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 Calcolo EnasarcoCalcolo FIRR on line: sapevi che sul sito Enasarco c’è uno strumento gratuito per calcolarlo?

Cosa è il FIRR

Anzitutto ricordo che il FIRR è una componente delle indennità di fine rapporto prevista dagli A.E.C. dovuta agli agenti di commercio in caso di cessazione del contratto di agenzia.

Il calcolo FIRR si fa per quota annua che la casa mandante deve versare ogni anno all’Enasarco nel mese di marzo.

La particolarità sta nel fatto che il FIRR non è attualmente previsto dalla legge ma è regolato dalla contrattazione tra i sindacati degli agenti e le associazioni di categoria delle case mandanti (gli A.E.C. o Accordi Economici Collettivi).

Di conseguenza, l’obbligo di versamento all’Enasarco (e di riconoscimento all’agente) ha anzitutto come presupposto che il contratto sia regolato dall’A.E.C. e/o che la mandante sia iscritta ad una associazione di categoria (qui puoi approfondire meglio questo tema!)

I sindacati e le associazioni di categoria hanno poi fatto una convenzione con l’Enasarco con la quale hanno previsto che le case mandanti iscritte alle associazioni di categoria debbano procedere ogni anno a versare la relativa quota all’Enasarco e l’Enasarco si impegna ad “amministrarle” fino a quando poi non la dovrà pagarle all’agente, una volta cessato il contratto di agenzia.

Dal 1.1.2024 sono state introdotte alcune novità relative alla gestione e pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco che hanno comportato per la mandante alcune modifiche nella procedura di iscrizione e cessazione del mandato all’Enasarco, oltre ad aver escluso la possibilità di “bloccarne” il pagamento all’agente in caso di applicazione dell’A.E.C. settore Industria. Se non ne sei ancora al corrente, ti suggerisco di prenderne visione.

Calcolo FIRR: quali sono i criteri

Dal punto di vista del conteggio invece il calcolo FIRR non è cambiato.

Il calcolo FIRR continua ad essere effettuato per scaglioni sulla base di aliquote predefinite (che sono invariate ormai dal 2002), diverse a seconda che si tratti di agente plurimandatario o agente monomandatario.

Calcolo FIRR scaglioni

Il fatto che l’agente sia una ditta individuale, società di persone o di capitali è irrilevante.

Particolarità poi che non tutto sanno o ricordano è che il calcolo FIRR della quota dell’anno di cessazione va riproporzionato in base ai mesi di durata, mediante un calcolo di riduzione e riproporzionamento degli scaglioni.

Calcolo FIRR: la calcolatrice on line

Il calcolo FIRR può essere anche fatto a mano, tuttavia l’Enasarco nell’area pubblica del proprio sito ha messo a disposizione una “calcolatrice” comodissima.

La calcolatrice nasce anche per calcolare l’ammontare dei contributi qualora fosse necessario calcolarli a mano, ma può essere utilizzato anche per calcolare la quota del FIRR dell’anno che interessa.

Solitament ioe lo utilizzo proprio per il calcolo FIRR dell’anno di cessazione.

La calcolatrice è reperibile a questo link.

Di seguito ti fornisco l’immagine che ti si presenta e qualche istruzione su come utilizzarlo

Calcolo FIRR on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pratica, se ti interessa il calcolo FIRR, dovrai fare i passaggi cerchiati in rosso:

  1. in uno qualsiasi dei trimestri seleziona se si tratta di un agente mono o plurimandatario
  2. seleziona alla riga FIRR i mesi lavorati nell’anno di cui sta calcolando la quota
  3. inserisci direttamente nella riga del FIRR il totale delle provvigioni dell’anno (o quota di anno fino alla cessazione). Non è necessario quindi compilare i campi trimestrali, quelli servono in caso di calcolo dei contributi
  4. clicca su “calcola contributo” che ti comparirà poi nella colonna “contributo”

Non è necessario selezionare i menù cerchiati in azzurro, perchè il tipo di “agente” serve in caso di calcolo del contributo previdenziale (non del FIRR) e rispetto all'”anno”, considerato che dal 2002 gli scaglioni e i valori sono rimasti gli stessi, a meno che per qualche motivo hai bisogno di conteggiare un anno molto più vecchio, altrimenti potrai lasciare l’ultimo anno che compare.

Come ti accennavo, il FIRR è solo una delle componenti delle indennità di fine rapporto disciplinate dall’A.E.C.. Le altre componenti sono l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica che però, diversamente dal FIRR, non sono sempre dovute (quindi fai attenzione a verificare quando cessi il rapporto e soprattutto quanto costano!) e che la mandante comunque non deve accantonare all’Enasarco ma versare direttamente all’agente dopo la fine del rapporto.

A complicare ulteriormente le cose, oltre alle indennità di fine rapporto previste dall’A.E.C. c’è anche quella del codice civile, lo sapevi? Se vuoi saperne di più su tutte queste indennità e quando sono dovute, in questo articolo puoi trovare molte altre indicazioni

Ad ogni modo se sei alle prese con la cessazione di un rapporto e hai dei dubbi su quanto ti possa costare o su come fare i calcoli, possiamo aiutarti. Scopri cosa possiamo fare per te!

Buon lavoro

Angela Tassinari

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FIRR Enasarco 2024FIRR Enasarco: dal 1.1.2024 ci sono alcune novità da conoscere, sia per le case mandanti sia per gli agenti.

Si tratta di novità passata un po’ sotto silenzio ma che comportano alcune modifiche operative – e non solo – che è  bene conoscere.

Queste novità derivano dal fatto che da iniziò 2024 la gestione del FIRR, pur rimanendo “a carico” Enasarco, e’ stata “separata” dalla gestione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Questo ha comportato la necessità di un coordinamento e di un passaggio di dati interno tra la “Gestione Contributi” e la “Gestione FIRR” che si è “tradotta” in modifiche operative per le case mandanti e gli agenti.

Vediamo quelle che interessano.

FIRR Enasarco 2024: Novità richiesta liquidazione

Ricordo anzitutto che il FIRR è quella compontente delle indennità di fine rapporto dovuta all’agente che, in caso di iscrizione della mandante ad una associazione di categoria (Confindustria, Confcommercio ecc.) e/o regolamentazione del contratto di agenzia in base ad un Accordo Economico Collettivo, la mandante è tenuta a versare annualmente all’Enasarco nel mese di marzo. Per saperne di più e sapere se sei obbligato a versarlo oppure no, in questo post puoi trovare gli approfondimenti necessari.

Se sei tra le mandanti che versano il FIRR all’Enasarco, la prima novità importante riguarda chi deve ora inoltrare all’Enasarco alla fine del rapporto la richiesta di liquidazione del FIRR all’agente.

Fino al 31.12.2023, la richiesta di pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco  partiva automaticamente con la comunicazione della casa mandante all’Enasarco di chiusura del mandato con l’agente.

Per Regolamento Enasarco la mandante era ed è tuttora tenuta a comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato con l’agente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Fino al 31.12.2023 la comunicazione di chiusura comportava anche automaticamente l’invito all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente.

Se le case mandanti ricordano, infatti, il “menù” dell’area riservata era intitolata “Gestione mandati e FIRR”. In passato veniva anche richiesto alla mandante di inserire l’IBAN dell’agente sul quale l’Enasarco avrebbe poi proceduto a pagare il FIRR.

Peraltro, per evitare che in caso di ritardo nella comunicazione di chiusura del mandato questo impedisse all’agente di ricevere il FIRR, era anche previsto che l’agente potesse, con un modulo specifico, comunicare a propria volta direttamente all’Enasarco la chiusura del mandato così da sbloccare la liquidazione del FIRR.

In tali casi l’Enasarco inviava poi una comunicazione alla mandante per chiedere conferma che il mandato fosse effettivamente cessato e, qualora la mandante applicasse l’AEC del settore Industria o Piccola e Media Industria, per quali motivi.

Dal 1.1.2024 invece compito della mandante è unicamente quello di comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato entro i consueti 30 giorni dalla cessazione e null’altro.

La richiesta di liquidazione del FIRR Enasarco dovrà invece pervenire all’Enasarco direttamente dall’agente dalla propria area riservata.

Durante la procedura di chiusura le case mandanti noteranno infatti che più volte il sistema avvisa che con la comunicazione di chiusura l’ente chiuderà il mandato ma non provvederà a pagare il FIRR che dovrà essere richiesto direttamente dall’agente.

Dal menu “Gestione mandati” dell’area riservata è quindi “scomparsa” la dicitura “e FIRR”.

A seconda dei rapporti con l’agente, la mandante potrà “ricordare” all’agente che deve chiedere lui la liquidazione del FIRR Enasarco, ma non vi è comunque tenuta.

FIRR Enasarco 2024: Novità iscrizione e cessazione mandati

Un’ulteriore novità per le mandanti conseguenza delle modifiche riguardo la gestione del FIRR Enasarco riguarda l’introduzione di alcuni adempimenti ulteriori in fase di iscrizione e chiusura dei mandati.

In entrambi i casi infatti viene chiesto alle case mandanti di “certificare”, più di quanto quindi facessero inserendo i dati nel corso della procedura “on line”, l’effettivo conferimento del mandato e l’effettiva chiusura dello stesso.

La differenza rispetto a quanto fatto fino al 31.12.2023 è che, oltre ad inserire data di inizio o data di fine del rapporto, l’Enasarco chiede ora che la mandante, sotto sua responsabilità, dichiari che sta dicendo “il vero” tramite la compilazione di una specifica autodichiarazione.

Questa “autocertificazione” da parte della mandante è espressamente indirizzata al “Servizio Gestione Separata FIRR”, e quindi serve affinché questi dati vengano inviati e ricevuti anche dalla Gestione FIRR Enasarco e non rimangano invece solo nella disponibilità della Gestione Contributi.

FIRR Enasarco 2024: Novità per mandanti AEC Industria e PMI

Un’ulteriore conseguenza non di poco conto per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o Piccola e Media Industria (P.M.I.) e’ che, diversamente da quanto si poteva fare fino al 31.12.2023, in fase di chiusura de mandato, la mandante non può più chiedere all’Enasarco di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente in caso di recesso per giusta causa dovuto a violazione dell’obbligo di non concorrenza/monomandato o ritenzione indebita di somme da parte dell’agente.

Si ricorda infatti che in base a questi AEC Industria e PMI (diversamente dall’AEC Commercio) è previsto che il FIRR Enasarco nei casi sopra indicati non sia dovuto.

Dal 1.1.2024 però, anche per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o PMI, le uniche motivazioni che vengono richieste riguardo la cessazione del rapporto sono la “normale risoluzione del rapporto” o “per decesso dell’agente”.

