Contratto di Agenzia Plurimandatario e Obbligo di non Concorrenza
Si parla di contratto di agenzia plurimandatario, ma non sempre è chiaro per quali altre ditte l’agente può lavorare.
Anzitutto con un contratto di agenzia plurimandatario l’agente può (non deve) lavorare per più case mandanti. E questo è semplice.
Ci sono però alcune precisazioni da considerare che sono invece meno scontate.
Riguardo l’agente plurimandatario, infatti, se è vero che può lavorare per più case mandanti è però “sottinteso” che tali case mandanti non possano essere in concorrenza tra loro.
La legge lo dice chiaramente: “l’agente [non] può assumere ‘incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra loro” (art. 1743 codice civile).
Con il contratto di agenzia plurimandatario l’agente può lavorare per più ditte ma non in concorrenza
Quindi, anche se questo divieto non venisse specificato nel contratto di agenzia, comunque l’agente sarebbe obbligato a rispettarlo derivando direttamente dalla legge.
Tuttavia, prevedere una specifica clausola nel contratto rimane opportuna perchè consente di ampliarne l’oggetto e l’ambito geografico.
La legge infatti limita questo divieto di concorrenza alla “stessa zona” e allo “stesso ramo di affari” assegnati all’agente.
E’ però lecito, ed è senz’altro opportuno, estendere nel contratto di agenzia plurimandatario tale divieto anche “al di fuori” della zona assegnata e riferirlo non solo ai “prodotti” (ramo d’affari) assegnati all’agente, ma più in generale all'”attività” svolta dalla mandante.
Non è infatti infrequente il caso in cui all’agente viene affidata una sola linea di prodotti rispetto a quelli commercializzati dalla mandante, ma ciò non significa che la mandante gradisca che l’agente possa operare per una concorrente su un’altra linea di prodotti. Per poter vietare però all’agente di poter trattare anche prodotti concorrenti non assegnati, deve essere espressamente precisato nel contratto.
Nel contratto di agenzia plurimandatario si può specificare che l’obbligo di non concorrenza vale anche al di fuori della zona e dei prodotti assegnati
Peraltro, così come le parti nel contratto di agenzia plurimandatario possono “ampliare” il contenuto dell’obbligo di non concorrenza, possono anche, se vogliono, escluderlo e quindi prevedere magari delle “deroghe”, consentendo all’agente di assumere di volta in volta degli incarichi per mandanti “concorrenti”.
La valutazione di quali siano le imprese concorrenti va fatta al momento della stipula del contratto di agenzia.
In altre parole, se al momento della stipula del contratto di agenzia la mandante trattava certi prodotti e non altri, e quindi l’agente ha assunto il mandato per conto di un’altra ditta che trattava prodotti non trattati dalla prima (e quindi non era sua concorrente), se la prima mandante poi amplia la gamma di prodotti inserendo una linea concorrente con quella del secondo mandato, non potrà pretendere (giuridicamente) che l’agente cessi tale mandato, perchè quando l’aveva preso l’agente era in regola. Allo stesso tempo, l’agente non potrà comunque trattare la linea di nuovi prodotti inseriti dalla prima mandante, perchè altrimenti andrebbe in violazione dell’obbligo di non concorrenza con la seconda ditta, e quindi dovrà limitarsi a proseguire nella vendita delle linee originarie.
Questo divieto di concorrenza durante il contratto non deve essere confuso con il “patto di non concorrenza” dopo che cessa il contratto di agenzia.
L'”obbligo di non concorrenza” durante il contratto è diverso dal “patto di non concorrenza” per quando il contratto cessa
Sono due divieti di non concorrenza diversi, nel senso che il primo è previsto in automatico dalla legge, può essere esteso anche oltre la zona e i prodotti assegnati, e non deve essere indennizzato a parte; il secondo invece deve essere previsto da un patto specifico inserito nel contratto di agenzia, non può andare oltre la zona e i prodotti assegnati (e se anche fosse previsto non varrebbe) e deve essere di regola pagato (per saperne di più sull’obbligo di pagamento del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto puoi leggere anche Patto di non concorrenza agenti senza indennità: si può fare?).
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Avv. Angela Tassinari