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Enasarco 2023Aliquote Enasarco 2023: le aliquote Enasarco sono invariate rispetto all’anno 2022.

L’Enasarco ha però di recente aggiornato i valori dei massimali e minimali per agenti ditte individuali e società di persone.

Riepiloghiamo quindi quali sono i massimali e minimali Enasarco 2023 rivalutati applicabili a partire dal primo versamento del 20 maggio 2023.

 

 

Aliquote Enasarco 2023 per Agenti Ditte individuali e società di persone:

Le aliquote Enasarco 2021 e i massimali e minimali per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE

– per i plurimandatari è ancora di Euro 28.290,00 (da Euro 26.170) 

– per i monomandatari è ancora di Euro 42.435,00 (da Euro 39.255)

MINIMALE

– per i plurimandatario è Euro 476,00 (da Euro 440,00)

– per i monomandatari Euro 950,00 (da Euro 878,00)

 

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquote Enasarco 2023 per Agenti Società di capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2021 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquote Enasarco 2023 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

NB: Al momento dell’iscrizione del mandato all’Enasarco, se sussistono le condizioni, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”

 Non ha subito modifiche la previsione introdotta nel 2021 di aliquote ridotte in caso di conferimento di mandati a “GIOVANI AGENTI” avvenuto negli anni 2021 – 2022 e 2023, quindi:

ALIQUOTE:

11% per il primo anno di agevolazione (5,50% a testa)

9% per il secondo anno di agevolazione (4,50% a testa)

7% per il primo anno di agevolazione (3,50% a testa)

 

MASSIMALI:

gli stessi della contribuzione “ordinaria”

 

MINIMALI:

50% di quelli “ordinari” quindi

– per i plurimandatari: 238,00 annuo

– per i monomandatari: 475,00 annuo

 

Essendo il 2023 il terzo anno del periodo “agevolato”, si tratterà di tenere conto se nel 2021 il “giovane” agente abbia ricevuto mandati o meno. Se ha già ricevuto mandati, l’aliquota per tutti i nuovi mandanti nel 2023 sarà direttamente quella del 7% (prevista per il terzo anno) e l’agevolazione permarrà fino al  termine di quest’anno 2023 (cioè 3 anni dal primo incarico).

Se il primo mandato invece è stato conferito nel 2022, il nuovo mandato conferito nel 2023 partirà con l’aliquota del 9% (cioè quella prevista per il secondo anno) e l’agevolazione permarrà fino al 2024 (cioè 3 anni dal primo incarico).

Se, invece ancora, il primo mandato viene conferito direttamente nel 2023, partirà con l’aliquota del 11% (prevista per il primo anno) e l’agevolazione permarrà fino al 2025 (cioè 3 anni dal primo incarico).

Per usufruire di tali agevolazioni, in particolare, va ricordato che:

 

  • Cosa si intende per “Giovane Agente”:

–  agente ditta individuale (non società)

– che viene incaricato come agente per la prima volta (nel triennio) oppure che riceve un nuovo incarico di agenzia (nel triennio) dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto

– che abbia meno di 31 anni di età (quindi NON devono ancora aver compiuto 31 anni) al momento del conferimento di ciascuno degli incarichi interessati (poi, una volta conferito l’incarico, l’agevolazione permane anche se nel frattempo li compie)

  • Durata dell’agevolazione

– Tre anni dal primo incarico purchè conferito nel 2021, 2022 o 2023 (quindi la scadenza dei tre anni di agevolazione dipende dall’anno in cui il primo mandato vien conferito e può quindi anche scadere oltre il 2023. Ad esempio: primo incarico conferito nel 2022, scadenza agevolazione 2024)

– l’agevolazione si applica a tutti i mandati oltre al primo conferiti nel 2021, 2022 e 2023: la particolarità è che per questi ulteriori mandati l’aliquota dipenderà dall’anno “di ingresso” rispetto al periodo (esempio: primo incarico conferito nel 2021: aliquota 11%, secondo incarico conferito nel 2022: aliquota direttamente 9%)

la scadenza delle agevolazioni per tutti è alla fine del terzo anno dal primo incarico

L’Enasarco, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione anche un proprio documento con istruzioni e alcuni esempi, ma se avete dubbi o necessità di assistenza siamo a vostra disposizione.

Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

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Aliquote Enasarco 2021Aliquote Enasarco 2021: le aliquote Enasarco “ordinarie” così come massimali e minimali sono invariati rispetto all’anno 2020 (salvo solo la rivalutazione dell’importo dei massimali e minimali che l’Enasarco renderà nota a fine febbraio).

C’è però una importante novità dal 1.1.2021 che riguarda quelli che sono stati definiti “giovani agenti“, i quali, se rientrano nelle condizioni descritte di seguito, potranno godere di aliquote Enasarco ridotte e di minimali dimezzati.

Riepiloghiamo quindi quali sono i massimali e minimali Enasarco 2021 (primo versamento: 20 maggio 2021)

Aliquote Enasarco 2021 per Agenti Ditte individuali e società di persone

Le aliquote Enasarco 2021 e i massimali e minimali per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE

– per i plurimandatari è ancora di Euro 25.682,00 oltre rivalutazione

– per i monomandatari è ancora di Euro 38.523,00 oltre rivalutazione

MINIMALE

– per i plurimandatario è Euro 431,00 oltre rivalutazione

– per i monomandatari Euro 861,00 oltre rivalutazione

La rivalutazione sarà resa nota dall’Enasarco alla fine di febbraio.