Questo non significa che la mandante che applichi l’AEC Industria o PMI non possa comunque far valere che il recesso è avvenuto per uno dei motivi sopra indicati e quindi che il FIRR non è dovuto all’agente (compreso quindi quello accantonato all’Enasarco in precedenza), ma potrà farlo solo nel corso di una vertenza con l’agente  e ottenendo un provvedimento (o un accordo) che accerti che il FIRR Enasarco non gli è dovuto o che, se nel frattempo l’Enasarco gliel’avesse già pagato, lo deve restituire alla mandante.

Poiché  infatti ora è l’agente che può chiedere all’Enasarco di liquidargli il FIRR accantonato dalla mandante negli anni, sarà sufficiente per lui la cessazione del mandato per farselo pagare dall’Enasarco.

La mandante che applichi l’AEC Industria o PMI e che receda per giusta causa per uno dei motivi sopra indicati e che voglia cercare di impedire all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente, potrà, se valesse la pena partire “in anticipo” rispetto ad una causa da parte dell’agente, cercare al più di ottenere dal Tribunale un provvedimento d’urgenza da notificare all’Enasarco prima che questo liquidi il FIRR all’agente.

Considerate peraltro le tempistiche abbastanza veloci per il pagamento del FIRR Enasarco (30 giorni per comunicare la chiusura + 60 giorni circa per il pagamento effettivo, quindi massimo 90 giorni) non sarà’ tuttavia semplice per la mandante riuscire ad impedire il pagamento.

Dovrà quindi ricordarsi, nell’eventuale successiva causa che l’agente dovesse instaurare per farsi pagare le indennità di fine rapporto contestando la giusta causa, di chiedere in via riconvenzionale che l’agente sia condannato a rimborsare il FIRR già riscosso dell’Enasarco.

In tali casi, ad ogni modo, il pagamento della quota dell’anno di cessazione dovrà essere sospeso dalla mandante e non pagata all’agente.

FIRR Enasarco 2024: Indicazione dell’AEC applicato dalla mandante

Una ulteriore conseguenza della separazione della Gestione Contributi da quella FIRR e delle modifica della procedura di chiusura del mandato, è che non compare più una indicazione che poteva a volte essere molto utile nella ricostruzione del rapporto con l’agente e nell’individuazione delle norme applicate al contratto di agenzia: l’indicazione dell’AEC applicato dalla mandante.

Fino al 31.12.2023 infatti, durante la procedura di chiusura del mandato, ad un certo punto veniva specificato quale fosse l’AEC applicato dalla mandante e vi era la possibilità di comunicare anche la variazione di tale AEC.

Poichè per la sola Gestione Contributi tale indicazione è del tutto irrilevante, è quindi scomparsa l’acquisizione e l’indicazione di questo dato.

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Se sei una mandante o un professionista che le assiste, per qualsiasi ulteriore chiarimento consulta qui cosa possiamo fare aiutarti.

Buon lavoro!

avv. Angela Tassinari

 

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cessione del contratto di agenziaLa cessione del contratto di agenzia è una delle situazioni che la Mandante può trovarsi ad affrontare nel corso del rapporto con un agente.

Come si può immaginare dal nome, comporta che il contratto di agenzia passi da un soggetto ad un altro.

Se a cambiare è l’agente, significa che il contratto di agenzia passa dall’agente “A” all’agente “B”.

Detto così, è facile che la Mandante “alzi la mano” e dica che non è d’accordo e si chieda se l’agente può farlo liberamente.

Se però, invece che dire che il contratto passa dall’agente “A” all’agente “B”, l’agente dicesse che “per questioni fiscali apre una società” , o che “apre una società con la moglie/il figlio”, o ancora che “chiude la ditta individuale e diventa una srl” o che “cambia nome”, allora la Mandante potrebbe trarsi in inganno e non riconoscere immediatamente che anche in questi casi si è in presenza di una cessione del contratto di agenzia, perchè tanto “l’agente è sempre lo stesso“.

Anche per queste ipotesi, dunque, valgono le regole che valgono in generale in caso di cessione del contratto di agenzia.

Vediamo quali sono

Cessione del contratto di agenzia: cosa comporta?

Per capire come la Mandante può gestire questa situazione è necessario anzitutto comprendere cosa comporta la cessione del contratto di agenzia.

Quando si verifica una cessione del contratto di agenzia da parte dell’agente, significa che il rapporto inizialmente nato con l’agente “A” a un certo punto prosegue con l’agente “B” senza interruzione.

Questo significa quindi anzitutto che non si verifica alcuna cessazione “giuridica” del rapporto.

Certo, cessa di fatto la collaborazione con l’agente “A” ma solo perchè il rapporto si trasferisce all’agente “B” con cui prosegue in continuità.

Verificandosi solo un trasferimento del contratto senza interruzione, non è nemmeno necessario “rifare” il contratto con il nome del nuovo agente, perchè con la cessione del contratto il nome si sostituisce in automatico.

La cessione del contratto di agenzia comporta dunque che il secondo agente subentra al posto del primo senza interruzione, e quindi è come la Mandante avesse sempre avuto a che fare con l’agente “B” sin dall’inizio.

Di conseguenza, l’agente “B” si ritrova automaticamente tutta l’anzianità di servizio del primo agente e subentra in tutti i diritti e gli obblighi che aveva l’agente “A”.

In questo modo, le indennità di fine rapporto rimangono “congelate”.

Il primo agente cioè non le “perde” ma nemmeno la Mandante deve pagare nulla perchè si “trasferiscono” al nuovo agente, il quale ne avrà diritto o meno a seconda dei motivi per cui cesserà il rapporto.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, poi, la durata del prevviso in caso di cessazione dipendere dalla durata del contratto partendo dal primo agente.

Cessione contratto di agenzia: la Casa Mandante è obbligata ad accettarla?

La Casa Mandante NON è obbligata ad accettare la cessione del contratto di agenzia.

Questo indipendentemente dal fatto che nella maggior parte dei contratti di agenzia che vengono firmati è prevista una clausola che preveda il divieto per l’agente di farlo.

Anche senza questa clausola, è la legge stessa – art. 1406 codice civile – che prevede in generale che qualunque contratto può essere trasferito ad un altro “solo” con il consenso del “contraente ceduto”, cioè del contraente che “subisce” la cessione, che in questo caso è la Mandante.

Quindi la Mandante non è obbligata ad accettare il subentro di un nuovo agente (anche se “è lo stesso agente“) così come l’agente non ha diritto di pretenderlo.

Chiaramente, se dopo aver ricevuto la comunicazione dell’agente che lo avvisa o anche si limita a mandare i dati fiscali del nuovo soggetto, la Mandante prosegue di fatto il rapporto con il nuovo soggetto pagando le provvigioni a quest’ultimo, non potrà poi contestare al primo agente di aver violato alcun divieto nè potrà tirarsi indietro.

Cessione contratto di agenzia: cosa può fare la Mandante

Per quanto è stato detto sopra, la Mandante per legge ha due opzioni:

– accettare la cessione

– non accettare la cessione

La legge tuttavia non tiene conto di tutte le implicazioni commerciali e aziendali che possono rendere per le parti non conveniente nè l’una, nè l’altra opzione.

Per fortuna però la legge non impedisce nemmeno di trovare degli accordi “intermedi”.

La Mandante potrebbe infatti mostrarsi disponibile ad accettare il nuovo soggetto come agente, a condizione che il primo contratto venga chiuso così da iniziare da zero (come anzianità) con il nuovo.

A seconda del potere contrattuale, il primo contratto potrà ad esempio cessare:

  • con la richiesta di dimissioni del primo agente così che le indennità di fine rapporto sul primo contratto si azzerino (caso infrequente ma non impossibile)
  • con un accordo di risoluzione consensuale con il primo agente così da riconoscere, in modo “controllato”, le indennità di fine rapporto sul primo contratto (magari scongiurando una indennità meritocratica), o comunque poter ripartire da zero come anzianità

In nessun caso dovrà essere la Mandante a comunicare la cessazione del primo contratto di agenzia.

Non va infatti dimenticata una premessa importante: la cessione del contratto di agenzia da parte dell’agente dipende da una iniziativa dell’agente, non della Mandante.

Di conseguenza, tutte le eventuali conseguenze derivanti da una iniziativa dell’agente ricadono su di lui.

Ciò al punto che se l’agente dovesse comunicare, ad esempio, alla Mandante di aver già chiuso la propria ditta individuale e aperto una società, prima di averne parlato con la Mandante, la Mandante potrebbe a fronte di questo ritenere cessato (e non ceduto) il primo contratto per iniziativa dell’agente che quindi già solo per questo avrebbe perduto le indennità.

Cessione contratto di agenzia: cosa fare con l’Enasarco

Sotto il profilo Enasarco, bisogna distinguere a seconda che il contratto di agenzia venga “ceduto” e quindi venga trasferito senza interruzione dal primo al secondo agente oppure il primo contratto cessi e ne venga stipulato uno nuovo con il secondo agente

Vediamoli separatamente

Se il contratto di agenzia viene ceduto e non si interrompe

In questo caso, la Mandante NON deve comunicare all’Enasarco la chiusura del primo contratto nè deve iscrivere il nuovo contratto, ma va seguita una procedura specifica.

In particolare, gli agenti interessati, e NON la Mandante, devono compilare un modulo apposito, il Mod. 511/2018, a cui devono allegare l’accordo di cessione fatto con la Mandante (o l’autorizzazione concessa dalla Mandante alla cessione) e con cui in sostanza chiedono di “trasferire” il FIRR versato dalla Mandante da un agente all’altro.

Così facendo, l’Enasarco farà cessare d’ufficio il rapporto con il primo agente e aprirà sempre d’ufficio il secondo contratto di agenzia, “trasferendo” il FIRR dall’uno all’altro senza pagare nulla a nessuno.

La Mandante dovrà monitorare che gli agenti compilino e inviino questo modulo tempestivamente rispetto alla data della cessione del contratto, per fare in modo che la posizione venga aggiornata per tempo e quindi anche le distinta di versamento vengano aggiornate con il nuovo nominativo

Se il primo contratto di agenzia viene cessato e se ne stipula uno nuovo

Nel caso in cui le parti concordino di far cessare il primo contratto e di far partire da zero come anzianità il secondo, la Mandante dovrà seguire la procedura ordinaria e quindi dovrà comunicare entro 30 giorni dalla data di cessazione la chiusura del mandato all’Enasarco e, sempre entro 30 giorni, l’iscrizione del nuovo mandato.

In questo caso non si verifica alcun trasferimento del contratto e quindi l’Enasarco procederà a versare il FIRR al primo agente.

Se hai ricevuto dal tuo agente comunicazioni che hanno a che fare con cambi di codice fiscale e/o partita IVA e non sai come comportarti, possiamo offrirti assistenza per gestire al meglio anche questa situazione. Qui puoi contattarci e saperne di più su di noi.

