Cessione mandato di agenzia: con un accordo tra le parti, è possibile prevedere che il contratto di agenzia si trasferisca da un agente ad un altro. Vediamo le ipotesi.
Cessione mandato di agenzia: l’accordo è necessario
In caso di cessione mandato di agenzia senza interruzione è anzitutto necessario che la preponente sia d’accordo a che il contratto di agenzia venga trasferito in capo ad un altro agente.
La mandante ha infatti anche il diritto di non essere d’accordo.
L’agente uscente normalmente non può infatti pretendere o imporre che la mandante continui il contratto di agenzia con qualcun altro al suo posto
Così come l’agente uscente non può pretendere di chiudere il contratto di agenzia, farsi liquidare le indennità di fine rapporto e far firmare alla preponente il nuovo contratto con un nuovo agente che subentra al suo posto.
Ci sono solo alcune eccezioni, che tali rimangono, in cui la mandante potrebbe dover “subire” la cessione mandato di agenzia senza quindi che sia richiesto il suo consenso, come nel caso del “conferimento” della ditta individuale in una società o nel caso di cessione dell’intera azienda dell’agente. Si tratta però di casi da valutare volta per volta e sempre che non siano espressamente vietati dal contratto di agenzia.
Per tutti gli altri casi di cessione mandato di agenzia, il consenso della preponente è imprescindibile.
Abbiamo approfondito in questo articolo quali sono i casi più frequenti in cui si può verificare la cessione del mandato di agenzia.
Casi di cui a volte la preponente non si rende nemmeno conto e non pensa di aver voce in capitolo.
Ad esempio, si è in presenza di cessione di mandato di agenzia anche quando l’agente comunica semplicemente di aver “cambiato la propria ragione sociale” da ditta individuale a società. Apparentemente l’agente è “sempre lui” e alla mandante sembra quindi normale “dover” continuare, ma in realtà formalmente si tratta di due soggetti diversi (basta vedere che i codici fiscali sono diversi). La mandante quindi anche in questo caso ha voce in capitolo.
Precisato questo, una volta che l’operazione è fatta in modo consapevole, la gestione del passaggio da un agente ad un altro dipenderà dagli accordi che la preponente è disponibile ad accettare.
Cosa fare con l’Enasarco in caso di:
Cessione mandato di agenzia senza interruzione
Qualora gli accordi prevedano che la cessione mandato di agenzia avvenga senza interruzione, all’agente uscente non deve essere pagata alcuna indennità di fine rapporto, nemmeno il FIRR da parte di Enasarco.
La legge infatti (art. 1751, secondo comma, codice civile) prevede che in caso di cessione mandato di agenzia senza interruzione, il diritto alle indennità di fine rapporto (di cui il FIRR è una componente) si “trasferiscono” al nuovo agente che ne avrà diritto alla fine del rapporto, a seconda dei motivi per cui il rapporto di agenzia andrà a cessare.
Per questo motivo, in caso di cessione mandato di agenzia senza interruzione, anche il FIRR deve rimanere “congelato” e deve passare all’agente subentrante.
Per fare questo, l’Enasarco chiede che venga compilato e inviato un modulo particolare che attualmente è il Mod. 511/2024 (che ha sostituito il precedente Mod. 511/2018).
Questo modulo ha queste caratteristiche:
- deve essere compilato e firmato solo dai due agenti interessati (uscente e subentrante) e non dalla mandante
- al modulo gli agenti devono allegare l’accordo di cessione con la mandante, cioè un documento da cui risulti che la mandante è d’accordo alla cessione mandato di agenzia
- il modulo deve essere inviato entro 30 giorni dalla data prevista per il passaggio
In questo modo, l’Enasarco prende atto che deve chiudere la posizione con l’agente uscente “congelando” però il FIRR senza pagarlo e trasferendolo sulla posizione dell’agente subentrante.
La cessione mandato di agenzia senza interruzione non impedisce che con l’agente subentrante venga firmato un nuovo testo di contratto di agenzia.
Questo nuovo testo di contratto di agenzia però non partirà “da zero” ma sostituirà semplicemente il precedente senza interruzione.
“Cessione” mandato di agenzia “con interruzione”
Qualora gli accordi prevedano invece l’interruzione del contratto con il primo agente e la firma di un contratto di agenzia ex novo con il nuovo agente, non si è più nell’ipotesi della cessione del mandato di agenzia senza interruzione.
In tal caso infatti non vi sarà continuità tra i due contratti di agenzia.
Questa ipotesi dunque è diversa da quella della cessione del mandato di agenzia senza interruzione e con sostituzione del testo del contratto di agenzia. In quest’ultimo caso infatti viene firmato un nuovo contratto di agenzia ma non vi è interruzione del rapporto. Il nuovo contratto di agenzia sostituisce semplicemente il precedente in continuità.
In caso invece di interruzione del rapporto tra un agente e l’altro, la firma del nuovo contratto di agenzia rappresenta anche l’inizio ex novo di un secondo mandato.
In questo caso, riguardo all’Enasarco, la preponente dovrà procedere nel modo consueto con la comunicazione di chiusura del primo mandato e iscrizione del secondo mandato.
L’Enasarco procederà poi quindi a liquidare il FIRR al primo agente..
Cosa fare con le indennità di fine rapporto in caso di:
Cessione mandato di agenzia senza interruzione
Come già accennato, in caso di cessione mandato di agenzia senza interruzione, nessuna indennità di fine rapporto deve essere pagata dalla mandante, nè il FIRR deve essere liquidato dall’Enasarco.
Il potenziale diritto si trasferisce sul nuovo agente e le indennità andranno calcolate tenendo conto anche del rapporto con il primo agente.
“Cessione” mandato di agenzia con interruzione
Nell’ipotesi di firma di nuovo mandato con il nuovo agente e interruzione del rapporto con il primo agente, la mandante non è tenuta a pagare le indennità di fine rapporto all’agente uscente (come l’indennità suppletiva di clientela), tantomeno è tenuta ad inviare comunicazione all’agente uscente di cessazione del mandato con lui.
L’eventuale chiusura del primo contratto di agenzia rimane infatti una iniziativa dell’agente, il quale dunque dovrà (o dovrebbe) procedere ad inviare le dimissioni.
In questo modo, avrà diritto alla liquidazione del FIRR ma perderà il diritto alle altre indennità di fine rapporto.
Non è peraltro infrequente che, nonostante la cessazione del rapporto avvenga per iniziativa dell’agente di voler “trasferire” il mandato ad un altro soggetto, se i rapporti tra le parti sono buoni (oppure nel caso pensi di esservi obbligata), la preponente riconosca comunque all’agente uscente l’indennità di fine rapporto (o una quota di essa).
L’accordo di riconoscimento delle indennità di fine rapporto è valido, ma ciò che la preponente deve sapere è che si tratta di un trattamento di miglior favore per l’agente.
In caso infatti di cessazione del contratto da parte dell’agente uscente per volontà di faro continuare un altro agente, il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto non è un suo diritto, nè un obbligo da parte della mandante, ma è frutto di un accordo di miglior favore da parte della preponente. Accordo che dunque potrebbe anche prevedere il riconoscimento solo di una parte di tale potenziali indennità.
Se sei una preponente o sei un professionista della preponente che si trova alla prese con una cessione mandato di agenzia e hai dubbi su come gestirla, scopri di cosa ci occupiamo e come puoi ricevere supporto e assistenza.
Buon lavoro!
Avv. Angela Tassinari
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