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Aliquota Enasarco 2025

Aliquota Enasarco 2025: le aliquote Enasarco sono invariate rispetto all’anno 2024.

Ai primi di febbraio 2025 l’Enasarco ha aggiornato i valori dei massimali e minimali per agenti ditte individuali e società di persone.

Facciamo il riepilogo dell’aliquota Enasarco 2025.

Aliquota Enasarco 2025 per agenti Ditte Individuali e Società di Persone:

Le aliquote Enasarco 2025 e i massimali e minimali attuali in attesa di rivalutazione per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE 2025 RIVALUTATO

– per i plurimandatari: Euro 30.057,00 (da Euro 29.818,00)

– per i monomandatari: Euro 45.085,00 (da Euro 44.727,00)

MINIMALE 2025 RIVALUTATO

– per i plurimandatario:  Euro 507,00 (da euro 502,00) annuo (euro 126,75 trimestrali) 

– per i monomandatari: Euro 1.011,00 (da euro 1.002,00) annuo (euro 252,75 trimestrali) 

 

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquota Enasarco 2025 per agenti Società di Capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2024 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquota Enasarco 2025 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

Con il 2023 (e salvo nuove misure) si è esaurita la possibilità di “assumere” giovani agenti con regime agevolato.

Tuttavia, in caso di conferimento di mandato a “giovani agenti” avvenuto nel 2023, il regime agevolato sarà ancora in vigore per quest’anno, facendo fede il triennio dal conferimento del primo mandato.

In altre parole, se il primo mandato è stato conferito nel 2023, il 2025 è il terzo e ultimo anno.

In pratica potrebbero essere ancora in corso le agevolazione previste per il terzo anno.

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto a quando la misura è stata introdotta e quindi, rispetto al terzo anno se ancora applicabili si tratterebbe di:

 

ALIQUOTE:

7% per il terzo anno di agevolazione (3,50% a testa)

 

MASSIMALI 2025:

gli stessi della contribuzione “ordinaria”

 

MINIMALI 2025

50% di quelli “ordinari” quindi

– per i plurimandatari: euro 253,50 annuo (euro 63,38 trimestrali)

– per i monomandatari: 505,50 annuo (euro 126,38 trimestrali)

 

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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In EnasarcoIn Enasarco: si tratta del nome attribuito alla piattaforma on line della Fondazione Enasarco, al quale le Case Mandanti possono iscriversi per effettuare on line gli adempimenti a loro carico o per consultare auotonomanente on line una serie di informazioni.

Vediamo insieme le principali funzioni.

Iscrizione e registrazione alla Fondazione Enasarco

Se sei una impresa che intende incaricare agenti di commercio e non l’ha mai fatto, o una impresa che già si avvale, devi essere:

  1. iscritto alla Fondazione Enasarco
  2. registrato al portale In Enasarco

Si tratta di due adempimenti preliminari all'”assunzione” di agenti di commercio. Sono due adempimenti diversi anche se possono essere effettuati contestualmente.

Con il primo adempimento (Iscrizione alla Fondazione Enasarco), viene attribuito alla mandante un “numero di posizione ditta”, che rimarrà invariato. L’iscrizione alla Fondazione Enasraco è obbligatoria, diversamente la Casa Mandante non potrà a propria volta comunicare l’iscrizione dei propri agenti.

Con il secondo adempimento (registrazione al portale In Enasarco), vengono attribuite le credenziali per accedere alla propria area riservata, dalla quale poter effettuare gli adempimenti dovuti: dalla comunicazione di inizio del mandato, alla cessazione, alla dichiarazione delle provvigioni, alla compilazione delle distinte, al calcolo dei contributi da versare. La registrazione al portale In Enasarco di fatto è divenuta imprescindibile per svariate ragioni. I principali adempimenti potrebbero ancora essere effettuati cartaceamente tramite apposita modulistica ma la praticità e la rapidità dell’esecuzione on line ormai li ha resi obsoleti.

Entrambi gli adempimenti (iscrizione e registrazione) possono quindi essere effettuati on line partendo dalla pagina di accesso al portale In Enasarco (https://in2.enasarco.it/). 

La pagina di accesso a In Enasarco vi chiede direttamente di inserire le  credenziali oppure, in mancanza, di cliccare su “Non sei se registrato?”.

In caso di mancata registrazione (cioè l’adempimento 2), per procedere, una volta cliccato, il sistema chiede se la ditta abbia già o meno il “numero di posizione” (cioè sia già “iscritta”) (adempimento 1).

Se è la prima volta che l’azienda ha a che fare con la Fondazione Enasarco per non essersi ancora avvalsa di agenti di commercio, dovrà cliccare su “no, la iscrivo adesso” e seguire poi le istruzioni.

Se invece l’azienda avesse già un “numero di posizione ditta” ma non si fosse mai registrata al portale In Enasarco (o anche se fosse da tempo che non lo utilizza e quindi le credenziali non sono più valide), dovrà cliccare su “si” e seguire le istruzioni.

Una volta ottenuta (iscrizione e) registrazione al portale In Enasarco, la casa mandante potrà accedere all’area riservata e utilizzarne le funzioni on line.

Comunicazione on line inizio e cessazione mandati

Il primo adempimento consiste nel comunicare alla Fondazione Enasarco il conferimento del mandato ad un agente di commercio entro 30 giorni da quando inizia.

E’ un adempimento in capo alla Casa Mandante non agli agenti.

Se poi l’agente non è mai stato iscritto in precedenza all’Enasarco, sarà sempre compito della Casa Mandante farlo per la prima volta. Solo così l’agente ottiene il “numero di matricola” (e in caso di agente-società anche un numero identificativo della società di agenzia).

Di conseguenza, non ha significato chiedere all’agente “se si è iscritto” alla Fondazione Enasarco, o far dichiarare in contratto che “è iscritto alla Fondazione Enasarco”, perchè anzitutto non è obbligatorio che sia “già” iscritto all’Enasarco per sottoscrivere il contratto di agenzia, e poi perchè comunque non è un adempimento che possa fare lui.

Potreste in sostanza essere voi i primi a farlo.

In tal caso, la vostra comunicazione di iscrizione varrà sia per far attribuire all’agente il numero di matricola sia per comunicare l’inizio del mandato con voi.

Per farlo, dovete accedere all’area riservata del portale In Enasarco, menù “Mandati”, sottomenù “Nuovo mandato” (oppure in “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”, e poi cliccando su “Nuovo mandato”)

Per quanto sopra, non dovete preoccuparvi se, inserendo il codice fiscale dell’agente, vi segnalerà che l’agente non è ancora iscritto. Sarete voi i primi a iscriverlo all’Enasarco. Procedete poi alla compilazione dei campi richiesti.

Così come l’avete iscritto, avete l’obbligo anche di comunicare la chiusura del mandato. Anche questo adempimento va fatto entro 30 giorni dalla cessazione. Se non siete sicuri di quale data inserire come data di cessazione, qui trovate le indicazioni per indicare quella corretta.

In tal caso il percorso dall’area riservata In Enasarco per chiudere il mandato è: menù “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”. A questo punto potete cliccare su “Ricerca singolo mandato”, recuperare l’agente che vi interessa e seguire la procedura di chiusura, oppure cliccare sul “numero” dei mandati “aperti” (a seconda che l’agente sia ditta individuale, società di persone o di capitali), individuare l’agente interessato e iniziare la procedura di chiusura.

Compilazione distinta on line di versamento “ordinaria”

Alle scadenze trimestrali prefissate, la Casa Mandante deve procedere a compilare la distinta e a pagare i contributi (previdenziali o assistenziali) risultanti.

Le scadenze in particolare sono:

  • 20 maggio (per il I trimestre)
  • 20 agosto (per il II trimestre)
  • 20 novembre (per il III trimestre)
  • 20 febbraio (per il IV trimestre)

Entro tali scadenze, tramite il portale In Enasarco è possibile procedere alla compilazione on line delle distinte.

Inoltre, da l marzo al 31 marzo di ogni anno, viene il portale In Enasarco genera anche la distinta FIRR. Questa distinta solitamente è già “precompilata” con la somma delle provvigioni che sono state dichiarate nei trimestri precedenti. Sebbene per il FIRR si possa utilizzare il criterio di “cassa” (provvigioni effettivamente pagate all’agente) mentre per i contributi va necessariamente utilizzato il criterio di “competenza” (provvigioni maturate anche se non ancora pagate o fatturate dall’agente), consiglio per semplicità di mantenere lo stesso criterio di “competenza” anche per il FIRR e quindi di lasciare invariato il totale che viene proposto.

In vista di tali scadenze, entrati nell’area riservata In Enasarco, il portale già segnala in “Home”, nel riquadro “Cosa devo fare”, la compilazione della distinta. Potete cliccare direttamente li.

Altrimenti, dovete andare in menù “Distinte”, sottomenù “Nuova distinta”. O ancora nella colonna a sinistra cliccando sul pulsante blu “Gestione distinte” e poi su “Nuova distinta”.

Alla fine della compilazione, dopo un primo salvataggio obbligatorio in modalità provvisoria così che possiate ricontrollare, verrà salvata in modalità definitiva. A seconda poi della modalità di pagamento prescelta (addebito diretto in conto corrente o pagamento di volta in volta), dovrà essere confermato l’addebito o generato il bollettino PagoPA per il versamento.

Il pagamento andrà eseguito sempre entro le scadenze, quindi è importante procedere per tempo (in caso di addebito diretto in conto, l’Enasarco indica che il tutto vada fatto una settimana prima per evitare che il pagamento arrivi in ritardo).

Lo storico delle distinte on line “ordinarie” lo potete trovare nella sezione “Distinta”, sottomenù “Storico distinte” (o ancora nella colonna a sinistra cliccando sul pulsante blu “Gestione distinte”). Attenzione che questo storico delle distinte non contiene lo storico delle distinte non ordinare G14. Trovate al paragrafo successivo cosa sono e dove potete trovarle.

Compilazione distinta on line di versamento “non ordinaria” o “G14”

Qualora non sia stato possibile utilizzare la “distinta ordinaria” trimestrale, vi è la possibilità di utilizzare una distinta on line “non ordinaria” o “distinta G14”.

La particolarità di questa distinta è che, pur essendo on line, divesamente da quella “ordinaria” va compilata interamente a mano, inserendo a mano non solo i dati ma anche i conteggi. Questa distinta G14 cioè non calcola nulla in automatico. Per utilizzarla, quindi, dovete sapere cosa state andando a dichiarare e versare.

I casi in cui la distinta non ordinaria G14 solitamente viene utilizzata riguardano:

  • versamento di contributi arretrati e non dichiarati nelle distinte ordinarie
  • versamento di contributi su agenti cessati, maturati successivamente alla cessazione del rapporto quando il nominativo non compare più nelle distinte ordinarie (cioè dopo il IV trimestre dell’anno di cessazione)

In quest’ultimo caso, la compilazione della distinta non ordinaria G14 richiede alcuni accorgimenti da seguire per evitare che il versamento sembri “tardivo”, potete trovare qui istruzioni più dettagliate.

Per accedere alla compilazione di questa distinta dovete seguire il percorso menù “Distinte”, sottomenù “Distinta non ordinaria G-14”.

Lo storico delle distinte on line non ordinarie G14 si trova nella stessa sezione, in basso nella pagina di apertura. Attenzione che lo storico di queste distinte è separato dallo stordico delle distinte “ordinarie”. Quindi se vi capita di ricordarvi che il professionista che vi segue vi ha fatto pagare delle distinte ma non le trovate nelle distinte ordinarie, può essere che fossero distinte non ordinarie G14. In tal caso le trovate in questa sezione.

Estratto contributivo per singolo agente

Una funzione molto utile presente sul portale In Enasarco, specie in caso di necessità di calcolo delle indennità di fine rapporto, è la possibilità di estrarre per singolo agente lo storico dei versamenti, sia dei contributi sia del FIRR.

Quindi si troveranno sia le provvigioni dichiarate ai fini dei contributi, sia il totale delle provvigioni su cui è stato calcolato il FIRR, nonchè le quote versate di FIRR (e il totale versato).

In questo modo non è necessario ricostruire la posizione del singolo agente estrapolandola dalle distinte generali per tutti i trimestri.

Questo estratto contributivo si ricava accedendo al portale In Enasarco, menù “Distinte”, sottomenù “Contributi per agente”, inserendo i dati dell’agente interessato.

Data di liquidazione del FIRR all’agente

Una funzione interessante presente sul portale In Enasarco che può tornare utile a vario titolo è quella che consente di verificare se il FIRR versato dalla mandante all’Enasarco si stato poi effettivamente pagato dall’Enasarco all’agente.

Questa informazione può essere reperita partendo dal menù “Mandati”, sottomenù “Gestione mandati”, cliccando sul “numero” dei mandati “chiusi” (a seconda che l’agente sia ditta individuale, società di persone o di capitali).

Comparirà un elenco di agenti “cessati”, la cui ultima colonna si chiama “Liquidato”. Questa colonna contiene la data in cui il FIRR è stato pagato all’agente. Individuate quello di vostro interesse e verificate se il FIRR è già stato pagato.

Solitamente il FIRR viene liquidato in circa 60 giorni.

Si ricorda però che dal 1.1.2024, la liquidazione del FIRR non è più automatica, cioè non parte automaticamente dalla comunicazione di chiusura della Mandante all’Enasarco. Spetta all’agente farne richiesta tramite, a sua volta, il portale. Consulta qui le importanti novità riguardanti il FIRR dal 1.1.2024.

Richiesta rimborso contributi

In caso di:

  • errore nella dichiarazione delle provvigioni
  • superamento del massimale
  • contributi non dovuti per rapporto non di agenzia

è possibile utilizzare la funzione on line “Richiesta di rimborso” presente sul portale In Enasarco, accessibile dal menù “Distinte”, sottomenù “Richiesta di rimborso”

La compilazione è interamente manuale ed è quindi importante che sia chiaro esattamente quale sia, oltre all’agente interessato, il fondo, l’anno, il trimestre, l’ammontare e il motivo della richiesta di rimborso.

Tra i motivi relativi ai “contributi non dovuti per rapporti non di agenzia”, si ricorda che è compresa anche l’ipotesi dell’immedesimazione organica, vale a dire del mandato conferito da una società al proprio amministratore unico o socio illimitatamente responsabile.

In questo caso, trattandosi di un contratto “con sè stessi”, l’Enasarco non riconosce la sussistenza di un contratto di agenzia valido e dunque è possibile richiedere il rimborso dei contributi versati per errore.

Archivio delle comunicazioni Enasarco

Anche se probabilmente le avete ricevute via pec, in questa sezione del portale In Enasarco potete recuperare una serie di documenti che riguardano la Casa Mandante.

In particolare, accedendo alla sezione menù “Richieste”, sottomenù “Archivio documenti” potete ricavare

  • gli estratti conto annuali dei versamenti
  • le dichiarazione di cessazione dei mandati
  • le comunicazioni dell’Enasarco agli agenti riguardanti il FIRR

* * *

Se questa miniguida sull’utilizzo del portale In Enasarco ti è stata utile, faccelo sapere.

Scopri qui quello che possiamo fare per la gestione dei tuoi agenti di commercio.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

 

 

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I venditori porta a porta sono agenti di commercio? Dipende da te, Casa Mandante. Attenzione quindi a come li regoli. Vediamo tutte le casistiche.

Venditori porta a porta: di cosa si occupano

Vediamo anzitutto cosa intendiamo per venditori “porta a porta”.

Per venditori porta a porta intendiamo i venditori che si occupano delle vendite disciplinate dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, vale a dire delle vendite di beni o servizi al dettaglio direttamente presso il domicilio del consumatore finale privato (ad esempio: casa o ufficio) oppure o “nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” (ad esempio i centri commerciali).

Ad esempio possono potenzialmente rientrare in queste categorie i venditori dei contratti di luce/acqua/gas presso i privati, i venditori di elettrodomestici o di prodotti alimentari presso i privati ecc.

Per questa modalità di svolgimento dell’attività, i venditori porta a porta vengono anche definiti “venditori a domicilio”, “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, “incaricato alle vendite dirette”.

Indipendentemente dal nome, ad ogni modo, ciò che li caratterizza per potere in astratto essere definiti tali sono

  • il tipo di vendita (solo “al dettaglio”)
  • presso chi viene svolta (solo privato consumatore)
  • dove viene svolta (solo presso il suo domicilio o gli altri luoghi sopra indicati)

Per questa tipologia di vendita, la ditta mandante deve farne segnalazione di inizio attività in Camera di Commercio, fornire l’elenco dei propri venditori all’autorità di pubblica sicurezza e fornire gli stessi di apposito tesserino di riconoscimento ( art. 69 D.lgs 59/2010).

Venditori porta a porta: quale contratto utilizzare

La particolarità di questa figura risiede nel fatto che, a parità delle condizioni previste nel paragrafo precedente (vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore privato), ai sensi dell’art. 3 della predetta legge n. 173/2005, il contratto da impiegare per regolamentare i venditori porta a porta può variare a seconda che ricorrano alcune altre circostanze.

Altra particolarità è che, a seconda del tipo di contratto utilizzato, varia poi il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

Il principio da tenere subito presente quindi è che, quale che sia il tipo di contratto impiegato, la ditta mandante deve, oltre agli adempimenti amministrativi a suo carico, curare poi che vi sia stretta coerenza con il contenuto del contratto utilizzato, nonchè il relativo trattamento fiscale e previdenziale.

Vediamo meglio nel dettaglio quali sono le tipologie contrattuali utilizzabili per i venditori porta a porta e i relativi requisiti.

Venditori porta a porta come lavoratore dipendente

La prima tipologia di contratto è quella del venditore porta a porta lavoratore dipendente.

In questo caso, il venditore ha “l’obbligo” di vendere continuativamente e la ditta mandante lo “comanda”, vale a dire gli fornisce precise direttive alle quali il venditore si deve attendere.

La tipologia da utilizzare in questo caso è quella della lettera di assunzione con contratto di lavoro subordinato (a tempo. determinato/indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno part time, in base poi alle necessità).

Il venditore verrà quindi pagato con lo “stipendio” in base al CCNL a mezzo della busta paga (con solo fisso o anche variabile a seconda degli accordi).

Trattamento fiscale e previdenziale è quello proprio del lavoratore dipendente.

Venditori porta a porta come lavoratore autonomo

La seconda categoria dei venditori porta a porta è in realtà una “macro categoria” poichè al suo interno si possono individuare tre “sotto categorie”.

La categoria dei venditori porta a porta “autonomi” è la categoria che può comportare maggiori criticità nella scelta del “tipo” di contratto da impiegare.

Anzitutto, questa “macro categoria” è caratterizzata dal fatto che i venditori porta a porta lavorino in modo “autonomo”.

In altre parole, è necessario che il venditore stabilisca in autonomia modi e tempi di lavoro e la ditta preponente non li tratti come lavoratori dipendenti (obbligo di lavorare tutti i giorni, richiesta rendiconti, pianificazione delle visite ecc.)

Altrimenti, a prescindere dal tipo di contratto impiegato, comunque potrebbe insorgere a monte una controversia riferita alla “natura” stessa del rapporto, se subordinato o autonomo.

Appurata l'”autonomia” del venditore, i tipi contrattuali che possono essere impiegati sono i seguenti:

Venditori porta a porta con contratto di agenzia

Se la ditta mandante opta per avere venditori porta a porta con contratto di agenzia, questa scelta significa che intende operare con:

  • venditore autonomo
  • che si impegna ed è obbligato a vendere in una zona
  • rispettando le direttive della mandante
  • dietro compenso variabile in base agli ordini procurati
  • può avere acconti e/o rimborsi spese
  • può avere un portafoglio clienti assegnato
  • possono essere pattuiti minimi di vendita
  • il contratto può avere una durata e un preavviso per l’interruzione
  • solitamente con assegnazione di zona e/o esclusiva

L’attività svolta con contratto di agenzia è inoltre compatibile con il conferimento di incarichi accessori di coordinamento di altri agenti.

E’ altresì compatibile con la promozione delle vendite anche a soggetti diversi da privati consumatori o presso luoghi diversi da quelli previsti dalla legge 173/2005.

La ditta mandante che intenda avvalersi di venditori porta a porta con queste caratteristiche deve quindi, oltre a utilizzare il contratto di agenzia, iscrivere gli agenti venditori all’Enasarco, trattenere e versare i contributi Enasarco nella misura vigente (attualmente per gli agenti persone fisiche pari al 17% complessivo (8,50% a testa)), tenere conto delle indennità di fine rapporto e delle altre regole del contratto di agenzia previste dalla legge o dagli Accordi Economici Collettivi (se applicabili).

Il trattamento fiscale è quello delle provvigioni degli agenti di commercio: ritenuta irpef 23% sul 50% di imponibile e 22% IVA, salvo adesione a regimi forfettari da parte dell’agente.

Tipologia reddito in CU: “R” (agente plurimandatario) o “Q” (agente monomandatario).

L’aspetto importante da considerare è che se anche la ditta mandante non utilizzasse formalmente un contratto di agenzia ma inserisse queste clausole nel diverso contratto impiegato, o nei fatti risultassero questi elementi, anche in contrasto con quelli risultanti dal diverso contratto impiegato, il contratto potrebbe essere comunque riqualificato come di agenzia.

Venditori porta a porta come procacciatore d’affari

Nel caso di venditore porta a porta procacciatore d’affari, le caratteristiche che deve avere sono:

  • venditore autonomo
  • che NON è obbligato a vendere e NON ha un incarico (al massimo una mera autorizzazione)
  • NON ha una zona e/o esclusiva
  • procura ordini in modo saltuario e non continuativo (no quindi compenso periodico)
  • il compenso variabile in base agli ordini procurati
  • idealmente il totale dei compensi è inferiore a 5000 euro annui
  • NON può avere acconti e NON può avere rimborsi spese
  • NON ha una zona e/o esclusiva
  • NON ha una durata
  • può operare anche presso soggetti diversi da privati consumatori

Trattamento fiscale 23% su 50% di imponibile e 22% IVA (salvo adesione del procacciatore a regimi forfettari)

Codice reddito in CU: “U”.