Buon lavoro!

 

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agente monomandatario quanto costaAgente monomandatario: come si distingue dall’agente plurimandatario e quanto costa in più?

Se hai intenzione di incaricare un nuovo agente di commercio come monomandatario ma non sai quanto costa o cosa significhi esattamente, di seguito ti darò le risposte necessarie.

Agente monomandatario e agente plurimandatario: differenza

Anzitutto va chiarita la differenza tra agente monomandatario e agente plurimandatario.

In modo intuitivo si sa che un agente “mono”mandatario lavora solo con una casa mandante e con nessun altra.  L’agente “pluri”mandatario invece lavora, o può lavorare, per più case mandanti (purchè non concorrenti, salvo patto contrario).

Quello che forse è  invece meno ovvio è che non basta che un agente lavori “di fatto” per una sola casa mandante per essere definito, giuridicamente parlando, come monomandatario.

E’ infatti necessario, affinchè un agente sia tecnicamente qualificabile come “monomandatario”, che l’agente si sia espressamente impegnato a non lavorare anche per altre aziende.

Quello che distingue quindi l’agente monomandatario dall’agente plurimandatario, giuridicamente parlando, non è per quante aziende effettivamente lavori, ma per quante aziende “possa”, secondo gli impegni contrattuali, potenzialmente lavorare.

Per essere qualificato tecnicamente come agente monomandatario, dunque, non è sufficiente che l’agente si astenga di fatto dal lavorare per altre case mandanti o che di fatto lavori per una sola casa mandante, ma deve anche risultare, da una clausola nel contratto o da un accordo, che si sia impegnato a farlo.

Di conseguenza, nel caso in cui il contratto di agenzia non preveda una clausola espressa con cui l’agente si impegna a non prestare attività per qualunque altra azienda (sia concorrente che non concorrente), o non risultino essere stati conclusi in corso di rapporto accordi in questo senso, anche se l’agente “di fatto” lavora per una sola casa mandante, formalmente parlando rimarrà un agente “plurimandatario”.

In quali casi viene distinto tra agente monomandatario e plurimandatario

Chiarito quando, sotto il profilo tecnico, un agente si definisce “monomandatario” e quando “plurimandatario”, è necessario verificare quando vale questa distinzione.

La legge e la contrattazione nazionale infatti (gli A.E.C. – Accordi Economici Collettivi degli agenti di commercio) per alcune situazioni distinguono tra le due tipologie di agenti.

Vediamo in quali casi.

Enasarco – contributi previdenziali per agente monomandatario o plurimandatario

L’Ente Enasarco, cioè’ l’ente istituito per offrire una copertura previdenziale e assistenziale agli agenti di commercio complementare rispetto a quella dell’INPS, prevede, in certi casi, un importo  diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.

In particolare, per i contributi “previdenziali” cioè quelli da versare per gli agenti individuali e gli agenti società di persone (sas, snc …), l’Enasarco prevede un importo maggiore per agli agenti monomandatari rispetto ai plurimandatari

Per i contributi da versare invece per gli agenti società di capitali (srl, spa) non fa distinzione (in questo caso si tratta di contributi “assistenziali”).

Il calcolo dei contributi previdenziali avviene applicando una certa aliquota sulle provvigioni annue maturate dagli agenti fino a una certa soglia (massimale) e non può essere inferiore ad un certo importo (minimale).

L’importo del contributo previdenziale è a carico del 50% ciascuno. Il versamento va però fatto per intero dalla casa mandante che trattiene la quota dell’agente al momento del pagamento delle provvigioni.

L’aliquota da applicare e’ uguale sia che si tratti di agente plurimandatario sia monomandatario.

Ciò che cambia sono gli importi del “massimale” e del “minimale”.

Quelli previsti per gli agenti monomandatario sono più alti.

Tradotto in “numeri”, per il 2023 l’aliquota da applicare per la contribuzione “ordinaria” e’ stata del 17% complessivo (50% a carico agente e 50% a carico mandante).

I massimali ordinari (cioè la soglia massima delle provvigioni su cui calcolare l’aliquota) sono invece stati:

– euro 42.435,00 per gli agenti monomandatari

– euro 28.290,00 per gli agenti plurimandatari

il minimale e’ stato:

– euro 950,00 per gli agenti monomandatari

– euro 476,00 per i plurimandatari

Gli importi totali che la casa mandante ha versato all’Enasarco per ciascuna tipologia sono quindi stati:

– da euro  950,00 a euro 7.213, 95 (euro 42.435 x 17%) per i monomandatari

– da euro 476,00 a euro 4.809,30 (euro 28.290,00 x 17%) per i plurimandatari

Il “costo” effettivo rimasto a carico della mandante e’ pari al 50% dei suddetti importi, l’altro 50% e’ a carico dell’agente tramite trattenuta sulle provvigioni (salvo il minimale che se non coperto rimane a carico della mandante anche oltre il 50%) e quindi:

massimo euro 3.606,97 per i monomandatari

massimo euro 2.404,65 per i plurimandatari

Per il 2024 l’aliquota è rimasta la stessa ma minimali e massimali saranno soggetti a rivalutazione e quindi sono destinati ad alzarsi. L’ordine di grandezza dei costi tuttavia sostanzialmente rimarrà lo stesso.

Ho parlato di contributi “ordinari” perché per il triennio 2021 – 2023 l’Enasarco ha previsto un regime agevolato per i cosiddetti “giovani agenti” (che potevano essere solo agenti individuali) con cui ha stabilito delle aliquote particolari più basse. I massimali su cui calcolare tuttavia rimangono invariati. I minimali invece sono dimezzati.

Si tratta di un regime in fase di esaurimento anche se potenzialmente ancora in vigore fino al 2025 (per i primi incarichi conferiti nel 2023)

Anche nell’ipotesi dei giovani agenti quindi l’Enasarco, distinguendo tra massimali e minimali per il monomandatario e il plurimandatario, prevede due trattamenti e due costi diversi.

Per inciso, anche se i contributi del monomandatario sono maggiori rispetto a quelli del plurimandatario, e quindi possa sembrare che l’Enasarco non abbia motivo di contestare “maggiori” versamenti da parte della casa mandante, è importante che vengano versati solo se l’agente ne ha effettivo diritto, cioè sia effettivamente monomandatario.  Va infatti ricordato che i contributi si trasformano poi in “pensione” per l’Enasarco, quindi l’Enasarco non ha interesse a riconoscere una pensione maggiore ad un agente che non abbia assunto uno specifico impegno di monomandatario.

F.I.R.R.

Per le case mandanti che sono tenute a versare il FIRR all’Enasarco o comunque a calcolarlo alla fine del rapporto, il conteggio sarà’ diverso a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il FIRR si calcola in particolare per quota annua applicando sulle provvigioni maturate nell’anno certe aliquote su certi scaglioni.

Le aliquote sono uguali per entrambe le tipologie di agenti. Ciò che invece varia è il valore degli scaglioni, pari al doppio per i monomandatari.

La tabella è la seguente:

Monomandatari

4% fino a 12.400
2% da 12.400 a 18.600
1% oltre 18.600

Plurimandatari

4% fino a 6.200
2% da 6.200 a 9.300
1% oltre 9.300

Per fare un esempio, quindi, a parità di provvigioni annue, esempio 50.000,00, la quota FIRR per il monomandatario sarà pari a Euro 934.00 la quota di FIRR invece per il plurimandatario sarà pari a Euro 717,00.

Ricordo che il FIRR è una voce delle indennità di fine rapporto disciplinata dall’AEC, insieme a indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. Non ha quindi natura di contributo previdenziale o assistenziale.

Per approfondire quando è obbligatorio per la casa mandante calcolare e versare il FIRR ti rimando a questo articolo: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno

Indennità “meritocratica” A.E.C. Industria 2014

Sempre per rimanere in tema indennità di fine rapporto, la distinzione tra monomandatario e plurimandatario è richiamata anche nel calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata dall’AEC. settore Industria 2014.

L’indennità meritocratica è una componente delle indennità di fine rapporto disciplinate dagli AEC (intendo per semplicità i principali AEC cioè: settore Commercio 2009, settore Industria 2014), insieme al FIRR e all’indennità suppletiva di clientela.

Per questo calcolo l’AEC settore Industria 2014 fa questa distinzione, mentre l’AEC settore Commercio 2009 invece non fa alcuna distinzione tra mono e plurimandatraio.

In entrambi gli AEC non c’è alcuna distinzione tra i due contratti nemmeno rispetto al calcolo dell’indennità suppletiva di clientela.

Anche il codice civile, con riguardo all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., non fa distinzione tra agente mono e plurimandatario.

Durata preavviso per agenti monomandatari o plurimandatari

Se il contratto di agenzia e’ regolato dall’AEC, in caso di cessazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato sono previsti termini di preavviso diversi a seconda che si tratti di agente monomandatario o plurimandatario.

In particolare in caso di dimissioni da parte dell’agente l’AEC prevede un preavviso fisso di:

  • 5 mesi per l’agente monomanfatario
  • 3 mesi per l’agente pluromandatario

In caso invece di recesso della casa mandante, i termini di preavviso da concedere all’agente variano in base all’anzianità di servizio.

Per l’agente plurimandatario vanno da 3 a 6 mesi. Per l’agente monomandatario sono mediamente maggiori di 2 mesi (da 5 a 9 mesi) in base alla durata del rapporto.

Anche il Codice Civile prevede termini di preavviso in caso di cessazione del contratto di agenzia (da 1 mese a 6 mesi in base all’anzinaità), ma non distingue nè tra dimissioni o recesso della casa mandante, nè tra monomandatario e plurimandatario.  

Per una panoramica più dettagliata rispetto alla durata dei termini di preavviso e al rapporto tra i termini di preavviso previsti dall’A.E.C. e quelli del Codice Civile, in questo articolo ne parlo più diffusamente.

Variazioni unilaterali della casa mandante (art. 2 AEC settore Industria 2014 e art. 3 AEC settore Commercio 2009)

Sempre in caso di applicazione dell’AEC al contratto di agenzia, sono previsti termini di preavviso diversi qualora la mandante intenda comunicare all’agente una variazione “unilaterale”. Per variazione unilaterale si intende quella per cui non viene chiesta all’agente alcuna firma per accettazione. Si tratta cioè di una variazione comunicata di pura iniziativa della casa mandante (se venisse chiesta la firma per accettazione saremmo nel caso della semplice “proposta” di variazione per la quale i termini di preavviso possono quindi essere anche stabiliti tra le parti).

In particolare, in caso di variazioni cosiddette di “media” entità il preavviso da concedere e’ di mesi 2 in caso di agente plurimandatario e di mesi 4 in caso di monomandatario (art. 2 AEC settore Industria 2014 e art. 3 AEC settore Commercio 2009).

Per le variazioni di “lieve” entità (fino al 5%) non e’ dovuto alcun preavviso per cui non vi sono distinzioni tra le due tipologie di agenti.

Per le variazioni di “sensibile” entità il preavviso e’ quello che servirebbe alla casa mandante per recedere dal contratto. In questo caso quindi si fa riferimento ai termini già previsti in precedenza in caso di recesso della mandante con le differenze evidenziate tra mono e plurimandatario.

Per una analisi più dettagliata delle variazioni unilaterali della casa mandante, relativi valori e preavvisi, in questo articolo puoi trovare più informazioni.

Patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis

Qualora nel contratto di agenzia fosse previsto l’impegno dell’agente a non svolgere attività in concorrenza dopo la fine del rapporto, il codice civile e gli AEC prevedono che debba essere pagato un compenso all’agente che si assume questo impegno.

I criteri per calcolare questo compenso sono disciplinati dall’AEC (anche il codice civile fa riferimento all’AEC per il calcolo).

L’AEC, settore Commercio e settore Industria, prevedono due modalità di calcolo diverse ma entrambi comunque distinguono a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario, prevedendo per il monomandatario un compenso più alto.

La particolarità rispetto al patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis è che è l’unico caso in cui l’AEC prende in considerazione, a certe condizioni, il monomandatario “di fatto”.

Per lo meno, ai fini del compenso l’AEC “equipara” l’agente plurimandatario all’agente monomandatario laddove le provvigioni maturate con la casa mandante interessata al patto siano superiori all’80% rispetto alle provvigioni totali maturate dall’agente con tutti i mandanti in corso. E’ comunque l’agente che deve far valere questa circostanza esibendo alla casa mandante le scritture e i documenti da cui risulti tale situazione.

Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione, scopri meglio di cosa ci occupiamo!

Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

 

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recesso per giusta causa della mandante

Il recesso per giusta causa da parte della casa mandante è una ipotesi tutt’altro che infrequente.

Vediamo però quando è possibile parlare di recesso “per giusta causa” della casa mandante e quali sono le conseguenze a carico dell’agente di commercio.

Il recesso per giusta causa

Cosa è la giusta causa

Normalmente, quando si parla di recesso per “giusta causa” da un contratto, ci si riferisce alla comunicazione di interruzione del contratto di una parte a fronte di un comportamento dell’altra, ritenuto non più compatibile con la prosecuzione del rapporto.

Affinchè si tratti di una “giusta causa” in senso tecnico, peraltro, non è sufficiente che il comportamento dell’altra parte sia semplicemente non gradito o non accettabile.

Secondo la definizione “legale” contenuta nell’art. 2119 c.c., previsto per la cessazione del contratto di lavoro dipendente ma che trova applicazione anche in via più generale, è necessario che questo comportamento “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.

La giurisprudenza ha stabilito che questo effetto si verifica in presenza di un “grave” inadempimento agli obblighi contrattuali, tale da far venire meno la fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto.

Non quindi qualsiasi inadempimento, ma solo un “grave” inadempimento e solo se questo – secondo il Giudice – è idoneo a ledere il vincolo fiduciario in modo irreversibile.

Cosa fare in presenza di una “giusta causa”

Dalle indicazioni sopra fornite si ricava quindi che:

  • la cessazione deve essere con effetto immediato e non può essere concesso alcun preavviso. La concessione del preavviso è infatti incompatibile con quanto previsto dalla legge circa l’impossibilità, anche solo provvisoria, di proseguire il rapporto;
  • per lo stesso motivo, l’inadempimento contestato deve essere appena accaduto o per lo meno appena scoperto. Non può trattarsi di un inadempimento risalente nel tempo poichè la scelta di continuare il rapporto per un certo tempo nonostante quanto accaduto è contraria al principio di “improseguibilità” del rapporto. In sostanza, se il rapporto è proseguito significa che l’inadempimento non era poi cosi tanto grave;
  • sempre per lo stesso motivo, anche se la cessazione viene comunicata appena scoperto l’inadempimento, deve trattarsi di un inadempimento “grave”, non di un qualunque inadempimento, tale da ledere irrimediabilmente la fiducia necessaria ad una corretta futura prosecuzione del rapporto;
  • è il Giudice che in caso di contenzioso stabilisce se si tratti di “giusta causa” o meno. Di conseguenza non basta che sia la parte a sostenere che si tratti di un grave inadempimento. Esiste un terzo soggetto, il Giudice, che può dire la sua, con tutti i rischi del caso sul fatto che possa anche valutare diversamente

Chi può recedere per giusta causa dal contratto di agenzia

Da un contratto di agenzia possono recedere per giusta causa sia l’agente sia la mandante.

Poichè ciascuno infatti ha degli obblighi da rispettare e delle condotte da mantenere, entrambe le parti possono incorrere in violazioni che l’altra parte può far valere come “giusta causa”.

Per l’agente ad esempio possono costituire giusta causa: il mancato pagamento delle provvigioni, la violazione – se concessa – dell’esclusiva di zona, le modifiche unilaterali (cioè senza consenso) del contratto di agenzia da parte della mandante.

Per la casa mandante invece possono costituire giusta causa: la violazione dell’obbligo di non concorrenza (in caso di plurimandato) o lo svolgimento di altri incarichi (in caso di monomandato), il trattenimento indebito da parte dell’agente di somme dei clienti, a certe condizioni il mancato raggiungimento dei minimi di vendita.

Effetti del recesso per giusta causa da parte della casa mandante

In caso di recesso per giusta causa da parte della mandante, secondo i principi sopra indicati la comunicazione deve comportare il recesso immediato del contratto di agenzia senza dunque possibilità di concedere un preavviso.

Qualora l’agente non contestasse la giusta causa, oppure, in caso di contestazione, qualora il Giudice desse ragione alla casa mandante, l’effetto a carico dell’agente sarebbe quello di perdere il diritto all’indennità di fine rapporto e al preavviso.

Va precisato che se il contratto di agenzia è a tempo “determinato” (ovvero con una data di scadenza) non si tratterà per l’agente di perdere il “preavviso” (che per definizione non è previsto in un contratto a tempo determinato) bensì di perdere tutto il periodo dalla comunicazione di recesso fino alla prima data di scadenza del contratto di agenzia successiva alla comunicazione di recesso (in questo articolo trovi la differenza tra contratto di agenzia a tempo determinato e indeterminato)

Laddove invece il Giudice desse torto alla mandante, l’agente avrebbe diritto all’indennità di fine rapporto e, in caso di contratto di agenzia a tempo indeterminato, al relativo preavviso (e quindi, non essendo stato concesso, alla relativa indennità per mancato preavviso)

In caso di contratto di agenzia a tempo determinato, l’agente avrebbe diritto, oltre alle indennità di fine rapporto, al risarcimento del danno pari alle provvigioni perdute fino alla prima scadenza del contratto di agenzia successiva alla comunicazione di recesso.

Addebito del preavviso all’agente in caso di recesso per giusta causa della mandante

Tra gli effetti del recesso per giusta causa in caso di contratto a tempo indeterminato non ho indicato anche il diritto da parte della mandante di addebitare il preavviso all’agente.

Infatti, la mandante ha diritto di interrompere con effetto immediato il contratto e di non pagare all’agente il preavviso, ma non ha anche diritto di addebitare tale preavviso all’agente.

Questa conclusione discende direttamente dall’art. 2119 c.c. citato sopra il quale infatti prevede: “Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente” (che è quella di mancato preavviso).

La norma specifica espressamente che solo al prestatore di lavoro (e quindi all’agente) che recede per giusta causa spetta l’indennità per mancato preavviso. La specificazione è sufficiente per escludere che tale diritto spetti anche alla casa mandante. La stessa quindi non potrà addebitare o trattenere alcun preavviso all’agente in caso di recesso per giusta causa.

L’opportunità di procedere ad una stima dei costi prima di inviare il recesso per giusta causa

Anche senza il diritto di poter addebitare il preavviso, resta il fatto che, in presenza di un recesso per giusta causa fondato, il “risparmio” per la mandante dato dal non dover pagare le indennità di fine rapporto e il periodo di preavviso può costituire già un grosso vantaggio.

Allo stesso tempo, “dire” di recedere per giusta causa è altro dall’aver effettivamente ragione e quindi dall’ottenere in automatico tali effetti (non pagare le indennità di fine rapporto e il preavviso).

Anzi, il rischio potrebbe andare incontro a costi ulteriori qualora qualcosa “andasse storto” (ad esempio a dover pagare l’indennità per il preavviso che invece l’agente avrebbe potuto lavorare con un recesso “normale”).

In mancanza dunque di “automatismi”, risulta importante per una casa mandante verificare prima di comunicare un recesso per giusta causa al proprio agente quanto gli potrebbe “costare” se la giusta causa alla fine non venisse riconosciuta.

E’ quindi tanto importante raccogliere, analizzare i fatti e redigere la lettera di recesso per giusta causa, quanto calcolare preliminarmente i potenziali costi che l’azienda potrebbe dover affrontare.

Se sei un’azienda o un professionista incaricato di gestire una situazione come quella sopra descritta e sei interessato ad avere un supporto o una visione a 360 gradi della situazione, saremo lieti di offrirti assistenza.

Buon lavoro!

 

 

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indennità suppletiva di clientela e pensionamento agenteIndennità suppletiva di clientela e pensionamento dell’agente di commercio: in caso di dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento l’indennità suppletiva di clientela è dovuta?

Ipotizziamo che riceviate dal vostro agente una comunicazione di dimissioni perchè va in pensione e conclude chiedendovi, tra le altre cose, l’indennità suppletiva di clientela. Ha ragione?

Vediamo in quali casi è dovuta e quando non lo è.

Cos’è l’indennità suppletiva di clientela

Anzitutto ricordiamo cos’è l’indennità suppletiva di clientela.

L’indennità suppletiva di clientela è “una” delle tre voci che compongono l’indennità di fine rapporto disciplinata dai principali Accordi Economici Collettivi (o AEC).

I principali Accordi Economici Collettivi sono: AEC 30.7.2014 settore Industria, AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, AEC  16.2.2009 settore Commercio (aggiornato con accordo 29.3.2017) (per maggiori approfondimenti su cosa e quanti sono gli AEC approfondisci qui!)

Le tre voci disciplinate dai principali Accordi Economici Collettivi sono: il FIRR, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica.

L’indennità suppletiva di clientela non è quindi “tutta” l’indennità di fine rapporto degli Accordi Economici Collettivi, ma solo una di queste tre voci.

