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Massimali e Minimali Enasarco 2019: disponibili gli importi rivalutati.

Massimali e Minimali Enasarco 2019L’Enasarco ha reso noti gli importi rivalutati dei Massimali e Minimali Enasarco 2019 per le persone fisiche e società di persone:

MASSIMALE provvigionale 2019

  • per gli agenti plurimandatari: passa da Euro 25.275,00 a Euro 25.554,00
  • per gli agenti monomandatari: passa da Euro Euro 37.913,00 a Euro 38.331,00

Si ricorda che l’aliquota 2019 è del 16,50% complessiva, pari a 8,25% a testa

MINIMALE provvigionale 2019

  • per gli agenti plurimandatari passa da Euro 423,00 a Euro 428,00 (Euro 107,00 a trimestre)
  • per gli agenti monomandatari è fermo a Euro 846,00 a Euro 856,00 (Euro 214 a trimestre)

Invariate le aliquote per gli agenti società di capitali

Per una panoramica completa ti rimando al post Contributi Enasarco 2019 che ho aggiornato!

Per ogni dubbio o questione Enasarco, siamo a disposizione della tua azienda. Clicca qui per sapere di più su cosa possiamo fare per te

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Contributi Enasarco 2019

Logo Fondazione Enasarco

Contributi Enasarco 2019: scattano le nuove aliquote per gli agenti persone fisiche e società di persone.

Le modifiche si applicano sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2019.

Si riepilogano di seguito i nuovi contributi Enasarco 2019 e quelli rimasti invariati:

1) Contributi Enasarco 2019 per Agenti PERSONE FISICHE e SOCIETA’ DI PERSONE

ALIQUOTA:

  • 16,50% complessiva (da 16,00%), pari a 8,25% a testa

MASSIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari: Euro 25.554,00 (già rivaluto)
  • per gi agenti monomandatari è ancora di Euro 38.331,00 (già rivaluto)

Si ricorda a titolo di promemoria che l’aliquota continuerà a crescere fino al 2020.

Se riconosci acconti e anticipazioni provvigionali, puoi trovare qui informazioni su come gestire correttamente il versamento dei contributi

MINIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari è fermo a Euro 428,00 (già rivalutato)
  • per gli agenti monomandatari è fermo a  Euro 856,00 (già rivalutato)

Si ricorda per comodità che il minimale è frazionabile per trimestre. Conseguentemente, in caso di inizio o cessazione del contratto di agenzia  in corso d’anno, il minimale è dovuto per quota in base ai trimestri lavorati.

Inoltre, l’obbligo di versare il minimale scatta alla maturazione della provvigione. Fino a quando l’agente non matura provvigione, il versamento del minimale rimane sospeso. Non appena l’agente matura provvigioni, scatta l’obbligo del versamento con eventuale recupero dei trimestri precedenti in cui non erano maturate provvigioni.

Infine, l’obbligo di pagamento del minimale per la parte che eccede l’aliquota a carico dell’agente (8,25% nel 2019), rimane a carico della mandante. L’eventuale maggior versamento verrà automaticamente recuperato, sia nei confronti dell’Enasarco, sia nei rapporti interni con l’agente, non appena l’agente maturi provvigioni che consentano di calcolare un contributo superiore alla soglia del minimale, purchè ciò si verifichi nello stesso anno. Qualora il conteggio del contributo continuasse a rimanere al di sotto del minimale, l’obbligo di pagare l’integrazione rimarrà definitivamente a carico della mandante, che non sarà legittimata dunque a recuperarlo nei confronti dell’agente nemmeno negli anni successivi.

2) Contributi Enasarco 2019 per Agenti SOCIETA’ di CAPITALI

ALIQUOTA fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni) di provvigioni (invariata)

  • dal 2016 è del 4,00% complessiva di cui 3,00% a carico Preponente e 1,00% a carico agente

ATTENZIONE

i nuovi parametri troveranno applicazione dal versamento in scadenza il 20 maggio 2019

(per il versamento in scadenza il 20 febbraio 2019 relativo al quarto trimestre 2018 continuano a valere i precedenti parametri)

P.S. Se vuoi avere sottocchio e sottomano tutte le scadenze di quest’anno, vai al Nuovo Planner 2019 per le Case Mandanti

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia, fusioni e incorporazioni societarie…. Se sei una Casa Mandante con una rete di agenti e devi gestire un passaggio di azienda, devi ricordarti dell’Enasarco!

trasferimento d'azienda e contratti di agenziaEcco come funziona per non incorrere in sanzioni per ritardata o mancata iscrizione degli agenti nella nuova azienda.

Dal punto di vista del diritto civile, diciamo che di regola i contratti di agenzia “passano” da una azienda all’altra senza interruzione. Quindi non c’è bisogno che i contratti di agenzia vengano fatti cessare.

Anche l’Enasarco segue questa regola e quindi, in caso di trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia, consente il passaggio della posizione contributiva dell’agente da una azienda all’altra senza nessuna interruzione.

In particolare, secondo le istruzioni contenute nel sito internet dell’Enasarco, in caso di fusioni, fusioni per incorporazione, cessioni o conferimenti d’azienda o ramo d’azienda e fattispecie giuridiche similari, nelle quali i contratti di agenzia vengono trasferiti, è necessario comunicare l’evento alla Fondazione Enasarco, inviando una comunicazione a testo libero da cui risulti:

a) la fattispecie giuridica intervenuta (se cessione d’azienda, fusione, ecc.)

b) dati anagrafici e fiscali delle ditte coinvolte

c) eventuale assunzione da parte della ditta cessionaria di debiti e crediti della cedente

d) copia dell’atto notarile che ha regolato l’operazione, anche soltanto della parte in cui si evidenzino le notizie richieste alle lettere a) e c) su indicate.

e) elenco aggiornato degli agenti che transitano da un’azienda all’altra o eventuale data di cessazione (può essere utilizzata copia dell’ultima distinta).

Tale documentazione dovrà poi essere inviata in forma cartacea alla sede dell’Enasarco presso l’apposito ufficio, oppure inviata via fax.

In pratica, inviando la documentazione richiesta, l’Enasarco procederà al passaggio degli agenti in capo alla nuova società, senza quindi necessità di procedere alla loro cessazione e nuova iscrizione da parte rispettivamente della vecchia e della nuova società.

Conseguentemente, il FIRR già accantonato dall’azienda precedente non verrà liquidato ma “transiterà” sulla posizione dell’agente in capo alla nuova mandante e verrà riconosciuto direttamente alla fine del rapporto con la nuova mandante.

Trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia: in caso di passaggio della posizione contributiva da una azienda all’altra, il FIRR non viene liquidato

Talvolta, peraltro, in presenza di trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia, le due società preferiscono cessare i contratti di agenzia con la vecchia mandante e stipulare ex novo i contratti con la nuova mandante.

Si tratta di una scelta possibile, considerato che gli agenti di commercio non sono lavoratori dipendenti (per i quali invece c’è una norma apposta che prevede l’obbligo del passaggio) e quindi le parti sono un po’ più libere di decidere cosa fare.

Spesso tale scelta viene effettuata per consentire all’agente la riscossione del FIRR accantonato dalla vecchia mandante fino a quel momento, o perchè la nuova azienda preferisce chiudere con il passato e far liquidare le indennità di fine rapporto da parte della vecchia mandante.

In tal caso, la cessazione dei rapporti andrà trattata in via ordinaria e dunque con comunicazione all’Enasarco di chiusura del mandato di agenzia da parte della vecchia mandante e comunicazione di conferimento di nuovo mandato da parte della nuova, nel consueto termine di 30 giorni (sul tema di come e quando chiudere la posizione Enasarco può trovare ulteriori indicazioni nel mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla) .

Ti devi poi ricordare, se sei la nuova azienda che subentra, di verificare se sei una mandante già iscritta all’Enasarco oppure devi fare la procedura di iscrizione! Affinchè l’Enasarco possa infatti far transitare le posizioni o comunque qualora tu debba iscrivere ex novo gli agenti, devi a tua volta essere già iscritta all’Enasarco e possedere il tuo numero di posizione ditta.

Se la nuova mandante a cui l’azienda viene trasferita non è ancora iscritta all’Enasarco, deve prima aprire la propria posizione facendo la procedura di iscrizione alla Fondazione e la registrazione ai servizi on line

Mi sono capitati poi casi particolare da gestire, come l’ipotesi di cessione di ramo d’azienda in cui gli agenti rimanevano sia agenti della vecchia sia agenti della nuova mandante…. In tal caso, poichè gli agenti continuavano a mantenere aperta anche la posizione Enasarco con la vecchia azienda, è stata studiata ad hoc la modalità più opportuna per gestire il passaggio sia sotto il profilo dei contratti sia Enasarco.

Se sei alle prese con un trasferimento di azienda e contratti di agenzia e vuoi valutare come meglio gestire il passaggio, dalla due diligence agli adempimento Enasarco, possiamo offrirti l’assistenza necessaria. Scopri cosa possiamo fare per te cliccando qui.

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

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ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

FIRR Enasarco: la mandante può ottenerne la restituzione dall’Enasarco dopo la cessazione del rapporto prima che venga pagato all’agente?

FIRR EnasarcoFacciamo un passo indietro.

Le imprese che sono iscritte ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) o che hanno previsto nel contratto di agenzia che sia disciplinato dall’Accordo Economico Collettivo, sono tenute a calcolare e versare ogni anno all’Enasarco, nel mese di marzo, una somma in favore dei propri agenti chiamata F.I.R.R. (ovvero: Fondo Indennità di Fine Rapporto) (il F.I.R.R. quindi non è sempre da versare all’Enasarco ma solo se ricorre uno di questi presupposti!).

Il FIRR è una delle tre componenti dell’indennità di fine rapporto disciplinate dagli Accordi Economici Collettivi settore Commercio e settore Industria. Le altre due componenti sono costituite dall’indennità suppletiva di clientela e dall’indennità meritocratica.

La somma di queste tre componenti – FIRR Enasarco, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – costituisce l’indennità di fine rapporto complessiva dovuta in base agli Accordi Economici Collettivi, che “scatta” al momento della cessazione del rapporto (senza entrare nel merito della complessa questione del rapporto tra l’indennità dell’A.E.C. e quella del codice civile)

Ciascuna di queste tre componenti viene però riconosciuta sulla base di diversi presupposti.

La differenza principale tra il FIRR, da una parte, e l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, dall’altra parte, e che il FIRR è di regola dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, mentre l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica sono dovute solo se il contratto si interrompe per un fatto imputabile alla casa mandante (o perchè questa comunica un recesso ordinario, o perchè l’agente interrompe il contratto per giusta causa)

 Veniamo ora alla domanda: una volta versato il FIRR all’Enasarco, la mandante ha la possibilità di riaverlo indietro dopo la cessazione del rapporto con l’agente?

La risposta è: dipende….

Di regola no, ma c’è un’eccezione 

FIRR Enasarco: di regola è dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, salvo un’eccezione

In particolare, se ricorrono alcune condizioni, la mandante potrebbe ottenerne la restituzione. Vediamo quali:

Prima condizione

La mandante deve essere iscritta a Confindustria o alla Confapi oppure il contratto è sottoposto all’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Industria Piccola e Media Industria

E’ una condizione determinante: se la mandante applica l’A.E.C. settore Commercio anzichè quello del settore Industria il discorso non si può fare.

Seconda condizione

Il contratto di agenzia deve cessare a seguito di comunicazione di recesso per giusta causa della mandante tassativamente per uno dei seguenti motivi:

violazione dell’obbligo di non concorrenza (o di monomandato) dell’agente

trattenimento indebito di somme  da parte dell’agente

Terza condizione

La mandante deve vincere la causa (iniziata da lei o dall’agente) che accerti che il rapporto è effettivamente cessato per i motivi contestati dalla mandante, oppure deve concludere una transazione con l’agente nella quale l’agente autorizza l’Enasarco a restituire il FIRR alla mandante.

Da un punto operativo poi funziona così.

Quando la mandante procede a comunicare on line la cessazione del rapporto all’Enasarco (entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Per sapere esattamente da quando partono i 30 giorni vai al mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla), nel corso della procedura di cessazione l’Enasarco chiede che venga specificato se l’interruzione è stata “ordinaria”, oppure se il rapporto è cessato per una delle cause sopra indicate.

La mandante, se intende “bloccare” il pagamento del FIRR Enasarco, deve flaggare la causa per la quale ha comunicato il recesso per giusta causa.

A quel punto l’Enasarco, dopo qualche tempo, per sapere cosa fare del FIRR che è stato bloccato (se ridarlo alla mandante o pagarlo all’agente) invierà alla mandante una comunicazione con la quale le chiede di confermare che è iniziata una causa o un tentativo di conciliazione e che in mancanza di ciò, dopo un certo tempo pagherà il FIRR all’agente.

Se la mandante è in grado di dimostrare che è pendente una causa o una procedura per tentativo di conciliazione, l’Enasarco manterrà sospeso il pagamento fino all’esito della causa o del tentativo di conciliazione.

Se la causa o la conciliazione si concluderanno a favore della mandante, la stessa dovrà poi comunicarlo all’Enasarco che provvederà a restituirle il FIRR versato negli anni (e nelle pratiche da noi seguite lo fa davvero!)

Se la tua azienda si trova in questa situazione e hai bisogno di assistenza, puoi contattarci cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

 

 

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Calcolo contributi Enasarco per competenza o per cassa, ovvero: su cosa si calcolano i contributi Enasarco?

Calcolo contributi Enasarco per competenzaSulle provvigioni, naturalmente (ma non solo, per la verità, anche sui premi, rimborsi spese, compensi aggiuntivi, indennità di incasso ecc.), ma … quali provvigioni? Quelle maturate, quelle maturabili, quelle pagate, quelle fatturate …?

Le opzioni apparentemente sono tante.

In realtà per l’Enasarco basta una sola condizione: le provvigioni sono quelle “maturate”.

Cosa si intende allora per provvigioni “maturate”?

Anzitutto per “maturate” si intende il criterio prescelto dalle parti nel contratto di agenzia.

Per provvigioni “maturate” si intende il criterio prescelto dalle parti nel contratto di agenzia

Il tuo contratto prevede il pagamento delle provvigioni sul “fatturato” o sull'”incassato”? (Se hai dubbi che l’azienda possa ancora scegliere uno dei due criteri potrai trovare conforto in questo post).

Se nel contratto è previsto che le provvigioni maturino sul fatturato, sarà a quel momento che dovrai fare riferimento.

Se invece nel contratto è previsto che le provvigioni maturino sull’incassato, sarà quelle che dovrai considerare.

Individuato quale dei due criteri, ancora non è tutto.

L’Enasarco infatti precisa: provvigioni maturate “anche se non ancora pagate“.

Per l’Enasarco vanno considerate le provvigioni maturate “anche se non ancora pagate”

Questo significa che per l’Enasarco è totalmente irrilevante:

  • che l’agente non abbia emesso fattura
  • che la mandante abbia o non abbia ancora pagato le provvigioni
  • che la mandante paghi per prassi (e non potrebbe) le provvigioni del trimestre 6 mesi dopo

Sostanzialmente quindi la mandante deve fare il conteggio delle provvigioni e del relativo contributo “a prescindere“.

L’Enasarco è molto chiaro in questo e se vuoi verificarlo direttamente, lo ribadisce qui

In sostanza, quindi, l’Enasarco utilizza il criterio di calcolo contributi Enasarco per competenza, e non quello per “cassa” rispetto all’effettivo pagamento delle provvigioni.

Calcolo contributi Enasarco per competenza: questa è la scelta corretta

Questo pone anche un tema importante con riferimento al riconoscimento degli acconti o anticipi provvigionali: in questo caso, quando e come si calcola il contributo Enasarco? Situazione delicata, ne ho parlato approfonditamente in questo post che ti consiglio di non perdere!

Se hai dubbi sul calcolo dei contributi Enasarco, possiamo offrirti assistenza, ci puoi contattare cliccando qui.

Nel frattempo, come sempre, ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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provvigioni maturate dopo cessazione mandatoProvvigioni maturate dopo cessazione mandato: come fare con l’Enasarco? Sono dovuti i contributi e fino a quando?

Capita che dopo la cessazione del contratto di agenzia, l’agente debba ancora percepire provvigioni.

Questo succede soprattutto quando il contratto prevede che le provvigioni maturino sull’incassato.

Anzitutto, se come Mandante ti trovi in una situazione come questa, ti suggerisco di leggere questo post che spiega come comportarsi per la comunicazione di cessazione del mandato all’Enasarco in presenza di provvigioni ancora da pagare all’agente.

Una volta che hai correttamente comunicato la cessazione del contratto di agenzia all’Enasarco, cosa devi fare riguardo il pagamento dei contributi sulle provvigioni maturate dopo cessazione mandato?

Anzitutto, quando sarà il tempo di compilare la prima distinta on line per il calcolo dei contributi da versare successiva alla comunicazione di cessazione del mandato, ti accorgerai che il nominativo dell’agente cessato compare ancora nella distinta, sotto la voce “agenti cessati”.

In questo caso, l’Enasarco ti da la possibilità di compilare normalmente la distinta, indicando per l’agente cessato le provvigioni che sono maturate nel periodo a cui si riferisce la distinta, ed il sistema calcolerà in automatico il contributo dovuto l’eventuale raggiungimento del massimale (se si tratta di agente persona fisica o società di persona).

Questo si verificherà ancora per qualche distinta successiva.

Dopo un po’ di tempo, tuttavia, il nominativo dell’agente cessato “scompare” dalla distinta ordinaria on line.

Cosa fare se il nominativo scompare e l’agente continua a maturare provvigioni?

A questo punto bisogna distinguere a seconda che il mandato cessato riguardi un agente ditta individuale o società di persone (s.n.c. o s.a.s.) oppure un agente società di capitali (come le s.r.l.)

1. Agente ditta individuale o società di persone

La prima cosa da ricordare è che:

in caso di provvigioni maturate dopo cessazione mandato, i contributi non ripartono ogni anno da zero

Quindi, se hai un agente cessato nel 2017 al quale nel 2018 devi ancora pagare provvigioni, non è detto che tu debba ancora pagare i contributi solo per il fatto che si tratta dell’anno dopo.

Devi infatti andare a vedere se il massimale dell’anno di cessazione (non il massimale dell’anno in cui le provvigioni sono maturate) è già stato raggiunto o meno.

Se il massimale dell’anno di cessazione è già stato raggiunto, non dovrai più versare contributi anche se l’agente continua a maturare provvigioni

Se invece il massimale dell’anno di cessazione non è stato ancora raggiunto, allora dovrai calcolare e versare il contributo “a mano”, o meglio, dovrai farlo attraverso la compilazione della distinta “non ordinaria” G14.

La distinta non ordinaria G14 è una distinta che trovi sempre nell’area riservata del sito internet Enasarco ma che, diversamente da quella ordinaria, prevede l’inserimento manuale di tutti i dati, compreso il conteggio del contributo.

E’ quindi importante che verifichi prima se il contributo è dovuto secondo il massimale dell’anno di cessazione, perchè il sistema prenderà per buono tutto quello che inserirai senza segnalarti nulla (non ti avviserà cioè se il massimale è stato raggiunto).

Una volta che hai appurato che il contributo è ancora dovuto perchè il massimale dell’anno di cessazione non è stato raggiunto, quale aliquota devi considerare per il calcolo del contributo?

Dovendo fare riferimento all’anno di cessazione, l’aliquota da considerare è anch’essa quella dell’anno di cessazione, non quella dell’anno in cui le provvigioni maturano, anche quindi se nel frattempo è cambiata

A questo punto hai tutti i dati che ti servono per compilare a mano la distinta non ordinaria G14 ovvero:

  • data di cessazione (es. 30.10.2017)
  • trimestre effettivo in cui sono maturate le provvigioni (es.: I trimestre 2018)
  • massimale anno 2017
  • aliquota anno 2017
  • contributi già versati nell’anno 2017
  • provvigioni fino a concorrenza del massimale 2017
  • contributo da versare con la distinta G14

2. Agente società di capitali (s.r.l. o S.p.A.)

Nel caso di Agente società di capitali è un po più semplice solo perchè non c’è il massimale e dunque sai già che su tutte le provvigioni che andrai a pagare all’agente dopo la data di cessazione del contratto, dovrai sempre versare qualcosa.

La cosa che devi ricordare però è la stessa che ho indicato sopra:

poichè devi fare riferimento all’anno di cessazione, dovrai calcolare i contributi da versare in base all’aliquota che era in vigore nell’anno di cessazione

Come puoi capire, è importante indicare nella distinta G14 la data di cessazione, perchè è solo indicando questo dato che l’Enasarco potrà poi verificare se i parametri di riferimenti che hai utilizzato sono corretti e soprattutto che non si tratti di un semplice versamento tardivo.

Infatti, anche se devi indicare il trimestre di maturazione, il fatto che tu indichi anche la data di cessazione farà si che l’Enasarco capisca che si tratta di contributi su provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto e non di contributi che ti sei dimenticato di versare!

 *  *  *

Hai dubbi dubbi sulla compilazione della distinta G14 e su come comportarti su provvigioni maturate dopo cessazione mandato? Possiamo aiutarti, se sei interessato puoi contattarci cliccando qui

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

 

 

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Contributi Enasarco 2019

Logo Fondazione Enasarco

Contributi Enasarco 2018: scattano le nuove aliquote per gli agenti persone fisiche e società di persone.

Le modifiche si applicano sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2018.

Si riepilogano di seguito i nuovi contributi Enasarco 2018 e quelli rimasti invariati:

1) Contributi Enasarco 2018 per Agenti PERSONE FISICHE e SOCIETA’ DI PERSONE

ALIQUOTA:

  • 16% complessiva (da 15,55%), pari a 8,00% a testa

MASSIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari è ancora di Euro 25.000,00 
  • per gi agenti monomandatari è ancora di Euro 37.500,00

Entrambi i massimali sono soggetti a rivalutazione ISTAT se risulterà positiva (negli ultimi anni per via della deflazione non si è proceduto a nessun incremento). Al momento l’indice non è ancora stato definito.

Si ricorda a titolo di promemoria che l’aliquota continuerà a crescere fino al 2020.

Se riconosci acconti e anticipazioni provvigionali, puoi trovare qui informazioni su come gestire correttamente il versamento dei contributi

MINIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari è fermo a Euro 418,00
  • per gli agenti monomandatari è fermo a  Euro 836,00

Anche i minimali sono soggetti a rivalutazione ISTAT se risulterà positiva

Si ricorda per comodità che il minimale è frazionabile per trimestre. Conseguentemente, in caso di inizio o cessazione del contratto di agenzia  in corso d’anno, il minimale è dovuto per quota in base ai trimestri lavorati.

Inoltre, l’obbligo di versare il minimale scatta alla maturazione della provvigione. Fino a quando l’agente non matura provvigione, il versamento del minimale rimane sospeso. Non appena l’agente matura provvigioni, scatta l’obbligo del versamento con eventuale recupero dei trimestri precedenti in cui non erano maturate provvigioni.