Ricorrendo queste caratteristiche (e solo se ricorrono queste caratteristiche) il soggetto non va iscritto all’Enasarco.

Venditori porta a porta con lettera di incaricato alle vendite dirette ex legge n. 173/2005

Veniamo poi all’ultimo tipo di contratto utilizzabile per regolare il rapporto con i venditori porta a porta.

A dire il vero anche questa tipologia di contratto presenta una ulteriore suddivisione a seconda che l’incaricato alle vendite svolga l’attività in modo “abituale” o “occasionale”.

In entrambi i casi, ad ogni modo, le caratteristiche che contraddistinguono il venditore porta a porta con lettera di “incarico” ex l. n. 173/2005, come anche precisato dall’attuale art. 69 D.lgs 59/2010 sono:

  • essere in possesso di una semplice lettera scritta di “autorizzazione” alle vendite dirette ex l. n. 173/2005
  • NON avere alcun obbligo di vendita
  • NON avere una zona in cui operare in via esclusiva, nè una esclusiva di zona
  • NON avere obiettivi di vendita
  • NON avere una durata
  • possibilità di procurare vendite unicamente presso privati consumatori presso il loro domicilio o gli altri luoghi indicati dalla legge
  • rispetto degli adempimenti fiscali e previdenziali tipici di questa tipologia.

Inoltre, l’incaricato (o meglio l'”autorizzato”) alle vendite ex legge 173/2005 non è compatibile con un incarico di coordinamento di altri agenti.

Non è altresì compatibile con lo svolgimento dell’attività di vendita presso soggetti diversi da privati consumatori o luoghi diversi da quelli indicati nella legge 173/2005.

Vediamo nel dettaglio.

Incaricato (“autorizzato”) alle vendite dirette ex legge 173/2005 “abituale”

L’incaricato (autorizzato) alle vendite dirette ex legge n. 173/2005 abituale, può presentarsi in modo molto simile al venditore porta a porta con contratto di agenzia per la potenziale “periodicità” del compenso e l’ammontare annuo dei compensi che è superiore a euro 5.000,00 annui.

Infatti, è ritenuto incaricato alle vendite abituale il venditore con reddito superiore a euro 5.000 “netti” annui (corrispondenti a euro 6.410,26 al lordo della deduzione forfettaria del 22% prevista per questa categoria di redditi).

Tuttavia, ciò che lo contraddistingue dal contratto di agenzia è che il venditore porta a porta con lettera di incarico ex legge 173/2005 non è (e non deve essere) obbligato a vendere.

In altre parole, la lettera di incarico non dovrà prevedere obblighi di vendita.

Altro aspetto, è la particolare disciplina del trattamento fiscale e previdenziale.

Il compenso del venditore porta a porta abituale con lettera di incarico ex legge 173/2005  è soggetto all’imposta sostitutiva a titolo definitivo (quindi NON ad una ritenuta a titolo “d’acconto”) del 23% sul 78% dell’imponibile lordo (o il 23% sull’imponibile già al netto della deduzione forfettaria), oltre IVA (cfr. Risoluzione n. 18/E A.d.E. 17.1.2006).

Codice reddito in CU: “V”.

Questo reddito NON è compatibile con l’ammissione del venditore a regime forfettario perchè il trattamento fiscale previsto per l’incaricato alle vendite ex legge 173/2005 è già agevolato.

Dal punto di vista previdenziale, il venditore porta porta abituale ex l. n. 173/2005 deve versare la contribuzione INPS, da ripartire 2/3 a carico ditta mandante e 1/3 a carico venditore, ma non alla contribuzione Enasarco.

Ricorrendo tutte queste caratteristiche, la giurisprudenza ha escluso che questi venditori siano infatti inquadrabili come agenti di commercio e quindi che l’Enasarco sia dovuto (cfr. da ultimo Corte d’Appello Roma 23/2/2024 n. 791).

Anche l’Enasarco quindi, adeguandosi a tale orientamento, normalmente si astiene dal riprendere queste figure laddove rileva coerenza sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale e fiscale.

Ben diverso invece il rischio qualora, pur in presenza di un venditore porta a porta abituale con lettera di autorizzazione alle vendite ex legge 173/2005, risulti un contenuto del contratto incompatibile con questa figura e/o risulti l’emissione di fatture per provvigioni in regime forfettario o con ritenuta 23% su 50%, l’attribuzione in CU di un codice reddito “R” (agente plurimandatario) o “U” (procacciatore),  la mancanza di riaddebito dei 2/3 INPS alla ditta mandante.

Si tratta infatti di incongruenze importanti rispetto alla pretesa qualifica dell’incaricato alle vendite ex legge 173/2005, che possono quindi esporre le aziende a contestazioni in sede di ispezione Enasarco, il quale potrebbe riqualificare la lettera di incarico come contratto di agenzia e richiedere il versamento della contribuzione Enasarco.

La ripresa, se basata solo su incongruenze fiscali e previdenziali, potrebbe forse anche essere discutibile da parte di Enasarco, potendosi sostenere che gli aspetti fiscali e previdenziali non qualificano il rapporto e valga la lettera di incarico ex legge 173/2005.

Tuttavia, il fatto che il trattamento fiscale e previdenziale non sia corretto potrebbe comunque esporre la ditta mandante a segnalazioni agli altri Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate e INPS) dati i mancati versamenti o versamenti errati, e quindi a ispezioni da parte di questi ultimi per il recupero delle ritenute e contributi non versati (con effetti anche potenzialmente più onerosi di quelli Enasarco).

Tale evenienza quindi, all’atto pratico, richiede attenta analisi rispetto all’opportunità di impugnare o meno eventuali riprese Enasarco.

Incaricato (“autorizzato”) alle vendite ex legge 173/2005 “occasionale”

In ultimo, il venditore porta a porta con lettera di incarico senza obblighi di vendita il cui reddito sia inferiore a Euro 5.000.00 netti annui può rimanere qualificato come incaricato alle vendite occasionale, senza obbligo di apertura della partita IVA nè versamento contributi INPS.

Rimane invece sempre dovuta la trattenuta a titolo di imposta sostitutiva sul reddito del 23% sul 78% del reddito lordo.

Quindi anche in questo caso, sia pure il rischio di ripresa Enasarco sia contenuto per via dell’ammontare del reddito, comunque una fatturazione con ritenuta d’acconto 23% su 50% o regime forfettario e tipologia reddito in CU come “U” (procacciatore) è incongrua.

Come è possibile constatare, la materia può rivelarsi complessa, come il rischio di “cadere” in una tipologia o in un altra di contratto. Sei sei quindi una impresa che svolge attività di vendita “diretta” e hai dubbi su come stai regolando i tuoi rapporti con i venditori o hai necessità di iniziare a farlo, siamo a tua disposizione per offrirti assistenza. Qui puoi trovare i nostri riferimenti.

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

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 Calcolo Enasarco

ATTENZIONE: CONSULTA NOVITA’ dal 1.1.2024!

Calcolo FIRR on line: sapevi che sul sito Enasarco c’è uno strumento gratuito per calcolarlo?

Cosa è il FIRR

Anzitutto ricordo che il FIRR è una componente delle indennità di fine rapporto prevista dagli A.E.C. dovuta agli agenti di commercio in caso di cessazione del contratto di agenzia.

Il calcolo FIRR si fa per quota annua che la casa mandante deve versare ogni anno all’Enasarco nel mese di marzo.

La particolarità sta nel fatto che il FIRR non è attualmente previsto dalla legge ma è regolato dalla contrattazione tra i sindacati degli agenti e le associazioni di categoria delle case mandanti (gli A.E.C. o Accordi Economici Collettivi).

Di conseguenza, l’obbligo di versamento all’Enasarco (e di riconoscimento all’agente) ha anzitutto come presupposto che il contratto sia regolato dall’A.E.C. e/o che la mandante sia iscritta ad una associazione di categoria (qui puoi approfondire meglio questo tema!)

I sindacati e le associazioni di categoria hanno poi fatto una convenzione con l’Enasarco con la quale hanno previsto che le case mandanti iscritte alle associazioni di categoria debbano procedere ogni anno a versare la relativa quota all’Enasarco e l’Enasarco si impegna ad “amministrarle” fino a quando poi non la dovrà pagarle all’agente, una volta cessato il contratto di agenzia.

Dal 1.1.2024 sono state introdotte alcune novità relative alla gestione e pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco che hanno comportato per la mandante alcune modifiche nella procedura di iscrizione e cessazione del mandato all’Enasarco, oltre ad aver escluso la possibilità di “bloccarne” il pagamento all’agente in caso di applicazione dell’A.E.C. settore Industria. Se non ne sei ancora al corrente, ti suggerisco di prenderne visione.

Calcolo FIRR: quali sono i criteri

Dal punto di vista del conteggio invece il calcolo FIRR non è cambiato.

Il calcolo FIRR continua ad essere effettuato per scaglioni sulla base di aliquote predefinite (che sono invariate ormai dal 2002), diverse a seconda che si tratti di agente plurimandatario o agente monomandatario.

Calcolo FIRR scaglioni

Il fatto che l’agente sia una ditta individuale, società di persone o di capitali è irrilevante.

Particolarità poi che non tutto sanno o ricordano è che il calcolo FIRR della quota dell’anno di cessazione va riproporzionato in base ai mesi di durata, mediante un calcolo di riduzione e riproporzionamento degli scaglioni.

Calcolo FIRR: la calcolatrice on line

Il calcolo FIRR può essere anche fatto a mano, tuttavia l’Enasarco nell’area pubblica del proprio sito ha messo a disposizione una “calcolatrice” comodissima.

La calcolatrice nasce anche per calcolare l’ammontare dei contributi qualora fosse necessario calcolarli a mano, ma può essere utilizzato anche per calcolare la quota del FIRR dell’anno che interessa.

Solitament ioe lo utilizzo proprio per il calcolo FIRR dell’anno di cessazione.

La calcolatrice è reperibile a questo link.

Di seguito ti fornisco l’immagine che ti si presenta e qualche istruzione su come utilizzarlo

Calcolo FIRR on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In pratica, se ti interessa il calcolo FIRR, dovrai fare i passaggi cerchiati in rosso:

  1. in uno qualsiasi dei trimestri seleziona se si tratta di un agente mono o plurimandatario
  2. seleziona alla riga FIRR i mesi lavorati nell’anno di cui sta calcolando la quota
  3. inserisci direttamente nella riga del FIRR il totale delle provvigioni dell’anno (o quota di anno fino alla cessazione). Non è necessario quindi compilare i campi trimestrali, quelli servono in caso di calcolo dei contributi
  4. clicca su “calcola contributo” che ti comparirà poi nella colonna “contributo”

Non è necessario selezionare i menù cerchiati in azzurro, perchè il tipo di “agente” serve in caso di calcolo del contributo previdenziale (non del FIRR) e rispetto all'”anno”, considerato che dal 2002 gli scaglioni e i valori sono rimasti gli stessi, a meno che per qualche motivo hai bisogno di conteggiare un anno molto più vecchio, altrimenti potrai lasciare l’ultimo anno che compare.