Quando di regola l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela

In generale, l’agente ha diritto all’indennità suppletiva di clientela degli AEC quando:

  • il rapporto cessa per iniziativa della Casa Mandante (quindi attraverso un recesso ordinario con preavviso – o con preavviso pagato)
  • il rapporto cessa per dimissioni dell’agente a fronte di un grave inadempimento della Casa Mandante (dimissioni per giusta causa

In linea generale quindi, in caso di dimissioni dell’agente per motivi personali, l’agente non ha diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Eccezioni alla perdita dell’indennità di clientela in caso di dimissioni dell’agente

Gli AEC prevedono alcune eccezioni rispetto alla perdita del diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni da parte dell’agente di commercio.

In particolare, secondo l’AEC 30.7.2014 settore Industria, l’AEC 17.9.2014 settore Piccola e Media Industria, l’agente di commercio mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche nei seguenti casi:

  • dimissioni conseguenti a invalidità permanente e totale;
  • dovute a infermità e/o malattia che non consentono la prosecuzione del rapporto
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco
  • dimissioni successive al conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata INPS

semprechè questi eventi si verifichino dopo almeno un anno di durata del contratto.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede casi analoghi con una lieve differenze lessicale riguardo alle dimissioni per pensionamento.

Gli AEC 2014 settore Industria e PMI infatti prevedono espressamente che le dimissioni siano “successive” al conseguimento della pensione da parte dell’agente di commercio. L’AEC 2009 settore Commercio prevede invece che le dimissioni siano “dovute al” pensionamento (non dice espressamente che debbano anche essere “successive”).

L’AEC 2009 settore Commercio prevede altresì espressamente che l’indennità suppletiva di clientela sia dovuta anche in caso di decesso dell’agente di commercio (se hai necessità di affrontare questo evento trovi indicazioni qui)

A quali agenti di commercio spetta l’indennità di clientela in caso di pensionamento

Stabilito che i principali AEC prevedono che l’agente mantenga il diritto all’indennità suppletiva di clientela anche in caso di dimissioni per pensionamento, quali agenti esattamente possono avvalersi di questa eccezione?

Il pensionamento (così come le altre ipotesi di malattia/infortunionio o decesso) è un evento che riguarda la persona fisica.

In altre parole, non sono eventi che riguardino le “società”. Le società cioè non vanno in pensione, nè si ammalano o si infortunano.

Di conseguenza, l’eccezione vale di norma solo per gli agenti “individuali”, cioè per gli agenti che svolgono la loro attività in forma individuale, come persone fisiche.

Non vale invece per gli agenti che operano in forma “societaria”, ad esempio in caso di agenti organizzati come s.a.s., s.n.c. o s.r.l.

In altre parole l’eccezione non vale in caso di pensionamento del “socio” della società di agenzia.

Qualora dunque il contratto di agenzia fosse in corso con un agente organizzato in forma di società, ad esempio s.n.c., e riceveste delle dimissioni motivate dal pensionamento “del socio”, si tratterebbe di dimissioni “normali” dell’agente che comportano la “perdita” del diritto all’indennità suppletiva di clientela.

Per ulteriore approfondimento ne tratto nel mio articolo “Agente che va in pensione. Non spetta l’indennità suppletiva di clientela in caso di società

Quando l’agente di commercio deve comunicare le dimissioni per pensionamento se non vuole perdere l’indennità suppletiva di clientela

Secondo gli AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria, l’eccezione per cui l’agente mantiene il diritto all’indennità suppletiva di clientela in caso di dimissioni per pensionamento, vale se le dimissioni sono “successive” al conseguimento del pensionamento.

Di conseguenza, l’agente per avvalersi di questa eccezione, deve comunicare le dimissioni dopo che ha già conseguito il diritto ad andare in pensione e non “in vista” del conseguimento di tale diritto.

In altre parole, le dimissioni dell’agente di commercio per pensionamento dovrebbero essere formulate in questo modo: “premesso che in data XX/XX/XXXX ho conseguito il diritto ad andare in pensione, ecc. ecc.”

Una formulazione invece del tipo: “premesso che in data XX/XX/XXXX andrò in pensione” varrà sempre come dimissioni ma può non essere valida ai fini di ottenere il riconoscimento anche dell’indennità suppletiva di clientela perchè nel momento in cui le dimissioni sono state comunicate, l’agente non aveva ancora effettivamente conseguito il diritto al pensionamento.

L’AEC 2009 settore Commercio prevede come sopra accennato una formulazione lievemente diversa, precisando che deve trattarsi di dimissioni “dovute a” pensionamento, senza cioè espressamente specificare “successive a”.

Tuttavia, poichè il requisito deve essere effettivo e non meramente potenziale, anche in caso di applicazione dell’AEC settore Commercio l’agente dovrebbe poter dimostrare di aver già conseguito tale diritto e dunque anche in questo caso si ritiene che debbano essere “successive” al conseguimento.

In caso di dimissioni per pensionamento, l’indennità suppletiva di clientela è l’unica indennità che l’agente può richiedere?

Questo è un altro tema interessante che ti accenno.

Come dicevo l’indennità suppletiva di clientela è una delle tre voci dell’indennità di fine rapporto disciplinata dagli AEC.

Tra queste anche l’indennità meritocratica.

Inoltre, ricordo che esiste anche l’indennità di fine rapporto disciplinata direttamente dal codice civile (art. 1751 c.c.)

Queste indennità che fine fanno in caso di pensionamento? L’agente ha diritto di richiederle?

Il tema è complesso posso peraltro brevemente riassumere in questo modo.

L’AEC 2014 settore Industria e Piccola e Media Industria fanno espressamente riferimento anche all’indennità meritocratica in caso di dimissioni per pensionamento. L’AEC Commercio invece no.

Rispetto a quella del codice civile, va tenuto conto che il codice civile prevede che l’agente abbia diritto all’indennità dell’art. 1751 c.c. in caso di dimissioni per ragioni di “vecchiaia” tale per cui non si possa più chiedere all’agente di continuare a lavorare.

Questo concetto è diverso dal semplice “pensionamento” che infatti non impedisce all’agente di continuare a lavorare.

Di conseguenza, in caso di dimissioni per pensionamento il fatto che l’indennità suppletiva di clientela risulti dovuta non significa che, indipendentemente dai requisiti, siano dovute anche le altre voci (indennità meritocratica e/o indennità del codice civile).

Per queste indennità infatti anche le dimissioni per pensionamento possono risultare delle dimissioni “ordinarie” per motivi personali e quindi non dare diritto all’agente ad altro se non all’indennità suppletiva di clientela.

Per approfondire il tema delle indennità di fine rapporto e delle differenze tra loro  questo post potrebbe esserti molto utile!

Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha diritto all’indennità suppletiva di clientela o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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preavviso agente di commercioPreavviso agente di commercio, quali termini deve rispettare il tuo agente di commercio qualora intenda dare le dimissioni?

Comunemente si pensa che l’agente di commercio sia tenuto a dare un preavviso fisso di 3 mesi se è plurimandatario o di 5 mesi se è monomandatario.

Ma e’ così? O, per lo meno, e’ sempre così?

Capiamo meglio come funziona il preavviso dell’agente di commercio

Contratto di agenzia a tempo determinato o indeterminato

Per quanto possa sembrare scontato, ma la primissima cosa da verificare è se il contratto di agenzia è a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Andate quindi anzitutto a cercare la clausola del contratto di agenzia che regola la durata.

Se nella clausola sulla “durata”, è previsto che il contratto abbia una durata “predeterminata” (ad esempio: il presente contratto inizia il XX/YY/ZZZZ e dura 1 anno (oppure 12 mesi o due anni ecc.), siamo in presenza di un contratto a tempo determinato.

Idem siamo in presenza di un contratto a tempo determinato anche quando, dopo essere stata prevista una durata predeterminata, è prevista una clausola di rinnovo tacito o automatico tipo questa: “il contratto di agenzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo salvo disdetta/recesso da comunicare con un preavviso di XX mesi/giorni rispetto alla scadenza”.

Se, invece, nella clausola del contratto di agenzia relativa alla durata fosse previsto che il contratto inizia in una certa data o in un certo momento e null’altro, siamo in presenza di un contratto per l’appunto a tempo per “indeterminato”.

Stessa cosa chiaramente se fosse specificato espressamente che il contratto è a tempo indeterminato.

Vediamo di seguito perchè questa distinzione è importante.

Preavviso agente di commercio nel contratto a tempo determinato

Se il vostro contratto di agenzia e’ a tempo determinato (con o senza rinnovo tacito), significa che avevate valutato a suo tempo che avrebbe dovuto durare fino alla data che avevate indicato.

L’unico motivo per poter cessare prima della scadenza quindi è (o dovrebbe essere) solo quello di una “giusta causa”, cioè di un grave inadempimento dell’altra parte.

Nei contratti a termine quindi, in caso di recesso anticipato senza giusta causa chi lo fa deve risarcire il danno all’altra parte.

In casi come questi, non e’ (o non dovrebbe essere) quindi previsto che le parti possano recedere in qualunque momento anche prima della scadenza.

Parlo al condizionale perché nella prassi ho riscontrato dei “mix” e degli “ibridi” nelle clausole sulla durata dei contratti di agenzia a termine, che mischiano elementi del tempo determinato con quelli del tempo indeterminato non sempre però dagli esiti felici…

Tornando al caso della clausola a tempo determinato “vera”, l’unico “preavviso” da verificare è quindi quello previsto per l’invio della disdetta per impedire che il contratto si rinnovi automaticamente, qualora sia stato pattuito il meccanismo del rinnovo tacito.

Si tratta, in questo caso, di un “preavviso” la cui durata le parti possono liberamente stabilire perché serve solo per “avvisare” l’altra parte che il contratto cesserà alla scadenza che entrambe avevano già previsto.

Di conseguenza è un “preavviso” che non serve per far cessare il contratto in qualunque momento prima della scadenza, bensì solo per farlo cessare rispetto alla scadenza già stabilita.

Se quindi il contratto di agenzia non prevedesse un meccanismo di rinnovo tacito ma solo una durata fissa, in quel caso non vi sarebbe nessun “preavviso” da dare per far cessare il contratto di agenzia. Il contratto nasce infatti già per cessare automaticamente alla scadenza (si ricorda solo che gli AEC prevedono comunque che la mandante faccia sapere all’agente 60 giorni prima della scadenza se ha intenzione di stipulare un nuovo contratto di agenzia dopo la scadenza di quello in corso oppure invece non abbia interesse a farlo, questo solo per evitare di creare aspettative ingiustificate nell’agente).

Attenzione solo che, in caso di contratto di agenzia a tempo determinato senza rinnovo tacito, se le parti vanno comunque avanti a lavorare come se niente fosse dopo la scadenza del contratto, il contratto di agenzia si trasforma automaticamente a tempo indeterminato con applicazione dei termini di preavviso di cui al punto successivo e non si potrà poi dire: “ah ma era scaduto quindi si può cessare cosi”…

Preavviso agente di commercio nel contratto a tempo indeterminato

Se il vostro contratto di agenzia risulta invece a tempo “indeterminato”, significa che le parti possono cessarlo in qualunque momento dando un certo preavviso.

In questo caso la durata del preavviso non è del tutto libera o per lo meno ci sono dei termini minimi da rispettare.

Questi termini minimi sono contenuti nelle norme che regolano il contratto di agenzia.

A questo punto si pone la questione: quali sono queste norme?

Quali sono le norme che regolano la durata del preavviso dell’agente di commercio

La durata del preavviso nei contratti di agenzia a tempo indeterminato è contenuta in due tipi di norme:

La prima cosa da fare quindi e’ anzitutto andare a verificare nel contratto di agenzia quali sono le norme da cui è regolato.

Solitamente c’è una clausola che inserita alla fine del contratto in cui si dice: “il presente contratto è regolato da XXXXX” o “per quanto non previsto si applicano le norme del XXXX”.

Se e’ richiamato l’AEC, troverete solitamente “il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dell’AEC”, o anche solo “è regolato” o “si applica” l’AEC.

Fatta questa preliminare verifica, vediamo cosa prevedono queste norme.

I termini di preavviso di recesso dal contratto di agenzia del codice civile

L’art. 1750 del codice civile stabilisce i seguenti termini di preavviso che valgono sia che receda l’agente sia che receda la mandante e senza fare differenza tra agente monomandatario e plurimandatario:

  • 1 mese per il primo anno di durata del rapporto
  • 2 mesi dal secondo anno di durata “iniziato”
  • 3 mesi dal terzo anno di durata iniziato
  • 4 mesi dal quarto anno di durata iniziato
  • 5 mesi dal quinto anno di durata iniziato
  • 6 mesi dal sesto anno di durata iniziato in poi

Prevede poi una cosa interessante: questi termini di preavviso possono essere ”allungati” ma non “accorciati” (e comunque quello a carico dell’agente non può essere superiore a quello della mandante).

E’ una previsione interessante perchè non è previsto che si possa fare diversamente.

Quindi vuol dire che è impugnabile una “pattuizione” che preveda qualcosa di contrario.

Se il vostro contratto di agenzia risulta regolato solo dal codice civile/legge e nella clausola sulla durata non è previsto nulla di particolare circa la durata dei termini di preavviso (o magari viene fatto solo un rimando all’art. 1750 del codice civile) allora dovrete rifarvi ai termini che ho indicato sopra.

Se invece sono indicati dei termini specifici, dovreste verificare se sono compatibili con le durate previste dall’art. 1750 del codice civile (cioè se questi termini sono più lunghi ma non più corti).

I termini di preavviso per il recesso dell’agente previsti dagli AEC

Veniamo ora ai termini di preavviso previsti dai principali AEC (AEC settore Commercio e AEC settore Industria).

In particolare, questi AEC, in caso di dimissioni dell’agente, prevedono dei termini fissi e indipendenti dalla durata del rapporto.

Questi termini sono di 3 mesi in caso di dimissioni dell’agente plurimandatario, e di 5 mesi in caso di dimissioni dell’agente monomandatario.

Confrontando questi termini con quelli del codice civile però balza all’occhio che non sempre sono corretti.

Nel caso infatti dell’agente plurimandatario, fino a 3 anni (iniziati) di durata del contratto di agenzia i termini sono conformi. Dall’inizio del quarto anno invece i termini di preavviso previsti dal codice civile “crescono” fino al 6 anno, mentre quello dell’AEC rimangono fissi a 3 mesi.

Per quanto detto prima, secondo il codice civile i termini di preavviso possono essere più lunghi ma non più brevi di quelli previsti dalla legge.

Questo è il motivo per cui in certi contratti di agenzia potrete trovare scritto nella clausola sulla durata che i termini di preavviso saranno quelli dell’AEC “o del codice civile se superiori”.

Se dunque il vostro contratto di agenzia è regolato dall’AEC, qualora riceveste le dimissioni da parte di un vostro agente con un preavviso di soli 3 mesi nonostante il contratto risulti in essere da, ad esempio, 10 anni, dovete ricordarvi che il codice civile ne avrebbe previsti 6 di mesi di preavviso per questa anzianità e quindi potete scegliere se contestare o meno questo fatto all’agente.

Beninteso, la mandante non è obbligata a pretendere che l’agente svolga 6 mesi di preavviso. Anzi potrebbe essere ben contenta che ne faccia solo 3.

Tuttavia non sempre i rapporti finiscono nel migliore dei modi e quindi, in presenza di un preavviso di dimissioni inferiore al dovuto da parte dell’agente, la mandante potrebbe avere interesse ed essere legittimata ad addebitargli i mesi mancanti.

Casi particolari: il recesso in periodo di prova e il recesso per giusta causa

Fino a qui abbiamo parlato di ipotesi di dimissioni “normali” dell’agente, cioè a rapporto avviato o senza che sia contestata una giusta causa.

Vanno però considerate altre sue ipotesi di dimissioni:

  • dimissioni dell’agente in periodo di prova
  • dimissioni dell’agente per giusta causa

Si tratta di due ipotesi particolari perché in questi casi il preavviso non è previsto.

Anzi, in caso di recesso per giusta causa il preavviso non deve essere concesso.

La “giusta causa” infatti per legge (art. 2119 codice civile applicabile anche ai contratti di agenzia) è per definizione legale un inadempimento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporanea.

Se, dunque, il vostro agente di commercio dovesse comunicarvi le dimissioni per “giusta causa” per chiedervi le indennità di fine rapporto, contestando che siate rimasti inadempienti a qualcosa e nel contempo vi concedesse un preavviso, automaticamente smentirebbe la “gravita’” di quanto vi contesta (indipendentemente che sia vero o meno).

La concessione di un preavviso è infatti incompatibile con la sussistenza di una giusta causa e trasformerebbe le dimissioni in dimissioni “semplici” con tutte le conseguenze in ordine anche al diritto o meno alle indennità di fine rapporto (come l’indennità di clientela o l’indennità meritocratica).

Se sei una casa mandante o un professionista incaricato di verificare se l’agente di commercio ha rispettato i termini di preavviso o hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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Sempre più spesso gli agenti di commercio, ricevuta la comunicazione di recesso da parte della casa mandante, richiedono il conteggio non solo dell’indennità di clientela ma anche dell'”indennità meritocratica”.

Indennità meritocraticaCapita altrettanto che la casa mandante si trovi un po’ spiazzata di fronte a questa richiesta.

Magari ne ha sentito parlare ma fin’ora non l’ha mai riconosciuta essendosi limitata fino a quel momento a pagare solo l’indennità di clientela e il FIRR senza particolari questioni da parte dell’agente.

Cosa è quindi l’indennità meritocratica e come si deve comportare la casa mandante di fronte a questa richiesta?

Facciamo quindi anzitutto una breve, anche se non semplice, sintesi del regime delle indennità di fine rapporto dovute all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto da parte della casa mandante.

Valutiamo quindi le differenze tra i vari tipi di indennità e verifichiamo come si debba comportare la casa mandante di fronte alla richiesta non solo dell’indennità di clientela ma anche dell’indennità meritocratica.

Quali sono le indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

A certe condizioni, spiegate al punto successivo, in caso di cessazione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad una “liquidazione”, meglio chiamata “indennità di fine rapporto”.

L’indennità di fine rapporto e’ però diversa a seconda delle norme che regolano il contratto di agenzia.

Si parla infatti solitamente di FIRR e indennità di clientela agenti (o indennità suppletiva di clientela) senza però sapere che queste voci non sono previste dalla legge ma dalla contrattazione nazionale, cioè dagli AEC – accordi economici collettivi agenti di commercio dei vari settori (aec commercio, aec industria ecc), che corrispondono in sostanza ai “CCNL”, o “contratti collettivi”, che si applicano ai dipendenti (per sapere cosa sono gli AEC puoi approfondire qui)

E, altra informazione che non sempre si sa, che non e’ sempre obbligatorio regolare il contratto di agenzia in base alla contrattazione nazionale.

E’ infatti anche possibile regolare il contratto di agenzia direttamente in base alla legge (in particolare il codice civile, dagli sett. 1742 e seguenti), “saltando” gli AEC.

In caso di contratto regolato solo e direttamente dalla legge non esiste il FIRR o l’indennità suppletiva di clientela ma solo una indennità chiamata genericamente di fine rapporto, disciplinata dall’art. 1751 del codice civile.

Lo scenario quindi riguardo alle indennità di fine rapporto e’ il seguente:

Se il contratto e’ regolato dall’AEC agenti

si parla di:

  • FIRR
  • Indennità suppletiva di clientela, o indennità di clientela
  • Indennità meritocratixa

Se il contratto di agenzia e’ regolato solo dalla legge (codice civile)

si parla invece solo di in un’unica indennità di fine rapporto, quella dell’art. 1751 del codice civile, a volte chiamata anche “indennità europea” o “indennità meritocratica del codice civile”.

Poiche questa distinzione e’ poco conosciuta peraltro, spesso anche in caso di contratto regolato solo dalla legge le aziende versano il FIRR all’Enasarco, spesso sull’ erroneo presupposto che siccome va versato all’Enasarco non centri nulla con l’indennita di fine rapporto, oppure che sia un obbligo previsto dalla legge oppure che abbia natura contributiva.

Invece si tratta di un versamento che potrebbe non essere dovuto (puoi approdondire questo aspetto qui: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno).

In ogni caso, se il contratto fosse regolato solo dalla legge ma l’azienda avesse deciso, più o meno consapevolmente, di versare anche il FIRR, queste somme dovranno poi essere dedotte dal conteggio dell’indennità prevista dall’art. 1751 (cioè e’ come se il FIRR fosse un acconto).

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia

Fatta questa premessa, la seconda cosa che va chiarita subito e’ che l’indennità di fine rapporto, sia che si tratti di quelle degli AEC agenti sia di quella del codice civile (salvo alcune differenze) non e’ sempre dovuta all’agente quando cessa il contratto di agenzia.

Diversamente infatti dal “TFR” (o liquidazione) previsto per i dipendenti che è sempre dovuto anche in caso di dimissioni del lavoratore o di licenziamento per giusta causa, l’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio non è sempre dovuta, e dipende dalle cause di cessazione del contratto.

In sostanza, l’indennita di fine rapporto e’ dovuta solo se il contratto cessa non per colpa dell’agente. Non e’ quindi dovuta (e quindi non sono a quel punto dovute nè l’indennità di clientela nè l’indennità meritocratica) negli altri casi. Più nel dettaglio:

Quando è dovuta l’indennità di fine rapporto:

  • in caso di recesso “normale” della mandante (cioè non motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • in caso di dimissioni per giusta causa dell’agente (per un grave inadempimento della mandante)
  • In caso di dimissioni dell’agente individuale (quindi non dell’agente che opera con una sua società, es. sas, snc, srl) motivate da malattia, invalidità, cessazione attività per vecchiaia (o in cer ti casi pensionamento), morte

Quando non è dovuta l’indennità di fine rapporto (e quindi l’indennità meritocratica e di clientela):

  • in caso di recesso per giusta causa della mandante (cioè motivato da un grave inadempimento dell’agente)
  • In caso di dimissioni dell’agente per motivi diversi da quelli indicati sopra

Fa eccezione il FIRR che, se versato dalla casa mandante, e’ di regola sempre dovuto anche in caso di dimissioni “normali” dell’agente (salvo una distinzione tra l’AEC Industria e l’AEC Commercio, poiche nel primo caso – settore Industria – e’ possibile “bloccarne” almeno temporaneamente il pagamento alla’agente in caso di recesso della casa mandante per violazione dell’obbligo di non concorrenza/monomandante).

Quale è la differenza tra indennità di clientela agenti e indennità meritocratica

Dopo aver fatto queste premesse, torniamo quindi al tema iniziale: quale e’ la differenza tra l’indennita di clientela agenti e l’indennita meritocratica?

Distinguiamo a seconda che il contratto sia regolato da un AEC agenti o solo dalla legge

Se il contratto di agenzia è regolato da uno degli AEC agenti

Abbiamo detto che se il contratto e’ regolato da uno degli AEC agenti di commesio (sia settore Commercio che settore Industria) le voci previste sono il FIRR, l’indennita di clientela e l’indennita meritocratica

Il FIRR si calcola secondo una formula matematica ed e’ sempre dovuto indipendentemente dal merito

L’indennita di clientela agenti si calcola secondo una formula matematica ed e’ pure sempre dovuta “indipendentemente dal merito”, cioè prescinde se l’agente abbia o meno procurato clientela

l’indennita meritocratica dell’AEC si calcola anch’essa secondo una formula matematica (diversa a seconda che l’AEC agenti sia quello del settore Industria anziché quella del settore Commercio) ma ha come presupposto che l’agente sia stato “bravo” e quindi abbia procurato clientela, incrementato il fatturato esistente e abbia lasciato i clienti all’azienda.

Quindi, anche nel caso in cui il risultato del calcolo matematico fosse “positivo” per l’agente, potrebbe esservi spazio per sostenere che questa voce non sia comunque dovuta perché non ricorrono i presupposti di “merito”.

Al contrario, e per complicare ulteriormente le cose, se il calcolo dell’indennità meritocratica desse un risultato negativo, questo non significherebbe automaticamente che l’agente non abbia diritto ad una indennità “meritocratica”, L’agente infatti, secondo la giurisprudenza, potrebbe comunque cercare di “bypassare” l’AEC e pretendere di vedersi riconosciuta direttamente l’indennità di fine rapporto prevista dalla legge (codice civile).

Se il contratto di agenzia è regolato direttamente e solo dalla legge (codice civile)

Se il contratto di agenzia risulta regolato solo dalla legge (codice civile), non si parlerà (o non si dovrebbe, nel senso che la legge non la prevede) dell’ indennità di clientela o dell’indennità meritocratica ma solo di un unica indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile, che e’ interamente subordinata al requisito del merito.

Il codice civile in altre parole non prevede una indennità o una voce che sia sempre dovuta a prescindere dal merito.

Questo potrebbe essere un vantaggio. Lo svantaggio però e’ che questa indennità non si calcola secondo una formula matematica (diversamente dall’indennità di clientela e dall’indennità metitocratica prevista dall’AEC).

La misura  dell’indennità di fine rapporto del codice civile e’ infatti stabilita solo riguardo al suo importo “massimo”. Non è infatti previsto come in concreto vada calcolata.

L’importo massimo in particolare e’ pari alla media annua delle provvigioni maturate dall’agente negli ultimi 5 anni di durata del rapporto di agenzia (o del minor periodo di durata del contratto di agenzia)

Di conseguenza, specie quando non e’ agevole quantificare l’apporto o il merito dell’agente o sorgano discussioni al riguardo, e’ facile che si aprano questioni  riguardo l’ammontare di questa indennità. Questioni che possono poi sfociare in contenziosi.

Va sempre ricordato comunque che, laddove si sia proceduto al versamento del FIRR nonostante il contratto sia regolato solo dal codice civile, il FIRR costituirà una sorta di acconto a tutti gli effetti quindi da dedurre dal conteggio della somma massima prevista dall’art. 1751 cc.

Riepilogo delle differenze tra indennità di clientela e indennità meritocratica

  • l’indennità suppletiva di clientela o indennità di clientela agenti è una voce dell’indennità di fine rapporto prevista (solo) dagli AEC agenti che si calcola secondo una formula matematica e che prescinde dal merito dell’agente o da quale sia stato il suo apporto durante il contratto di agenzia
  • l’indennità meritocratica è una voce prevista dagli AEC agenti o può essere intesa come l’indennita prevista dalla legge (codice civile)
  • in entrambi i casi (indennità meritocratica dell’AEC o del codice civile), l’indennità meritocratica ha come presupposto il “merito” dell’agente
  • se si tratta dell’indennità meritocratica disciplinata dagli AEC agenti, si calcola secondo una precisa formula matematica
  • se si tratta dell’indennità di fine rapporto del codice civile, è previsto solo un importo massimo. L’importo esatto va negoziato o va fatto decidere dal giudice all’esito di una causa. In ogni caso va dedotto il FIRR laddove sia stato versato.

Come si deve comportare la casa mandante se viene richiesta l’indennità meritocratica oltre all’indennità di clientela

Sulla base di quanto sopra, qualora a fronte della cessazione di un contratto di agenzia l’agente facesse richiesta alla casa mandante dell’indennità meritocratica, la casa mandante dovrebbe:

  • verificare anzitutto le cause di cessazione del contratto di agenzia
  • verificare se il contratto di agenzia è disciplinato dall’AEC agenti e di quale settore sia (se ad esempio AEC Commercio o AEC Industria) oppure solo dal codice civile (senza confondere che il settore – commercio o industria – dipende dalla casa mandante e non dal fatto che l’agente sia una agente di “commercio”)
  • verificare se l’agente è “meritevole”, vale a dire se nel corso del rapporto di agenzia ha procurato nuovi clienti, incrementato il fatturato di quelli assegnati e l’azienda continui a lavorare con questi clienti

Qualora risulti che l’agente sia stato in qualche misura “meritevole” (o anche solo per capire di che cifre si sta parlando):

  • se il contratto di agenzia è regolato dall’AEC, fare il conteggio dell’indennità meritocratica
  • se il contratto è regolato solo dal codice civile, calcolare l’importo l’importo massimo previsto dalla legge e verificare se è stato versato il FIRR (che sarà poi da togliere)
  • in base alle risultanze, verificare l’opportunità di una negoziazione

Non sono temi semplici, ci rendiamo conto, specie riguardo anche la valutazione del merito dell’agente. Spesso è importante anche poter contare su casistiche già affrontate e conoscere come anche i giudici applichino nel concreto i temi sopra descritti.

Da parte nostra affianchiamo quindi sia direttamente la casa mandante che si trovi in questa situazione, sia anche i suoi consulenti che non “maneggino” abitualmente la materia.

Se sei quindi una casa mandante o un professionista incaricato di effettuare i conteggi o di valutare quali indennità di fine rapporto siano dovute e hai dei dubbi in proposito puoi saperne di più su di noi e contattarci qui.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Per ulteriori approfondimenti sul tema dell’indennità di fine rapporto ti rimandiamo anche a questi temi:

Indennità di fine rapporto e pensionamento dell’agente di commercio

Indennità suppletiva di clientela: fino a quando va calcolata?

Indennità di fine rapporto agenti: fai attenzione ai contratti di vecchia data

 

 

 

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Indennità suppletiva di clientela, ma anche FIRR,  fino a quando si calcolano?

Indennità suppletiva di clientelaConosco aziende molto generose che proseguono a calcolare “quote” di indennità suppletiva di clientela e di FIRR anche sulle provvigioni che l’agente matura dopo la cessazione del rapporto.

Tuttavia si tratta di una condizione di miglior favore che applicano all’agente perché i principali accordi economici collettivi agenti (settore Industria e settore Commercio), non prevedono tale trattamento.

Sia pure in modalità leggermente diversa tra loro, i due AEC agenti di riferimento escludono che l’indennità suppletiva di clientela ed il FIRR vadano calcolati sulle provvigioni maturate dopo la data di cessazione del rapporto.

Vediamo più nel dettaglio.

Maturazione provvigioni e calcolo indennità suppletiva di clientela

Anzitutto, per comprendere cosa stabiliscono gli AEC agenti sul calcolo dell’indennità suppletiva di clientela del FIRR, si deve individuare il criterio di maturazione provvigioni previsto nel contratto (o applicato di fatto dall’azienda).

Solitamente i criteri di maturazione provvigioni sono due:

  • il criterio del “fatturato” (quando le provvigioni maturano sulla base delle fatture emesse dalla mandante al cliente)
  • il criterio dell’ “incassato” (quando le provvigioni maturano sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda da parte dei clienti)

(se hai dei dubbi che le provvigioni possano ancora essere pagate sull’incassato” ti rimando al mio post Provvigioni sul fatturato o incassato: la mandante può scegliere?)

Fatta questa verifica, analizziamo cosa prevedono esattamente i due principali accordi economici agenti per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela e del FIRR.

Per AEC Commercio 2009

Indennità suppletiva di clientela

L’art. 13 dell’AEC Commercio 2009 (e successive modifiche) prevede al punto II (Indennità suppletiva di clientela):

Se il contratto si scioglie ad iniziativa della mandante …. l’Agente … sarà corrisposta …. una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto …. anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto“.

Cosa significa questa precisazione?

Significa  che l’indennità suppletiva di clientela è dovuta (solo) sulle somme maturate prima della data di cessazione del rapporto, anche se non ancora pagate.

Se il criterio di maturazione provvigioni utilizzato dall’azienda è quello del “fatturato”, dovranno essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base delle fatture emesse fino alla data di cessazione del rapporto.

Invece, se l’azienda utilizza il criterio di maturazione provvigioni dell’ “incassato”, dovranno invece essere considerate tutte le provvigioni maturate sulla base degli incassi ricevuti dall’azienda fino alla data di cessazione del rapporto.