Infine, l’obbligo di pagamento del minimale per la parte che eccede l’aliquota a carico dell’agente (8% nel 2018), rimane a carico della mandante. L’eventuale maggior versamento verrà automaticamente recuperato, sia nei confronti dell’Enasarco, sia nei rapporti interni con l’agente, non appena l’agente maturi provvigioni che consentano di calcolare un contributo superiore alla soglia del minimale, purchè ciò si verifichi nello stesso anno. Qualora il conteggio del contributo continuasse a rimanere al di sotto del minimale, l’obbligo di pagare l’integrazione rimarrà definitivamente a carico della mandante, che non sarà legittimata dunque a recuperarlo nei confronti dell’agente nemmeno negli anni successivi.

2) Contributi Enasarco 2018 per Agenti SOCIETA’ di CAPITALI

ALIQUOTA fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni) di provvigioni

  • dal 2016 è del 4,00% complessiva di cui 3,00% a carico Preponente e 1,00% a carico agente

ATTENZIONE

i nuovi parametri troveranno applicazione dal versamento in scadenza il 20 maggio 2018

(per il versamento in scadenza il 20 febbraio 2018 relativo al quarto trimestre 2017 continuano a valere i precedenti parametri)

 Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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contratto di agenzia e periodo di provaContratto di agenzia e periodo di prova: è possibile “provare” l’agente?

La risposta è affermativa, ma a certe condizioni.

Anzitutto bisogna fare una distinzione.

Bisogna cioè distinguere tra la “prassi” di alcune aziende di provare l’agente a vario titolo prima di stipulare il contratto di agenzia e la prova inserita invece nel contratto di agenzia.

Il primo tipo di “prova” generalmente viene effettuato inquadrando il “futuro” agente come procacciatore, segnalatore, consulente, prestatore d’opera occasionale ecc.

Questo tipo di prova, tuttavia, nove volte su dieci non è corretto.

Contratto di agenzia e periodo di prova: attenzione alla prova prima del contratto

E ciò per un semplice motivo: se l’agente sta già di fatto facendo l’agente senza un contratto di agenzia c’è qualcosa che non va.

Al riguardo non mi stancherò mai di ricordare una cosa: non è il tipo di contratto utilizzato che determina se il rapporto è di procacciamento, segnalazione, agenzia ecc., ma è il modo con cui viene svolto in concreto il rapporto che determina quale sia il tipo di contratto giusto da applicare.

Di conseguenza, se il modo con si svolge il rapporto presenta le caratteristiche proprie di un certo tipo di contratto, questo contratto prevale su quello diverso che hanno utilizzato le parti.

Il modo con cui si svolge in concreto un rapporto prevale sul tipo di contratto usato dalle parti

Poichè ogni contratto ha le proprie caratteristiche, non è giuridicamente ammesso che si possano fare contratti di tipo diverso a parità di caratteristiche.

Se dunque, per “provare” l’agente prima di fargli il contratto di agenzia, lo nomino come procacciatore, facendogli fare nella sostanza le stesse cose che farebbe se avesse un contratto di agenzia, il contratto di procacciamento non è valido.

Sulla questione della differenza tra procacciatore e agente e sulle conseguenze di utilizzare un contratto non corretto ti suggerisco di leggere questo post.

La “prova” dell’agente prima di stipulare il contratto di agenzia, tuttavia, non è l’unica modalità possibile per conoscere e valutare le capacità dell’agente.

Ve n’è un’altra decisamente meno rischiosa.

Anche se la legge non ne parla, la Cassazione ha ritenuto che sia lecito e possibile inserire all’interno del contratto di agenzia una specifica clausola che preveda un “patto di prova ” per il periodo iniziale del contratto (Cass. civ. Sez. lavoro, 22/01/1991, n. 544).

Anche gli Accordi Economici Collettivi ne fanno un rapido accenno, implicitamente ritenendo compatibile contratto di agenzia e periodo di prova, quando parlano dei contratti a tempo determinato (A.E.C.  settore Industria 2014 art. 4 e A.E.C. settore Commercio 2009 art. 2)

In particolare, è possibile prevedere sia nel contratto di agenzia a tempo indeterminato sia in quello a tempo determinato un periodo durante il quale le parti possono liberamente conoscersi e valutarsi ed interrompere il rapporto senza necessità di riconoscere il preavviso (o di riconoscere le provvigioni mancanti fino alla scadenza, in caso di contratto a tempo determinato).

E’ vero che durante il patto di prova il contratto di agenzia è tale a tutti gli effetti, e dunque ne andrà regolarmente comunicato l’inizio e la cessazione all’Enasarco, così come dovranno essere versati i relativi contributi.

Tuttavia l’onere contributivo è onere del tutto contenuto se paragonato ai rischi della “prova” effettuata al fuori dal contratto.

Ora che ti ho convinto che provare l’agente prima di fargli il contratto è inutilmente rischioso, non ti resta che conoscere le semplici regole sulla forma, validità e durata del patto di prova.  

*  *  *

Per qualsiasi dubbio o se ti riconosci in una delle situazioni rischiose che ti ho descritto, clicca qui per sapere cosa possiamo fare per te!
Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

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Certificazione versamenti EnasarcoCertificazione versamenti Enasarco: quali obblighi sussistono in capo alla mandante?

Come è noto la mandante provvede trimestralmente a trattenere dalle provvigioni degli agenti (o a integrare in base al minimale) una certa quota da versare all’Enasarco.

Inoltre, con cadenza annuale, le aziende provvedono a versare all’Enasarco anche il F.I.R.R. (a proposito… riguardo al versamento del F.I.R.R., sicuro di sapere tutto? clicca qui per scoprirlo)

La domanda che spesso mi pongono le aziende è se siano obbligate a rilasciare una certificazione che attesti il versamento di tali ritenute e di tali importi.

Certificazione Versamenti Enasarco: la Mandante è obbligata?

In passato, tale previsione era specificata nel Regolamento Enasarco (era contenuta nell’art. 7, comma6, del Regolamento rimasto in vigore fino al 2012).

Nell’attuale Regolamento (2012), tale incombente non è più previsto.

Tuttavia, gli Accordi Economici Collettivi settore Commercio 2009 e settore Industria 2014 prevedono tuttora l’invio all’agente entro il 30 aprile di ogni anno, di certificazione attestante l’ammontare dei versamenti effettuati al Fondo Previdenza e quelli accantonati presso il F.I.R.R. relativi all’anno precedente (cfr art. 15 A.E.C. Commercio 2009 e art. 16 A.E.C. Industria 2014).

Il Regolamento Enasarco non prevede più l’obbligo, ma esso è ancora previsto negli Accordi Economici Collettivi

Originariamente tale certificazione era indirizzata agli agenti persone fisiche e società di persone per quanto riguardava il versamento del contributo previdenziale e del F.I.R.R., mentre alle società di capitali era inviata per quanto riguarda il solo F.I.R.R..

Con l’introduzione di una ripartizione anche relativamente al contributo assistenziale in capo all’agente società di capitali, si ritiene opportuno integrare tale dichiarazione con l’indicazione anche dell’ammontare del contributo assistenziale versato con indicazione della quota a carico dell’agente.

Certificazione versamenti Enasarco sia riguardo riguardo al contributo di previdenza (agenti individuali e società di persone) sia al contributo di assistenza (agenti società di capitali)

Il mancato invio è privo di sanzione. Tuttavia se l’agente ne facesse richiesta ne avrebbe diritto. In ogni caso il riepilogo dei versamenti effettuati è sinonimo di “buongoverno” ed è quindi suggerito anche a prescindere da un obbligo legale in tal senso.

Considerato il termine indicato dagli A.E.C. (30 aprile), quindi oltre il termine sia dei versamenti del IV trimestre (20 febbraio) e del FIRR (30 marzo) ed il riferimento all'”anno precedente”, si ritiene poi che la dichiarazione debba riguardare i versamenti “per competenza” e quindi anche quelli relativi al IV trimestre e al FIRR ancorché effettuati nell’anno in corso alla data della certificazione.

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Avv. Angela Tassinari

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Trasferimento mandato di agenzia: cosa può fare la casa mandante?

trasferimento mandato di agenziaIl trasferimento del mandato di agenzia anzitutto è l’operazione mediante la quale l’agente “passa” il proprio contratto ad un altro agente, contratto che pertanto continua con la mandante senza subire interruzioni.

Questa operazione, sia che il contratto di agenzia lo preveda, sia che non lo preveda, in base al codice civile richiede sempre il consenso del preponente (art.  1406 c.c.).

La mandante, dunque, deve essere consapevole che, di fronte all’eventuale comunicazione del proprio agente di aver “ceduto” o “passato” il contratto ad un terzo, egli può opporre il proprio rifiuto, o possa acconsentirvi apponendo, magari, talune modifiche contrattuali.

Trasferimento mandato di agenzia: la mandante può non accettarlo

Da tener presente che anche quando l’agente comunica di essersi “trasformato” da ditta individuale a società, o di aver passato il contratto alla “propria società”, si è in presenza solitamente di “trasferimento mandato di agenzia” che quindi è regolata dalle regole di seguito descritte.

