Disdetta contratto di agenzia o Recesso? Differenze in pratica
Disdetta contratto di agenzia o recesso? Quale è la parola corretta da usare in caso di cessazione del contratto di agenzia? Differenze tra teoria e pratica.
Sei una mandante e vuoi comunicare al tuo agente la cessazione del contratto di agenzia e ti chiedi quale sia l’espressione giusta da usare.
Spesso si sente usare la parola “disdetta contratto di agenzia” o “recesso”, talvolta anche “risoluzione” o “rescissione” del contratto di agenzia.
C’è differenza tra queste espressioni e succede qualcosa se si utilizza una piuttosto che un’altra?
Indice
Disdetta contratto di agenzia o recesso: da sapere prima
Diciamo questo.
Anzitutto queste parole sono previste in generale per tutti i contratti, non sono quindi specifiche rispetto al contratto di agenzia.
Quindi quanto verrà detto di seguito può valere anche se queste parole vengono impiegate per cessare altri tipi di contratto.
Rispetto al loro significato poi, in “giuridichese” ciascuna di esse è collegata dalla legge a specifici cause di cessazione del contratto.
Quindi queste parole hanno significati diversi e richiamano concetti diversi.
“Fortunatamente” per i “non addetti ai lavori”, rispetto al contratto di agenzia tutte queste parole hanno però come effetto finale quello di esprimere la volontà di fare cessare il contratto.
Di conseguenza, anche se utilizzate impropriamente, con riguardo al contratto di agenzia avranno solitamente il valore che si ricava dal contesto della lettera e dalle caratteristiche del contratto di agenzia che la parte intende cessare.
Rimane però utile se non necessario conoscere e comprendere le differenze, così che il testo della comunicazione non si presti a equivoci.
Vediamo quindi la differenza tra le due principali espressioni normalmente impiegate, cioè disdetta contratto di agenzia e recesso contratto di agenzia.
Disdetta contratto di agenzia
La “disdetta” è prevista nei contratti a tempo determinato (cioè quelli che hanno una data di scadenza) che prevedono rinnovi taciti (ad esempio: “durata del contratto: un anno, rinnovabile di anno in anno”).
In questi casi, è solitamente previsto che il rinnovo tacito è impedito se viene inviata una comunicazione entro un certo termine di preavviso concordato tra le parti (quindi ad esempio: “durata del contratto: un anno, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi 30 giorni prima rispetto alla scadenza”).
La disdetta contratto di agenzia, quindi , è la comunicazione che viene inviata per impedire che il contratto si rinnovi alla sua naturale scadenza.
Questa comunicazione quindi, tecnicamente parlando, non si chiama “recesso” nè in altro modo ma si chiama “disdetta”.
Allo stesso tempo, la “disdetta” identifica solo la comunicazione nei contratti a termine che serve per impedire il loro rinnovo per un altro periodo.
Non viene quindi utilizzata dalla legge, ad esempio, nei contratti senza scadenza, cioè nei contratti a tempo indeterminato.
Recesso contratto di agenzia
Se la “disdetta contratto di agenzia” è la comunicazione con cui viene fatto cessare un contratto a tempo determinato alla sua scadenza, il “recesso” è invece la comunicazione che si utilizza per far cessare i contratti a tempo indeterminato, cioè senza scadenza.
In questo caso, nei contratti di agenzia a tempo indeterminato il recesso è quello che prevede normalmente anche la concessione dei termini di preavviso previsti dagli AEC o dal codice civile (art. 1750 c.c.).
Il recesso è poi anche la comunicazione che può essere utilizzata per far cessare immediatamente il contratto “per giusta causa“, ovvero per un grave inadempimento dell’altra parte.
In questo caso, cioè in presenza di “giusta causa”, il recesso può essere utilizzato non solo nei contratti di agenzia a tempo indeterminato (in questo caso quindi non andrà concesso alcun preavviso che è incompatibile) ma anche nei contratto a tempo determinato per farli cessare “in anticipo”, cioè senza aspettare la scadenza.
Attenzione che in caso di contratto a tempo determinato, un recesso per giusta causa della mandante prima della scadenza potrebbe far scattare conseguenze economiche molto più pesanti rispetto ad un contratto di agenzia a tempo indeterminato (sulla differenza tra contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato anche in caso di cessazione, qui puoi trovare gli approfondimenti necessari)
Risoluzione, rescissione, e di altre parole
“Simile” al “recesso” è la “risoluzione” del contratto di agenzia.
Giuridicamente parlando non sarebbero la stessa cosa, perchè il “recesso” (legittimo o illegittimo che sia) produce l’effetto di cessare il contratto per il solo fatto di essere ricevuto dall’altra parte, ed è valido anche se comunicato senza motivo (salvo magari il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno, alle indennità al preavviso ecc).
La “risoluzione” invece normalmente prevede che sia legata ad un motivo e che, se questo motivo non è valido, la risoluzione non si verifica.
Tuttavia, specie nel contratto di agenzia, queste due espressioni in taluni casi sono utilizzate anche dalla legge in modo per lo più equivalente, come nell’ipotesi di cessazione “per giusta causa”.
In sostanza quindi, la “risoluzione per giusta causa” o il “recesso per giusta causa” del contratto di agenzia producono entrambe la cessazione immediata del contratto e lasciano solo salve eventuali pretese economiche.
La “rescissione” del contratto invece si riferisce a tutt’altre ipotesi, che normalmente non si verificano nel contratto di agenzia.
La rescissione tecnicamente intesa è infatti prevista nei casi in cui si vuole far sostanzialmente annullare il contratto fin dall’inizio per essere stato stipulato in stato di bisogno di cui l’altro si è approfittato.
Per chiudere la panoramica, spesso viene utilizzata anche la parola “annullamento” del contratto di agenzia per comunicare di volerlo far cessare
Anche questo termine di per sè è improprio perchè l'”annullamento” prevede la cancellazione totale del contratto dall’inizio per particolari vizi della volontà (violenza, errore, dolo). Quindi nel contratto di agenzia si tratta di una ipotesi pressochè del tutto remota.
Disdetta contratto di agenzia o recesso: riepilogo
In tutti questi casi, ad ogni modo, quale che sia la parola utilizzata, ciò che è importante è lo scopo per cui utilizzata.
Se è per interrompere normalmente un contratto di agenzia a tempo indeterminato con preavviso, anche se non viene utilizzato questo termine, sarà comunque un recesso contratto di agenzia.
Se è per interrompere un contratto di agenzia a tempo determinato alla prima scadenza utile per impedire il rinnovo (e ciò sia chiaramente detto), anche se venisse utilizzato un altro termine equivarrà ad una disdetta contratto di agenzia.
Se è per interrompere un contratto di agenzia a tempo indeterminato o determinato per “giusta causa”/”grave inadempimento” senza preavviso, sarà un recesso/risoluzione.
In ogni caso, al di là degli aspetti formali, se sei una casa mandante non ci stancheremo mai abbastanza di rimarcare la necessità di evitare cessazioni avventate e di valutare e quantificare prima le possibile conseguenze economiche!
Buon lavoro e in caso di dubbi consulta quello che possiamo fare per la tua azienda.
Avv. Angela Tassinari