Tempo di lettura: 6 minuti

Clausola Minimo d’Affari: che cosa significhi sembra scontato, ma esaminando le clausole contenute nei contratti le cose stanno diversamente.

Clausola minimo d'AffariDire “Clausola Minimo d’Affari” è, o dovrebbe essere, solo una espressione semplificata per definire una clausola che prevede che in caso di mancato raggiungimento di importi minimi di fatturato pattuiti, la mandante avrà espressamente facoltà di adottare specifiche misure a propria tutela.

Anzitutto, dunque, la previsione di un minimo d’affari deve prevedere quali conseguenze si verificano se il minimo non viene raggiunto.

Una Clausola Minimo d’Affari senza che sia associata alcuna espressa conseguenza a carico dell’agente non attribuisce infatti alla mandante alcun automatico diritto di fare qualcosa.

Stabilire cioè semplicemente che l’agente per l’anno X deve conseguire almeno Y di fatturato e null’altro, non attribuisce automaticamente alla mandante alcun diritto qualora tale Y di fatturato non venga raggiunto.

Clausola Minimo d’Affari: per valere qualcosa deve stabilire espressamente cosa succede nel caso in cui il minimo non viene raggiunto 

Fatta questa premessa, vediamo allora quali conseguenze possono essere espressamente pattuite in caso di mancato raggiungimento del minimo d’affari, per poi risalire a quale sia la modalità più opportuna per quantificare tale minimo e a come debba essere gestita la Clausola Minimo d’Affari.

Al mancato raggiungimento del minimo d’affari, possono in particolare essere associati:

1) variazione di zona senza preavviso

2) eliminazione dell’esclusiva di zona

3) cessazione automatica del contratto per giusta causa ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nella prassi, la conseguenza più frequentemente prevista e invocata è la n. 3, cioè la cessazione automatica del contratto senza riconoscere preavviso né indennità di fine rapporto ai sensi di una specifica norma del Codice Civile, cioè dell’art. 1456 c.c., chiamata “Clausola risolutiva espressa”, che consente alle parti di predeterminare quando un comportamento è grave al punto da provocare la cessazione del contratto.

Fino a non molto tempo fa, la sola previsione nella Clausola Minimo d’Affari che al mancato raggiungimento dell’importo stabilito il contratto di agenzia può ritenersi interrotto per giusta causa ai sensi dell’art. 1456 c.c. era sufficiente per far perdere effettivamente all’agente il diritto al preavviso e alle indennità di fine rapporto.

Si ricorda infatti che, a parte il F.I.R.R., l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto solo quando il rapporto cessa per una causa imputabile alla preponente, ma non invece quando il rapporto cessa per una giusta causa imputabile all’agente (se vuoi approfondire quando l’indennità è dovuta o non dovuta clicca qui)

Dal momento che la normativa nazionale prevede una norma (l’art. 1456 c.c. appunto) che consente di predeterminare la gravità di un comportamento, per lungo tempo la giurisprudenza ai fini della verifica circa la sussistenza della giusta causa, e conseguentemente della perdita dell’agente alle indennità, si è limitata a verificare se il minimo d’affari fosse o meno stato raggiunto, senza entrare nel merito dell’ammontare di tale minimo e senza valutare se realmente l’inadempimento fosse grave poiché “prendeva per buona” la preventiva valutazione di gravità che le parti avevano fatto al riguardo.

Con il tempo tuttavia, poiché la sanzione della perdita delle indennità di fine rapporto a seguito del “mero” mancato raggiungimento di un importo minimo pareva particolarmente penalizzante per gli agenti, la giurisprudenza ha iniziato a mutare il proprio orientamento negando che la gravità dell’inadempimento dell’agente potesse essere predeterminata a priori ma richiedendo che, pur in presenza di una “clausola risolutiva espressa”, la gravità andasse accertata di volta in volta.

Conseguentemente l’attuale tendenza è quella secondo la quale non è più sufficiente a far perdere preavviso e indennità che l’agente non raggiunga il minimo pattuito nella Clausola Minimo d’Affari, ma è anche necessario che questo inadempimento sia di per sé grave, onerando quindi la mandante della prova di un elemento ulteriore che prima non aveva.

In questo senso si sono espresse Cass. civ. Sez. Lavoro , 18.05.2011 n. 10934; T. Bari 2 maggio 2012 ; C.d.A. Milano 13 febbraio 2013. Nel senso invece di ritenere che non sia necessario dimostrare la “gravità” in quanto predeterminata: Tribunale di Parma, sentenza n. 989 del 2013.

Ciò detto, nonostante le “oscillazioni” della giurisprudenza, l’opportunità di inserire comunque una clausola risolutiva espressa del contratto legata al mancato raggiungimento dei minimi, nel rispetto delle regole che seguono, rimane: la cessazione del contratto sulla base di una disposizione liberamente pattuita mette comunque l’agente nella condizione di dover sostenere un contenzioso che talvolta, con riguardo ai contratti che abbiano un valore “provvigionale” non particolarmente elevato, non appare conveniente; per i contratti invece di valore importante può costituire un buon strumento per addivenire ad una mediazione.

Anche tenendo conto della nuova tendenza giurisprudenziale, è importante che nella stesura e nella gestione della clausola minino d’affari vengano seguite alcune indicazioni.

1) Come determinare il minimo d’affari

 Si tratta di un “minimo” di vendita, non dell’importo che l’azienda giudica come ottimale da raggiungere ai fini della crescita aziendale.

Si tratta di una differenza importante poiché il “minimo” di vendita deve intendersi come “minimo” per la sopravvivenza del contratto di agenzia.

Questo non significa che si possa prevedere un “incremento” rispetto ad un certo valore di riferimento, ma il concetto è che deve trattarsi di una soglia sotto la quale è inaccettabile una prosecuzione del rapporto.

Il minimo in quest’ottica dunque non deve o non dovrebbe coincidere con la “media” del fatturato aziendale, né con gli obiettivi di crescita aziendali, ma deve essere concettualmente ad essi inferiore.