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquote Enasarco 2021 per Agenti Società di capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2021 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquote Enasarco 2021 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

Sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2021 (primo versamento 20 maggio 2021) l’Enasarco ha introdotto importanti novità sul calcolo delle percentuali Enasarco in caso di conferimento di mandati a “giovani agenti”.

In particolare, in base al nuovo art. 5bis del Regolamento Enasarco, l’Enasarco ha previsto aliquote e minimali ridotti per tre anni.

Vediamo in che termini.

Cosa si intende per “giovani agenti”

Per “giovane agente” si intende:

–  agente ditta individuale (quindi non società nè di persone nè di capitali) con meno di 31 anni di età (quindi NON devono ancora aver compiuto 31 anni) al momento del conferimento di ciascuno degli incarichi interessati (poi, una volta conferito l’incarico, l’agevolazione permane anche se nel frattempo li compie)

– che riceve un mandato di agenzia per la prima volta

oppure:

– che riceve un nuovo mandato di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto

Come funziona l’agevolazione per i “giovani agenti”

Il primo incarico al “giovane agente” (o il nuovo incarico al’ “giovane agente” dopo l’ultimo di tre anni prima) deve essere conferito nel triennio 2021-2023

Una volta che il primo incarico (o il nuovo incarico alle condizioni specificate) viene conferito all’interno di questo triennio, l’agevolazione permane per i 3 anni successivi consecutivi (quindi può scadere anche dopo il 2023. Es: mandato conferito il 2022 – i 3 anni scadono nel 2024) e riguarda anche tutti i successivi mandati oltre al primo conferiti fino alla scadenza della durata dell’agevolazione (in questo caso le aliquote per i successivi mandati dipenderanno dall’anno – rispetto ai 3 successivi – in cui vengono conferiti)

Alla scadenza del terzo anno di agevolazione, le agevolazioni scadono per tutti i mandanti conferiti durante i tre anni.

Ammontare delle aliquote Enasarco ridotte

In caso di conferimento di mandato ad un “giovane agente” nel corso del triennio 2021-2023, alle condizioni sopra indicate, si applicano le seguenti aliquote Enasarco ridotte:

  • primo anno di durata dell’agevolazione: 11% (sempre al 50% quindi 5,50% a testa) (quindi a tutti i mandati conferiti in questo anno al “giovane agente” viene applicata la percentuale Enasarco del 11%)
  • secondo anno di durata dell’agevolazione: 9% (4,50% a testa) (questa percentuale Enasarco del secondo anno si applica ai mandati conferiti nel primo anno e a quelli successivi conferiti nel secondo anno, che partono quindi con questa aliquota)
  • terzo anno di durata dell’agevolazione: 7% (3,50% a testa) (questa percentuale Enasarco del terzo anno si applica ai mandati conferiti nel primo anno e a quelli successivi conferiti nel terzo anno, che partono quindi con questa aliquota)

L’importo dei massimali su cui calcolare le percentuali Enasarco ridotte rimane quello “ordinario” (cambia quindi solo l’aliquota).

NOTA BENE: Al momento dell’iscrizione del mandato, se sussistono le condizioni, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”. Non è chiaro se l’Enasarco preciserà anche l'”anno” dell’agevolazione (se primo, secondo o terzo) che sarebbe utile per poter sapere quale aliquota esattamente debba essere trattenuta in fattura

Ammontare minimale

In caso di conferimento di mandato ad un “giovane agente” nel corso del triennio 2021-2023, che abbia le condizioni sopra descritte, i minimali degli anni in cui vale l’agevolazione sono ridotti al 50%.

L’Enasarco, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione anche un proprio documento con istruzioni e alcuni esempi, ma se avete dubbi o necessità di assistenza siamo a vostra disposizione.

Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

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La scadenza del 20.5.2020 per il versamento dei contributi Enasarco del I trimestre 2020 a carico delle Case Mandanti potrà essere sospesa.

Contributi Enasarco I trimestreIn particolare, l’Enasarco sul proprio sito ha comunicato in data 16.4.2020 che il termine per il versamento dei contributi del primo trimestre 2020, in scadenza il 20.5.2020 può essere sospeso al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) per le imprese preponenti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta

2) per le imprese con ricavi superiori a 50 milioni la riduzione nei medesimi periodi deve essere di almeno il 50%

La compilazione della distinta andrà comunque fatta nei termini, ma il pagamento potrà essere effettuato:

– entro il 30 maggio 2020

oppure

– in 5 rate mensili a partire da giugno 2020 senza interessi e sanzioni

Sembra chiaro che il maggior vantaggio si potrà ricavare dalla dilazione in 5 rate sebbene potranno sovvrapporsi in parte con la scadenza del 20 agosto 2020.

La distinta per la compilazione sarà disponibile dal prossimo 30 aprile 2020 e conterrà le indicazioni per poter procedere alla sospensione del pagamento.

Un dubbio permane riguardo al tipo di contributo sospeso.

Nella nota infatti l’Enasarco fa riferimento ai contributi “previdenziali” che tecnicamente corrispondono solo ai contributi relativi agli agenti persone fisiche e società di persone.

I contributi relativi agli agenti società di capitali, infatti, sono definiti contributi “assistenziali”.

Per la verifica sulle nuove aliquote e massimali in vigore dal 1.1.2020 potete cliccare qui.

