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preavviso agente di commercioPreavviso agente di commercio, quali termini deve rispettare il tuo agente di commercio qualora intenda dare le dimissioni?

Comunemente si pensa che l’agente di commercio sia tenuto a dare un preavviso fisso di 3 mesi se è plurimandatario o di 5 mesi se è monomandatario.

Ma e’ così? O, per lo meno, e’ sempre così?

Capiamo meglio come funziona il preavviso dell’agente di commercio

Contratto di agenzia a tempo determinato o indeterminato

Per quanto possa sembrare scontato, ma la primissima cosa da verificare è se il contratto di agenzia è a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Andate quindi anzitutto a cercare la clausola del contratto di agenzia che regola la durata.

Se nella clausola sulla “durata”, è previsto che il contratto abbia una durata “predeterminata” (ad esempio: il presente contratto inizia il XX/YY/ZZZZ e dura 1 anno (oppure 12 mesi o due anni ecc.), siamo in presenza di un contratto a tempo determinato.

Idem siamo in presenza di un contratto a tempo determinato anche quando, dopo essere stata prevista una durata predeterminata, è prevista una clausola di rinnovo tacito o automatico tipo questa: “il contratto di agenzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo salvo disdetta/recesso da comunicare con un preavviso di XX mesi/giorni rispetto alla scadenza”.

Se, invece, nella clausola del contratto di agenzia relativa alla durata fosse previsto che il contratto inizia in una certa data o in un certo momento e null’altro, siamo in presenza di un contratto per l’appunto a tempo per “indeterminato”.

Stessa cosa chiaramente se fosse specificato espressamente che il contratto è a tempo indeterminato.

Vediamo di seguito perchè questa distinzione è importante.

Preavviso agente di commercio nel contratto a tempo determinato

Se il vostro contratto di agenzia e’ a tempo determinato (con o senza rinnovo tacito), significa che avevate valutato a suo tempo che avrebbe dovuto durare fino alla data che avevate indicato.

L’unico motivo per poter cessare prima della scadenza quindi è (o dovrebbe essere) solo quello di una “giusta causa”, cioè di un grave inadempimento dell’altra parte.

Nei contratti a termine quindi, in caso di recesso anticipato senza giusta causa chi lo fa deve risarcire il danno all’altra parte.

In casi come questi, non e’ (o non dovrebbe essere) quindi previsto che le parti possano recedere in qualunque momento anche prima della scadenza.

Parlo al condizionale perché nella prassi ho riscontrato dei “mix” e degli “ibridi” nelle clausole sulla durata dei contratti di agenzia a termine, che mischiano elementi del tempo determinato con quelli del tempo indeterminato non sempre però dagli esiti felici…

Tornando al caso della clausola a tempo determinato “vera”, l’unico “preavviso” da verificare è quindi quello previsto per l’invio della disdetta per impedire che il contratto si rinnovi automaticamente, qualora sia stato pattuito il meccanismo del rinnovo tacito.

Si tratta, in questo caso, di un “preavviso” la cui durata le parti possono liberamente stabilire perché serve solo per “avvisare” l’altra parte che il contratto cesserà alla scadenza che entrambe avevano già previsto.

Di conseguenza è un “preavviso” che non serve per far cessare il contratto in qualunque momento prima della scadenza, bensì solo per farlo cessare rispetto alla scadenza già stabilita.

Se quindi il contratto di agenzia non prevedesse un meccanismo di rinnovo tacito ma solo una durata fissa, in quel caso non vi sarebbe nessun “preavviso” da dare per far cessare il contratto di agenzia. Il contratto nasce infatti già per cessare automaticamente alla scadenza (si ricorda solo che gli AEC prevedono comunque che la mandante faccia sapere all’agente 60 giorni prima della scadenza se ha intenzione di stipulare un nuovo contratto di agenzia dopo la scadenza di quello in corso oppure invece non abbia interesse a farlo, questo solo per evitare di creare aspettative ingiustificate nell’agente).

Attenzione solo che, in caso di contratto di agenzia a tempo determinato senza rinnovo tacito, se le parti vanno comunque avanti a lavorare come se niente fosse dopo la scadenza del contratto, il contratto di agenzia si trasforma automaticamente a tempo indeterminato con applicazione dei termini di preavviso di cui al punto successivo e non si potrà poi dire: “ah ma era scaduto quindi si può cessare cosi”…

Preavviso agente di commercio nel contratto a tempo indeterminato

Se il vostro contratto di agenzia risulta invece a tempo “indeterminato”, significa che le parti possono cessarlo in qualunque momento dando un certo preavviso.

In questo caso la durata del preavviso non è del tutto libera o per lo meno ci sono dei termini minimi da rispettare.

Questi termini minimi sono contenuti nelle norme che regolano il contratto di agenzia.

A questo punto si pone la questione: quali sono queste norme?

Quali sono le norme che regolano la durata del preavviso dell’agente di commercio

La durata del preavviso nei contratti di agenzia a tempo indeterminato è contenuta in due tipi di norme:

La prima cosa da fare quindi e’ anzitutto andare a verificare nel contratto di agenzia quali sono le norme da cui è regolato.

Solitamente c’è una clausola che inserita alla fine del contratto in cui si dice: “il presente contratto è regolato da XXXXX” o “per quanto non previsto si applicano le norme del XXXX”.

Se e’ richiamato l’AEC, troverete solitamente “il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dell’AEC”, o anche solo “è regolato” o “si applica” l’AEC.

Fatta questa preliminare verifica, vediamo cosa prevedono queste norme.

I termini di preavviso di recesso dal contratto di agenzia del codice civile

L’art. 1750 del codice civile stabilisce i seguenti termini di preavviso che valgono sia che receda l’agente sia che receda la mandante e senza fare differenza tra agente monomandatario e plurimandatario:

  • 1 mese per il primo anno di durata del rapporto
  • 2 mesi dal secondo anno di durata “iniziato”
  • 3 mesi dal terzo anno di durata iniziato
  • 4 mesi dal quarto anno di durata iniziato
  • 5 mesi dal quinto anno di durata iniziato
  • 6 mesi dal sesto anno di durata iniziato in poi

Prevede poi una cosa interessante: questi termini di preavviso possono essere ”allungati” ma non “accorciati” (e comunque quello a carico dell’agente non può essere superiore a quello della mandante).

E’ una previsione interessante perchè non è previsto che si possa fare diversamente.

Quindi vuol dire che è impugnabile una “pattuizione” che preveda qualcosa di contrario.

Se il vostro contratto di agenzia risulta regolato solo dal codice civile/legge e nella clausola sulla durata non è previsto nulla di particolare circa la durata dei termini di preavviso (o magari viene fatto solo un rimando all’art. 1750 del codice civile) allora dovrete rifarvi ai termini che ho indicato sopra.

Se invece sono indicati dei termini specifici, dovreste verificare se sono compatibili con le durate previste dall’art. 1750 del codice civile (cioè se questi termini sono più lunghi ma non più corti).

I termini di preavviso per il recesso dell’agente previsti dagli AEC

Veniamo ora ai termini di preavviso previsti dai principali AEC (AEC settore Commercio e AEC settore Industria).

In particolare, questi AEC, in caso di dimissioni dell’agente, prevedono dei termini fissi e indipendenti dalla durata del rapporto.

Questi termini sono di 3 mesi in caso di dimissioni dell’agente plurimandatario, e di 5 mesi in caso di dimissioni dell’agente monomandatario.

Confrontando questi termini con quelli del codice civile però balza all’occhio che non sempre sono corretti.

Nel caso infatti dell’agente plurimandatario, fino a 3 anni (iniziati) di durata del contratto di agenzia i termini sono conformi. Dall’inizio del quarto anno invece i termini di preavviso previsti dal codice civile “crescono” fino al 6 anno, mentre quello dell’AEC rimangono fissi a 3 mesi.

Per quanto detto prima, secondo il codice civile i termini di preavviso possono essere più lunghi ma non più brevi di quelli previsti dalla legge.

Questo è il motivo per cui in certi contratti di agenzia potrete trovare scritto nella clausola sulla durata che i termini di preavviso saranno quelli dell’AEC “o del codice civile se superiori”.

Se dunque il vostro contratto di agenzia è regolato dall’AEC, qualora riceveste le dimissioni da parte di un vostro agente con un preavviso di soli 3 mesi nonostante il contratto risulti in essere da, ad esempio, 10 anni, dovete ricordarvi che il codice civile ne avrebbe previsti 6 di mesi di preavviso per questa anzianità e quindi potete scegliere se contestare o meno questo fatto all’agente.