Come ti accennavo, il FIRR è solo una delle componenti delle indennità di fine rapporto disciplinate dall’A.E.C.. Le altre componenti sono l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica che però, diversamente dal FIRR, non sono sempre dovute (quindi fai attenzione a verificare quando cessi il rapporto e soprattutto quanto costano!) e che la mandante comunque non deve accantonare all’Enasarco ma versare direttamente all’agente dopo la fine del rapporto.

A complicare ulteriormente le cose, oltre alle indennità di fine rapporto previste dall’A.E.C. c’è anche quella del codice civile, lo sapevi? Se vuoi saperne di più su tutte queste indennità e quando sono dovute, in questo articolo puoi trovare molte altre indicazioni

Ad ogni modo se sei alle prese con la cessazione di un rapporto e hai dei dubbi su quanto ti possa costare o su come fare i calcoli, possiamo aiutarti. Scopri cosa possiamo fare per te!

Buon lavoro

Angela Tassinari

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chiusura mandato enasarco Chiusura mandato Enasarco : quando la casa mandante deve comunicarla?

Regola vuole anzitutto che la casa mandante debba comunicare all’Enasarco la cessazione del contratto di agenzia entro 30 giorni.

Può farlo anche l’agente, ma solo se vuole “accelerare” la liquidazione del FIRR da parte dell’Enasarco e non è comunque suo obbligo.

L’obbligo di comunicare la chiusura mandato all’Enasarco rimane della casa mandante, così come deve comunicare l’inizio del mandato.

In caso di mancata o tardiva comunicazione della casa mandante, è prevista una sanzione di euro 250,00.

Farò chiarezza in questo post su cosa si intende esattamente per cessazione del contratto di agenzia, e quindi da quando partono i 30 giorni per la comunicazione.

La questione sembra scontata ma in almeno un paio di casi, per la mia esperienza, ho verificato non fosse poi così ovvio per l’azienda.

Chiusura mandato Enasarco: quando comunicarla se l’agente continua a maturare provvigioni 

Una azienda mia cliente mi ha interpellato un giorno riguardo il momento in cui avrebbe potuto comunicare la chiusura mandato Enasarco in presenza di provvigioni maturate dopo che il preavviso del recesso era scaduto.

L’azienda cioè si poneva la questione se dovesse mantenere aperta la posizione Enasarco dell’agente fintanto che l’agente avesse continuato a maturare provvigioni.

In sostanza si chiedeva se la posizione andasse chiusa solo dopo che l’agente avesse finito di maturare provvigioni.

La domanda derivava dal fatto che, altrimenti, non fosse chiaro come andassero versati i contributi Enasarco sulle provvigioni residue.

Le due questioni (chiusura mandato Enasarco e versamento contributi su provvigioni residue) sono tuttavia ben distinte tra loro, pur essendo strettamente collegate.

La comunicazione di chiusura mandato Enasarco, infatti, è collegata unicamente alla data di cessazione del contratto di agenzia, a prescindere dal fatto che l’agente avrà o meno ancora delle provvigioni da maturare.

In buona sostanza: non bisogna aspettare che l’agente finisca di maturare le provvigioni per comunicare all’Enasarco che il rapporto è cessato.

La comunicazione dunque va fatta entro 30 giorni da quando cessa il contratto, anche se l’agente continuerà a maturare provvigioni.

Anzi, paradossalmente, è ancora più importante rispettare la comunicazione rispetto alla data di cessazione proprio in presenza di eventuali provvigioni residue.

La data di cessazione del contratto, infatti, serve anzitutto per interrompere il rapporto previdenziale nel trimestre in cui si è verificata la cessazione, evitando che all’agente possano essere attribuiti trimestri di anzianità contributiva che non gli spettano.

Anche qualora quindi vi fossero provvigioni residue e su queste andasse (ancora) conteggiato il contributo previdenziale, la comunicazione di cessazione andrà fatta in ogni caso entro 30 giorni da quando l’agente ha smesso di lavorare.

Per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue se ve ne fossero, si tratterà di compilare  la distinta ordinaria fino a quando l’agente cessato comparirà nell’elenco, e successivamente di compilare la distinta non ordinaria G14 nella quale andranno indicati il trimestre solare in cui la provvigione è maturata e la data effettiva di cessazione del contratto.

Chiusura mandato Enasarco e preavviso: va compreso o escluso nella indicazione della data di cessazione?

Per data di cessazione si intende data effettiva di chiusura del contratto.

Coincide quindi con l’ultimo giorno di lavoro da parte dell’agente compreso il periodo di preavviso

Non è dunque corretto sostenere,  come un agente ha tentato di fare con la mandante dopo aver  inviato per primo il modulo di chiusura del mandato, che la data da indicare come data di cessazione sia la data di comunicazione del recesso a prescindere dal preavviso.

La data da indicare si riferisce infatti alla data effettiva di cessazione del contratto, compreso dunque l’eventuale preavviso se lavorato dall’agente.

Solo se non fosse stato concesso il preavviso o l’agente fosse stato liberato, allora la data coinciderà con la data di comunicazione del recesso (o la data di rinuncia del preavviso).

Altrimenti bisognerà aspettare la fine del preavviso.

Per saperne di più sulla chiusura mandato Enasarco e sugli altri adempimenti Enasarco a carico della mandante, puoi contattarci cliccando qui

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

 

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Sanzioni EnasarcoSanzioni Enasarco: l’Enasarco può fare ispezioni e applicare sanzioni. Ma a quanto ammontano?

Vediamolo di seguito anche con un excursus sulle principali situazioni analizzate dall’Enasarco durante le visite ispettive

Sanzioni Enasarco: cosa è l’Enasarco

Il nome Enasarco anzitutto significa: Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio

Si tratta di un Ente di previdenza e assistenza integrativa in favore degli agenti di commercio, “finanziato” con il versamento periodico dei contributi.

In pratica, per la casa mandante, è un po’ come l’INPS dei dipendenti: così come deve dichiarare e versare all’INPS i contributi dei propri dipendenti deve dichiarare e versare all’Enasarco i contributi degli agenti di commercio.

Come con i dipendenti infatti, anche se una parte dei contributi rimane a carico dell’agente, l’obbligo di versamento ricade interamente sull’azienda, che quindi deve versare sia la propria quota sia quella a carico agente.

In particolare, il contributo si calcola sulle provvigioni maturate dall’agente in misura prestabilita e diversa a seconda che l’agente sia un agente individuale/società di persone o società di capitali. Per le aliquote, massimali e minimali e relativa ripartizione per il 2024 puoi vedere qui. 

Ricade anche in capo alla casa mandante quella di iscrivere il contratto di agenzia (l’agente non può iscriversi da solo all’Enasarco). Anche per la comunicazione di cessazione l’obbligo è in capo alla mandante ma l’agente in caso di cessazione può a propria volta farne comunicazione per poter poi ottenere la liquidazione del FIRR.

Cosi come l’INPS può fare ispezioni, anche l’Enasarco può quindi fare ispezioni, solitamente venendo in azienda.

Vediamo cosa gli ispettori Enasarco vengono a controllare solitamente.

Sanzioni Enasarco: verifiche principali durante le ispezioni

Quando l’Enasarco avvia una ispezione in azienda, vuole sostanzialmente andare a verificare che i contributi dovuti sui rapporti di agenzia, di cui si avvale o si sia avvalsa la casa mandante, siano regolarmente calcolati e pagati.

Per fare questa verifica, solitamente analizza tre casistiche:

  1. i contratti di agenzia già regolarmente iscritti
  2. i contratti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale
  3. i contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’estero

Contratti di agenzia già regolarmente iscritti

Rispetto a questa casistica, l’Enasarco verifica una serie di aspetti, i principali sono:

  • se i contributi siano stati versati nei tempi previsti
  • se sono stati calcolati correttamente
  • se le distinte siano state compilate e inviate
  • se le comunicazioni di iscrizione e cessazione dei mandati all’Enasarco siano avvenute nei tempi previsti

Si tratta della parte della verifica magari più “lunga” e analitica ma solitamente più semplice.

Rapporti di procacciamento d’affari/consulenza commerciale

Questa è invece sicuramente la parte più delicata dell’ispezione per la casa mandante.

Non è raro infatti il caso che la casa mandante si avvalga di procacciatori o di altri soggetti che procurano ordini, affari o clienti.

In tali casi l’azienda spesso non si rende conto di avere in corso rapporti potenzialmente “a rischio” sanzioni Enasarco.

Rapporti di procacciamento d’affari

Molte volte la casa mandante ritiene che sia sufficiente avere scritto nel contratto con l’altra parte che si tratti di un “procacciamento d’affari”, e che il procacciatore operi “occasionalmente”, per stare tranquilla e poter sostenere di non avere a che fare con rapporti di agenzia senza incorrere in sanzioni Enasarco.

Trascura tuttavia frequentemente alcuni principi che, se considerati, l’avrebbero potuta portare a scelte diverse o per lo meno a scelte più consapevoli.

I principi che spesso ignora sono:

  1. non basta “chiamare” un contratto in un certo modo perché lo sia, così come non basta che ci sia scritto “occasionale” da qualche parte. Nel diritto vale la “sostanza” non la forma;
  2. la “sostanza”, per quanto riguarda i “finti” procacciatori d’affari, si ricava ad esempio:
    • dalla frequenza e periodicità con cui le provvigioni vengono pagate/fatturate (tutti i mesi, tutti i trimestri ecc);
    • dalla causale generica indicata nelle fatture (es. “provvigioni trimestre ….”) senza specifica dei pochi specifici affari che l’Enasarco si aspetta di trovare se fosse “davvero” un procacciatore;
    • dal fatto che il procacciatore fa regolarmente l’agente per altri o è iscritto alla Camera di Commercio come agente di commercio;
    • dalla qualifica del reddito nella CU compilata dalla casa mandante con la sigla “R” (contratto di agenzia plurimandatario);
    • dal riconoscimento di acconti o anticipi;

con  questi elementi si “salvano” dalle sanzioni Enasarco a volte quei rapporti con soggetti che maturano provvigioni inferiori a euro 5.000 all’anno, ma solo perché l’Enasarco, pur non essendovi alcun obbligo o automatismo, si convince che siano occasionali;

3. la sostanza si ricava paradossalmente molte volte anche dal tenore delle clausole contenute nello stesso contratto di procacciamento che apparentemente dovrebbe dire l’opposto.

In particolare, non sono infrequenti clausole di questo tipo:

    • obbligo di rispettare le direttive del preponente e attenersi a listini, condizioni ecc.
    • durata
    • zona
    • esclusiva
    • provvigione predeterminata per qualsiasi affare

che sono tendenzialmente incompatibili con un rapporto di procacciamento (consulta anche: Procacciatore d’affari o agente di commercio? Attenzione, 2 indizi fanno una prova)

Contratti di “consulenza commerciale”

Anche i contratti chiamati di “consulenza commerciale” finiscono sotto la lente dell’Enasarco.

