Anticipo provvigionale: puoi chiedere la restituzione al tuo agente se non matura provvigioni sufficienti a coprirlo?
La situazione è piuttosto frequente. E’ il caso in cui la mandante, per concedere maggiore liquidità all’agente, paga delle somme periodiche a titolo di “anticipo provvigionale” o “anticipazioni provvigionali”.
Si tratta spesso di somme forfettarie (es. 1.500,00 euro, ma anche 3-4 mila euro), pagate a cadenza mensile, a rigore da conguagliarsi poi con le provvigioni effettivamente maturate.
Cosa succede in mancanza di accordo scritto che regoli l’anticipo provvigionale?
Anticipo provvigionale senza accordo scritto
Se il rapporto è ben regolato, a fronte del riconoscimento di queste anticipazioni viene firmato uno specifico accordo tra la mandante e l’agente, all’interno del quale vengono, o almeno dovrebbero, essere precisati l’importo, la cadenza dei pagamenti, la cadenza dei conguagli e la precisazione che tali conguagli possano avvenire sia in senso positivo sia anche negativo.
Capita tuttavia a volte che la pattuizione sia solo verbale e che sulla base di queste intese l’agente proceda direttamente ad emettere fattura con la dicitura “anticipo provvigionale”.
Capita magari anche che per tutta la durata del rapporto l’anticipo provvigionale risulti sempre superiore alle provvigioni effettivamente maturate senza tuttavia che la mandante proceda ad effettuare alcun recupero e conguaglio.
Alla fine del contratto di agenzia, però, specie nel caso in cui sia la mandante ad interromperlo di propria iniziativa e quindi debba pagare anche le indennità di fine rapporto, la questione salti fuori.
La mandante infatti magari non è interessata a fare una causa per recuperare gli anticipi non conguagliati ma sicuramente è interessata a non pagare indennità o residui provvigionali che quindi vorrebbe compensare.
La domanda è se, laddove non sia stato concordato nulla di scritto riguardo alla “recuperabilità” degli anticipi non conguagliati, la mandante possa farlo e quindi possa portare in compensazione il debito dell’agente con il proprio (e magari riservarsi il maggior credito).
Oppure se, in mancanza di espressa pattuizione sul conguaglio, gli anticipi si “trasformino” per l’agente in “minimi garantiti” non recuperabili.
La buona notizia per le mandanti è che, se anche nulla è stato pattuito riguardo la recuperabilità degli anticipi, la giurisprudenza ha stabilito che l’anticipo “per sua natura” è conguagliabile.
La Corte d’Appello di Brescia, infatti, con sentenza 25/5/2021, n. 45, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia n. 603/2019, ha infatti stabilito che “trattandosi di anticipi di future provvigioni, è logico e naturale, senza necessità di alcuna espressa previsione, che essi siano conguagliabili con le provvigioni in concreto maturate. Ed invero, un’ espressa previsione sarebbe necessaria solo a contrario, ossia per dichiarare che gli anticipi costituiscono in realtà un compenso minimo garantito non soggetto a conguaglio. Detto diversamente: la conguagliabilità è la regola insista nella natura degli anticipi e non abbisogna di espressa previsione; la non conguagliabilità degli anticipi è l’ eccezione e necessita di espressa previsione“.
La “cattiva” notizia però è che per avere ragione la mandante ha dovuto affrontare due gradi di giudizio tenendosi a proprio carico le spese legali: il Giudice infatti alla fine ha compensato le spese.
Di conseguenza, pur avendo avuto ragione, la mancanza di un adeguato accordo ha costretto la mandante a due cause e al relativo costo, vanificando quindi almeno in parte i vantaggi di aver “ragione”.
Peraltro, ai fini della quantificazione degli anticipi da recuperare, passaggio importante è risultato quello dell’invio periodico da parte della mandante dei prospetti contenenti le provvigioni anticipate e quelle effettivamente maturate, sicchè l’agente aveva sempre avuto contezza dell’andamento tra anticipi e provvigioni.
Quindi, pur rimanendo conguagliabili (in negativo) i anticipi provvigionali anche senza un accordo specifico, rimane comunque buona cosa l’invio periodico di prospetto da quale risulti l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate rispetto agli anticipi erogati.
In qualsiasi modo quindi il tema dell’anticipo provvigionale rimane un tema delicato che è bene gestire e disciplinare adeguatamente anche solo per non avere contestazioni.
Anticipo provvigionale e gestione operativa
Ciò vale anche sotto un altro profilo, e cioè sul piano contributivo Enasarco.
Va infatti rilevato che gli anticipi provvigionali non conguagliati superiori alle provvigioni effettivamente maturate non costituiscono un “acconto” delle provvigioni, quanto più un “prestito” che l’agente deve poi restituire e dunque “stonano” con l’assoggettamento a contribuzione.
Tuttavia, poichè il contributo previdenziale Enasarco è da calcolare su tutte le somme dovute in corso di rapporto, compresi gli “acconti”, laddove si volesse effettivamente escludere da contribuzione Enasarco l'”anticipo provvigionale”, o per lo meno la parte non “maturata”, non ci si potrebbe permettere di conguagliare gli anticipi provvigionali solo alla fine del rapporto.
Sarebbe a quel punto necessario ogni trimestre regolarizzare, se non finanziariamente, almeno contabilmente lo storno degli anticipi con le provvigioni effettivamente maturate, in modo da conteggiare l’Enasarco solo su queste ultime.
Per ulteriori approfondimenti sul piano operativo ti rimando al mio post “Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli”
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Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari