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Agente di commercio lavoratore autonomo o impresa?

agente di commercio lavoratore autonomo o impresaLa differenza non è solo “filosofica”, ma ha anche delle conseguenze di natura legale (e fiscale).

Il 14 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 81 del 22 maggio 2017, altrimenti nota come Jobs Act “Autonomi”, perchè il Capo I della legge è dedicato alle “nuove” tutele introdotte per i lavoratori autonomi.

Al comma I dell’art. 1 della legge, è disciplinato l’ambito di applicazione, che precisa, tra le altre cose, che la legge non si applica ai “piccoli imprenditori”.

Il Jobs Act “autonomi” 2017 non si applica ai “piccoli imprenditori”

I “piccoli imprenditori” in sostanza, pur avendo partita IVA e lavorando “autonomamente”, svolgono un’attività “commerciale” o per meglio dire “di impresa” e non meramente d’opera o intellettuale.

Detta così la distinzione non è certo agevole, ma c’ è un modo semplice per arrivarci: basta verificare se quella “partita IVA” è anche iscritta alla Camera di Commercio.

Se lo è, si tratta di una  “ditta individuale”, cioè di un imprenditore a tutti gli effetti (piccolo o meno a questo punto non ha importanza).

Il che lo esclude (o così dovrebbe, salvo forzature nell’interpretazione delle norme) dall’ambito di applicazione della nuova normativa.

Non però per questo è destinato ad avere meno tutele.

L’esclusione infatti dalla norma dipende in gran parte dal fatto che l’imprenditore individuale gode già di alcune tutele, che ora sono estese ai lavoratori autonomi.

Fatta questa premessa, veniamo al caso dell’agente di commercio.

L’agente di commercio individuale è pacificamente iscritto alla Camera di Commercio (per gli altri requisiti che devi verificare prima di assegnare un mandato di agenzia puoi vedere qui).

Egli è quindi una ditta individuale ed in quanto tale un (piccolo) imprenditore.

Dal punto di vista fiscale, il suo reddito ordinario è un reddito “di impresa” (e non di “lavoro autonomo”), che va dichiarato “per competenza” (e non “per cassa”, sebbene la prassi per lo più invalsa sia quella comunque di dichiarare le provvigioni effettivamente incassate e non solo potenzialmente maturate), salvo solo per le indennità di fine rapporto dove invece il trattamento è quello tipico del lavoratore autonomo (possibilità di tassazione separata e ritenuta d’acconto 20% al pagamento).

Agente di commercio lavoratore autonomo o impresa? Impresa!

In quanto tale, esula dall’ambito di applicazione della nuova normativa.

Come detto, però, considerare l’agente di commercio lavoratore autonomo o impresa non riduce necessariamente le tutele dell’agente.

Vediamo i 9 punti principali della nuova normativa sulle possibili differenze tra l’agente di commercio lavoratore autonomo o impresa.

1. Nullità delle clausole che prevedono la facoltà per il committente di variare unilateralmente il contratto

Tali clausole, anche se non ci fosse la nuova legge n. 81/2017, sarebbero nulle comunque, non solo per i lavoratori autonomi.

Il contratto ha forza di legge tra le parti e quindi può essere variato solo con il consenso delle parti stesse.

Una clausola, in qualunque contratto, ivi compreso quello di agenzia, che prevedesse la facoltà di una delle parti di modificare il contratto a propria discrezione, sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto.

Unica eccezione, relativamente al contratto di agenzia, riguarda l’ipotesi in cui il contratto sia disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi (Settore Industria o Settore Commercio), che attribuiscono al Preponente la facoltà di variare unilateralmente provvigioni, clienti, zona e prodotti, ma a condizioni e limiti ben precisi.

Già qualora il contratto di agenzia fosse disciplinato solo dal codice civile, tale facoltà non sarebbe concessa.

2. Nullità delle clausole che consentono al committente di recedere senza congruo preavviso

Per gli agenti di commercio il problema non si pone: il codice civile  (art. 1750 c.c.) prevede dei termini di preavviso minimi inderogabili in base all’anzianità di servizio, di regola aumentati dagli Accordi Economici Collettivi

3. Nullità delle clausole che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni

Anche in questo caso, per l’agente di commercio è il codice civile che stabilisce i termini massimi di pagamento delle provvigioni, in applicazione della direttiva CE sugli agenti di commercio.

In particolare, le provvigioni non possono essere pagate oltre 30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui sono maturate

4. Attribuzione alle professioni organizzate in albi o collegi di eseguire taluni atti pubblici che verranno determinati

L’agente di commercio, quand’anche fosse considerato lavoratore autonomo e non imprenditore, non rientra comunque tra le attività organizzate in albi o collegi (l'”albo” degli Agenti di Commercio è stato definitivamente soppresso) e quindi tale disposizione non lo avrebbe riguardato comunque

5. Ampliamento delle prestazioni di maternità o malattia

Riguardo la maternità, l’agente di commercio è tenuto ad iscriversi sia all’INPS sia all’Enasarco. Entrambi riconoscono alla lavoratrice madre un trattamento in caso di maternità (5 mesi di indennità di maternità  l’INPS e un “assegno” e un “contributo una tantum” per figlio, l’Enasarco)

Riguardo la malattia, rimane un punto debole per gli agenti di commercio. L’Enasarco però prevede una polizza apposita (alimentata con il fondo FIRR) per far fronte ad eventi di malattia e infortunio.

6. Possibilità di ottenere decreto ingiuntivo sulla base delle scritture contabili

In quanto “imprenditore”, per l’agente era già consentito.

7. Interessi di mora ex D. Lgs 231/01 in caso di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento delle provvigioni, il D.lgs 231/02 è già applicabile

8. Possibilità di dedurre dal reddito integralmente le spese di formazione e i premi dell’assicurazione contro i ritardati pagamenti

Gli agenti di commercio, rispetto ai “consulenti” o ai “liberi professionisti” godevano e godono già di un regime particolarmente ampio riguardo la deducibilità dei costi inerenti l’esercizio dell’attività.

L’unico aspetto forse “di vantaggio” dei lavoratori autonomi rispetto all’agente di commercio, riguarda il fatto che le spese sostenute dal committente per l’esecuzione dell’incarico per i lavoratori autonomi non costituiscono compenso in natura.

Diversamente, a rigore, poichè l’agente di commercio dovrebbe sostenere in proprio i costi, qualora venissero sostenuti dal preponente ma fossero di competenza dell’agente, dovrebbero costituire per quest’ultimo compenso in natura.

9. Riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i co.co.co. (che siano consentiti dal Jobs Act)

Si tratta di una indennità riconosciuta dal Jobs Act “autonomi” solo ai co.co.co. e non anche ai consulenti con P.IVA. Quindi nessuna discriminazione rispetto agli agenti di commercio.

Se vuoi saperne di più sulle conseguenze di considerare il tuo agente di commercio lavoratore autonomo o impresa, puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Che fare in caso (ahimè) di morte dell’agente di commercio?

morte dell'agente di commercioAnzitutto, se l’agente muore, il contratto di agenzia si interrompe automaticamente.

Per legge,  poi, gli eredi hanno diritto alle indennità di fine rapporto.

Visto che il rapporto si interrompe, l’azienda deve comunicare entro 30 giorni l’interruzione del rapporto all’Enasarco.

Va precisato che quanto detto sopra riguarda solo il caso in cui l’evento capita all’agente individuale.

Se invece muore il socio di una società agente, nulla di quanto sopra accade: il rapporto non si interrompe e non sono dovute le indennità agli eredi del socio.

Questo nemmeno nel caso in cui fosse il legale rappresentante o socio illimitatamente responsabile della società agente (come nel caso della s.n.c. o di una s.a.s.).

Le società infatti per definizione sopravvivono alla morte dei propri soci o del legale rappresentante.

Quindi, in caso di morte del socio o del legale rappresentante, il contratto di agenzia proseguirà e potrà estinguersi solo per iniziativa di una delle due parti.

La morte dell’agente di commercio riguarda l’ipotesi degli agenti individuali, e non dei soci o dei legali rappresentanti

Ma torniamo al caso della morte dell’agente di commercio individuale.

Eventuali provvigioni non ancora pagate andranno pagate agli eredi, dopo che questi abbiano fatto pervenire idonea documentazione attestante la loro qualifica di eredi.

Attenzione che in presenza di eredi minori di età, l’azienda non è autorizzata a liquidare le somme direttamente al genitore sopravvissuto ma la liquidazione dovrebbe essere fatta, per la quota che compete ai minori, previa acquisizione di autorizzazione all’incasso richiesta dal tutore al giudice tutelare.

In caso di eredi minori, ricorda che prima di pagare qualsiasi somma, il giudice tutelare deve avere dato l’autorizzazione

Riguardo al F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) accantonato dall’azienda all’Enasarco, la richiesta da parte degli eredi potrà essere fatta solo in via cartacea compilando un apposito modulo (Mod. 7006 – Comunicazione decesso agente e richiesta di liquidazione F.I.R.R. agli eredi. Se vuoi dare una mano ai parenti del tuo agente defunto, puoi scaricargli il modulo dal sito dell’Enasarco direttamente da qui)

La domanda deve comprendere il nominativo di tutti gli eredi, e può essere presentata anche da uno solo di essi, purché munito di apposita delega da parte degli altri.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti indicati nel modulo, ricordando che, in caso di figli minori, dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare alla riscossione della quota parte spettante al minore.

La parte di FIRR non ancora accantonata all’Enasarco, invece, andrà pagata agli eredi, insieme alle altre voci di indennità di fine rapporto, seguendo lo stesso iter delle provvigioni.

Per ulteriori informazioni, puoi contattarci, cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

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Acconto provvigioni agenti: si fa presto a parlarne ma… come gestire i conguagli?

acconto provvigioni agentiQuando il rapporto è all’inizio o la maturazione delle provvigioni va troppo per le lunghe, anche alla tua azienda sarà capitato di mettersi d’accordo con l’agente per riconoscergli delle somme anche prima (o persino a prescindere) dell’effettiva maturazione delle provvigioni).

Generalmente tutto passa come “acconto provvigioni agenti“.

Ma cosa succede se poi l’agente non matura le provvigioni per gli acconti provvigionali che ha ricevuto?

Riaddebiti le provvigioni “negative” all’agente? E come lo fai?

La problematica che ho più frequentemente riscontrato è quella dell’azienda che riconosce continui acconti provvigionali, conguagliandoli senza una cadenza fissa o magari solo a fine anno, sui quali calcola (o non calcola mai) il contributo Enasarco, a prescindere dal fatto che le provvigioni siano effettivamente maturate o meno.

Il rischio per l’azienda, alla fine, è di aver riconosciuto molte più somme di quante provvigioni l’agente abbia effettivamente maturato e di non sapere più come fare a recuperarle. E se recuperate, come sistemare l’Enasarco.

Per capire come sia meglio muoversi, anzitutto è meglio chiarire quale sia l’ipotesi di cui sto parlando.

Acconto provvigioni agenti: Possibilità

Esistono infatti diversi modi per riconoscere all’agente somme in anticipo o a prescindere dalla maturazione delle provvigioni:

  • FISSI PROVVIGIONALI: all’agente viene riconosciuta una somma fissa mensile OLTRE alle provvigioni che maturerà.
    Esempio 1: Fisso provvigionale 100. Provvigioni maturate dall’agente 300. Somma complessiva da pagare: 400.
    Esempio 2: Fisso provvigionale 100. Provvigioni maturate dall’agente 0. Somma da pagare: 100
  • MINIMI GARANTITI: all’agente viene riconosciuta la differenza tra una certa soglia e le provvigioni maturate se inferiori.
    Esempio 1: minimo garantito 500. Provvigioni maturate 300. Differenza da riconoscere all’agente: 200.
    Esempio 2: minimo garantito 500. Provvigioni maturate 600: Nessuna differenza da riconoscere all’agente
  • ANTICIPAZIONI / ACCONTI PROVVIGIONALI: all’agente viene riconosciuta una anticipazione provvigionale per un certo importo, con riserva di conguaglio.

I primi due casi (Fissi Provvigionali e Minimi Garantiti) non danno luogo a particolari problemi “operativi”, se non quelli legati al fatto che debbano trattarsi di trattamenti TEMPORANEI, specie riguardo il Minimo Garantito, perchè vanno ad incidere sul “rischio di impresa” dell’agente – eliminandolo. La durata del Fisso Provvigionale potrebbe anche essere mantenuta per tutto il rapporto a condizione che il Fisso sia significativamente inferiore alle provvigioni solitamente maturate dall’agente (ne parlo meglio e faccio degli esempi in questo post: Provvigioni: 5 modi per calcolarle).

Il trattamento più delicato da gestire riguarda invece il riconoscimento degli “acconti provvigionali” ed è questo il caso che interessa.

Anzitutto, se vengono riconosciute somme “a prescindere” dal fatto che le provvigioni siano già maturate, solitamente utilizzo la parola “anticipazione” provvigionale, anzichè quella di “acconto”. La preferisco: anticipazione mi dà l’idea di qualcosa di “anticipato” per l’appunto, dato a credito, e quindi potenzialmente soggetto ad essere conguagliato.