Non è infrequente infatti che nel contratto firmato con il “consulente” risulti espressamente che la “consulenza” consiste nello “sviluppo della clientela” o nello “sviluppo del fatturato” da parte del consulente, e che il compenso sia previsto come una percentuale sugli affari procurati dal consulente.

Anche in questo caso, spesso è proprio il contenuto del contratto firmato tra le parti che “gioca contro” l’azienda perchè, senza rendersi conto, vengono inserite clausole che lasciano intendere che il compito del soggetto sarà quello di andare direttamente in giro a vendere.

Il consulente, invece, dovrebbe fare consulenza all’aziendala quale poi applicherà le “dritte” del consulente al proprio modo di vendere attraverso la propria rete di vendita, di cui non dovrebbe quindi far parte il consulente stesso.

In contratti come questo, peraltro, non si discute nemmeno dell'”occasionalità” della prestazione del consulente, risultando pacifica la continuità e stabilità del rapporto vista la “durata” prevista nel contratto (consentendo quindi all’Enasarco di trovare già “pronto” questo presupposto).

A quel punto quindi l’Enasarco potrà trarre il proprio convincimento rispetto al fatto che anzichè di un consulente si tratti di un agente se emergerà che:

    • il computo del consulente è quello di procurare ordini o clienti direttamente;
    • il compenso è una percentuale delle vendite che procura;
    • il soggetto magari è iscritto in Camera di Commercio come agente;
    • in caso di versamento delle ritenute d’acconto, queste siano nella misura del 23% sul 50% anzichè del 20% (sei il soggetto non è del tutto iscritto in Camera di Commercio) o nessuna (se il soggetto è iscritto in Camera di Commercio in quanto prestazione di servizi)

In situazioni come queste, la possibilità che la mandante incorra in sanzioni Enasarco è tutt’altro che remota.

Contratti di agenzia con agenti italiani operanti all’Estero

Anche questa ipotesi è spesso trascurata dalle case mandanti che talvolta ritengono sia sufficiente affidare all’agente italiano una zona estera per non dover essere tenuta a iscrivere l’agente all’Enasarco e non incorrere in sanzioni Enasarco.

Questa impostazione poteva valere un tempo.

Nel 2013 la situazione si è modificata.

Si è modificata in particolare la definizione di agente “italiano”, presupposto per il versamento dei contributi, che non dipende più solo dalla zona assegnata, bensì da altre caratteristiche che se ritenute qualificanti identificano l’agente come italiano anche se opera all’estero.

Ne ho parlato più diffusamente in questo articolo in cui puoi approfondire il tema.

Per riepilogare, va anzitutto distinto se la zona estera appartiene all’Unione Europea oppure no, perché bisogna fare riferimento alle convenzioni internazionali in materia di “sicurezza sociale” (quelli che regolano, tra l’altro, gli aspetti contributivi dei lavoratori).

Per i “lavoratori” europei, vige apposito Regolamento (Reg. CE 883/2004) in base al quale l’agente è considerato residente nel paese dove svolge la parte “sostanziale” della sua attività. In caso di paesi “extra UE” bisogna invece verificare la sussistenza di specifiche convenzioni con l’Italia.

In base al Regolamento 883/2004, il concetto di “sostanziale” viene inteso in termini “quantitativi” e non “qualitativi”. Quindi il collegamento al Paese di operatività viene ravvisato non solo rispetto alla zona di lavoro, ma anche rispetto a dove l’agente ha la propria sede/residenza, quello in cui dichiara il reddito e paga le tasse ecc..

Quindi un agente residente/con sede in Italia, iscritto alla Camera di Commercio italiana, che paga le tasse in Italia, al quale viene assegnata ad esempio la Germania, sarà comunque considerato un agente “italiano” ai fini delle sanzioni Enasarco.

Sanzioni Enasarco: a quanto ammontano

Fatte queste premesse, di seguito si riporta riepilogo delle principali sanzioni Enasarco.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato nel Regolamento Enasarco dagli articoli 33 e seguenti.

In sostanza le sanzioni si dividono tra sanzioni in misura “ridotta” e sanzioni in misura “ordinaria”.

Le sanzioni Enasarco “ridotte” (con limite massimo fino al 50% del contributo non versato) sono quelle di cui l’azienda può approfittare se, ricevuto il verbale ispettivo con somme da versare, vi provvede entro 60 giorni (o fa richiesta di pagamento rateale nei 60 giorni).

Le sanzioni Enasarco “ridotte” si basano sull’applicazione del T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) oltre un certo numero di punti in base all’infrazione e con una soglia massima rispetto al contributo non versato (40% o 50% a seconda dei casi). Attualmente (8/7/2024) il T.U.R. è pari al 4,25% (dal 12.6.2024)

La cosa da considerare è che l’Enasarco, per tutti gli anni in cui sono accertate violazioni, applica il T.U.R. vigente al momento dell’ispezione e non quindi quello vigente tempo per tempo.

Le sanzioni Enasarco “ordinarie” invece sono quelle che vengono ricalcolate se l’azienda per qualsiasi motivo (compreso ad esempio quello di voler impugnare o fare opposizione al verbale) non paga nei 60 giorni. In questo caso il limite massimo è il 60% del contributo non versato.

In caso di superamento delle soglie massime di sanzione, sui giorni di ulteriore ritardo vengono applicati gli interessi moratori  attualmente (8/7/2024) pari al 4,5% (dal 1.1.2024).

Tabella riepilogativa sanzioni Enasarco (art. 33 e seguenti Reg. Enasarco)

Eccola tabella riepilogativa delle sanzioni Enasarco (art. 33 e segg. Reg. Enasarco):

Tabella sanzioni Enasarco

Sanzioni Enasarco: fino a quanto indietro può andare l’ispezione

Nelle verifiche, per il calcolo dei contributi non versati e le sanzioni Enasarco, l’Ente può andare indietro al massimo di 5 anni.

La prescrizione dei contributi è infatti di 5 anni (c’è un tematica complessa in caso di segnalazione da parte dell’agente, ma di fatto l’Enasarco non retrocede oltre 5 anni).

Il calcolo dei 5 anni viene fatto rispetto alle date di scadenza di pagamento dei contributi (20/2, 20/5, 20/8, 20/11).

Sanzioni Enasarco: e il FIRR?

Discorso a parte merita il FIRR.

Il FIRR infatti pur venendo versato all’Enasarco, non ha natura “contributiva”.

Il FIRR è infatti solo una quota pre-accantonata delle indennità di fine rapporto.

L’obbligo di versamento del FIRR non è previsto per legge come per i contributi, bensì attualmente dalla contrattazione collettiva (per quanto l’Enasarco nei decreti ingiuntivi faccia riferimento a decreti legislativi del 1959 che tuttavia ormai dovrebbero essere considerati decaduti).

Resta il fatto che se la casa mandante nulla dice in sede di ispezione riguardo al fatto – se fosse possibile dirlo – di non applicare la contrattazione collettiva (cioè gli l’AEC), l’Enasarco calcolerà anche il FIRR.

Salvo in ogni caso una ipotesi, e cioè che il rapporto con l’agente nel frattempo sia cessato.

Con la cessazione del rapporto, infatti, cessa anche l’obbligo di versare il FIRR, che a quel punto torna ad essere una questione “privata” tra le parti.

Qualora invece il rapporto fosse ancora in corso al momento dell’ispezione Enasarco, e la mandante nulla eccepisse in merito al fatto di non essere tenuta a versare il FIRR, allora l’Enasarco calcolerà anche questa voce.

Le sanzioni Enasarco però in caso di tardivo pagamento sono diverse e inferiori rispetto a quelle dei contributi.

La sanzione è infatti pari ad un interesse di mora annuo pari al doppio del T.U.R. (ex T.U.S. – Tasso Ufficiale di Sconto), come previsto all’art. 8, lett h) Convenzione tra associazioni sindacali e di categoria e l’Enasarco del 1992.

Sanzioni Enasarco: tempi di pagamento della sanzione e ricorsi

Si accenna ai rimedi previsti contro il verbale di accertamento delle sazioni Enasarco.

Sono previste due tipi di azioni, una facoltativa e l’altra, nel caso, obbligatoria.

La prima, facoltativa, è un ricorso rivolto ai “superiori” degli ispettori. Si chiama ricorso “gerarchico” perchè è un ricorso “interno” rivolto sempre all’Enasarco (e anche all’Ispettorato del Lavoro se si discute della natura del rapporto), di natura solo “amministrativa” e non “giudiziaria”.

La durata è di diversi mesi, anche 6 o 7, e non sospende i termini di pagamento.

Di conseguenza, sicuramente questa scelta farà decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente ricalcolo poi delle sanzioni in misura “ordinaria” in caso di rigetto.

Anche se solo “facoltativa” spesso questa azione viene fatta “per completezza” e per non lasciare nulla di intentato.

Deve però esservi consapevolezza che l’esito il più delle volte sarà negativo per l’azienda.

Quindi rimane sconsigliato puntare tutto sul “ricorso gerarchico”: il rischio è solo farsi ricalcolare la sanzione maggiorata.

Ha senso se la scelta si inserisce in una decisione più ampia dell’azienda di arrivare fino in fondo e quindi di fare anche la seconda azione che di seguito descrivo.

La seconda azione è quella “obbligatoria” se si vuole impugnare il verbale.

Si tratta dell’opposizione a decreto ingiuntivo che l’Enasarco deve chiedere al Tribunale del Lavoro di Roma e poi notificare.

Il verbale di accertamento infatti di per sè non è un “titolo” che l’Enasarco possa direttamente azionare (ad esempio per fare un pignoramento).

Per poterlo utilizzare l’Enasarco deve prima passare dalla richiesta di un decreto ingiuntivo al Tribunale del Lavoro di Roma e notificarlo.

L’azienda in tal caso se vuole opporsi deve promuovere una opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 giorni da quando riceve la notifica dell’ingiunzione.

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si apre una causa in cui si discuterà delle eccezioni sollevate dalla casa mandante (spesso ad esempio del fatto che i procacciatori erano veri procacciatori e non agenti).

Sarà poi il Tribunale a decidere con sentenza.

Se l’esito fosse negativo per l’azienda, a quel punto l’Enasarco potrà usarla per fare il pignoramento se l’azienda continuasse a non pagare.

Anche in questo caso il tutto avverrà ben oltre il termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo con conseguente quindi ricalcolo delle sanzioni in misura ordinaria in caso di esito negativo.

Si segnala che i decreti ingiuntivi possono essere emessi anche provvisoriamente esecutivi (cioè l’azienda, per evitare eventuali pignoramenti dell’Enasarco, potrebbe essere tenuta a pagare anche prima della sentenza e poi a fare la causa).

La scelta quindi di non pagare e opporsi al verbale deve rimanere una scelta ben ponderata anche in base al grado di rischio emerso durante l’ispezione, per evitare di incorrere in aggravi delle sanzioni fino al 60% del contributo non versato oltre alle spese legali.

***

Se sei un’azienda, o un professionista incaricato, che si ritrova in una delle situazioni che ho descritto sopra e ha necessità di supporto, possiamo offrirti assistenza, fornirti un’analisi del rischio e valutare possibili rimedi. Entra in contatto con noi cliccando qui.

Buon lavoro!