Nulla vieta naturalmente di attribuire all’agente anche dei veri e propri “obiettivi di vendita” ma ad essi sarà più propriamente collegato un “premio” incentivante.

Il minimo d’affari non deve coincidere con l’obiettivo per ottenere un premio 

Il minimo di vendita quindi dovrebbe essere “calibrato” e “personalizzato” di volta in volta per ciascun agente, tenendo conto dell’andamento del rapporto, dell’andamento del mercato e dell’andamento degli affari delle zone limitrofe.

Sono da evitare quindi quelle forme di determinazione del minimo d’affari  “automatiche”, basate semplicemente sugli importi degli anni precedenti, senza alcuna analisi critica degli stessi.

Mantenendo questa prospettiva sarà senz’altro più agevole giustificare che il mancato raggiungimento del minimo così determinato sia effettivamente grave.

2)  Il minimo d’affari va ”pattuito”

Affinchè abbia una qualche valenza, il minimo di vendita deve essere “pattuito”.

Per pattuito si intende che il documento nel quale è riportato l’importo deve risultare sottoscritto non solo dal preponente ma anche dall’agente.

La mera comunicazione dell’importo da parte della mandante non è quindi sufficiente.

Sarebbero da evitare il più possibile le forme di sottoscrizione della preponente e dell’agente in momenti separati.

Capita infatti che le mandanti inviino il minimo all’agente rimanendo in attesa di una sua sottoscrizione.

La quale spesso non arriva.

In tal caso la previsione del minimo non avrà alcun effetto.

L’importo del minimo d’affari va firmato per accettazione dall’agente 

Per lo stesso motivo, sono da evitare formule di accettazione “tacita” (es: se l’agente non restituisce firmata per accettazione la comunicazione entro X giorni, la stessa si intende tacitamente accettata), così, come già detto sopra, forme di rinnovo automatico.

Inoltre è opportuno che nella comunicazione contenente l’importo del minimo d’affari si utilizzi la stessa espressione prevista nella clausola contrattuale che disciplina tale situazione e si faccia altresì espresso richiamo a tale clausola contrattuale (es.: se la clausola del contratto parla di “minimi di vendita”, non utilizzare nella comunicazione espressioni come “target” o “budget”, che potrebbero invece riferirsi a obiettivi “premianti”).

3) La clausola va applicata

Se anche viene pattuito adeguatamente il minimo di vendita ma poi la mandante, pur ricorrendone i presupposti, non attiva la clausola ripetutamente perché non lo ritiene opportuno, rischia di non potersene avvalere nel momento in cui ritiene vi sia la necessità.

E’ vero che, siccome deve essere fatta comunque una valutazione della gravità, la stessa possa essere rilevata a prescindere dal fatto che la clausola sia stata o meno applicata in passato.

Tuttavia, poiché per causa “grave” va intesa quella causa che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, il fatto che la mandante abbia ripetutamente considerato in precedenza i mancati raggiungimenti dei minimi di importanza tale da non compromettere il rapporto (tanto che è proseguito), avrà certamente maggiori difficoltà a dimostrare la differenza tra il passato e il presente e quindi a dimostrare che invece ora quel comportamento è divenuto improvvisamente grave.

La clausola minimo d’affari deve essere applicata se il minimo non viene raggiunto

Nell’eventualità in cui la mandante, pur ricorrendone i presupposti, non intenda avvalersi della clausola, potrebbe essere opportuna una comunicazione all’agente con la quale precisa i motivi che la inducono a non attivarla.

4) Cadenza del minimo d’affari

 L’ideale sarebbe la previsione di un minimo d’affari  “annuo”.

Capita che le mandanti richiedano la previsione di minimi di vendita semestrali se non addirittura trimestrali.

Ai fini di una valutazione di “gravità” della condotta, tuttavia, un controllo eccessivamente stringente sui risultati dell’attività dell’agente non appare compatibile con la natura stessa del rapporto.

L’agente non è infatti un lavoratore dipendente e quindi la valutazione della sua attività non dovrebbe consistere in valutazioni calendarizzate in tempi ravvicinati.

Inoltre, questa modalità aumenta le possibilità che la mandante non attivi la clausola, rimandando di fatto al termine dell’anno la valutazione complessiva dell’operato.

Potrebbero essere impiegate formule “miste” che rimandano comunque alla fine dell’anno la valutazione dell’operato pur prevedendo una certa “ripartizione” del fatturato durante l’anno.

La cosa che importa è che nella determinazione di tali soglie si tenga presente che ciò che va valutato non è meramente il rendimento dell’agente ma un rendimento gravemente insufficiente.

E’ meglio che il minimo d’affari sia annuale e l’anno coincida con quello di calendario

Altra annotazione operativa riguarda l’opportunità che l’anno coincida con l’anno di calendario (1.1-31.12)  o quantomeno con l’anno di esercizio della mandante in modo da avere uniformità per tutti gli agenti.

Se infatti ci si riferisse all’”anno” dall’inizio del rapporto, la mandante sarebbe costretta ad operare nel corso dell’anno di calendario più valutazioni a seconda della data di decorrenza dei mandati dei singoli agenti.

Meglio quindi stabilire espressamente un minimo di vendita per l’anno in corso alla data di sottoscrizione del contratto (anche nel senso di escluderlo) e poi far decorrere i successivi dal primo gennaio dell’anno dopo.

Se sei una casa mandante e vuoi verificare come è stata scritta la Clausola Minimo d’Affari o vuoi inserirla nei tuoi prossimi contratti, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

Tempo di lettura: 3 minuti

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia che contenga la concessione di un termine di preavviso rende nulla la giusta causa.

recesso per giusta causa dal contratto di agenziaSupponiamo ad esempio che tu intenda interrompere il contratto di agenzia per giusta causa (ad esempio perchè hai scoperto che il tuo agente opera anche per la concorrenza) e comunichi quindi il recesso, contestando per bene le malefatte dell’agente ma, anzichè con effetto immediato, concedendo il preavviso…

Ti sei purtroppo giocato la giusta causa e l’agente potrà richiedere il pagamento dell’indennità di fine rapporto che pensavi invece di poter non pagare (se vuoi saperne di più su quando è dovuta l’indennità di fine rapporto puoi leggere qui)

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia da parte della casa mandante, infatti, fa perdere il diritto all’agente alle indennità di fine rapporto, sempre però che la giusta causa esista davvero.

