Certificazione Versamenti Enasarco: Obblighi della Mandante
Certificazione versamenti Enasarco: quali obblighi sussistono in capo alla mandante?
Come è noto la mandante provvede trimestralmente a trattenere dalle provvigioni degli agenti (o a integrare in base al minimale) una certa quota da versare all’Enasarco.
Inoltre, con cadenza annuale, le aziende provvedono a versare all’Enasarco anche il F.I.R.R. (a proposito… riguardo al versamento del F.I.R.R., sicuro di sapere tutto? clicca qui per scoprirlo)
La domanda che spesso mi pongono le aziende è se siano obbligate a rilasciare una certificazione che attesti il versamento di tali ritenute e di tali importi.
Certificazione Versamenti Enasarco: la Mandante è obbligata?
In passato, tale previsione era specificata nel Regolamento Enasarco (era contenuta nell’art. 7, comma6, del Regolamento rimasto in vigore fino al 2012).
Nell’attuale Regolamento (2012), tale incombente non è più previsto.
Tuttavia, gli Accordi Economici Collettivi settore Commercio 2009 e settore Industria 2014 prevedono tuttora l’invio all’agente entro il 30 aprile di ogni anno, di certificazione attestante l’ammontare dei versamenti effettuati al Fondo Previdenza e quelli accantonati presso il F.I.R.R. relativi all’anno precedente (cfr art. 15 A.E.C. Commercio 2009 e art. 16 A.E.C. Industria 2014).
Il Regolamento Enasarco non prevede più l’obbligo, ma esso è ancora previsto negli Accordi Economici Collettivi
Originariamente tale certificazione era indirizzata agli agenti persone fisiche e società di persone per quanto riguardava il versamento del contributo previdenziale e del F.I.R.R., mentre alle società di capitali era inviata per quanto riguarda il solo F.I.R.R..
Con l’introduzione di una ripartizione anche relativamente al contributo assistenziale in capo all’agente società di capitali, si ritiene opportuno integrare tale dichiarazione con l’indicazione anche dell’ammontare del contributo assistenziale versato con indicazione della quota a carico dell’agente.
Certificazione versamenti Enasarco sia riguardo riguardo al contributo di previdenza (agenti individuali e società di persone) sia al contributo di assistenza (agenti società di capitali)
Il mancato invio è privo di sanzione. Tuttavia se l’agente ne facesse richiesta ne avrebbe diritto. In ogni caso il riepilogo dei versamenti effettuati è sinonimo di “buongoverno” ed è quindi suggerito anche a prescindere da un obbligo legale in tal senso.
Considerato il termine indicato dagli A.E.C. (30 aprile), quindi oltre il termine sia dei versamenti del IV trimestre (20 febbraio) e del FIRR (30 marzo) ed il riferimento all'”anno precedente”, si ritiene poi che la dichiarazione debba riguardare i versamenti “per competenza” e quindi anche quelli relativi al IV trimestre e al FIRR ancorché effettuati nell’anno in corso alla data della certificazione.
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Avv. Angela Tassinari