FIRR Enasarco: la Mandante Può Riaverlo dall’Enasarco?
ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!
FIRR Enasarco: la mandante può ottenerne la restituzione dall’Enasarco dopo la cessazione del rapporto prima che venga pagato all’agente?
Facciamo un passo indietro.
Le imprese che sono iscritte ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) o che hanno previsto nel contratto di agenzia che sia disciplinato dall’Accordo Economico Collettivo, sono tenute a calcolare e versare ogni anno all’Enasarco, nel mese di marzo, una somma in favore dei propri agenti chiamata F.I.R.R. (ovvero: Fondo Indennità di Fine Rapporto) (il F.I.R.R. quindi non è sempre da versare all’Enasarco ma solo se ricorre uno di questi presupposti!).
Il FIRR è una delle tre componenti dell’indennità di fine rapporto disciplinate dagli Accordi Economici Collettivi settore Commercio e settore Industria. Le altre due componenti sono costituite dall’indennità suppletiva di clientela e dall’indennità meritocratica.
La somma di queste tre componenti – FIRR Enasarco, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – costituisce l’indennità di fine rapporto complessiva dovuta in base agli Accordi Economici Collettivi, che “scatta” al momento della cessazione del rapporto (senza entrare nel merito della complessa questione del rapporto tra l’indennità dell’A.E.C. e quella del codice civile)
Ciascuna di queste tre componenti viene però riconosciuta sulla base di diversi presupposti.
La differenza principale tra il FIRR, da una parte, e l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, dall’altra parte, e che il FIRR è di regola dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, mentre l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica sono dovute solo se il contratto si interrompe per un fatto imputabile alla casa mandante (o perchè questa comunica un recesso ordinario, o perchè l’agente interrompe il contratto per giusta causa)
Veniamo ora alla domanda: una volta versato il FIRR all’Enasarco, la mandante ha la possibilità di riaverlo indietro dopo la cessazione del rapporto con l’agente?
La risposta è: dipende….
Di regola no, ma c’è un’eccezione
FIRR Enasarco: di regola è dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, salvo un’eccezione
In particolare, se ricorrono alcune condizioni, la mandante potrebbe ottenerne la restituzione. Vediamo quali:
Prima condizione
La mandante deve essere iscritta a Confindustria o alla Confapi oppure il contratto è sottoposto all’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Industria o Piccola e Media Industria
E’ una condizione determinante: se la mandante applica l’A.E.C. settore Commercio anzichè quello del settore Industria il discorso non si può fare.
Seconda condizione
Il contratto di agenzia deve cessare a seguito di comunicazione di recesso per giusta causa della mandante tassativamente per uno dei seguenti motivi:
– violazione dell’obbligo di non concorrenza (o di monomandato) dell’agente
– trattenimento indebito di somme da parte dell’agente
Terza condizione
La mandante deve vincere la causa (iniziata da lei o dall’agente) che accerti che il rapporto è effettivamente cessato per i motivi contestati dalla mandante, oppure deve concludere una transazione con l’agente nella quale l’agente autorizza l’Enasarco a restituire il FIRR alla mandante.
Da un punto operativo poi funziona così.
Quando la mandante procede a comunicare on line la cessazione del rapporto all’Enasarco (entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Per sapere esattamente da quando partono i 30 giorni vai al mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla), nel corso della procedura di cessazione l’Enasarco chiede che venga specificato se l’interruzione è stata “ordinaria”, oppure se il rapporto è cessato per una delle cause sopra indicate.
La mandante, se intende “bloccare” il pagamento del FIRR Enasarco, deve flaggare la causa per la quale ha comunicato il recesso per giusta causa.
A quel punto l’Enasarco, dopo qualche tempo, per sapere cosa fare del FIRR che è stato bloccato (se ridarlo alla mandante o pagarlo all’agente) invierà alla mandante una comunicazione con la quale le chiede di confermare che è iniziata una causa o un tentativo di conciliazione e che in mancanza di ciò, dopo un certo tempo pagherà il FIRR all’agente.
Se la mandante è in grado di dimostrare che è pendente una causa o una procedura per tentativo di conciliazione, l’Enasarco manterrà sospeso il pagamento fino all’esito della causa o del tentativo di conciliazione.
Se la causa o la conciliazione si concluderanno a favore della mandante, la stessa dovrà poi comunicarlo all’Enasarco che provvederà a restituirle il FIRR versato negli anni (e nelle pratiche da noi seguite lo fa davvero!)
Se la tua azienda si trova in questa situazione e hai bisogno di assistenza, puoi contattarci cliccando qui.
Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!
Avv. Angela Tassinari