E la concessione del preavviso è una di quelle cose che la rende inesistente.

Perchè succede questo?

Anzitutto vediamo cosa si intende per “giusta causa” di recesso.

La “giusta causa” di recesso è, per definizione di legge, quella causa “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 codice civile).

E’ un articolo del codice civile riferito al rapporto di lavoro dipendente ma che la giurisprudenza ha stabilito si applichi anche al contratto di agenzia.

La giusta causa di recesso dunque è un fatto (di regola un inadempimento), imputabile all’altra parte, di gravità tale, che la prosecuzione del rapporto non è più immediatamente possibile, essendo venuta meno la fiducia necessaria.

La “giusta causa” è una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del contratto

Va da sè dunque che concedere un preavviso è del tutto incompatibile con l’esistenza di una giusta causa, perchè chi lo concede sta in pratica dicendo che il rapporto può comunque ancora proseguire per il tempo del preavviso. In questo modo, non è vero che la causa contestata sia così grave da non consentire la prosecuzione “nemmeno provvisoria” del rapporto.

Il preavviso infatti è quella cosa che sposta l’efficacia del recesso, rispetto alla sua comunicazione, ad un momento successivo.

Se l’azienda comunica il recesso dal contratto di agenzia concedendo 3 mesi di preavviso, significa che tra la sua comunicazione e l’interruzione effettiva del rapporto passano 3 mesi.

Se riprendiamo la definizione di “giusta causa”, come quella causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, ci si accorge subito che la concessione del preavviso le fa perdere di valore.

Stiamo infatti dicendo all’agente, a cui stiamo comunicando l’interruzione del rapporto per un fatto apparentemente gravissimo, che potrà comunque rimanere nostro agente ancora per un po’ di mesi.

Il preavviso dunque toglie completamente “gravità” (in termini giuridici) a quello che stiamo contestando e dunque preavviso e giusta causa sono incompatibili (lo dicevano già “vecchie” sentenze di un po’ di anni fa come quella del Tribunale di Milano del 30.10.1992 o del Tribunale di Ravenna del 29.2.2008)

Idem al contrario.

Se l’agente comunica il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia contestando alla mandante di tutto e di più ma poi gli concede un periodo di preavviso prima che il rapporto si interrompa definitivamente, e come se alla fine gli stesse dicendo che quelle cose non sono poi così gravi, visto che non gli impediscono comunque di continuare a lavorare per altri mesi.

Le dimissioni partite come per giusta causa diventano quindi dimissioni “ordinarie” e l’agente perderà il diritto alle indennità di fine rapporto che credeva di poter invece ottenere.

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia con un termine di preavviso rimane un recesso ordinario

L’agente, che riteneva di poter richiedere alla mandante le indennità di fine rapporto, alla fine non ne avrà diritto, così come l’azienda, che pensava di non dover pagare le indennità all’agente, alla fine invece dovrà farlo.

Se dunque l’azienda, o l’agente, intendono interrompere il rapporto per un fatto grave dell’altra parte, devono mettere tutto in gioco, anche il preavviso, e comunicare un recesso con effetto immediato.

Naturalmente andranno fatti bene i contise la giusta causa alla fine non si riesce a dimostrare, a quel punto l’altra parte potrà richiedere l’indennità sostitutiva del preavviso che non gli è stato concesso.

Va dunque fatta una attenta comparazione tra costi/benefici per valutare la sostenibilità della giusta causa e la convenienza di un recesso senza preavviso.

Se è l’azienda in particolare a voler comunicare il recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, dovrà mettere in conto che, se la giusta causa non venisse dimostrata, oltre al pagamento delle indennità di fine rapporto dovrà considerare anche l’indennità per mancato preavviso.

Se sei una casa mandante e pensi di dover effettuare un recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, puoi contattarci prima per ogni valutazione cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 3 minuti

Trasferimento mandato di agenzia: cosa può fare la casa mandante?

trasferimento mandato di agenziaIl trasferimento del mandato di agenzia anzitutto è l’operazione mediante la quale l’agente “passa” il proprio contratto ad un altro agente, contratto che pertanto continua con la mandante senza subire interruzioni.

Questa operazione, sia che il contratto di agenzia lo preveda, sia che non lo preveda, in base al codice civile richiede sempre il consenso del preponente (art.  1406 c.c.).

La mandante, dunque, deve essere consapevole che, di fronte all’eventuale comunicazione del proprio agente di aver “ceduto” o “passato” il contratto ad un terzo, egli può opporre il proprio rifiuto, o possa acconsentirvi apponendo, magari, talune modifiche contrattuali.

Trasferimento mandato di agenzia: la mandante può non accettarlo

Da tener presente che anche quando l’agente comunica di essersi “trasformato” da ditta individuale a società, o di aver passato il contratto alla “propria società”, si è in presenza solitamente di “trasferimento mandato di agenzia” che quindi è regolata dalle regole di seguito descritte.

Capita, infatti, non del tutto raramente, che l’agente comunichi alla mandante la propria “trasformazione” da ditta individuale a società (di persone o capitali), oppure che da una certa data la società agente si chiamerà in un altro modo modificando la propria partita IVA (ed anzi, a rigore, il proprio Codice Fiscale, posto che la Partita IVA potrebbe variare anche solo per una variazione di sede e non necessariamente perché relativa ad un altro soggetto), oppure che subentrerà altro soggetto più o meno collegato al precedente.

Con questo modo di procedere, l’agente, più o meno consapevolmente circa il fatto che la mandante non sia affatto obbligato ad accettare, tende ad ottenere la continuità di rapporto tra il primo e secondo soggetto.

Tuttavia, dietro queste operazioni, si cela una vera e propria “cessione” del contratto di agenzia dall’agente originario ad un altro soggetto.

Infatti, la “trasformazione” dell’agente da ditta individuale a società spesso non è altro che la chiusura della ditta e l’apertura di una società, così come il cambio di denominazione seguito da variazione del Codice Fiscale, presuppone se non la cessazione del primo agente quantomeno comunque la nascita di un nuovo soggetto giuridico, anche se i soci e il legale rappresentante rimanessero gli stessi.

Si ha un trasferimento mandato di agenzia tutte le volte in cui l’agente cambia Codice Fiscale

La cessione del contratto, però, secondo il codice civile (artt. 1406 ss.), come deve essere autorizzata dal contraente ceduto, in questo caso cioè dalla mandante, che quindi, non è obbligato ad accettare la cessione, né a ritenere che tale cessione avvenga automaticamente.

Questa circostanza consente quindi alla mandante un vaglio riguardo non solo l’opportunità della cessione (se autorizzarla o meno) ma anche di poter intervenire, a fronte della propria autorizzazione, non limitandosi a sostituire il contratto con altro identico modificando solo l’intestazione, ma magari apportando modifiche appropriate al fatto che, anziché di un agente persona fisica, si avvii una collaborazione con una società (i cui soci o legale rappresentante potrebbero cambiare, questo poi sì, senza autorizzazione del preponente).

L’eventuale rifiuto della mandante alla cessione, potrebbe comportare, a certe condizioni, di poter persino considerare cessato il rapporto con l’agente originario che in tal caso perderebbe il diritto alle indennità.

Naturalmente, qualora il rapporto con l’agente in questione fosse particolarmente buono, difficilmente la mandante negherà il passaggio e il mantenimento dell’anzianità di servizio.

E’ tuttavia una situazione che appare bene conoscere anche per il seguente risvolto: a seconda degli accordi tra le parti il passaggio del contratto da un soggetto ad un altro può comportare continuità anche nei confronti dell’Enasarco, al pari di una normale cessione a terzi del contratto di agenzia.

Se la mandante consente la cessione, manterrà in capo al secondo agente l’anzianità di servizio maturata dall’inizio del primo contratto e posticiperà alla fine del nuovo contratto la liquidazione delle indennità di fine rapporto.

Anche l’Enasarco può essere interessato da questa operazione, poiché l’Ente consente  che, a fronte di una cessione del contratto, la posizione dell’agente cedente possa transitare sull’agente cessionario, ivi compreso il F.I.R.R. maturato.

L’Enasarco, infatti, con uno specifico modulo (al quale deve essere allegato l’accordo di cessione) ha elaborato una procedura mediante la quale è possibile “far transitare” la posizione dall’agente cedente all’agente cessionario. Utilizzando tale procedura, nonostante la “sostituzione” dell’agente, l’Enasarco non chiuderà la posizione con l’agente cedente ma la farà passare all’agente subentrato. Conseguentemente, ad esempio, non liquiderà il F.I.R.R. all’agente cedente, ma lo liquiderà direttamente all’agente cessionario una volta che si chiuderà il rapporto con quest’ultimo.

In caso di trasferimento del mandato di agenzia, l’Enasarco prevede una apposita modulistica per “spostare” il FIRR

Nella prassi, tuttavia, pur in presenza di consenso da parte del preponente alla cessione e alla continuità del rapporto con l’agente subentrante, è facile riscontrare la chiusura della (sola) posizione all’Enasarco dell’agente cedente con le modalità ordinarie (vedi Agente cessato) e l’iscrizione ex novo dell’agente subentrante. Così operando, l’Enasarco procederà a liquidare il F.I.R.R. al primo agente.

In tal caso però, buona norma vorrebbe che negli accordi tra le parti, specie in caso di prosecuzione del rapporto da un punto di vista civilistico, si desse atto di questo F.I.R.R. che è stato liquidato al primo agente, affinché, alla cessazione del rapporto con il nuovo agente, se ne tenga conto nel calcolo complessivo delle indennità, in particolare quella prevista dall’art. 1751 c.c., qualora le stesse fossero dovute.

Per ulteriori  indicazioni su “Trasferimento mandato di agenzia”, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

 

 

 

Tempo di lettura: 3 minuti

Indennità fine rapporto agenti di commercio: quando è dovuta?

indennità di fine rapportoL’indennità di fine rapporto agenti è in pratica come il TFR dei dipendenti, con una sostanziale differenza: non è sempre dovuta.

Nella sostanza, l’indennità fine rapporto agenti è dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente.

Quando invece la cessazione del contratto avviene è per “colpa” dell’agente, l’indennità di fine rapporto non è più dovuta.

L’indennità fine rapporto agenti è dovuta se il rapporto cessa non per colpa dell’agente

Se l’agente quindi comunica le “dimissioni” di propria iniziativa (magari perchè ha trovato un’altra azienda presso la quale operare) “perde” l’indennità di fine rapporto, perchè il contratto in questo caso cessa per causa sua.

Se invece l’agente cessa il contratto per giusta causa, allora ha comunque diritto all’indennità di fine rapporto.

Infatti, anche se ha comunicato lui le dimissioni, è stato per “colpa” della mandante.

Alcuni esempi di dimissioni per giusta causa dell’agente sono il mancato pagamento delle provvigioni o la violazione dell’esclusiva di zona.

Allo stesso modo, se la mandante comunica il recesso dal contratto di agenzia perchè non ha più interesse a lavorare con l’agente, l’agente ha diritto all’indennità di fine rapporto.

La cessazione in questo caso avviene infatti per una semplice decisione della mandante.

Se invece la mandante cessa il contratto per giusta causa imputabile all’agente, allora l’agente perderà il diritto all’indennità di fine rapporto.

Esempi più frequenti di recesso per giusta causa della mandante sono perchè ha scoperto che l’agente sta lavorando anche per la concorrenza o perchè ha trattenuto gli incassi.

Naturalmente, ogni motivo potrebbe essere buono per la mandante per invocare la giusta causa e addebitare quindi il recesso all’agente, tentando di fargli perdere l’indennità.