Dopo di che verifico quali sono gli accordi delle parti e in particolare se l’anticipazione provvigionale è soggetta a conguaglio sia che si tratti di conguaglio negativo (a sfavore dell’agente) sia che si tratti di conguaglio positivo (a favore dell’agente).

Spesso infatti le aziende il conguaglio lo fanno solo se è positivo per l’agente, e quindi lasciano come definitivamente acquisito l’acconto provvigionale per la parte che l’agente non ha maturato.

Se, in caso di conguaglio negativo, l’acconto non viene recuperato, la mandante potrebbe correre il rischio di vedersi eccepito che si tratti di un minimo garantito più che di un’anticipazione: di fatto, lasciandogli l’acconto per la parte non maturata, l’azienda sta riconoscendo all’agente un importo minimo, meno del quale l’agente può stare tranquillo che non andrà.

Gli acconti provvigionali negativi non conguagliati possono diventare contestazione di minimo garantito

Questa è una ipotesi da maneggiare con cura, specie se l’agente matura sistematicamente meno provvigioni degli acconti ricevuti, perchè di fatto il trattamento si traduce nel riconoscere all’agente sempre lo stesso importo con le problematiche del caso sopra richiamate (eliminazione del rischio di impresa per l’agente)

Il conguaglio andrebbe effettuato sia che sia positivo sia che sia negativo.

Come?

Anzitutto attribuendo una cadenza precisa, che non dovrebbe essere superiore al trimestre.

Perchè?

Non solo per una ragione di controllo dell’andamento dell’anticipazione, ma anche per una ragione di tipo previdenziale.

Se correttamente gestita l’anticipazione, infatti, su di essa non andrebbe calcolato il contributo Enasarco, ma solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

E poichè il termine di pagamento dei contributi Enasarco è trimestrale, ecco che è opportuno che i conteggi di dare e avere vengano fatti OGNI TRIMESTRE, in modo da poter conteggiare le provvigioni effettivamente maturate e quindi procedere non solo agli eventuali conguagli ma anche a calcolare il contributo Enasarco solo su di esse.

Conguaglia trimestralmente gli acconti provvigionali! 

La questione naturalmente non crea problemi se le provvigioni effettivamente maturate sono superiori all’anticipazione: in tal caso, se anche l’Enasarco fosse stato conteggiato sull’anticipazione, non vi sarebbe necessità di effettuare alcun recupero perchè le provvigioni totali sono superiori e quindi si tratterà di conteggiare poi l’Enasarco sulla differenza tra le provvigioni effettivamente maturate e gli acconti già pagati.

Il problema si pone invece se le provvigioni effettivamente maturate sono inferiori agli acconti.

Acconto provvigioni agenti ed Enasarco

E’ in questa ipotesi che risulta più chiara la complicazione dell’Enasarco, perchè se l’Enasarco viene calcolato di volta in volta sulle anticipazioni, l’azienda si ritroverà alla fine del trimestre ad aver trattenuto all’agente un importo superiore a quello che gli avrebbe trattenuto se avesse calcolato l’Enasarco solo sulle provvigioni effettivamente maturate.

E’ vero che l’Enasarco richiede il contributo su tutte le somme pagate all’agente, e quindi potenzialmente anche sugli acconti. Ma allo stesso tempo se l’acconto viene meno e con esso il relativo contributo, l’azienda ha poi comunque diritto di ottenerne la restituzione. Se il tutto viene fatto all’interno del trimestre si può procedere a versare direttamente il contributo effettivamente dovuto senza dover poi formulare richieste poi di rimborso piuttosto antipatiche.

Acconto provvigioni agenti ed Enasarco: Che fare?

Il suggerimento dunque è di non conteggiare l’Enasarco sulle fatture pagate all’agente a titolo di anticipazione, ma con l’avvertenza di procedere poi come segue:

  1. alla fine del trimestre si procede con il conteggio delle provvigioni effettivamente maturate per verificare eventuali conguagli
  2. se il conguaglio è negativo a carico dell’agente, l’agente dovrà anzitutto emettere nota di credito per stornare le fatture di acconto ricevute
  3. l’agente dovrà quindi poi emettere una fattura che riporti l’importo delle provvigioni effettivamente maturate. Se non avesse maturato nulla, non dovrà emettere alcuna fattura, ma solo, quindi, le note di credito.