Beninteso, la mandante non è obbligata a pretendere che l’agente svolga 6 mesi di preavviso. Anzi potrebbe essere ben contenta che ne faccia solo 3.

Tuttavia non sempre i rapporti finiscono nel migliore dei modi e quindi, in presenza di un preavviso di dimissioni inferiore al dovuto da parte dell’agente, la mandante potrebbe avere interesse ed essere legittimata ad addebitargli i mesi mancanti.

Casi particolari: il recesso in periodo di prova e il recesso per giusta causa

Fino a qui abbiamo parlato di ipotesi di dimissioni “normali” dell’agente, cioè a rapporto avviato o senza che sia contestata una giusta causa.

Vanno però considerate altre sue ipotesi di dimissioni:

  • dimissioni dell’agente in periodo di prova
  • dimissioni dell’agente per giusta causa

Si tratta di due ipotesi particolari perché in questi casi il preavviso non è previsto.

Anzi, in caso di recesso per giusta causa il preavviso non deve essere concesso.

La “giusta causa” infatti per legge (art. 2119 codice civile applicabile anche ai contratti di agenzia) è per definizione legale un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporanea.

Se, dunque, il vostro agente di commercio dovesse comunicarvi le dimissioni per “giusta causa” per chiedervi le indennità di fine rapporto, contestando che siate rimasti inadempienti a qualcosa e nel contempo vi concedesse un preavviso, automaticamente smentirebbe la “gravita’” di quanto vi contesta (indipendentemente che sia vero o meno).

La concessione di un preavviso è infatti incompatibile con la sussistenza di una giusta causa e trasformerebbe le dimissioni in dimissioni “semplici” con tutte le conseguenze in ordine anche al diritto o meno alle indennità di fine rapporto (come l’indennità di clientela o l’indennità meritocratica).

Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha rispettato i termini di preavviso o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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Sempre più spesso gli agenti di commercio, ricevuta la comunicazione di recesso da parte della casa mandante, richiedono il conteggio non solo dell’indennità di clientela ma anche dell'”indennità meritocratica”.

Indennità meritocraticaCapita altrettanto che la casa mandante si trovi un po’ spiazzata di fronte a questa richiesta.

Magari ne ha sentito parlare ma fin’ora non l’ha mai riconosciuta essendosi limitata fino a quel momento a pagare solo l’indennità di clientela e il FIRR senza particolari questioni da parte dell’agente.

Cosa è quindi l’indennità meritocratica e come si deve comportare la casa mandante di fronte a questa richiesta?

Facciamo quindi anzitutto una breve, anche se non semplice, sintesi del regime delle indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto da parte della casa mandante.

Valutiamo quindi le differenze tra i vari tipi di indennità e verifichiamo come si debba comportare la casa mandante di fronte alla richiesta non solo dell’indennità di clientela ma anche dell’indennità meritocratica.

Quali sono le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

A certe condizioni, spiegate al punto successivo, in caso di cessazione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad una “liquidazione”, meglio chiamata “indennità di fine rapporto”.

L’indennità di fine rapporto e’ però diversa a seconda delle norme che regolano il contratto di agenzia.

Si parla infatti solitamente di FIRR e indennità di clientela agenti (o indennità suppletiva di clientela) senza però sapere che queste voci non sono previste dalla legge ma dalla contrattazione nazionale, cioè dagli AEC – accordi economici collettivi agenti di commercio dei vari settori (aec commercio, aec industria ecc), che corrispondono in sostanza ai “CCNL”, o “contratti collettivi”, che si applicano ai dipendenti (per sapere cosa sono gli AEC puoi approfondire qui)

E, altra informazione che non sempre si sa, che non e’ sempre obbligatorio regolare il contratto di agenzia in base alla contrattazione nazionale.

E’ infatti anche possibile regolare il contratto di agenzia direttamente in base alla legge (in particolare il codice civile, dagli sett. 1742 e seguenti), “saltando” gli AEC.

In caso di contratto regolato solo e direttamente dalla legge non esiste il FIRR o l’indennità suppletiva di clientela ma solo una indennità chiamata genericamente di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 del codice civile.

Lo scenario quindi riguardo alle indennità di fine rapporto e’ il seguente:

Se il contratto e’ regolato dall’AEC agenti

si parla di:

  • FIRR
  • Indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela
  • Indennità meritocratixa

Se il contratto di agenzia e’ regolato solo dalla legge (codice civile)

si parla invece solo di in un’unica indennità di fine rapporto, quella dell’art. 1751 del codice civile, a volte chiamata anche “indennità europea” o “indennità meritocratica del codice civile”.

Poiche questa distinzione e’ poco conosciuta peraltro, spesso anche in caso di contratto regolato solo dalla legge le aziende versano il FIRR all’Enasarco, spesso sull’ erroneo presupposto che siccome va versato all’Enasarco non centri nulla con l’indennita di fine rapporto, oppure che sia un obbligo previsto dalla legge oppure che abbia natura contributiva.

Invece si tratta di un versamento che potrebbe non essere dovuto (puoi approdondire questo aspetto qui: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

In ogni caso, se il contratto fosse regolato solo dalla legge ma l’azienda avesse deciso, più o meno consapevolmente, di versare anche il FIRR, queste somme dovranno poi essere dedotte dal conteggio dell’indennità prevista dall’art. 1751 (cioè e’ come se il FIRR fosse un acconto).

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Fatta questa premessa, la seconda cosa che va chiarita subito e’ che l’indennità di fine rapporto, sia che si tratti di quelle degli AEC agenti sia di quella del codice civile (salvo alcune differenze) non e’ sempre dovuta all’agente quando cessa il contratto di agenzia.

Diversamente infatti dal “TFR” (o liquidazione) previsto per i dipendenti che è sempre dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio non è sempre dovuta, e dipende dalle cause di cessazione del contratto.

In sostanza, l’indennita di fine rapporto e’ dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente. Non e’ quindi dovuta (e quindi non sono a quel punto dovute nè l’indennità di clientela nè l’indennità meritocratica) negli altri casi. Più nel dettaglio:

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto:

  • in caso di recesso “normale” della mandante (cioè non motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • in caso di dimissioni per giusta causa dell’agente (per un grave inadempimento della mandante)
  • In caso di dimissioni dell’agente individuale (quindi non dell’agente che opera con una sua società, es. sas, snc, srl) motivate da malattia, invalidità, cessazione attività per vecchiaia (e, in caso di applicazione degli A.E.C. anche semplice pensionamento), morte

Quando non è dovuta l’indennità di fine rapporto (e quindi l’indennità meritocratica e di clientela):

  • in caso di recesso per giusta causa della mandante (cioè motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • In caso di dimissioni dell’agente per motivi diversi da quelli indicati sopra

Fa eccezione il FIRR che, se versato dalla casa mandante, e’ di regola sempre dovuto anche in questi casi (salvo una distinzione tra l’AEC Industria e l’AEC Commercio, poiche nel primo caso – settore Industria – in caso di recesso per giusta causa per violazione dell’obbligo di monomandato/non concorrenza o appropriazione indebita di somme, la mandante può far causa per ottenere la restituzione di quanto versato).

Quale è la differenza tra indennità di clientela agenti e indennità meritocratica

Dopo aver fatto queste premesse, torniamo quindi al tema iniziale: quale e’ la differenza tra l’indennita di clientela agenti e l’indennita meritocratica?

Distinguiamo a seconda che il contratto sia regolato da un AEC agenti o solo dalla legge

Se il contratto di agenzia è regolato da uno degli AEC agenti

Abbiamo detto che se il contratto e’ regolato da uno degli AEC agenti di commercio (sia settore Commercio che settore Industria) le voci previste sono il FIRR, l’indennita di clientela e l’indennita meritocratica

Il FIRR si calcola secondo una formula matematica ed e’ sempre dovuto indipendentemente dal merito o dai motivi di cessazione del rapporto.

L’indennita di clientela agenti si calcola secondo una formula matematica e di per sè prescinde dal “merito”.

L’indennita meritocratica dell’AEC si calcola anch’essa secondo una formula matematica (diversa a seconda che l’AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l’agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all’azienda.

Quindi, anche nel caso in cui il risultato del calcolo matematico fosse “positivo” per l’agente, potrebbe esservi spazio per sostenere che questa voce non sia comunque dovuta perché non ricorrono i presupposti di “merito”.

