Deducibilità dell’indennità di clientela: fai gli accantonamenti a bilancio?

deducibilità dell'indennità di clientela
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Deducibilità dell’indennità di clientela: quando l’azienda può e deve dedurre dai costi l’indennità suppletiva di clientela?

deducibilità dell'indennità di clientelaLe aziende non sempre si occupano del tema legato all’accantonamento a bilancio delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio (diverse dal FIRR) e ancor meno della deducibilità fiscale degli accantonamenti.

In sostanza, ho riscontato che ancora diverse aziende si limitano ad accantonare a bilancio e dedurre fiscalmente anno per anno dai propri costi solo le quote di FIRR man mano maturate.

Questo sul presupposto che il FIRR è una uscita di cassa a tutti gli effetti e quindi viene facile accantonarla e dedurla.

Tuttavia, le indennità degli agenti non si limitano al FIRR.

A seconda dei motivi di cessazione del contratto, l’agente potrebbe avere diritto anche all’indennità suppletiva di clientela e all’indennità meritocratica (se il contratto di agenzia è regolato dall’Accordo Economico Collettivo).

Ecco… rispetto a queste due ulteriori componenti dell’indennità di fine rapporto, registro ancora casi di aziende che non ne tengono conto a bilancio, nè si pongono il tema della deducibilità fiscale degli accantonamenti.

In particolare, il tema degli accantonamenti e della deducibilità dell’indennità di clientela è questo: l’indennità suppletiva di clientela è interamente deducibile fiscalmente dai costi “per cassa”, cioè nell’esercizio in cui viene materialmente pagata all’agente, oppure è deducibile fiscalmente dai costi “per competenza”, per le quote annue (che andrebbero) accantonate a bilancio anno per anno?

A mo’ di scusante devo dire che questa questione ha tenuto in scacco Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione per anni.

Per anni cioè l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione si sono rincorse e contraddette a vicenda, negando prima l’una la deducibilità per competenza e l’altra per cassa e viceversa, creando estrema incertezza in capo alle aziende le quali (almeno quelle che si ponevano la questione dell’accantonamento civilistico a bilancio) preferivano riprendere le quote annue a tassazione e spesare l’intero costo poi nell’esercizio in cui l’indennità veniva pagata.

Il “pomo della discordia” risiedeva nel fatto che l’indennità suppletiva di clientela non costituiva (e non costituisce) un costo “certo” per l’azienda e dunque avesse natura “aleatoria”. Infatti, se il contratto si interrompe per causa imputabile all’agente, l’indennità non è dovuta. Questo argomento veniva utilizzato ora dall’uno ora dall’altro ente per negare la deducibilità per competenza (per sapere quando l’indennità di fine rapporto non è dovuta clicca qui )

Allo stesso tempo però, gli stessi enti in tempi diversi, ne sostenevano l’equiparazione ad altre indennità per le quali era pacifica la deducibilità dell’indennità di clientela per competenza.

Dunque?

La “pace” tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione è stata fatta nel 2013. In quell’anno, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 8.11.2013  si è uniformata all’orientamento della Corte di Cassazione nel senso di ritenere deducibili fiscalmente per competenza gli accantonamenti annui a bilancio dell’indennità di fine rapporto, a decorrere da quelli maturati dal 1.1.1993 (per via di una diversa precedente formulazione delle norme di legge).

Nel 2013 pace fatta tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione sulla deducibilità dell’indennità di clientela “per competenza”

Di seguito un breve accenno del susseguirsi dei pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione sulla questione della deducibilità dell’indennità di clientela “per competenza”:

Agenzia delle Entrate:

Risoluzione 9.4.2004 n. 59/E (a favore)
Circolare 6.7.2007 n. 42/e (contro)
Circolare 8.11.2013 n. 33/E  (a favore)

Corte di Cassazione

Cass. civ. 27.6.2003 n. 10221 (a favore)
Cass. civ. 18.11.2005, n. 24443 (contro)
Cass. civ. 27.11.2006 n. 24973 (contro)
Cass. civ. 30.1.2007, n.. 1910 (contro)
Cass. civ. 11.6.2009 n. 13506 (a favore)
Cass. civ. 11.4.2011 n. 8134 (a favore)
Cass. Civ. 4.4.2013 n. 8288 (a favore)

Dal 2013 l’orientamento è rimasto costante circa la deducibilità fiscale per competenza degli accantonamenti dell’indennità suppletiva di clientela maturati quantomeno dal 1.1.1993.

Dal 2013 l’orientamento è costante circa la deducibilità dell’indennità di clientela “per competenza” delle quote maturate e accantonate a bilancio dal 1.1.1993 

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza dell’11.9.2018, n. 29529 pronunciatasi su un contenzioso iniziato nel 2010 (quando quindi ancora l’Agenzia delle Entrate non era d’accordo): l’indennità suppletiva di clientela è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, irrilevante il carattere aleatorio della stessa.

Da quanto sopra, si comprende quanto sia importante una corretta quantificazione delle quote di indennità maturate anno per anno che sono necessarie sia per i dovuti accantonamenti a bilancio, sia per la loro deducibilità fiscale.

il tema del calcolo delle indennità già nel corso del contratto di agenzia al fine del corretto accantonamento a bilancio e conseguente deducibilità fiscale è dunque un tema che deve essere opportunamente considerato, anche allo scopo di non precludere un’eventuale successiva deducibilità fiscale per cassa per l’eventuale eccedenza, in mancanza di una corretta deducibilità per competenza operata nel frattempo.

Non sempre i professionisti che si occupano di redigere il bilancio hanno dimestichezza con questi conteggi, in particolare con quelli della indennità meritocratica, o conoscono quale sia l’Accordo Economico Collettivo di riferimento e i diversi criteri di calcolo tra Accordo Economico del settore Commercio e quello del settore Industria.

Ci interfacciamo quindi normalmente con gli studi commercialisti e fiscalisti delle aziende per fornire loro i conteggi delle indennità di fine rapporto maturate anno per anno in modo che abbiano a disposizione i i dati necessari alla corretta compilazione del bilancio e del conteggio dei costi aziendali.

Se sei un azienda o sei un professionista che si occupa della contabilità delle case mandanti e hai bisogno di supporto per i conteggi annui ai fini dell’accantonamento a bilancio delle indennità di fine rapporto, scopri quello che possiamo fare per supportarti cliccando qui

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

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