Tempo di lettura: 3 minuti

anticipo provvigionaleAnticipo provvigionale: puoi chiedere la restituzione al tuo agente se non matura provvigioni sufficienti a coprirlo?

La situazione è piuttosto frequente. E’ il caso in cui la mandante, per concedere maggiore liquidità all’agente, paga delle somme periodiche a titolo di “anticipo provvigionale” o “anticipazioni provvigionali”.

Si tratta spesso di somme forfettarie (es. 1.500,00 euro, ma anche 3-4 mila euro), pagate a cadenza mensile, a rigore da conguagliarsi poi con le provvigioni effettivamente maturate.

Cosa succede in mancanza di accordo scritto che regoli l’anticipo provvigionale?

Anticipo provvigionale senza accordo scritto

Se il rapporto è ben regolato, a fronte del riconoscimento di queste anticipazioni viene firmato uno specifico accordo tra la mandante e l’agente, all’interno del quale vengono, o almeno dovrebbero, essere precisati l’importo, la cadenza dei pagamenti, la cadenza dei conguagli e la precisazione che tali conguagli possano avvenire sia in senso positivo sia anche negativo.

Capita tuttavia a volte che la pattuizione sia solo verbale e che sulla base di queste intese l’agente proceda direttamente ad emettere fattura  con la dicitura “anticipo provvigionale”.

Capita magari anche che per tutta la durata del rapporto l’anticipo provvigionale risulti sempre superiore alle provvigioni effettivamente maturate senza tuttavia che la mandante proceda ad effettuare alcun recupero e conguaglio.

Alla fine del contratto di agenzia, però, specie nel caso in cui sia la mandante ad interromperlo di propria iniziativa e quindi debba pagare anche le indennità di fine rapporto, la questione salti fuori.

La mandante infatti magari non è interessata a fare una causa per recuperare gli anticipi non conguagliati ma sicuramente è interessata a non pagare indennità o residui provvigionali che quindi vorrebbe compensare.

La domanda è se, laddove non sia stato concordato nulla di scritto riguardo alla “recuperabilità” degli anticipi non conguagliati, la mandante possa farlo e quindi possa portare in compensazione il debito dell’agente con il proprio (e magari riservarsi il maggior credito).

Oppure se, in mancanza di espressa pattuizione sul conguaglio, gli anticipi si “trasformino” per l’agente in “minimi garantiti” non recuperabili.

La buona notizia per le mandanti è che, se anche nulla è stato pattuito riguardo la recuperabilità degli anticipi, la giurisprudenza ha stabilito che l’anticipo “per sua natura” è conguagliabile.

La Corte d’Appello di Brescia, infatti, con sentenza 25/5/2021, n. 45, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia n. 603/2019, ha infatti stabilito che “trattandosi di anticipi di future provvigioni, è logico e naturale, senza necessità di alcuna espressa previsione, che essi siano conguagliabili con le provvigioni in concreto maturate. Ed invero, un’ espressa previsione sarebbe necessaria solo a contrario, ossia per dichiarare che gli anticipi costituiscono in realtà un compenso minimo garantito non soggetto a conguaglio. Detto diversamente: la conguagliabilità è la regola insista nella natura degli anticipi e non abbisogna di espressa previsione; la non conguagliabilità degli anticipi è l’ eccezione e necessita di espressa previsione“.

La “cattiva” notizia però è che per avere ragione la mandante ha dovuto affrontare due gradi di giudizio tenendosi a proprio carico le spese legali: il Giudice infatti alla fine ha compensato le spese.

Di conseguenza, pur avendo avuto ragione, la mancanza di un adeguato accordo ha costretto la mandante a due cause e al relativo costo, vanificando quindi almeno in parte i vantaggi di aver “ragione”.

Peraltro, ai fini della quantificazione degli anticipi da recuperare, passaggio importante è risultato quello dell’invio periodico da parte della mandante dei prospetti contenenti le provvigioni anticipate e quelle effettivamente maturate, sicchè l’agente aveva sempre avuto contezza dell’andamento tra anticipi e provvigioni.

Quindi, pur rimanendo conguagliabili (in negativo) i anticipi provvigionali anche senza un accordo specifico, rimane comunque buona cosa l’invio periodico di prospetto da quale risulti l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate rispetto agli anticipi erogati.

In qualsiasi modo quindi il tema dell’anticipo provvigionale rimane un tema delicato che è bene gestire e disciplinare adeguatamente anche solo per non avere contestazioni.

Anticipo provvigionale e gestione operativa

Ciò vale anche sotto un altro profilo, e cioè sul piano contributivo Enasarco.

Va infatti rilevato che gli anticipi provvigionali non conguagliati superiori alle provvigioni effettivamente maturate non costituiscono un “acconto” delle provvigioni, quanto più un “prestito” che l’agente deve poi restituire e dunque “stonano” con l’assoggettamento a contribuzione.

Tuttavia, poichè il contributo previdenziale Enasarco è da calcolare su tutte le somme dovute in corso di rapporto, compresi gli “acconti”, laddove si volesse effettivamente escludere da contribuzione Enasarco l'”anticipo provvigionale”, o per lo meno la parte non “maturata”, non ci si potrebbe permettere di conguagliare gli anticipi provvigionali solo alla fine del rapporto.

Sarebbe a quel punto necessario ogni trimestre regolarizzare, se non finanziariamente, almeno contabilmente lo storno degli anticipi con le provvigioni effettivamente maturate, in modo da conteggiare l’Enasarco solo su queste ultime.

