Contratto di Agenzia ed Enasarco: Doppia Contribuzione per l’agente di commercio
Contratto di Agenzia ed ENASARCO: cosa significa questa sigla?
E.N.A.S.A.R.C.O sta per Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Logo Fondazione Enasarco
E’ nato nel 1939 come Ente Pubblico e dal 1996 è divenuta fondazione privata incaricata di pubbliche funzioni, mantenendo sostanzialmente invariata la sua funzione, che è quella di provvedere alla previdenza e assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio.
In pratica, fra svariati servizi, quelli principali sono quelli di tipo pensionistico (cioè danno diritto all’agente ad una pensione a fine carriera) e assistenziale (indennità maternità, assicurazione malattia e infortuni ecc.).
Questi servizi sono finanziati dai versamenti periodici in parte a carico della casa mandante e in parte dell’agente.
E’ sempre però la casa mandante il soggetto che deve provvedere materialmente al versamento, trattenendo quindi la quota a carico dell’agente dalle provvigioni maturate.
Per farlo, la mandante (e non l’agente) è obbligata ad “iscrivere” l’agente all’Enasarco, comunicando l’inizio del contratto di agenzia entro 30 giorni.
Va al riguardo precisato che queste prestazioni sono integrative ma non facoltative rispetto alla pensione INPS. Anche quindi se l’agente è già iscritto all’INPS dovrà iscriversi (o meglio, essere iscritto) anche all’Enasarco.
Contratto di agenzia ed Enasarco: l’iscrizione è obbligatoria
Gli agenti di commercio, dal canto loro, sono in ogni caso tenuti, questa volta a proprio esclusivo carico, ad iscriversi presso l’INPS – gestione commercianti, provvedendo direttamente al versamento della relativa contribuzione.
In sostanza, dunque, gli agenti di commercio “godono” (o “subiscono”) una doppia contribuzione: quella Enasarco (parte a carico agente e parte a carico mandante) e quella INPS (totalmente a carico agente).
Questo consentirà però loro di ottenere, se operano in forma individuale o sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) due pensioni.
Oltre al versamento dei contributi Enasarco, gli agenti di commercio devono versare i contributi anche all’INPS
La scadenza dei versamenti dei contributi all’Enasarco cade 4 volte all’anno:
- 20 maggio per i contributi del I trimestre (attenzione alla prossima scadenza!)
- 20 agosto per i contributi del II trimestre
- 20 novembre per i contributi del III trimestre
- 20 gennaio per i contributi del IV trimestre
A queste scadenze se ne aggiunge un’altra, quella che cade nel mese di marzo (dal 1 marzo al 31 marzo) e riguarda il versamento del FIRR, cioè di quella “quota” di indennità di fine rapporto che le case mandanti sono tenute a versare a proprio integrale carico in favore degli agenti … se sono iscritte alle associazioni di categoria o applicano gli accordi economici collettivi (non sempre è obbligatorio versare il FIRR, lo sapevi?)
Il versamento dei contributi e del FIRR avviene mediante compilazione da parte della casa mandante di una “distinta on line” seguita dal pagamento mediante MAV o RID.
Questo consentirà però loro di ottenere, se operano in forma individuale o sono soci di società di persone illimitatamente responsabili (soci di s.n.c. o socio accomandatario di s.a.s.) due pensioni.
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Avv. Angela Tassinari