Tuttavia ciò non è cosi facile, perchè per far perdere l’indennità all’agente, la mandante non solo deve dimostrare i fatti che contesta all’agente, ma deve anche dimostrare che sono “gravi” e richiedono la cessazione immediata del contratto.

Tenete conto che la “giusta causa”, per legge, è quella causa “che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto“.

Per “giusta causa” si intende quella causa di gravità tale che non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto

Quindi, comportamenti dell’agente che di per sè potrebbero essere anche gravi ma che la mandante tollera nel tempo, difficilmente quando si decide a farli valere potranno costituire “giusta causa” perchè in realtà il rapporto in precedenza è proseguito benissimo anche in presenza di tali inadempimenti.

A questi casi generali si affiancano una serie di ipotesi collaterali, ma basate sostanzialmente sullo stesso principio.

L’agente ad esempio in base all’art. 1751 c.c. ha diritto all’indennità anche se è lui a comunicare il recesso, quando il recesso è motivato dall'”età” avanzata che non gli consente più di lavorare, o quando da’ le dimissioni per infermità.

E’ dovuta anche quando l’agente muore, perchè anche in questo caso non si considera a lui imputabile… (se vuoi conoscere gli adempimenti da fare quando capita questo evento, puoi cliccare qui)

Attenzione che l'”età” non equivale alla “pensione”, a meno che il contratto di agenzia sia regolati dagli AEC agenti.

Se infatti il contratto di agenzia è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, è prevista anche l’ipotesi della “pensione” dell’agente.

Attenzione che l’evento della “pensione” riguarda solo l’agente “persona fisica” e non anche il socio della società di agenzia. Se vuoi saperne di più lo spiego meglio qui.

Da ricordare che l’agente dopo che comunica il recesso perchè “va in pensione”, non è obbligato a smettere di lavorare.

Per avere diritto all’indennità di fine rapporto agenti, è sufficiente che l’agente abbia i requisiti per andare in pensione.

L’agente potrebbe quindi poi benissimo assumere un nuovo incarico presso un’altra azienda proseguendo l’attività.

Così pure non è necessario che l’agente comunichi le dimissioni appena va in pensione: potrebbe farlo anche dopo qualche anno ed anche in questo caso avrebbe diritto all’indennità.

In ultimo si ricorda che, se il contratto è regolato dall’AEC settore Industria o AEC settore Commercio, vi è una componente dell’indennità di fine rapporto, il FIRR, che è sempre dovuta anche se il contratto cessa per “colpa” dell’agente.

Fa eccezione a questa “deroga”, l’AEC settore Industria che consente di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente quando il rapporto cessa per violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato o per trattenimento indebito di somme.

Per ulteriori informazioni sull’indennità di fine rapporto puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 3 minuti

L’Indennità Meritocratica è una componente dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio prevista dagli Accordi Economici Collettivi.

Indennità meritocraticaGli Accordi Economici Collettivi sono almeno 15 e variano in base al settore e in base alle associazione sindacali e di categoria che li sottoscrivono.

Diciamo che quelli piu’ “famosi” sono sono l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Commercio e l’A.E.C. del settore Industria.

L’ultimo rinnovo dell’A.E.C. settore Commercio è del 1.4.2009, mentre quello dell’A.E.C. settore Industria è del 30.7.2014.

Entrambi prevedono che l’indennità di fine rapporto sia composta da tre voci:

  • il FIRR o Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
  • l’Indennità Suppletiva di Clientela
  • l’Indennità Meritocratica

Se il calcolo del FIRR e dell’Indennità Suppletiva di Clientela è sostanzialmente lo stesso in entrambi gli A.E.C., non lo è invece quello dell’Indennità Meritocratica.

L’unica cosa che li accomuna è che può essere … molto, molto costosa per le aziende.

Con il calcolo dell’Indennità Meritocratica, in entrambi gli A.E.C. è infatti sempre più frequente il caso che gli agenti possano avere diritto ad una indennità di fine rapporto pari alla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di durata del rapporto (o del minor periodo se il rapporto è in essere da meno di 5 anni), pari cioè al massimo importo previsto dalla legge (art. 1751 c.c.), anche in caso di rapporti in essere da pochi anni.

Per l’A.E.C. del settore Industria questa è una novità recente, introdotta solo con l’ultimo rinnovo del 2014 (il calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata nell’A.E.C. previgente, infatti, conduceva a risultati del tutto irrisori).

L’A.E.C. del settore Commercio si è invece abituato a calcolare indennità importanti già dal 2009 (basti considerare che con un incremento di oltre il 150% tra provvigioni finali e iniziali, l’agente avrebbe già diritto ad un importo pari al massimo previsto per legge).

Tornando all’A.E.C. settore Industria, riguardo la “nuova” indennità meritocratica è peraltro importante sapere la tempistica con cui è entrata in vigore.

In base alle norme transitorie contenute nell’A.E.C. settore Industria 2014, infatti, si legge che la “nuova” indennità meritocratica è subito applicabile ai rapporti di agenzia sorti dopo il 1.1.2014.

E per i rapporti iniziati prima di tale data?

Per i rapporti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sempre la norma transitoria prevede un meccanismo piuttosto complesso, ma stabilisce anzitutto una data: per i contratti stipulati prima del 1.1.2014 le nuove norme si applicheranno ai rapporti che cesseranno 5 trimestri dopo il 1.1.2016, vale a dire dopo il 1.4.2017.

Il 1.4.2017 è ora arrivato, e dunque, anche per tutti i contratti di agenzia iniziati prima del 1.1.2014 sono in vigore le nuove norme per il calcolo dell’indennità meritocratica.

Dal 1.4.2017 la “nuova” Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 si applica anche ai vecchi contratti

Il meccanismo è complesso perchè, per cercare di mitigare gli effetti, sempre la norma transitoria stabilisce che i calcoli in base alle nuove norme si applicheranno “facendo finta” che il contratto sia iniziato dal 1.1.2016.