Per ulteriori approfondimenti sul piano operativo ti rimando al mio post “Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli

Se hai necessità di riconoscere anticipi provvigionali ai tuoi agenti e hai dubbi su come redigere il relativo accordo possiamo offrirti assistenza. Scopri qui cosa possiamo fare per la gestione del contratto di agenzia.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Image by freepik

 

Tempo di lettura: 4 minuti

Variazione provvigioni da parte dell’azienda, ma anche degli altri elementi del contratto come zona, clienti, prodotti.

variazione provvigioniCi sono due modi per attuarla.

Il primo è quello “unilaterale” previsto dagli Accordi Economici Collettivi di riferimento (di regola, Industria art. 2 o Commercio art. 3), che prevedono che l’azienda possa comunicare unilateralmente la variazione, senza cioè sia prevista la firma per accettazione da parte dell’agente.

In questo caso, la variazione provvigioni produce i suoi effetti (immediati o differiti a seconda che venga concesso o meno il preavviso previsto dall’A.E.C.) appena ricevuta dall’agente, senza che l’agente debba far nulla per accettarla. Solo se variazione supera le soglie previste, l’agente sarà onerato di comunicare che non intende accettarla, ma altrimenti l’azienda non deve attendere nessuna risposta da parte dell’agente (per verificare quali sono le soglie leggi qui )

Queste comunicazioni unilaterali dovrebbero quindi avere come oggetto della comunicazione: “Variazione unilaterale di provvigione ai sensi dell’Accordo Economico Collettivo” e non devono prevedere nel documento lo spazio per la firma per accettazione da parte dell’agente.

Con questo tipo di comunicazione, l’azienda ha il vantaggio di non dover richiedere nè aspettare la firma per accettazione da parte dell’agente per attuarle, ma lo svantaggio di dover far bene i propri conti rispetto alle soglie di incidenza ed di esporsi al rischio che, se la variazione supera una certa soglia, l’agente possa considerare risolto l’intero contratto di agenzia e richiedere le indennità.

Il secondo modo invece è quello “consensuale”, cioè quello che parte con una “proposta” di variazione da parte dell’azienda e che richiede una “accettazione” espressa da parte dell’agente.

In questo caso, diversamente dall’altro, la variazione non produce alcun effetto quando viene ricevuta dall’agente. Fino a quando cioè l’agente non restituisce il documento firmato per accettazione, la variazione non può dirsi accettata nè l’azienda può applicarla.

In altre parole, l’azienda che scelga di chiedere la firma per accettazione da parte dell’agente, anzichè procedere con una variazione unilaterale, fino a quando non riceve il documento sottoscritto non dovrebbe attuare nessuna variazione.

Scegliendo questa modalità, l’azienda ha il vantaggio di poter proporre variazioni e preavvisi che non devono sottostare alle regole dell’A.E.C., e quindi l’azienda non deve fare riferimento alle soglie o al preavviso dell’A.E.C. (perchè consensualmente le parti possono di regola modificare il contratto di agenzia come vogliono),  ma ha lo svantaggio che non può attuarle fino a quando non ha raccolto la firma per accettazione.

Variazione provvigioni: la comunicazione unilaterale e la “proposta” producono effetti diversi

Va precisato che si tratta di “proposta” di variazione (e non di una comunicazione “unilaterale”) tutte le volte in cui in fondo al documento sottoposto all’agente l’azienda prevede la firma “per accettazione” da parte dell’agente anche senza che il documento venga qualificato espressamente come “proposta”.

Ad esempio, spesso mi è capitato di vedere comunicazione dell’azienda che manda all’agente  “il nuovo allegato provvigioni” pregando l’agente di restituirlo firmato per accettazione. Anche questa è una proposta di variazione provvigioni (e non una variazione unilaterale) perchè, prevedendo la firma per accettazione, l’azienda sta subordinando la propria volontà all’accettazione da parte dell’agente.

Dal lato agente, l’agente che riceve una proposta di variazione o comunque un documento che preveda la sua firma per accettazione, non può “gridare allo scandalo” e comunicare all’azienda che la variazione è importante e quindi considerare risolto il contratto di agenzia per giusta causa. Con il solo ricevimento della “proposta” di variazione, infatti, l’agente non subisce ancora alcuna riduzione poichè egli rimane sempre libero di accettarla o meno.

Conseguentemente, una eventuale comunicazione di recesso da parte dell’agente per il solo fatto di aver ricevuto una “proposta” di variazione, potrà ben essere contestata dall’azienda e considerata come recesso “ordinario” con conseguente perdita delle indennità da parte dell’agente.

Con la sola proposta di variazione provvigioni l’agente non ha diritto di recedere per giusta causa

Se però l’azienda sceglie la via della proposta di variazione non dovrebbe attuare la variazione prima dell’accettazione espressa.

Se l’azienda sceglie la via della proposta di variazione, anzichè della variazione unilaterale, non deve attuare la variazione prima della accettazione

Qualora infatti, nonostante la mancata espressa accettazione, l’azienda decidesse comunque di attuare la riduzione, allora in questo caso l’agente potrebbe più fondatamente recedere per giusta causa, poichè l’azienda sta modificando il contratto senza il suo consenso e senza aver utilizzato la modalità della variazione unilaterale.

Quel che però è peggio, è che l’agente potrebbe anche non dir nulla a fronte dell’applicazione da parte dell’azienda della riduzione pur in assenza della accettazione. Potrebbe cioè decidere di andare avanti con il contratto e richiedere però poi il pagamento di tutte le differenze provvigionali rispetto al trattamento originario contando su una prescrizione piuttosto lunga (5 anni) (per conoscere tutti i termini di prescrizione dei diritti dell’agente puoi leggere qui)

Se ti stai chiedendo se il fatto che l’agente abbia lasciato fare l’azienda costituisca accettazione implicita, la risposta è che non vi è affatto alcun automatismo e che anzi vale il principio per cui il silenzio non è manifestazione di alcuna volontà, quindi l’azienda rimane esposta a grandi rischi.

