Cessione del contratto di agenzia: attenzione a riconoscerla

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cessione del contratto di agenzia
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cessione del contratto di agenziaLa cessione del contratto di agenzia è una delle situazioni che la Mandante può trovarsi ad affrontare nel corso del rapporto con un agente.

Come si può immaginare dal nome, comporta che il contratto di agenzia passi da un soggetto ad un altro.

Se a cambiare è l’agente, significa che il contratto di agenzia passa dall’agente “A” all’agente “B”.

Detto così, è facile che la Mandante “alzi la mano” e dica che non è d’accordo e si chieda se l’agente può farlo liberamente.

Se però, invece che dire che il contratto passa dall’agente “A” all’agente “B”, l’agente dicesse che “per questioni fiscali apre una società” , o che “apre una società con la moglie/il figlio”, o ancora che “chiude la ditta individuale e diventa una srl” o che “cambia nome”, allora la Mandante potrebbe trarsi in inganno e non riconoscere immediatamente che anche in questi casi si è in presenza di una cessione del contratto di agenzia, perchè tanto “l’agente è sempre lo stesso“.

Anche per queste ipotesi, dunque, valgono le regole che valgono in generale in caso di cessione del contratto di agenzia.

Vediamo quali sono

Cessione del contratto di agenzia: cosa comporta?

Per capire come la Mandante può gestire questa situazione è necessario anzitutto comprendere cosa comporta la cessione del contratto di agenzia.

Quando si verifica una cessione del contratto di agenzia da parte dell’agente, significa che il rapporto inizialmente nato con l’agente “A” a un certo punto prosegue con l’agente “B” senza interruzione.

Questo significa quindi anzitutto che non si verifica alcuna cessazione “giuridica” del rapporto.

Certo, cessa di fatto la collaborazione con l’agente “A” ma solo perchè il rapporto si trasferisce all’agente “B” con cui prosegue in continuità.

Verificandosi solo un trasferimento del contratto senza interruzione, non è nemmeno necessario “rifare” il contratto con il nome del nuovo agente, perchè con la cessione del contratto il nome si sostituisce in automatico.

La cessione del contratto di agenzia comporta dunque che il secondo agente subentra al posto del primo senza interruzione, e quindi è come la Mandante avesse sempre avuto a che fare con l’agente “B” sin dall’inizio.

Di conseguenza, l’agente “B” si ritrova automaticamente tutta l’anzianità di servizio del primo agente e subentra in tutti i diritti e gli obblighi che aveva l’agente “A”.

In questo modo, le indennità di fine rapporto rimangono “congelate”.

Il primo agente cioè non le “perde” ma nemmeno la Mandante deve pagare nulla perchè si “trasferiscono” al nuovo agente, il quale ne avrà diritto o meno a seconda dei motivi per cui cesserà il rapporto.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, poi, la durata del prevviso in caso di cessazione dipendere dalla durata del contratto partendo dal primo agente.

Cessione contratto di agenzia: la Casa Mandante è obbligata ad accettarla?

La Casa Mandante NON è obbligata ad accettare la cessione del contratto di agenzia.

Questo indipendentemente dal fatto che nella maggior parte dei contratti di agenzia che vengono firmati è prevista una clausola che preveda il divieto per l’agente di farlo.

Anche senza questa clausola, è la legge stessa – art. 1406 codice civile – che prevede in generale che qualunque contratto può essere trasferito ad un altro “solo” con il consenso del “contraente ceduto”, cioè del contraente che “subisce” la cessione, che in questo caso è la Mandante.

Quindi la Mandante non è obbligata ad accettare il subentro di un nuovo agente (anche se “è lo stesso agente“) così come l’agente non ha diritto di pretenderlo.

Chiaramente, se dopo aver ricevuto la comunicazione dell’agente che lo avvisa o anche si limita a mandare i dati fiscali del nuovo soggetto, la Mandante prosegue di fatto il rapporto con il nuovo soggetto pagando le provvigioni a quest’ultimo, non potrà poi contestare al primo agente di aver violato alcun divieto nè potrà tirarsi indietro.