Angela Tassinari

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FIRR Enasarco 2024

ATTENZIONE ULTERIORE AGGIORNAMENTO

l’Enasarco in sede di ispezione sta modificando il proprio orientamento anche riguardo alcuni altri aspetti importanti del FIRR, tra cui la verifica dei versamenti anche in caso di agenti cessati e la richiesta di contabili di pagamento diretto del FIRR anche per aziende che non applicano gli AEC

In caso di ispezione rimaniamo a disposizione anche per la gestione di queste situazioni

FIRR Enasarco: dal 1.1.2024 ci sono alcune novità da conoscere, sia per le case mandanti sia per gli agenti.

Si tratta di novità passata un po’ sotto silenzio ma che comportano alcune modifiche operative – e non solo – che è  bene conoscere.

Queste novità derivano dal fatto che da iniziò 2024 la gestione del FIRR, pur rimanendo “a carico” Enasarco, e’ stata “separata” dalla gestione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Questo ha comportato la necessità di un coordinamento e di un passaggio di dati interno tra la “Gestione Contributi” e la “Gestione FIRR” che si è “tradotta” in modifiche operative per le case mandanti e gli agenti.

Vediamo quelle che interessano.

FIRR Enasarco 2024: Novità richiesta liquidazione

Ricordo anzitutto che il FIRR è quella compontente delle indennità di fine rapporto dovuta all’agente che, in caso di iscrizione della mandante ad una associazione di categoria (Confindustria, Confcommercio ecc.) e/o regolamentazione del contratto di agenzia in base ad un Accordo Economico Collettivo, la mandante è tenuta a versare annualmente all’Enasarco nel mese di marzo. Per saperne di più e sapere se sei obbligato a versarlo oppure no, in questo post puoi trovare gli approfondimenti necessari.

Se sei tra le mandanti che versano il FIRR all’Enasarco, la prima novità importante riguarda chi deve ora inoltrare all’Enasarco alla fine del rapporto la richiesta di liquidazione del FIRR all’agente.

Fino al 31.12.2023, la richiesta di pagamento del FIRR da parte dell’Enasarco  partiva automaticamente con la comunicazione della casa mandante all’Enasarco di chiusura del mandato con l’agente.

Per Regolamento Enasarco la mandante era ed è tuttora tenuta a comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato con l’agente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Fino al 31.12.2023 la comunicazione di chiusura comportava anche automaticamente l’invito all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente.

Se le case mandanti ricordano, infatti, il “menù” dell’area riservata era intitolata “Gestione mandati e FIRR”. In passato veniva anche richiesto alla mandante di inserire l’IBAN dell’agente sul quale l’Enasarco avrebbe poi proceduto a pagare il FIRR.

Peraltro, per evitare che in caso di ritardo nella comunicazione di chiusura del mandato questo impedisse all’agente di ricevere il FIRR, era anche previsto che l’agente potesse, con un modulo specifico, comunicare a propria volta direttamente all’Enasarco la chiusura del mandato così da sbloccare la liquidazione del FIRR.

In tali casi l’Enasarco inviava poi una comunicazione alla mandante per chiedere conferma che il mandato fosse effettivamente cessato e, qualora la mandante applicasse l’AEC del settore Industria o Piccola e Media Industria, per quali motivi.

Dal 1.1.2024 invece compito della mandante è unicamente quello di comunicare all’Enasarco la chiusura del mandato entro i consueti 30 giorni dalla cessazione e null’altro.

La richiesta di liquidazione del FIRR Enasarco dovrà invece pervenire all’Enasarco direttamente dall’agente dalla propria area riservata.

Durante la procedura di chiusura le case mandanti noteranno infatti che più volte il sistema avvisa che con la comunicazione di chiusura l’ente chiuderà il mandato ma non provvederà a pagare il FIRR che dovrà essere richiesto direttamente dall’agente.

Dal menu “Gestione mandati” dell’area riservata è quindi “scomparsa” la dicitura “e FIRR”.

A seconda dei rapporti con l’agente, la mandante potrà “ricordare” all’agente che deve chiedere lui la liquidazione del FIRR Enasarco, ma non vi è comunque tenuta.

FIRR Enasarco 2024: Novità iscrizione e cessazione mandati

Un’ulteriore novità per le mandanti conseguenza delle modifiche riguardo la gestione del FIRR Enasarco riguarda l’introduzione di alcuni adempimenti ulteriori in fase di iscrizione e chiusura dei mandati.

In entrambi i casi infatti viene chiesto alle case mandanti di “certificare”, più di quanto quindi facessero inserendo i dati nel corso della procedura “on line”, l’effettivo conferimento del mandato e l’effettiva chiusura dello stesso.

La differenza rispetto a quanto fatto fino al 31.12.2023 è che, oltre ad inserire data di inizio o data di fine del rapporto, l’Enasarco chiede ora che la mandante, sotto sua responsabilità, dichiari che sta dicendo “il vero” tramite la compilazione di una specifica autodichiarazione.

Questa “autocertificazione” da parte della mandante è espressamente indirizzata al “Servizio Gestione Separata FIRR”, e quindi serve affinché questi dati vengano inviati e ricevuti anche dalla Gestione FIRR Enasarco e non rimangano invece solo nella disponibilità della Gestione Contributi.

FIRR Enasarco 2024: Novità per mandanti AEC Industria e PMI

Un’ulteriore conseguenza non di poco conto per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o Piccola e Media Industria (P.M.I.) e’ che, diversamente da quanto si poteva fare fino al 31.12.2023, in fase di chiusura de mandato, la mandante non può più chiedere all’Enasarco di “bloccare” il pagamento del FIRR all’agente in caso di recesso per giusta causa dovuto a violazione dell’obbligo di non concorrenza/monomandato o ritenzione indebita di somme da parte dell’agente.

Si ricorda infatti che in base a questi AEC Industria e PMI (diversamente dall’AEC Commercio) è previsto che il FIRR Enasarco nei casi sopra indicati non sia dovuto.

Dal 1.1.2024 però, anche per le aziende che applicano l’AEC settore Industria o PMI, le uniche motivazioni che vengono richieste riguardo la cessazione del rapporto sono la “normale risoluzione del rapporto” o “per decesso dell’agente”.

Questo non significa che la mandante che applichi l’AEC Industria o PMI non possa comunque far valere che il recesso è avvenuto per uno dei motivi sopra indicati e quindi che il FIRR non è dovuto all’agente (compreso quindi quello accantonato all’Enasarco in precedenza), ma potrà farlo solo nel corso di una vertenza con l’agente  e ottenendo un provvedimento (o un accordo) che accerti che il FIRR Enasarco non gli è dovuto o che, se nel frattempo l’Enasarco gliel’avesse già pagato, lo deve restituire alla mandante.

Poiché  infatti ora è l’agente che può chiedere all’Enasarco di liquidargli il FIRR accantonato dalla mandante negli anni, sarà sufficiente per lui la cessazione del mandato per farselo pagare dall’Enasarco.

La mandante che applichi l’AEC Industria o PMI e che receda per giusta causa per uno dei motivi sopra indicati e che voglia cercare di impedire all’Enasarco di pagare il FIRR all’agente, potrà, se valesse la pena partire “in anticipo” rispetto ad una causa da parte dell’agente, cercare al più di ottenere dal Tribunale un provvedimento d’urgenza da notificare all’Enasarco prima che questo liquidi il FIRR all’agente.

Considerate peraltro le tempistiche abbastanza veloci per il pagamento del FIRR Enasarco (30 giorni per comunicare la chiusura + 60 giorni circa per il pagamento effettivo, quindi massimo 90 giorni) non sarà’ tuttavia semplice per la mandante riuscire ad impedire il pagamento.

Dovrà quindi ricordarsi, nell’eventuale successiva causa che l’agente dovesse instaurare per farsi pagare le indennità di fine rapporto contestando la giusta causa, di chiedere in via riconvenzionale che l’agente sia condannato a rimborsare il FIRR già riscosso dell’Enasarco.

In tali casi, ad ogni modo, il pagamento della quota dell’anno di cessazione dovrà essere sospeso dalla mandante e non pagata all’agente.

FIRR Enasarco 2024: Indicazione dell’AEC applicato dalla mandante

Una ulteriore conseguenza della separazione della Gestione Contributi da quella FIRR e delle modifica della procedura di chiusura del mandato, è che non compare più una indicazione che poteva a volte essere molto utile nella ricostruzione del rapporto con l’agente e nell’individuazione delle norme applicate al contratto di agenzia: l’indicazione dell’AEC applicato dalla mandante.

Fino al 31.12.2023 infatti, durante la procedura di chiusura del mandato, ad un certo punto veniva specificato quale fosse l’AEC applicato dalla mandante e vi era la possibilità di comunicare anche la variazione di tale AEC.

Poichè per la sola Gestione Contributi tale indicazione è del tutto irrilevante, è quindi scomparsa l’acquisizione e l’indicazione di questo dato.

* * *

Se sei una mandante o un professionista che le assiste, per qualsiasi ulteriore chiarimento consulta qui cosa possiamo fare aiutarti.

Buon lavoro!

avv. Angela Tassinari

 

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cessione del contratto di agenziaLa cessione del contratto di agenzia è una delle situazioni che la Mandante può trovarsi ad affrontare nel corso del rapporto con un agente.

Come si può immaginare dal nome, comporta che il contratto di agenzia passi da un soggetto ad un altro.

Se a cambiare è l’agente, significa che il contratto di agenzia passa dall’agente “A” all’agente “B”.

Detto così, è facile che la Mandante “alzi la mano” e dica che non è d’accordo e si chieda se l’agente può farlo liberamente.

Se però, invece che dire che il contratto passa dall’agente “A” all’agente “B”, l’agente dicesse che “per questioni fiscali apre una società” , o che “apre una società con la moglie/il figlio”, o ancora che “chiude la ditta individuale e diventa una srl” o che “cambia nome”, allora la Mandante potrebbe trarsi in inganno e non riconoscere immediatamente che anche in questi casi si è in presenza di una cessione del contratto di agenzia, perchè tanto “l’agente è sempre lo stesso“.

Anche per queste ipotesi, dunque, valgono le regole che valgono in generale in caso di cessione del contratto di agenzia.

Vediamo quali sono

Cessione del contratto di agenzia: cosa comporta?

Per capire come la Mandante può gestire questa situazione è necessario anzitutto comprendere cosa comporta la cessione del contratto di agenzia.

Quando si verifica una cessione del contratto di agenzia da parte dell’agente, significa che il rapporto inizialmente nato con l’agente “A” a un certo punto prosegue con l’agente “B” senza interruzione.

Questo significa quindi anzitutto che non si verifica alcuna cessazione “giuridica” del rapporto.

Certo, cessa di fatto la collaborazione con l’agente “A” ma solo perchè il rapporto si trasferisce all’agente “B” con cui prosegue in continuità.

Verificandosi solo un trasferimento del contratto senza interruzione, non è nemmeno necessario “rifare” il contratto con il nome del nuovo agente, perchè con la cessione del contratto il nome si sostituisce in automatico.

La cessione del contratto di agenzia comporta dunque che il secondo agente subentra al posto del primo senza interruzione, e quindi è come la Mandante avesse sempre avuto a che fare con l’agente “B” sin dall’inizio.

Di conseguenza, l’agente “B” si ritrova automaticamente tutta l’anzianità di servizio del primo agente e subentra in tutti i diritti e gli obblighi che aveva l’agente “A”.

In questo modo, le indennità di fine rapporto rimangono “congelate”.

Il primo agente cioè non le “perde” ma nemmeno la Mandante deve pagare nulla perchè si “trasferiscono” al nuovo agente, il quale ne avrà diritto o meno a seconda dei motivi per cui cesserà il rapporto.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, poi, la durata del prevviso in caso di cessazione dipendere dalla durata del contratto partendo dal primo agente.

Cessione contratto di agenzia: la Casa Mandante è obbligata ad accettarla?

La Casa Mandante NON è obbligata ad accettare la cessione del contratto di agenzia.

Questo indipendentemente dal fatto che nella maggior parte dei contratti di agenzia che vengono firmati è prevista una clausola che preveda il divieto per l’agente di farlo.

Anche senza questa clausola, è la legge stessa – art. 1406 codice civile – che prevede in generale che qualunque contratto può essere trasferito ad un altro “solo” con il consenso del “contraente ceduto”, cioè del contraente che “subisce” la cessione, che in questo caso è la Mandante.

Quindi la Mandante non è obbligata ad accettare il subentro di un nuovo agente (anche se “è lo stesso agente“) così come l’agente non ha diritto di pretenderlo.

Chiaramente, se dopo aver ricevuto la comunicazione dell’agente che lo avvisa o anche si limita a mandare i dati fiscali del nuovo soggetto, la Mandante prosegue di fatto il rapporto con il nuovo soggetto pagando le provvigioni a quest’ultimo, non potrà poi contestare al primo agente di aver violato alcun divieto nè potrà tirarsi indietro.

Cessione contratto di agenzia: cosa può fare la Mandante

Per quanto è stato detto sopra, la Mandante per legge ha due opzioni:

– accettare la cessione

– non accettare la cessione

La legge tuttavia non tiene conto di tutte le implicazioni commerciali e aziendali che possono rendere per le parti non conveniente nè l’una, nè l’altra opzione.

Per fortuna però la legge non impedisce nemmeno di trovare degli accordi “intermedi”.

La Mandante potrebbe infatti mostrarsi disponibile ad accettare il nuovo soggetto come agente, a condizione che il primo contratto venga chiuso così da iniziare da zero (come anzianità) con il nuovo.

A seconda del potere contrattuale, il primo contratto potrà ad esempio cessare:

  • con la richiesta di dimissioni del primo agente così che le indennità di fine rapporto sul primo contratto si azzerino (caso infrequente ma non impossibile)
  • con un accordo di risoluzione consensuale con il primo agente così da riconoscere, in modo “controllato”, le indennità di fine rapporto sul primo contratto (magari scongiurando una indennità meritocratica), o comunque poter ripartire da zero come anzianità

In nessun caso dovrà essere la Mandante a comunicare la cessazione del primo contratto di agenzia.

Non va infatti dimenticata una premessa importante: la cessione del contratto di agenzia da parte dell’agente dipende da una iniziativa dell’agente, non della Mandante.

Di conseguenza, tutte le eventuali conseguenze derivanti da una iniziativa dell’agente ricadono su di lui.

Ciò al punto che se l’agente dovesse comunicare, ad esempio, alla Mandante di aver già chiuso la propria ditta individuale e aperto una società, prima di averne parlato con la Mandante, la Mandante potrebbe a fronte di questo ritenere cessato (e non ceduto) il primo contratto per iniziativa dell’agente che quindi già solo per questo avrebbe perduto le indennità.

Cessione contratto di agenzia: cosa fare con l’Enasarco

Sotto il profilo Enasarco, bisogna distinguere a seconda che il contratto di agenzia venga “ceduto” e quindi venga trasferito senza interruzione dal primo al secondo agente oppure il primo contratto cessi e ne venga stipulato uno nuovo con il secondo agente

Vediamoli separatamente

Se il contratto di agenzia viene ceduto e non si interrompe

In questo caso, la Mandante NON deve comunicare all’Enasarco la chiusura del primo contratto nè deve iscrivere il nuovo contratto, ma va seguita una procedura specifica.

In particolare, gli agenti interessati, e NON la Mandante, devono compilare un modulo apposito, il Mod. 511/2018, a cui devono allegare l’accordo di cessione fatto con la Mandante (o l’autorizzazione concessa dalla Mandante alla cessione) e con cui in sostanza chiedono di “trasferire” il FIRR versato dalla Mandante da un agente all’altro.

Così facendo, l’Enasarco farà cessare d’ufficio il rapporto con il primo agente e aprirà sempre d’ufficio il secondo contratto di agenzia, “trasferendo” il FIRR dall’uno all’altro senza pagare nulla a nessuno.

La Mandante dovrà monitorare che gli agenti compilino e inviino questo modulo tempestivamente rispetto alla data della cessione del contratto, per fare in modo che la posizione venga aggiornata per tempo e quindi anche le distinta di versamento vengano aggiornate con il nuovo nominativo

Se il primo contratto di agenzia viene cessato e se ne stipula uno nuovo

Nel caso in cui le parti concordino di far cessare il primo contratto e di far partire da zero come anzianità il secondo, la Mandante dovrà seguire la procedura ordinaria e quindi dovrà comunicare entro 30 giorni dalla data di cessazione la chiusura del mandato all’Enasarco e, sempre entro 30 giorni, l’iscrizione del nuovo mandato.

In questo caso non si verifica alcun trasferimento del contratto e quindi l’Enasarco procederà a versare il FIRR al primo agente.

Se hai ricevuto dal tuo agente comunicazioni che hanno a che fare con cambi di codice fiscale e/o partita IVA e non sai come comportarti, possiamo offrirti assistenza per gestire al meglio anche questa situazione. Qui puoi contattarci e saperne di più su di noi.

Buon lavoro!

 

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Aliquote Enasarco 2024

Aliquote Enasarco 2024: le aliquote Enasarco sono invariate rispetto all’anno 2023.

L’Enasarco ha però aggiornato i valori dei massimali e minimali per agenti ditte individuali e società di persone.

Riepiloghiamo quindi quali sono i massimali e minimali Enasarco 2024 rivalutati applicabili a partire dal primo versamento del 20 maggio 2024.

Aliquote Enasarco 2024 per agenti Ditte Individuali e Società di Persone:

Le aliquote Enasarco 2024 e i massimali e minimali per gli agenti che operano come ditte individuali o come società di persone sono le seguenti:

ALIQUOTA: 17,00%, di cui 8,50% a carico mandante e 8,50% a carico agente

MASSIMALE

– per i plurimandatari è di Euro 29.818,00 (da Euro 28.290,00)  

– per i monomandatari è di Euro 44.727,00 (da Euro 42.435,00) 

 

MINIMALE

– per i plurimandatario è Euro 502,00 (da Euro 476,00) annuo (euro 125,50 trimestrali)

– per i monomandatari Euro 1.002,00 (da Euro 950,00) annuo (euro (250,50 trimestrali)

 

In caso di riconoscimento di anticipi sulle provvigioni, potete trovare qui informazioni utili su come gestire correttamente il versamento del contributo.

Aliquote Enasarco 2024 per agenti Società di Capitali

Anche in caso di agenti società di capitali, l’aliquota Enasarco per il calcolo del contributo assistenziale 2024 è invariata, e cioè:

– fino a Euro 13.000.000,00 (tredici milioni): aliquota 4% (di cui 3% a carico mandante e 1% a carico agente)

Aliquote Enasarco 2024 per Giovani Agenti (art. 5bis Reg. Enasarco)

Con il 2023 (e salvo nuove misure) si è esaurita la possibilità di “assumere” giovani agenti con regime agevolato.

Tuttavia, in caso di conferimento di mandato a “giovani agenti” avvenuto nel 2022 o nel 2023, il regime agevolato sarà ancora in vigore per quest’anno o fino all’anno prossimo, facendo fede il triennio dal conferimento del primo mandato.

In altre parole, se il primo mandato è stato conferito nel 2021, nel 2023 l’agevolazione si è esaurita.

Se invece il primo mandato è stato conferito nel 2022, quest’anno sarebbe il terzo e ultimo anno di agevolazione previsto.

Se il primo mandato è stato conferito nel 2023, il 2024 sarebbe il secondo anno e si esaurirebbe nel 2025.

In pratica potrebbero essere ancora in corso le agevolazione previste per il secondo o il terzo anno.

Le aliquote sono rimaste invariate rispetto a quando la misura è stata introdotta e quindi, rispetto al secondo e terzo anno se ancora applicabili si tratterebbe di:

 

ALIQUOTE:

9% per il secondo anno di agevolazione (4,50% a testa)

7% per il primo anno di agevolazione (3,50% a testa)

 

MASSIMALI 2024:

gli stessi della contribuzione “ordinaria”

 

MINIMALI 2024

50% di quelli “ordinari” quindi

– per i plurimandatari: euro 251,00 annuo (euro 62,75 trimestrali)

– per i monomandatari: 501,00 annuo (euro 125,25 trimestrali)

 

NB: Al momento dell’iscrizione del mandato all’Enasarco, se sussistono le condizioni, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come “agevolato”

 

Buon lavoro!

Avv. Angela Tassinari

 

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agente monomandatario quanto costaAgente monomandatario: come si distingue dall’agente plurimandatario e quanto costa in più?

Se hai intenzione di incaricare un nuovo agente di commercio come monomandatario ma non sai quanto costa o cosa significhi esattamente, di seguito ti darò le risposte necessarie.

Agente monomandatario e agente plurimandatario: differenza

Anzitutto va chiarita la differenza tra agente monomandatario e agente plurimandatario.

In modo intuitivo si sa che un agente “mono”mandatario lavora solo con una casa mandante e con nessun altra.  L’agente “pluri”mandatario invece lavora, o può lavorare, per più case mandanti (purchè non concorrenti, salvo patto contrario).

Quello che forse è  invece meno ovvio è che non basta che un agente lavori “di fatto” per una sola casa mandante per essere definito, giuridicamente parlando, come monomandatario.

E’ infatti necessario, affinchè un agente sia tecnicamente qualificabile come “monomandatario”, che l’agente si sia espressamente impegnato a non lavorare anche per altre aziende.

Quello che distingue quindi l’agente monomandatario dall’agente plurimandatario, giuridicamente parlando, non è per quante aziende effettivamente lavori, ma per quante aziende “possa”, secondo gli impegni contrattuali, potenzialmente lavorare.

Per essere qualificato tecnicamente come agente monomandatario, dunque, non è sufficiente che l’agente si astenga di fatto dal lavorare per altre case mandanti o che di fatto lavori per una sola casa mandante, ma deve anche risultare, da una clausola nel contratto o da un accordo, che si sia impegnato a farlo.

Di conseguenza, nel caso in cui il contratto di agenzia non preveda una clausola espressa con cui l’agente si impegna a non prestare attività per qualunque altra azienda (sia concorrente che non concorrente), o non risultino essere stati conclusi in corso di rapporto accordi in questo senso, anche se l’agente “di fatto” lavora per una sola casa mandante, formalmente parlando rimarrà un agente “plurimandatario”.

In quali casi viene distinto tra agente monomandatario e plurimandatario

Chiarito quando, sotto il profilo tecnico, un agente si definisce “monomandatario” e quando “plurimandatario”, è necessario verificare quando vale questa distinzione.

La legge e la contrattazione nazionale infatti (gli A.E.C. – Accordi Economici Collettivi degli agenti di commercio) per alcune situazioni distinguono tra le due tipologie di agenti.

Vediamo in quali casi.

Enasarco – contributi previdenziali per agente monomandatario o plurimandatario

L’Ente Enasarco, cioè’ l’ente istituito per offrire una copertura previdenziale e assistenziale agli agenti di commercio complementare rispetto a quella dell’INPS, prevede, in certi casi, un importo  diverso a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario.

In particolare, per i contributi “previdenziali” cioè quelli da versare per gli agenti individuali e gli agenti società di persone (sas, snc …), l’Enasarco prevede un importo maggiore per agli agenti monomandatari rispetto ai plurimandatari

Per i contributi da versare invece per gli agenti società di capitali (srl, spa) non fa distinzione (in questo caso si tratta di contributi “assistenziali”).

Il calcolo dei contributi previdenziali avviene applicando una certa aliquota sulle provvigioni annue maturate dagli agenti fino a una certa soglia (massimale) e non può essere inferiore ad un certo importo (minimale).

L’importo del contributo previdenziale è a carico del 50% ciascuno. Il versamento va però fatto per intero dalla casa mandante che trattiene la quota dell’agente al momento del pagamento delle provvigioni.

L’aliquota da applicare e’ uguale sia che si tratti di agente plurimandatario sia monomandatario.

Ciò che cambia sono gli importi del “massimale” e del “minimale”.

Quelli previsti per gli agenti monomandatario sono più alti.

Tradotto in “numeri”, per il 2023 l’aliquota da applicare per la contribuzione “ordinaria” e’ stata del 17% complessivo (50% a carico agente e 50% a carico mandante).

I massimali ordinari (cioè la soglia massima delle provvigioni su cui calcolare l’aliquota) sono invece stati:

– euro 42.435,00 per gli agenti monomandatari

– euro 28.290,00 per gli agenti plurimandatari

il minimale e’ stato:

– euro 950,00 per gli agenti monomandatari

– euro 476,00 per i plurimandatari

Gli importi totali che la casa mandante ha versato all’Enasarco per ciascuna tipologia sono quindi stati:

– da euro  950,00 a euro 7.213, 95 (euro 42.435 x 17%) per i monomandatari

– da euro 476,00 a euro 4.809,30 (euro 28.290,00 x 17%) per i plurimandatari

Il “costo” effettivo rimasto a carico della mandante e’ pari al 50% dei suddetti importi, l’altro 50% e’ a carico dell’agente tramite trattenuta sulle provvigioni (salvo il minimale che se non coperto rimane a carico della mandante anche oltre il 50%) e quindi:

massimo euro 3.606,97 per i monomandatari

massimo euro 2.404,65 per i plurimandatari

Per il 2024 l’aliquota è rimasta la stessa ma minimali e massimali saranno soggetti a rivalutazione e quindi sono destinati ad alzarsi. L’ordine di grandezza dei costi tuttavia sostanzialmente rimarrà lo stesso.

Ho parlato di contributi “ordinari” perché per il triennio 2021 – 2023 l’Enasarco ha previsto un regime agevolato per i cosiddetti “giovani agenti” (che potevano essere solo agenti individuali) con cui ha stabilito delle aliquote particolari più basse. I massimali su cui calcolare tuttavia rimangono invariati. I minimali invece sono dimezzati.

Si tratta di un regime in fase di esaurimento anche se potenzialmente ancora in vigore fino al 2025 (per i primi incarichi conferiti nel 2023)

Anche nell’ipotesi dei giovani agenti quindi l’Enasarco, distinguendo tra massimali e minimali per il monomandatario e il plurimandatario, prevede due trattamenti e due costi diversi.

Per inciso, anche se i contributi del monomandatario sono maggiori rispetto a quelli del plurimandatario, e quindi possa sembrare che l’Enasarco non abbia motivo di contestare “maggiori” versamenti da parte della casa mandante, è importante che vengano versati solo se l’agente ne ha effettivo diritto, cioè sia effettivamente monomandatario.  Va infatti ricordato che i contributi si trasformano poi in “pensione” per l’Enasarco, quindi l’Enasarco non ha interesse a riconoscere una pensione maggiore ad un agente che non abbia assunto uno specifico impegno di monomandatario.

F.I.R.R.

Per le case mandanti che sono tenute a versare il FIRR all’Enasarco o comunque a calcolarlo alla fine del rapporto, il conteggio sarà’ diverso a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il FIRR si calcola in particolare per quota annua applicando sulle provvigioni maturate nell’anno certe aliquote su certi scaglioni.

Le aliquote sono uguali per entrambe le tipologie di agenti. Ciò che invece varia è il valore degli scaglioni, pari al doppio per i monomandatari.

La tabella è la seguente:

Monomandatari

4% fino a 12.400
2% da 12.400 a 18.600
1% oltre 18.600

Plurimandatari

4% fino a 6.200
2% da 6.200 a 9.300
1% oltre 9.300

Per fare un esempio, quindi, a parità di provvigioni annue, esempio 50.000,00, la quota FIRR per il monomandatario sarà pari a Euro 934.00 la quota di FIRR invece per il plurimandatario sarà pari a Euro 717,00.

Ricordo che il FIRR è una voce delle indennità di fine rapporto disciplinata dall’AEC, insieme a indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. Non ha quindi natura di contributo previdenziale o assistenziale.

Per approfondire quando è obbligatorio per la casa mandante calcolare e versare il FIRR ti rimando a questo articolo: FIRR Enasarco: quello che le aziende non sanno

Indennità “meritocratica” A.E.C. Industria 2014

Sempre per rimanere in tema indennità di fine rapporto, la distinzione tra monomandatario e plurimandatario è richiamata anche nel calcolo dell’indennità meritocratica disciplinata dall’AEC. settore Industria 2014.

L’indennità meritocratica è una componente delle indennità di fine rapporto disciplinate dagli AEC (intendo per semplicità i principali AEC cioè: settore Commercio 2009, settore Industria 2014), insieme al FIRR e all’indennità suppletiva di clientela.

Per questo calcolo l’AEC settore Industria 2014 fa questa distinzione, mentre l’AEC settore Commercio 2009 invece non fa alcuna distinzione tra mono e plurimandatraio.

In entrambi gli AEC non c’è alcuna distinzione tra i due contratti nemmeno rispetto al calcolo dell’indennità suppletiva di clientela.

Anche il codice civile, con riguardo all’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., non fa distinzione tra agente mono e plurimandatario.

Durata preavviso per agenti monomandatari o plurimandatari

Se il contratto di agenzia e’ regolato dall’AEC, in caso di cessazione del contratto di agenzia a tempo indeterminato sono previsti termini di preavviso diversi a seconda che si tratti di agente monomandatario o plurimandatario.

In particolare in caso di dimissioni da parte dell’agente l’AEC prevede un preavviso fisso di:

  • 5 mesi per l’agente monomanfatario
  • 3 mesi per l’agente pluromandatario

In caso invece di recesso della casa mandante, i termini di preavviso da concedere all’agente variano in base all’anzianità di servizio.

Per l’agente plurimandatario vanno da 3 a 6 mesi. Per l’agente monomandatario sono mediamente maggiori di 2 mesi (da 5 a 9 mesi) in base alla durata del rapporto.

Anche il Codice Civile prevede termini di preavviso in caso di cessazione del contratto di agenzia (da 1 mese a 6 mesi in base all’anzinaità), ma non distingue nè tra dimissioni o recesso della casa mandante, nè tra monomandatario e plurimandatario.  

Per una panoramica più dettagliata rispetto alla durata dei termini di preavviso e al rapporto tra i termini di preavviso previsti dall’A.E.C. e quelli del Codice Civile, in questo articolo ne parlo più diffusamente.

Variazioni unilaterali della casa mandante (art. 2 AEC settore Industria 2014 e art. 3 AEC settore Commercio 2009)

Sempre in caso di applicazione dell’AEC al contratto di agenzia, sono previsti termini di preavviso diversi qualora la mandante intenda comunicare all’agente una variazione “unilaterale”. Per variazione unilaterale si intende quella per cui non viene chiesta all’agente alcuna firma per accettazione. Si tratta cioè di una variazione comunicata di pura iniziativa della casa mandante (se venisse chiesta la firma per accettazione saremmo nel caso della semplice “proposta” di variazione per la quale i termini di preavviso possono quindi essere anche stabiliti tra le parti).

In particolare, in caso di variazioni cosiddette di “media” entità il preavviso da concedere e’ di mesi 2 in caso di agente plurimandatario e di mesi 4 in caso di monomandatario (art. 2 AEC settore Industria 2014 e art. 3 AEC settore Commercio 2009).

Per le variazioni di “lieve” entità (fino al 5%) non e’ dovuto alcun preavviso per cui non vi sono distinzioni tra le due tipologie di agenti.

Per le variazioni di “sensibile” entità il preavviso e’ quello che servirebbe alla casa mandante per recedere dal contratto. In questo caso quindi si fa riferimento ai termini già previsti in precedenza in caso di recesso della mandante con le differenze evidenziate tra mono e plurimandatario.

Per una analisi più dettagliata delle variazioni unilaterali della casa mandante, relativi valori e preavvisi, in questo articolo puoi trovare più informazioni.

Patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis

Qualora nel contratto di agenzia fosse previsto l’impegno dell’agente a non svolgere attività in concorrenza dopo la fine del rapporto, il codice civile e gli AEC prevedono che debba essere pagato un compenso all’agente che si assume questo impegno.

I criteri per calcolare questo compenso sono disciplinati dall’AEC (anche il codice civile fa riferimento all’AEC per il calcolo).

L’AEC, settore Commercio e settore Industria, prevedono due modalità di calcolo diverse ma entrambi comunque distinguono a seconda che l’agente sia monomandatario o plurimandatario, prevedendo per il monomandatario un compenso più alto.

La particolarità rispetto al patto di non concorrenza post contrattuale ex art. 1751 bis è che è l’unico caso in cui l’AEC prende in considerazione, a certe condizioni, il monomandatario “di fatto”.

Per lo meno, ai fini del compenso l’AEC “equipara” l’agente plurimandatario all’agente monomandatario laddove le provvigioni maturate con la casa mandante interessata al patto siano superiori all’80% rispetto alle provvigioni totali maturate dall’agente con tutti i mandanti in corso. E’ comunque l’agente che deve far valere questa circostanza esibendo alla casa mandante le scritture e i documenti da cui risulti tale situazione.

Per qualsiasi dubbio siamo a tua disposizione, scopri meglio di cosa ci occupiamo!

Buon lavoro

Avv. Angela Tassinari

 

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