Per tali motivi, se l’azienda è intenzionata ad applicare comunque la variazione e non è disposta ad attendere la firma per accettazione, il suggerimento è quello di utilizzare il modo della variazione unilaterale, senza prevedere alcuna fimra per accettazione, in modo, quantomeno, che non vi siano dubbi sul fatto che la variazione produca i propri effetti a prescindere dall’accettazione o meno da parete dell’agente.

Se sei una azienda e hai necessità di procedere ad una variazione provvigioni, o di zona o clienti, siamo a disposizione per valutare la modalità più opportuna da seguire per correre meno rischi possibili. Ci puoi contattare cliccando qui

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo di lettura: 3 minuti

Indennità di incasso agenti di commercio: quando è dovuta se nel contratto di agenzia non è prevista?

Indennità di incasso agentiIn altre parole, è sufficiente che l’agente dimostri di aver riscosso dai clienti pagamenti di qualunque genere perchè possa richiedere l’indennità di incasso se non è prevista nel contratto di agenzia?

“Ni”, potrebbe non esserlo.

Vediamo quindi quali sono gli argomenti che la mandante può utilizzare per non riconoscere l’indennità di incasso, o limitare la richiesta.

Gli incassi riguardano gli “insoluti” o le fatture “alla scadenza”?

Un conto sono gli incassi delle fatture “alla scadenza” oppure in cui sia previsto che il pagamento avvenga “a mani” dell’agente.

Un conto sono invece gli incassi delle fatture insolute, cioè quelle già scadute e da recuperare.

Se l’attività di riscossione dell’agente si limita alla riscossione dei soli insoluti, gli A.E.C. prevedono che l’agente non abbia diritto ad alcuna indennità.

Anche in mancanza degli A.E.C. peraltro certa giurisprudenza ritiene che l’attività di riscossione dei soli insoluti non vada remunerata, perchè il servizio di “recupero crediti” viene svolto dall’agente anche nel suo stesso interesse.

L’agente infatti ha tutto l’interesse che la fattura non rimanga insoluta perchè:

  • se l’agente riceve il pagamento delle provvigioni sull'”incassato”, fino a quando il cliente non paga l’agente non guadagna la provvigione
  • se l’agente riceve invece il pagamento delle provvigioni sul “fatturato”, comunque è interessato all’effettivo incasso della fattura, perchè qualora l’insoluto diventasse definitivo, la mandante avrebbe diritto di stornare la provvigione (se hai dubbi sul fatto che l’azienda possa scegliere se pagare la provvigione sull'”incassato” anzichè sul “fatturato” clicca qui)

Se invece l’attività di incasso riguarda il pagamento delle fatture alla scadenza o “a mani” dell’agente, la situazione è diversa.

In questo caso, infatti, l’agente, pur avendo sempre l’interesse a che la fattura venga pagata ai fini della maturazione della provvigione, svolgerebbe un servizio “in più” per la mandante che, anzichè scegliere – ad esempio  – di far pagare il cliente tramite bonifico o tramite ricevuta bancaria, sceglie come modalità di pagamento da parte del cliente il pagamento a mani dell’agente.

Se si verifica questa ipotesi, a certe condizioni la mandante è tenuta al pagamento di una indennità di incasso o comunque di un compenso specifico.

Quali sono queste condizioni?

  1. l’attività deve essere svolta in modo continuativo da parte dell’agente. Non deve trattarsi di un incasso isolato
  2. la mandante deve ritenere l’agente responsabile in caso di perdita di quanto incassa (perdita del contante o degli assegni che l’agente riceve dal cliente, anche se sono intestati direttamente alla mandante)
  3. inoltre, secondo certa giurisprudenza, se anche l’attività fosse continuativa e l’agente fosse responsabile degli incassi, dovrebbe trattarsi di una attività iniziata dopo l’inizio del contratto di agenzia. Se infatti fosse iniziata sin da subito è sostenibile che le provvigioni già tenessero conto di questa attività che quindi non andrebbe ulteriormente pagata.

Ma se anche l’indennità di incasso agente andasse pagata, come e quanto va pagata?

Gli A.E.C. settore Industria e settore Commercio prevedono che l’indennità di incasso agenti venga stabilita in modo specifico e in aggiunta alle provvigioni (in forma percentuale o meno non importa).

E’ prassi che, laddove già prevista nel contratto di agenzia, venga indicata una “percenuale” da imputare a indennità di incasso agente, di solito nella forma di un “di cui” della provvigione (provvigione 7%, di cui 0,50% a titolo di indennità di incasso).

In questo modo il compenso viene riconosciuto, per praticità, sull’importo di tutte le fatture (riscosse o non riscosse dall’agente). Nulla vieterebbe peraltro di pattuire un compenso specifico relativamente al singolo incasso. Si tratta tuttavia di una gestione più complessa che di solito non viene utilizzata.

Tuttavia, qualora nel contratto non fosse previsto nulla e l’agente alla fine del rapporto avesse diritto all’indennità di incasso agenti, è possibile sostenere che l’indennità sia dovuta unicamente sugli incassi che l’agente ha curato e non calcolata genericamente su tutte le fatture incassate o meno dall’agente.

Rispetto all’ammontare del compenso, nè la legge nè gli A.E.C. stabiliscono l’ammontare. Di regola la giurisprudenza utilizza una “forbice” piuttosto ampia tra lo 0.5% e il 5%. Si tratta comunque di un importo determinato in via equitativa dal Giudice.

Quindi, per riepilogare, se ricorrono queste condizoni la mandante può contestare la richiesta dell’agente di riconoscimento dell’indennità di incasso agenti:

  1. gli incassi hanno riguardato solo gli insoluti
  2. gli incassi hanno riguardato il pagamento delle fatture alla scadenza ma sono stati episodici
  3. l’agente non aveva alcuna responsabilità nella perdita, specie nel caso di assegni direttamente intestati alla mandante
  4. l’attività di incasso è stata svolta sin dall’inizio del contratto
  5. nella peggiore delle ipotesi non è dovuta su tutto il fatturato ma solo sugli incassi effettuati

Naturalmente, a tutto ciò si deve aggiungere il fatto che è l’agente che deve fornire la prova che sussistano i requisti per avere diritto all’indennità di incasso, e non il contrario. Quindi se l’agente non riesce a dimostrare che sussistono le condizioni, la sua domanda non potrà essere accolta.

Se devi gestire una richiesta di indennità di incasso da parte di un tuo agente di commercio e vuoi saperne di più, puoi contattarci per ricevere assistenza cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro come sempre un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

 

 

 

 

Tempo di lettura: 3 minuti

provvigioni maturate dopo cessazione mandatoProvvigioni maturate dopo cessazione mandato: come fare con l’Enasarco? Sono dovuti i contributi e fino a quando?

Capita che dopo la cessazione del contratto di agenzia, l’agente debba ancora percepire provvigioni.

Questo succede soprattutto quando il contratto prevede che le provvigioni maturino sull’incassato.

Anzitutto, se come Mandante ti trovi in una situazione come questa, ti suggerisco di leggere questo post che spiega come comportarsi per la comunicazione di cessazione del mandato all’Enasarco in presenza di provvigioni ancora da pagare all’agente.

Una volta che hai correttamente comunicato la cessazione del contratto di agenzia all’Enasarco, cosa devi fare riguardo il pagamento dei contributi sulle provvigioni maturate dopo cessazione mandato?

Anzitutto, quando sarà il tempo di compilare la prima distinta on line per il calcolo dei contributi da versare successiva alla comunicazione di cessazione del mandato, ti accorgerai che il nominativo dell’agente cessato compare ancora nella distinta, sotto la voce “agenti cessati”.

In questo caso, l’Enasarco ti da la possibilità di compilare normalmente la distinta, indicando per l’agente cessato le provvigioni che sono maturate nel periodo a cui si riferisce la distinta, ed il sistema calcolerà in automatico il contributo dovuto l’eventuale raggiungimento del massimale (se si tratta di agente persona fisica o società di persona).

Questo si verificherà ancora per qualche distinta successiva.

Dopo un po’ di tempo, tuttavia, il nominativo dell’agente cessato “scompare” dalla distinta ordinaria on line.

Cosa fare se il nominativo scompare e l’agente continua a maturare provvigioni?

A questo punto bisogna distinguere a seconda che il mandato cessato riguardi un agente ditta individuale o società di persone (s.n.c. o s.a.s.) oppure un agente società di capitali (come le s.r.l.)

1. Agente ditta individuale o società di persone

La prima cosa da ricordare è che:

in caso di provvigioni maturate dopo cessazione mandato, i contributi non ripartono ogni anno da zero

Quindi, se hai un agente cessato nel 2017 al quale nel 2018 devi ancora pagare provvigioni, non è detto che tu debba ancora pagare i contributi solo per il fatto che si tratta dell’anno dopo.

Devi infatti andare a vedere se il massimale dell’anno di cessazione (non il massimale dell’anno in cui le provvigioni sono maturate) è già stato raggiunto o meno.

Se il massimale dell’anno di cessazione è già stato raggiunto, non dovrai più versare contributi anche se l’agente continua a maturare provvigioni

Se invece il massimale dell’anno di cessazione non è stato ancora raggiunto, allora dovrai calcolare e versare il contributo “a mano”, o meglio, dovrai farlo attraverso la compilazione della distinta “non ordinaria” G14.

La distinta non ordinaria G14 è una distinta che trovi sempre nell’area riservata del sito internet Enasarco ma che, diversamente da quella ordinaria, prevede l’inserimento manuale di tutti i dati, compreso il conteggio del contributo.

E’ quindi importante che verifichi prima se il contributo è dovuto secondo il massimale dell’anno di cessazione, perchè il sistema prenderà per buono tutto quello che inserirai senza segnalarti nulla (non ti avviserà cioè se il massimale è stato raggiunto).

Una volta che hai appurato che il contributo è ancora dovuto perchè il massimale dell’anno di cessazione non è stato raggiunto, quale aliquota devi considerare per il calcolo del contributo?

Dovendo fare riferimento all’anno di cessazione, l’aliquota da considerare è anch’essa quella dell’anno di cessazione, non quella dell’anno in cui le provvigioni maturano, anche quindi se nel frattempo è cambiata

A questo punto hai tutti i dati che ti servono per compilare a mano la distinta non ordinaria G14 ovvero:

  • data di cessazione (es. 30.10.2017)
  • trimestre effettivo in cui sono maturate le provvigioni (es.: I trimestre 2018)
  • massimale anno 2017
  • aliquota anno 2017
  • contributi già versati nell’anno 2017
  • provvigioni fino a concorrenza del massimale 2017
  • contributo da versare con la distinta G14

2. Agente società di capitali (s.r.l. o S.p.A.)

Nel caso di Agente società di capitali è un po più semplice solo perchè non c’è il massimale e dunque sai già che su tutte le provvigioni che andrai a pagare all’agente dopo la data di cessazione del contratto, dovrai sempre versare qualcosa.

La cosa che devi ricordare però è la stessa che ho indicato sopra:

poichè devi fare riferimento all’anno di cessazione, dovrai calcolare i contributi da versare in base all’aliquota che era in vigore nell’anno di cessazione

Come puoi capire, è importante indicare nella distinta G14 la data di cessazione, perchè è solo indicando questo dato che l’Enasarco potrà poi verificare se i parametri di riferimenti che hai utilizzato sono corretti e soprattutto che non si tratti di un semplice versamento tardivo.

