Tempo di lettura: 7 minutiAgente monomandatario: come si distingue dall’agente plurimandatario e quanto costa in più?
Se hai intenzione di incaricare un nuovo agente di commercio come monomandatario ma non sai quanto costa o cosa significhi esattamente, di seguito ti darò le risposte necessarie.
Agente monomandatario e agente plurimandatario: differenza
Anzitutto va chiarita la differenza tra agente monomandatario e agente plurimandatario.
In modo intuitivo si sa che un agente “mono”mandatario lavora solo con una casa mandante e con nessun altra. L’agente “pluri”mandatario invece lavora, o può lavorare, per più case mandanti (purchè non concorrenti, salvo patto contrario).
Quello che forse è invece meno ovvio è che non basta che un agente lavori “di fatto” per una sola casa mandante per essere definito, giuridicamente parlando, come monomandatario.
E’ infatti necessario, affinchè un agente sia tecnicamente qualificabile come “monomandatario”, che l’agente si sia espressamente impegnato a non lavorare anche per altre aziende.
Quello che distingue quindi l’agente monomandatario dall’agente plurimandatario, giuridicamente parlando, non è per quante aziende effettivamente lavori, ma per quante aziende “possa”, secondo gli impegni contrattuali, potenzialmente lavorare.
Per essere qualificato tecnicamente come agente monomandatario, dunque, non è sufficiente che l’agente si astenga di fatto dal lavorare per altre case mandanti o che di fatto lavori per una sola casa mandante, ma deve anche risultare, da una clausola nel contratto o da un accordo, che si sia impegnato a farlo.
Di conseguenza, nel caso in cui il contratto di agenzia non preveda una clausola espressa con cui l’agente si impegna a non prestare attività per qualunque altra azienda (sia concorrente che non concorrente), o non risultino essere stati conclusi in corso di rapporto accordi in questo senso, anche se l’agente “di fatto” lavora per una sola casa mandante, formalmente parlando rimarrà un agente “plurimandatario”.
In quali casi viene distinto tra agente monomandatario e plurimandatario
Chiarito quando, sotto il profilo tecnico, un agente si definisce “monomandatario” e quando “plurimandatario”, è necessario verificare quando vale questa distinzione.
La legge e la contrattazione nazionale infatti (gli A.E.C. – Accordi Economici Collettivi degli agenti di commercio) per alcune situazioni distinguono tra le due tipologie di agenti.
Vediamo in quali casi.
Enasarco – contributi previdenziali per agente monomandatario o plurimandatario
L’Ente Enasarco, cioè’ l’ente istituito per offrire una copertura previdenziale e assistenziale agli agenti di commercio complementare rispetto a quella dell’INPS, prevede, in certi casi, un importo diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.
In particolare, per i contributi “previdenziali” cioè quelli da versare per gli agenti individuali e gli agenti società di persone (sas, snc …), l’Enasarco prevede un importo maggiore per agli agenti monomandatari rispetto ai plurimandatari
Per i contributi da versare invece per gli agenti società di capitali (srl, spa) non fa distinzione (in questo caso si tratta di contributi “assistenziali”).
Il calcolo dei contributi previdenziali avviene applicando una certa aliquota sulle provvigioni annue maturate dagli agenti fino a una certa soglia (massimale) e non può essere inferiore ad un certo importo (minimale).
L’importo del contributo previdenziale è a carico del 50% ciascuno. Il versamento va però fatto per intero dalla casa mandante che trattiene la quota dell’agente al momento del pagamento delle provvigioni.
L’aliquota da applicare e’ uguale sia che si tratti di agente plurimandatario sia monomandatario.
Ciò che cambia sono gli importi del “massimale” e del “minimale”.
Quelli previsti per gli agenti monomandatario sono più alti.
Tradotto in “numeri”, per il 2023 l’aliquota da applicare per la contribuzione “ordinaria” e’ stata del 17% complessivo (50% a carico agente e 50% a carico mandante).