Al contrario, e per complicare ulteriormente le cose, se il calcolo dell’indennità meritocratica desse un risultato negativo, questo non significherebbe automaticamente che l’agente non abbia diritto ad una indennità “meritocratica”, L’agente infatti, secondo la giurisprudenza, potrebbe comunque cercare di “bypassare” l’AEC e pretendere di vedersi riconosciuta direttamente l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge (codice civile).

Se il contratto di agenzia è regolato direttamente e solo dalla legge (codice civile)

Se il contratto di agenzia risulta regolato solo dalla legge (codice civile), non si parlerà (o non si dovrebbe, nel senso che la legge non la prevede) dell’ indennità di clientela o dell’indennità meritocratica ma solo di un unica indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, che e’ interamente subordinata al requisito del merito.

Il codice civile in altre parole non prevede una indennità o una voce che sia sempre dovuta a prescindere dal merito.

Questo potrebbe essere un vantaggio. Lo svantaggio però e’ che questa indennità non si calcola secondo una formula matematica (diversamente dall’indennità di clientela e dall’indennità metitocratica prevista dall’AEC).

La misura  dell’indennità di fine rapporto del codice civile e’ infatti stabilita solo riguardo al suo importo “massimo”. Non è infatti previsto come in concreto vada calcolata.

L’importo massimo in particolare e’ pari alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni di durata del rapporto di agenzia (o del minor periodo di durata del contratto di agenzia)

Di conseguenza, specie quando non e’ agevole quantificare l’apporto o il merito dell’agente o sorgano discussioni al riguardo, e’ facile che si aprano questioni  riguardo l’ammontare di questa indennità. Questioni che possono poi sfociare in contenziosi.

Va sempre ricordato comunque che, laddove si sia proceduto al versamento del FIRR nonostante il contratto sia regolato solo dal codice civile, il FIRR costituirà una sorta di acconto a tutti gli effetti quindi da dedurre dal conteggio della somma massima prevista dall’art. 1751 cc.

Riepilogo delle differenze tra indennità di clientela e indennità meritocratica

  • l’indennità suppletiva di clientela o indennità di clientela agenti è una voce dell’indennità di fine rapporto prevista (solo) dagli AEC agenti che si calcola secondo una formula matematica e che prescinde dal merito dell’agente o da quale sia stato il suo apporto durante il contratto di agenzia
  • l’indennità meritocratica è una voce prevista dagli AEC agenti o può essere intesa come l’indennita prevista dalla legge (codice civile)
  • in entrambi i casi (indennità meritocratica dell’AEC o del codice civile), l’indennità meritocratica ha come presupposto il “merito” dell’agente
  • se si tratta dell’indennità meritocratica disciplinata dagli AEC agenti, si calcola secondo una precisa formula matematica
  • se si tratta dell’indennità di fine rapporto del codice civile, è previsto solo un importo massimo. L’importo esatto va negoziato o va fatto decidere dal giudice all’esito di una causa. In ogni caso va dedotto il FIRR laddove sia stato versato.

Come si deve comportare la casa mandante se viene richiesta l’indennità meritocratica oltre all’indennità di clientela

Sulla base di quanto sopra, qualora a fronte della cessazione di un contratto di agenzia l’agente facesse richiesta alla casa mandante dell’indennità meritocratica, la casa mandante dovrebbe:

  • verificare anzitutto le cause di cessazione del contratto di agenzia
  • verificare se il contratto di agenzia è disciplinato dall’AEC agenti e di quale settore sia (se ad esempio AEC Commercio o AEC Industria) oppure solo dal codice civile (senza confondere che il settore – commercio o industria – dipende dalla casa mandante e non dal fatto che l’agente sia una agente di “commercio”)
  • verificare se l’agente è “meritevole”, vale a dire se nel corso del rapporto di agenzia ha procurato nuovi clienti, incrementato il fatturato di quelli assegnati e l’azienda continui a lavorare con questi clienti

Qualora risulti che l’agente sia stato in qualche misura “meritevole” (o anche solo per capire di che cifre si sta parlando):

  • se il contratto di agenzia è regolato dall’AEC, fare il conteggio dell’indennità meritocratica
  • se il contratto è regolato solo dal codice civile, calcolare l’importo l’importo massimo previsto dalla legge e verificare se è stato versato il FIRR (che sarà poi da togliere)
  • in base alle risultanze, verificare l’opportunità di una negoziazione

Non sono temi semplici, ci rendiamo conto, specie riguardo anche la valutazione del merito dell’agente. Spesso è importante anche poter contare su casistiche già affrontate e conoscere come anche i giudici applichino nel concreto i temi sopra descritti.

Da parte nostra affianchiamo quindi sia direttamente la casa mandante che si trovi in questa situazione, sia anche i suoi consulenti che non “maneggino” abitualmente la materia.

Se sei quindi una casa mandante o un professionista incaricato di effettuare i conteggi o di valutare quali indennità di fine rapporto siano dovute e hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Per ulteriori approfondimenti sul tema dell’indennità di fine rapporto ti rimandiamo anche a questi temi:

Indennità di fine rapporto e pensionamento dell’agente di commercio

Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?

Indennità di fine rapporto agenti: fai attenzione ai contratti di vecchia data

 

 

 

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Indennità suppletiva di clientela, ma anche FIRR,  fino a quando si calcolano?

Indennità suppletiva di clientelaConosco aziende molto generose che proseguono a calcolare “quote” di indennità suppletiva di clientela e di FIRR anche sulle provvigioni che l’agente matura dopo la cessazione del rapporto.

Tuttavia si tratta di una condizione di miglior favore che applicano all’agente perché i principali accordi economici collettivi agenti (settore Industria e settore Commercio), non prevedono tale trattamento.

Sia pure in modalità leggermente diversa tra loro, i due AEC agenti di riferimento escludono che l’indennità suppletiva di clientela ed il FIRR vadano calcolati sulle provvigioni maturate dopo la data di cessazione del rapporto.

Vediamo più nel dettaglio.

Maturazione provvigioni e calcolo indennità suppletiva di clientela

Anzitutto, per comprendere cosa stabiliscono gli AEC agenti sul calcolo dell’indennità suppletiva di clientela del FIRR, si deve individuare il criterio di maturazione provvigioni previsto nel contratto (o applicato di fatto dall’azienda).

Solitamente i criteri di maturazione provvigioni sono due:

  • il criterio del “fatturato” (quando le provvigioni maturano sulla base delle fatture emesse dalla mandante al cliente)
  • il criterio dell’ “incassato” (quando le provvigioni maturano sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda da parte dei clienti)

(se hai dei dubbi che le provvigioni possano ancora essere pagate sull’incassato” ti rimando al mio post Provvigioni sul fatturato o incassato: la mandante può scegliere?)

Fatta questa verifica, analizziamo cosa prevedono esattamente i due principali accordi economici agenti per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e del FIRR.

Per AEC Commercio 2009

Indennità suppletiva di clientela

L’art. 13 dell’AEC Commercio 2009 (e successive modifiche) prevede al punto II (Indennità suppletiva di clientela):

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della mandante …. l’Agente … sarà corrisposta …. una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto …. anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto“.

Cosa significa questa precisazione?

Significa  che l’indennità suppletiva di clientela è dovuta (solo) sulle somme maturate prima della data di cessazione del rapporto, anche se non ancora pagate.

Se il criterio di maturazione provvigioni utilizzato dall’azienda è quello del “fatturato”, dovranno essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base delle fatture emesse fino alla data di cessazione del rapporto.

Invece, se l’azienda utilizza il criterio di maturazione provvigioni dell’ “incassato”, dovranno invece essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda fino alla data di cessazione del rapporto.

Ciò a prescindere dal fatto che tali provvigioni siano anche già state “pagate” all’agente. Ciò che rileva è che siano anche solo maturate prima della data di cessazione del contratto.

Non dovranno quindi essere considerate ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela le provvigioni che matureranno (eventualmente) dopo la data di cessazione del rapporto, vale a dire le provvigioni maturate su fatture emesse dall’azienda dopo la data di cessazione (se il criterio è il “fatturato”) ovvero le provvigioni maturate su eventuali incassi ricevuti dopo la data di cessazione (se il criterio è l'”incassato”).

FIRR

Stessa cosa vale sostanzialmente per il FIRR.

L’art. 13, parte I AEC Commercio (Indennità di risoluzione del rapporto) prevede che:

All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente …. una indennità calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa…”

Riguardo al FIRR rispetto alla indennità suppletiva di clientela la norma parla non solo di “maturate” ma anche “liquidate”: si potrebbe discutere se per “liquidate” si intenda materialmente “pagate” o “conteggiate”, sicuramente però anche in questo caso è da escludere che sia da calcolare  sulle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto.

Per AEC Industria 2014

Anche l’AEC Industria 2014 segue il criterio dell’AEC Commercio che avete letto sopra.

In particolare:

Indennità suppletiva di clientela

In base all’art. 10, parte II) AEC Industria (Indennità suppletiva di clientela):

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia … sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente … un’indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto…”

Anche in questo caso, come potete vedere, l’AEC Industria prevede che il conteggio vada fatto sulle provvigioni maturate solo fino alla data di cessazione del rapporto e non su quelle successive

FIRR

Riguardo al FIRR, nella parte descrittiva del FIRR (art. 10 – parte I) (Indennità di risoluzione rapporto (FIRR)) l’AEC Industria 2014 non specifica nulla.

Tuttavia, all’inizio dell’art. 10, al comme 3, AEC Industria vi è una previsione generale per tutte le indennità disciplinate dall’AEC (FIRR, Indennità suppletiva di clientela e Indennità meritocratica) che prevede che tali indennità saranno computate “su tutte le somme …. percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché su tutte le somme per le quali al momento della cessazione del rapporto sia sorto il diritto al pagamento … anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”

Per il FIRR dunque vale la stessa regola e dunque esso andrà potrà essere calcolato solo sulle provvigioni per cui sia sorto il diritto al pagamento al momento (e quindi non oltre) della cessazione del rapporto.

Se sei un’azienda alle prese con i conteggi delle indennità di fine rapporto e hai dei dubbi sul conteggio, clicca qui per vedere i nostri servizi e cosa possiamo fare per aiutarti

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

P.S. Ti segnalo di seguito anche dei post specifici sulle indennità di fine rapporto con altre particolarità che potrebbero interessarti:

Calcolo delle indennità di fine rapporto agenti: attenzione ai contratti di vecchia data!

FIRR Enasarco: la Mandante può riaverlo dall’Enasarco?

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Nuova Indennità Meritocratica agenti commercio Settore Industria: cosa cambia dal 1.4.2017

F.I.R.R. Enasarco: quello che le aziende non sanno

 

 

 

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ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

Parliamo di agenti industria e della possibilità di far bloccare il pagamento del FIRR.

Agenti Industria

Se sei una mandante iscritta a Confindustria o Confapi o applichi l’Accordo Economico Collettivo settore Industria o Piccola e Media Industria hai infatti un vantaggio rispetto al FIRR, perchè a certe condizioni puoi chiedere che l’Enasarco blocchi il pagamento all’agente e puoi ottenere la restituzione di quanto versato.

Vediamo come

Agenti Industria e blocco della liquidazione del FIRR da parte dell’Enasarco

Chi sono le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far bloccare il FIRR

Le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far valere il blocco del FIRR sono quelle:

  • che sono iscritte a Confindustria o Confapi
  • o che nel contratto di agenzia richiamano espressamente l’Accordo Economico Collettivo “settore Industria” (o settore “Piccola e Media Industria”)
  • oppure che nel contratto di agenzia richiamano per “data” uno dei seguenti Accordi Economici Collettivi:

16.12.1979, 16.11.1988, 20.3.2002, 30.7.2014 (per l’Industria)

25.7.1989 (o 1.7.1989), 20.3.2002, 17.9.2014 (0 1.9.2014) (per a Piccola e Media Industria)

  • o che nel contratto di agenzia genericamente dicono che si applica l’Accordo Economico Collettivo senza altra specificazione, ma operano nel settore industriale

Se ricorre una di queste ipotesi, la Mandante avrà già di norma comunicato anche all’Enasarco che applica l’Accordo Economico dell’Industria (o della Piccola e Media Industria).

Mi è però capitato il caso di una Mandante che all’Enasarco aveva comunicato che applicava l’AEC del settore Commercio anche se nel suo contratto di agenzia aveva richiamato l’AEC 25.7.1989, che, come si è visto sopra, è invece la data di stipula dell’AEC settore Industria.

In questo caso, per potersi avvalere della facoltà di far bloccare il FIRR, la mandante dovrà comunicare una rettifica all’Enasarco facendo cambiare l’AEC di riferimento (nel caso che avevo seguito, la rettifica è stata fatta “in corsa” cioè era già stata comunicata la cessazione senza potersi avvalere di questa facoltà e subito dopo è stata inviata una mail pec all’Enasarco spiegando la situazione e chiedendo di bloccare la liquidazione. Richiesta che l’Enasarco ha accolto).

In quali casi la Mandante può bloccare il pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco

Per poter chiedere di bloccare il pagamento del FIRR, il contratto di agenzia deve anzitutto cessare con un recesso per giusta causa da parte della mandante per almeno uno dei seguenti motivi:

  • ritenzione indebita di somme
  • violazione dell’obbligo di non concorrenza (per gli agenti plurimandatari) o dell’obbligo di monomandato (per gli agenti monomandatari)

Quindi, in caso di recesso per giusta causa dettato da altri motivi (ad esempio: mancato superamento dei minimi di vendita), la mandante non ha la facoltà di far bloccare il FIRR

E neppure avrebbe facoltà di far bloccare il FIRR se viene a scoprire una di questa cause dopo che il rapporto è cessato per altri motivi (magari per dimissioni dell’agente).

Come fa la Mandante a far bloccare il pagamento del FIRR

Nel momento in cui la mandante (con Agenti Industria e quindi registrata all’Enasarco come mandante che applica l’AEC Industria o Piccola e Media Industria) fa la procedura di chiusura del mandato sul portale Enasarco, l’Enasarco propone le seguenti motivazioni:

  • normale risoluzione del rapporto
  • per ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente
  • concorrenza sleale (per gli agenti plurimandatari)
  • violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta (per gli agenti monomandatari)
  • per decesso dell’agente

Per bloccare il FIRR, la mandante deve “flaggare” quale delle ipotesi in grassetto è stata la causa del recesso.

L’Enasarco quindi completa la procedura di chiusura ma sospende il pagamento del FIRR.

La stessa cosa succede se l’agente gioca d’anticipo e prova a comunicare lui, prima della mandante, la chiusura del mandato per farsi liquidare il FIRR.

L’Enasarco, ricevuta la richiesta di chiusura e liquidazione FIRR da parte dell’agente, manda una comunicazione alla mandante per chiedere di confermare che si tratti di una normale risoluzione o se invece il rapporto è cessato per altra causa, riproponendo una delle motivazioni sopra indicate.

La mandante quindi potrà ancora rispondere alla comunicazione e far sapere il reale motivo della cessazione, in modo che l’Enasarco sospenda il pagamento.

Cosa succede dopo che l’Enasarco ha bloccato il FIRR

Il “blocco” del FIRR ancora non significa che l’Enasarco procederà a restituirlo automaticamente alla mandante.

Una volta che l’Enasarco sospende il pagamento del FIRR, a quel punto manda poco dopo una comunicazione alla mandante e all’agente chiedendo di “provare”, entro un certo termine (di regola 30 giorni), di chi sia la titolarità effettiva del FIRR in modo da pagarlo al soggetto che ne ha diritto.

Per l’Enasarco, la prova è data da:

  • un accordo transattivo tra le parti con il quale l’agente dichiari che il FIRR è da restituire alla mandante
  • un verbale di conciliazione sindacale, giudiziale, o davanti all’Ispettorato del Lavoro in cui le parti abbiano stabilito a chi vada pagato il FIRR
  • una sentenza passata in giudicato

Se il contenzioso è ancora pendente, l’Enasarco chiede di inviare entro lo stesso termine copia del ricorso in Tribunale o della domanda di avvio della procedura di conciliazione. In tal caso il FIRR rimarrà sospeso fino alla definizione del contenzioso.

In mancanza di questa documentazione, l’Enasarco a quel punto non potrà sospendere oltre il pagamento del FIRR e lo pagherà all’agente.

Di conseguenza risulta chiaro che non basta per la mandante comunicare un recesso per giusta causa motivato da una delle cause sopra indicate, ma dovrà anche seguire una causa o un tentativo di conciliazione.

Facilmente la causa sarà portata avanti dall’agente, ma in caso contrario se la mandante volesse continuare a tenere bloccato il FIRR dovrà avviarla lei.

Naturalmente in quest’ultima ipotesi andrà valutata attentamente la convenienza o meno di instaurare una causa in Tribunale direttamente da parte della mandante, in base all’ammontare delle cifre in gioco e alle probabilità di ottenere vittoria.