Questa modalità determina tre effetti:

  • l’Enasarco potrà essere calcolato direttamente sulla fattura che riporta l’ammontare delle provvigioni effettivamente maturate (o non calcolato affatto se non vi è alcuna fattura per provvigioni maturate)
  • L’azienda sarà in possesso di un riconoscimento di debito da parte dell’agente, costituito dalla differenza tra le note di credito emesse dall’agente stesso e la fattura delle provvigioni
  • L’Enasarco, specie se l’agente non ha maturato nessuna provvigione, è meno invogliato a richiedere il contributo sulle anticipazioni perchè verifica che l’agente, con l’emissione della nota di credito, ha dichiarato di non averne diritto

Se anche poi, sia pure sia fortemente sconsigliato, l’azienda non provveda a recuperare anche finanziariamente la differenza sul primo pagamento successivo dovuto all’agente, quantomeno alla fine sarà facilitata nel conteggio di quanto l’agente deve restituire all’azienda (pari alla differenza tra le note di credito emesse e le fatture per le provvigioni effettivamente maturate). In più l’agente non potrà contestare l’importo avendo egli stesso emesso note di credito in favore dell’azienda.

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Avv. Angela Tassinari

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Procacciatore d’affari o agente di commercio: che differenza c’è? Quali conseguenze ci sono per l’azienda che tratta un procacciatore come un agente?

procacciatore d'affari o agente di commercioLa questione si pone perchè i due soggetti sono quasi parenti: tutti e due promuovono le vendite e tutti e due vengono pagati a provvigione (anche il trattamento fiscale è uguale).

La differenza è che il rapporto con il procacciatore è “episodico” e “occasionale“, mentre quello con l’agente è “stabile” e “continuativo“. Punto.

Elementi che fanno il paio con il fatto che il procacciatore se vuole vende e se non vuole non vende senza che l’azienda possa rimproverargli nulla, mentre l’agente è obbligato a vendere.

Tuttavia, spesso la tentazione di optare per il procacciamento è forte: sul procacciatore non si calcolano i contributi Enasarco e non valgono una serie di diritti tipici dell’agente, tra i quali quello alle indennità di fine rapporto se il rapporto cessa per iniziativa dell’azienda.

In più, l’azienda pensa siano giustificazioni valide il fatto che:

  • la persona è giovane, non è sicura se vuole fare l’agente, vuole solo provare
  • prima di fare il contratto di agenzia vogliamo vedere come va
  • non ha ancora passato l’esame/non ha ancora i requisiti
  • è lui che non vuole essere preso come agente
  • non sappiamo quanti affari ci porterà
  • se lo iscrivo all’Enasarco e non va bene lo devo disiscrivere subito dopo …

e via di seguito…

Elementi quali: episodicità e saltuarietà, o, al contrario, continuità, stabilità,  periodicità nel pagamento delle provvigioni, liquidazione delle provvigioni a fronte di una serie indistinta di ordini, importo complessivo annuo superiore a certe soglie, non sono quasi mai valutati.

L’idea che si possa “scegliere” il tipo di contratto a prescindere da quello che poi il “procacciatore” farà concretamente è molto radicata.

Non è cosi. Non basta chiamare il contratto come di “procacciatore” perchè lo sia veramente. Ciò che conta è sempre come il rapporto si svolge concretamente.

Procacciatore d’affari o agente di commercio: Non conta il “nome” del contratto, ma cosa fa in concreto! 

Spesso le aziende pensano invece di poter utilizzare una delle motivazioni che ho descritto sopra, per giustificare perchè non hanno concluso direttamente un contratto di agenzia.

Le motivazioni più ricorrenti sono che l’agente “non aveva i requisiti” o “doveva ancora fare il corso”.

Se non li ha come faccio a fargli il contratto di agenzia?”  – spesso sento dire – “Non posso che fargli il contratto di procacciatore!”

Se non ha i requisiti l’alternativa non è trovare un altro vestito che possa andare bene nel frattempo per fargli fare la stessa cosa che farebbe se fosse agente, ma quella di non farlo proprio lavorare (prima di nominare un agente, comunque, queste sono le cose che vanno verificate).

Anche la questione della “prova” è un “falso” problema: nel contratto di agenzia si può prevedere un periodo di prova durante il quale ciascuna delle parti può interrompere liberamente il rapporto, e così si risolve il problema.