I massimali ordinari (cioè la soglia massima delle provvigioni su cui calcolare l’aliquota) sono invece stati:
– euro 42.435,00 per gli agenti monomandatari
– euro 28.290,00 per gli agenti plurimandatari
il minimale e’ stato:
– euro 950,00 per gli agenti monomandatari
– euro 476,00 per i plurimandatari
Gli importi totali che la casa mandante ha versato all’Enasarco per ciascuna tipologia sono quindi stati:
– da euro 950,00 a euro 7.213, 95 (euro 42.435 x 17%) per i monomandatari
– da euro 476,00 a euro 4.809,30 (euro 28.290,00 x 17%) per i plurimandatari
Il “costo” effettivo rimasto a carico della mandante e’ pari al 50% dei suddetti importi, l’altro 50% e’ a carico dell’agente tramite trattenuta sulle provvigioni (salvo il minimale che se non coperto rimane a carico della mandante anche oltre il 50%) e quindi:
– massimo euro 3.606,97 per i monomandatari
– massimo euro 2.404,65 per i plurimandatari
Per il 2024 l’aliquota è rimasta la stessa ma minimali e massimali saranno soggetti a rivalutazione e quindi sono destinati ad alzarsi. L’ordine di grandezza dei costi tuttavia sostanzialmente rimarrà lo stesso.
Ho parlato di contributi “ordinari” perché per il triennio 2021 – 2023 l’Enasarco ha previsto un regime agevolato per i cosiddetti “giovani agenti” (che potevano essere solo agenti individuali) con cui ha stabilito delle aliquote particolari più basse. I massimali su cui calcolare tuttavia rimangono invariati. I minimali invece sono dimezzati.
Si tratta di un regime in fase di esaurimento anche se potenzialmente ancora in vigore fino al 2025 (per i primi incarichi conferiti nel 2023)
Anche nell’ipotesi dei giovani agenti quindi l’Enasarco, distinguendo tra massimali e minimali per il monomandatario e il plurimandatario, prevede due trattamenti e due costi diversi.
Per inciso, anche se i contributi del monomandatario sono maggiori rispetto a quelli del plurimandatario, e quindi possa sembrare che l’Enasarco non abbia motivo di contestare “maggiori” versamenti da parte della casa mandante, è importante che vengano versati solo se l’agente ne ha effettivo diritto, cioè sia effettivamente monomandatario. Va infatti ricordato che i contributi si trasformano poi in “pensione” per l’Enasarco, quindi l’Enasarco non ha interesse a riconoscere una pensione maggiore ad un agente che non abbia assunto uno specifico impegno di monomandatario.
F.I.R.R.
Per le case mandanti che sono tenute a versare il FIRR all’Enasarco o comunque a calcolarlo alla fine del rapporto, il conteggio sarà’ diverso a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.
Il FIRR si calcola in particolare per quota annua applicando sulle provvigioni maturate nell’anno certe aliquote su certi scaglioni.
Le aliquote sono uguali per entrambe le tipologie di agenti. Ciò che invece varia è il valore degli scaglioni, pari al doppio per i monomandatari.
La tabella è la seguente:
Monomandatari
4% fino a 12.400
2% da 12.400 a 18.600
1% oltre 18.600
Plurimandatari
4% fino a 6.200
2% da 6.200 a 9.300
1% oltre 9.300
Per fare un esempio, quindi, a parità di provvigioni annue, esempio 50.000,00, la quota FIRR per il monomandatario sarà pari a Euro 934.00 la quota di FIRR invece per il plurimandatario sarà pari a Euro 717,00.
Ricordo che il FIRR è una voce delle indennità di fine rapporto disciplinata dall’AEC, insieme a indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. Non ha quindi natura di contributo previdenziale o assistenziale.
Per approfondire quando è obbligatorio per la casa mandante calcolare e versare il FIRR ti rimando a questo articolo: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno
Indennità “meritocratica” A.E.C. Industria 2014
Sempre per rimanere in tema indennità di fine rapporto, la distinzione tra monomandatario e plurimandatario è richiamata anche nel calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata dall’AEC. settore Industria 2014.
L’indennità meritocratica è una componente delle indennità di fine rapporto disciplinate dagli AEC (intendo per semplicità i principali AEC cioè: settore Commercio 2009, settore Industria 2014), insieme al FIRR e all’indennità suppletiva di clientela.
Per questo calcolo l’AEC settore Industria 2014 fa questa distinzione, mentre l’AEC settore Commercio 2009 invece non fa alcuna distinzione tra mono e plurimandatraio.
In entrambi gli AEC non c’è alcuna distinzione tra i due contratti nemmeno rispetto al calcolo dell’indennità suppletiva di clientela.
Anche il codice civile, con riguardo all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., non fa distinzione tra agente mono e plurimandatario.
Durata preavviso per agenti monomandatari o plurimandatari
Se il contratto di agenzia e’ regolato dall’AEC, in caso di cessazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato sono previsti termini di preavviso diversi a seconda che si tratti di agente monomandatario o plurimandatario.
In particolare in caso di dimissioni da parte dell’agente l’AEC prevede un preavviso fisso di:
- 5 mesi per l’agente monomanfatario
- 3 mesi per l’agente pluromandatario
In caso invece di recesso della casa mandante, i termini di preavviso da concedere all’agente variano in base all’anzianità di servizio.
Per l’agente plurimandatario vanno da 3 a 6 mesi. Per l’agente monomandatario sono mediamente maggiori di 2 mesi (da 5 a 9 mesi) in base alla durata del rapporto.
Anche il Codice Civile prevede termini di preavviso in caso di cessazione del contratto di agenzia (da 1 mese a 6 mesi in base all’anzinaità), ma non distingue nè tra dimissioni o recesso della casa mandante, nè tra monomandatario e plurimandatario.
Per una panoramica più dettagliata rispetto alla durata dei termini di preavviso e al rapporto tra i termini di preavviso previsti dall’A.E.C. e quelli del Codice Civile, in questo articolo ne parlo più diffusamente.
Variazioni unilaterali della casa mandante (art. 2 AEC settore Industria 2014 e art. 3 AEC settore Commercio 2009)
Sempre in caso di applicazione dell’AEC al contratto di agenzia, sono previsti termini di preavviso diversi qualora la mandante intenda comunicare all’agente una variazione “unilaterale”. Per variazione unilaterale si intende quella per cui non viene chiesta all’agente alcuna firma per accettazione. Si tratta cioè di una variazione comunicata di pura iniziativa della casa mandante (se venisse chiesta la firma per accettazione saremmo nel caso della semplice “proposta” di variazione per la quale i termini di preavviso possono quindi essere anche stabiliti tra le parti).
In particolare, in caso di variazioni cosiddette di “media” entità il preavviso da concedere e’ di mesi 2 in caso di agente plurimandatario e di mesi 4 in caso di monomandatario (art. 2 AEC settore Industria 2014 e art. 3 AEC settore Commercio 2009).
Per le variazioni di “lieve” entità (fino al 5%) non e’ dovuto alcun preavviso per cui non vi sono distinzioni tra le due tipologie di agenti.
Per le variazioni di “sensibile” entità il preavviso e’ quello che servirebbe alla casa mandante per recedere dal contratto. In questo caso quindi si fa riferimento ai termini già previsti in precedenza in caso di recesso della mandante con le differenze evidenziate tra mono e plurimandatario.
Per una analisi più dettagliata delle variazioni unilaterali della casa mandante, relativi valori e preavvisi, in questo articolo puoi trovare più informazioni.
Patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis
Qualora nel contratto di agenzia fosse previsto l’impegno dell’agente a non svolgere attività in concorrenza dopo la fine del rapporto, il codice civile e gli AEC prevedono che debba essere pagato un compenso all’agente che si assume questo impegno.
I criteri per calcolare questo compenso sono disciplinati dall’AEC (anche il codice civile fa riferimento all’AEC per il calcolo).
L’AEC, settore Commercio e settore Industria, prevedono due modalità di calcolo diverse ma entrambi comunque distinguono a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario, prevedendo per il monomandatario un compenso più alto.
La particolarità rispetto al patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis è che è l’unico caso in cui l’AEC prende in considerazione, a certe condizioni, il monomandatario “di fatto”.
Per lo meno, ai fini del compenso l’AEC “equipara” l’agente plurimandatario all’agente monomandatario laddove le provvigioni maturate con la casa mandante interessata al patto siano superiori all’80% rispetto alle provvigioni totali maturate dall’agente con tutti i mandanti in corso. E’ comunque l’agente che deve far valere questa circostanza esibendo alla casa mandante le scritture e i documenti da cui risulti tale situazione.
Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione, scopri meglio di cosa ci occupiamo!
Buon lavoro
Avv. Angela Tassinari
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