda spesso non si pone dubbi sul fatto se l’indennità di fine rapporto agenti sia proprio l’indennità suppletiva di clientela.
Se l’azienda ha poca esperienza nella materia del contratto di agenzia o è senza supporto specialistico, ricerca come si calcola l’indennità suppletiva di clientela, trova i criteri stabiliti dall’accordo collettivo agenti (talvolta senza essere consapevole che esiste più di un accordo collettivo agenti che prevedono cose diverse) e procede al calcolo.
Spesso il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e’ corretto e questa e’ effettivamente l’indennità di fine rapporto agenti dovuta.
Capita invece a volte che non sia cosi, e la mandante, calcolando l’indennità suppletiva di clientela, vada a riconoscere all’agente molto più di quello che deve.
Questo succede soprattutto con riguardo ai contratti di lunga data, generalmente dai 20 anni su, e per i quali il testo del contratto non sia mai stato sostituito o aggiornato negli anni.
Per comprendere il perchè dobbiamo fare un passo indietro
Da cosa è regolata l’indennità suppletiva di clientela
L’indennità suppletiva di clientela, così come il FIRR (ma anche la cosiddetta “indennità meritocratica”), non sono indennità di fine rapporto regolate dalla “legge”.
L’indennità suppletiva di clientela e il FIRR sono indennità regolate dagli accordi economici collettivi agenti (anche chiamati AEC agenti).
Conseguentemente sia il FIRR sia l’indennità suppletiva di clientela sono dovuti solo se gli accordi economici collettivi si applicano al rapporto con l’agente.
Quando si applicano gli accordi economici collettivi agenti?
- quando l’accordo economico collettivo e’ richiamato espressamente nel contratto di agenzia, oppure, in mancanza di richiamo
- quando l’azienda e’ iscritta ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) che hanno firmato gli AEC agenti e l’agente richiede che venga applicato l’accordo collettivo agenti oppure ancora
L’applicazione dell’accordo economico collettivo potrebbe anche essere pretesa dall’agente sostenendo che le parti durante il rapporto vi hanno fatto implicito riferimento.
Per taluni ad esempio, il versamento del FIRR potrebbe essere sintomo della volontà di applicare implicitamente l’AEC.
Tuttavia l’esistenza di questa volontà implicita deve essere dimostrata dall’agente.
Se quindi nel contratto di agenzia non si fa menzione dell’AEC agenti e l’azienda non e’ iscritta a nessuna associazione di categoria, non è affatto detto che l’accordo economico collettivo si applichi.
Indennità di clientela e mancata applicazione dell’AEC agenti
Per quanto detto sopra, se l’accordo economico collettivo non si applica, a quel punto nemmeno l’indennità suppletiva di clientela si applica.
Perchè fare attenzione ai contratti di agenzia di vecchia data nel calcolo dell’indennità di fine rapporto agenti
Nei contratti “vecchi”, stipulati 20 o 30 anni fa, non è infrequente che non venga fatta alcuna menzione all’AEC agenti.
Spesso questi contratti si limitano a poche clausole e non menzionano l’AEC agenti.
Se la mandante non è iscritta ad una associazione di categoria e non c’è un richiamo all’AEC agenti, è possibile sostenere che l’indennità suppletiva di clientela non si applichi.
Attenzione, non sto dicendo che non è dovuta l’indennità di fine rapporto agenti, ma che non si calcola in base all’indennità suppletiva di clientela.
Come calcolare l’indennità di fine rapporto agenti se non si applica l’AEC agenti
Come detto, il fatto che non si applichi l’indennità suppletiva di clientela non significa che non sia dovuta l’indennità di fine rapporto agenti.
Se però è sostenibile che non si applica l’AEC agenti, il calcolo delle indennità di fine rapporto agenti va fatto direttamente in base al codice civile (art. 1751 c.c.).
L’aspetto importante in questo caso è che il codice civile ha un limite di importo massimo che l’accordo economico collettivo non ha.
Per il codice civile, infatti, l’indennità di fine rapporto agenti non può superare la media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni.
Per gli AEC agenti, invece, l’indennità suppletiva di clientela – da sola o sommata al FIRR – può anche essere superiore a tale limite.
Se quindi si applica solo il codice civile, l’indennità di fine rapporto agenti non potrà essere superiore alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni, compreso il FIRR versato all’Enasarco che quindi dovrà essere dedotto.
In tal caso all’agente, al massimo, spetterà la differenza tra l'”anno” di provvigioni e (tutto) il FIRR.
Qualche esempio
Ho avuto un caso in cui il contratto non era regolato dall’AEC agenti e la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni risultava pari a circa 20 mila euro.
Il FIRR complessivamente accantonato all’Enasarco era pari a circa 18 mila euro e all’agente quindi poteva spettare la sola differenza di euro 2 mila euro.
L’azienda tuttavia, pensando che l’indennità suppletiva di clientela fosse quella dovuta, aveva calcolato di dover pagare all’agente come indennità suppletiva di clientela in aggiunta al FIRR altri 14 mila euro.
In un altro caso, la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni era pari a circa 250 mila euro e il FIRR già accantonato era pari a circa 100 mila euro.
C’era quindi una differenza massima di circa 150 mila in base al codice civile, mentre, calcolando l’indennità suppletiva di clientela, era di oltre 200 mila.
Capite bene che nei rapporti di vecchia data, per il calcolo dell’indennità di fine rapporto agenti può fare molta differenza verificare se il contratto di agenzia e’ regolato dal codice civile o dall’AEC.
E tu … sai come sono regolati i tuoi vecchi contratti di agenzia? 🙂
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Buon lavoro e buona giornata!
Avv. Angela Tassinari
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