Quando l’Enasarco restituisce il FIRR alla Mandante

Dopo aver chiesto di bloccare il pagamento del FIRR e seguito le istruzioni per mantenerlo bloccato, l’Enasarco restituisce l’importo alla mandante nei seguenti casi:

  • se la mandante fa una transazione con l’agente (firmata solo tra di loro o in sede “protetta”, sindacale, giudiziale o davanti all’Ispettorato del Lavoro) in cui l’agente riconosce che il FIRR va restituito alla mandante
  • in caso di sentenza passata in giudicato con cui il Giudice riconosce che il contratto di agenzia è cessato per uno dei motivi per cui  il FIRR era stato bloccato (ritenzione indebita di somme o violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato)

E’ compito della mandante inviare all’Enasarco tale documentazione e chiedere che il FIRR le venga riconosciuto

A quel punto, se è tutto a posto, l’Enasarco potrà rimborsare il FIRR in denaro, o, più facilmente, riconoscerlo alla mandante sottoforma di credito contributivo.

In questo caso, in occasione della compilazione della prima distinta successiva all’invio della documentazione, la mandante troverà in calce alla distinta l’indicazione del credito contributivo che potrà essere utilizzato per pagare i contributi trimestrali fino a concorrenza del credito.

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Agente generale e indennità di fine rapporto: è dovuta? E come si calcola?

agente generale e indennità di fine rapportoLa questione si pone ogni volta in cui all’agente di commercio viene affidato (anche) l’incarico di coordinamento di tutta o parte la rete di vendita.

Alla fine del rapporto, quando è la mandante che decide di interromperlo, si apre il tema del conteggio dell’indennità di fine rapporto.

Il tema dell’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio è già di per se un tema complesso, o perchè si sovrappongono le indennità degli A.E.C. con quella del codice civile (l’art. 1751 c.c.),  e non è sempre chiaro quale prevalga, o c’è solo quella del codice civile (nel caso in cui gli A.E.C. non si applichino), e allora non c’è nemmeno un calcolo matematico di riferimento.

Quando, a quello dell’agente, si aggiunge anche l’incarico di agente “generale” (o di “coordinatore”, o di “area manger”, o di “ispettore”, ecc), la faccenda “agente generale e indennità” si complica ancora di più.

La domanda infatti che si pone è: nella base per il calcolo delle indennità di fine rapporto, le provvigioni maturate come agente generale si calcolano o no?

Di recente è al riguardo intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.  25740 del 15.10.2018, che ha fornito una importante indicazione.

Questa sentenza ha infatti stabilito che nell’ipotesi di agente generale e indennità, nel calcolo dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. (cioè l’indennità del codice civile) le provvigioni relative al compenso come coordinatore non vadano conteggiate.

Agente generale e indennità di fine rapporto: per la Cassazione le provvigioni maturate come agente generale non si considerano nel calcolo

Questo cosa significa?

Per rispondere dobbiamo fare un piccolo passo indietro.

L’art. 1751 c.c. è la norma del codice civile che disciplina i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio. Questa norma prevede che all’agente spetti, a certe condizioni, come indennità massima, una somma pari alla media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni (o del minor periodo) di durata del rapporto.

Applicando il principio della Cassazione, dunque, per determinare l’importo “massimo” dell’indennità cui avrebbe diritto l’agente, si possono considerare unicamente le provvigioni maturate dall’agente nello svolgimento della sua attività diretta di vendita, togliendo” quindi le provvigioni che invece si riferiscono all’attività di coordinatore.

Per fare un esempio, ipotizziamo quindi che l’agente generale abbia maturato:

2013 Euro 70.000 totali di cui euro 25.000 come coordinatore ed euro 45.000 per provvigioni sulle sue vendite

2014 Euro 65.000 totali di cui euro 30.000 come coordinatore ed euro 35.000 per provvigioni sulle sue vendita

2016 Euro 85.000 totali di cui euro 35.000 come coordinatore ed euro 50.000 per provvigioni sulle sue vendite

2017 Euro 95.000 totali di cui euro 35.000 come coordinatore ed euro 60.000 per provvigioni sulle sue vendite

2018 Euro 80.000 totali di cui euro 40.000 come coordinatore ed euro 40.000 per provvigioni sulle sue vendite

Se si considerassero le provvigioni totali senza fare distinzioni e si calcolasse la media annua degli ultimi 5 anni, risulterebbe che l’agente potrebbe aver diritto, apparentemente, come indennità massima in base all’art. 1751 c.c., ad euro 79.000 ((70.000 + 65.000 + 85.000 + 95.000+ 80.000)/5).

Se invece si approfitta del principio stabilito dalla Cassazione, l’agente potrebbe aver diritto, come indennità massima in base all’art. 1751 c.c., ad Euro 46.000 ((45.000 + 35.000 + 50.000 + 60.000 + 40.000)/5) , cioè alla media annua delle sole provvigioni maturate dall’agente generale sulle sue vendite.

La differenza, come potete vedere, è importante.

Questo principio, dunque, pur non risolvendo la questione dell’ammontare esatto che poi spetta all’agente, sicuramente pone però anzitutto un “tetto” massimo che potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello che risulterebbe se non si operasse la distinzione tra i due conteggi.

In ogni caso, consente di orientarsi anche rispetto alle indennità degli A.E.C..

In particolare, lo stesso principio potrebbe valere sul calcolo dell'”indennità meritocratica”.

L’indennità meritocratica è quella “terza” componente dell’indennità dell’A.E.C. dopo il F.I.R.R. e l’indennità suppletiva di clientela.

Rispetto all’indennità meritocratica sia l’A.E.C. settore Industria sia quello del settore Commercio, prendono come riferimento la soglia massima prevista dall’art. 1751 c.c. (se poi nel tuo contratto è richiamato l’A.E.C. del settore Industria è molto importante che tu conosca la “nuova” indennità meritocratica e come si applica)

E dunque anche i parametri di riferimento che servono per arrivare al conteggio dell’indennità meritocratica (cioè, tra gli altri, l’ammontare delle provvigioni alle quali i due A.E.C. fanno riferimento) potrebbe valere il principio stabilito dalla Cassazione.

A certe condizioni, il principio si potrebbe estendere anche al conteggio delle provvigioni utili per il calcolo del F.I.R.R. e dell’indennità suppletiva di clientela, non fosse altro che  conteggiando l’indennità suppletiva (ma anche il F.I.R.R.) sul compenso del coordinatore (che di regola è una percentuale sulle vendite degli agenti coordinati) l’azienda rischia di pagare queste indennità due volte (una agli agenti coordinati e una al coordinatore) sempre sulle stesse vendite.

Ogni situazione è comunque a sè stante e richiede una valutazione specifica caso per caso.

Le variabili peraltro non sono finite.

Nella descrizione dell’agente generale, si è dato per scontato, perchè cosi dovrebbe essere, che l’agente generale maturi sia provvigioni come agente, sia il compenso per l’incarico accessorio di coordinamento.

In altre parole, non si è considerata l’ipotesi che l’agente generale maturi unicamente il compenso da coordinatore e quindi faccia unicamente il coordinatore.

Questa figura tuttavia presenta aspetti molto spinosi, rispetto ai quali il conteggio dell’indennità di fine rapporto potrebbe non essere il problema principale

Vi rimando per questa ipotesi al mio post L’Area Manager può essere un agente di commercio?

Se stai valutando l’ipotesi di interrompere il rapporto con il vostro agente generale, possiamo fornirti l’assistenza necessaria per valutare ogni aspetto, dal conteggio del costo delle indennità alle modalità di interruzione. Clicca qui per scoprire cosa possiamo fare per te e la tua azienda.

Buon lavoro!

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Deducibilità dell’indennità di clientela: quando l’azienda può e deve dedurre dai costi l’indennità suppletiva di clientela?

deducibilità dell'indennità di clientelaLe aziende non sempre si occupano del tema legato all’accantonamento a bilancio delle indennità di fine rapporto degli agenti di commercio (diverse dal FIRR) e ancor meno della deducibilità fiscale degli accantonamenti.

In sostanza, ho riscontato che ancora diverse aziende si limitano ad accantonare a bilancio e dedurre fiscalmente anno per anno dai propri costi solo le quote di FIRR man mano maturate.

Questo sul presupposto che il FIRR è una uscita di cassa a tutti gli effetti e quindi viene facile accantonarla e dedurla.

Tuttavia, le indennità degli agenti non si limitano al FIRR.

A seconda dei motivi di cessazione del contratto, l’agente potrebbe avere diritto anche all’indennità suppletiva di clientela e all’indennità meritocratica (se il contratto di agenzia è regolato dall’Accordo Economico Collettivo).

Ecco… rispetto a queste due ulteriori componenti dell’indennità di fine rapporto, registro ancora casi di aziende che non ne tengono conto a bilancio, nè si pongono il tema della deducibilità fiscale degli accantonamenti.

In particolare, il tema degli accantonamenti e della deducibilità dell’indennità di clientela è questo: l’indennità suppletiva di clientela è interamente deducibile fiscalmente dai costi “per cassa”, cioè nell’esercizio in cui viene materialmente pagata all’agente, oppure è deducibile fiscalmente dai costi “per competenza”, per le quote annue (che andrebbero) accantonate a bilancio anno per anno?

A mo’ di scusante devo dire che questa questione ha tenuto in scacco Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione per anni.

Per anni cioè l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione si sono rincorse e contraddette a vicenda, negando prima l’una la deducibilità per competenza e l’altra per cassa e viceversa, creando estrema incertezza in capo alle aziende le quali (almeno quelle che si ponevano la questione dell’accantonamento civilistico a bilancio) preferivano riprendere le quote annue a tassazione e spesare l’intero costo poi nell’esercizio in cui l’indennità veniva pagata.

Il “pomo della discordia” risiedeva nel fatto che l’indennità suppletiva di clientela non costituiva (e non costituisce) un costo “certo” per l’azienda e dunque avesse natura “aleatoria”. Infatti, se il contratto si interrompe per causa imputabile all’agente, l’indennità non è dovuta. Questo argomento veniva utilizzato ora dall’uno ora dall’altro ente per negare la deducibilità per competenza (per sapere quando l’indennità di fine rapporto non è dovuta clicca qui )

Allo stesso tempo però, gli stessi enti in tempi diversi, ne sostenevano l’equiparazione ad altre indennità per le quali era pacifica la deducibilità dell’indennità di clientela per competenza.

Dunque?

La “pace” tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione è stata fatta nel 2013. In quell’anno, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 33/E del 8.11.2013  si è uniformata all’orientamento della Corte di Cassazione nel senso di ritenere deducibili fiscalmente per competenza gli accantonamenti annui a bilancio dell’indennità di fine rapporto, a decorrere da quelli maturati dal 1.1.1993 (per via di una diversa precedente formulazione delle norme di legge).

Nel 2013 pace fatta tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione sulla deducibilità dell’indennità di clientela “per competenza”

Di seguito un breve accenno del susseguirsi dei pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione sulla questione della deducibilità dell’indennità di clientela “per competenza”:

Agenzia delle Entrate:

Risoluzione 9.4.2004 n. 59/E (a favore)
Circolare 6.7.2007 n. 42/e (contro)
Circolare 8.11.2013 n. 33/E  (a favore)

Corte di Cassazione

Cass. civ. 27.6.2003 n. 10221 (a favore)
Cass. civ. 18.11.2005, n. 24443 (contro)
Cass. civ. 27.11.2006 n. 24973 (contro)
Cass. civ. 30.1.2007, n.. 1910 (contro)
Cass. civ. 11.6.2009 n. 13506 (a favore)
Cass. civ. 11.4.2011 n. 8134 (a favore)
Cass. Civ. 4.4.2013 n. 8288 (a favore)

Dal 2013 l’orientamento è rimasto costante circa la deducibilità fiscale per competenza degli accantonamenti dell’indennità suppletiva di clientela maturati quantomeno dal 1.1.1993.

Dal 2013 l’orientamento è costante circa la deducibilità dell’indennità di clientela “per competenza” delle quote maturate e accantonate a bilancio dal 1.1.1993 

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza dell’11.9.2018, n. 29529 pronunciatasi su un contenzioso iniziato nel 2010 (quando quindi ancora l’Agenzia delle Entrate non era d’accordo): l’indennità suppletiva di clientela è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, irrilevante il carattere aleatorio della stessa.

Da quanto sopra, si comprende quanto sia importante una corretta quantificazione delle quote di indennità maturate anno per anno che sono necessarie sia per i dovuti accantonamenti a bilancio, sia per la loro deducibilità fiscale.

il tema del calcolo delle indennità già nel corso del contratto di agenzia al fine del corretto accantonamento a bilancio e conseguente deducibilità fiscale è dunque un tema che deve essere opportunamente considerato, anche allo scopo di non precludere un’eventuale successiva deducibilità fiscale per cassa per l’eventuale eccedenza, in mancanza di una corretta deducibilità per competenza operata nel frattempo.

Non sempre i professionisti che si occupano di redigere il bilancio hanno dimestichezza con questi conteggi, in particolare con quelli della indennità meritocratica, o conoscono quale sia l’Accordo Economico Collettivo di riferimento e i diversi criteri di calcolo tra Accordo Economico del settore Commercio e quello del settore Industria.

Ci interfacciamo quindi normalmente con gli studi commercialisti e fiscalisti delle aziende per fornire loro i conteggi delle indennità di fine rapporto maturate anno per anno in modo che abbiano a disposizione i i dati necessari alla corretta compilazione del bilancio e del conteggio dei costi aziendali.

Se sei un azienda o sei un professionista che si occupa della contabilità delle case mandanti e hai bisogno di supporto per i conteggi annui ai fini dell’accantonamento a bilancio delle indennità di fine rapporto, scopri quello che possiamo fare per supportarti cliccando qui

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

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Indennità di fine rapporto agenti: attenzione ai contratti di vecchia data nel fare i conteggi.

Indennità di fine rapporto agentiSpesso le aziende fanno automaticamente il conteggio dell’indennità suppletiva di clientela quando interrompono il rapporto.

Ma non è detto che l’indennità suppletiva di clientela sia l’indennità di fine rapporto agenti dovuta.

Indennità di fine rapporto agenti e indennità suppletiva di clientela

Cosa è l’indennità suppletiva di clientela

Quando il contratto di agenzia viene interrotto dalla mandante per motivi ordinari, l’agente ha diritto ad una indennità di fine rapporto.

L’indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela, è quella indennità di fine rapporto agenti che le aziende quindi calcolano per liquidare l’indennità dovuta all’agente.

L’azienda spesso non si pone dubbi sul fatto se l’indennità di fine rapporto agenti sia proprio l’indennità suppletiva di clientela.

Se l’azienda ha poca esperienza nella materia del contratto di agenzia o è senza supporto specialistico, ricerca come si calcola l’indennità suppletiva di clientela, trova i criteri stabiliti dall’accordo collettivo agenti (talvolta senza essere consapevole che esiste più di un accordo collettivo agenti che prevedono cose diverse) e procede al calcolo.

Spesso il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e’ corretto e questa e’ effettivamente l’indennità di fine rapporto agenti dovuta.

Capita invece a volte che non sia cosi, e la mandante, calcolando l’indennità suppletiva di clientela, vada a riconoscere all’agente molto più di quello che deve.

Questo succede soprattutto con riguardo ai contratti di lunga data, generalmente dai 20 anni su, e per i quali il testo del contratto non sia mai stato sostituito o aggiornato negli anni.

Per comprendere il perchè dobbiamo fare un passo indietro

Da cosa è regolata l’indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela, così come il FIRR (ma anche la cosiddetta “indennità meritocratica”), non sono indennità di fine rapporto regolate dalla “legge”.

L’indennità suppletiva di clientela e il FIRR sono indennità regolate dagli accordi economici collettivi agenti (anche chiamati AEC agenti).

Conseguentemente sia il FIRR sia l’indennità suppletiva di clientela sono dovuti solo se gli accordi economici collettivi si applicano al rapporto con l’agente.

Quando si applicano gli accordi economici collettivi agenti?

  1. quando l’accordo economico collettivo e’ richiamato espressamente nel contratto di agenzia, oppure, in mancanza di richiamo
  2. quando l’azienda e’ iscritta ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) che hanno firmato gli AEC agenti e l’agente richiede che venga applicato l’accordo collettivo agenti oppure ancora

L’applicazione dell’accordo economico collettivo potrebbe anche essere pretesa dall’agente sostenendo che le parti durante il rapporto vi hanno fatto implicito riferimento.

Per taluni ad esempio, il versamento del FIRR potrebbe essere sintomo della volontà di applicare implicitamente l’AEC.

Tuttavia l’esistenza di questa volontà implicita deve essere dimostrata dall’agente.

Se quindi nel contratto di agenzia non si fa menzione dell’AEC agenti e l’azienda non e’ iscritta a nessuna associazione di categoria, non è affatto detto che l’accordo economico collettivo si applichi.

Indennità di clientela e mancata applicazione dell’AEC agenti

Per quanto detto sopra, se l’accordo economico collettivo non si applica, a quel punto nemmeno l’indennità suppletiva di clientela si applica.

Perchè fare attenzione ai contratti di agenzia di vecchia data nel calcolo dell’indennità di fine rapporto agenti

Nei contratti “vecchi”, stipulati 20 o 30 anni fa, non è infrequente che non venga fatta alcuna menzione all’AEC agenti.

Spesso questi contratti si limitano a poche clausole e non menzionano l’AEC agenti.

Se la mandante non è iscritta ad una associazione di categoria e non c’è un richiamo all’AEC agenti, è possibile sostenere che l’indennità suppletiva di clientela non si applichi.

Attenzione, non sto dicendo che non è dovuta l’indennità di fine rapporto agenti, ma che non si calcola in base all’indennità suppletiva di clientela.

Come calcolare l’indennità di fine rapporto agenti se non si applica l’AEC agenti

Come detto, il fatto che non si applichi l’indennità suppletiva di clientela non significa che non sia dovuta l’indennità di fine rapporto agenti.

Se però è sostenibile che non si applica l’AEC agenti, il calcolo delle indennità di fine rapporto agenti va fatto direttamente in base al codice civile (art. 1751 c.c.).

L’aspetto importante in questo caso è che il codice civile ha un limite di importo massimo che l’accordo economico collettivo non ha.

Per il codice civile, infatti, l’indennità di fine rapporto agenti non può superare la media annua delle provvigioni maturate negli ultimi 5 anni.

Per gli AEC agenti, invece, l’indennità suppletiva di clientela – da sola o sommata al FIRR – può anche essere superiore a tale limite.

Se quindi si applica solo il codice civile, l’indennità di fine rapporto agenti non potrà essere superiore alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni, compreso il FIRR versato all’Enasarco che quindi dovrà essere dedotto.

In tal caso all’agente, al massimo, spetterà la differenza tra l'”anno” di provvigioni e (tutto) il FIRR.

Qualche esempio

Ho avuto un caso in cui il contratto non era regolato dall’AEC agenti e la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni risultava pari a circa 20 mila euro.

Il FIRR complessivamente accantonato all’Enasarco era pari a circa 18 mila euro e all’agente quindi poteva spettare la sola differenza di euro 2 mila euro.

L’azienda tuttavia, pensando che l’indennità suppletiva di clientela fosse quella dovuta, aveva calcolato di dover pagare all’agente come indennità suppletiva di clientela in aggiunta al FIRR altri 14 mila euro.

In un altro caso, la media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni era pari a circa 250 mila euro e il FIRR già accantonato era pari a circa 100 mila euro.

C’era quindi una differenza massima di circa 150 mila in base al codice civile, mentre, calcolando l’indennità suppletiva di clientela, era di oltre 200 mila.

Capite bene che nei rapporti di vecchia data, per il calcolo dell’indennità di fine rapporto agenti può fare molta differenza verificare se il contratto di agenzia e’ regolato dal codice civile o dall’AEC.

E tu … sai come sono regolati i tuoi vecchi contratti di agenzia? 🙂

Se hai qualche dubbio o devi procedere con il calcolo delle indennità di fine rapporto scopri cosa possiamo fare per la tua azienda cliccando qui.

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

In tema di indennità di fine rapporto, puoi considerare anche questi articoli:

Indennità fine rapporto agenti: non sempre è dovuta 

FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno

Nuova indennità meritocratica settore Industria: cosa cambia dall’1.4.2017

Tempo di lettura: 3 minuti

Recesso contratto di agenzia fac simile: a volte alle aziende può capitare di ricercare velocemente su internet un modello di lettera da utilizzare.

rrecesso contratto di agenzia fac simileMagari infatti il professionista di riferimento non è disponibile in quel momento e poi “sono solo due righe”.

Nulla di male naturalmente, nel senso che si possono trovare fac simili ben fatti.

Il punto tuttavia è un altro: sai davvero come e quando utilizzarli?

La questione infatti non è tanto che siano modelli “sbagliati” di per sè. La questione è solo che si tratta di atti “giuridici”. Come tali è necessario conoscere, anzi meglio, comprendere (tutti) gli aspetti giuridici che ci stanno dietro, e non limitarsi al risultato “commerciale” che si intende raggiungere.

“Recesso contratto di agenzia fac simile”: si tratta di un atto giuridico a tutti gli effetti e dunque è importante conoscere i presupposti e le conseguenze giuridiche,  non solo “commerciali”

Prendiamo quindi l’esempio del “recesso contratto di agenzia fac simile”  e ipotizziamo che hai ricevuto input dalla tua azienda di interrompere il rapporto con un agente.

Ti segnalo di seguito alcune delle domande che dovresti porti e degli aspetti che dovresti verificare prima di ricercare e poi utilizzare un qualunque “recesso contratto di agenzia fac simile“.

1. Il contratto di agenzia è a tempo determinato o indeterminato?

L’interruzione di un contratto di agenzia a tempo determinato rispetto a uno a tempo indeterminato ha modalità e presupposti diversi. Recedere da un contratto di agenzia a tempo determinato con una lettera nata per un contratto a tempo indeterminato può costare molto molto caro.

2. Se il contratto è a tempo indeterminato, intendi recedere per giusta causa o in via ordinaria?

Lo sai che se intendi recedere per giusta causa non puoi concedere il preavviso. Se concedi il preavviso automaticamente il tuo recesso si trasforma in un recesso ordinario con conseguente diritto per l’agente di chiedere le indennità di fine rapporto (leggi qui!: Recesso per giusta causa dal contratto di agenzia: preavviso incompatibile)

3. Hai verificato prima quanto ti costerà se recedi da un contratto di agenzia in via ordinaria?

Se recedi in via ordinaria l’agente ha diritto alle indennità di fine rapporto. Sai come calcolarle e che possono arrivare fino a una annualità di provvigioni?

Hai verificato se il contratto richiama l’A.E.C. (e quale) oppure solo codice civile?

Sai che se versi il FIRR, conta a tutti gli effetti come una parte dell’indennità?

4. Sai che preavviso dovrai concedere all’agente in caso di recesso ordinario?

A seconda che il contratto sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi o solo dal codice civile, il preavviso cambia.

Inoltre per il calcolo della durata del contratto, vale già l’anno “iniziato” e non quello “compiuto”.

Tra l’altro, se il contratto è regolato solo dal codice civile, potresti correre il rischio di dover concedere a  conti fatti  anche un mese in più, perchè, se non vi è una specifica deroga, il termine scade alla fine del mese e non in qualunque giorno del mese.

5. Se invece intendi recedere per giusta causa, sai quali sono i presupposti perchè sia almeno sostenibile?

Il tema di cosa sia la giusta causa è molto complesso, ma posso dirti cosa cosa non è:

  • la giusta causa non è propriamente quando l’azienda non è contenta da tempo del proprio agente. In quel caso semplicemente all’azienda non conviene più tenere l’agente, ma è un’altra cosa.
  • la giusta causa non può consistere in contestazioni generiche.
  • una clausola che preveda “minimi di vendita” può non bastare, dipende da come è scritta e da altri elementi (se vuoi verificare come è scritta la tua clausola ti consiglio il mio post: Clausola Minimo d’Affari nel Contratto di Agenzia: 5 Regole da ricordare)
  • la prolungata tolleranza di un comportamento dell’agente toglie gravità al comportamento

6. Anche se intendi recedere per giusta causa, hai comunque fatto il conteggio delle possibili indennità di fine rapporto che potrebbero essere dovute se la giusta causa venisse impugnata e un giudice desse ragione all’agente?

Una giusta causa anche ben studiata non è mai scontata. Un conteggio preliminare rimane opportuno anche solo per decidere con cognizione di causa.

7. Hai verificato se il contratto prevede un patto di non concorrenza a carico dell’agente dopo la cessazione del contratto? Sai quanto dovrai pagarlo?

A volte l’azienda non ricorda che nel contratto di agenzia è previsto un patto di non concorrenza che obbliga l’agente a non fare concorrenza dopo la fine del contratto.

Oppure non si ricorda o non è a conoscenza del fatto che il patto di non concorrenza entra in vigore anche se il contratto di agenzia si interrompe per giusta causa.

Inoltre, anche se l’azienda non è più interessata, se l’agente lo richiede, dovrà pagarlo (salvo eventuali acconti già versati o che si tratti di un agente per i quali non è obbligatorio il compenso) e fino a quando non è pagato l’agente non è obbligato.

Ecco quindi alcuni degli aspetti che stanno dietro alla ricerca “recesso contratto di agenzia fac simile”.

Sicuro di voler far da solo?

Se sei un’azienda o un manager che si occupa di gestire i rapporti con la rete di vendita e hai necessità di interrompere un contratto di agenzia, puoi contattarci prima per ogni verifica cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

FIRR Enasarco: la mandante può ottenerne la restituzione dall’Enasarco dopo la cessazione del rapporto prima che venga pagato all’agente?

FIRR EnasarcoFacciamo un passo indietro.

Le imprese che sono iscritte ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) o che hanno previsto nel contratto di agenzia che sia disciplinato dall’Accordo Economico Collettivo, sono tenute a calcolare e versare ogni anno all’Enasarco, nel mese di marzo, una somma in favore dei propri agenti chiamata F.I.R.R. (ovvero: Fondo Indennità di Fine Rapporto) (il F.I.R.R. quindi non è sempre da versare all’Enasarco ma solo se ricorre uno di questi presupposti!).

Il FIRR è una delle tre componenti dell’indennità di fine rapporto disciplinate dagli Accordi Economici Collettivi settore Commercio e settore Industria. Le altre due componenti sono costituite dall’indennità suppletiva di clientela e dall’indennità meritocratica.

La somma di queste tre componenti – FIRR Enasarco, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – costituisce l’indennità di fine rapporto complessiva dovuta in base agli Accordi Economici Collettivi, che “scatta” al momento della cessazione del rapporto (senza entrare nel merito della complessa questione del rapporto tra l’indennità dell’A.E.C. e quella del codice civile)

Ciascuna di queste tre componenti viene però riconosciuta sulla base di diversi presupposti.

La differenza principale tra il FIRR, da una parte, e l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, dall’altra parte, e che il FIRR è di regola dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, mentre l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica sono dovute solo se il contratto si interrompe per un fatto imputabile alla casa mandante (o perchè questa comunica un recesso ordinario, o perchè l’agente interrompe il contratto per giusta causa)

 Veniamo ora alla domanda: una volta versato il FIRR all’Enasarco, la mandante ha la possibilità di riaverlo indietro dopo la cessazione del rapporto con l’agente?

La risposta è: dipende….

Di regola no, ma c’è un’eccezione 

FIRR Enasarco: di regola è dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, salvo un’eccezione

In particolare, se ricorrono alcune condizioni, la mandante potrebbe ottenerne la restituzione. Vediamo quali:

Prima condizione

La mandante deve essere iscritta a Confindustria o alla Confapi oppure il contratto è sottoposto all’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Industria Piccola e Media Industria

E’ una condizione determinante: se la mandante applica l’A.E.C. settore Commercio anzichè quello del settore Industria il discorso non si può fare.

Seconda condizione

Il contratto di agenzia deve cessare a seguito di comunicazione di recesso per giusta causa della mandante tassativamente per uno dei seguenti motivi:

violazione dell’obbligo di non concorrenza (o di monomandato) dell’agente

trattenimento indebito di somme  da parte dell’agente

Terza condizione

La mandante deve vincere la causa (iniziata da lei o dall’agente) che accerti che il rapporto è effettivamente cessato per i motivi contestati dalla mandante, oppure deve concludere una transazione con l’agente nella quale l’agente autorizza l’Enasarco a restituire il FIRR alla mandante.

Da un punto operativo poi funziona così.

Quando la mandante procede a comunicare on line la cessazione del rapporto all’Enasarco (entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Per sapere esattamente da quando partono i 30 giorni vai al mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla), nel corso della procedura di cessazione l’Enasarco chiede che venga specificato se l’interruzione è stata “ordinaria”, oppure se il rapporto è cessato per una delle cause sopra indicate.

La mandante, se intende “bloccare” il pagamento del FIRR Enasarco, deve flaggare la causa per la quale ha comunicato il recesso per giusta causa.

A quel punto l’Enasarco, dopo qualche tempo, per sapere cosa fare del FIRR che è stato bloccato (se ridarlo alla mandante o pagarlo all’agente) invierà alla mandante una comunicazione con la quale le chiede di confermare che è iniziata una causa o un tentativo di conciliazione e che in mancanza di ciò, dopo un certo tempo pagherà il FIRR all’agente.

Se la mandante è in grado di dimostrare che è pendente una causa o una procedura per tentativo di conciliazione, l’Enasarco manterrà sospeso il pagamento fino all’esito della causa o del tentativo di conciliazione.

Se la causa o la conciliazione si concluderanno a favore della mandante, la stessa dovrà poi comunicarlo all’Enasarco che provvederà a restituirle il FIRR versato negli anni (e nelle pratiche da noi seguite lo fa davvero!)

Se la tua azienda si trova in questa situazione e hai bisogno di assistenza, puoi contattarci cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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contratto di agenzia e periodo di provaContratto di agenzia e periodo di prova: è possibile “provare” l’agente?

La risposta è affermativa, ma a certe condizioni.

Anzitutto bisogna fare una distinzione.

Bisogna cioè distinguere tra la “prassi” di alcune aziende di provare l’agente a vario titolo prima di stipulare il contratto di agenzia e la prova inserita invece nel contratto di agenzia.

Il primo tipo di “prova” generalmente viene effettuato inquadrando il “futuro” agente come procacciatore, segnalatore, consulente, prestatore d’opera occasionale ecc.

Questo tipo di prova, tuttavia, nove volte su dieci non è corretto.

Contratto di agenzia e periodo di prova: attenzione alla prova prima del contratto

E ciò per un semplice motivo: se l’agente sta già di fatto facendo l’agente senza un contratto di agenzia c’è qualcosa che non va.

Al riguardo non mi stancherò mai di ricordare una cosa: non è il tipo di contratto utilizzato che determina se il rapporto è di procacciamento, segnalazione, agenzia ecc., ma è il modo con cui viene svolto in concreto il rapporto che determina quale sia il tipo di contratto giusto da applicare.

Di conseguenza, se il modo con si svolge il rapporto presenta le caratteristiche proprie di un certo tipo di contratto, questo contratto prevale su quello diverso che hanno utilizzato le parti.

Il modo con cui si svolge in concreto un rapporto prevale sul tipo di contratto usato dalle parti

Poichè ogni contratto ha le proprie caratteristiche, non è giuridicamente ammesso che si possano fare contratti di tipo diverso a parità di caratteristiche.

Se dunque, per “provare” l’agente prima di fargli il contratto di agenzia, lo nomino come procacciatore, facendogli fare nella sostanza le stesse cose che farebbe se avesse un contratto di agenzia, il contratto di procacciamento non è valido.

Sulla questione della differenza tra procacciatore e agente e sulle conseguenze di utilizzare un contratto non corretto ti suggerisco di leggere questo post.

La “prova” dell’agente prima di stipulare il contratto di agenzia, tuttavia, non è l’unica modalità possibile per conoscere e valutare le capacità dell’agente.

Ve n’è un’altra decisamente meno rischiosa.

Anche se la legge non ne parla, la Cassazione ha ritenuto che sia lecito e possibile inserire all’interno del contratto di agenzia una specifica clausola che preveda un “patto di prova ” per il periodo iniziale del contratto (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/01/1991, n. 544).

Anche gli Accordi Economici Collettivi ne fanno un rapido accenno, implicitamente ritenendo compatibile contratto di agenzia e periodo di prova, quando parlano dei contratti a tempo determinato (A.E.C.  settore Industria 2014 art. 4 e A.E.C. settore Commercio 2009 art. 2)

In particolare, è possibile prevedere sia nel contratto di agenzia a tempo indeterminato sia in quello a tempo determinato un periodo durante il quale le parti possono liberamente conoscersi e valutarsi ed interrompere il rapporto senza necessità di riconoscere il preavviso (o di riconoscere le provvigioni mancanti fino alla scadenza, in caso di contratto a tempo determinato).

E’ vero che durante il patto di prova il contratto di agenzia è tale a tutti gli effetti, e dunque ne andrà regolarmente comunicato l’inizio e la cessazione all’Enasarco, così come dovranno essere versati i relativi contributi.

Tuttavia l’onere contributivo è onere del tutto contenuto se paragonato ai rischi della “prova” effettuata al fuori dal contratto.

Ora che ti ho convinto che provare l’agente prima di fargli il contratto è inutilmente rischioso, non ti resta che conoscere le semplici regole sulla forma, validità e durata del patto di prova.  

*  *  *

Per qualsiasi dubbio o se ti riconosci in una delle situazioni rischiose che ti ho descritto, clicca qui per sapere cosa possiamo fare per te!
Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

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