Infatti, anche se devi indicare il trimestre di maturazione, il fatto che tu indichi anche la data di cessazione farà si che l’Enasarco capisca che si tratta di contributi su provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto e non di contributi che ti sei dimenticato di versare!

 *  *  *

Hai dubbi dubbi sulla compilazione della distinta G14 e su come comportarti su provvigioni maturate dopo cessazione mandato? Possiamo aiutarti, se sei interessato puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

Tempo di lettura: 4 minuti

Provvigioni sul fatturato o incassato? Se hai agenti di commercio hai affrontato – o dovresti farlo – questo tema.

Provvigioni sul fatturato o incassatoVediamo anzitutto se si può scegliere tra i due sistemi e cosa prevede la legge.

Le regole sono stabilite dal Codice Civile, all’art. 1748, nella forma in vigore dal 1999.

Questo articolo stabilisce, per il tema che ci interessa, tre cose:

1. anzitutto, per parlare di diritto alla provvigione, l’affare deve essere “concluso”. (art. 1748, comma 1, codice civile) In sostanza, il presupposto è che l’ordine sia stato “accettato” dalla mandante.

L’accettazione può avvenire con l’invio dell’accettazione della proposta d’ordine, oppure anche direttamente con l’esecuzione della prestazione dovuta (attenzione agli A.E.C. che prevedono che se nulla è detto entro un certo termine dalla mandante, l’ordine, ai fini della provvigione, è come se si considerasse accettato)

Provvigioni sul fatturato o incassato? Anzitutto l’affare deve essere prima “concluso”

A questo proposito, vale la pena di ricordare una cosa: un conto è “non accettare” l’ordine, una conto è “annullare” o “stornare” l’ordine dopo che è stato accettato.

Solo la prima ipotesi (cioè la “non accettazione”) è a totale discrezione della mandante e, se l’accettazione non avviene, l’agente non ha diritto alla provvigione.

La seconda ipotesi (annullamento o storno) dopo che l’ordine è stato accettato, invece, determina di per sè il sorgere del diritto alla provvigione. In tal caso dunque, la mandante, per sostenere che l’agente non ha diritto alla provvigione dovrà provare che l’annullamento o storno è avvenuto per colpa del cliente, comunque non per colpa della mandante.

Una volta “concluso” l’affare, riguardo il pagamento “materiale” della provvigione, l’art. 1748 del codice civile prevede altre 2 cose:

2. se il contratto di agenzia non specifica nulla, o non dice nulla di diverso, la provvigione è dovuta nel momento in cui il Preponente  “ha eseguito la prestazione”.

3. se invece il contratto lo prevede espressamente, la provvigione può essere dovuta anche quando è il cliente che esegue la sua (cioè paga).

L’art. 1748, terzo comma, c.c., infatti, dice espressamente: “Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento … in cui il preponente ha eseguito … la prestazione…. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, … dal momento … in cui il terzo ha eseguito … la prestazione …“.

In sostanza, dunque, ancora oggi, la mandante può aspettare a pagare la provvigione fino a quando il cliente non ha pagato la fattura

L’unica cosa che deve fare … è specificarlo espressamente nel contratto di agenzia (gli A.E.C. prevedono poi degli “aggiustamenti” qualora il cliente paghi, ma non paghi tutto).

A ben vedere, peraltro, anche quando la mandante sceglie di pagare la provvigione sul cosiddetto “fatturato” è opportuno che lo dica espressamente.

Infatti l’esecuzione della prestazione da parte della mandante può non coincidere esattamente con il momento di emissione della fattura da parte della mandante. Proprio per questo, e per evitare fraintendimenti, se la mandante intende scegliere il criterio del “fatturato”, è opportuno che nella clausola del contratto parli espressamente di “la provvigione spetta sul fatturato”, abbandonando il tecnicismo “la provvigione spetta quando la mandante ha eseguito la prestazione” che andrà anche bene giuridicamente, ma operativamente può creare confusione.

 Provvigioni sul fatturato o incassato: la mandante può scegliere purchè lo specifichi nel contratto

Va precisato poi che il codice civile dà per avvenuta l'”esecuzione della prestazione” da parte della mandante, o il “pagamento” da parte del cliente, qualora la mandante rimanga inadempiente.

In sostanza, anche se il contratto specifica che il pagamento della provvigione avviene sull'”incassato”, se il cliente non paga perchè la mandante non ha eseguito regolarmente la propria prestazione, allora è come se il cliente avesse pagato, e la provvigione rimane dovuta dalla data in cui avrebbe dovuto pagare.

Considerato dunque che è possibile prevedere il pagamento delle provvigioni sul fatturato o incassato , ha senso per la mandante pagare la provvigione sul “fatturato”?

Questo criterio sembra avere decisamente più svantaggi che vantaggi specie nel caso in cui le tempistiche di pagamento concesse alla clientela sono lunghe o in caso di percentuale di insoluti significativa.

Tre almeno gli svantaggi principali che si verificano pagando la provvigione sul “fatturato”:

  • il pagamento della provvigione sul “fatturato” comporta per l’azienda un’anticipazione finanziaria rispetto al buon fine della fattura
  • l’agente non è motivato, o lo è molto meno, ad attivarsi per il recupero del credito in caso di insoluto, avendo già incassato la provvigione
  • la mandante può stornare la provvigione in caso di insoluto solo a certe precise condizioni stabilite dalla legge: non basta cioè che la fattura rimanga impagata.

Tutto dunque porta a ritenere che, tra pagamento delle provvigioni sul fatturato o incassato, il criterio del pagamento delle provvigioni sull'”incassato” sia da preferire.