In sostanza, alla fine del rapporto si dovranno fare due conteggi che andranno sommati poi tra loro: fino al 31.12.2015 il conteggio andrà fatto applicando le vecchie norme e facendo finta che il contratto sia cessato il 31.12.2015, mentre dal 1.1.2016 il conteggio andrà fatto applicando le nuove e facendo finta, nei conteggi, che il contratto sia iniziato il 1.1.2016.

I nuovi criteri si basano, in generale, sul calcolo dell’incremento provvigionale tra le provvigioni dei primi 12 mesi di durata del rapporto e le provvigioni degli ultimi 12 mesi di durata del rapporto (i parametri iniziali e finali sono poi destinati ad aumentare con l’aumento dell’anzianità di servizio).

Per i rapporti “vecchi”, quindi, dovendo “far finta”, ai fini del nuovo calcolo, che il rapporto è iniziato il 1.1.2016, le provvigioni dei primi 12 mesi coincideranno con quelle del 2016.

Tanto più elevato risulterà l’incremento tra le provvigioni degli ultimi 12 mesi e quelle del 2016, tanto più elevata sarà, per una serie di parametri, l’importo della nuova indennità meritocratica.

Anche dunque per i rapporti di agenzia regolati dall’A.E.C. settore Industria non potrà più trascurarsi, come fatto fino ad ora, il calcolo dell’indennità meritocratica e “abituarsi” all’idea che con questa indennità l’agente possa avere diritto anche all’importo massimo previsto dalla legge pari ad un “anno” di provvigioni.

Anche le aziende che applicano l’A.E.C. settore Industria si devono “abituare” all’idea che con la nuova indennità meritocratica alla fine del rapporto l’agente potrà avere diritto ad un “anno” di provvigioni

E’ quindi importante ora più che mai che l’azienda, prima di procedere all’interruzione del rapporto, valuti esattamente il costo a cui potrebbe andare incontro.

P.S. Il tema delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è in generale estremamente complesso e ho volutamente tralasciato tutta la questione relativa al rapporto tra l’A.E.C. e il codice civile e le varie “sfumature” o i vari “distinguo”, privilegiando il taglio pratico: prima si fanno i conteggi e poi si valutano tutti i “se” e i “ma” del caso!

Per ulteriori informazioni sul calcolo della nuova Indennità Meritocratica dell’A.E.C. Settore Industria 2014 puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

 

 

 

 

Tempo di lettura: 2 minuti

Indennità suppletiva di clientela: Quando si parla di pensione dell’agente, le imprese quasi automaticamente ricordano che, in caso di dimissioni, l’agente ne ha diritto.

indennità suppletiva di clientelaLo ricordano talmente bene che gli basta vedere la parola “pensione” insieme a “dimissioni”, per iniziare a fare i conteggi, senza guardare null’altro.

Se si tratta di pensione dell’agente come ditta individuale tendenzialmente nessun problema (a condizione però che il contratto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi, altrimenti è già tutta un’altra storia di cui parlerò in un altro post prossimamente).

Ma se l’agente è una società e chi va in pensione è il suo socio o il legale rappresentante, è la stessa cosa?

Avvocato” – mi contatta una azienda cliente – “un mio agente è andato in pensione, mi ha mandato questa comunicazione, le mando i dati, mi prepara i conteggi delle indennità?”.

La comunicazione diceva più o meno così:

“OGGETTO: DISDETTA DAL CONTRATTO DI AGENZIA

Spettabile casa mandante,

comunico il recesso dal contratto di agenzia per pensionamento.

Finito il preavviso rimango in attesa del pagamento delle indennita’ di fine rapporto.

Distinti saluti
AGENZIA PALLINA S.R.L.

Mi scusi dottore – rispondo io –  ma perché vuole pagare le indennità? A parte la quota del FIRR di quest’anno, altre indennità non sono dovute. Se è vero, come mi risulta dalla lettera, che il mandato era con la s.r.l., le società non vanno in pensione e quindi si tratta di una disdetta ordinaria, cui segue la perdita delle indennità da parte dell’agenzia. La legge infatti esclude il diritto alle indennità di fine rapporto se l’agente da le dimissioni”.

Le società non vanno in pensione e non spetta quindi l’indennità suppletiva di clientela!

Il cliente perplesso prova a spiegarmi che sì, il mandato era con la s.r.l. ma che di fatto l’attività di agente era sempre stata svolta dall’amministratore della società. Anzi, all’inizio il mandato era intestato proprio all’agente individuale, poi l’agente aveva comunicato che aveva fatto una s.r.l. e quindi il rapporto era proseguito così, ma dietro c’era sempre lui. Quindi si trattava sempre di pensione dell’agente.

E’ proprio questo il punto. – proseguo io – L’agente a suo tempo ha fatto una scelta precisa, probabilmente più favorevole dal punto di vista fiscale o previdenziale, ma che ha determinato una modifica sostanziale sul piano giuridico. Scegliendo di diventare una società, per di più di capitali, ha creato una struttura diversa da sè stesso o dalle persone che vi lavorano. Una struttura che non si infortuna, non si ammala e non va nemmeno in pensione. La comunicazione che ha ricevuto – concludocorrisponde dunque ad un recesso ordinario dell’agenzia, e quindi lei è libero di non riconoscere nulla”.

Ovviamente, grazie alla mia esperienza, so che vi sono aziende che si focalizzano sul risparmio conseguibile e altre che per ragioni di ordine morale non potrebbero rispondere in questo modo all’agente che da oltre 20 anni ha lavorato con loro e che alla fine mi chiedono quindi un modo per riconoscere in tutto o in parte l’indennità suppletiva di clientela.

In ogni caso, l’acquisita consapevolezza consente di dare maggior valore al proprio gesto oltre che a tenerne conto in future occasioni.

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

Tempo di lettura: 2 minuti

Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 3 minuti

Prescrizione indennità di fine rapporto agente: quanto tempo ha l’agente di commercio per richiedere il pagamento delle indennità?

prescrizione crediti agente

Quando il contratto si interrompe per causa dell’azienda, l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto (per verificare quando l’agente ha diritto alle indennità clicca qui)

Tralasciando il complesso tema di come si calcolino le indennità, per indennità di fine rapporto si intendono:

  • l’indennità ex art 1751 c.c. del codice civile
  • le indennità degli A.E.C. che sono una declinazione dell’indennità del codice civile e cioè
    • FIRR
    • Indennità suppletiva di clientela
    • Indennità meritocratica

Entro quanto l’agente può richiederle?