Naturalmente ragioni commerciali e ragioni giuridiche/fiscali/previdenziali non sempre vanno di pari passo, ma almeno è bene sapere prima:

  1. quanto può costare la scelta, tra procacciatore d’affari o agente di commercio, qualora qualcosa andasse storto, avendo optato per un contratto da procacciatore
  2. quali sono gli elementi che, se viene l’Enasarco in azienda, non lasciano scampo al verbale (e che poi vengono confermati anche in Cassazione)

1. La questione dei costi richiede una analisi caso per caso e di cui possiamo occuparci (puoi avere maggiori informazioni di quello che facciamo qui, ma possiamo dire in generale che, come accennato, il procacciatore non va iscritto all’Enasarco e non gli si applica tutta la normativa (Direttiva CE sugli agenti, codice civile, Accordi Economici Collettivi) sugli agenti di commercio.

Se quindi, malauguratamente, il procacciatore non è un procacciatore ma un agente:

  • l’Enasarco può richiedere tutti i contributi non versati, il versamento del FIRR (talvolta con un ragionamento un po “forzato” se l’azienda non è iscritta a nessuna associazione di categoria), applicare le sanzioni. Al riguardo, è discutibile che al procacciatore possa poi essere trattenuta la quota di contributi che sarebbero stati a suo carico se fosse stato inquadrato come agente sin dall’inizio, considerato che la responsabilità “giuridica” ricade sull’azienda e non sul procacciatore al quale dunque non può essere imputata la scelta di non versare i contributi (l’ha detto anche la Cassazione nel 2009, con la sentenza n. 6448).
  • il procacciatore-agente (di solito alla fine del rapporto) può far causa a sua volta impugnando il contratto e richiedendo il pagamento delle indennità di fine rapporto (se il rapporto è cessato su iniziativa dell’azienda), il preavviso previsto dagli A.E.C., eventuali provvigioni indirette su affari conclusi nella zona dell'”agente” (zona, che, se nulla è specificato in contratto, si intende in esclusiva).

2. Quali sono a questo punto gli indizi che non lasciano scampo, tra procacciatore d’affari o agente di commercio, specie in caso di ispezione?

Ecco i 2 principali indizi che messi insieme tagliano la testa al toro:

  • fatture provvigionali concepite dalle parti per la remunerazione di una serie indeterminata di affari (dicitura “classica”: “provvigioni I trimestre” o “provvigioni su ordini procacciati mese di …”
  • cadenza periodica del pagamento (mensile o trimestrale)

Bastano 2 indizi per capire se è procacciatore d’affari o agente di commercio

Ai quali poi si aggiungono ulteriori elementi, frequentemente rilevati quali:

  • contratto con durata pluriennale predeterminata (esempio: durata “3 anni”) o preavviso per la disdetta
  • predeterminazione del compenso, anzichè determinazione di volta in volta
  • fissi mensili
  • rimborsi spese

Si tratta di elementi che, come è intuibile, sono in contrasto con quel carattere episodico e occasionale che la giurisprudenza richiede debba caratterizzare l’operato del procacciatore e quindi fanno “traghettare” poi il rapporto nell’ambito dell’agenzia.

Se, nonostante i rischi, l’azienda ritiene comunque di stipulare un contratto di procacciamento, dovrà (dovrebbe) evitare il più possibile che dall’analisi del rapporto possano risultare elementi sopra descritti e quindi:

  • niente pagamento periodico e su un numero indistinto di ordini, ma pagamenti di volta in volta con specifica indicazione in fattura del cliente procurato
  • niente fissi
  • niente minimi di vendita
  • niente preavviso in caso di cessazione
  • possibilmente evitare di predeterminare la percentuale provvigionale ma pattuirla di volta in volta
  • in caso di ordini “frequenti”, rimanere comunque all”interno di una soglia che si suggerisce essere inferiore a euro 5.000,00 (non è una soglia prevista dalla legge, ma era quella, vigente un tempo, alla quale veniva ricollegata la prestazione occasionale, e tende quindi ad essere considerata ancora tale), evitando comunque pagamenti periodici

Si ricorda che l’Enasarco ha 5 anni di tempo per richiedere gli arretrati, che possono arrivare a 10 se l’agente fa la denuncia .

L’agente ha a sua volta 5 anni di tempo per chiedere eventuali differenze provvigionali e 1 anno dalla cessazione del rapporto per richiedere le indennità.

Per ulteriori informazioni sul tema “procacciatore d’affari o agente di commercio”, puoi contattarci, cliccando qui

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