Ciò a prescindere dal fatto che tali provvigioni siano anche già state “pagate” all’agente. Ciò che rileva è che siano anche solo maturate prima della data di cessazione del contratto.

Non dovranno quindi essere considerate ai fini del calcolo dell’indennità suppletiva di clientela le provvigioni che matureranno (eventualmente) dopo la data di cessazione del rapporto, vale a dire le provvigioni maturate su fatture emesse dall’azienda dopo la data di cessazione (se il criterio è il “fatturato”) ovvero le provvigioni maturate su eventuali incassi ricevuti dopo la data di cessazione (se il criterio è l'”incassato”).

FIRR

Stessa cosa vale sostanzialmente per il FIRR.

L’art. 13, parte I AEC Commercio (Indennità di risoluzione del rapporto) prevede che:

All’atto della cessazione del rapporto spetta all’agente …. una indennità calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa…”

Riguardo al FIRR rispetto alla indennità suppletiva di clientela la norma parla non solo di “maturate” ma anche “liquidate”: si potrebbe discutere se per “liquidate” si intenda materialmente “pagate” o “conteggiate”, sicuramente però anche in questo caso è da escludere che sia da calcolare  sulle provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto.

Per AEC Industria 2014

Anche l’AEC Industria 2014 segue il criterio dell’AEC Commercio che avete letto sopra.

In particolare:

Indennità suppletiva di clientela

In base all’art. 10, parte II) AEC Industria (Indennità suppletiva di clientela):

All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia … sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente … un’indennità suppletiva di clientela da calcolarsi sull’ammontare delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque maturate dall’agente fino alla data di cessazione del rapporto…”

Anche in questo caso, come potete vedere, l’AEC Industria prevede che il conteggio vada fatto sulle provvigioni maturate solo fino alla data di cessazione del rapporto e non su quelle successive

FIRR

Riguardo al FIRR, nella parte descrittiva del FIRR (art. 10 – parte I) (Indennità di risoluzione rapporto (FIRR)) l’AEC Industria 2014 non specifica nulla.

Tuttavia, all’inizio dell’art. 10, al comme 3, AEC Industria vi è una previsione generale per tutte le indennità disciplinate dall’AEC (FIRR, Indennità suppletiva di clientela e Indennità meritocratica) che prevede che tali indennità saranno computate “su tutte le somme …. percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché su tutte le somme per le quali al momento della cessazione del rapporto sia sorto il diritto al pagamento … anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte”

Per il FIRR dunque vale la stessa regola e dunque esso andrà potrà essere calcolato solo sulle provvigioni per cui sia sorto il diritto al pagamento al momento (e quindi non oltre) della cessazione del rapporto.

Se sei un’azienda alle prese con i conteggi delle indennità di fine rapporto e hai dei dubbi sul conteggio, clicca qui per vedere i nostri servizi e cosa possiamo fare per aiutarti

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

P.S. Ti segnalo di seguito anche dei post specifici sulle indennità di fine rapporto con altre particolarità che potrebbero interessarti:

Calcolo delle indennità di fine rapporto agenti: attenzione ai contratti di vecchia data!

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F.I.R.R. Enasarco: quello che le aziende non sanno

 

 

 

Tempo di lettura: 4 minuti

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Parliamo di agenti industria e della possibilità di far bloccare il pagamento del FIRR.

Agenti Industria

Se sei una mandante iscritta a Confindustria o Confapi o applichi l’Accordo Economico Collettivo settore Industria o Piccola e Media Industria hai infatti un vantaggio rispetto al FIRR, perchè a certe condizioni puoi chiedere che l’Enasarco blocchi il pagamento all’agente e puoi ottenere la restituzione di quanto versato.

Vediamo come

Agenti Industria e blocco della liquidazione del FIRR da parte dell’Enasarco

Chi sono le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far bloccare il FIRR

Le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far valere il blocco del FIRR sono quelle:

  • che sono iscritte a Confindustria o Confapi
  • o che nel contratto di agenzia richiamano espressamente l’Accordo Economico Collettivo “settore Industria” (o settore “Piccola e Media Industria”)
  • oppure che nel contratto di agenzia richiamano per “data” uno dei seguenti Accordi Economici Collettivi:

16.12.1979, 16.11.1988, 20.3.2002, 30.7.2014 (per l’Industria)

25.7.1989 (o 1.7.1989), 20.3.2002, 17.9.2014 (0 1.9.2014) (per a Piccola e Media Industria)

  • o che nel contratto di agenzia genericamente dicono che si applica l’Accordo Economico Collettivo senza altra specificazione, ma operano nel settore industriale

Se ricorre una di queste ipotesi, la Mandante avrà già di norma comunicato anche all’Enasarco che applica l’Accordo Economico dell’Industria (o della Piccola e Media Industria).

Mi è però capitato il caso di una Mandante che all’Enasarco aveva comunicato che applicava l’AEC del settore Commercio anche se nel suo contratto di agenzia aveva richiamato l’AEC 25.7.1989, che, come si è visto sopra, è invece la data di stipula dell’AEC settore Industria.

In questo caso, per potersi avvalere della facoltà di far bloccare il FIRR, la mandante dovrà comunicare una rettifica all’Enasarco facendo cambiare l’AEC di riferimento (nel caso che avevo seguito, la rettifica è stata fatta “in corsa” cioè era già stata comunicata la cessazione senza potersi avvalere di questa facoltà e subito dopo è stata inviata una mail pec all’Enasarco spiegando la situazione e chiedendo di bloccare la liquidazione. Richiesta che l’Enasarco ha accolto).

In quali casi la Mandante può bloccare il pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco

Per poter chiedere di bloccare il pagamento del FIRR, il contratto di agenzia deve anzitutto cessare con un recesso per giusta causa da parte della mandante per almeno uno dei seguenti motivi:

  • ritenzione indebita di somme
  • violazione dell’obbligo di non concorrenza (per gli agenti plurimandatari) o dell’obbligo di monomandato (per gli agenti monomandatari)

Quindi, in caso di recesso per giusta causa dettato da altri motivi (ad esempio: mancato superamento dei minimi di vendita), la mandante non ha la facoltà di far bloccare il FIRR

E neppure avrebbe facoltà di far bloccare il FIRR se viene a scoprire una di questa cause dopo che il rapporto è cessato per altri motivi (magari per dimissioni dell’agente).

Come fa la Mandante a far bloccare il pagamento del FIRR

Nel momento in cui la mandante (con Agenti Industria e quindi registrata all’Enasarco come mandante che applica l’AEC Industria o Piccola e Media Industria) fa la procedura di chiusura del mandato sul portale Enasarco, l’Enasarco propone le seguenti motivazioni:

  • normale risoluzione del rapporto
  • per ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente
  • concorrenza sleale (per gli agenti plurimandatari)
  • violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta (per gli agenti monomandatari)
  • per decesso dell’agente

Per bloccare il FIRR, la mandante deve “flaggare” quale delle ipotesi in grassetto è stata la causa del recesso.

L’Enasarco quindi completa la procedura di chiusura ma sospende il pagamento del FIRR.

La stessa cosa succede se l’agente gioca d’anticipo e prova a comunicare lui, prima della mandante, la chiusura del mandato per farsi liquidare il FIRR.

L’Enasarco, ricevuta la richiesta di chiusura e liquidazione FIRR da parte dell’agente, manda una comunicazione alla mandante per chiedere di confermare che si tratti di una normale risoluzione o se invece il rapporto è cessato per altra causa, riproponendo una delle motivazioni sopra indicate.

La mandante quindi potrà ancora rispondere alla comunicazione e far sapere il reale motivo della cessazione, in modo che l’Enasarco sospenda il pagamento.

Cosa succede dopo che l’Enasarco ha bloccato il FIRR

Il “blocco” del FIRR ancora non significa che l’Enasarco procederà a restituirlo automaticamente alla mandante.

Una volta che l’Enasarco sospende il pagamento del FIRR, a quel punto manda poco dopo una comunicazione alla mandante e all’agente chiedendo di “provare”, entro un certo termine (di regola 30 giorni), di chi sia la titolarità effettiva del FIRR in modo da pagarlo al soggetto che ne ha diritto.

Per l’Enasarco, la prova è data da:

  • un accordo transattivo tra le parti con il quale l’agente dichiari che il FIRR è da restituire alla mandante
  • un verbale di conciliazione sindacale, giudiziale, o davanti all’Ispettorato del Lavoro in cui le parti abbiano stabilito a chi vada pagato il FIRR
  • una sentenza passata in giudicato

Se il contenzioso è ancora pendente, l’Enasarco chiede di inviare entro lo stesso termine copia del ricorso in Tribunale o della domanda di avvio della procedura di conciliazione. In tal caso il FIRR rimarrà sospeso fino alla definizione del contenzioso.

In mancanza di questa documentazione, l’Enasarco a quel punto non potrà sospendere oltre il pagamento del FIRR e lo pagherà all’agente.

Di conseguenza risulta chiaro che non basta per la mandante comunicare un recesso per giusta causa motivato da una delle cause sopra indicate, ma dovrà anche seguire una causa o un tentativo di conciliazione.

Facilmente la causa sarà portata avanti dall’agente, ma in caso contrario se la mandante volesse continuare a tenere bloccato il FIRR dovrà avviarla lei.

Naturalmente in quest’ultima ipotesi andrà valutata attentamente la convenienza o meno di instaurare una causa in Tribunale direttamente da parte della mandante, in base all’ammontare delle cifre in gioco e alle probabilità di ottenere vittoria.

Quando l’Enasarco restituisce il FIRR alla Mandante

Dopo aver chiesto di bloccare il pagamento del FIRR e seguito le istruzioni per mantenerlo bloccato, l’Enasarco restituisce l’importo alla mandante nei seguenti casi:

  • se la mandante fa una transazione con l’agente (firmata solo tra di loro o in sede “protetta”, sindacale, giudiziale o davanti all’Ispettorato del Lavoro) in cui l’agente riconosce che il FIRR va restituito alla mandante
  • in caso di sentenza passata in giudicato con cui il Giudice riconosce che il contratto di agenzia è cessato per uno dei motivi per cui  il FIRR era stato bloccato (ritenzione indebita di somme o violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato)

E’ compito della mandante inviare all’Enasarco tale documentazione e chiedere che il FIRR le venga riconosciuto

A quel punto, se è tutto a posto, l’Enasarco potrà rimborsare il FIRR in denaro, o, più facilmente, riconoscerlo alla mandante sottoforma di credito contributivo.

In questo caso, in occasione della compilazione della prima distinta successiva all’invio della documentazione, la mandante troverà in calce alla distinta l’indicazione del credito contributivo che potrà essere utilizzato per pagare i contributi trimestrali fino a concorrenza del credito.

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Buon lavoro!