In una successiva nota del 17.4.2020, peraltro, l’Enasarco, nel precisare che tale sospensione deriva direttamente dall’applicazione dell’art. 18 D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Cura Italia”), riporta il contenuto del citato articolo che si riferisce espressamente a “contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”.

Di conseguenza, non dovrebbe esserci dubbio che la sospensione riguardi entrambe le tipologie di contributo.

Ad ogni modo, con la messa a disposizione della distinta dal 30 aprile 2020 che contiene le istruzioni per procedere alla sospensione, questo dubbio non potrà che essere automaticamente fugato.

Per qualsiasi necessità, rimaniamo a disposizione

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Parliamo di agenti industria e della possibilità di far bloccare il pagamento del FIRR.

Agenti Industria

Se sei una mandante iscritta a Confindustria o Confapi o applichi l’Accordo Economico Collettivo settore Industria o Piccola e Media Industria hai infatti un vantaggio rispetto al FIRR, perchè a certe condizioni puoi chiedere che l’Enasarco blocchi il pagamento all’agente e puoi ottenere la restituzione di quanto versato.

Vediamo come

Agenti Industria e blocco della liquidazione del FIRR da parte dell’Enasarco

Chi sono le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far bloccare il FIRR

Le Mandanti che hanno gli Agenti Industria e possono far valere il blocco del FIRR sono quelle:

  • che sono iscritte a Confindustria o Confapi
  • o che nel contratto di agenzia richiamano espressamente l’Accordo Economico Collettivo “settore Industria” (o settore “Piccola e Media Industria”)
  • oppure che nel contratto di agenzia richiamano per “data” uno dei seguenti Accordi Economici Collettivi:

16.12.1979, 16.11.1988, 20.3.2002, 30.7.2014 (per l’Industria)

25.7.1989 (o 1.7.1989), 20.3.2002, 17.9.2014 (0 1.9.2014) (per a Piccola e Media Industria)

  • o che nel contratto di agenzia genericamente dicono che si applica l’Accordo Economico Collettivo senza altra specificazione, ma operano nel settore industriale

Se ricorre una di queste ipotesi, la Mandante avrà già di norma comunicato anche all’Enasarco che applica l’Accordo Economico dell’Industria (o della Piccola e Media Industria).

Mi è però capitato il caso di una Mandante che all’Enasarco aveva comunicato che applicava l’AEC del settore Commercio anche se nel suo contratto di agenzia aveva richiamato l’AEC 25.7.1989, che, come si è visto sopra, è invece la data di stipula dell’AEC settore Industria.

In questo caso, per potersi avvalere della facoltà di far bloccare il FIRR, la mandante dovrà comunicare una rettifica all’Enasarco facendo cambiare l’AEC di riferimento (nel caso che avevo seguito, la rettifica è stata fatta “in corsa” cioè era già stata comunicata la cessazione senza potersi avvalere di questa facoltà e subito dopo è stata inviata una mail pec all’Enasarco spiegando la situazione e chiedendo di bloccare la liquidazione. Richiesta che l’Enasarco ha accolto).

In quali casi la Mandante può bloccare il pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco

Per poter chiedere di bloccare il pagamento del FIRR, il contratto di agenzia deve anzitutto cessare con un recesso per giusta causa da parte della mandante per almeno uno dei seguenti motivi:

  • ritenzione indebita di somme
  • violazione dell’obbligo di non concorrenza (per gli agenti plurimandatari) o dell’obbligo di monomandato (per gli agenti monomandatari)

Quindi, in caso di recesso per giusta causa dettato da altri motivi (ad esempio: mancato superamento dei minimi di vendita), la mandante non ha la facoltà di far bloccare il FIRR

E neppure avrebbe facoltà di far bloccare il FIRR se viene a scoprire una di questa cause dopo che il rapporto è cessato per altri motivi (magari per dimissioni dell’agente).

Come fa la Mandante a far bloccare il pagamento del FIRR

Nel momento in cui la mandante (con Agenti Industria e quindi registrata all’Enasarco come mandante che applica l’AEC Industria o Piccola e Media Industria) fa la procedura di chiusura del mandato sul portale Enasarco, l’Enasarco propone le seguenti motivazioni:

  • normale risoluzione del rapporto
  • per ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente
  • concorrenza sleale (per gli agenti plurimandatari)
  • violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta (per gli agenti monomandatari)
  • per decesso dell’agente

Per bloccare il FIRR, la mandante deve “flaggare” quale delle ipotesi in grassetto è stata la causa del recesso.

L’Enasarco quindi completa la procedura di chiusura ma sospende il pagamento del FIRR.

La stessa cosa succede se l’agente gioca d’anticipo e prova a comunicare lui, prima della mandante, la chiusura del mandato per farsi liquidare il FIRR.

L’Enasarco, ricevuta la richiesta di chiusura e liquidazione FIRR da parte dell’agente, manda una comunicazione alla mandante per chiedere di confermare che si tratti di una normale risoluzione o se invece il rapporto è cessato per altra causa, riproponendo una delle motivazioni sopra indicate.

La mandante quindi potrà ancora rispondere alla comunicazione e far sapere il reale motivo della cessazione, in modo che l’Enasarco sospenda il pagamento.

Cosa succede dopo che l’Enasarco ha bloccato il FIRR

Il “blocco” del FIRR ancora non significa che l’Enasarco procederà a restituirlo automaticamente alla mandante.

Una volta che l’Enasarco sospende il pagamento del FIRR, a quel punto manda poco dopo una comunicazione alla mandante e all’agente chiedendo di “provare”, entro un certo termine (di regola 30 giorni), di chi sia la titolarità effettiva del FIRR in modo da pagarlo al soggetto che ne ha diritto.

Per l’Enasarco, la prova è data da:

  • un accordo transattivo tra le parti con il quale l’agente dichiari che il FIRR è da restituire alla mandante
  • un verbale di conciliazione sindacale, giudiziale, o davanti all’Ispettorato del Lavoro in cui le parti abbiano stabilito a chi vada pagato il FIRR
  • una sentenza passata in giudicato

Se il contenzioso è ancora pendente, l’Enasarco chiede di inviare entro lo stesso termine copia del ricorso in Tribunale o della domanda di avvio della procedura di conciliazione. In tal caso il FIRR rimarrà sospeso fino alla definizione del contenzioso.

In mancanza di questa documentazione, l’Enasarco a quel punto non potrà sospendere oltre il pagamento del FIRR e lo pagherà all’agente.

Di conseguenza risulta chiaro che non basta per la mandante comunicare un recesso per giusta causa motivato da una delle cause sopra indicate, ma dovrà anche seguire una causa o un tentativo di conciliazione.

Facilmente la causa sarà portata avanti dall’agente, ma in caso contrario se la mandante volesse continuare a tenere bloccato il FIRR dovrà avviarla lei.

Naturalmente in quest’ultima ipotesi andrà valutata attentamente la convenienza o meno di instaurare una causa in Tribunale direttamente da parte della mandante, in base all’ammontare delle cifre in gioco e alle probabilità di ottenere vittoria.

Quando l’Enasarco restituisce il FIRR alla Mandante

Dopo aver chiesto di bloccare il pagamento del FIRR e seguito le istruzioni per mantenerlo bloccato, l’Enasarco restituisce l’importo alla mandante nei seguenti casi:

  • se la mandante fa una transazione con l’agente (firmata solo tra di loro o in sede “protetta”, sindacale, giudiziale o davanti all’Ispettorato del Lavoro) in cui l’agente riconosce che il FIRR va restituito alla mandante
  • in caso di sentenza passata in giudicato con cui il Giudice riconosce che il contratto di agenzia è cessato per uno dei motivi per cui  il FIRR era stato bloccato (ritenzione indebita di somme o violazione dell’obbligo di non concorrenza o monomandato)

E’ compito della mandante inviare all’Enasarco tale documentazione e chiedere che il FIRR le venga riconosciuto

A quel punto, se è tutto a posto, l’Enasarco potrà rimborsare il FIRR in denaro, o, più facilmente, riconoscerlo alla mandante sottoforma di credito contributivo.

In questo caso, in occasione della compilazione della prima distinta successiva all’invio della documentazione, la mandante troverà in calce alla distinta l’indicazione del credito contributivo che potrà essere utilizzato per pagare i contributi trimestrali fino a concorrenza del credito.

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Se hai necessità di ulteriore assistenza e consulenza consulta cosa possiamo fare per la tua azienda

Buon lavoro!

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Contributi Enasarco 2020: scattano le nuove aliquote per gli agenti persone fisiche e società di persone.

Contributi Enasarco 2020

Logo Fondazione Enasarco

Massimali e Minimali provvigionali inoltre sono stati rivalutati.

Invariate le aliquote per le società di capitali.

Le nuove aliquote per agenti persone fisiche e società di persone si applicano sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2020, quindi a partire dalla prima scadenza di versamento del 20 maggio 2020

Per il versamento in scadenza il 20 febbraio 2020 relativo alle provvigioni del quarto trimestre 2019 continuano a valere le aliquote del 2019.

 

1. Contributi Enasarco 2020 per Agenti PERSONE FISICHE e SOCIETA’ DI PERSONE

ALIQUOTA:

  • 17,00% complessiva (da 16,50%), pari a 8,50% a testa

MASSIMALE provvigionale

    • per gli agenti plurimandatari: Euro 25.682,00 (da euro 25.554,00)
    • per gli agenti monomandatari: Euro 38.523,00 (da euro 38.331,00)

Se riconosci acconti e anticipazioni provvigionali, puoi trovare qui informazioni su come gestire correttamente il versamento dei contributi

MINIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari: Euro 431,00 (da euro 428,00)
  • per gli agenti monomandatari: Euro 861,00 (da euro 856,00)

Si ricorda per comodità che il minimale è frazionabile per trimestre. Conseguentemente, in caso di inizio o cessazione del contratto di agenzia  in corso d’anno, il minimale è dovuto per quota in base ai trimestri lavorati.

Inoltre, l’obbligo di versare il minimale scatta alla maturazione della provvigione. Fino a quando l’agente non matura provvigione, il versamento del minimale rimane sospeso. Non appena l’agente matura provvigioni, scatta l’obbligo del versamento con eventuale recupero dei trimestri precedenti in cui non erano maturate provvigioni.