Cessione contratto di agenzia: cosa può fare la Mandante

Per quanto è stato detto sopra, la Mandante per legge ha due opzioni:

– accettare la cessione

– non accettare la cessione

La legge tuttavia non tiene conto di tutte le implicazioni commerciali e aziendali che possono rendere per le parti non conveniente nè l’una, nè l’altra opzione.

Per fortuna però la legge non impedisce nemmeno di trovare degli accordi “intermedi”.

La Mandante potrebbe infatti mostrarsi disponibile ad accettare il nuovo soggetto come agente, a condizione che il primo contratto venga chiuso così da iniziare da zero (come anzianità) con il nuovo.

A seconda del potere contrattuale, il primo contratto potrà ad esempio cessare:

  • con la richiesta di dimissioni del primo agente così che le indennità di fine rapporto sul primo contratto si azzerino (caso infrequente ma non impossibile)
  • con un accordo di risoluzione consensuale con il primo agente così da riconoscere, in modo “controllato”, le indennità di fine rapporto sul primo contratto (magari scongiurando una indennità meritocratica), o comunque poter ripartire da zero come anzianità

In nessun caso dovrà essere la Mandante a comunicare la cessazione del primo contratto di agenzia.

Non va infatti dimenticata una premessa importante: la cessione del contratto di agenzia da parte dell’agente dipende da una iniziativa dell’agente, non della Mandante.

Di conseguenza, tutte le eventuali conseguenze derivanti da una iniziativa dell’agente ricadono su di lui.

Ciò al punto che se l’agente dovesse comunicare, ad esempio, alla Mandante di aver già chiuso la propria ditta individuale e aperto una società, prima di averne parlato con la Mandante, la Mandante potrebbe a fronte di questo ritenere cessato (e non ceduto) il primo contratto per iniziativa dell’agente che quindi già solo per questo avrebbe perduto le indennità.

Cessione contratto di agenzia: cosa fare con l’Enasarco

Sotto il profilo Enasarco, bisogna distinguere a seconda che il contratto di agenzia venga “ceduto” e quindi venga trasferito senza interruzione dal primo al secondo agente oppure il primo contratto cessi e ne venga stipulato uno nuovo con il secondo agente

Vediamoli separatamente

Se il contratto di agenzia viene ceduto e non si interrompe

In questo caso, la Mandante NON deve comunicare all’Enasarco la chiusura del primo contratto nè deve iscrivere il nuovo contratto, ma va seguita una procedura specifica.

In particolare, gli agenti interessati, e NON la Mandante, devono compilare un modulo apposito, il Mod. 511/2018, a cui devono allegare l’accordo di cessione fatto con la Mandante (o l’autorizzazione concessa dalla Mandante alla cessione) e con cui in sostanza chiedono di “trasferire” il FIRR versato dalla Mandante da un agente all’altro.

Così facendo, l’Enasarco farà cessare d’ufficio il rapporto con il primo agente e aprirà sempre d’ufficio il secondo contratto di agenzia, “trasferendo” il FIRR dall’uno all’altro senza pagare nulla a nessuno.

La Mandante dovrà monitorare che gli agenti compilino e inviino questo modulo tempestivamente rispetto alla data della cessione del contratto, per fare in modo che la posizione venga aggiornata per tempo e quindi anche le distinta di versamento vengano aggiornate con il nuovo nominativo

Se il primo contratto di agenzia viene cessato e se ne stipula uno nuovo

Nel caso in cui le parti concordino di far cessare il primo contratto e di far partire da zero come anzianità il secondo, la Mandante dovrà seguire la procedura ordinaria e quindi dovrà comunicare entro 30 giorni dalla data di cessazione la chiusura del mandato all’Enasarco e, sempre entro 30 giorni, l’iscrizione del nuovo mandato.

In questo caso non si verifica alcun trasferimento del contratto e quindi l’Enasarco procederà a versare il FIRR al primo agente.

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Buon lavoro!