E se la mandante vuole passare dal criterio del “fatturato” a quello dell'”incassato”?

Nessun problema per i nuovi agenti: sarà sufficiente pattuire la giusta clausola (e nel caso gestire il doppio regime tra agenti nuovi e agenti “vecchi”)

Per i “vecchi” agenti, invece, la questione è più delicata perchè una simile modifica, comportando una modifica delle condizioni contrattuali, necessita del consenso dell’agente.

Ciò anche quando, come mi capita di vedere analizzando i testi dei contratti di agenzia, la clausola in contratto è scritta correttamente (prevede cioè il pagamento sull'”incassato”) ma poi l’azienda “generosa” vi ha derogato pagando per anni le provvigioni sul “fatturato”. In questo modo, alla pattuizione originaria (“pagamento sull’incassato”) si è sostituita di fatto la pattuizione successiva di miglior favore per l’agente del “pagamento sul fatturato”.

In tal caso non sarà sufficiente invocare la clausola, ma si renderà comunque necessario ottenere il consenso dell’agente, gestendo adeguatamente la proposta di modifica e la relativa formalizzazione per non essere tacciati di inadempimento.

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Se vuoi approfondire ulteriormente il tema delle provvigioni, ti consiglio anche

Provvigioni agenti: 5 modi per erogarle (non solo in percentuale)

Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli

 

 

Tempo di lettura: 2 minuti
Contributi Enasarco 2019

Logo Fondazione Enasarco

Contributi Enasarco 2018: scattano le nuove aliquote per gli agenti persone fisiche e società di persone.

Le modifiche si applicano sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2018.

Si riepilogano di seguito i nuovi contributi Enasarco 2018 e quelli rimasti invariati:

1) Contributi Enasarco 2018 per Agenti PERSONE FISICHE e SOCIETA’ DI PERSONE

ALIQUOTA:

  • 16% complessiva (da 15,55%), pari a 8,00% a testa

MASSIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari è ancora di Euro 25.000,00 
  • per gi agenti monomandatari è ancora di Euro 37.500,00

Entrambi i massimali sono soggetti a rivalutazione ISTAT se risulterà positiva (negli ultimi anni per via della deflazione non si è proceduto a nessun incremento). Al momento l’indice non è ancora stato definito.

Si ricorda a titolo di promemoria che l’aliquota continuerà a crescere fino al 2020.

Se riconosci acconti e anticipazioni provvigionali, puoi trovare qui informazioni su come gestire correttamente il versamento dei contributi

MINIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari è fermo a Euro 418,00
  • per gli agenti monomandatari è fermo a  Euro 836,00

Anche i minimali sono soggetti a rivalutazione ISTAT se risulterà positiva

Si ricorda per comodità che il minimale è frazionabile per trimestre. Conseguentemente, in caso di inizio o cessazione del contratto di agenzia  in corso d’anno, il minimale è dovuto per quota in base ai trimestri lavorati.

Inoltre, l’obbligo di versare il minimale scatta alla maturazione della provvigione. Fino a quando l’agente non matura provvigione, il versamento del minimale rimane sospeso. Non appena l’agente matura provvigioni, scatta l’obbligo del versamento con eventuale recupero dei trimestri precedenti in cui non erano maturate provvigioni.

Infine, l’obbligo di pagamento del minimale per la parte che eccede l’aliquota a carico dell’agente (8% nel 2018), rimane a carico della mandante. L’eventuale maggior versamento verrà automaticamente recuperato, sia nei confronti dell’Enasarco, sia nei rapporti interni con l’agente, non appena l’agente maturi provvigioni che consentano di calcolare un contributo superiore alla soglia del minimale, purchè ciò si verifichi nello stesso anno. Qualora il conteggio del contributo continuasse a rimanere al di sotto del minimale, l’obbligo di pagare l’integrazione rimarrà definitivamente a carico della mandante, che non sarà legittimata dunque a recuperarlo nei confronti dell’agente nemmeno negli anni successivi.

2) Contributi Enasarco 2018 per Agenti SOCIETA’ di CAPITALI

ALIQUOTA fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni) di provvigioni

  • dal 2016 è del 4,00% complessiva di cui 3,00% a carico Preponente e 1,00% a carico agente

ATTENZIONE

i nuovi parametri troveranno applicazione dal versamento in scadenza il 20 maggio 2018

(per il versamento in scadenza il 20 febbraio 2018 relativo al quarto trimestre 2017 continuano a valere i precedenti parametri)

 Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 3 minuti

Hai agenti senza esclusiva di zona? Significa anzitutto che nel contratto hai espressamente scritto che puoi nominare altri agenti nella stessa zona per la stessa tipologia di clientela e gli stessi prodotti, vero?

agenti senza esclusiva di zonaSe infatti hai più agenti che tratti senza esclusiva di zona ma senza che in contratto sia specificato che lo puoi fare, potresti avere un problema.

Per legge, infatti, se nulla di diverso è specificato nel contratto, l’agente ha diritto di esclusiva sulla sua zona e guai quindi a chi gliela tocca, con la conseguenza che, oltre che inadempimente all’obbligo di esclusiva, potresti essere costretto a pagare le provvigioni due volte.

Per tornare al discorso, diciamo che nel contratto è contenuta una specifica clausola che prevede che l’agente non ha l’esclusiva di zona.

Ti faccio riflettere ora su un paio di punti.

Punto numero 1
sai cosa succede se l’agente procura un cliente?

Succede che, se non hai detto nulla di diverso, il cliente diventa per legge in esclusiva dell’agente.

In pratica, l’esclusiva esce dalla porta e rientra dalla finestra, almeno sui clienti che mano a mano vengono procurati.

E’ come se l’agente mano a mano mettesse le sue bandierine sulla zona in corrispondenza dei clienti.

Il che va benissimo, ma la domanda è: questo è quello che vuoi che accada?

Se non è l’effetto che vuoi, è necessario che specifichi nel contratto che il cliente procurato dall’agente non rimarrà acquisito dall’agente in via esclusiva ma tornerà di volta in volta libero di essere visitato dagli altri agenti.

Supponiamo tuttavia che preferisci lasciare che il cliente rimanga in esclusiva all’agente che l’ha procurato,

Punto numero 2
cosa succede se l’agente non procura più ordini con il cliente che ha acquisito in esclusiva?

La faccenda è un po’ antipatica: l’agente ha messo la bandierina sul cliente ma dopo un po’ se ne disinteressa e non promuove più ordini.

Ti interessa farlo tornare libero senza incorrere in questioni con l’agente?

Hai 3 modi:

1. fai una Riduzione Unilaterale di clientela seguendo le regole che ho descritto nel mio post Riduzione di zona  (ma anche di provvigioni, clienti e prodotti): come fare

Controindicazioni: più variazioni si sommano tra loro e se si supera una certa soglia l’agente può ritenere cessato il contratto per colpa dell’azienda con tutte le conseguenze del caso.

Se poi applichi l’A.E.C. del settore Industria, la soglia è davvero molto bassa: già sopra il 5% l’agente può far cessare tutto il contratto.

2. fai un accordo con l’agente con cui pattuisci che il cliente non è più suo (attenzione: l'”accordo” è diverso dalla variazione “unilaterale”. Spiego sempre tutto in questo post).

Controindicazioni: l’agente potrebbe non essere d’accordo. E quindi poi devi utilizzare la modalità della Riduzione Unilaterale

3. prevedi nel contratto che se l’agente non procura ordini con il cliente acquisito per oltre un X tempo (ad esempio 6 mesi) il cliente “torna libero”.

In questo modo, il cliente, dopo un X di tempo predeterminato che non invia ordini, potrà essere nuovamente visitato dagli altri agenti senza esclusiva di zona.

Tornerà poi in esclusiva del primo che procura un nuovo ordine.

Controindicazioni: sostanzialmente nessuna. Solo la necessità di monitorare l’andamento degli ordini presso il cliente e quindi prevedere una sorta di “allert” che rilevi l’assenza di ordini per il tempo stabilito così da poter comunicare all’agente interessato e agli altri agenti che il cliente è di nuovo “sulla piazza”.

Dunque, per ricapitolare:

– gli agenti senza esclusiva di zona, se nulla di diverso è detto in contratto, hanno l’esclusiva sui clienti che procurano

– se l’azienda vuole lasciare il cliente in esclusiva all’agente, può prevedere una clausola in contratto con la quale prevede che in mancanza di ordini per un X di tempo il cliente tornerà “libero”

Se sei una casa mandante che gestisce agenti senza esclusiva di zona, per ogni ulteriore chiarimento o per avere una valutazione di come è stato regolato nel contratto, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

Tempo di lettura: 3 minuti

Pignoramento provvigioni: la Casa Mandante cosa deve fare esattamente? E quanto deve trattenere?

pignoramento provvigioniHai appena ricevuto la notifica di un atto – chiamato “atto di pignoramento presso terzi” – con il quale ti viene detto che sono pignorate le provvigioni del tuo agente e che non puoi pagarle fino a ordine del Giudice.

Sai come ti devi comportare? E se le provvigioni sono pignorate per intero, o solo per una parte, e per quanto tempo?

La prima cosa da sapere, anzitutto, è che dalla data in cui hai ricevuto l’atto di pignoramento, se hai delle provvigioni che devi pagare al tuo agente, da quella data devi sospendere il pagamento.

Riguardo alle cose da fare, invece, la prima cosa è annotarti la data dell’udienza indicata nell’atto: non dovrai presenziare ma dopo quell’udienza è buona cosa contattare il legale del creditore per sapere: a) se l’udienza si è tenuta o è stata rinviata; b) cosa ha stabilito il Giudice; c) a chi devi pagare le somme che hai bloccato.

Se non lo chiami, puoi correre il rischio che per qualche motivo il creditore abbia abbandonato la procedura senza dirtelo, cosi che puoi rischiare di tenere bloccate delle somme inutilmente.

La seconda cosa da fare dopo la notifica di un pignoramento provvigioni è inviare entro 10 giorni (anche se il termine non è così perentorio), all’avvocato del creditore che ti ha notificato l’atto di pignoramento, una dichiarazione nella quale devi dire che tipo di rapporto hai in corso con il debitore e se sei debitore di somme nei suoi confronti.

Detto questo, ti spiego ora “in che misura”  le provvigioni sono “bloccate” e dunque che tipo dichiarazione dovrai rendere.

Anzitutto dipende se il tuo agente è un agente individuale oppure un agente organizzato in forma di società (società di persone, s.a.s., s.n.c., o di capitali, s.r.l. S.p.A.)

Se l’agente è un agente individuale e ha un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 12 mesi le provvigioni sono pignorate nella misura di 1/5 fino alla fine del contratto.

Il pignoramento dunque in questo caso riguarda sia le provvigioni maturate sia quelle future non ancora maturate.

Tale previsione è contenuta nell’art. 52 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dalla legge n. 80/2005.

Tale normativa in particolare prevede espressamente che anche ai titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) c.p.c., tra cui quindi anche gli agenti di commercio “persone fisiche”, possa essere pignorato il relativo compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, nella misura di 1/5  (applicazione confermata anche da Cass. civ. 18.1.2012, n. 685)

In caso di agente individuale, il pignoramento provvigioni è di regola per 1/5 e vale per tutta la durata del rapporto

Ricorrendo tale ipotesi, dunque, la dichiarazione che dovrai rendere al legale del creditore riguarderà il fatto che hai in corso un contratto di agenzia a tempo indeterminato (o determinato per mesi  X, specificando se rinnovabile tacitamente), se hai o meno al momento della notifica del pignoramento, delle provvigioni che devi o meno pagare all’agente, ma che in ogni caso, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 52 DPR 5.1.1950, n. 180, procedi a tenere bloccato 1/5 delle provvigioni che matureranno fino alla fine del rapporto.

In questo modo, trattieni l’importo di 1/5 delle provvigioni dovute, calcolato al netto di tutte le ritenute d’acconto ed Enasarco, mentre la parte eccedente potrai continuare a pagarla all’agente.

Il quinto che trattieni dorai poi pagarlo al creditore non appena quest’ultimo avrà ottenuto il provvedimento di assegnazione del credito da parte del Giudice.

Diverso il caso in cui l’agente sia organizzato in forma di società (di persone o di capitali). In tal caso, infatti, è escluso che il rapporto rientri tra quelli di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c..

In tale ipotesi, le provvigioni dovute al momento in cui ricevi l’atto di pignoramento saranno pignorate per intero (e quindi non nei limiti di un quinto come le provvigioni dovute ad agenti persone fisiche) ma solo limitatamente a quelle già maturate al momento della notifica del pignoramento ed eventualmente quelle successive fino alla data del provvedimento del Giudice che chiude il pignoramento.

Restano invece escluse dal pignoramento le provvigioni future che eventualmente maturino dopo la data del provvedimento di chiusura della procedura di pignoramento emesso dal Giudice.

In caso di agente “società”, le provvigioni sono pignorate per intero ma limitatamente a quelle maturate alla data del pignoramento e fino al provvedimento di assegnazione del Giudice

In altre parole, semplificando, per gli agenti persone fisiche le provvigioni sono pignorabili per un importo contenuto (1/5) ma per tutta la durata del contratto di agenzia, mentre per gli agenti “società” le provvigioni sono pignorabili per intero, ma solo per quelle che erano da pagare al momento del pignoramento e fino al provvedimento del Giudice che chiude il pignoramento.

In tale ultimo caso (pignoramento provvigioni società agente) il creditore che volesse continuare a pignorare anche le successive provvigioni, sarebbe tenuto a notificare  di volta in volta diversi pignoramenti.

Se sei un’impresa che ha ricevuto la notifica di un atto di pignoramento provvigioni, e hai dei dubbi o non sei sicuro del contenuto della dichiarazione che devi rendere, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 2 minuti

Certificazione versamenti EnasarcoCertificazione versamenti Enasarco: quali obblighi sussistono in capo alla mandante?

Come è noto la mandante provvede trimestralmente a trattenere dalle provvigioni degli agenti (o a integrare in base al minimale) una certa quota da versare all’Enasarco.

Inoltre, con cadenza annuale, le aziende provvedono a versare all’Enasarco anche il F.I.R.R. (a proposito… riguardo al versamento del F.I.R.R., sicuro di sapere tutto? clicca qui per scoprirlo)

La domanda che spesso mi pongono le aziende è se siano obbligate a rilasciare una certificazione che attesti il versamento di tali ritenute e di tali importi.

Certificazione Versamenti Enasarco: la Mandante è obbligata?

In passato, tale previsione era specificata nel Regolamento Enasarco (era contenuta nell’art. 7, comma6, del Regolamento rimasto in vigore fino al 2012).

Nell’attuale Regolamento (2012), tale incombente non è più previsto.

Tuttavia, gli Accordi Economici Collettivi settore Commercio 2009 e settore Industria 2014 prevedono tuttora l’invio all’agente entro il 30 aprile di ogni anno, di certificazione attestante l’ammontare dei versamenti effettuati al Fondo Previdenza e quelli accantonati presso il F.I.R.R. relativi all’anno precedente (cfr art. 15 A.E.C. Commercio 2009 e art. 16 A.E.C. Industria 2014).

Il Regolamento Enasarco non prevede più l’obbligo, ma esso è ancora previsto negli Accordi Economici Collettivi

Originariamente tale certificazione era indirizzata agli agenti persone fisiche e società di persone per quanto riguardava il versamento del contributo previdenziale e del F.I.R.R., mentre alle società di capitali era inviata per quanto riguarda il solo F.I.R.R..

Con l’introduzione di una ripartizione anche relativamente al contributo assistenziale in capo all’agente società di capitali, si ritiene opportuno integrare tale dichiarazione con l’indicazione anche dell’ammontare del contributo assistenziale versato con indicazione della quota a carico dell’agente.

Certificazione versamenti Enasarco sia riguardo riguardo al contributo di previdenza (agenti individuali e società di persone) sia al contributo di assistenza (agenti società di capitali)

Il mancato invio è privo di sanzione. Tuttavia se l’agente ne facesse richiesta ne avrebbe diritto. In ogni caso il riepilogo dei versamenti effettuati è sinonimo di “buongoverno” ed è quindi suggerito anche a prescindere da un obbligo legale in tal senso.

Considerato il termine indicato dagli A.E.C. (30 aprile), quindi oltre il termine sia dei versamenti del IV trimestre (20 febbraio) e del FIRR (30 marzo) ed il riferimento all'”anno precedente”, si ritiene poi che la dichiarazione debba riguardare i versamenti “per competenza” e quindi anche quelli relativi al IV trimestre e al FIRR ancorché effettuati nell’anno in corso alla data della certificazione.

Per ulteriori chiarimenti su questo adempimento o per qualsiasi dubbio o richiesta riguardo l’Enasarco puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 2 minuti

Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin