Contributi Enasarco I trimestre 2020: sospensione scadenza
La scadenza del 20.5.2020 per il versamento dei contributi Enasarco del I trimestre 2020 a carico delle Case Mandanti potrà essere sospesa.
In particolare, l’Enasarco sul proprio sito ha comunicato in data 16.4.2020 che il termine per il versamento dei contributi del primo trimestre 2020, in scadenza il 20.5.2020 può essere sospeso al ricorrere delle seguenti condizioni:
1) per le imprese preponenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta
2) per le imprese con ricavi superiori a 50 milioni la riduzione nei medesimi periodi deve essere di almeno il 50%
La compilazione della distinta andrà comunque fatta nei termini, ma il pagamento potrà essere effettuato:
– entro il 30 maggio 2020
oppure
– in 5 rate mensili a partire da giugno 2020 senza interessi e sanzioni
Sembra chiaro che il maggior vantaggio si potrà ricavare dalla dilazione in 5 rate sebbene potranno sovvrapporsi in parte con la scadenza del 20 agosto 2020.
La distinta per la compilazione sarà disponibile dal prossimo 30 aprile 2020 e conterrà le indicazioni per poter procedere alla sospensione del pagamento.
Un dubbio permane riguardo al tipo di contributo sospeso.
Nella nota infatti l’Enasarco fa riferimento ai contributi “previdenziali” che tecnicamente corrispondono solo ai contributi relativi agli agenti persone fisiche e società di persone.
I contributi relativi agli agenti società di capitali, infatti, sono definiti contributi “assistenziali”.
Per la verifica sulle nuove aliquote e massimali in vigore dal 1.1.2020 potete cliccare qui.
In una successiva nota del 17.4.2020, peraltro, l’Enasarco, nel precisare che tale sospensione deriva direttamente dall’applicazione dell’art. 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Cura Italia”), riporta il contenuto del citato articolo che si riferisce espressamente a “contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”.
Di conseguenza, non dovrebbe esserci dubbio che la sospensione riguardi entrambe le tipologie di contributo.
Ad ogni modo, con la messa a disposizione della distinta dal 30 aprile 2020 che contiene le istruzioni per procedere alla sospensione, questo dubbio non potrà che essere automaticamente fugato.
Per qualsiasi necessità, rimaniamo a disposizione