Capita, infatti, non del tutto raramente, che l’agente comunichi alla mandante la propria “trasformazione” da ditta individuale a società (di persone o capitali), oppure che da una certa data la società agente si chiamerà in un altro modo modificando la propria partita IVA (ed anzi, a rigore, il proprio Codice Fiscale, posto che la Partita IVA potrebbe variare anche solo per una variazione di sede e non necessariamente perché relativa ad un altro soggetto), oppure che subentrerà altro soggetto più o meno collegato al precedente.

Con questo modo di procedere, l’agente, più o meno consapevolmente circa il fatto che la mandante non sia affatto obbligato ad accettare, tende ad ottenere la continuità di rapporto tra il primo e secondo soggetto.

Tuttavia, dietro queste operazioni, si cela una vera e propria “cessione” del contratto di agenzia dall’agente originario ad un altro soggetto.

Infatti, la “trasformazione” dell’agente da ditta individuale a società spesso non è altro che la chiusura della ditta e l’apertura di una società, così come il cambio di denominazione seguito da variazione del Codice Fiscale, presuppone se non la cessazione del primo agente quantomeno comunque la nascita di un nuovo soggetto giuridico, anche se i soci e il legale rappresentante rimanessero gli stessi.

Si ha un trasferimento mandato di agenzia tutte le volte in cui l’agente cambia Codice Fiscale

La cessione del contratto, però, secondo il codice civile (artt. 1406 ss.), come deve essere autorizzata dal contraente ceduto, in questo caso cioè dalla mandante, che quindi, non è obbligato ad accettare la cessione, né a ritenere che tale cessione avvenga automaticamente.

Questa circostanza consente quindi alla mandante un vaglio riguardo non solo l’opportunità della cessione (se autorizzarla o meno) ma anche di poter intervenire, a fronte della propria autorizzazione, non limitandosi a sostituire il contratto con altro identico modificando solo l’intestazione, ma magari apportando modifiche appropriate al fatto che, anziché di un agente persona fisica, si avvii una collaborazione con una società (i cui soci o legale rappresentante potrebbero cambiare, questo poi sì, senza autorizzazione del preponente).

L’eventuale rifiuto della mandante alla cessione, potrebbe comportare, a certe condizioni, di poter persino considerare cessato il rapporto con l’agente originario che in tal caso perderebbe il diritto alle indennità.

Naturalmente, qualora il rapporto con l’agente in questione fosse particolarmente buono, difficilmente la mandante negherà il passaggio e il mantenimento dell’anzianità di servizio.

E’ tuttavia una situazione che appare bene conoscere anche per il seguente risvolto: a seconda degli accordi tra le parti il passaggio del contratto da un soggetto ad un altro può comportare continuità anche nei confronti dell’Enasarco, al pari di una normale cessione a terzi del contratto di agenzia.

Se la mandante consente la cessione, manterrà in capo al secondo agente l’anzianità di servizio maturata dall’inizio del primo contratto e posticiperà alla fine del nuovo contratto la liquidazione delle indennità di fine rapporto.

Anche l’Enasarco può essere interessato da questa operazione, poiché l’Ente consente  che, a fronte di una cessione del contratto, la posizione dell’agente cedente possa transitare sull’agente cessionario, ivi compreso il F.I.R.R. maturato.

L’Enasarco, infatti, con uno specifico modulo (al quale deve essere allegato l’accordo di cessione) ha elaborato una procedura mediante la quale è possibile “far transitare” la posizione dall’agente cedente all’agente cessionario. Utilizzando tale procedura, nonostante la “sostituzione” dell’agente, l’Enasarco non chiuderà la posizione con l’agente cedente ma la farà passare all’agente subentrato. Conseguentemente, ad esempio, non liquiderà il F.I.R.R. all’agente cedente, ma lo liquiderà direttamente all’agente cessionario una volta che si chiuderà il rapporto con quest’ultimo.

In caso di trasferimento del mandato di agenzia, l’Enasarco prevede una apposita modulistica per “spostare” il FIRR

Nella prassi, tuttavia, pur in presenza di consenso da parte del preponente alla cessione e alla continuità del rapporto con l’agente subentrante, è facile riscontrare la chiusura della (sola) posizione all’Enasarco dell’agente cedente con le modalità ordinarie (vedi Agente cessato) e l’iscrizione ex novo dell’agente subentrante. Così operando, l’Enasarco procederà a liquidare il F.I.R.R. al primo agente.

In tal caso però, buona norma vorrebbe che negli accordi tra le parti, specie in caso di prosecuzione del rapporto da un punto di vista civilistico, si desse atto di questo F.I.R.R. che è stato liquidato al primo agente, affinché, alla cessazione del rapporto con il nuovo agente, se ne tenga conto nel calcolo complessivo delle indennità, in particolare quella prevista dall’art. 1751 c.c., qualora le stesse fossero dovute.

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Avv. Angela Tassinari