Infine, l’obbligo di pagamento del minimale per la parte che eccede l’aliquota a carico dell’agente (8,50% nel 2020), rimane a carico della mandante. L’eventuale maggior versamento verrà automaticamente recuperato, sia nei confronti dell’Enasarco, sia nei rapporti interni con l’agente, non appena l’agente maturi provvigioni che consentano di calcolare un contributo superiore alla soglia del minimale, purchè ciò si verifichi nello stesso anno. Qualora il conteggio del contributo continuasse a rimanere al di sotto del minimale, l’obbligo di pagare l’integrazione rimarrà definitivamente a carico della mandante, che non sarà legittimata dunque a recuperarlo nei confronti dell’agente nemmeno negli anni successivi.

2. Contributi Enasarco 2020 per Agenti SOCIETA’ di CAPITALI

ALIQUOTA fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni) di provvigioni:

  • invariata 4,00% complessiva di cui 3,00% a carico Preponente e 1,00% a carico agente

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

Avvocato Angela Tassinari Linkedin

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Agenti italiani operanti all’estero: vanno iscritti all’Enasarco?

agenti operanti all'esteroLa risposta è: dipende

Dall’1.1.2004 l’Enasarco, all’art. 2, comma 1, dei suoi Regolamenti ha detto che:

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti … che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia“.

In sostanza da tale data non c’è più l’obbligo – fino ad allora in vigore – di iscrizione automatica dell’agente operante all’estero per il solo fatto di essere stato incaricato da una preponente italiana.

Con Ordine di Servizio del 22.4.2004, l’Enasarco precisava che dovevano essere iscritti alla Fondazione Enasarco (solo) gli agenti che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale, escludendo quindi tutti gli altri.

L’Enasarco faceva poi salvo l’obbligo di mantenere l’iscrizione per quegli agenti già iscritti alla Fondazione alla data del 31 dicembre 2003 (cioè prima dell’entrata in vigore delle modifiche).

Quindi, anzitutto, la questione non si pone per quegli agenti che, pur attualmente operando all’estero, risultino già iscritti alla Fondazione Enasarco ante 31.12.2003: per questi agenti, pur operanti all’estero, sarà sempre obbligatoria l’iscrizione da parte della mandante italiana, senza alcuna ulteriore indagine.

Per gli agenti operanti all’estero già iscritti all’Enasarco alla data del 31.12.2003 rimane sempre obbligatoria l’iscrizione alla Fondazione

Per gli agenti iscritti invece all’Enasarco dopo il 1.1.2004, o non ancora iscritti all’Enasarco, che “operino all’estero” , quale è la situazione?

La questione sembrava inizialmente semplice.

Le prime interpretazioni all’alba dell’entrata in vigore del Regolamento Enasarco del 2004, ottimisticamente facevano riferimento al concetto di “zona assegnata” e di operatività dell’agente con riferimento alla singola mandante, andando a verificare dove l’agente raccogliesse materialmente gli ordini o svolgesse l’attività tipica di agenzia (ricevimento clienti ecc).

Se tali attività risultavano solo svolte all’estero, si riteneva che l’agente non andasse iscritto all’Enasarco ancorchè l’agente avesse sede “amministrativa” o “fiscale” in Italia (e quindi a condizione che presso tali sedi non venisse svolta attività “commerciale”).

In altre parole, l’assegnazione all’agente unicamente di un territorio estero (ad esempio: Francia) sembrava sufficiente per escludere l’obbligo di iscrizione, anche se l’agente aveva residenza o sede in Italia e a condizione che qui non svolgesse attività commerciale ma solo di tipo “amministrativo”.

Nel 2013 tuttavia il Regolamento Enasarco è stato nuovamente modificato e pur mantenendo uguale il comma 1 dell’art. 2, ha modificato il comma 2 prevedendo: “Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale“.

La “traduzione” di questo comma è arrivata con la “famosa” Risposta ad Interpello n. 32/2013 del Ministero del Lavoro, resa allo scopo di chiarire definitivamente la questione.

La faccenda si è invece ulteriormente complicata, o, per lo meno,  si sono di fatto notevolmente ristretti i casi in cui l’Enasarco ammetta ora la possibilità, per un agente italiano operante all’estero, di non essere iscritto all’Enasarco.

Con tale Risposta ad Interpello, infatti, il Ministero del Lavoro, applicando, per l’appunto, la normativa europea (in particolare il Regolamento CE 883/2004) ha stabilito che, affinchè un agente residente in Italia e operante all’estero non debba essere iscritto all’Enasarco, si deve andare a vedere dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività.

Il punto è che per “sostanziale” ai sensi del citato Regolamento CE 883/2004 non si intende la parte “qualitativa” bensì la parte “quantitativa” dell’attività, senza quindi che si tratti necessariamente della “parte principale” dell’attività stessa.

In particolare, la “parte sostanziale” dell’attività viene determinata con riguardo ai criteri indicativi di “fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito” (art. 14, par. 8). Se, in base a tali criteri, si raggiunge il 25% del valore dell’attività, il Regolamento prevede che vada applicata la normativa dello stato di residenza (quindi quella italiana).

Se il 25% del valore dell’attività determinata secondo i parametri elencati non fosse raggiunto, si applicherebbe la normativa dello Stato in cui l’agente mantiene il proprio “centro di interessi”.

Per stabilire dove sia il “centro di interessi”, il Regolamento CE prevede che vadano considerati “tutti gli elementi che compongono le attività professionali dell’agente, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze”.