L’agente per le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno molto lungo.

Prescrizione indennità di fine rapporto agente: l’agente deve rispettare due termini

Il primo è quello di 1 anno dalla cessazione del rapporto. Questo primo termine si chiama di “decadenza“.

Entro cioè 1 anno da quando cessa effettivamente il rapporto (non quindi da quando parte il preavviso) l’agente deve fare richiesta scritta di pagamento delle indennità.

Si tratta di una richiesta che non richiede un particolare contenuto, è sufficiente che l’agente scriva: “chiedo il pagamento delle indennità”.

Deve poi essere comunicata all’azienda in modo che l’agente possa dimostrare di averla mandata (e che l’azienda l’ha anche ricevuta) quindi a mezzo PEC, o raccomandata a.r. o fax.

Questo termine è previsto espressamente dall’art. 1751 del codice civile e si applica quindi alla richiesta dell’agente di vedersi pagata questa indennità.

Il primo termine è di 1 anno dalla cessazione del rapporto (termine di “decadenza”)

Ci si è chiesti se questo termine valga anche per la richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, suppletiva di clientela e meritocratica).

Al riguardo la Cassazione si è divisa, ma la giurisprudenza più recente è a favore della applicabilità del termine di decadenza anche anche alle indennità degli A.E.C. (Cassazione n. 9348 del 17.4.2013). La sentenza di parere opposto è invece del 2011 (Cassazione n. 17057 del 5.8.2011)

Per “FIRR” si intende naturalmente la parte non versata dall’azienda all’Enasarco (di regola quello dell’anno di cessazione, salvo che vengano richieste eventuali differenze rispetto a quanto versato all’Enasarco).

Il termine di decadenza, diversamente dal secondo termine analizzato di seguito, non si “rinnova” e quindi una volta interrotto vale per sempre.

Il secondo termine è il termine di “prescrizione” che per le indennità di fine rapporto degli agenti di commercio è di ben 10 anni che parte dalla cessazione del rapporto.

Alle indennità di fine rapporto degli aglenti di commercio, infatti, non è applicabile il termine di prescrizione di 5 anni previsto dalla legge esclusivamente per il TFR dei dipendenti.

Il secondo termine è di 10 anni dalla fine del rapporto (termine di “prescrizione”)

Quindi una volta che l’agente ha interrotto il “primo termine” ha poi ben 10 anni di tempo per fare causa o per interromperlo nuovamente con un’altra raccomandata/PEC di “messa in mora”.

Chiaramente, se l’agente non ha interrotto il “primo termine” di decadenza, non potrà invocare il secondo termine di 10 anni.

Peraltro, diversamente dalla lettera che serve per interrompere il termine di 1 anno di decadenza, quella che serve per interrompere il termine di prescrizione, oltre a contenere la richiesta dell’agente di volere le indennità di fine rapporto, deve anche contenere la “minaccia” che in mancanza tutelerà i propri diritti nelle sedi competenti.

Una lettera dell’agente quindi che prevedesse solo la richiesta di pagamento ma non anche l’intenzione espressa che in mancanza l’agente si riserva di far valere i propri diritti, non sarebbe idonea ad interrompere il termine di prescrizione che quindi non si rinnoverebbe (e quindi decorrerebbe inutilmente facendo perdere il diritto all’agente all’indennità).

Ciò detto, una domanda che spesso mi viene rivolta è: “quanto tempo ha l’azienda per pagare l’indennità dopo che cessa il rapporto?”.

La risposta è che non c’è nessun tempo, perchè l’indennità è immediatamente esigibile sin dal giorno dopo la fine del rapporto.

L’agente ha diritto al pagamento dell’indennità dal giorno successivo alla cessazione del rapporto

Altro è scegliere di attendere che l’agente ne faccia richiesta, ma, se volesse, l’agente potrebbe richiederla il giorno immediatamente dopo la cessazione del rapporto.

Per prassi comunque vi è una certa tolleranza accettata dall’agente, derivante dalla necessità di fare i conteggi.

E’ peraltro politica di talune aziende non offrire mai per prima il pagamento dell’indennità di fine rapporto, attendendo sempre che sia l’agente a farne richiesta, nel tentativo di lasciar decorrere il termine di decadenza di un anno.

Se vuoi saperne di più su “prescrizione indennità di fine rapporto agente”, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

Tempo di lettura: 4 minuti

Contratto agente di commercio e il mantra “la legge dice che…”, detto dagli agenti che intendono far valere qualche diritto.

contratto agente di commercioA volte si tratta di riferimenti corretti, altre volte invece si tratta di “credenze” , riferite a cose che la legge non dice affatto, o, nella migliore delle ipotesi, riferite a “prassi” commerciali prive tuttavia di qualsiasi vincolatività per l’azienda.

Vediamone alcune credenze sul contratto agente di commercio.

Credenza n. 1
“Contratto agente di commercio e indennità di fine rapporto: l’agente ha diritto ad una indennità pari a 1 anno di provvigioni”

Non è previsto da nessuna parte. Nemmeno nel tanto invocato articolo 1751 del codice civile (articolo 17-51 come a volte si sente riferire). Tantomeno lo dice l'”Europa”.

La legge dice una cosa ben diversa: gli agenti di commercio hanno diritto (a certe condizioni che qui non tratteremo) alla fine del rapporto di agenzia “fino” a 1 anno di provvigioni come indennità. Il che è ben diverso dal dire che hanno diritto a “1 anno” e basta, potendo anche potenzialmente non aver diritto, ad alcuna indennità.

Credenza n. 2
“Contratto agente di commercio monomandatario:
spetta per legge un fisso/rimborso spese/acconto”

Si tratta di una prassi commerciale, legata al fatto che gli agenti di commercio monomandatari, specie all’inizio, operando per una sola azienda, rischiano di cominciare a guadagnare solo mesi dopo l’inizio del contratto di agenzia. Situazione che viene quindi compensata con l’erogazione di somme anche prima dell’effettiva maturazione delle provvigioni.

