Dimissioni Agente di Commercio: Sai davvero che preavviso deve concederti?
Dimissioni agente di commercio e preavviso: quanti mesi deve dare l’agente?
Mettiamo che un tuo agente decida di andarsene.
In caso di dimissioni dell’agente di commercio, gli Accordi Economici Collettivi stabiliscono un preavviso di durata fissa: 3 mesi per l’agente plurimandatario e 5 mesi per l’agente monomandatario.
Si tratta di una durata che rimane sempre uguale e non tiene conto degli anni di durata del rapporto.
Se è invece fosse la tua azienda a voler recedere, gli A.E.C. prevedono che vengano concessi all’agente termini di preavviso crescenti in base agli anni di durata del contratto.
In particolare, i due A.E.C. principali, e cioè l’A.E.C. del settore Commercio e quello del settore Industria, dicono le stesse cose e possiamo quindi riassumerle nelle due tabelle che seguono
DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO A.E.C.
Durata del rapporto Recesso della mandante Recesso dell’agente
fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi
4° anno 4 mesi 3 mesi
5° anno 5 mesi 3 mesi
6° anno in poi 6 mesi 3 mesi
DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO A.E.C.
Durata del rapporto Recesso della mandante Recesso dell’agente
fino a 5 anni 5 mesi 5 mesi
4° anno 4 mesi 5 mesi
5° anno 5 mesi 5 mesi
6° anno in poi 6 mesi 5 mesi
Ora, c’è un’altra fonte, più importante, che stabilisce quali siano i termini di preavviso da concedere, che è il Codice Civile (cioè la legge), in particolare l’art. 1750.
Questa norma prevede dei termini di preavviso sia per il recesso dell’agente sia dell’azienda, che sono uguali tra loro e di durata crescente in base alla durata del rapporto.
I termini in particolare sono questi
DIMISSIONI AGENTE DI COMMERCIO PLURIMANDATARIO E MONOMANDATARIO CODICE CIVILE
Durata del rapporto Recesso della mandante Recesso dell’agente
1 ° anno 1 mese 1 mese
2° anno 2 mesi 2 mesi
3° anno 3 mesi 3 mesi
4° anno 4 mesi 4 mesi
5° anno 5 mesi 5 mesi
6° anno in poi 6 mesi 6 mesi
La norma specifica poi altre due cose importanti:
- che possono essere previsti termini superiori ma non inferiori a quelli “base”
- che se le parti diversificano il recesso dell’agente da quello dell’azienda, comunque quello dell’azienda non può essere più corto
Termini di preavviso inferiori a quelli previsti dal Codice Civile non sono validi
Le parti possono dunque al massimo prevedere termini di preavviso superiore ma non inferiori a quelli del Codice Civile
Se dai una semplice occhiata alle tre tabelle, noti che i termini previsti dagli A.E.C. per l’azienda sono uguali o superiori a quelli previsti dal Codice Civile, e comunque mai inferiori a quelli previsti per il recesso dell’agente. Quindi qui tutto ok.
I termini previsti dagli A.E.C. per il recesso dell’agente, invece, talvolta sono inferiori a quelli previsti dal Codice Civile ed in tal caso non sono validi.
Talvolta i termini di preavviso previsti dagli A.E.C. sono inferiori a quelli del Codice Civile
Come risulta da questa tabella di comparazione, in particolare, l’agente plurimandatario dal 4° anno di durata del rapporto in poi, secondo il Codice Civile dovrebbe concedere all’azienda un preavviso di 4, poi 5 e infine 6 mesi, mentre gli A.E.C. ne prevede solo 3.
L’agente monomandatario, invece, dal 6* anno dovrebbe concedere 6 mesi di preavviso secondo il codice civile, mentre per gli A.E.C. solo 5.
Durata Recesso agente Recesso agente Recesso agente
del rapporto pluri AEC mono AEC pluri o mono C.C.
1 ° anno 3 mesi 5 mesi 1 mese
2° anno 3 mesi 5 mesi 2 mesi
3° anno 3 mesi 5 mesi 3 mesi
4° anno 3 mesi 5 mesi 4 mesi
5° anno 3 mesi 5 mesi 5 mesi
6° anno in poi 3 mesi 5 mesi 6 mesi
Quale è il punto?
Il punto non è che se il tuo agente concede “solo” i 3 mesi dell’A.E.C. sei obbligato a fargliene fare di più. Il punto però è che, specie se il rapporto non si interrompe nel migliore dei modi, potresti addebitare all’agente i mesi di preavviso in più che l’agente non lavora.
In altre parole, sei perfettamente libero di accettare “solo” 3 mesi, ma è buona cosa che tu sappia che, se lo ritieni, potresti avere diritto ad un preavviso superiore e quindi ad addebitare all’agente la differenza.
L’azienda può addebitare all’agente il maggiore preavviso previsto dal Codice Civile
In altre parole, si tratta di una invalidità che puoi far valere laddove ti convenga farlo
E di regola, questo accade almeno in un paio di casi:
- quando l’agente pretende di interrompere il rapporto per giusta causa, cioè senza dare il preavviso, e tu invece gli contesti che la giusta causa non esiste e chiedi quindi che l’agente paghi l’indennità di preavviso che non ha lavorato: in tal caso hai tutta la convenienza a richiedere il massimo preavviso possibile
- quando l’agente se ne va di punto in bianco, magari per passare alla concorrenza, pensando che siano solo 3 i mesi che gli verranno addebitati (e che magari l’altra azienda gli ha già detto che gli rimborserà) e magari tu devi ancora pagargli delle provvigioni residue: anche in tal caso avrai tutta la convenienza a far valere il maggior controcredito possibile a titolo di preavviso compensandolo con le provvigioni
L’indennità da addebitare all’agente è pari alla media mensile delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 12 mesi o nell’ultimo anno solare (a seconda di quella che è più favorevole per la mandante) moltiplicata per i mesi non lavorati.
E se le provvigioni da compensare sono inferiori e la tua azienda rimane ancora a credito senza che l’agente sia disposto a pagare spontaneamente la differenza?
Grazie alla nostra esperienza abbiamo ottenuto per una impresa nostra cliente decreto ingiuntivo del Tribunale a carico dell’agente per le somme ancora dovute.
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Avv. Angela Tassinari