In caso di agenti italiani operanti all’estero va verificato dove svolgano la parte “quantitivamente” maggiore dell’attività o dove sia l’effettivo “centro di interessi”

Mettendo insieme tutti questi principi, i verbali ispettivi Enasarco hanno gioco facile per sostenere che, in presenza di elementi quali:

  • residenza o sede della ditta o della società di agenzia in Italia
  • iscrizione alla Camera di Commercio Italiana
  • redditi dichiarati in Italia
  • iscrizione all’Enasarco da parte di altre ditte mandanti

sussista o il requisito dell'”attività sostanziale” o quello del “centro di interessi“, e quindi è ormai frequente che l’Enasarco proceda a contestare l’omessa contribuzione.

Per di più, se anche fossero venuti meno i requisiti dell'”attività sostanziale” o del “centro di interessi”, per 24 mesi ancora da quando sono venuti meno continuerebbe ad applicarsi la legge italiana (art. 12, par 2, Regolamento CE 883/2004).

Ne deriva quindi che la mera assegnazione di una zona “estera” non è più sufficiente ad escludere il rischio che l’Enasarco in sede ispettiva contesti la mancata iscrizione degli agenti italiani operanti all’estero.

L’assegnazione di una zona estera non è più sufficiente ad escludere il rischio che l’Enasarco in sede ispettiva contesti la mancata iscrizione 

In pratica per l’Enasarco, affinchè un agente italiano operante all’estero possa sottrarsi all’iscrizione Enasarco deve di fatto “vivere” all’estero, o pagare le tasse all’estero, o essere iscritto agli istituti amministrativi esteri. Insomma deve dimostrare di avere un legame sostanziale con il Paese estero, non semplicemente dato dall’assegnazione di una zona estera in contratto.

Le conseguenze in caso di mancato versamento dei contributi comportano il conteggio di tutti i contributi non versati nei 5 anni addietro (limite della prescrizione) oltre alle sanzioni e agli interessi. Per una panoramica sull’ammontare dei contributi vigenti nel corso degli anni puoi scaricare il nostro E-book gratuito L’Enasarco in 6 tabelle riepilogative

Contattaci se sei una casa mandante con agenti esteri o hai subito un accertamento ispettivo e vuoi sapere cosa fare. Possiamo offrirti il parere e l’assistenza necessaria.

Nel frattempo, come sempre, buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Massimali e Minimali Enasarco 2019: disponibili gli importi rivalutati.

Massimali e Minimali Enasarco 2019L’Enasarco ha reso noti gli importi rivalutati dei Massimali e Minimali Enasarco 2019 per le persone fisiche e società di persone:

MASSIMALE provvigionale 2019

  • per gli agenti plurimandatari: passa da Euro 25.275,00 a Euro 25.554,00
  • per gli agenti monomandatari: passa da Euro Euro 37.913,00 a Euro 38.331,00

Si ricorda che l’aliquota 2019 è del 16,50% complessiva, pari a 8,25% a testa

MINIMALE provvigionale 2019

  • per gli agenti plurimandatari passa da Euro 423,00 a Euro 428,00 (Euro 107,00 a trimestre)
  • per gli agenti monomandatari è fermo a Euro 846,00 a Euro 856,00 (Euro 214 a trimestre)

Invariate le aliquote per gli agenti società di capitali

Per una panoramica completa ti rimando al post Contributi Enasarco 2019 che ho aggiornato!

Per ogni dubbio o questione Enasarco, siamo a disposizione della tua azienda. Clicca qui per sapere di più su cosa possiamo fare per te

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Contributi Enasarco 2019

Logo Fondazione Enasarco

Contributi Enasarco 2019: scattano le nuove aliquote per gli agenti persone fisiche e società di persone.

Le modifiche si applicano sulle provvigioni maturate dal 1 gennaio 2019.

Si riepilogano di seguito i nuovi contributi Enasarco 2019 e quelli rimasti invariati:

1) Contributi Enasarco 2019 per Agenti PERSONE FISICHE e SOCIETA’ DI PERSONE

ALIQUOTA:

  • 16,50% complessiva (da 16,00%), pari a 8,25% a testa

MASSIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari: Euro 25.554,00 (già rivaluto)
  • per gi agenti monomandatari è ancora di Euro 38.331,00 (già rivaluto)

Si ricorda a titolo di promemoria che l’aliquota continuerà a crescere fino al 2020.

Se riconosci acconti e anticipazioni provvigionali, puoi trovare qui informazioni su come gestire correttamente il versamento dei contributi

MINIMALE provvigionale

  • per gli agenti plurimandatari è fermo a Euro 428,00 (già rivalutato)
  • per gli agenti monomandatari è fermo a  Euro 856,00 (già rivalutato)

Si ricorda per comodità che il minimale è frazionabile per trimestre. Conseguentemente, in caso di inizio o cessazione del contratto di agenzia  in corso d’anno, il minimale è dovuto per quota in base ai trimestri lavorati.

Inoltre, l’obbligo di versare il minimale scatta alla maturazione della provvigione. Fino a quando l’agente non matura provvigione, il versamento del minimale rimane sospeso. Non appena l’agente matura provvigioni, scatta l’obbligo del versamento con eventuale recupero dei trimestri precedenti in cui non erano maturate provvigioni.

Infine, l’obbligo di pagamento del minimale per la parte che eccede l’aliquota a carico dell’agente (8,25% nel 2019), rimane a carico della mandante. L’eventuale maggior versamento verrà automaticamente recuperato, sia nei confronti dell’Enasarco, sia nei rapporti interni con l’agente, non appena l’agente maturi provvigioni che consentano di calcolare un contributo superiore alla soglia del minimale, purchè ciò si verifichi nello stesso anno. Qualora il conteggio del contributo continuasse a rimanere al di sotto del minimale, l’obbligo di pagare l’integrazione rimarrà definitivamente a carico della mandante, che non sarà legittimata dunque a recuperarlo nei confronti dell’agente nemmeno negli anni successivi.

2) Contributi Enasarco 2019 per Agenti SOCIETA’ di CAPITALI

ALIQUOTA fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni) di provvigioni (invariata)

  • dal 2016 è del 4,00% complessiva di cui 3,00% a carico Preponente e 1,00% a carico agente

ATTENZIONE

i nuovi parametri troveranno applicazione dal versamento in scadenza il 20 maggio 2019

(per il versamento in scadenza il 20 febbraio 2019 relativo al quarto trimestre 2018 continuano a valere i precedenti parametri)

P.S. Se vuoi avere sottocchio e sottomano tutte le scadenze di quest’anno, vai al Nuovo Planner 2019 per le Case Mandanti

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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Trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia, fusioni e incorporazioni societarie…. Se sei una Casa Mandante con una rete di agenti e devi gestire un passaggio di azienda, devi ricordarti dell’Enasarco!

trasferimenti d'azienda e contratti di agenziaEcco come funziona per non incorrere in sanzioni per ritardata o mancata iscrizione degli agenti nella nuova azienda.

Dal punto di vista del diritto civile, diciamo che di regola i contratti di agenzia “passano” da una azienda all’altra senza interruzione. Quindi non c’è bisogno che i contratti di agenzia vengano fatti cessare.

Anche l’Enasarco segue questa regola e quindi, in caso di trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia, consente il passaggio della posizione contributiva dell’agente da una azienda all’altra senza nessuna interruzione.

In particolare, secondo le istruzioni contenute nel sito internet dell’Enasarco, in caso di fusioni, fusioni per incorporazione, cessioni o conferimenti d’azienda o ramo d’azienda e fattispecie giuridiche similari, nelle quali i contratti di agenzia vengono trasferiti, è necessario comunicare l’evento alla Fondazione Enasarco, inviando una comunicazione a testo libero da cui risulti:

a) la fattispecie giuridica intervenuta (se cessione d’azienda, fusione, ecc.)

b) dati anagrafici e fiscali delle ditte coinvolte

c) eventuale assunzione da parte della ditta cessionaria di debiti e crediti della cedente

d) copia dell’atto notarile che ha regolato l’operazione, anche soltanto della parte in cui si evidenzino le notizie richieste alle lettere a) e c) su indicate.

e) elenco aggiornato degli agenti che transitano da un’azienda all’altra o eventuale data di cessazione (può essere utilizzata copia dell’ultima distinta).

Tale documentazione dovrà poi essere inviata in forma cartacea alla sede dell’Enasarco presso l’apposito ufficio, oppure inviata via fax.

In pratica, inviando la documentazione richiesta, l’Enasarco procederà al passaggio degli agenti in capo alla nuova società, senza quindi necessità di procedere alla loro cessazione e nuova iscrizione da parte rispettivamente della vecchia e della nuova società.

Conseguentemente, il FIRR già accantonato dall’azienda precedente non verrà liquidato ma “transiterà” sulla posizione dell’agente in capo alla nuova mandante e verrà riconosciuto direttamente alla fine del rapporto con la nuova mandante.

Trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia: in caso di passaggio della posizione contributiva da una azienda all’altra, il FIRR non viene liquidato

Talvolta, peraltro, in presenza di trasferimenti d’azienda e contratti di agenzia, le due società preferiscono cessare i contratti di agenzia con la vecchia mandante e stipulare ex novo i contratti con la nuova mandante.

Si tratta di una scelta possibile, considerato che gli agenti di commercio non sono lavoratori dipendenti (per i quali invece c’è una norma apposta che prevede l’obbligo del passaggio) e quindi le parti sono un po’ più libere di decidere cosa fare.

Spesso tale scelta viene effettuata per consentire all’agente la riscossione del FIRR accantonato dalla vecchia mandante fino a quel momento, o perchè la nuova azienda preferisce chiudere con il passato e far liquidare le indennità di fine rapporto da parte della vecchia mandante.

In tal caso, la cessazione dei rapporti andrà trattata in via ordinaria e dunque con comunicazione all’Enasarco di chiusura del mandato di agenzia da parte della vecchia mandante e comunicazione di conferimento di nuovo mandato da parte della nuova, nel consueto termine di 30 giorni (sul tema di come e quando chiudere la posizione Enasarco può trovare ulteriori indicazioni nel mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla) .

Ti devi poi ricordare, se sei la nuova azienda che subentra, di verificare se sei una mandante già iscritta all’Enasarco oppure devi fare la procedura di iscrizione! Affinchè l’Enasarco possa infatti far transitare le posizioni o comunque qualora tu debba iscrivere ex novo gli agenti, devi a tua volta essere già iscritta all’Enasarco e possedere il tuo numero di posizione ditta.

Se la nuova mandante a cui l’azienda viene trasferita non è ancora iscritta all’Enasarco, deve prima aprire la propria posizione facendo la procedura di iscrizione alla Fondazione e la registrazione ai servizi on line

Mi sono capitati poi casi particolare da gestire, come l’ipotesi di cessione di ramo d’azienda in cui gli agenti rimanevano sia agenti della vecchia sia agenti della nuova mandante…. In tal caso, poichè gli agenti continuavano a mantenere aperta anche la posizione Enasarco con la vecchia azienda, è stata studiata ad hoc la modalità più opportuna per gestire il passaggio sia sotto il profilo dei contratti sia Enasarco.

Se sei alle prese con un trasferimento di azienda e contratti di agenzia e vuoi valutare come meglio gestire il passaggio, dalla due diligence agli adempimento Enasarco, possiamo offrirti l’assistenza necessaria. Scopri cosa possiamo fare per te cliccando qui.

Buon lavoro e buona giornata!

Avv. Angela Tassinari

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FIRR Enasarco: la mandante può ottenerne la restituzione dall’Enasarco dopo la cessazione del rapporto prima che venga pagato all’agente?

FIRR EnasarcoFacciamo un passo indietro.

Le imprese che sono iscritte ad una associazione di categoria (come Confindustria o Confcommercio) o che hanno previsto nel contratto di agenzia che sia disciplinato dall’Accordo Economico Collettivo, sono tenute a calcolare e versare ogni anno all’Enasarco, nel mese di marzo, una somma in favore dei propri agenti chiamata F.I.R.R. (ovvero: Fondo Indennità di Fine Rapporto) (il F.I.R.R. quindi non è sempre da versare all’Enasarco ma solo se ricorre uno di questi presupposti!).

Il FIRR è una delle tre componenti dell’indennità di fine rapporto disciplinate dagli Accordi Economici Collettivi settore Commercio e settore Industria. Le altre due componenti sono costituite dall’indennità suppletiva di clientela e dall’indennità meritocratica.

La somma di queste tre componenti – FIRR Enasarco, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica – costituisce l’indennità di fine rapporto complessiva dovuta in base agli Accordi Economici Collettivi, che “scatta” al momento della cessazione del rapporto (senza entrare nel merito della complessa questione del rapporto tra l’indennità dell’A.E.C. e quella del codice civile)

Ciascuna di queste tre componenti viene però riconosciuta sulla base di diversi presupposti.

La differenza principale tra il FIRR, da una parte, e l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica, dall’altra parte, e che il FIRR è di regola dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, mentre l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica sono dovute solo se il contratto si interrompe per un fatto imputabile alla casa mandante (o perchè questa comunica un recesso ordinario, o perchè l’agente interrompe il contratto per giusta causa)

 Veniamo ora alla domanda: una volta versato il FIRR all’Enasarco, la mandante ha la possibilità di riaverlo indietro dopo la cessazione del rapporto con l’agente?

La risposta è: dipende….

Di regola no, ma c’è un’eccezione 

FIRR Enasarco: di regola è dovuto all’agente per qualsiasi causa di cessazione del rapporto, salvo un’eccezione

In particolare, se ricorrono alcune condizioni, la mandante potrebbe ottenerne la restituzione. Vediamo quali:

Prima condizione

La mandante deve essere iscritta a Confindustria o alla Confapi oppure il contratto è sottoposto all’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) del settore Industria Piccola e Media Industria

E’ una condizione determinante: se la mandante applica l’A.E.C. settore Commercio anzichè quello del settore Industria il discorso non si può fare.

Seconda condizione

Il contratto di agenzia deve cessare a seguito di comunicazione di recesso per giusta causa della mandante tassativamente per uno dei seguenti motivi:

violazione dell’obbligo di non concorrenza (o di monomandato) dell’agente

trattenimento indebito di somme  da parte dell’agente

Terza condizione

La mandante deve vincere la causa (iniziata da lei o dall’agente) che accerti che il rapporto è effettivamente cessato per i motivi contestati dalla mandante, oppure deve concludere una transazione con l’agente nella quale l’agente autorizza l’Enasarco a restituire il FIRR alla mandante.

Da un punto operativo poi funziona così.

Quando la mandante procede a comunicare on line la cessazione del rapporto all’Enasarco (entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Per sapere esattamente da quando partono i 30 giorni vai al mio post Chiusura posizione Enasarco agenti: quando farla), nel corso della procedura di cessazione l’Enasarco chiede che venga specificato se l’interruzione è stata “ordinaria”, oppure se il rapporto è cessato per una delle cause sopra indicate.

La mandante, se intende “bloccare” il pagamento del FIRR Enasarco, deve flaggare la causa per la quale ha comunicato il recesso per giusta causa.

A quel punto l’Enasarco, dopo qualche tempo, per sapere cosa fare del FIRR che è stato bloccato (se ridarlo alla mandante o pagarlo all’agente) invierà alla mandante una comunicazione con la quale le chiede di confermare che è iniziata una causa o un tentativo di conciliazione e che in mancanza di ciò, dopo un certo tempo pagherà il FIRR all’agente.

Se la mandante è in grado di dimostrare che è pendente una causa o una procedura per tentativo di conciliazione, l’Enasarco manterrà sospeso il pagamento fino all’esito della causa o del tentativo di conciliazione.

Se la causa o la conciliazione si concluderanno a favore della mandante, la stessa dovrà poi comunicarlo all’Enasarco che provvederà a restituirle il FIRR versato negli anni (e nelle pratiche da noi seguite lo fa davvero!)

Se la tua azienda si trova in questa situazione e hai bisogno di assistenza, puoi contattarci cliccando qui.

Nel frattempo ti auguro un Buon Lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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