Se guardiamo però le norme del codice civile, nulla viene detto al riguardo. Il codice civile in particolare non parla affatto di retribuzione minima, fissa o acconti, tantomeno per il monomandatario. Semplicemente, non se ne occupa.

Gli Accordi Economici Collettivi del settore Commercio e Industria trattano invece la questione degli acconti senza distinguere tra agenti monomandatari o plurimandatari e in modo comunque diverso tra i due accordi.

In particolare, l’A.E.C. del Commercio 2009 (art. 7) disciplina gli acconti ma solo se nel contratto di agenzia è espressamente prevista la facoltà dell’agente di richiederli. Cosa che in pratica non succede quasi mai, nel senso che le aziende o disciplinano direttamente nel dettaglio gli acconti che intendono riconoscere, oppure non prevedono genericamente questa facoltà nel contratto di agenzia.

L’A.E.C.  dell’Industria 2014, invece, con una norma poco conosciuta e raramente applicata (art. 7), dice che l’agente (mono o plurimandatario che sia) ha diritto di chiedere degli anticipi, nel corso del trimestre, fino al 70% delle “provvigioni maturate”, anche se questa facoltà non è prevista in contratto.

La norma si riferisce anzitutto alle provvigioni “maturate” non “maturabili”, quindi su provvigioni che certamente alla fine del trimestre verranno pagate.

L’A.E.C. prosegue precisando peraltro che se il criterio di maturazione delle provvigioni è l'”incassato” (cioè la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato), allora l’agente, ma solo a condizione ne faccia richiesta al momento della firma del contratto di agenzia (quindi prima di firmarlo) ha diritto di chiedere, in alternativa al criterio del 70% sull’effettivo maturato, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni relative ad affari, non ancora incassati ma che prevedano un pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per quegli affari che prevedono un pagamento tra i 90 e i 120 giorni.

Quindi, solo nel caso in cui il contratto sia disciplinato dall’A.E.C. settore Industria, l’agente, anche se l’azienda non l’ha previsto, avrebbe diritto di pretendere un acconto, ma nei limiti e alle condizioni sopra descritte, e quindi comunque non in forma di fissi o minimi.

Se nel contratto non è stato previsto nulla, nel corso del rapporto di agenzia l’agente potrà richiedere dunque acconti solo se l’azienda è d’accordo.

P.S. A proposito, se riconosci acconti ai tuoi agenti, sai come effettuare i conguagli in modo corretto? Se hai qualche dubbio ti suggerisco di leggere Acconto provvigioni agenti: come gestire i conguagli.

Credenza n. 3
“Contratto agente di commercio “società” e pensionamento del socio: L’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

Le società non vanno in pensione.

Di questo argomento abbiamo trattato più approfonditamente qui, ma vale la pena ribadirlo sin d’ora.

Se l’agente sceglie come forma per operare quella della società, non potrà poi chiedere che gli vengano riconosciuti i trattamenti che invece sono previsti per loro natura agli agenti di commercio che operano in forma individuale.

La società infatti NON è il suo socio, e può sopravvivergli. Quindi non si ammala, non si infortuna e non va in pensione.

Se quindi l’agente s.n.c. o s.a.s. da’ le dimissioni perchè il socio va in pensione pensando di poter richiedere l’indennità di fine rapporto, invece così facendo la perderà, perchè le dimissioni saranno considerate come un recesso ordinario su iniziativa dell’agente, che per definizione comporta la perdita del diritto alle indennità di fine rapporto (FIRR a parte)

Credenza n. 4
“Contratto agente di commercio e provvigioni sull’incassato: Non si può più fare”

Questa frase si sente ormai un po’ meno, ma per diverso tempo gli agenti di commercio hanno davvero creduto che la legge fosse cambiata nel senso che fosse diventato vietato per l’azienda pagare le provvigioni solo dopo che il cliente aveva pagato.

E’ vero che la legge è stata cambiata, ma non in questo modo.

La legge (art. 1748 c.c.) è stata cambiata nel senso che se prima il criterio di base, se nessuna delle parti lo specificava, era l'”incassato”, ora invece, se le parti non dicono nulla o nulla di diverso nel contratto, è diventato il “fatturato”.

Tuttavia, l’art. 1748 c.c. fa espressamente salva “la diversa volontà delle parti”. Sicchè è sufficiente che in contratto sia specificato che la provvigione matura dopo che il cliente ha pagato per essere una pattuizione del tutto valida (naturalmente rimane fermo il principio che se il cliente non paga per colpa della mandante – ad esempio perchè il prodotto era difettoso – la provvigione matura lo stesso, ma si tratta di un principio che vale ora come in passato).

Credenza n. 5
“Contratto agente di commercio e patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto: se non è previsto il pagamento dell’ indennità allora è nullo

Non è così. Questo principio sarebbe valido per i venditori dipendenti, ma non per i venditori agenti di commercio.

L’art. 1751 bis del codice civile, che disciplina il patto di non concorrenza degli agenti di commercio per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, prevede infatti espressamente che se il compenso non è determinato dalle parti allora sarà stabilito dal Giudice.

Il patto quindi rimane valido e l’agente avrà (solo) diritto di chiedere il pagamento del compenso (per i casi in cui addirittura l’agente non ha diritto ad alcun compenso leggi il mio post Patto di non concorrenza agenti senza indennità: Si può fare?)

Semmai, se dopo aver richiesto il pagamento del compenso, con una intimazione opportunamente formulata ai sensi dell’art. 1454 c.c. (cioè non  con una intimazione “ordinaria”, ma con altro strumento che si chiama “diffida ad adempire” con espresso richiamo a tale norma o ai suoi effetti)  l’azienda non lo paga, solo allora l’agente potrà considerare risolto il patto di non concorrenza e tornare libero ad operare anche per la concorrenza dopo la cessazione del contratto di agenzia.

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin